AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 181 del 23-03-2023
Proposta n. 302 del 2023
Oggetto: ACCORDO DI CONFIDENZIALITA’ DA SOTTOSCRIVERE CON ABBVIE S.R.L. PRELIMINARE A POSSIBILIE FUTURA RICERCA CLINICA – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO
Dirigente: XXXXXXXX XXXXXXXX
Struttura Dirigente: RESP. MEYER CHILDREN'S RESEARCH INSTITUTE
Delibera del Direttore Generale n. 181 firmata digitalmente il 23-03-2023
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
I.R.C.C.S. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Decreto Ministero della Salute del 02.08.2022)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Sperimentazione clinica |
Contenuto | ACCORDO DI CONFIDENZIALITA’ DA SOTTOSCRIVERE CON ABBVIE S.R.L. PRELIMINARE A POSSIBILIE FUTURA RICERCA CLINICA – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | MEYER CHILDREN’S RESEARCH INSTITUTE |
Direttore della Xxxxxxxxx | XXXXXXXX XXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | SI |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 6 | Schema di Accordo di confidenzialità |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 01.02.2021;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 01.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 01.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’A.O.U. Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l'A.O.U. Xxxxx ha disposto la presa d'atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;
Su proposta del Direttore Operativo del Meyer Children’s Research Institute, Dr.ssa Xxxxxxxx XxXxxxxx, la quale attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Ricordato che questa Azienda, tra le proprie finalità istituzionali, promuove la ricerca scientifica con lo scopo di raggiungere risultati di eccellenza nella cura in campo pediatrico e che taluni progetti di ricerca, prima del loro avvio, necessitano di una fase preliminare atta ad esplorarne la fattibilità presso le proprie strutture;
Considerato che AbbVie S.r.l. ha manifestato il proprio interesse in più settori della ricerca pediatrica in cui l’AOU Meyer ha sviluppato proprie competenze e conoscenze e che è nelle intenzioni della stessa Azienda esplorare la possibilità di ampliare, tramite possibili futuri progetti, la ricerca che coinvolge la popolazione pediatrica;
Stabilito che è, altresì, nell’interesse di questa Azienda garantire la valorizzazione della ricerca in pediatria e, pertanto, ricevere dalla suddetta società, attraverso apposito Accordo di confidenzialità, talune informazioni riservate necessarie per esaminare l’opportunità e la realizzabilità di futuri progetti di ricerca;
Dato atto che, per motivi inerenti alla tutela di interessi economici e commerciali, AbbVie S.r.l. ha proposto di omettere, ai fini della pubblicazione del presente atto, alcune parti sostanziali del su citato Accordo;
Visto l’art. 5-bis del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 s.m.i., che disciplina l’esclusione e i limiti all’accesso civico;
Ritenuto di omettere ai fini della pubblicazione alcune parti del su citato Accordo individuate come omissis a tutela degli interessi economici e commerciali collegati alle informazioni confidenziali;
Vista la bozza di Accordo che, corredata dei necessari omissis, è unita quale allegato N. 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
Verificato che dall’Accordo di cui sopra non derivano oneri economici a carico dell’AOU Xxxxx;
Ritenuto pertanto di stipulare l’Accordo reciproco di confidenzialità con AbbVie S.r.l. per la disciplina delle condizioni normative ed operative per la tutela delle informazioni confidenziali scambiate tra le parti dell’Accordo, nella versione integrale conservata agli atti;
Rilevata l’opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire che le informazioni confidenziali siano messe a disposizione da parte AbbVie S.r.l. in tempi congrui con le esigenze di confronto, nel breve periodo, su tematiche di ricerca tra le parti dell’Accordo;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;
Vista la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1. Di approvare lo schema di Accordo di confidenzialità da stipulare con AbbVie S.r.l. che, allegato
N. 1 al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che lo schema di Accordo di cui all’allegato N. 1 è pubblicato con omissis, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni espresse sopra, e che l’Accordo nella sua versione integrale è conservato agli atti.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4 della L.R. T.
n. 40/2005 in considerazione della necessità di procedere in tempi brevi alla sottoscrizione del su citato Accordo e permettere così nell’immediato la messa a disposizione di informazioni riservate da parte di AbbVie S.r.l.
