Le assicurazioni
Le assicurazioni
di rendita individuale
Informazioni sui prodotti e condizioni contrattuali
Edizione 01.2022
Gentile cliente,
le informazioni sui prodotti consentono di acquisire fami- liarità con gli aspetti principali della documentazione contrattuale. I reciproci diritti e doveri sono regolati esclusivamente dal contratto di assicurazione (polizza) e dalle condizioni contrattuali.
Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicu- razione (LCA).
Informazioni sui prodotti
Condizioni contrattuali dalla pagina 11
1. Partner contrattuale
Il partner contrattuale è Baloise Vita SA, Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.
La Baloise Vita SA è presente su Internet all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx
2. Contraente, persona assicurata e persona beneficiaria
Il contraente è la persona fisica o giuridica che, cercando una copertura assicurativa per sé stessa o per altre persone, stipula un contratto di assicurazione con la Baloise Vita SA. Il contraente è ritenuto il partner contrat- tuale della Baloise Vita SA.
La persona assicurata è la persona fisica la cui vita o salute è assicurata.
La persona beneficiaria è la persona fisica o giuridica designata dal contraente come avente diritto alle pre- stazioni derivanti dal contratto di assicurazione al verifi- carsi dell’evento assicurato.
Di norma, al verificarsi dell’evento assicurato, la persona beneficiaria acquisisce il diritto all’insieme o ad una parte delle prestazioni.
3. Assicurazioni di rendita della Baloise Vita SA
Qui di seguito sono descritte alcune assicurazioni di rendita. Si tratta di una panoramica delle possibilità che vi guiderà nella scelta dell’assicurazione più adatta alle vostre esigenze. I dettagli, come ad esempio le presta- zioni assicurate, si trovano nell’offerta, nella proposta di assicurazione e nelle condizioni contrattuali.
Assicurazioni di rendita con e senza rimborso:
Le assicurazioni di rendita con rimborso prevedono alla morte della persona assicurata il pagamento dell’even- tuale importo rimborsabile residuo. I dettagli sull’importo rimborsabile si trovano nel contratto di assicurazione
e nelle condizioni contrattuali. Per la maggior parte dei
prodotti, la durata del diritto al rimborso può essere scelta entro certi limiti al momento della stipulazione del contratto.
La maggior parte delle assicurazioni di rendita può essere stipulata anche senza rimborso. In questo caso, alla morte della persona assicurata, non sarà corrisposta alcuna prestazione.
Assicurazioni di rendita immediata e differita: L’erogazione della rendita immediata inizia con il primo anno assicurativo. Le assicurazioni di rendita immediata possono essere finanziate solo con un premio unico.
L’erogazione della rendita differita inizia solo al termine del periodo di differimento stabilito al momento della sti- pulazione del contratto. Le assicurazioni di rendita diffe- xxxx possono essere finanziate con premi annui o con un premio unico. Nel caso dell’assicurazione di rendita con diritto di anticipo, il contraente può richiedere il paga- mento anticipato della rendita a una delle date indicate nel contratto.
L’erogazione della rendita può avvenire, a scelta del con- traente, annualmente, semestralmente, trimestralmente o mensilmente.
Assicurazioni di rendita per due persone: Quasi tutte le assicurazioni di rendita possono essere stipulate per due persone. La rendita viene corrisposta finché una delle persone assicurate è in vita. Inoltre, è possibile stabilire che la rendita corrisposta dopo la morte di una delle persone assicurate venga ridotta a una percentuale scelta alla stipula del contratto (in questo caso si parla di riversione della rendita). Ciò consente di tener conto del fatto che il costo della vita è, di norma, leggermente inferiore per una persona che per due.
Assicurazione di rendita con durata limitata del paga- mento della rendita: La rendita di questa assicurazione viene corrisposta per un periodo prestabilito a condi- zione che la persona assicurata sia in vita alle scadenze previste. Al termine del periodo limitato di pagamento, il contratto cessa anche se la persona assicurata è ancora in vita.
Tutte le assicurazioni di rendita possono essere stipulate nell’ambito della previdenza libera (pilastro 3b).
La rendita è tassata al 40 % insieme agli altri redditi. Maggiori dettagli si trovano nelle informazioni fiscali fornite con l’offerta.
4. Tasso di interesse tecnico e riserva matematica
Il premio di un’assicurazione di rendita è composto da tre parti: la parte destinata a finanziare la prestazione in
caso di vita, cioè la rendita contrattuale, quella destinata a finanziare la prestazione in caso di decesso, cioè l’even- tuale importo rimborsabile, e quella destinata a coprire le spese.
II tasso di interesse tecnico è il tasso di interesse garan- xxxx per tutta la durata del contratto e applicato alla parte del premio non ancora utilizzata.
La riserva matematica è costituita dalle riserve tecniche necessarie per I’adempimento degli obblighi futuri della Baloise Vita SA ed è essenzialmente composta dalla parte del premio non ancora utilizzata destinata a finan- ziare la prestazione in caso di vita e maturata al tasso di interesse tecnico.
5. Importo rimborsabile
L’importo rimborsabile corrisponde all’importo che, per le assicurazioni di rendita con rimborso, sarà erogato ai beneficiari in caso di decesso della persona assicu-
rata. L’importo rimborsabile delle assicurazioni a premio unico rimane costante durante il periodo di differimento, mentre quello delle assicurazioni a premi annui aumenta man mano che i premi vengono pagati. A partire dalla decorrenza della rendita, l’importo rimborsabile diminu- isce di un importo costante con ogni rendita erogata.
Maggiori dettagli si trovano nell’offerta e nel contratto di assicurazione.
6. Partecipazione alle eccedenze
L’elemento caratteristico delle assicurazioni di rendita è rappresentato dalle prestazioni assicurative accordate per una lunga durata contrattuale. Per essere in grado di fornire tali prestazioni, la Baloise Vita SA deve fare un
calcolo prudente delle tariffe, nonché cautelarsi contro le fluttuazioni dei mercati finanziari e un eventuale anda- mento sfavorevole dei rischi assicurati e delle spese. Le ipotesi sull’andamento degli interessi ottenuti per gli investimenti di capitali, dei rischi assicurati e delle spese, adottate per il calcolo, sono prudenti e possono tradursi in eccedenze di vario tipo (eccedenze accumulate in caso di andamento favorevole degli interessi, dei rischi assicurati e/o delle spese). In questo caso, i clienti rice- vono la loro parte delle eccedenze.
