Accordo quadro
Traduzione1
Accordo quadro
0.973.229.11
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica
di Croazia concernente l’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata
Concluso il 30 giugno 2015
Applicato provvisoriamente dal 30 giugno 2015 Entrato in vigore il 9 gennaio 20172
(Stato 9 gennaio 2017)
Il Consiglio federale svizzero
(in seguito denominato «la Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica di Croazia
(in seguito denominato «la Croazia»)
in seguito congiuntamente denominati «le Parti»,
consapevoli dell’importanza che l’allargamento dell’Unione europea (in seguito denominata «UE») riveste per la stabilità e la prosperità in Europa,
a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’UE quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per ridurre le disparità economiche e sociali al suo interno;
partendo dal fruttuoso rapporto di collaborazione tra i due Paesi durante il processo di transizione in Croazia, che ha portato all’adesione di quest’ultima all’UE,
tenendo conto dei rapporti di amicizia che uniscono i due Paesi,
desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti e la proficua collaborazione tra i due Paesi,
volendo favorire la crescita sociale ed economica in Croazia,
considerando che nell’Addendum del 2 maggio 2014 (in seguito denominato «Ad- dendum») al Memorandum d’intesa sottoscritto con la Comunità europea il 27 febbraio 2006 (in seguito denominato «Memorandum d’intesa») il Consiglio federale ha espresso l’intenzione della Svizzera di innalzare il proprio contributo per ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’UE allargata di un ulteriore importo sino a 45 000 000 di franchi (quarantacinque milioni di franchi svizzeri) a favore della Croazia,
convengono quanto segue:
RU 2016 3159
1 Dal testo originale inglese.
2 Mediante scambio di note dei 31 agosto 2015/ 9 gennaio 2017 (RU 2017 743).
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
– «contributo»: contributo finanziario non rimborsabile concesso dalla Sviz- zera conformemente al presente Accordo quadro;
– «programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia»: programma bila- terale per l’applicazione del presente Accordo;
– «progetto»: progetto o programma specifico oppure altre attività congiunte nell’ambito del presente Accordo quadro. Un programma consiste in una se- rie di progetti legati da un tema comune o da obiettivi condivisi;
– «stanziamento»: assegnazione di un certo importo del contributo a un pro- getto approvato dalle Parti;
– «accordo di progetto»: accordo tra le due parti e, se necessario, ulteriori parti contraenti, concernente la realizzazione di un progetto approvato dalle Parti;
– «Unità di coordinamento nazionale» (UCN): organismo croato incaricato del coordinamento del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia;
– «organismo intermediario»: qualsiasi ente pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell’UCN o che adempie compiti per conto di quest’ultima nei riguardi di organismi esecutori che realizzano progetti;
– «organismo esecutore»: qualsiasi autorità pubblica, società pubblica o pri- vata oppure organizzazione riconosciuta dalle Parti e incaricata di attuare un progetto specifico finanziato conformemente al presente Accordo quadro;
– «accordo di attuazione»: accordo tra l’UCN e/o l’organismo intermediario e l’organismo esecutore per l’attuazione del progetto;
– «aiuto globale»: fondo istituito per uno scopo ben definito, destinato a forni- re assistenza a organizzazioni o istituzioni per favorire un’amministrazione efficiente sotto il profilo dei costi principalmente nei programmi che preve- dono numerosi progetti di piccole dimensioni;
– «meccanismo di finanziamento per la preparazione di progetti»: dispositivo che fornisce sostegno finanziario per l’allestimento delle proposte di pro- getto finale;
– «fondo di assistenza tecnica»: fondo destinato a finanziare l’adempimento dei compiti svolti a titolo supplementare dalle autorità croate ed esclusiva- mente ai fini dell’attuazione del contributo;
– «autorità di pagamento»: ente croato incaricato di assicurare un adeguato controllo finanziario sull’impiego dei fondi del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia;
– «autorità preposta all’audit»: organizzazione interna o esterna certificata che effettua audit finanziari durante e dopo l’attuazione dei progetti.