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
CLINICAL STUDY CONFIDENTIAL DISCLOSURE AGREEMENT – OUT BETWEEN Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx IRCCS (“Institution”), with registered office at Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, represented by Dr Xxxxxxx Xxxxxxxx, Legal Representative and Managing Director AND AbbVie S.r.l. (“AbbVie”), with registered office in Campoverde, di Aprilia (Latina), Xxxxxxxx Xxxx 000 Xxxxxxx XX 00 xxx and local unit in Rome, Viale dell'Arte n. 25, , represented by Dr Xxxxx Xxxxxxxx Manager, Interim Country Clinical Operations Management, Italy AbbVie and Institution are hereinafter also referred to, individually, as the “party” and, jointly, as the “parties”. RECILTALS A) AbbVie intends to disclose to the Institution, which is interested in receiving it for evaluation, certain proprietary and confidential information of AbbVie relating to (omissis) (“Compound(s)”), including, but not limited to, clinical studies, protocols, specifications, technology, data and/or materials relating to the Compound(s) (collectively, and as further defined below, “Confidential Information”). B) AbbVie or a third party on behalf of AbbVie (including, without limitation, a contract research organization) may disclose Confidential Information under this agreement (“Agreement”) subject to the following terms and conditions. In consideration of the above, the parties have agreed as follows: 1. During the Term of this Agreement, AbbVie and/or a third party on behalf of AbbVie may, directly or indirectly, provide Confidential Information to Institution. Institution shall evaluate such Confidential Information to determine whether Institution is interested in participating in one or more studies related to the Compound(s) (each, an “Arrangement”). If both | ACCORDO DI CONFIDENZIALITA’ NELL’AREA DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA– OUT TRA Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx IRCCS (di seguito denominata “Instituzione”), con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, rappresentata dal Dr Xxxxxxx Xxxxxxxx, Legale Rappresentante e Direttore Generale, E AbbVie S.r.l. (di seguito denominata “AbbVie”), con sede legale in Campoverde di Aprilia (Latina) Strada Regionale 148 Pontina KM 52 snc e unità locale in Roma, Viale dell’Arte n. 25, rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, Manager, Interim Country Clinical Operations Management, Italy AbbVie e l’Istituzione sono di seguito anche indicate, individualmente, come la “parte” e, congiuntamente, come le “parti”. PREMESSA A) AbbVie ha intenzione di rendere note all’Istituzione, la quale intende riceverle per valutarle, determinate informazioni confidenziali e di proprietà di AbbVie relative a (omissis) (di seguito denominato il/i “Composto/i”), che comprendono, in via esemplificativa ma non esaustiva, sperimentazioni cliniche, protocolli, specifiche, tecnologia, dati e/o materiali relativi al/ai Composto/i (denominati collettivamente, e secondo quanto quivi definito, “Informazioni Riservate”). B) AbbVie o una parte terza che agisce per conto di AbbVie (compresa, senza limitazione alcuna, una organizzazione di ricerca a contratto) avranno la facoltà di divulgare le Informazioni Riservate ai sensi di questo accordo (di seguito denominato “Accordo”) nel rispetto dei seguenti termini e condizioni. Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: 1. Durante il periodo di efficacia del presente Accordo, AbbVie e/o una terza parte che agisce per conto di AbbVie possono, direttamente o indirettamente, fornire Informazioni Riservate all’Istituzione. L’Istituzione valuterà tali Informazioni Riservate al fine di verificare il proprio interesse a partecipare a uno o più sperimentazioni sui Composto/i (di volta in volta | |
CONFIDENTIAL Legal Template: Italy-AbbVie -CDA Clinical Study 16JUL2020 Document Name: Italy XXX Xxxxxxxx Xxxxx 00XXX0000 Page 1 of 6 | CONFIDENZIALE Template Atto Legale: Italia-AbbVie -CDA Sperimentazione Clinica 16 LUGLIO 2020 Nome del documento: Italy CDA Clinical Study Italy CDA Clinical Study 16 LUGLIO 2020 Pag. 1 di 6 |
