CONVENZIONE PER NOLEGGIO VEICOLI
CONVENZIONE PER NOLEGGIO VEICOLI
Tra GALDIERI Auto S.r.l., di seguito anche GALDIERI, p.iva 02590540650, in persona del Presidente del C.d.A. signor Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato il 22/4/1938 a Fisciano e domiciliato per la carica presso la sede della Società in Fisciano (SA) XX 00 Xx 00x000, da una parte e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna dall’altra parte,
di seguito, singolarmente, “Parte” o congiuntamente “Parti”.
Premesso che
➢ la GALDIERI - proprietaria del marchio GaldieriRent regolarmente registrato presso la C.C.I.A.A. di Napoli - è un’azienda che si occupa della vendita di veicoli nuovi ed usati di qualsiasi marca, locazione a breve e lungo termine, nonché di alcuni servizi accessori connessi;
➢ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna è disponibile a veicolare la proposta di Servizio di GALDIERI a condizioni più vantaggiose di quelle offerte al mercato a favore dei propri associati, ai loro dipendenti, ai loro coniugi e familiari che siano in regola con eventuali quote associative annuali se previste e dovute anche alle articolazioni territoriali;
➢ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna è disposta a pubblicizzare e promuovere il Servizio riservato ai Soggetti Beneficiari, alle condizioni e con le modalità di seguito descritte, senza dar vita ad alcun rapporto di agenzia e/o procacciamento d’affari con GALDIERI
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI Ferme restando le definizioni contenute nelle Premesse e negli articoli che seguono, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno il seguente significato. Le definizioni di termini al singolare sono paritetiche al plurale e viceversa:
- GALDIERI ha il significato di cui al Preambolo;
- “Convenzione” ha il significato di cui alla Premessa;
- “Soggetti Beneficiari” ha il significato di cui alla Premessa;
- “Dati Riservati” ha il significato di cui all’articolo 18.1;
- “Servizio” locazione a lungo termine, nonché i servizi accessori;
- “Parte” ha il significato di cui al Preambolo;
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna ha il significato di cui alla Premessa.
ARTICOLO 2 – PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della convenzione e le Parti dichiarano di averne preso piena conoscenza e di accettarne il contenuto senza riserve.
ARTICOLO 3 – PRINCIPI CHE REGOLANO LA CONVENZIONE
Le Parti, nell’esecuzione di quanto previsto dalla convenzione, si impegnano, tra l’altro:
a) ad adoperarsi secondo buona fede per salvaguardare l’utilità reciproca;
b) a porre in essere la migliore collaborazione per dare efficace attuazioni alle previsioni di cui alla convenzione, ponendo ciascuna a disposizione dell’altra conoscenze, documentazione, strumenti e dati, sempre nel rispetto degli obblighi di legge vigenti;
c) a rendersi disponibile ad eseguire prestazioni ulteriori qualora l’esecuzione delle stesse sia richiesta dalla Pubblica Autorità;
d) a comunicare reciprocamente con tempestività le circostanze che per l’altra Parte possano essere rilevanti o utili per l’esecuzione del convenzione.
ARTICOLO 4 – NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE
4.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto instaurato per il tramite del convenzione non potrà in alcun modo essere considerato, né da esse, né da terzi, come joint-venture o altra forma di associazione (inclusa l’associazione in partecipazione), restando le Parti medesime, l’una nei confronti dell’altra e tutte nei confronti di terzi, libere da qualsiasi
xxxxxxx che non sia espressamente previsto dal Contratto.
4.2 Ogni precedente accordo, scritto e verbale, stipulato tra le Parti con riferimento all’oggetto del convenzione, deve intendersi superato e sostituito dal presente Contratto.
ARTICOLO 5 – OGGETTO
5.1 Con la presente convenzione, GALDIERI si impegna a prestare il Servizio ai Soggetti Beneficiari, alle condizioni, più convenienti rispetto a quelle offerte al mercato, che verranno rese note con le modalità di cui al successivo art. 6.1.
5.2 Le richieste dei Soggetti Beneficiari saranno valutate in base alle condizioni e termini previsti dall’Allegato 1 quali requisiti essenziali che tali soggetti dovranno possedere per poter usufruire del Servizio alle condizioni di cui al Contratto e saranno disciplinate alle condizioni economiche che verranno specificate nelle singole “Lettere di Offerta”. ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI
6.1 Per tutta la durata del presente Contratto, GALDIERI si impegna a prestare il Servizio a favore dei Soggetti Beneficiari a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato applicando una riduzione minimo del 5% fino ad un massimo del 20% rispetto alle tariffe standard applicate ai non convenzionati e/o al pubblico in generale. I Soggetti Beneficiari grazie al supporto di GALDIERI potranno scegliere il veicolo, la durata della locazione, il chilometraggio, i parametri di anticipo, eventuali franchigie ed i servizi, conoscendo fin da subito il canone mensile del Servizio, comprensivo dei costi di utilizzo e gestione.
