ED. 2/TCO
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin.
Assicurazione di Tutela Legale “TUTELA CONDOMINIO”
ED. 2/TCO
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
1. DIP DANNI - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. DIP AGGIUNTIVO DANNI - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario.
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari
Assicurazione di tutela legale per il condominio
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni)
Compagnia Global Assistance S.p.A.
Prodotto: Tutela Condominio - ed. 2/TCO
Sede legale in Italia, numero iscrizione all’Albo dell’Imprese Assicurative e Riassicurative 1.00111
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza individuale assicura le spese legali e peritali utili alla tutela delle parti comuni di un condominio situato in Italia ed assicura anche l’amministratore del condominio contraente.
Che cosa non è assicurato?
× Attività connesse al settore nucleare, danni nucleari o generici causati dall’assicurato;
× Diritti di brevetto, marchio o autore, esclusiva o relative a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa anti trust;
× Compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi ed il contraente;
× Circolazione di veicoli, proprietà o guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o funi metalliche;
× Prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente;
× Compravendita o permuta di immobili;
× Società editoriali o enti pubblici;
× Controversie derivanti da contratto di agenzia o rappresentanza;
× Casi di adesione a class action;
× Azioni di recupero dei dati catastali e/o anagrafici necessari per la tenuta del registro anagrafe condominiale (RAC).
Che cosa è assicurato?
L’assicurazione copre le spese per:
- l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale, anche quando la vertenza viene trattata mediante convenzione di negoziazione assistita, sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio;
- legale domiciliatario in fase giudiziale quando il distretto di corte d’appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente;
- l’intervento di xxxxxx/consulenti tecnici d’ufficio e/o di parte;
- legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese legali della controparte se addebitate all’assicurato;
- soccombenza;
- accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- indagini per la ricerca di prove a difesa;
- la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell’assicurato;
- arbitri e legale intervenuti, in una controversia che rientri in garanzia e debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi dall’assicurazione i sinistri conseguenti:
! Al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
! Alla materia fiscale e amministrativa;
! Al pagamento di multe o ammende, pene e sanzioni in genere;
! A fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
! A fatti conseguenti ad eventi naturali, terremoti, per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
! A fatti dolosi delle persone assicurate;
! A fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell’ambiente;
! A fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
! Alla fabbricazione, alla commercializzazione o al trasporto di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
! Attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
! Attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
! Vertenze con la Società relative all’applicazione/validità delle garanzie ricomprese in polizza;
- l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- Il contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
- spese di giustizia nell’ambito del processo penale;
- la registrazione di atti giudiziari;
- l’assistenza di un interprete e relative a traduzioni di verbali e/o atti del procedimento qualora ci sia arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero ove la garanzia è operante.
Pacchetto A DIFESA PENALE:
✓ Difesa penale per reati di natura colposa o contravvenzionale nell’ambito della gestione del condominio contraente, compresa la materia di sicurezza sul lavoro;
✓ Difesa penale per reati di natura dolosa, a patto che vi sia una sentenza di piena assoluzione dell’assicurato;
✓ Il pacchetto sicurezza che copre la responsabilità penale colposa ed amministrativa del condominio per i casi di contestazione in materia: di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di sicurezza alimentare, di tutela dell’ambiente, di protezione dei dati personali e di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti;
Pacchetto B DIFESA CIVILE: (Pacchetto vendibile solo unitamente al Pacchetto A difesa penale)
Richiesta di risarcimento per danno subito dalle parti comuni dell’edificio Vertenze di natura contrattuale con chi ha fornito un servizio o un bene per il condominio;
Controversie di lavoro con i dipendenti del Condominio;
Che cosa è assicurato? (seguito)
Azioni per il recupero delle quote condominiali non pagate maggiori di € 500;
Controversie per violazioni del regolamento condominiale o norme di legge;
Controversie in materia di tutela del diritto di proprietà del Condominio; Impugnazione di delibere assembleari proposte da uno o più condomini; Chiamata in causa della compagnia di Responsabilità Civile;
Spese per resistere ad una richiesta di risarcimento danni da parte di terzi;
Opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi; Vertenze contrattuali con i fornitori relative alla ristrutturazione edilizia.
Condizione opzionale:
- Garanzia pregressa e postuma per procedimenti penali.
La somma massima assicurata (massimale) è di € 25.000 per sinistro, senza limite annuo. Puoi richiedere di aumentare tale somma fino a € 50.000.
Ci sono limiti di copertura? (seguito)
! A comportamenti antisindacali o licenziamenti collettivi, compresi anche il licenziamento per provvedimenti disciplinari adottati dalla Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività di lavoro;
! Ad adesione a class action;
! Alla difesa penale per abuso o sfruttamento di minori in genere;
! Ad ogni azione commessa dagli assicurati quando si trovano in stato di ebbrezza, utilizzano sostanze stupefacenti o psicotrope o, in caso di incidente stradale, omettono il soccorso;
! Alla compravendita di immobili o beni mobili registrati.