Riferendosi alle disposizioni del Codice delle obbliga- zioni e della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, la Baloise Vita SA determina la parte delle eccedenze annuali che spetta all’insieme dei contraenti e che va ad alimentare il «fondo delle eccedenze» per essere distri- buita tra i vari contraenti in conformità alle condizioni previste dalla legge. Per ripartire le eccedenze, la Baloise Vita SA raggruppa i contratti con le stesse o simili carat- teristiche tenendo conto del loro contributo alle ecce- denze annuali del passato, nonché di quello che ci si può aspettare per il futuro.
L’importo della partecipazione alle eccedenze dipende da molti fattori non prevedibili – in particolare a causa della lunga durata dei contratti – sui quali la Baloise Vita SA può influire solo in modo limitato. L’andamento degli interessi ottenuti sui mercati finanziari è il princi- pale fattore, ma anche quello dei rischi assicurati e delle spese è importante. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita, in quanto non è preve- dibile.
Un’eventuale partecipazione alle eccedenze delle assicu- razioni di rendita viene accreditata secondo vari sistemi:
Nel sistema «accumulazione», durante il periodo di differimento, le eventuali eccedenze vengono accumu- late con i relativi interessi e fanno aumentare l’importo rimborsabile e il valore di riscatto. A partire dalla decor- renza della rendita, le eccedenze vengono utilizzate per aumentare le prestazioni contrattuali.
Nel sistema «bonus», le eccedenze assegnate annual- mente vengono utilizzate per la costituzione di una rendita bonus che fa aumentare la rendita futura. I bonus assegnati sono garantiti e non possono più essere ridotti. La rendita aumenta quindi gradualmente finché dura l’assegnazione delle eccedenze. Le rendite bonus non sono suscettibili di rimborso e non sono riscattabili. Il sistema «bonus» viene generalmente utilizzato durante il periodo di differimento, ma può essere scelto anche per il periodo di erogazione della rendita.
Nel sistema «rendita da eccedenze costante», una parte delle eccedenze assegnate annualmente viene corrispo- sta insieme alla rendita (pagamento diretto), mentre il resto viene utilizzato per la costituzione di una rendita bonus. Quindi, una quota sempre più grande della rendita da eccedenze è garantita e non può più essere ridotta. Durante l’erogazione della rendita viene solita- mente utilizzato questo sistema.
7. Inizio del contratto e della copertura assicurativa
L’offerta della Baloise Vita SA è un suggerimento. Il suo obiettivo è quello di invitare il cliente interessato a pre- sentare una richiesta di assicurazione. L’offerta non è l’espressione della volontà della Baloise Vita SA di conclu- dere il contratto, ma consente al cliente di farsi un’idea dell’assicurazione proposta.
Se la soluzione suggerita lo soddisfa, il cliente può inol- trare la proposta di conclusione del relativo contratto. La proposta di assicurazione è quindi una dichiarazione di volontà che impegna il cliente e mira alla conclusione di un contratto concreto. Il contraente è vincolato alla proposta di assicurazione per 14 giorni. Se è necessaria una visita medica, il termine è prorogato da 14 giorni a quattro settimane.
Di norma, è la Baloise Vita SA che accetta la richiesta di assicurazione. Il contratto di assicurazione, quindi, è rite- nuto concluso e la copertura assicurativa entra in vigore a meno che nel contratto di assicurazione non sia stata indicata una data posteriore.
8. Diritto di revoca
La proposta di un’assicurazione di rendita può essere revocata a determinate condizioni. Ulteriori informazioni in merito sono contenute nelle condizioni contrattuali.
9. Validità temporale, territoriale e materiale
Di norma, la persona assicurata gode della copertura assicurativa per tutta la durata del contratto, durante qualsiasi attività e in ogni luogo di soggiorno. Le restri- zioni riguardanti la validità della copertura assicurativa sono indicate nel contratto di assicurazione e nelle con- dizioni contrattuali.
10. Premio
Il premio è il prezzo pagato dal contraente per ottenere la copertura assicurativa richiesta. Il premio di un’assi- curazione di rendita è composto da tre parti: la parte destinata a finanziare la prestazione in caso di vita, cioè la rendita contrattuale, quella destinata a finanziare la prestazione in caso di decesso, cioè l’eventuale importo rimborsabile, e quella destinata a coprire le spese. Le informazioni riguardanti la durata dell’obbligo di pagare il premio, l’importo, la scadenza e il termine di paga- mento del premio sono contenute nell’offerta, nella pro- posta di assicurazione, nel contratto e nelle condizioni contrattuali.
Per premio periodico si intende in genere il premio annuo.
Il pagamento rateale del premio (mensile, trimestrale o semestrale) è possibile dietro pagamento di un sup- plemento. La Baloise Vita SA garantisce l’importo del
premio indicato nel contratto di assicurazione per tutta la durata del contratto.
Si parla di premio unico quando il premio necessario per finanziare l’assicurazione nel corso della durata contrat- tuale è pagato in un’unica soluzione all’inizio del con- tratto. È possibile combinare premio periodico e premio unico in un unico contratto.
Il premio può essere prelevato anche da un deposito di premi o da un deposito di premi bloccato. Il deposito di premi è un conto fruttifero gestito dalla Baloise Vita SA per il contraente. Serve al finanziamento dei premi
periodici futuri ed è quindi obbligatoriamente legato ad un contratto di assicurazione. Tutto ciò vale anche per il deposito di premi bloccato. La sua particolarità sta nel fatto che il prelievo di capitale non è possibile a meno che non si estingua il contratto di assicurazione a cui è legato. Qualunque sia la natura del deposito, gli interessi sono soggetti all’imposta sul reddito e il saldo all’impo- sta sulla sostanza. I depositi non godono della prote- zione offerta dal segreto bancario.