parties are interested in pursuing a potential Arrangement, the parties may discuss with each other the terms of a possible negotiated Arrangement relating to the Confidential Information. Upon receiving a written request from AbbVie, or if Institution does not participate in an Arrangement, Institution agrees to return or destroy all Confidential Information, provided, however, that Institution may retain one (1) copy of such Confidential Information in strict confidence for archival purposes only. 2. Institution may disclose Confidential Information only to individual(s) or entities who have a need to know such information in order to enable Institution to determine its interest in participating in an Arrangement (collectively, “Representatives”); provided, however, that (i) such Representatives must be bound by obligations of confidentiality and non-use no less restrictive than those set forth under this Agreement, and (ii) Institution shall be responsible for any unauthorized disclosure or use of the Confidential Information by such Representatives. 3. The time period for disclosing Confidential Information hereunder shall be two (2) years from the date of last signature of this Agreement (“Term”) and may be extended by written agreement signed by each of the parties. Either party may terminate this Agreement upon written notice to the other party; provided, however, that termination or expiration of this Agreement shall not affect any rights or obligations that have accrued prior thereto. 4. Except as otherwise permitted hereunder, during the Term of this Agreement, and any extensions thereof, and for a period of ten (10) years after the expiration or termination of this Agreement, Institution agrees not to (A) disclose Confidential Information received from AbbVie or a third party on behalf of AbbVie, or (B) use Confidential Information for any purpose other than as indicated in this Agreement, without the prior written approval of AbbVie. Institution shall notify AbbVie in writing of any discovered unauthorized disclosure, misuse, or misappropriation of Confidential Information promptly following discovery thereof. Confidential Information shall | stipulando una “Convenzione”). Qualora entrambe le parti siano interessate a stipulare una potenziale Convenzione, le parti potranno concordare i termini di una possibile Convenzione negoziata avente per oggetto le Informazioni Riservate. Su richiesta scritta di AbbVie, o qualora l’Istituzione non intenda stipulare una Convenzione, l’Istituzione acconsente a restituire o distruggere tutte le Informazioni Riservate, fatto salvo il diritto per l’Istituzione di conservarne una (1) copia con la massima riservatezza ed esclusivamente per finalità di archivio. 2. L’Istituzione avrà la facoltà di comunicare le Informazioni Riservate esclusivamente a uno o più persone fisiche o persone giuridiche (denominate collettivamente “Rappresentanti”) qualora tale divulgazione sia necessaria al fine di permettere all’Istituzione di verificare il proprio interesse a stipulare una Convenzione, a condizione che (i) tali Rappresentanti siano vincolati da obblighi di confidenzialità e non utilizzo che non siano meno restrittivi di quelli stabiliti ai sensi del presente Accordo, e (ii) l’Istituzione sarà responsabile di qualsiasi divulgazione o utilizzo non autorizzati delle Informazioni Riservate da parte di tali Rappresentanti. 3. La comunicazione delle Informazioni Riservate ai sensi del presente Accordo sarà permessa per un periodo temporale di due (2) anni dalla data di sottoscrizione dell’ultimo firmatario (“Durata”), tale durata potrà essere prolungata mediante accordo scritto firmato da ciascuna delle parti. Il presente Accordo può essere risolto da ciascuna delle parti mediante preavviso scritto all’altra parte, fermo restando che tale risoluzione o la scadenza del presente Accordo non recheranno pregiudizio alcuno ai diritti né solleveranno le parti dagli obblighi maturati fino a tale data. 4. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, per la Durata del presente Accordo, incluse eventuali estensioni di tale periodo, e per dieci (10) anni dopo la scadenza o la risoluzione del presente Accordo, l’Istituzionesi impegna a (A) non divulgare le Informazioni Riservate ricevute da AbbVie o dalla terza parte che agisce per conto di AbbVie, ovvero a (B) non utilizzare le Informazioni Riservate per qualsiasi finalità diversa da quella indicata nel presente Accordo, senza la preventiva approvazione rilasciata per iscritto da AbbVie. L’Istituzionesarà tenuta a segnalare per iscritto ad AbbVie eventuali divulgazioni non autorizzate, uso improprio o | |
CONFIDENTIAL Legal Template: Italy-AbbVie -CDA Clinical Study 16JUL2020 Document Name: Italy XXX Xxxxxxxx Xxxxx 00XXX0000 Page 2 of 6 | CONFIDENZIALE Template Atto Legale: Italia-AbbVie -CDA Sperimentazione Clinica 16 LUGLIO 2020 Nome del documento: Italy CDA Clinical Study Italy CDA Clinical Study 16 LUGLIO 2020 Pag. 2 di 6 |