Art. 2 Scopi
1. Le Parti promuovono la riduzione delle disparità economiche e sociali all’interno dell’UE allargata mediante progetti convenuti di comune accordo tra le Parti e in linea con il Memorandum d’intesa e relativo Addendum nonché con il Quadro concettuale per il programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia illustrato nell’Appendice 13 del presente Accordo quadro.
2. Scopo del presente Accordo quadro è istituire un quadro di norme e procedure per la pianificazione e la realizzazione della cooperazione tra le Parti.
Art. 3 Entità del contributo
1. La Svizzera concede alla Croazia, in vista della riduzione delle disparità econo- miche e sociali all’interno dell’UE allargata, un contributo non rimborsabile di un importo sino a 45 000 000 di franchi (quarantacinque milioni di franchi svizzeri) per un periodo di stanziamento compreso tra la data di approvazione del contributo da parte del Parlamento svizzero, vale a dire l’11 dicembre 2014, e la scadenza del periodo di validità della base legale su cui si fonda il contributo, ossia il 31 maggio 2017, e un periodo di erogazione di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del contributo da parte del Parlamento svizzero.
2. La Svizzera accetta le proposte finali per i progetti secondo l’Appendice 2 capi- tolo 2 presentate per lo stanziamento di fondi fino a quattro mesi prima della sca- denza del periodo di stanziamento.
3. I fondi non stanziati durante il periodo di stanziamento non saranno più a dispo- sizione per il programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia.
Art. 4 Campo di applicazione
Le disposizioni del presente Accordo quadro si applicano ai progetti nazionali finan- ziati dalla Svizzera o da essa cofinanziati insieme a istituzioni multilaterali e ad altri donatori, e realizzati da un organismo esecutore approvato di comune accordo dalle Parti.
Art. 5 Destinazione del contributo
1. Il contributo deve essere destinato al finanziamento di progetti e può assumere una delle forme seguenti:
a) sostegno finanziario, comprese le sovvenzioni e l’assistenza tecnica;
b) aiuti globali;
c) meccanismo di finanziamento per la preparazione di progetti;
d) fondo di assistenza tecnica;
e) fondi per la ricerca.
3 Le appendici non sono pubblicate nella RU.
2. Il contributo deve essere impiegato conformemente agli scopi, ai principi, alle strategie e alle priorità geografiche e tematiche definiti nel Quadro concettuale figurante nell’Appendice 1.
3. Il 5 per cento del contributo è impiegato dalla Svizzera per coprire i costi ammi- nistrativi del presente Accordo quadro. Essi comprendono, tra l’altro, le spese per il personale e i consulenti, l’infrastruttura amministrativa, le missioni, il monitoraggio e le valutazioni.
4. Il contributo, sotto forma di sovvenzioni, non deve superare il 60 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto, ad eccezione dei progetti che beneficiano di un finanziamento supplementare sotto forma di stanziamenti di bilancio concessi da autorità nazionali, regionali o locali; in tali casi, il contributo svizzero non deve superare l’85 per cento del totale dei costi ammissibili. I progetti per il consolida- mento istituzionale e l’assistenza tecnica come pure quelli realizzati da organizza- zioni non governative possono essere finanziati integralmente con il contributo.
5. Le spese seguenti non sono ammissibili per la concessione di aiuti: interessi su debiti, acquisto di immobili, costi di personale del Governo croato per la gestione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia nonché tasse sul valore aggiunto recuperabili, come specificato nell’articolo 7 del presente Accordo quadro. Non sono inoltre ammissibili le spese incorse da tutte le Parti prima della firma dell’accordo per i rispettivi progetti. A titolo eccezionale, nel caso del fondo di assistenza tecnica e del meccanismo di finanziamento per la preparazione di proget- ti, la Svizzera può rimborsare le spese incorse prima dell’entrata in vigore dell’Accordo quadro nonché dei rispettivi accordi concernenti il fondo di assistenza tecnica e il meccanismo di finanziamento per la preparazione di progetti.