In caso di disdetta o di riscatto del contratto di assicura- zione, il premio in genere è dovuto solo per il periodo che va fino alla risoluzione.
11. Conseguenze del ritardato pagamento del premio
Bisogna prestare attenzione a pagare il premio entro il termine stabilito. Il ritardato pagamento del premio
mette in pericolo il mantenimento della copertura assi- curativa o persino dell’intero contratto di assicurazione e può comportare
• l’estinzione del contratto di assicurazione
• la perdita di componenti contrattuali non trasforma- bili in caso di trasformazione in un contratto esone- rato dal pagamento dei premi
• la sospensione della copertura assicurativa.
12. Trasformazione in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi
Se il pagamento dei premi periodici deve essere sospeso, ma se la copertura assicurativa finora costituita deve essere mantenuta, è possibile trasformare il contratto di assicurazione in un contratto esonerato dal pagamento dei premi purché siano rispettate le condizioni stabilite nelle condizioni contrattuali, ad esempio la natura tra- sformabile del contratto.
Il valore di trasformazione è ottenuto utilizzando la riserva matematica, dedotte le spese di stipulazione non ammortizzate, come premio unico, senza addebito di ulteriori spese di stipulazione, per la costituzione di
un’assicurazione di rendita esonerata dal pagamento dei premi.
13. Anticipo
Qualora l’assicurazione sia un’assicurazione di rendita differita con rimborso e abbia un valore di riscatto, il contraente può ottenere, secondo particolari condizioni, un anticipo sui diritti derivanti dal contratto di assicu- razione. Un eventuale anticipo deve essere rimborsato prima della decorrenza della rendita. Se sono rispet- tate le condizioni previste dal diritto fiscale, gli interessi sull’anticipo possono essere dedotti dal reddito imponi- bile, fatte salve le modifiche delle leggi fiscali.
14. Costituzione in pegno
Il contraente può in qualsiasi momento costituire in pegno il suo diritto alle prestazioni assicurative, di norma fino al valore di riscatto.
15. Obblighi dello stipulante e dell’avente diritto
• Domande della proposta di assicurazione e della dichiarazione sullo stato di salute (obbligo di dichia- razione precontrattuale)
Lo stipulante è tenuto a rispondere in modo com- pleto e veritiero alle domande della proposta di assi- curazione e, se l’esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno deve essere incluso nel contratto, anche a quelle della dichiarazione sullo stato di salute. Questo obbligo inizia con la pre- sentazione della proposta di assicurazione e termina solo con l’accettazione della stessa. Ogni modifica dei fattori di rischio verificatasi in questo lasso di tempo, in particolare ogni alterazione della salute, deve essere dichiarata tempestivamente alla Baloise Vita SA. Se lo stipulante non è sicuro di dover dichia- rare o meno un fattore di rischio, si raccomanda di dichiararlo sempre e comunque. Il mantenimento del contratto e del diritto alle prestazioni può dipendere dalle dichiarazioni dello stipulante. Infatti, la Baloise Vita SA ha il diritto di recedere dal contratto di assi- curazione in caso di risposta non veritiera o incom- pleta ed è esonerata dall’obbligo di prestazione per i danni subiti se la mancata o inesatta dichiarazione di un fatto rilevante per la valutazione del rischio ha influito sul loro verificarsi o sulla loro entità. La frode nella giustificazione del diritto alle prestazioni assi- curative può comportare non solo il rifiuto delle pre- stazioni, ma anche il perseguimento penale. Ulteriori informazioni in merito sono contenute nelle condi- zioni contrattuali.
• Presentazione su richiesta di un certificato di vita Durante il periodo di erogazione della rendita, se la Baloise Vita SA lo richiede, la persona assicu- rata è tenuta a presentare un certificato di vita. Se la persona assicurata non consegna il certificato
entro un termine ragionevole, la Baloise Vita SA può sospendere il pagamento delle prestazioni fino a quando non riceverà il certificato stesso.
• Obbligo di comunicazione al verificarsi dell’evento assicurato
Il decesso della persona assicurata deve essere comunicato tempestivamente e un’incapacità di guadagno entro tre mesi dal suo inizio.
• Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell’obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA
Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a comunicare immediatamente alla Baloise Vita SA l’eventuale cambiamento del proprio domi- cilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/dei sog- getto/i controllante/i (se presente/i). Inoltre devono essere comunicati alla Baloise Vita SA l’eventuale acquisizione da parte del contraente o del/dei sog- getto/i controllante/i (se presente/i) dello status di
«soggetto statunitense» o l’eventuale insorgenza per altri motivi dell’obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all’obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comuni- care immediatamente l’eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA.
Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una modifica dello status SAI/FATCA, la Baloise Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il con- traente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L’obbligo di collaborazione consi- ste soprattutto nel rispondere in modo veritiero alle domande della Baloise Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.
In determinate circostanze la Baloise Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all’estero o soggetti all’obbligo fiscale statunitense.
• Obbligo fiscale statunitense/FATCA/consenso alla notifica
Nel caso di persone fisiche, sono soggetti all’obbligo fiscale negli Stati Uniti soprattutto:
a. i cittadini statunitensi e i cittadini statunitensi con doppia nazionalità;
b. i cittadini stranieri e gli stranieri senza doppia citta- dinanza con domicilio negli Stati Uniti;
c. i titolari di un permesso di soggiorno permanente per gli Stati Uniti (ad es. Green Card);
d. le persone che stanno trascorrendo o hanno tra- scorso un lungo periodo negli Stati Uniti;
e. oppure coloro che, per altri motivi, sono soggetti all’obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti.
Questo elenco ha carattere puramente illustrativo e rispecchia la situazione giuridica valida al 1° gennaio 2017. Per la valutazione dell’obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è tuttavia determinante esclu- sivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.
Nel caso di soggetti giuridici (persone giuridiche, società di persone o simili), per definire l’obbligo fiscale negli Stati Uniti si applicano altre regole: una società con sede negli Stati Uniti è un «soggetto statunitense». Se una società considerata come soggetto giuridico dipende da un soggetto controllante che ha lo status di «soggetto statunitense», questo può essere rilevante ai fini della normativa FATCA. Oltre all’obbligo fiscale negli Stati Uniti deve essere verificato lo status FATCA per il quale trova applicazione la stessa normativa. Anche per i soggetti giuridici vale il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.