include all information provided by or on behalf of AbbVie to Institution hereunder in writing, orally, visually and/or observed while on the premises of AbbVie that is either (i) marked or otherwise identified as confidential when disclosed, or (ii) that a reasonable person would understand to be confidential or proprietary due to the context of its disclosure and/or its scope, content, or nature, or (iii) both (i) and (ii). Confidential Information excludes any portion thereof that: (a) is known to Institution, as evidenced by its written records, prior to receipt thereof under this Agreement; (b) is disclosed to Institution by a third party after the full execution of this Agreement, and that third party has a legal right to make such disclosure; (c) is or becomes part of the public domain other than through breach of this Agreement by Institution; or (d) is independently developed by Institution without knowledge of or access to the Confidential Information, as evidenced by Institution’s written records. 5. If Institution receives a request to disclose Confidential Information or parts of it pursuant to law, regulation, or court order, Institution shall, if legally permissible, provide AbbVie with written notice thereof as promptly as practicable in order to allow AbbVie to take whatever action AbbVie deems necessary to protect its Confidential Information. In the event that (i) no protective order or other remedy is obtained or (ii) AbbVie waives compliance with the terms of this Agreement, Institution shall furnish only that portion of the Confidential Information that Institution is advised by its legal office is legally required. | appropriazione indebita delle Informazioni riservate non appena ne venga a conoscenza. Saranno considerate Informazioni Riservate tutte le informazioni fornite all’Istituzione ai sensi di questo Accordo da o per conto di AbbVie, compreso materiale scritto o informazioni comunicate per via orale, informazioni visionate e/o osservate durante la permanenza negli uffici di AbbVie e che (i) al momento della divulgazione risultino contrassegnate o altrimenti identificate come riservate, ovvero (ii) tali da essere ragionevolmente riconosciute come riservate o di proprietà in considerazione del contesto e/o dell’ambito della divulgazione, del contenuto o della natura delle informazioni stesse, ovvero (iii) informazioni che soddisfino entrambi i criteri (i) e (ii). Sono escluse da questo obbligo eventuali porzioni delle Informazioni Riservate che: (a) siano note all’Istituzione prima della comunicazione ai sensi del presente Accordo, come dimostrato da evidenze scritte; (b) siano divulgate all’Istituzione successivamente alla stipula del presente Accordo da una terza parte legittimata a tale divulgazione; (c) siano o diventino di dominio pubblico senza alcuna violazione del presente Accordo ad opera delI’Istituzione; ovvero (d) l’Istituzione possa dimostrare con evidenza scritta di aver sviluppato autonomamente senza alcuna conoscenza o accesso alle Informazioni Riservate. 5. Qualora l’Istituzione sia richiesta di divulgare le Informazioni Riservate o porzioni di esse per obbligo di legge o normativa, o su richiesta dell’autorità giudiziaria, l’Istituzione dovrà, se permesso ai sensi della normativa, comunicare per iscritto ad AbbVie tale necessità nella maniera più tempestiva possibile al fine di permettere ad AbbVie di intraprendere qualsiasi azione che consideri necessaria per tutelare le proprie Informazioni Riservate. Nel caso in cui (i) non vengano ottenute misure cautelari o altre tutele ovvero (ii) nel caso in cui AbbVie rinunci al rispetto delle obbligazioni di cui al presente Accordo, l’Istituzione sarà tenuta a fornire solo la parte di Informazioni Riservate strettamente richiesta dalla legge sulla base del parere del proprio ufficio legale. |
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Template Atto Legale: Italia-AbbVie -CDA Sperimentazione Clinica 16 LUGLIO 2020
Nome del documento: Italy CDA Clinical Study Italy CDA Clinical Study 16 LUGLIO 2020
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Legal Template: Italy-AbbVie -CDA Clinical Study 16JUL2020 Document Name: Italy XXX Xxxxxxxx Xxxxx 00XXX0000
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6. Without AbbVie’s prior written approval, except as required by applicable law or regulation, Institution shall not disclose to any third party (i) the existence or terms of this Agreement, or (ii) the existence or terms of any discussion regarding an Arrangement. Without the other party’s prior written approval, neither party shall use the name, trademark, servicemark, or logo of the other party in any publicity, advertising, or other information intended to be used for commercial or promotional purposes. 