Dove vale la copertura? ✓ Per le vertenze contrattuali: per gli eventi che insorgono nell’Unione Europea, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito e Liechtenstein; ✓ In tutte le altre ipotesi: per gli eventi che insorgono in Europa e nei Paesi che aderiscono alla Carta Verde. |
Che obblighi ho? - Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; - Devi dare preventivo avviso per iscritto alla Società dell’esistenza e della successiva stipulazione per il medesimo rischio di altre assicurazioni presso la Società stessa o altri assicuratori; - In corso di contratto hai l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento del rischio. |
Quando e come devo pagare? Il premio di polizza si paga presso l’Intermediario alla stipula del contratto, alla scadenza dell’eventuale frazionamento e al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza) e tramite i seguenti metodi di pagamento: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti con sentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00). Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della Polizza e la Società provvederà all’annullamento della stessa senza effetto. L’assicurazione si conclude dopo un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza indipendentemente dalla data di pagamento del premio. La polizza prevede il tacito rinnovo e se non hai disdettato la Polizza, il contratto di assicurazione viene prorogato tacitamente di anno in anno. |
Come posso disdire la polizza? Puoi mandare la disdetta della Polizza mediante raccomandata A./R. all’indirizzo di Global Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxx x. 0, 00000 Xxxxxx (x con altri mezzi che ne consentano di comprovarne la data di invio) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. |
Assicurazione di Tutela Legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Global Assistance S.p.a.
Prodotto: Tutela Condominio – ed. 2/TCO
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Xxxxx: 23/06/2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A
Indirizzo: Piazza Xxxx, 6; 00000 Xxxxxx (XX); tel. 00.0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è una Società a Socio Unico appartenente al gruppo assiurativo Ri.Fin (iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’Ivass al n. 014).
È soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l..
Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993
Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111.
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2019 a 15,65 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 5 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 10,65 milioni di euro.
Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa si rimanda al seguente link:
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/XXXX-Xxxxxx-Xxxxx.xxx.
L’indice di solvibilità dell’Impresa è pari a 285,28% al 31/12/2019, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (15,01 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (5,26 milioni di euro). L’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 3,7 milioni di euro.
Al contratto si applica la legge Italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, entro le somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Formula “avvocato del network” per la fase stragiudiziale | Con questa formula si gode di uno sconto di tariffa calcolato mediamente in misura del 21% rispetto alla tariffa riferita alla “Formula avvocato di libera scelta” per la fase stragiudiziale. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO E’ possibile aggiungere ai pacchetti A (difesa penale) e B (difesa civile) ulteriori garanzie, pagandone il relativo premio attribuito in funzione del massimale scelto. |
Garanzia pregressa e postuma per procedimenti penali | La prestazione opera retroattivamente e/o successivamente alla data di effetto o scadenza del contratto per la difesa penale per delitti dolosi (salvo assoluzione) e colposi e contravvenzioni. Possono essere scelte opzioni variabili da 1 a 5 anni per la retroattività e/o la postuma. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro La denuncia deve essere mandata con raccomandata A/R all’indirizzo della Compagnia (anche eventualmente per il tramite del Distributore che ha in gestione il contratto) entro 30 giorni rispetto al verificarsi dell’evento o rispetto a quando se ne viene a conoscenza. Alla denuncia dovranno essere allegati i mezzi di prova, documenti e quant’altro necessario alla ricostruzione del sinistro; nell’interesse dell’Assicurato dovranno essere inviate alla Compagnia nel più breve tempo possibile le notizie di ogni atto successivamente notificato all’Assicurato. Unitamente alla denuncia di sinistro l’Assicurato dovrà indicare, se acquistata la “Formula con avvocato di libera scelta” il nominativo del legale da lui incaricato. Se acquistata la “Formula con avvocato del network ”, all’Assicurato sarà affidato un avvocato del nostro network per la gestione della fase stragiudiziale; in caso di giudizio l’Assicurato potrà scegliere sempre un avvocato di sua fiducia. |
Assistenza diretta/in convenzione Nel presente contratto non sono previste prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con la Compagnia. | |
Gestione da parte di altre imprese: La Compagnia, per la trattazione dei sinistri, non si avvale di altre Compagnie di Assicurazione. | |
Prescrizione: Il diritto dell’Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Compagnia decorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | L’impresa si obbliga ad esprimere l’esito della valutazione sinistro, appena ricevuta la documentazione completa da parte dell’assicurato, liquidando quanto dovuto entro 15 giorni dal ricevimento della quietanza di pagamento accettata dall’Assicurato |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Meccanismi di indicizzazione Il contratto prevede, al rinnovo annuale, l’eventuale adeguamento automatico del premio per effetto dell’opzione facoltativa dell’indicizzazione del massimale. - Modaltà di frazionamento infrannuale Il Contraente può, all’atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del premio annuale con periodicità semestrale, con maggiorazione del premio del 3% e premio minimo di rata € 20,00 |
- Regime fiscale Imposte assicurative: I premi sono soggetti alle seguenti imposte: Garanzia tutela legale: 21,25% | |
Rimborso | E’ altresì previsto il rimborso del premio pagato e non goduto nel caso in cui la Compagnia receda dal contratto entro 60 giorni dalla definizione di un sinistro. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni, tuttavia si precisa che per alcune garanzie l’effetto della carenza modifica, per il primo anno di copertura, la durata come segue: -Per le garanzie di natura contrattuale l’assicurazione decorre superato il periodo di carenza contrattuale di 90 giorni dalla decorrenza della polizza, ferma la scadenza contrattuale. |
Sospensione | Per questa polizza non è prevista la sospensione temporanea e la conseguente riattivazione. Il mancato pagamento dei premi fa sospendere l’assicurazione (dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza del il periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente premio) con ripresa di vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto dal presente contratto. |
Risoluzione | E’ prevista dal contratto nei seguenti casi: -in caso di sinistro: dopo ogni sinistro denunciato e fino al 60° giorno dopo la sua definizione, il Contraente o la Compagnia possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con lettera raccomandata. -al rinnovo: nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo premio e/o le nuove condizioni comunicategli in occasione delle scadenze annuali che possono comportare un’eventuale variazione di premio e/o di Condizioni di Assicurazione, non dovute all’adeguamento automatico, potrà recedere dal contratto, dando disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale di polizza. |
Ai condomini che hanno la loro sede in Italia, che sono composti da almeno due proprietari, che sono amministrati da un amministratore di condominio ed hanno adottato un regolamento condominiale.