Se il contraente diventa soggetto all’obbligo fiscale negli Stati Uniti o assume lo status di NPFFI (Non-Par- ticipating Foreign Financial Institution) o lo status di NFFE passiva (Non-Financial Foreign Entity) con uno o più soggetti statunitensi controllanti, il caso deve essere
notificato all’autorità fiscale statunitense. La Baloise Vita SA chiederà a tale persona il consenso (Waiver) per poter notificare tutti i dati fiscali di rilievo relativi a questo contratto all’autorità fiscale statunitense (IRS). Tra i dati fiscali di rilievo rientra lo status FATCA del contraente e, se esiste e se necessario, anche quello del/dei soggetto/i controllante/i. Se sussiste un obbligo di notifica ed è già stato dato il consenso alla notifica (Waiver), come pre- visto dalla normativa FATCA la Baloise Vita SA è tenuta
a notificare nominalmente i dati all’IRS. Se la persona soggetta all’obbligo fiscale negli Stati Uniti rifiuta di dare il proprio consenso, come previsto dalla normativa FATCA la Baloise Vita SA deve provvedere a una notifica anonima e gli Stati Uniti hanno la possibilità di ricorrere
all’assistenza amministrativa internazionale per chiedere informazioni sui contratti notificati anonimamente, sullo status FATCA e/o sul/sui soggetto/i controllante/i.
Se una persona avente diritto in caso di pagamento della prestazione assicurativa o della prestazione alla scadenza, in caso di riscatto (parziale) o di concessione di un prestito su polizza non è stata identificata al momento della stipula del contratto ai fini dell’obbligo fiscale negli Stati Uniti e/o dello status SAI/FATCA, questo deve essere fatto al momento del pagamento. Se una
persona destinataria di un pagamento è soggetta all’ob- bligo di notifica, questa sarà sollecitata a dare il proprio consenso per la notifica all’IRS. In base alla normativa FATCA, la Baloise Vita SA è tenuta a effettuare questa notifica (vedasi paragrafo precedente).
• Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali
Il contraente (cliente aziendale) è tenuto a dare tem- pestivamente notifica alla Baloise Vita SA, se i deten- tori del controllo (persone fisiche) cambiano e/o se
i rapporti di partecipazione vengono modificati. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società par- tecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.
16. Fine del contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione può cessare per vari motivi previsti dalla legge o dalle condizioni contrattuali. La disdetta deve essere comunicata per iscritto.
Parte che richiede
la disdetta Motivo della disdetta Termine di disdetta Fine della copertura assicurativa
Contraente recesso possibile senza indicazione del motivo in qualsiasi momento dietro pagamento di un premio annuo (LCA, art. 89)
nessuno al ricevimento della disdetta da parte della Baloise Vita SA o alla fine del periodo assicurativo in cui la disdetta è stata comunicata
violazione dell’obbligo di informa- zione precontrattuale (LCA, art. 3)
Baloise Vita SA violazione dell’obbligo di dichiara- zione precontrattuale (LCA, art. 6)
4 settimane dopo aver preso atto della violazione dell’obbligo, al massimo un anno dopo la viola- zione dell’obbligo
4 settimane dopo aver preso atto della violazione dell’obbligo
al ricevimento della disdetta da parte della Baloise Vita SA
al ricevimento della disdetta da parte del contraente
frode assicurativa (LCA, art. 40) nessuno al ricevimento della disdetta da parte del contraente
Altri motivi per la risoluzione del contratto di assicura- zione:
• il decesso della persona assicurata
• la scadenza della durata contrattuale prevista
• la revoca della proposta di assicurazione
• gli effetti della diffida in caso di ritardato pagamento del premio (cfr. la cifra 11)
• il riscatto.
17. Riscatto
Se l’assicurazione di rendita è riscattabile, il contraente può richiedere alla Baloise Vita SA il riscatto parziale o totale del contratto prima della scadenza contrattuale prevista a condizione che sia trascorso un certo tempo e che sia stato pagato un certo numero minimo di premi. Ulteriori informazioni in merito sono contenute nel con- tratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali.
Un importo che dipende dall’andamento dei tassi swap viene dedotto dalla riserva matematica. I tassi swap sono tassi di interesse a termine, fissati ogni giorno sul mercato degli swap e pubblicati sui maggiori quotidiani. Le condizioni contrattuali indicano i casi in cui la dedu- zione viene effettuata.
Le regole di calcolo del valore di riscatto sono stabilite nelle condizioni contrattuali. L’andamento del valore di riscatto nel corso della durata contrattuale è indicato nell’offerta.
18. Protezione dei dati
Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Baloise deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.
Informazioni generali sul trattamento dei dati:
La Baloise elabora i dati rilevanti per la stipula del con- tratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro del contraente (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicura- tivo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti). Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contra- ente attraverso la proposta di assicurazione e di even- tuali informazioni successive fornite tramite la notifica di sinistro. La Baloise riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad esempio uffici, assicuratori precedenti).
Scopi del trattamento dei dati: I dati del contraente vengono trattati dalla Baloise solo per quegli scopi indi- cati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Baloise per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Baloise tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto
e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Baloise stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emis-
sione della polizza o fatturazione). I dati del contraente
vengono trattati inoltre dalla Baloise per adempiere agli obblighi di legge (ad esempio, prescrizioni in materia di vigilanza).
Infine, la Baloise tratta i dati del contraente nei limiti con- sentiti dalla legge anche in relazione all’ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad esempio pubbli- cità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Baloise di non voler ricevere informazioni pubblicitarie.
Se il trattamento dei dati da parte della Baloise avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.
Consenso: Per il trattamento dei dati può essere neces- sario che la Baloise abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di sinistro conten- gono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Baloise al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.
Clausola di esonero dall’obbligo di mantenere il segreto: Il trattamento dei dati, ad esempio da parte di un medico soggetto all’obbligo professionale di mante- nere il segreto, necessita di una speciale autorizzazione. La dichiarazione di consenso contiene quindi anche l’e- sonero dall’obbligo di mantenere il segreto rilasciato dal contraente.