7. Institution agrees that all Confidential Information hereunder is and shall remain the sole property of AbbVie. Nothing in this Agreement shall be construed to require either party to enter into an Arrangement. Except for Institution’s limited right to use the Confidential Information for the sole purpose of determining Institution’s interest in participating in an Arrangement, nothing in this Agreement shall be construed to require either party to grant the other party any right, interest, or license in or under any patent, trademark, copyright, trade secret or other proprietary right or material owned by or licensed to a party, whether or not such right, interest, or license is part of the Confidential Information. 8. To the extent AbbVie processes personal data of Institution Representatives, notification of AbbVie’s privacy practices, including but not limited to a description of the categories of personal data collected, the purposes of processing, data subject rights, and cross-border transfers, are described at xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx- and-other-site-staff.html. Institution represents and warrants that, to the extent it discloses or makes available personal data about Institution Representatives to AbbVie, Institution shall make such Institution Representative aware of the AbbVie privacy notice referenced in this Section 8. 9. Neither party shall assign this Agreement or any part thereof, without the prior written consent of the other party; provided, however, that upon prior written notice to the other party, either party may assign this Agreement without the other party’s consent to any successor by merger, de- | 6. In assenza della approvazione scritta rilasciata preventivamente da AbbVie, ad eccezione dei casi in cui sia richiesto dalla legge o regolamenti vigenti, l’Istituzione non divulgherà ad alcuna parte terza (i) l’esistenza o i termini del presente Accordo, ovvero (ii) l’esistenza o i termini di qualsiasi trattativa relativa a una Convenzione. In assenza della preventiva approvazione scritta dell’altra parte, nessuna delle parti utilizzerà il nome, il marchio commerciale, il marchio di servizio o il logo dell’altra parte in qualsiasi materiale pubblicitario, promozionale o informativo destinato all’utilizzo per finalità commerciali o promozionali. 7. L’Istituzione riconosce che tutte le Informazioni Riservate di cui al presente Accordo sono e rimarranno di proprietà esclusiva di AbbVie. Nulla di quanto contenuto in questo Accordo sarà interpretato come obbligo in capo alle parti di stipulare una Convenzione. Ad eccezione del diritto limitato dell’Istituzionedi utilizzare le Informazioni Riservate per l’esclusiva finalità di accertare il proprio interesse a stipulare una Convenzione, nulla di quanto contenuto in questo Accordo sarà interpretato come obbligo in capo a una delle parti di cedere all’altra parte eventuali diritti, interessi o licenze in o ai sensi di brevetto, marchio commerciale, copyright, segreto commerciale o altri diritti di proprietà o materiale di proprietà di o concesso in licenza a una delle parti, a prescindere dal fatto se tali diritti, interessi o licenze rientrino fra le Informazioni Riservate. 8. Nella misura in cui AbbVie tratti dati personali del personale dell’Istituzione, la stessa rappresenta che l’informativa sulle attività di trattamento di AbbVie, ivi incluso – ma non limitato – la descrizione della categoria di dati personali raccolti, delle finalità di trattamento, i diritti degli interessati, i trasferimenti all’estero, sono descritte al seguente sito xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx- and-other-site-staff.html. L’Istituzione rappresenta e garantisce che, qualora trasferisca o renda disponibili ad AbbVie dati personali del personale dell’Istituzione, l’Istituzione informerà detto personale dell’Istituzione dell’informativa privacy di AbbVie menzionata al presente articolo 8. 9. Nessuna delle parti potrà cedere il presente Accordo, o parte di esso, senza il preventivo consenso scritto dell’altra parte; fatto salvo il diritto di ciascuna parte di cedere, previo preavviso scritto all’altra parte e senza il consenso di questa, il presente Accordo a un | |
CONFIDENTIAL Legal Template: Italy-AbbVie -CDA Clinical Study 16JUL2020 Document Name: Italy XXX Xxxxxxxx Xxxxx 00XXX0000 Page 4 of 6 | CONFIDENZIALE Template Atto Legale: Italia-AbbVie -CDA Sperimentazione Clinica 16 LUGLIO 2020 Nome del documento: Italy CDA Clinical Study Italy CDA Clinical Study 16 LUGLIO 2020 Pag. 4 di 6 |