Art. 6 Coordinamento e procedure
1. Per garantire che i progetti abbiano il massimo impatto possibile ed evitare dop- pioni e sovrapposizioni con progetti finanziati mediante fondi strutturali e/o di coesione o con fondi provenienti da qualsiasi altra fonte, le Parti assicurano un coordinamento efficace e si scambiano le informazioni necessarie a tal fine.
2. Tutta la corrispondenza tra le Parti, rapporti e documentazioni di progetti inclusi, deve essere redatta in lingua inglese.
3. Come regola generale, ogni progetto deve essere assoggettato ad un accordo di progetto che definisca sia i termini e le condizioni della concessione degli aiuti sia i ruoli e le responsabilità delle parti contraenti.
4. La Croazia è responsabile dell’individuazione dei progetti da finanziare con il contributo. La Svizzera può presentare proposte alla Croazia per il finanziamento di progetti, inclusi quelli di istituzioni multilaterali, nazionali o transnazionali. Le norme e procedure per la selezione e l’attuazione dei progetti sono definite nell’Appendice 2 del presente Accordo quadro, mentre quelle concernenti gli aiuti globali, il meccanismo di finanziamento per la preparazione di progetti, il fondo di assistenza tecnica e i fondi per la ricerca sono contemplate nell’Appendice 3.
5. Tutti i progetti devono essere sostenuti dalla Croazia e approvati dalla Svizzera. Le Parti attribuiscono grande importanza al monitoraggio, alla valutazione e
all’audit dei progetti e del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia secondo quanto stabilito all’Appendice 2. La Svizzera, o qualsiasi terza parte da essa delegata, ha il diritto di effettuare le visite, i monitoraggi, i controlli, gli audit e le valutazioni che ritiene opportuni riguardo a tutte le attività e procedure legate all’attuazione dei progetti finanziati con il contributo. La Croazia è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste o utili e a intraprendere o a far intraprendere tutti i passi necessari per consentire la regolare attuazione di tali mandati.
6. All’entrata in vigore del presente Accordo quadro, la Croazia apre un conto bancario separato sul quale saranno depositati i fondi provenienti dal contributo svizzero. I costi amministrativi della Svizzera di cui all’articolo 5 capoverso 3 del presente Accordo quadro non sono gestiti attraverso questo conto. Gli interessi netti accumulati sono comunicati annualmente alla Svizzera.
7. Le procedure di pagamento e rimborso sono definite nell’Appendice 2 capitolo 4 del presente Accordo quadro.
Art. 7 Imposta sul valore aggiunto e altre tasse o emolumenti
1. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere considerata come spesa ammis- sibile soltanto se realmente e definitivamente a carico dell’organismo esecutore. L’IVA che sia in qualche modo recuperabile non deve essere considerata spesa ammissibile, nemmeno se non viene effettivamente recuperata dall’organismo esecutore.
2. Altri tributi, tasse o emolumenti, in special modo le imposte dirette e i contributi a favore delle assicurazioni sociali su salari e compensi, saranno considerati spesa ammissibile soltanto se realmente e definitivamente a carico dall’organismo esecu- tore.
Art. 8 Incontri annuali e rapporti
1. Per garantire l’efficace attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia, le Parti convengono di tenere incontri annuali. Il primo incontro deve avere luogo al più tardi entro un anno dall’inizio dell’applicazione del presente Accordo quadro.
2. La Croazia organizza gli incontri in cooperazione con la Svizzera. Un mese prima di ogni incontro l’UCN presenta un rapporto annuale, che deve contenere almeno gli elementi elencati nell’Appendice 2.
3. Dopo l’ultimo pagamento secondo il presente Accordo quadro, la Croazia presen- ta alla Svizzera un rapporto finale contenente una valutazione sulla realizzazione dello scopo del presente Accordo quadro e un rendiconto finanziario finale sull’utilizzo del contributo, basato sugli audit finanziari dei progetti.