Scambio dei dati: Per la misurazione del rischio e la veri- fica delle pretese del contraente, la Baloise si consulta eventualmente con gli assicuratori precedenti, i coassi- curatori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nel rela- tivo avvio e nella liquidazione del sinistro (ad esempio, assicuratori precedenti in merito all’andamento dei sini- stri fino a quel momento), con le società del gruppo o con altri terzi (ad esempio, uffici o liquidatori di sinistri).
La Baloise può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità, al fine di soddisfare gli obblighi di comunica- zione previsti per legge (ad esempio autorità fiscali o di perseguimento penale).
Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Baloise. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all’obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.
Per poter offrire al contraente una copertura assicura- tiva completa e conveniente, una parte delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuridicamente auto- nome con sede in Svizzera e all’estero. Questi fornitori
di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Baloise e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.
Diritti in merito ai dati: A norma della legge sulla prote- zione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di xxxxxx- dere informazioni alla Baloise per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un
formato elettronico di uso comune dei propri dati prece- dentemente messi a disposizione della Baloise.
Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.
Durata della conservazione: In sintonia con i concetti di cancellazione della Baloise, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conserva- zione a cui la Baloise è tenuta per legge o contratto.
Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.
Ulteriori informazioni: Per informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati: xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxx
In caso di domande, contattare l’incaricato della prote- zione dei dati:
Baloise Vita SA Gestione dei reclami
Xxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx XX-0000 Xxxxx
Telefono: 00000 00 000 000 xxxxxxx@xxxxxxx.xx
19. Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
La Baloise Vita SA si conforma alla legislazione, alle disposizioni delle autorità di vigilanza e alle direttive interne per garantire il rispetto degli obblighi di diligenza. Ne fanno parte:
• l’identificazione del cliente mediante un documento probatorio all’inizio del rapporto contrattuale
• l’accertamento dell’identità dell’avente diritto eco- nomico
• il controllo della plausibilità degli affari e la chiarifi- cazione delle circostanze economiche
• l’accertamento dell’identità del destinatario del pagamento
• l’obbligo di documentare le procedure adottate.
20. Reclami
I reclami devono essere inviati al seguente indirizzo: Baloise Vita SA
Gestione delle reclamazioni
Aeschengraben 21, casella postale XX-0000 Xxxxx
Tel. 00000 00 000 000
Condizioni contrattuali
Assicurazioni di rendita vitalizia
Condizioni contrattuali particolari
Copertura assicurativa
L1
Prestazioni in caso di vita
La rendita corrisposta vita natural durante o limitata nel tempo.
Nel caso dell’assicurazione di rendita con diritto di anti- cipo, il contraente può, durante il periodo di differimento, richiedere una sola volta il pagamento anticipato della rendita vitalizia ad una delle scadenze principali indi- cate nel contratto di assicurazione (polizza). La richiesta è ritenuta valida se pervenuta per iscritto alla Baloise Vita SA al più tardi 3 mesi prima della decorrenza della rendita.
L2
Prestazione in caso di decesso
• Assicurazioni di rendita vitalizia con rimborso
L’importo rimborsabile.
• Durante il periodo di differimento
L’importo rimborsabile corrisponde ai premi pagati per l’assicurazione di rendita vitalizia, senza interessi né supplementi per pagamenti rateali.
• A partire dalla decorrenza della rendita L’importo rimborsabile risultante alla decorrenza della rendita corrisponde ai premi pagati per l’assicurazione di rendita vitalizia, senza interessi né supplementi per pagamenti rateali. L’im- porto rimborsabile diminuisce, con ogni rendita erogata, di un importo costante fino a raggiun- xxxx zero. L’entità della riduzione è indicata nel contratto di assicurazione (polizza).
• Assicurazioni di rendita vitalizia senza rimborso Tali assicurazioni non prevedono prestazioni in caso di decesso.
L3
Valore di riscatto
• Assicurazioni di rendita vitalizia con rimborso L’importo rimborsabile, al massimo la riserva mate- matica – per le assicurazioni a premi periodici dedotte le spese di stipulazione non ammortizzate, o almeno ⅔ della riserva matematica.
Il riscatto è consentito dopo il pagamento di un premio annuo e non prima della fine del primo anno assicurativo. Nella previdenza vincolata (pilastro 3a) devono essere soddisfatti i requisiti dell’art. 3 OPP 3.
Se l’intero importo rimborsabile, calcolato secondo quanto previsto al punto L2, è inferiore alla riserva matematica – per le assicurazioni a premi periodici dedotte le spese di stipulazione non ammortizza-
te –, la differenza viene utilizzata come premio unico, senza addebito di ulteriori spese di stipulazione, per la costituzione di un’assicurazione di rendita vitalizia senza rimborso (rendita residua). La rendita residua viene corrisposta annualmente a partire dalla sca- denza principale successiva, per la prima volta alla fine del periodo di differimento. Una volta effettuato il riscatto, il diritto al pagamento anticipato della rendita si estingue. Se la differenza non è un importo ragionevole, la Baloise Vita SA si riserva la facoltà di erogare in un’unica soluzione tale differenza al posto della rendita residua.
Il valore di riscatto delle assicurazioni a premio unico è soggetto a una deduzione se il tasso swap al momento del riscatto supera di oltre lo 0,5 % il tasso swap all’inizio del contratto. Il valore di riscatto non può essere inferiore ai ⅔ della riserva matematica.
Deduzione in % =
(xxxxx swap al momento del riscatto – xxxxx swap all’inizio del contratto) × la durata residua del diritto al rimborso (al massimo 5 anni)
Tasso swap all’inizio del contratto:
è determinante il tasso nella valuta del contratto valido per la durata del contratto (al massimo 10 anni).
Tasso swap al momento del riscatto:
è determinante il tasso nella valuta del contratto valido per la durata residua del diritto al rimborso (arrotondata per difetto all’anno intero, al massimo 5 anni).
Fonte dei tassi swap: Bloomberg
• Assicurazioni di rendita vitalizia senza rimborso
Tali assicurazioni non hanno un valore di riscatto.
