RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)
GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DI PERSONE DISABILI E PER L’OCCUPABILITÀ DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)
DOMANDA N. 1:
A quale tipologia contrattuale si fa riferimento quando, a pagina 16, nell’articolo 16, del capitolato speciale d’appalto, si prevede la possibilità di utilizzare collaboratori a progetto ?
RISPOSTA:
Ritenendo che la tipologia contrattuale si debba intendere riferita al CCNL e non alla stipula del Contratto di Collaborazione, si precisa che l’assunzione del personale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, compreso il caso di assunzione di collaboratori a progetto. Nell’articolo 16 si dà un riferimento di massima per evitare trattamenti economici non congrui.
DOMANDA N. 2:
All’articolo 3 del capitolato speciale d’appalto si ritrova “Nel determinare tale importo si è fatto riferimento alle specifiche di cui al presente documento, nonché al “costo medio orario per dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi”, indicato nella tabella allegata al Decreto del 19 maggio 2010 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato nel S.O
n.289 alla G.U n.303 del 29/12/2010. In particolare si è fatto riferimento alla tabella relativa alle aziende che occupano oltre 50 dipendenti e ai livelli II, III, IV “.
E ancora, all’articolo 16 del medesimo capitolato d’Appalto “L’Appaltatore s’impegna ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni."
Significa quindi che, qualunque sia la tipologia contrattuale utilizzata con i singoli operatori, l’importo retributivo non potrà essere inferiore al IV livello del contratto del terziario, della distribuzione e dei servizi, richiedendo eventuali integrazioni retributive, laddove il contratto applicato fosse diverso e prevedesse una condizione economica annua inferiore al minimo suddetto ?
RISPOSTA:
Il riferimento alle tabelle ministeriali è inserito per motivare in maniera trasparente la definizione della base d’asta. In nessun modo il riferimento a tali tabelle costituisce un obbligo relativamente all’applicazione di un certo livello retributivo e di tipologia contrattuale.
DOMANDA N. 3:
All’art 9 il capitolato recita: “…È richiesta un’esperienza professionale nell’ambito di attività analoghe (maturata nell’ultimo quinquennio), di almeno 10 mesi per le attività di cui all’articolo 5..”; per attività analoghe si intende attività di orientamento e/o mediazione in altro CPI oppure attività di orientamento e/o mediazione anche in strutture private che erogano servizi di orientamento ?
L'esperienza deve essere esclusivamente in un servizio mirato alle persone disabili e per l’occupabilità dei soggetti svantaggiati, oppure anche per persone non inserite in queste categorie ?
RISPOSTA:
Per esperienza professionale nell’ambito di attività analoghe, maturata nell’ultimo quinquennio, di almeno 10 mesi, deve intendersi:
- attività di orientamento e/o mediazione svolta anche in strutture private che erogano servizi di orientamento;
- esperienza professionale maturata esclusivamente in un servizio mirato alle persone disabili e per l’occupabilità dei soggetti svantaggiati;
DOMANDA N. 4:
Si chiede, nel caso in cui il soggetto aggiudicatario intendesse impiegare alcuni operatori con contratto a partita IVA, quale sistema di monitoraggio andrebbe utilizzato per rendicontare le ore svolte dai consulenti stessi, considerando che non potrebbe essere utilizzato il sistema elettronico di rilevazione delle ore lavoro richiesto all’art 7 del capitolato.
RISPOSTA:
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario intendesse impiegare alcuni operatori con contratto a partita IVA, nel rispetto della normativa vigente non è possibile utilizzare, quale sistema di monitoraggio per rendicontare le ore svolte, il sistema elettronico di rilevazione.
Si suggerisce l’uso informale di un timesheet giornaliero, utile come relazione delle attività svolte e delle ore impegnate nel corso della giornata lavorativa.
DOMANDA N. 5:
Nella risposta alla domanda n. 1 è scritto “ assunzione di collaboratori a progetto “, si chiede quindi se intendete la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione a progetto con operatori qualificati a svolgere le attività previste.
Si chiede inoltre se è contemplata la possibilità di includere professionisti qualificati a svolgere le attività previste attraverso un rapporto di consulenza, a Partita IVA.
Giacché, sempre nella risposta alla domanda n. 1, è scritto “Nell’articolo 16 si dà un riferimento di massima per evitare trattamenti economici non congrui.”, ma nella risposta alla domanda 2, sempre in riferimento all’articolo 16, è scritto “In nessun modo il riferimento a tali tabelle costituisce un obbligo relativamente all’applicazione di un certo livello retributivo e di tipologia contrattuale “, non è chiaro se sia necessario considerare un riconoscimento economico minimo (riferimento ai tabellari) per evitare appunto trattamenti economici non congrui (come indicato nella risposta alla domanda n. 1), oppure se non vi è nessun livello economico minimo che intendiate debba essere garantito (così come invece parrebbe essere indicato nella risposta alla domanda 2).
