Art. 1 - Definizioni
Art. 1 - Definizioni
I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente regolamento contrattuale, ove non altrimenti definiti all’interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:
• “Banca”: la banca che riceve la richiesta di attivazione di una Linea di Credito Aggiuntiva oggetto del Contratto;
• “Carta/e”: la/e carta/a di credito emessa/e da CartaSi S.p.A.;
• “Carta/e a Saldo”: la/e Carta/e per la/e quale/i il rimborso delle spese effettuate deve avvenire in un’unica soluzione e senza applicazione di tassi di interesse;
• “Carta/e Revolving”: la/e Carta/e che permette/ono di rimborsare le spese effettuate in rate mensili, e a cui è associata una linea di credito di tipo rotativo;
• “Carta/e ad Opzione”: la/e Carta/e con modalità di rimborso delle spese effettuate a saldo, con facoltà del Titolare di richiedere di passare dalla modalità di rimborso a saldo a quella rateale e viceversa, e a cui è associata una linea di credito di tipo rotativo;
• “Carta/e con Linee di Credito Aggiuntive”: la/e Carta/e che attribuisce/ono al Titolare la facoltà di richiedere l’attivazione di una o più Linee di Credito Aggiuntive, per l’accesso ad ulteriori servizi;
• “Codice del Consumo”: il D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni;
• “Contratto”: l’accordo tra il Titolare e l’Emittente per l’apertura di una Linea di Credito Aggiuntiva collegata ad una Carta con Linee di Credito Aggiuntive, che si compone dei documenti indicati all’art. 2;
• “Contratto Carte di Credito CartaSi”: il contratto concluso tra il Titolare e l’Emittente per l’emissione di una Carta, che si compone del Regolamento Titolari Carte di Credito CartaSi e degli altri documenti ad esso allegati;
• “Consumatore”: la persona fisica di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo;
• “Documento Condizioni Annuale Carta di Credito CartaSi”: il documento, inviato al Titolare almeno una volta all’anno ai sensi del Regolamento Titolari Carte di Credito CartaSi, che riporta, in maniera personalizzata, tutte le condizioni in vigore relative alla Carta ed evidenzia le eventuali modifiche intercorse, e che contiene altresì le condizioni relative alla Linea di Credito Aggiuntiva, quando attivata, come specificato all’art. 10;
• “Documento Condizioni Linea di Credito Aggiuntiva”: il documento che - oltre alle ulteriori informazioni richieste dalla normativa applicabile - riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative alla Linea di Credito Aggiuntiva, incluse quelle economiche, e più precisamente il documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” della Linea di Credito Aggiuntiva;
• “Documento Condizioni Finanziamento: il documento che - oltre alle ulteriori informazioni richieste dalla normativa applicabile - riporta, in maniera personalizzata, le condizioni incluse quelle economiche, relative ad un finanziamento concesso sulla Linea di Credito Aggiuntiva ai sensi dell’art. 8 del Contratto, e più precisamente il documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” del singolo finanziamento;
• “Emittente”: CartaSi S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 - Xxxxxx, società appartenente al Gruppo Bancario Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A. e soggetta ai controlli della Banca d’Italia;
• “Estratto Conto”: il rendiconto periodico inviato dall’Emittente al Titolare ai sensi del Regolamento Titolari Carte di Credito CartaSi, che contiene altresì le informazioni relative alla Linea di Credito Aggiuntiva, quando attivata, come specificato all’art. 10;
• “Limite di Utilizzo della Carta ”: il limite massimo di spesa mensile associato alla Carta con Linee di Credito Aggiuntive (che, per le Carte Revolving e le Carte ad Opzione, coincide con il limite di utilizzo della Prima Linea di Credito), come determinato ai sensi del Contratto Carte di Credito CartaSi;
• “Limite di Utilizzo Residuo della Carta”: la disponibilità di spesa mensile residua della Carta con Linee di Credito Aggiuntive (che, per le per le Carte Revolving e le Carte ad Opzione, coincide con il limite di utilizzo residuo relativo alla Prima Linea di Credito), come determinata ai sensi del Contratto Carte di Credito CartaSi;