L4
Valore di trasformazione in caso di trasformazione
in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi La riserva matematica, dedotte le spese di stipulazione non ammortizzate, come minimo ⅔ della riserva mate- matica, viene utilizzata come premio unico, senza adde- bito di ulteriori spese di stipulazione, per la costituzione di un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi.
Le assicurazioni contro premi periodici hanno un valore di trasformazione, se è stato pagato un premio annuo.
Condizioni di base
R1
Inizio del contratto e della copertura assicurativa
• Assicurazioni di rendita a premio unico
La Baloise Vita SA comunica per iscritto al contra- ente l’accettazione della proposta di assicurazione. Il contratto di rendita entra in vigore al momento del ricevimento del premio unico da parte della Baloise Vita SA.
• Assicurazioni di rendita a premi periodici
Il contratto di assicurazione è considerato concluso con la comunicazione di accettazione della propo- sta. La copertura assicurativa inizia a decorrere da tale data a meno che nella polizza non sia stata indi- cata una data posteriore. Un’incapacità lavorativa che comporta un’incapacità di guadagno e che si verifica tra la presentazione della proposta e la sua accettazione o prima della data di inizio dell’assicu- razione indicata nella polizza è esclusa dalla coper- tura assicurativa.
R2
Diritto di revoca
È possibile revocare la proposta di un’assicurazione di rendita. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca perviene per iscritto alla Baloise Vita SA entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di revoca, il contraente è tenuto a sostenere le spese esterne derivanti dalla conclusione del contratto,
ad esempio quelle della visita medica. Il premio eventual- mente già pagato sarà restituito senza interessi.
R3
Modalità di pagamento del premio
Può essere convenuto un premio unico o un premio annuo. Il premio annuo è pagabile anche semestral- mente, trimestralmente o mensilmente, dietro paga- mento di un supplemento.
R4
Scadenza dei premi
I premi sono pagabili alla data indicata nel contratto di assicurazione (polizza). Durante la verifica del diritto alle prestazioni e delle modifiche del contratto, i premi conti- nuano ad essere dovuti integralmente.
R5
Termini di pagamento e conseguenze del ritardato pagamento del premio
• Termine di pagamento per il primo premio
2 settimane, a partire dalla consegna del contratto di assicurazione (polizza).
• Termine di pagamento per i premi seguenti
4 settimane, a partire dalla scadenza del premio.
Se il termine di 14 giorni successivi all’invio della diffida scade senza il ricevimento del pagamento, l’assicura- zione si estingue senza diritto alle prestazioni oppure l’obbligo di prestazione è sospeso e il contratto viene tra- sformato in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi dopo 6 mesi dalla scadenza del premio.
In caso di ritardato pagamento del premio, la Baloise Vita SA può addebitare interessi di mora e spese di solle- cito.
R6
Rimborso dei premi
• In caso di decesso
Le parti di un premio annuo, pagate per il periodo posteriore alla data del decesso della persona assi- curata, saranno rimborsate ai beneficiari.
• In caso di riscatto, di trasformazione in un’assicu- razione esonerata dal pagamento dei premi e di recesso
I premi pagati per il periodo posteriore alla data di risoluzione del contratto saranno rimborsati o, in caso di trasformazione, inseriti nell’assicurazione.
R7
Rimessa in vigore
Il contratto può essere rimesso in vigore senza nuovo esame dello stato di salute entro 6 mesi dalla decorrenza degli effetti della mora, dietro pagamento integrale dei premi arretrati, degli interessi di mora e delle spese di sollecito.
R8
Riscatto, trasformazione e recesso
• Riscatto
• Assicurazioni di rendita vitalizia con rimborso
Il riscatto dopo il pagamento di un premio annuo e non prima della fine del primo anno assicura- tivo.
• Assicurazioni di rendita vitalizia senza rimborso
Il riscatto non è possibile.
• Trasformazione in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi
• Per le assicurazioni con valore di trasformazione, e possibile richiedere la trasformazione.
• In caso di ritardato pagamento, la trasforma- zione viene effettuata automaticamente dopo 6 mesi dalla scadenza del premio se il contratto di assicurazione è stato in vigore per 3 anni o se esiste un valore di trasformazione o di riscatto contrattualmente stabilito.
• Recesso
Il recesso è possibile dietro pagamento di un premio annuo, al più presto alla fine del primo anno assicu- rativo.
I premi arretrati, gli interessi di mora, le spese di sollecito e gli anticipi, compresi gli interessi, vengono dedotti.
Basi di calcolo per le assicurazioni di rendita vitalizia: tavole di mortalità per le rendite (ERM/F 2013), sulla base della statistica comunitaria 1981 – 2011, interesse tecnico 0 %.
R9
Partecipazione alle eccedenze
L’importo della partecipazione alle eccedenze dipende da molti fattori non prevedibili – in particolare a causa della lunga durata dei contratti – sui quali la Baloise Vita SA può influire solo in modo limitato. L’andamento degli interessi ottenuti sui mercati finanziari è il princi- pale fattore, ma anche quello dei rischi assicurati e delle spese è importante. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita, in quanto non è preve- dibile.
Utilizzo delle eccedenze
Le eventuali eccedenze assegnate vengono utilizzate nei seguenti modi:
• Sistema «accumulazione» (durante il periodo di dif- ferimento)
Le eventuali eccedenze vengono accumulate con i relativi interessi. A partire dalla decorrenza della
rendita, le eccedenze vengono utilizzate per aumen- tare le prestazioni contrattuali. Se il contratto include l’esonero dal pagamento dei premi in caso di incapa- cità di guadagno, le eventuali eccedenze assegnate a questa assicurazione complementare vengono utilizzate nello stesso modo.
• Sistema «bonus» (durante il periodo di differimento e durante l’erogazione della rendita)
Le eventuali eccedenze sono integralmente desti- nate a costituire una rendita bonus che fa aumen- tare la rendita futura. Se durante il periodo di diffe- rimento l’esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno è incluso nel contratto, le eventuali eccedenze assegnate a questa assicura- zione complementare vengono dedotte dal premio annuo.