6.2 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna si impegna a pubblicizzare e presentare gratuitamente il Servizio offerto da GALDIERI attraverso gli strumenti di comunicazione interna abitualmente utilizzati. Al suddetto fine, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna si adopererà a rendere nota ai propri dipendenti/associati/assistiti,
attraverso la diramazione di apposita comunicazione, l’avvenuta sottoscrizione del Contratto; tale comunicazione dovrà fornire l’informativa di base sul Servizio offerto da GALDIERI ed evidenziare le condizioni di miglior favore da quest’ultima praticate ai Soggetti Beneficiari.
6.3 Le Parti si impegnano altresì a concordare ulteriori iniziative finalizzate a promuovere il presente Contratto.
ARTICOLO 7 – RICHIESTA DEL SERVIZIO
7.1. I Soggetti Beneficiari interessati al servizio potranno farne richiesta a GALDIERI attraverso la compilazione e l’invio, da parte degli stessi di un apposito “Modulo di contatto”, il cui modello è allegato al Contratto (Allegato 2 ).
7.2 GALDIERI potrà richiedere ai Soggetti Beneficiari ulteriore documentazione contabile/anagrafica per effettuare le opportune verifiche di economico/finanziarie (a titolo esemplificativo: P. IVA/Codice Fiscale; dichiarazione dei redditi; ecc).
7.3 GALDIERI si riserva altresì la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta dei Soggetti Beneficiari in base ai propri standard operativi e commerciali, comunicando loro l’esito delle valutazioni delle richieste. 7.4 XXXXXXXX xxxx libera di accettare, o rifiutare la richiesta senza che ciò possa dar luogo ad indennizzo o danno alcuno a favore del richiedente o di Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, restando pertanto a completa discrezione di GALDIERI la valutazione sull’erogazione del Servizio. ARTICOLO 8 – GARANZIE
8.1 Ciascuna Parte è tenuta a svolgere le attività poste a proprio carico con la migliore diligenza professionale.
ARTICOLO 9 – ASSENZA DI CORRISPETTIVI E SPESE
9.1 Le Parti convengono che, per le attività oggetto del presente Contratto, non sarà dovuto alcun corrispettivo.
9.2 Ciascuna Parte sopporterà tutte le spese ed i costi di carattere legale, contabile o di altra natura, dalla stessa sostenuti direttamente o a sua richiesta, in relazione alla negoziazione, predisposizione e definizione del Contratto.
ARTICOLO 10 – ESCLUSIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
Ciascuna Parte svolgerà le attività a proprio carico previste dal contratto con esclusione del potere di rappresentanza dell’altra Parte.
ARTICOLO 11 – DURATA E RECESSO
11.1 Ia presente convenzione avrà una durata di un anno dalla data di sottoscrizione della stessa e si intende automaticamente rinnovato salvo disdetta come al punto 11.2.
11.2 Le Parti avranno altresì la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente convenzione, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra Parte, a mezzo di lettera raccomandata A.R., con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, trasmessa agli indirizzi di cui al successivo Art. 16.1
11.3 Resta inteso tra le Parti che, al termine della presente convenzione per qualsiasi causa, gli impegni resteranno comunque in vigore fino a quando non saranno giunte a buon fine tutte le iniziative in essere o avviate e le Parti non saranno tenute al pagamento di alcuna indennità o compenso di alcun genere, ad alcun titolo, a favore dell’altra Parte. ARTICOLO 12 – DIVIETO DI CESSIONE
Ciascuna Parte, salvo espresso consenso scritto dall’altra Parte non potrà cedere i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione, per alcuna o tutte delle obbligazioni che discendono dalla convenzione stessa.
ARTICOLO 13 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Qualsiasi modifica e integrazione della convenzione potrà essere apportata di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto.
ARTICOLO 14 – INVALIDITA’ PARZIALE
L’invalidità, la nullità o l’impossibilità di applicazione di qualunque clausola della convenzione non comporterà l’invalidità, la nullità o l’inefficacia delle restanti parti di essa, fermo l’impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.
ARTICOLO 15 – MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 15.1
La convenzione si concluderà mediante scambio di corrispondenza commerciale e dunque si intenderà perfezionato nel momento in cui GALDIERI riceverà da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna l’accettazione debitamente sottoscritta. 15.2 Ciascuna delle Parti garantisce all’altra:
(I) di aver assunto tutte le deliberazioni necessarie per stipulare e dare esecuzione al Contratto,
(II) che il Contratto è per essa pienamente vincolante ed impegnativo, (III) che il Contratto non viola disposizioni di altri contratti da essa stipulati né divieti, di qualsiasi origine o natura, ai quali esso sia assoggettato. ARTICOLO 16 – COMUNICAZIONI
16.1 Le comunicazioni previste dalla convenzione saranno effettuate per iscritto via fax o email all’attenzione dei seguenti referenti, presso le sede legali:
Per GALDIERI Auto S.r.l. – Xxxx Xxxxxx XX 00 Xx 00x000 – 00000 Xxxxxxxx (XX) – email: xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Per Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna
16.2 E’ fatta salva la facoltà delle Parti di modificare i suddetti indirizzi, dandone idonea preventiva comunicazione, a pena di inopponibilità, all’altra Parte, nella quale dovrà essere indicato il termine da cui il nuovo indirizzo diverrà efficace.