• “Limite di Utilizzo della Linea di Credito Aggiuntiva”: il limite massimo degli importi messi a disposizione del Titolare per ottenere finanziamenti sulla Linea di Credito Aggiuntiva ai sensi del Contratto;
• “Limite di Utilizzo Residuo della Linea di Credito Aggiuntiva”: l’ammontare residuo degli importi messi a disposizione del Titolare per ottenere finanziamenti sulla Linea di Credito Aggiuntiva ai sensi del Contratto, come determinato ai sensi dell’art. 6;
• “Linea di Credito Aggiuntiva”: la linea di credito la cui attivazione può essere richiesta ai sensi del Contratto, e che: (i) per le Carte a Saldo, costituisce un servizio aggiuntivo rispetto al funzionamento delle Carte medesime; e (ii) per le Carte Revolving e le Carte ad Opzione, si qualifica come linea di credito ulteriore rispetto alla Prima Linea di Credito;
• “Operazioni”: congiuntamente, le Operazioni di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante effettuate con la Carta con Linee di Credito Aggiuntive, così come definite e disciplinate nel Regolamento Titolari Carte di Credito CartaSi;
• “Parti”: congiuntamente, l’Emittente e il Titolare;
• “Portale Titolari”: l'area riservata del Sito Internet dell’Emittente dedicata a servizi informativi e dispositivi sulla Carta, servizi di assistenza, di sicurezza e utilità di volta in volta resi disponibili dall’Emittente, alla quale il Titolare può accedere previa registrazione;
• “Prima Linea di Credito”: la linea di credito, di tipo rotativo, associata alle Carte Revoving ed alle Carte ad Opzione, ed attivata automaticamente in caso di emissione delle stesse;
• “Regolamento Titolari Carte di Credito CartaSi”: il regolamento contrattuale contente le condizioni generali di contratto relative alla Carta, e che forma parte integrante e sostanziale del Contratto Carte di Credito CartaSi;
• “Servizio Clienti”: il servizio di assistenza dell’Emittente (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi delle Carte), messo a disposizione dei Clienti, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Titolare;
• “Sito Internet dell’Emittente”: il sito xxx.xxxxxxx.xx;
• “Supporto Durevole”: qualsiasi strumento che permette al Titolare di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esempio, file.pdf);
• “TAN Mensile”: il TAN annuale previsto dal Documento Condizioni Linea di Credito
Aggiuntiva, calcolato sulla base del divisore commerciale, , cioè diviso 360 (trecentosessanta) e moltiplicato per 30 (trenta);
• “Titolare/i” o “Cliente/i”: il/i soggetto/i a cui viene rilasciata la Carta con Linee di Credito Aggiuntive.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Il Contratto ha come oggetto l’apertura di una Linea di Credito Aggiuntiva utilizzabile esclusivamente in relazione ad Operazioni effettuate con una Carta con Linee di Credito Aggiuntive, nei termini ed alle condizioni di seguito descritti nel Contratto.
La richiesta di apertura della Linea di Credito Aggiuntiva, nonché l’erogazione dei relativi servizi, è riservata ai Titolari di una Carta con Linee di Credito Aggiuntive che abbiano sottoscritto il Contratto Carte di Credito CartaSi.
Per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto in merito al rilascio e all’utilizzo delle Carte con Linee di Credito Aggiuntive e alle Operazioni, si rinvia pertanto alle disposizioni, di tempo in tempo vigenti, contenute nel Contratto Carte di Credito CartaSi.
Il Contratto si compone del presente Regolamento che contiene le condizioni generali di contratto, e dei seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
• il documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” della Linea di Credito Aggiuntiva, che costituisce il frontespizio del Contratto;
• il documento denominato “Modulo di Richiesta” della Linea di Credito Aggiuntiva, comprensivo dei dati anagrafici e degli altri dati del Titolare.
Art. 3 - Apertura della Linea di Credito Aggiuntiva e conclusione del Contratto
La Linea di Credito Aggiuntiva viene concessa ed attivata dall’Emittente, su richiesta del Titolare, che deve essere presentata alla Banca.