• Sistema «rendita da eccedenze costante» (a partire dalla decorrenza della rendita)
A partire dalla decorrenza della rendita, una parte delle eventuali eccedenze viene corrisposta insieme alla rendita contrattuale (pagamento diretto). Il resto viene utilizzato per la costituzione di una rendita bonus che fa aumentare la rendita bonus eventual- mente già acquisita. Quindi, una quota sempre più grande della rendita da eccedenze è garantita.
Modalità di assegnazione e di pagamento delle eccedenze
Le eccedenze vengono assegnate alla scadenza prin- cipale per l’anno assicurativo successivo. La partecipa- zione alle eccedenze è fissata annualmente e quindi non può essere garantita. Il diritto alle ultime eccedenze assegnate sorge pro rata alla scadenza di ogni rata di rendita. In caso di riscatto nel corso dell’anno assicura-
tivo, le eccedenze assegnate per il periodo posteriore alla data di risoluzione del contratto verranno dedotte dalla riserva matematica della rendita bonus.
Le rendite bonus assegnate sono garantite dalla fine dell’anno assicurativo successivo all’assegnazione e non possono più essere ridotte. Le rendite bonus non sono suscettibili di rimborso e non sono riscattabili.
Le rendite derivanti dalla partecipazione alle eccedenze vengono corrisposte sempre insieme alla rendita con- trattuale.
La modifica di un sistema di partecipazione alle ecce- denze nel corso della durata contrattuale sarà comu- nicata in anticipo all’autorità di vigilanza. La relativa comunicazione sarà inviata al contraente al più tardi insieme alla lettera informativa annuale successiva alla modifica.
Informazione annuale
Il contraente sarà informato annualmente dell’assegna- zione delle eccedenze e dell’andamento della somma delle eccedenze assegnategli.
R10
Obbligo di comunicazione
Il decesso della persona assicurata deve essere comuni- cato tempestivamente alla Baloise Vita SA.
R11
Giustificazione del diritto alle prestazioni assicurative Per la determinazione o la verifica del diritto alle pre- stazioni, la Baloise Vita SA è autorizzata a richiedere i documenti giustificativi necessari a tale scopo. Occorre inoltrare, ad esempio, i seguenti documenti:
• contratto di assicurazione (polizza)
• atto ufficiale di morte
• certificato medico
• certificato ereditario
• certificato di vita.
È fatto salvo l’obbligo di presentare ulteriori documenti giustificativi non elencati qui sopra. I documenti giusti- ficativi richiesti devono essere inviati entro 6 settimane. Le spese per il rilascio, la compilazione e l’invio dei docu- menti giustificativi sono a carico dell’avente diritto.
R12
Scadenza della prestazione assicurativa e luogo di esecuzione
La prestazione assicurativa è dovuta dopo 4 settimane
dall’invio di tutti i documenti da parte dell’avente diritto, necessari alla giustificazione del suo diritto, e può essere corrisposta validamente al portatore del contratto di assicurazione (polizza). Il luogo di esecuzione è il domi- cilio svizzero dell’avente diritto. In caso di domicilio all’e- stero, il luogo di esecuzione è Basilea.
R13
Conseguenze della violazione degli obblighi
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione e di prova, non esiste alcun diritto alle prestazioni.
R14
Riduzione della prestazione assicurativa
La Baloise Vita SA rinuncia al diritto spettantele per legge di ridurre la prestazione assicurativa se l’evento assicu- rato è stato causato per colpa grave. Le prestazioni a favore di un beneficiario vengono ridotte o rifiutate, se questi ha provocato intenzionalmente l’evento assicu- rato.
R15
Designazione beneficiaria
Salvo altre disposizioni:
• Per la rendita vitalizia:
la/le persona/e assicurata/e.
In sua/loro mancanza, la designazione beneficiaria in caso di decesso si applica per analogia.
• Per il rimborso in caso di decesso:
1. lil coniuge o il partner registrato
2. in sua mancanza i figli
3. in loro mancanza i genitori
4. in loro mancanza gli eredi
5. della persona assicurata.
Questo ordine di priorità vale anche per i contratti con più persone assicurate. Sono considerati bene- ficiari i familiari della persona assicurata che muore per ultima.
Prima del verificarsi dell’evento assicurato o prima del pagamento della prestazione assicurativa, il contraente può in qualsiasi momento designare una persona fisica o giuridica come beneficiaria o modificare la designazione beneficiaria esistente a condizione che quest’ultima sia revocabile.
La designazione beneficiaria diventa irrevocabile con la dichiarazione di rinuncia al potere di revoca, firmata dal contraente, e la consegna del contratto di assicurazione (polizza) al beneficiario.
Nel caso di un’assicurazione con più contraenti, la desi- gnazione beneficiaria non può più essere modificata dopo il decesso del contraente che muore per primo. Una deroga a questo punto è valida solo se ottenuta prima del primo decesso e approvata per iscritto da tutti i con- traenti.
R16
Cessione e costituzione in pegno delle prestazioni assicurative
Il contraente può in qualsiasi momento cedere o costitu-
ire in pegno il suo diritto alle prestazioni assicurative.
R17
Anticipi
Durante il periodo di differimento, il contraente può otte- nere, secondo particolari condizioni, un anticipo sui diritti derivanti dal contratto di assicurazione purché l’assicu- razione abbia un valore di riscatto.
R18
Prestazioni pecuniarie
L’erogazione delle prestazioni pecuniarie avviene mediante versamento bancario o postale. In casi ecce- zionali, la Baloise Vita SA può effettuare o accettare anche pagamenti in contanti o con assegno.
R19
Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell’obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA Obbligo di notifica
Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è
tenuto a comunicare immediatamente alla Baloise Vita SA l’eventuale cambiamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/dei soggetto/i control- lante/i (se presente/i). In tal caso il contraente è tenuto a presentare alla Baloise Vita SA una nuova autocertifica- zione. Inoltre devono essere comunicati alla Baloise Vita SA l’eventuale acquisizione da parte del contraente o del/ dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status
di «soggetto statunitense» o l’eventuale insorgenza per altri motivi dell’obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano
più soggetti all’obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediata- mente l’eventuale cambiamento del proprio status SAI/ FATCA. Per la valutazione dell’obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.