A chi è rivolto questo prodotto?
Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 30% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all’indirizzo dell’Impresa Global Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, all’attenzione dell’ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 00.00.00.00.00 – indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Contatti”. Ai reclami verrà dato riscontro dall’impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Impresa. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni – servizio Tutela del Consumatore), Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx utilizzando l’apposito Modello presente sul sito dell’IVASS (Info su: xxx.xxxxx.xx). |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
- Arbitrato: | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | in caso di controversie tra le Parti aventi ad oggetto aspetti disciplinanti il contratto di assicurazione, il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. |
- Liti Transfrontaliere: | |
è possibile presentare reclamo all’IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema este competente) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema este | |
competente (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx). |
AVVERTENZE
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
TUTELA CONDOMINIO
ED. 2/TCO
Data ultimo aggiornamento 23/06/2020
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari
Condizioni di assicurazione Tutela Condominio – Ed. 2/TCO
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SOMMARIO
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE 6
PACCHETTO A- DIFESA PENALE 9
PACCHETTO B- DIFESA CIVILE 10
CONDIZIONI AGGIUNTIVE 11
COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE 12
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 12
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO 14
ALLEGATO:
Xxxxxx denuncia Sinistri
Ai termini sotto indicati, che nel testo delle Condizioni di Assicurazione che segue, sono stati rappresentati con carattere grafico sottolineato e in corsivo, vengono attribuiti i seguenti significati:
Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni.
Amministratore del condominio: è l’organo esecutivo del condominio; in particolare esegue le deliberazioni dell’assemblea, cura l’osservanza del regolamento condominiale, disciplina l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini; riscuote i contributi ed eroga le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio e alla fine di ciascun anno deve rendere il conto della sua gestione.
Amnistia/ Indulto: provvedimenti di clemenza concessi dallo Stato nei confronti di soggetti che sono stati condannati per reati. L’indulto è causa di estinzione della pena, mentre l’amnistia oltre la pena estingue anche il reato.
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: contratto con il quale una parte intende trasferire un rischio da un soggetto (Assicurato) ad un’Impresa di assicurazione.
Assistenza giudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Calamità naturale: lo stato di calamità, è una condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall’ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale.
Carenza: periodo in cui la polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.
Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell’anno dal momento della firma.
Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.
Condominio: è un tipo di comunione che si verifica quando in un edificio con più unità immobiliari due o più
persone sono ciascuna proprietaria di una parte di esse in via esclusiva e sono contemporaneamente comproprietarie delle parti comuni.
Condomino: proprietario di un’unità immobiliare all’interno di un condominio.
Condomino moroso: condomino che non paga entro il termine le quote condominiali.
Conduttore: Xxxxxxxx parte di un contratto di locazione in virtù del quale gode temporaneamente del diritto di abitare/utilizzare una unità immobiliare a fronte di un determinato canone.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e ne assume i relativi oneri.
Contratto: documento che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.
Contravvenzione: è un reato minore (art. 39 c.p.), punito con la pena dell'arresto ovvero dell'ammenda (artt. 17 ss. c.p.).
Controversie di lavoro: contenzioso inerente ad un rapporto di lavoro subordinato.
Contributo Unificato: Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'Art. 9 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal Decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla Legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.
Costituzione di parte civile: il soggetto che, all’interno del processo penale, esercita l’azione civile è denominato parte civile. L’azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L’atto che introduce l’azione civile nel processo penale è l’atto di costituzione di parte civile oppure l’atto di trasferimento in sede penale dell’azione civile, già promossa nella sua naturale sede.
Consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa
ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.
Controparte: la parte avversaria in una controversia.
Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
Danno extracontrattuale:danno ingiusto conseguente ad un fatto illecito.
Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso: qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Denuncia: atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
Diritti reali: sono i diritti che hanno per oggetto una cosa e che possono essere fatti valere nei confronti di tutti; per esempio la proprietà, l’usufrutto, la servitù di passaggio.
Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
Durata: periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate sul Modulo di Polizza e nei documenti contrattuali di rinnovo successivi.
Evento: accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
Foro competente: sede dell’Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
Impresa: la Compagnia Global Assistance spa.
Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni.
Massimale: somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza Global Assistance S.p.A. si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione.
Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Modulo di Polizza: documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che identifica il Contraente, i dati identificativi del Veicolo assicurato, il Valore assicurato, le garanzie prestate nonché i dati relativi alla Polizza (Decorrenza, scadenza, Premio).
Multa: pena pecuniaria prevista per i delitti.
Negoziazione assistita: accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
Parti: il Contraente e la Società.
Perito: libero professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.
Polizza: vedi definizione di “Contratto”.
Premio: corrispettivo in Euro dovuto dal Contraente a Global Assistance S.p.A.
Prescrizione: è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.
Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona
usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Recesso: manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.
Rescissione: attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.
Risoluzione: Riguarda la risoluzione di un contratto che può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.
Sanzioni amministrative:la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.
Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro; con previsione, in alcuni casi, di un importo Minimo non indennizzabile definito (Scoperto minimo).
Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società/Compagnia/Impresa: Global Assistance S.p.A.
Spese di giustizia: spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato.
Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.
Spese liquidate: spese spettanti all’avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese di domiciliazione: spese dell’avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l’avvocato incaricato dall’assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Xxxxxxxxxxx è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte
(Consulenti Tecnici di Parte).