Art. 9 Autorità competenti
1. La Croazia ha autorizzato il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi euro- pei ad agire per suo conto come UCN ai fini del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia. L’UCN si assume la responsabilità complessiva della gestione del contributo in Croazia, compresa la responsabilità del controllo finanziario e dell’audit.
2. La Svizzera ha autorizzato
– il Dipartimento federale degli affari esteri, rappresentato dalla Direzione del- lo sviluppo e della cooperazione (DSC)
ed
– il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rappresentato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO)
ad agire per suo conto ai fini dell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia.
I progetti sono assegnati all’uno o all’altro ente secondo i rispettivi ambiti di compe- tenza.
3. L’Ambasciata di Svizzera funge da punto di contatto per le UCN per quanto riguarda l’informazione ufficiale relativa al contributo. Le autorità competenti possono mantenere contatti diretti per le comunicazioni correnti.
Art. 10 Intenti comuni
Le Parti condividono intenti comuni in materia di lotta contro la corruzione, che compromette il buongoverno e il corretto impiego delle risorse necessarie allo svi- luppo e, inoltre, mette in pericolo la libera e leale concorrenza basata su prezzo e qualità. Esse affermano dunque la loro volontà di unire gli sforzi per combattere la corruzione e dichiarano in particolare che qualsiasi tipo di offerta, dono, pagamento, remunerazione o beneficio proposto direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona per ottenere un mandato o un contratto correlato al presente Accordo quadro o durante la sua esecuzione sarà considerato un atto illecito o una pratica di corru- zione. Qualsiasi atto di tale natura costituirà ragione sufficiente a giustificare la cessazione del presente Accordo quadro e del rispettivo accordo di progetto nonché l’annullamento dell’assegnazione del conseguente aiuto, oppure ad adottare qualsiasi misura correttiva prevista dalla legge applicabile. In tale ambito, le Parti si informa- no tempestivamente a vicenda qualora sussista un fondato sospetto di atto illecito o pratica di corruzione.
Art. 11 Disposizioni finali
1. Le Appendici 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente Accordo quadro.
2. Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.
3. Ogni modifica del presente Accordo quadro deve rivestire la forma scritta ed essere adottata di reciproco accordo tra le Parti seguendo le loro rispettive proce- dure.
4. Le appendici 1, 2 e 3 del presente Accordo quadro possono essere sottoposte a revisione durante gli incontri annuali. Le modifiche delle Appendici 1, 2 e 3 del presente Accordo quadro non richiedono una modifica formale dell’Accordo stesso. Tali modifiche devono essere convalidate mediante uno scambio di lettere con il mutuo accordo delle autorità competenti di cui all’articolo 9.
5. Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento, per scritto e indi- cando i motivi di tale decisione, da una delle Parti con preavviso di sei mesi. In tal caso, le disposizioni dell’Accordo continueranno ad essere applicabili agli accordi di progetto conclusi prima della denuncia dell’Accordo. Le Parti decideranno di reci- proco accordo in merito alle altre conseguenze della denuncia.
6. ll presente Accordo quadro entra in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica con la quale le Parti si comunicano vicendevolmente di aver espletato le rispettive procedure di approvazione. Già a partire dalla data della firma, le Parti applicano l’Accordo quadro a titolo provvisorio fino alla sua entrata in vigore.
7. Il presente Accordo quadro copre un periodo di stanziamento compreso tra l’11 dicembre 2014 ed il 31 maggio 2017 ed un periodo di erogazione che scade il 10 dicembre 2024.
8. Il presente Accordo quadro si applica fino alla presentazione da parte della Croa- zia del rapporto finale sul conseguimento degli scopi conformemente all’articolo 8 capoverso 3.
Firmato a Zagabria, il 30 giugno 2015, in due esemplari originali, in lingua inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxxxxx
Per il
Governo della Repubblica di Croazia: Xxxxxx Xxxxx