La Banca che riceve la richiesta di apertura della Linea di Credito Aggiuntiva effettua autonomamente la relativa istruttoria, secondo i criteri dalla stessa adottati, restando nella sua piena discrezionalità il relativo inoltro all’Emittente.
I dati contenuti nel Modulo di Xxxxxxxxx, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dal Cliente e convalidato dalla Banca, vengono inviati all’Emittente. La Linea di Credito Aggiuntiva può essere concessa dall’Emittente, a proprio insindacabile giudizio, unicamente a persona fisica maggiorenne non interdetta che abbia richiesto una Carta con Linee di Credito Aggiuntive.
La richiesta di emissione, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce la proposta contrattuale del Titolare.
Il Contratto si considera perfezionato nel momento della ricezione da parte del Titolare della comunicazione di accettazione dell’Emittente.
Art. 4 - Diritto di ripensamento del Cliente
Il Cliente che riveste la qualifica di Consumatore, in forza del combinato disposto dell’art. 125-ter del Testo Unico Bancario e dell’art. 64 del Codice del Consumo, ha facoltà di esercitare il proprio diritto di ripensamento, e quindi di recedere dal Contratto, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso, determinata ai sensi del precedente art. 3, oppure - se successivo - dal giorno in cui il Cliente riceve tutte le condizioni insieme alle informazioni previste ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1, del Testo Unico Bancario.
Se il Contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali ad esempio il telefono, internet o la posta elettronica, e quindi senza la presenza fisica e contemporanea del Cliente e del personale della Banca, il diritto di recedere dal Contratto può essere esercitato entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso oppure - se successivo - dal giorno in cui il Cliente riceve le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice del Consumo.
Il Cliente può recedere, ai sensi del presente articolo, senza penali e senza dover indicarne il motivo, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all’Emittente, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 23. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l’Emittente ne viene a conoscenza.
Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso è tenuto a restituire all’Emittente l’importo dovuto in linea capitale e a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto, oltre ad eventuali somme non ripetibili corrisposte dall’Emittente alla Pubblica Amministrazione. Se il Cliente ritarda a pagare queste somme decorreranno interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni Linea di Credito Aggiuntiva.
Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto di cui al successivo art. 17, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.
Art. 5 - Durata del Contratto e condizione risolutiva
Il Contratto ha durata indeterminata.
Il Titolare prende atto che la Linea di Credito Aggiuntiva è utilizzabile esclusivamente in relazione alle Operazioni effettuate con la Carta con Linee di Credito Aggiuntive e le Parti convengono pertanto espressamente di condizionare risolutivamente il Contratto al caso di cessazione, a qualunque titolo e per qualsiasi causa, del Contratto Carte di Credito CartaSi in forza del quale la Carta con Linee di Credito Aggiuntive viene rilasciata al Titolare.
In caso di avveramento della condizione risolutiva:
a) se la cessazione del Contratto Carte di Credito CartaSi si verifica su iniziativa dell’Emittente per inadempimento del Titolare, quest’ultimo è tenuto all’immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall’Emittente nei suoi confronti ai sensi del Contratto. Se il Titolare ritarda a pagare queste somme, sarà tenuto al pagamento di interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni Linea di Credito Aggiuntiva;
b) se la cessazione del Contratto Carte di Credito CartaSi si verifica per una causa diversa da quella indicata alla precedente lett. a), per il rimborso, da parte del Titolare, dell’importo totale dovuto relativamente a ciascun finanziamento in essere sulla Linea di Credito Aggiuntiva restano fermi la periodicità ed i termini già convenuti ed indicati in ciascun Documento Condizioni Finanziamento. Resta inteso che il Contratto deve intendersi risolto, con conseguente impossibilità di inoltrare nuove richieste di utilizzo della Linea di Credito Aggiuntiva ai sensi dell’art. 8.
Art. 6 - Limite di Utilizzo della Linea di Credito Aggiuntiva
L’ammontare del Limite di Utilizzo della Linea di Credito Aggiuntiva è stabilito dalla Banca, nell’ambito dell’istruttoria di cui all’art. 3, entro i limiti preventivamente indicati dall’Emittente, ed è riportato nel Contratto.