Stragiudiziale: nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).
Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.
Tutela Legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati. Unità Immobiliare Urbana (U.I.U.): porzione di fabbricato, intero fabbricato o un insieme di fabbricati che, nello stato in cui si trova, è di per se stesso in grado di produrre un reddito indipendente. A titolo di esempio
sono U.I.U. i singoli appartamenti, i negozi, le autorimesse.
Unità Immobiliare Urbana Tariffata: l’U.I.U. ad uso abitativo (appartamenti) o commerciale (negozi o uffici). Le autorimesse invece sono U.I.U. tariffate solo qualora siano in numero superiore al totale degli appartamenti, negozi e uffici e non siano di proprietà degli stessi soggetti proprietari delle U.I.U. ad uso abitativo (appartamenti) o commerciale (negozi o uffici).
Valore in lite: determinazione del valore della controversia.
Vertenza contrattuale: controversia insorta in merito ad esistenza, validità ed esecuzione di patti, accordi, contratti, precedentemente conclusi tra le Parti, con inadempimento delle relative obbligazioni.
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
I premi devono essere pagati presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto oppure direttamente all’Impresa. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento. Tuttavia, il mancato pagamento della prima rata di premio, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità del Contratto e la Società provvederà all’annullamento dello stesso senza effetto.
Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile.
Il premio di polizza si paga presso l’Intermediario alla stipula del contratto, alla scadenza dell’eventuale frazionamento ed al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza) tramite i seguenti metodi di pagamento: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00).
Il Contraente può, all’atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del premio annuale con periodicità semestrale, con aumento del premio del 3% con il minimo di € 20,00 per ciascuna rata. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
Meccanismi di indicizzazione: il contratto prevede, al rinnovo annuale, l’eventuale adeguamento automatico del premio per effetto dell’opzione facoltativa dell’indicizzazione del massimale.
Art. 2 – DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La durata minima prevista per questa polizza è di un anno.
L’assicurazione ha effetto e durata fino alla scadenza indicata in polizza ed è tacitamente rinnovabile. Alla scadenza del contratto la copertura resta tuttavia efficace sino alle ore 24:00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo, a patto che, entro i predetti quindici giorni, sia stato pagato il premio di rinnovo.
Art. 3 – REVISIONE DEL PREMIO E TERMINI DI DISDETTA
§ 3.1 – La polizza può essere disdettata dalle parti con lettera raccomandata o altro mezzo dal quale si evince la data di spedizione almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
§ 3.2 - La Società, in occasione delle scadenze annuali di polizza e a valere per le annualità successive, si riserva la facoltà di modificare il premio e/o di apportare variazioni alle Condizioni di Assicurazione, mettendo a disposizione del Contraente stesso, almeno 60 giorni prima della scadenza convenuta, anche tramite l’intermediario, le nuove condizioni di premio e/o le eventuali modifiche contrattuali.
Quanto sopra, a valere anche per una modifica dell’eventuale sconto concesso in fase di sottoscrizione del contratto.
Il Contraente, qualora non intenda accettare il nuovo premio e/o le nuove condizioni comunicategli, potrà recedere dal contratto, dando disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale di Polizza.
Qualora il Contraente non comunichi disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale di Polizza e non provveda al pagamento del nuovo premio, l’assicurazione, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2, cesserà automaticamente ogni suo effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
Il pagamento, da parte del Contraente, del nuovo premio comporterà l’automatica accettazione delle suddette variazioni contrattuali.
Art. 4 – FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Residenza o domicilio elettivo del Contraente (o dell’Assicurato, se diverso dal Contraente), ovvero il Foro di Milano qualora il Contraente (o l’Assicurato, se diverso dal Contraente) risulti un soggetto giuridico titolare di Partita Iva.
Art. 5 – MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni cui il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, per iscritto alla Società. Clausole o accordi particolari tra l’Assicurato, il Contraente ed Intermediari o incaricati dalla Società, sono validi solo previa ratifica della Società.
Art. 6 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali in genere, attuali e futuri, quali ad esempio spese di bollo, tasse, imposte e contributi, dipendenti dal presente Contratto e nella misura determinata dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 7 – DIRITTO DI SURROGA
In caso di Xxxxxxxx, salvo esplicita rinuncia, la Società si sostituisce, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.
Art. 8 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente Polizza, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.
Art. 9 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Quando la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile. I diritti derivanti dalla Polizza, invece, spettano all'Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con l'espresso consenso dell'Assicurato.
Art. 10 – TIPOLOGIA DI CONDOMINI ASSICURABILI
Con il presente Contratto sono assicurabili i Condomini le cui Unità Abitative abbiano almeno due proprietari diversi, sia presente un Amministratore di Condominio ed un regolamento condominiale.
La polizza può essere stipulata dal Condominio oppure dall’Amministratore del Condominio stesso in nome e per conto del Condominio assicurato.
Art. 11 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni rese dal Contraente all’atto della stipulazione del Contratto di Assicurazione costituiscono elemento essenziale per la valutazione del rischio.
Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative ad esso possono comportare la perdita totale o parziale al diritto alla prestazione o all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Art. 12 – ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la Polizza.
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente deve darne avviso per iscritto a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art.1910 del Codice Civile.
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
Art. 13 – ESTENSIONE TERRITORIALE
1. Per le vertenze contrattuali: la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell’Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Regno Unito e nel Liechtenstein.
2. In tutte le altre ipotesi: la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa e nei Paesi che aderiscono alla convenzione Carta Verde, attualmente in vigore e/o con successive modifiche, sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.