RISPOSTA:
Come è noto, le disposizioni che disciplinavano il contratto di lavoro a progetto sono state abrogate dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La relativa disciplina, seppur abrogata, continua ad applicarsi ai contratti già stipulati all'entrata in vigore del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ovvero al 25 giugno 2015. Da tale data, infatti, non è più possibile stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto ai sensi degli artt-61-69 bis del Decreto Legislativo 276/2003. I contratti di questo tipo già stipulati a tale data, continueranno ad essere normati in base alla disciplina previgente. Ad eccezione di alcune casistiche ben delineate, a partire dal 1° gennaio 2016, le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo sono considerate come lavoro subordinato, qualora si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro.
Nulla osta rispetto alla possibilità di includere nel gruppo di lavoro professionisti qualificati assunti tramite un rapporto di consulenza a Partite IVA, purché coerente con la normativa vigente.
Per quanto riguarda la risposta al secondo quesito, si ribadisce che, come indicato nell’articolo 3 del capitolato, il riferimento al costo medio orario per dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi di cui alle tabelle ministeriali del Decreto del 19 maggio 2010, è stato inserito per indicare in maniera trasparente uno degli elementi utilizzati per la definizione dell’importo a base di gara.
Per quanto riguarda i contratti di lavoro, l’articolo 16 indica che “l’appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività…”.
DOMANDA N. 6:
Si chiedono chiarimenti rispetto a quanto descritto nel capitolato speciale d’appalto all’ Articolo 5 - Descrizione delle prestazioni richieste ”Il servizio richiesto prevede sia l’attivazione dei tirocini, sia l’erogazione dell’indennità alle persone. Tale indennità deve essere erogata dall’appaltatore salvo che non venga individuato un soggetto terzo disposto a sostenerne il finanziamento.”
Si comprende che per erogazione si intenda l’attività svolta dagli operatori, mensilmente, di consegna agli allievi in tirocinio, che ne hanno maturato il diritto, delle indennità previste.
E’ corretto, quindi, considerare che tali indennità saranno rimborsate al soggetto appaltatore perché finanziate dal soggetto appaltante (Regione Liguria), fatto salvo appunto che non venga individuato un soggetto terzo disposto a sostenerne il finanziamento ?
RISPOSTA:
L’importo a base di gara si riferisce complessivamente allo svolgimento della prestazione richiesta secondo quanto descritto nel capitolato di gara.
Nel caso di attivazione di tirocini, fermo restando che l’appaltatore possa individuare un soggetto terzo disponibile a finanziare le relative indennità o parte di esse, in sede di stipula del contratto sarà determinata, tenendo conto delle diverse realtà territoriali, la dotazione finanziaria aggiuntiva cui attingere per il rimborso delle indennità stesse.
Il capitolato prevede, altresì, un obbligo rispetto al numero minimo di tirocini da promuovere: in assenza dell’assolvimento di tale obbligo, si prevede l’adozione di penali come indicato all’articolo 25.
DOMANDA N. 7:
In relazione al lotto 4 Tigullio, in cui è previsto "Le sedi della prestazione devono essere individuate e rese disponibili a carico dell'appaltatore nel Comune di Chiavari" , posto che l'importo a base d'asta per tutti e 5 i lotti è omogenea, il costo della locazione degli immobili è da intendersi a carico della Stazione appaltante come prevista per gli altri lotti?
RISPOSTA:
In relazione al Lotto 4 Xxxxxxxx, si richiama quanto previsto dall’articolo 13 del capitolato, laddove espressamente si dice che “Per il solo lotto Tigullio è a carico dell’Appaltatore l’individuazione di una sede adeguata, nonché la copertura degli oneri e le spese per la sede stessa, le risorse strumentali e gli arredi per l’erogazione dei servizi".
DOMANDA N. 8
In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, per l'acquisizione del PassOE come occorre procedere ?
in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il PassOE dovrà essere acquisito unicamente dal concorrente "ausiliato" - singolo o in raggruppamento - inserendo nella busta "documentazione a corredo" la necessaria documentazione [vedere l'art. 2, A) Documentazione a corredo, punto 8 del disciplinare].
DOMANDA N. 9
Si evidenzia che, nell’estratto allegato relativo al “Repertorio regionale delle professioni”, vengono considerate le figure professionali esclusivamente riconducibili all’attività degli operatori del collocamento ordinario.