16.3 Le comunicazioni aventi ad oggetto l’ordinaria operatività potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, purché documentabile, agli indirizzi che le Parti si renderanno noti nel corso dell’esecuzione del
Contratto.
16.4 Le comunicazioni saranno efficaci dal giorno di ricezione delle stesse.
ARTICOLO 17 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE
17.1 Per tutto il periodo di operatività della convenzione, ciascuna Parte, potrà utilizzare i diritti di proprietà intellettuale e industriale dell’altra Parte unicamente per finalità correlate all’esecuzione della convenzione, e previo preventivo accordo scritto tra le stesse. In relazione all’uso che precede, che avverrà in ogni caso a titolo non esclusivo, nessun corrispettivo sarà dovuto, essendo tale uso satisfattivo degli interessi specifici e propri di tutte le Parti in relazione all’esecuzione della convenzione.
17.2 Alla scadenza della convenzione ovvero in caso di risoluzione, recesso o perdita di efficacia della stessa per qualunque ragione e a qualunque titolo, l’uso dei segni distintivi e di qualsiasi altro elemento elaborato in esecuzione della stessa, nonché qualunque diritto di proprietà intellettuale e industriale dovrà immediatamente cessare. ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
18.1 Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati , le notizie ed i documenti, comprese idee, progetti relativi alle Parti, o a terzi (i “ Dati Riservati”) di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o della conclusione della convenzione e dei contratti ovvero nello svolgimento delle attività previste e/o dipendenti dallo stesso e a non rilevare gli stessi a terzi in nessun modo senza il preventivo assenso scritto dell’altra Parte. Ciascuna delle Parti si impegna a far sì che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo siano al corrente degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo e li rispettino.
18.2 Salvo gli obblighi di legge o provvedimenti delle autorità
amministrative e/o giudiziarie, le Parti non copieranno, tratterranno, comunicheranno, diffonderanno e comunque non utilizzeranno o Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma, anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti dalla convenzione.
18.3 Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo sopravvivranno anche in caso di scadenza, risoluzione o recesso o di perdita di efficacia della convenzione, per qualunque ragione e a qualunque titolo, sino a quando i Dati Riservati non siano eventualmente resi pubblici da parte del legittimo titolare degli stessi.
ARTICOLO 19 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
19.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di essersi pienamente informate sul reciproco trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa.
19.2 In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi, compresi quelli dei Soggetti Beneficiari, saranno trattati e comunicati alle altre Parti per sole finalità inerenti o comunque, connesse all’esecuzione della convenzione e dei successivi contratti. Le Parti consapevoli dei diritti e delle libertà tutelate da detta normativa, tratteranno i dati personali forniti in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali ex articolo 28 del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i..
19.3 Ciascuna Parte dovrà garantire misure di sicurezza idonee ad impedire la perdita, o l’alterazione dei dati personali ovvero l’accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi.
19.4 Le Parti non potranno in alcun caso raccogliere e trattare dati sensibili, salvo espresso consenso degli interessati.
ARTICOLO 20 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
20.1 La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.
20.2 Per qualsiasi controversia nascente tra le Parti in merito di validità, all’interpretazione, all’esecuzione o cessazione della presente, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Xxxxxx Inferiore (SA).
Allegati:
Allegato 1 : Condizioni di partecipazione - Soggetti Beneficiari; Allegato 2 : Modulo di contatto;
Fisciano/ il
GALDIERI Auto S.r.l.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna
ALLEGATO 1
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari potranno usufruire del Servizio di cui alla convenzione gli iscritti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, i loro dipendenti, i loro coniugi e familiari di primo grado e i loro clienti in possesso dei seguenti requisiti: a) Iscrizione/rapporto a/con Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna b) Copia certificato comprovante il grado di parentela per i familiari.
c) Mail dell’iscritto all’associazione che segnala i propri dipendenti.
d) Mail dell’iscritto all’associazione che segnala i propri clienti.
e) Fornire la documentazione necessaria a GALDIERI per istituire la pratica di Noleggio a Lungo Termine.
ALLEGATO 2
MODULO DI CONTATTO
Spett.le XXXXXXXX Xxxx X.x.x., XX 00 Xx 00x000 Xxxxxxxx (XX)
Con la presente, il/la sottoscritto/a Sig/Sig.ra
CHIEDE
di essere contattato/a dalla GALDIERI per ottenere una proposta commerciale relativa ai servizi di noleggio a lungo termine alle condizioni di cui alla convenzione.
A tal fine indica quali propri dati i seguenti:
Nome e Cognome……………… ……….................………….
Indirizzo e CAP…………………………… ………………..………..
Codice Fiscale /Partita Iva
Telefono/Fax……………………… Email……………………………… .
Luogo e data……………………………
Timbro e firma/ firma …………………………..……..