Si intendono territori che aderiscono alla convenzione Carta Verde, alla data di pubblicazione della presente polizza, i seguenti stati: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Russia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Repubblica Ceca, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Art. 14 – VARIAZIONE DI RISCHIO
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni modifica delle circostanze che comportino una variazione del rischio. In assenza di tale comunicazione il pagamento dell’Indennizzo, fatti salvi i diritti dei terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato come previsto dagli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile.
Art. 15 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO e RIATTIVAZIONE
Per questa polizza non è prevista la sospensione temporanea e la conseguente riattivazione.
Art. 16 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro denunciato e sino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l’Indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito dalla Società, l’Assicurato o la Società possono recedere dal Contratto.
Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso dell’Assicurato: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso della Società: trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della comunicazione inviata dalla Società;
In caso di recesso esercitato della Società, quest’ultima entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di Premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 17– ARBITRATO
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società, la decisione può esser demandata, con esclusione in tal caso delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce a metà delle spese arbitrali quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avverte l’Assicurato di avvalersi di tale procedura.
Art. 18 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il pagamento dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Le spese previste sono:
1. spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale, anche quando la vertenza viene trattata mediante convenzione di negoziazione assistita, sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio. E’ garantito il rimborso delle spese per un solo legale per grado di giudizio.
2. spese per un legale domiciliatario, fino al massimo di € 5.000 (cinquemila). Queste spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di corte d’appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente. Resta comunque esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
3. spese per l’intervento di xxxxxx/consulenti tecnici d’ufficio (CTU) e/o di consulenti tecnici di parte (CTP).
4. spese legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà.
5. spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese legali della controparte se addebitate all’assicurato.
6. spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
7. spese per indagini per la ricerca di prove a difesa.
8. spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell’assicurato.
9. spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
10. spese per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.
11. spese relative al contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
12. spese di giustizia nell’ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale).
13. spese per la registrazione di atti giudiziari.
14. spese per l’assistenza di un interprete e le spese relative a traduzioni di verbali e/o atti del procedimento qualora ci sia arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante (per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’art. 13).
Inoltre, è garantito l’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità competente in caso di incidente stradale, entro il limite del massimale indicato in ogni singola polizza. L’importo sarà anticipato se corrisposte adeguate garanzie e dovrà essere restituito alla società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la società conteggerà interessi al tasso legale corrente.
Art. 19 - I PACCHETTI DI GARANZIE ACQUISTABILI E LE GARANZIE AGGIUNTIVE
La polizza propone due pacchetti di coperture assicurative che sono:
Pacchetti: | Composizione dei pacchetti | |
A –Difesa Penale | Obbligatorio | Rappresenta la copertura base. |
B – Difesa Civile | Opzionale | Si può aggiungere al pacchetto A, valido se indicato nel modulo di polizza e pagato il premio. . |
La Polizza propone anche le seguenti Condizioni Aggiuntive (opzionali) che possono essere acquistate solo unitamente ai pacchetti A e B avendone pagato il relativo premio:
Condizioni Aggiuntive | Descrizione | Durata |
1 - Garanzia di retroattività | Valida per le garanzie di difesa penale, per fatti avvenuti in un periodo antecedente la stipula del contratto, ma non ancora noti al momento del perfezionamento della polizza. | Il Contraente può scegliere di assicurare da 1 a 5 anni di garanzia retroattiva. |
2 -Garanzia postuma | Valida per le garanzie di difesa penale, per fatti avvenuti durante la validità della polizza, ma denunciati dopo la scadenza della polizza stessa. | Il Contraente può scegliere di assicurare da 1 a 5 anni di garanzia postuma. |
Di seguito si precisa quanto segue:
MASSIMALI | PACCHETTI A e B – DIFESA PENALE E/O DIFESA CIVILE E CONDIZIONI AGGIUNTIVE Le prestazioni previste nei pacchetti A, B e eventuali condizioni aggiuntive vengono erogate entro il limite del Massimale indicato in polizza, ovvero pari € 25.000, € 35.000 oppure a € 50.000, per ogni evento denunciato o caso assicurativo, senza limite di casi per anno, salvo limitazioni indicate nelle singole garanzie. |
SCOPERTO | NON PRESENTE |
PERIODO DI CARENZA | La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza, tuttavia, per le sole vertenze contrattuali la garanzia opera trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza (Periodo di carenza). |
CLAUSOLA DI CONTINUITA’ | Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale sottoscritta anche con altra Compagnia, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale. |
FRANCHIGIA | NON PRESENTE |
SCELTA DEL LEGALE | Con la formula “Avvocato di libera scelta”, l’Assicurato può scegliere liberamente il nominativo del Legale di sua fiducia, residente nel luogo ove ha sede l’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx competente per il sinistro, anche per la gestione della fase stragiudiziale. Con la formula “Avvocato del network” l’Assicurato, limitatamente alla fase stragiudiziale, nominerà un avvocato del network della Compagnia. Indipendentemente dalla formula scelta dall’Assicurato, nel caso in cui l’Assicurato stesso non fornisca il nominativo di un legale per la fase giudiziale, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, quest’ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l’Assicurato deve conferire mandato informandolo in modo completo su tutti i fatti. |
Xxxxxxxxx A – DIFESA PENALE
§ 19.1- CHE COSA È COPERTO
Il pacchetto Difesa Penale - Pacchetto Base – prevede il pagamento delle spese legali e peritali per i casi sotto indicati. L’assicurazione riguarda esclusivamente fatti e/o eventi accaduti negli ambiti di riferimento specificati di seguito che riguardano le garanzie prestate a tutela dei diritti del Condominio indicato in polizza. Vengono altresì Assicurati anche l’amministratore, i condòmini e i soggetti dipendenti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Condominio per le responsabilità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni, qualora sia espressamente indicato nelle singole prestazioni garantite.