11 di 13
Il Titolare potrà concordare per iscritto con l’Emittente, tramite la Banca, eventuali variazioni
del Limite di Utilizzo della Linea di Credito Aggiuntiva. L’inoltro della richiesta all’Emittente rientra nella piena discrezionalità della Banca. L’Emittente può valutare e accettare tale richiesta a proprio insindacabile giudizio.
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 11 e 12, su richiesta della Banca, l’Emittente ha comunque la facoltà di variare il Limite di Utilizzo della Linea di Credito Aggiuntiva per giustificato motivo, in qualsiasi momento, comunicandolo al Titolare per iscritto all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta allegato al Contratto Carte di Credito CartaSi o a quello successivamente comunicato, secondo le modalità e se vi sono i presupposti indicati al successivo art. 16.
Il Limite di Utilizzo Residuo della Linea di Credito Aggiuntiva è determinato, in ogni momento, dalla differenza fra:
(a) il Limite di Utilizzo della Linea di Credito Aggiuntiva; e
(b) la somma dell’ammontare del capitale erogato per ciascuno dei finanziamenti già concessi sulla Linea di Credito Aggiuntiva ai sensi del successivo art. 8, e non ancora rimborsato (pari, cioè, alla somma dei saldi residui relativi ai finanziamenti già concessi).
Il Limite di Utilizzo Residuo della Linea di Credito Aggiuntiva si ripristina, per un importo pari alla quota capitale delle rate pagate (o, eventualmente, dei rimborsi effettuati ai sensi del successivo art. 14), e fino all’importo del Limite di Utilizzo della Linea di Credito Aggiuntiva, man mano che il Titolare rimborsa i singoli finanziamenti mediante i versamenti rateali di cui al successivo art. 9.
Art. 7 - Modalità di utilizzo della Linea di Credito Aggiuntiva
La linea di Credito Aggiuntiva consente al Titolare di ottenere, entro il Limite di Utilizzo Residuo della Linea di Credito Aggiuntiva, specifici finanziamenti per il rimborso rateale, in tutto o in parte, di Operazioni effettuate con la Carta con Linee di Credito Aggiuntive, attraverso i servizi e con le modalità di tempo in tempo disponibili, e descritti sul Sito Internet dell’Emittente e nel materiale commerciale di tipo informativo che sarà messo a disposizione del Titolare presso la Banca.
Attraverso i suddetti utilizzi, la linea di Credito Aggiuntiva permette di ripristinare, nel corso di ogni mese, il Limite di Utilizzo Residuo della Carta.
Art. 8 - Richieste di utilizzo della Linea di Credito Aggiuntiva - concessione ed erogazione di singoli finanziamenti
Le richieste di utilizzo della Linea di Credito Aggiuntiva per ottenere singoli finanziamenti ai sensi del precedente art. 7 possono avvenire, entro i 2 (due) giorni lavorativi antecedenti la fine di ogni mese, attraverso uno o più dei seguenti canali:
(a) presso la filiale, fisica o virtuale, della Banca;
(b) per telefono, tramite il Servizio Clienti;
(c) via internet, tramite il Portale Titolari.
L’Emittente, eventualmente tramite la Banca a seconda del canale utilizzato, definisce con il Titolare le condizioni relative al singolo finanziamento (importo finanziato; durata del finanziamento; TAN; TAEG; numero e importo delle rate, piano di ammortamento, spese di gestione pratica, ecc.), nel rispetto delle condizioni massime indicate nel Documento Condizioni Linea di Credito Aggiuntiva, e conferma la concessione del finanziamento medesimo.
L’erogazione del finanziamento avviene entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta, e consiste in una riduzione del saldo debitore della Carta con Linee di credito Aggiuntive (così come calcolato ai sensi del Contratto di Credito CartaSi per gli utilizzi, le spese e tutti gli altri costi ed oneri addebitati al Titolare) per un importo pari all’importo finanziato (al netto delle spese di gestione pratica e di eventuali coperture assicurative), e al conseguente ripristino, per il medesimo importo, del Limite di Utilizzo Residuo della Carta.