Non sono invece presenti gli estratti relativi alle figure professionali che operano nell’ambito delle attività del collocamento mirato, seppur appunto presenti nel repertorio regionale ligure e precisamente :
21 - Servizi socio sanitari
- Operatore del servizio inserimento lavorativo per persone disabili e in situazione di svantaggio
21 - Servizi socio sanitari
- Operatore del servizio orientamento per persone disabili e in situazione di svantaggio
Si segnala, inoltre, che - per quanto attiene all’attività svolta dall’interprete dei segni (considerando che l’attività di interpretariato per persone non udenti è espressamente richiesta dal bando in oggetto - articolo 5) - non vi è nessun riferimento nell’allegato A
Si chiede, pertanto, come procedere rispetto a quanto previsto dall’allegato A (SCHEDE ESPERIENZE PROFESSIONALI) che, al punto “Ruoli nel gruppo”, prevede un format già “impostato” che contempla le sole figure riferibili al collocamento ordinario
E’ possibile, ai fini di una corretta compilazione dell’allegato A, quindi, effettuare una modifica / integrazione delle previste figure professionali al fine di rispondere correttamente a quanto necessario e previsto nel Capitolato Speciale di d’Appalto negli articoli 5 e 9 ?
RISPOSTA:
Il riferimento alle figure professionali riportate nella domanda è corretto.
Le voci indicate nell’allegato A relative ai ruoli nel gruppo sono esemplificative e non esaustive, quindi integrabili/modificabili, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato.
DOMANDA N. 10
Con riferimento alla risposta alla FAQ numero 2 relativa alla gara "Procedura aperta per l'affidamento di servizi e misure di politica attiva del lavoro per il territorio regionale (art.18 dlgs 150/2015)" attualmente in corso di esperimento da parte della Regione, si chiede se è possibile intendere quanto evidenziato, e cioè:
“Tra le attività accessorie sono indicate alcune attività che devono essere svolte dai Coordinatori presso i Centri per l’Impiego (programmazione, monitoraggio e coordinamento), mentre altre attività, come quella svolta dalla Direzione dell’ATI o l’attività amministrativa, hanno carattere più trasversale. Si ritiene di considerare ammissibili le attività accessorie nell’ambito del monte ore/servizi complessivo, purché le ore/servizi siano tutte tracciate come richiesto dal capitolato. Per quanto riguarda la quantificazione delle stesse nulla si dice nel capitolato e quindi tale quantificazione deve essere esplicitata nell’offerta tecnica e di conseguenza valutata in relazione alla sua congruità.”
esteso e valevole anche per le ore delle attività svolte nell’ambito della procedura di gara in oggetto, tra l’altro gravati di una massiccia attività gestionale, quale, a mero titolo esemplificativo l’attivazione e gestione di work experience.
Premesso che nel capitolato della gara per i servizi di base dei Centri per l'Impiego è molto ben specificato che l’attività amministrativa correlata all’erogazione dei servizi è in essa compresa e quindi la risposta n. 2 era delimitata alla sola questione del coordinamento, si precisa che la stessa risposta può essere considerata valevole anche per l'appalto dei servizi del collocamento mirato.
Il capitolato del collocamento mirato all’art 5 che riguarda i tirocini, prevede infatti sia l’attivazione dei tirocini che l’erogazione dell’indennità alle persone e comprende altresì lo svolgimento di tutta l’attività amministrativa connessa alle prestazioni richieste, comprese le coperture assicurative, l’aggiornamento tempestivo dei software operativi utilizzati ed eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Sempre lo stesso articolo 5, per quanto riguarda più in generale i servizi del collocamento mirato, precisa che una delle attività previste riguarda inoltre l'aggiornamento degli applicativi informatici dedicati.
DOMANDA N. 11
Con riferimento alla risposta alla domanda n. 7, si chiede un ulteriore chiarimento, giacché per “copertura degli oneri e le spese per la sede” parrebbe riferirsi al pagamento di spese generali (bollette luce, acqua, spese telefoniche ecc), comuni a tutti i lotti, con la sola necessità di individuare e fornire disponibilità di locali (senza però che l’aspetto economico gravasse sull’appaltatore) fatto salvo la valutazione di adeguatezza da parte della Regione (come descritto all’articolo 13).
L’eventuale necessità di farsi carico da parte dell'aggiudicatario anche delle spese riconducibili ai canoni di locazione, infatti, porrebbe la base economica del solo Lotto del Tigullio con oggettive condizioni di disparità rispetto agli altri lotti, giacché gravata di un costo non previsto nei lotti 1, 2, 3, 5.
RISPOSTA:
Ogni lotto è a sé stante e, quindi, non si può farne una lettura comparativa se non per valutare a quale candidarsi.
Si precisa, comunque, che per tutti i lotti le spese di funzionamento sono a carico dell'appaltatore solo nel caso siano fornite dallo stesso in aggiunta a quelle disponibili. Per il solo lotto del Tigullio non vi sono sedi disponibili fornite dall'Amministrazione e, quindi, le stesse spese di funzionamento sono tutte da considerarsi aggiuntive come sopra specificato.
La fornitura, invece, dei computer e del materiale di consumo necessario (carta, toner, manutenzione, ecc) è sempre a carico dell'appaltatore.