Nel caso di controversie fra Assicurati le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Condominio.
Le spese vengono corrisposte nei seguenti casi:
1. Difesa penale per reati di natura colposa o contravvenzionale; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. La garanzia viene prestata all'amministratore, ai condòmini, in relazione alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso, ed ai lavoratori iscritti nel libro Unico del Lavoro del Condominio. La garanzia viene inoltre prestata ai condòmini facenti parte del “Consiglio di condominio” nell’espletamento delle loro funzioni.
2. Difesa penale per reati di natura dolosa - La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell’attività descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Nei casi in cui:
- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l’Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La prestazione opera in deroga all’Art. 20 – Esclusioni). La garanzia viene prestata all'amministratore, ai condòmini, in relazione alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso, ed ai lavoratori iscritti nel libro Unico del Lavoro del Condominio. La garanzia viene inoltre prestata ai condòmini facenti parte del “Consiglio di condominio” nell’espletamento delle loro funzioni.
Le garanzie, di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, operano secondo le medesime modalità e condizioni anche per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Condominio, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di procedimenti penali, per delitti colposi/contravvenzioni o per delitti dolosi, a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata.
3. Pacchetto sicurezza – La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250,00 (duecentocinquanta), per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.
- D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta il ruolo di committente dei lavori.
- D. Lgs. 193/07 in materia di sicurezza alimentare.
- D. Lgs. 152/06 in materia di tutela dell’ambiente.
- D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.
- D. Lgs. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al giudice penale per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. In riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell’attività da parte dei soggetti assicurati, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
La garanzia viene prestata all'amministratore, ai condòmini, in relazione alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso, ed ai lavoratori iscritti nel libro Unico del Lavoro del Condominio. La garanzia viene inoltre prestata ai condòmini facenti parte del “Consiglio di condominio” nell’espletamento delle loro funzioni.
Pacchetto B – DIFESA CIVILE
§ 19.2 - CHE COSA È COPERTO
Le indennità previste nel Pacchetto B – Difesa Civile - sono valide se sono richiamate in polizza e se regolarizzato il relativo premio.
Le spese vengono corrisposte nei seguenti casi:
1. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte: in quest’ultimo caso la garanzia viene prestata anche per la redazione dell’atto di querela. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l’utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’Assicurato su pagine web e su social e media network.
La garanzia viene prestata al Condominio assicurato ed estesa all'amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano le singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso.
2. Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi - per inadempienze proprie o di controparte sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (Cinquecento). Sono da ritenere in copertura le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al Condomìnio indicato in polizza, sempreché il valore in lite sia superiore a € 500 (cinquecento). La garanzia viene prestata ai singoli condòmini che rinunciano all’utilizzo dell’impianto centralizzato per sostenere controversie contrattuali con il fornitore di combustibile necessario al riscaldamento della singola unità abitativa.
3. Controversie in materia di lavoro che il Condominio deve sostenere con i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione, gestione dei beni condominiali.
4. Azioni per il recupero delle quote condominiali con valore in lite superiore a € 500,00. Le controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento). La Società, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà ogni azione intesa al recupero dei crediti purché sussistano oggettive possibilità di recupero. Per questa prestazione è previsto un sottolimite di massimale di € 5.000,00 (cinquemila) per anno assicurativo.
5. Controversie per violazioni del regolamento condominiale o norme di legge. Le controversie nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge attinenti la disciplina del condominio. La Società sosterrà inoltre le spese legali per il recupero delle somme anticipate dal Condominio per la verifica dell'adeguamento e/o conformità degli impianti e dell'agibilità dell'unità immobiliare per l'integrazione del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) nel caso di omessa o incompleta risposta alla richiesta dell’amministratore delle informazioni necessarie alla tenuta del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) ai sensi dell’art. 1130 Codice Civile
6. Controversie in materia di diritti reali (Proprietà art. 832 c.c., Usufrutto art. 932 c.c., Uso art. 1021 c.c., Abitazione art. 1022 c.c., Superficie artt. 952 e 955 x.x., Xxxxxxx xxx. 0000 x.x., Xxxxxxxxx artt. 958-960 c.c.). Per vertenze in materia di usucapione, l’insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La prestazione vale a favore del Condominio e dei singoli condòmini.
7. Impugnazione delibere assembleari. Resistere all’impugnazione della delibera assembleare del Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria. La garanzia viene inoltre prestata per resistere alla richiesta di revoca giudiziale dell’amministratore da parte di uno o più condòmini, successivamente alla delibera condominiale di conferma dell’incarico.
8. Chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile - Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile del condominio, ai sensi dell’art. 1917 comma 4 del C.C. La garanzia viene prestata per la redazione dell’atto e opera con un sottolimite di € 1.000,00 (mille).
La chiamata in causa non è oggetto di copertura nel caso in cui la polizza di Responsabiltà Civile non sia attivabile:
· per mancato pagamento o adeguamento del premio;
· per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione;
· perché la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura.
La Società si riserva di richiedere al Contraente la documentazione da cui risulti quanto precisato nei tre punti precedenti. Qualora uno di questi casi sia accertato successivamente al pagamento da parte della Società delle spese legali, il Contraente è tenuto a restituire alla Società tutte le spese da questa anticipate.