In tutti i casi di cui sopra e a seguito della concessione del finanziamento, al Titolare sarà consegnato e/o inviato e/o reso disponibile, su supporto cartaceo e/o su Supporto Durevole, un Documento Condizioni Finanziamento che riporta il dettaglio delle condizioni relative all’operazione. Il Titolare ha altresì diritto di richiedere, in qualsiasi momento, una tabella di ammortamento relativa a ciascun singolo finanziamento ai sensi del successivo art. 19.
Il Titolare prende atto che la Banca, in alternativa a quanto sopra previsto, potrà stabilire che la richiesta di utilizzo debba essere inoltrata alla stessa e/o all’Emittente tramite diversi canali o modalità, che saranno resi noti al Titolare (ad esempio, tramite sito internet della Banca).
Art. 9 - Obblighi di rimborso e modalità di pagamento
Il Titolare si obbliga a rimborsare all’Emittente l'importo totale dovuto per ciascun finanziamento in essere sulla Linea di Credito Aggiuntiva ai sensi del precedente art. 8 (comprensivo delle commissioni, degli interessi, delle spese e degli altri oneri così come dettagliati nel Documento Condizioni Finanziamento) in rate mensili comprensive di capitale e di interessi, con le modalità ed ai termini indicati nel Documento Condizioni Finanziamento. Gli interessi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese (ossia con rate costanti, con quota interessi decrescente e quota capitale crescente) applicando, al capitale residuo medio per valuta, il TAN Mensile. Il calcolo del capitale residuo medio tiene conto del fatto che: (i) l’apertura del finanziamento è addebitata con valuta pari alla data di apertura del finanziamento stessa, (ii) ogni rata si considera accreditata con valuta pari alla data di emissione dell’Estratto Conto, e (iii) ogni ulteriore pagamento, o rimborso anticipato, ai sensi del Contratto è accreditato con valuta pari alla data di registrazione del medesimo.
Gli eventuali interessi relativi al periodo di preammortamento sono calcolati applicando lo stesso tasso previsto per l’ammortamento del capitale, salvo quanto potrà essere di volta in volta diversamente specificato nel Documento Condizioni Finanziamento (ad esempio, per l’applicazione di condizioni promozionali).
Il Titolare autorizza espressamente l’Emittente ad addebitare tutti gli importi di cui sopra, che verranno registrati nell’Estratto Conto, sul conto corrente bancario indicato sul Modulo di Richiesta allegato al Contratto Carte di Credito CartaSi.
Gli addebiti verranno effettuati, senza necessità di preavviso, con la valuta indicata nel Documento Condizioni Finanziamento.
In caso di ritardato pagamento decorreranno interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni Finanziamento.
12 di 13
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 11 e 12, il Titolare prende atto che il mancato e puntuale pagamento dell’importo relativo anche ad un solo Estratto Conto può comportare l’invio di qualsiasi comunicazione e segnalazione, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, per l’inserimento dei dati relativi alla Carta con Linee di Credito Aggiuntive e/o al Titolare nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia, e/o altre banche dati pubbliche e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti. L’invio di informazioni negative può rendere più difficoltoso l’accesso al credito. Il Titolare
sarà informato preventivamente rispetto al primo invio di informazioni negative sul suo conto.
Art. 10 - Comunicazioni periodiche
In caso di attivazione della Linea di Credito Aggiuntiva:
a) l’Estratto Conto, oltre alle informazioni relative all’utilizzo della Carta con Linee di Credito Aggiuntive e alla Prima Linea di Credito (per le Carte Revolving e le Carte ad Opzione), riporta altresì un’informativa completa sullo svolgimento del rapporto in essere in base al Contratto, contenente il dettaglio della posizione finanziaria del Cliente relativo alla Linea di Credito Aggiuntiva ed ai singoli finanziamenti in essere sulla stessa;
b) il Documento Condizioni Annuale Carte di Credito CartaSi, in aggiunta alle condizioni in vigore relative alla Carta con Linee di Credito Aggiuntive, riporta altresì, in maniera personalizzata, tutte le condizioni in vigore relative alla Linea di Credito Aggiuntiva, insieme con l’evidenza delle eventuali modifiche intercorse.
Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della ricezione dell’Estratto Conto (o della notifica via e-mail della sua pubblicazione sul Portale Titolari) senza che sia pervenuto all’Emittente un reclamo specifico per iscritto all’indirizzo di cui al successivo art. 24, l’Estratto Conto si intenderà senz’altro approvato dal Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi, relativi alla Linea di Credito Aggiuntiva e al suo utilizzo, che hanno concorso a formare la risultanza del documento.
Il Titolare riceve le comunicazioni e i documenti di cui al presente articolo, su supporto cartaceo o su Supporto Xxxxxxxx, secondo quanto stabilito e disciplinato dal Contratto Carte di Credito CartaSi, a cui si rinvia.
Le spese relative ad informazioni fornite su richiesta del Cliente, se sono supplementari o rese in modo più frequente o trasmesse con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto nel Contratto, sono indicate al momento della richiesta secondo quanto stabilito e disciplinato dal Contratto Carte di Credito CartaSi, a cui si rinvia.
Art. 11 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione
L’Emittente può:
• dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine di rimborso rateale ai sensi dell’art. 1186 c.c.; ovvero
• dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
(i) mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qualsiasi titolo;
(ii) mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 22 (Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali);
(iii) accertamento di protesti cambiari, di sequestri, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Titolare;
(iv) infedele dichiarazione dei dati del Titolare resi al momento della richiesta di attivazione della Linea di Credito Aggiuntiva.
L’Emittente invia al Titolare la comunicazione di decadenza di beneficio dal termine e/o di risoluzione del Contratto in forma scritta, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx allegato al Contratto Carte di Credito CartaSi o a quello successivamente comunicato, o tramite il Portale Titolari, su Supporto Durevole, dandone in questo caso apposito avviso di pubblicazione al Cliente via e-mail. In alternativa, la comunicazione potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in anticipo col Cliente.
In caso di decadenza dal beneficio del termine, come pure di risoluzione del Contratto, il Titolare deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall’Emittente nei suoi confronti.
Dalla data della dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto decorrono interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni Linea di Credito Aggiuntiva.
Art. 12 - Sospensione della Linea di Credito Aggiuntiva
In aggiunta a quanto previsto nel precedente art. 11, l’Emittente potrà sospendere, per giusta causa, l’utilizzo della Linea di Credito Aggiuntiva in qualsiasi momento - anche senza preavviso - dandone comunicazione scritta al Cliente, su supporto cartaceo o tramite il Portale Titolari, su Supporto Durevole, dandone in questo caso apposito avviso di pubblicazione al Cliente via e-mail. In alternativa, la comunicazione, potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in anticipo col Cliente. La comunicazione sarà fornita in anticipo rispetto alla sospensione e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione medesima. Risolte le motivazioni che hanno portato alla sospensione della linea di credito, l’Emittente provvede a riattivarla dandone comunicazione al Cliente.
A titolo esemplificativo, per giusta causa si intende il verificarsi di variazioni anomale dei tassi di interesse e di altre condizioni di mercato, gravi inadempimenti del Cliente (anche in assenza di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine), il peggioramento del merito creditizio del Cliente o la sua insolvenza, l’accertamento di protesti cambiari, l’esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Titolare.
Art. 13 – Posticipo del pagamento della/e rata/e (c.d. “Salta la Rata”)
Il Cliente che ha adempiuto alle proprie obbligazioni di rimborso, solo qualora il Documento Condizioni Finanziamento lo preveda ed alle condizioni specificate nel Documento Condizioni Finanziamento medesimo, ha facoltà di variare il piano di ammortamento relativo ad un singolo finanziamento posticipando il rimborso della/e rata/e, secondo quanto di seguito specificato nel presente articolo. L’Emittente può valutare e accettare la richiesta a proprio insindacabile giudizio.
Il Cliente può richiedere di posticipare il pagamento di una o più rate, contattando telefonicamente il Servizio Clienti. In alternativa, la richiesta potrà essere inoltrata tramite i diversi canali che potranno essere messi a disposizione da parte dell’Emittente e resi noti al Cliente.