Obbligo di collaborazione
Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una modifica dello status SAI/FATCA, la Baloise Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla col- laborazione le ulteriori persone coinvolte. L’obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel rispondere in modo veritiero alle domande della Baloise Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.
Violazione dell’obbligo di notifica e di collaborazione Se il contraente viola l’obbligo di notifica e di collabo- razione, la Baloise Vita SA è autorizzata a disdire il con- tratto entro 60 giorni dal momento in cui viene a cono- scenza della violazione dell’obbligo. La disdetta diventa effettiva nel momento in cui perviene al contraente.
Notifica alle autorità fiscali
In determinati casi la Baloise Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali le informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all’estero o soggetti all’obbligo fiscale statunitense.
Soggetto giuridico
Il termine «soggetto giuridico» indica una persona giuri- dica o un’entità giuridica come ad esempio una società di capitali, una società di persone, un trust o una fonda- zione.
Soggetto controllante
Il termine «soggetti controllanti» designa le persone fisiche che controllano un soggetto giuridico passivo. Tra queste rientrano in particolare le seguenti persone: detentori di quote (è necessaria una partecipazione minima del 25 %), aventi economicamente diritto, bene- ficiari e membri di consigli di amministrazione o della direzione.
R20
Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali
Il contraente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempe-
stivamente notifica alla Baloise Vita SA, se i detentori del controllo (persone fisiche) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modificati. Si ritengono deten- tori del controllo quelle persone fisiche aventi economi- camente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta
di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indiretta- mente, da sole o in accordo con terzi, con almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.
R21
Cambiamenti di indirizzo o di nome
I cambiamenti di indirizzo o di nome devono essere comunicati tempestivamente ad una succursale della Baloise.
R22
Comunicazioni, avvisi e dichiarazioni
Le comunicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni vengono validamente inviati dalla Baloise Vita SA all’ultimo indi- xxxxx noto, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. In caso di domicilio o di residenza fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, il contraente deve indi- care alla Baloise Vita SA un rappresentante domiciliato in Svizzera.
Tutte le comunicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni riguar- danti la Baloise Vita SA devono essere inviati ad una suc- cursale della Baloise o alla sede principale di Basilea.
Se il contraente, la persona assicurata o la persona beneficiaria è imponibile all’estero, la polizza assicurativa deve, all’occorrenza, essere dichiarata anche alle auto- xxxx estere. La Baloise Vita SA fa notare che su richiesta delle autorità, ad esempio in caso di domanda di assi- stenza amministrativa, può trasmettere dati all’autorità svizzera competente nell’ambito dell’ordinamento giuri- dico, soprattutto in virtù degli accordi di doppia imposi- zione.
R23
Basi legali
Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicu- razione (LCA) del 2 aprile 1908.
R24
Accordi particolari
Gli accordi particolari sono validi solo se approvati per iscritto dalla sede principale di Basilea.
R25
Foro competente
Per le cause sono competenti i tribunali ordinari di Basilea o quelli del domicilio svizzero del contraente o dell’avente diritto. Se il contraente o l’avente diritto è domiciliato nel Principato del Liechtenstein, il foro com- petente è quello di Vaduz.
R26
Copertura assicurativa durante il servizio militare e in caso di guerra
Per tutte le compagnie di assicurazioni sulla vita operanti
in Svizzera valgono le seguenti disposizioni emanate dall’autorità svizzera di vigilanza:
Il servizio militare attivo per difendere la neutralità svizzera, come pure quello prestato per mantenere la tranquillità e l’ordine all’interno del paese – senza che, nell’uno e nell’altro caso, intervengano operazioni belli- che – sono considerati come servizio militare in tempo di pace e come tali sono coperti in base alle condizioni contrattuali. Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, a partire dall’inizio della
guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigi- bile un anno dopo la fine delle ostilità, sia che la persona assicurata prenda parte o meno alla guerra, sia che soggiorni in Svizzera o all’estero. La contribuzione unica di guerra è destinata a coprire le perdite derivanti diret- tamente o indirettamente dalla guerra, per quanto esse riguardino assicurazioni alle quali siano applicabili le pre- senti condizioni. La Baloise Vita SA, di comune accordo con l’autorità svizzera di vigilanza, valuta queste perdite di guerra e i fondi disponibili, fissa la contribuzione unica di guerra e ne determina le possibilità di ammortamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assi- curate. Qualora delle prestazioni assicurative scadessero prima che sia stata fissata la contribuzione unica di guerra, la Baloise Vita SA ha il diritto di differire parzial- mente il pagamento di queste prestazioni e di effettuarlo al più tardi entro un anno dalla fine delle ostilità. L’entità
della prestazione differita e il tasso di interesse ad essa applicabile vengono fissati dalla Baloise Vita SA d’intesa con l’autorità svizzera di vigilanza. Il giorno dell’inizio e quello della fine della guerra, ai sensi delle precedenti disposizioni, vengono fissati dall’autorità svizzera di vigilanza. Se la persona assicurata prende parte ad una guerra o ad operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o si trovi coinvolta in ope- razioni di carattere bellico, e morisse durante una tale guerra o entro 6 mesi dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostilità, la Baloise Vita SA è debitrice della riserva matematica calcolata al giorno del decesso.
L’importo dovuto non potrà, tuttavia, essere superiore alla prestazione assicurata in caso di decesso. Qualora fossero assicurate rendite di sopravvivenza, in luogo e vece della riserva matematica subentrano le rendite cor- rispondenti alla riserva matematica calcolata al giorno del decesso. Queste ultime non potranno, tuttavia, risul- tare superiori alle rendite assicurate. La Baloise Vita SA si riserva il diritto di modificare, d’intesa con l’autorità sviz- zera di vigilanza, le disposizioni del presente paragrafo
e di applicare queste modifiche al presente contratto. Sono inoltre espressamente riservate le disposizioni legali e amministrative in relazione ad una guerra, in modo speciale quelle che riguardano il riscatto dell’assi- curazione.
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Baloise Vita SA Xxxxxxxxxxxxx 00 Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxx
Servizio clientela 00800 24 800 800 xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx xxxxxxx.xx