9. Spese di resistenza alla richiesta di risarcimento danni. La garanzia viene prestata esclusivamente ai singoli condòmini per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei loro confronti per lesioni personali provocate da animali domestici di proprietà dei condòmini. La presente garanzia opera per casi assicurativi insorti nell’area condominiale.
La prestazione opera a secondo rischio, cioè dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile. Opera, invece, in primo rischio qualora la copertura di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.
La prestazione opera inoltre in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile non esista.
10. L’opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi. Le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie devono essere di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta). La garanzia opera a favore del Condominio assicurato.
11. Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia del condominio. La prestazione opera con il limite di massimale di € 15.000,00 (quindicimila) per sinistro e anno assicurativo e vale esclusivamente a favore del Condominio.
Condizioni Aggiuntive
§ 19.3 - CHE COSA È COPERTO
Si precisa che queste Condizioni Aggiuntive sono valide solo se richiamate in polizza, se abbinate ai pacchetti A e B e regolarizzato il relativo premio.
Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:
Questa prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad 1 (uno) anno / 2 (due) anni / 3 (tre) anni / 4 (quattro) anni / 5 (cinque) anni anteriormente alla data di effetto del contratto e/o successivamente alla scadenza della copertura per un periodo da 1 (uno) ad un massimo di 5 (cinque) anni per tutti i condomini (garanzia pregressa).
Quanto sopra purché l’Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data di effetto della polizza. La difesa penale relativa ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza non sono oggetto di copertura.
Qualora il Contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela legale che preveda la denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del contratto, il Contraente si
impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente Assicurato.
Qualora un sinistro sia coperto da altra polizza sottoscritta dal Contraente con la Società per il medesimo rischio, la presente condizione aggiuntiva non è operativa.
COSA NON E’ POSSIBILE ASSICURARE
Art. 20 – ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante per sinistri conseguenti a:
a) dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone con loro coabitanti;
b) dolo o colpa grave dei Dipendenti del Contraente o dell’Amministratore di condominio;
c) tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere;
d) trasporto merci infiammabili o esplodenti;
e) atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni;
f) esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive;
g) terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali.
L’assicurazione inoltre non è operante nei seguenti casi:
a) alla compravendita o alla permuta di immobili;
b) per controversie derivanti da contratto di agenzia o rappresentanza.
c) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
d) per le azioni di recupero dei dati catastali e/o anagrafici necessari per la tenuta del Registro Anagrafe Condominiali (RAC).
Non sono oggetto di copertura i seguenti casi:
a) La materia fiscale ed amministrativa
b) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere per controversie derivanti dalla proprietà o dalla conduzione del Condominio;
c) i fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
d) le vertenze contrattuali con la Società;
e) le vertenze svolte dalle associazioni di consumatori o dalle cooperative di consumatori.
Non sono oggetto di copertura le seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con la Compagnia. In ogni caso non saranno oggetto di pagamento le spese per transazioni a titolo oneroso per la Compagnia se preventivamente non autorizzate dalla Compagnia stessa;
b) Spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e/o dettagliate in parcella;
c) Spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
d) Spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo o l’inserimento nella procedura fallimentare;
e) L’IVA, nei casi in cui la stessa sia detraibile da parte dell’Assicurato/Contraente.
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
Art. 21 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso alla Società ed inviare la denuncia in base alle modalità che seguono:
DENUNCIA DEL SINISTRO | Per la richiesta di attivazione delle garanzie della presente polizza, l'Assicurato deve inviare alla Società, appena possibile e comunque entro 30 giorni rispetto al verificarsi dell’evento o rispetto a quando ne viene a conoscenza, denuncia scritta del caso assicurativo, anche tramite l’intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ad uno dei seguenti recapiti: Posta: Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Xxxxxx Xxxx,0 00000 XXXXXX E-Mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Per la denuncia del sinistro l’Assicurato può utilizzare l’apposito Modulo allegato alle presenti “Condizioni di Assicurazione”. Alla denuncia del Sinistro va allegata: - una esaustiva descrizione dell’accaduto, - tutta la documentazione di cui si è in possesso (per es. atto di citazione, avviso di garanzia, fatture o preventivi per la riparazione del mezzo ecc.) - l’anagrafica completa del legale incaricato, comprensiva di recapiti telefonici e mail (solo se acquistata la Formula Libera scelta del legale) |
- regolarizzare i documenti a proprie spese e secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della Vertenza. La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e la documentazione richiesta a supporto, verificata l’operatività della garanzia di Polizza, provvede ad autorizzare la gestione del caso assicurativo. Nel caso in cui la fase stragiudiziale non raggiunga una bonaria definizione, se le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale nei termini sopra indicati. Dal momento in cui il legale dell’Assicurato o l’Assicurato stesso comunica alla Società la chiusura del caso assicurativo, la Società provvederà al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall’Assicurato (se dovute) entro 15 giorni dal ricevimento della quietanza di pagamento accettata dall’Assicurato.. | |
DETERMINAZIONE DEL MOMENTO DI INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO | Per insorgenza del caso assicurativo si intende: 1. per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione; 2. per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o al mancato rispetto di un contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza si fa riferimento alla data della prima violazione. |
DEFINIZIONE DI UN UNICO CASO ASSICURATIVO | Si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo: - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo fatto; in tale ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per caso assicurativo resta unico e viene ripartito fra loro, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. |
Art. 22 – PAGAMENTO DELLE SPESE
Il pagamento delle spese legali e peritali viene eseguito direttamente al professionista che ha erogato la prestazione professionale, salvo diverse pattuizioni tra le parti. La ritenuta di acconto viene versata all’Erario direttamente dalla Compagnia che provvederà in seguito all’invio al professionista della relativa certificazione.