Gli interessi relativi alla/e rata/e posticipata/e, calcolati senza variazioni in base al tasso di interesse indicato nel Documento Condizioni Finanziamento, saranno interamente addebitati al momento del versamento della prima rata utile. Il posticipo del pagamento comporta una variazione della durata del finanziamento, e non ha effetto sul numero complessivo delle rate da pagare né sull’importo delle rate successive.
A seguito della richiesta verrà definito un nuovo piano di ammortamento, ed al Cliente sarà consegnato e/o inviato e/o reso disponibile, su supporto cartaceo e/o su Supporto Xxxxxxxx, un nuovo Documento Condizioni Finanziamento che riporta il dettaglio delle condizioni aggiornate relative all’operazione.
Il Titolare ha altresì diritto di richiedere, in qualsiasi momento, la nuova tabella di ammortamento ai sensi del successivo art. 19.
Art. 14 - Rimborso anticipato
Il Cliente ha diritto di rimborsare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo totale dovuto all’Emittente per ciascun finanziamento in essere, anche prima del termine previsto dal singolo finanziamento medesimo, tramite richiesta comunicata telefonicamente al Servizio Clienti, pagando l’importo dovuto.
In tal caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del finanziamento.
Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, l’Emittente comunica al Cliente l’importo dovuto da pagare quale ammontare delle eventuali rate scadute e non pagate e del capitale residuo, degli interessi e di tutti gli altri oneri. Le modalità di pagamento dell’importo dovuto potranno essere concordate di volta in volta con l’Emittente.
Non è previsto alcun indennizzo a favore dell’Emittente per il rimborso anticipato.
Art. 15 - Recesso delle Parti
Recesso del Cliente
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all’Emittente, eventualmente anche tramite la Banca, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 23. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l’Emittente ne viene a conoscenza.
Recesso dell’Emittente
Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, l’Emittente può recedere dal Contratto con preavviso di 2 (due) mesi, oppure senza preavviso in presenza di un giustificato motivo, senza nessun onere a carico del Cliente, dandone comunicazione in forma scritta al Cliente, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o a quello successivamente comunicato, o tramite il Portale Titolari, su Supporto Durevole, inviando in questo caso apposito avviso di pubblicazione al Cliente via e-mail. In alternativa, la comunicazione di recesso, potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in anticipo col Cliente. Il recesso si considera efficace nel momento in cui il Cliente viene a conoscenza dell’esercizio del recesso da parte dell’Emittente, ovvero trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui il Cliente viene a conoscenza dell’esercizio del recesso da parte dell’Emittente se previsto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giustificato motivo si intende il peggioramento del merito creditizio del Titolare o la sua insolvenza, l’accertamento di protesti cambiari, l’esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Cliente. Diritti ed obblighi del Cliente in tutti i casi di recesso
In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente medesimo o dell’Emittente:
- in caso di addebito di spese periodiche, queste saranno dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso, e se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale;
ferma restando l’impossibilità di inoltrare nuove richieste di utilizzo della Linea di Credito Aggiuntiva ai sensi dell’art. 8, per il rimborso, da parte del Cliente, dell’importo totale dovuto relativamente a ciascun finanziamento in essere sulla Linea di Credito Aggiuntiva, restano fermi la periodicità ed i termini già convenuti ed indicati in ciascun Documento Condizioni Finanziamento.
Ulteriori effetti del recesso
In tutti i casi di cui al presente articolo, il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.
Art. 16 - Modifiche al Contratto
L’Emittente, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente le condizioni di Contratto relative alla Linea di Credito Aggiuntiva e/o a singoli finanziamenti, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione. La modifica non può in ogni caso avere ad oggetto i tassi di interesse applicati ai singoli finanziamenti già erogati. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica all’Emittente di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 15, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica.
In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate in forma scritta, su supporto cartaceo o tramite il Portale Titolari, su Supporto Durevole, inviando in questo caso apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail, ed anche mediante invio dell’Estratto Conto. In alternativa, la comunicazione, potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in anticipo col Cliente.
Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.
Art. 17 - Servizi accessori
L’Emittente può associare alla Linea di Credito Aggiuntiva servizi accessori (ad esempio coperture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza).