merger or sale of substantially all of the assigning party’s assets to which this Agreement relates. Any permitted assignee shall assume all obligations of the assigning party under this Agreement. Assignment shall not relieve either party of responsibility for the performance of any accrued obligation. 10. This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which shall be deemed to be an original, and all of which together shall constitute one and the same agreement. Signatures to this Agreement within Electronic signatures compliant with eIDAS regulation 910/2014 shall have the same force and effect as an original signature written by hand by such party and will be considered valid and binding on the executing party. 11. This Agreement constitutes the entire understanding of the parties with respect to the matters herein contained and supersedes any and all prior written or oral agreements or undertakings regarding such matters. This Agreement may be modified only by written agreement signed by each of the parties. In the event of any discrepancy between the English language version and the Italian version of this Agreement, the Italian version shall prevail. 12. Any notices required or otherwise made pursuant to this Agreement shall be in writing to the other party at the address set forth below with a copy to: Section Head, R&D, Alliance Management and Transactions; Dept. V323, Building AP34, AbbVie Inc., 0 X Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, XX 00000. 13. Stamp duties. All taxes and duties relating to or resulting from the stipulation of this Agreement, including the stamp duty on the digital original to be paid by AbbVie as referred to in Article 2 of the table in Annex A – tariff part I of Presidential Decree 642/1972, and the registration tax, must be paid in accordance with the applicable regulations. Signature page follows | eventuale successore a seguito di fusione, scissione ovvero vendita sostanzialmente totale del ramo d’azienda della parte cedente a cui il presente Accordo fa riferimento. L’eventuale cessionario autorizzato assumerà tutti gli obblighi della parte cedente ai sensi del presente Accordo. La cessione non solleverà alcuna delle parti dalla responsabilità di adempiere agli eventuali obblighi maturati fino a quel momento. 10. Il presente Accordo potrà essere stipulato in qualsiasi numero di copie, ciascuna delle quali sarà ritenuta un originale, ma che nel loro complesso costituiranno un unico accordo. La sottoscrizione mediante firme elettroniche conformi al regolamento eIDAS 910/2014 avrà la stessa efficacia di un documento sottoscritto con firme autografe originali e sarà considerato valido e vincolante tra le parti. 11. Il presente Accordo rappresenta l’intero accordo fra le parti relativamente all’oggetto quivi contenuto e sostituisce qualsiasi accordo o impegno scritto od orale esistente in merito a tale oggetto. Il presente Accordo può essere modificato solo mediante atto scritto firmato da ciascuna delle parti. In caso di difformità tra la versione in lingua inglese e quella in lingua italiana del presente Accordo, la versione in italiano prevarrà. 12. Eventuali comunicazioni necessarie o altrimenti rese ai sensi del presente Accordo dovranno avvenire per iscritto e trasmesse all’altra parte all’indirizzo indicato in calce, con copia aSection Head R&D, Alliance Management and Transactions; Dept. V323, Building AP34, AbbVie Inc., 0 X Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, XX 00000. 13. Oneri fiscali. Tutte le imposte e tasse relative o derivanti dalla stipula del presente Accordo, incluso la marca da bollo a carico di AbbVie sull'originale digitale di cui all'articolo 2 della tabella nell'Allegato A – tariffa parte I del DPR 642/1972, e l'imposta di registro, devono essere corrisposte in conformità alla normativa applicabile. Segue la pagina delle firme |
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Nome del documento: Italy CDA Clinical Study Italy CDA Clinical Study 16 LUGLIO 2020
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IN WITNESS WHEREOF, each of the parties has caused this Agreement to be executed by its authorized representative in its name and on its behalf. | IN FEDE, le parti hanno fatto sottoscrivere il presente Accordo dai relativi rappresentanti, debitamente autorizzati |
ABBVIE S.R.L. Name (Nome): Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Title (Titolo): Manager, Interim Country Clinical Operations Management, Italy Signature (Firma): *firmato con firma elettronica qualificata AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX IRCCS Name (Nome): Dr Xxxxxxx Xxxxxxxx Title (Titolo): Legal Representative Signature (Firma): *firmato con firma elettronica qualificata |
CONFIDENZIALE
Template Atto Legale: Italia-AbbVie -CDA Sperimentazione Clinica 16 LUGLIO 2020
Nome del documento: Italy CDA Clinical Study Italy CDA Clinical Study 16 LUGLIO 2020
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CONFIDENTIAL
Legal Template: Italy-AbbVie -CDA Clinical Study 16JUL2020 Document Name: Italy XXX Xxxxxxxx Xxxxx 00XXX0000
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