In presenza di contemporanea copertura assicurativa con altre assicurazioni, la Società provvede al pagamento dell’Indennizzo, entro l’ammontare globale delle spese legali e peritali, nella proporzione esistente tra l’importo dovuto secondo il presente Contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.
Art. 23 - RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DALLA SOCIETÀ
x. Xxxxxxxx alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all’Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.
b. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall’art. 18, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO
Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.
Art. 1260 Cedibilità dei crediti
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Art. 1269 Delegazione di pagamento
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Art. 1341 Condizioni Generali di Contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1888 Prova del contratto
Il contratto di Assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’Assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la Polizza di Assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L’Assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con xxxx e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l’impugnazione.
L’Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo Anno.
Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurato.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell’Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 x.x.
Xxx. 0000 Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione o l’avrebbe consentita per un Premio più elevato.
L’Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del Rischio. Il recesso dell’Assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del Rischio è tale che per l’Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.
Spettano all’Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l’Assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Xxxxxxx fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 Mancato pagamento del Premio
Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti
il contratto è risoluto di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell’art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale
in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.
Art. 1913 Avviso all’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx
L’Assicurato deve dare avviso del Sinistro all’Assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1915 Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2742 Surrogazione dell'indennità alla cosa
Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa. Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.
MODULO DI DENUNCIA SINISTRI TUTELA CONDOMINIO
Denuncia da presentare alla Società per il tramite dell’Intermediario o direttamente ai seguenti indirizzi: Global Assistance S.p.A. – Area Tutela Legale - Piazza Xxxx, 6 – 20123 – Milano, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Avvertenze: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Global Assistance si riserva di richiedere ulteriore documentazione e/o informazioni per la corretta gestione del sinistro.
DATI IDENTIFICATIVI DI CHI DENUNCIA IL SINISTRO:
Polizza Tutela Condominio n. …………………………… Agenzia……………………………………………………………………
□Contraente □ altro (se diverso dal Contraente): Nominativo:…….…………………………………………………………………………………………….……………………………..…………..….
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…
Recapito telefono: …………………………………………… Indirizzo email: …………………………………………………………………..…..
Attività/ruolo: …………………………:………………………………………………………………………………………
DESCRIZIONE DEL SINISTRO:
Data: ……/………/……………. Ora: ……………………….. Località: …..………………………………………………………………………....
Descrizione evento: ……………………………………………………………………………………………………………………………..............
Dati soggetti coinvolti: …………………………………………………………………………………………………...............................................
DOCUMENTI ALLEGATI:
Documenti allegati: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
AUTORITA’ EVENTUALMENTE INTERESSATE E TESTIMONI:
Denuncia presentata presso: ………………………………………………………………………………………………………….………………...
Sede di: ………………………………………………………………………………………………………………. Data: ………/………/…………..
Testimoni (indicare dati identificativi e recapito telefonico): …………………………………………………………………....…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO
Compagnia di Assicurazione ………………………………………………………………………………e Numero di polizza: …………………….
RICHIESTE DELL’ASSICURATO:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
□ Lascio a Global Assistance incaricare un legale del network per la fase stragiudiziale
□ Desidero incaricare un legale di mia fiducia per la fase stragiudiziale (possibile solo per Formula Libera scelta del legale)
Avv. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Via ………………………………………….CAP ………………….. CITTA’ …………………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………… MAIL ……………………………………………………………………………………………...........
ALLEGATI: …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo ………………………………… Data ……/………/………….. Firma
AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI DOCUMENTI E DI COMUNICAZIONI TRAMITE SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA (EMAIL):
□ Si autorizza la spettabile Global Assistance S.p.A. ad inviare e/o richiedere comunicazioni e/o documenti al seguente indirizzo di posta elettronica: ……………………………………..@..........................................................................................
Luogo ………………………………… Data ……/………/…………..
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AUTORIZZAZIONE PRIVACY
L’Assicurato dichiara di avere ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo n. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) e acconsente al trattamento dei dati personali, anche particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, nei limiti e con le modalità ivi previste
Luogo ………………………………… Data ……/………/………….. Firma
Informativa resa all’interessato per il trattamento assicurativo di dati personali comuni, particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Titolare delle seguenti finalità:
• Procedere all’elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute;
• Procedere alla valutazione dei requisiti per l’assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto;
• Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
• Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
• Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Il trattamento avviene nell’ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei Vostri dati personali, inclusi i dati particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1
n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati può essere:
a) Obbligatorio in base ad una legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile)
b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;
c) Strettamente necessario alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.
L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.
4. CONSERVAZIONE
I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il periodo di validità contrattuale assicurativa e successivamente per un periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati personali saranno cancellati.
5. ACCESSO AI DATI
I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:
• A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
• A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
• A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare.
• A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscriva specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo
6. COMUNICAZIONE DEI DATI
Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 1 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.
7. DIFFUSIONE
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
8. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno del territorio italiano o comunque dell’Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all’esterno dell’Unione Europea.
9. DIRITTI DELL’INTRESSATO
In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti dall’art. 15 del GDPR, in particolare di:
• Ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che vi riguardano;
• Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, degli eventuali responsabili e dell’eventuale rappresentante designati ai sensi dell’art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
• Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto avete interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati son o stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli articoli
16 – 21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità de dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una email, un fax o una raccomandata A.R. all’indirizzo del Titolare.
11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è:
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Piazza Xxxxxxx Xxxx n. 6 20123 – Milano
Email: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Fax: 02/00000000