L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet dell’Emittente o contattando il Servizio Clienti. I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini ed alle condizioni contenute nel relativo regolamento contrattuale predisposto dal fornitore del servizio, e sottoscritto dal Titolare separatamente dal Contratto.
Art. 18 - Diritto ad ottenere copia del Contratto
Il Cliente ha il diritto di ottenere, su sua richiesta, in ogni momento e gratuitamente, copia completa del Contratto, del Documento Condizioni Linea di Credito Aggiunitva e del Documento Condizioni Finanziamento aggiornati.
Art. 19 - Diritto ad ottenere la tabella di ammortamento
Il Cliente ha il diritto di ottenere, su sua richiesta, in ogni momento e gratuitamente, per ciascun finanziamento concesso ai sensi del precedente art. 8, una tabella di ammortamento riportante gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, il piano di ammortamento del capitale, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.
La tabella di ammortamento potrà essere consegnata al Cliente su supporto cartaceo o, in alternativa, su Supporto Durevole..
Art. 20 - Tempi massimi di chiusura del Contratto
13 di 13
I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso del Cliente, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Emittente della comunicazione di recesso.
Art. 21 - Cessione del Contratto/credito
L’emittente potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cliente, ai sensi di legge, all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta allegato al Contratto Carte di Credito CartaSi o a quello successivamente comunicato, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Cliente.
Art. 22 - Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali
Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto dell’Emittente e del Cliente, sono effettuate in lingua italiana.
L’invio di qualsiasi comunicazione, dichiarazione o documento al Titolare ai sensi del Contratto o da esso consentito - quali, titolo meramente esemplificativo, Estratti Conto o altra documentazione periodica, eventuali notifiche, proposte di modifica unilaterale del Contratto - sarà effettuato con piena validità agli indirizzi/recapiti indicati dal Titolare nel Modulo di Richiesta allegato al Contratto Carte di Credito CartaSi, o a quello successivamente comunicato ai sensi del Contratto Carte di Credito CartaSi medesimo.
Tutte le comunicazioni per la quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolte anche se inviate su Supporto Durevole.
Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, il Titolare può sempre richiedere che, in alternativa all’invio in forma scritta a mezzo posta, l’Emittente gli fornisca le comunicazioni di cui al Contratto mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su Supporto Durevole. La tecnica di comunicazione utilizzata ai sensi del Contratto è la medesima scelta dal Titolare in conformità a quanto previsto e regolato dal Contratto Carte di Credito CartaSi. Resta ferma la possibilità del Titolare di cambiare in qualsiasi momento la tecnica di comunicazione utilizzata.
Art. 23 - Comunicazioni all’Emittente
L’invio di comunicazioni per iscritto all’Emittente da parte del Titolare dovrà essere effettuato dal al seguente indirizzo:
- CartaSi S.p.A. - Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 - Xxxxxx.
Per le comunicazioni e i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, email, ecc.), il Titolare dovrà utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo relativo alla Carta..
Art. 24 - Reclami ricorsi e conciliazioni
Il Titolare può presentare reclami all’Emittente - Ufficio Customer Care, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica ai seguenti recapiti:
- CartaSi - Customer Care, xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo email: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
E’ considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza del Cliente. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, il Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) alle seguenti condizioni:
a) non sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo all’Emittente;
b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari: 1) fino a 100.000 Euro, se il Titolare chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
c) la controversia non è già stata all’esame di arbitri o di conciliatori.
Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul sito Internet dell’Emittente, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo all’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale all’ABF, o a uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge, costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
Art. 25 - Tutela dei dati personali
L’Emittente, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna, in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisirà, durante tutto il corso del Contratto, al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni, come specificato nel documento denominato “Informativa in materia di trattamento dei dati personali carte di credito CartaSi” allegato al Contratto Carte di Credito CartaSi.
Art. 26 - Lingua del Contratto e delle comunicazioni
Il Contratto e tutte le comunicazioni e informazioni al Cliente relative al rapporto sono redatte in lingua italiana.
Art. 27 - Legge applicabile e foro competente
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto.
Se il Cliente non riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
Art.28 - Controlli
L’Emittente, in qualità di finanziatore, è soggetto ai controlli esercitati da Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx,00 – 00000 Xxxx.