CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI
- CAPITOLATO D’ONERI -
INDICE
Art. 1 – Oggetto della concessione | 3 |
Art. 2 – Durata della concessione | 3 |
Art. 3 – Corrispettivo di gestione | 4 |
Art. 4 – Consegna degli impianti, esecuzione e manutenzione | 4 |
Art. 5 – Obblighi del concessionario | 6 |
Art. 6 – Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro | 7 |
Art. 7 – Organizzazione dell’impresa | 8 |
Art. 8 – Rapporto con i dipendenti | 9 |
Art. 9 – Condizioni generali di abbonamento | 9 |
Art. 10 – Revisione tariffaria | 11 |
Art. 11 – Riscossione aggio | 11 |
Art. 12 - Responsabilità verso terzi | 11 |
Art. 13- Deposito cauzionale | 11 |
Art. 14 – Sede operativa, reperibilità e comunicazioni | 12 |
Art. 15– Automezzi e attrezzature | 12 |
Art. 16 – Controlli | 12 |
Art. 17 – Inadempienze e penalità | 12 |
Art. 18 – Risoluzione del contratto | 13 |
Art. 19 – Dichiarazioni relative al protocollo di legalità | 14 |
Art. 20 - Divieto di subconcessione e cessione | 14 |
Art. 21 – Spese | 14 |
Art. 22 – Trattamento dei dati personali | 15 |
Art. 23 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento | 15 |
Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari | 15 |
Art. 25 – Condizione particolare di esecuzione del contratto | 15 |
Art. 26 – Disposizioni finali | 16 |
Art. 1
Oggetto della concessione
La presente concessione ha per oggetto il servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di distribuzione di energia elettrica per l’illuminazione delle lampade votive nei cimiteri comunali di seguito meglio specificati e la riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, derivante dai canoni di abbonamento annuali. Per “impianto di distribuzione di energia elettrica” si intende l’intera rete elettrica, la fornitura del gestore di energia elettrica, le singole lampade votive, ivi comprese portalampade e lampadine.
Gli impianti di illuminazione esistenti, stimati in 36.084 lampade in esercizio (al 30.07.2015), sono così suddivisi nei 15 cimiteri comunali sotto elencati, ad esclusione del cimitero di Trespiano:
1. RIFREDI 6.803
2. PINO 8.391
3. SETTIGNANO 3.864
4. XXXXXXXX 3.269
5. X. XXXXXXX AL MONTE 1.195
6. PERETOLA 3.215
7. BROZZI 6.157
8. X. XXXXXX A EMA 1.657
9. SOLLICCIANO 509
10. XXXXXXXXXX 000
11. UGNANO 260
12. MONTERIPALDI 171
13. X. XXXXXXX A CINTOIA 8
14. CAREGGI 167
15. X. XXXXXXXXX 13
La concessione riguarda altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di erogazione dell’energia all’interno dei cimiteri sopra indicati e degli impianti votivi nelle cappelle, nelle tombe, dei loculi, degli ossari, delle nicchie cinerarie ed in altri punti eventualmente indicati dal comune, l’istallazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, l’estensione di nuove linee se richieste. Il servizio si estende automaticamente in favore della ditta concessionaria anche per futuri ampliamenti dei cimiteri.
Art. 2
Durata della concessione
La concessione è riconosciuta con diritto di esclusiva, per un periodo di 5 anni dalla data di affidamento del servizio. Alla scadenza il contratto di concessione s’intende automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione o preavviso.
Al termine della concessione, la concessionaria dovrà consegnare, previo apposito verbale di consegna in formato cartaceo e su apposito supporto informatico, tutto il materiale amministrativo interessante il servizio, in particolare: elenco aggiornato degli utenti divisi per cimitero con l’indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa; elenco utenti morosi; elenco dei depositi cauzionali; elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi.
Al termine della concessione, la concessionaria dovrà versare altresì al Comune l’importo dei depositi cauzionali effettuati dagli abbonati, a garanzia dei rispettivi abbonamenti ed ogni somma riscossa in anticipo dagli stessi.
Il soggetto concessionario si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare la concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta del Comune, per un periodo di 120 giorni complessivi.
In caso di cambio del soggetto concessionario, alla scadenza del rapporto contrattuale, il concessionario uscente si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
Qualora il cambio di gestione avvenga nel corso dell’anno, successivamente alla riscossione dei canoni annui di abbonamento, il concessionario uscente, alla scadenza della gestione dovrà trasferire all’Amministrazione Comunale i dodicesimi del canone anticipatamente riscossi, riferiti ai mesi nei quali non vi sarà, da parte sua, erogazione del servizio.
Art. 3 Corrispettivo di gestione
Il concessionario dovrà versare al Comune di Firenze un aggio, secondo le modalità previste nel successivo art. 11. L’aggio offerto in sede di gara, pari al valore percentuale minimo del 65% (non inferiore al valore del 65 % dell’importo), verrà applicato, su base annua, sull’ammontare complessivo degli introiti del servizio, derivanti dalla riscossione dei canoni di abbonamento annuale da parte dell’utenza, al netto dell’Iva.
L’ammontare annuo (stimato) degli introiti derivanti dalla gestione del servizio è pari ad € 939.627,36 Iva compresa (calcolato su 36.084 lampade in esercizio al 30.07.2015). Il comune provvederà all’emissione della relativa fattura. In caso di mancato versamento di quanto dovuto è facoltà dell’Amministrazione di rivalersi introitando lo stesso importo sul deposito cauzionale. In tal caso il contraente dovrà reintegrare il deposito entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in merito; la mancata reintegrazione del fondo costituirà motivo di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione Comunale.
Art. 4
Consegna degli impianti, esecuzione e manutenzione
Il concessionario prende in carico a partire dalla data indicata all’art. 2 l’impianto di distribuzione di energia elettrica esistente, di proprietà comunale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza che questi possa obiettare nulla sulle condizioni di conservazione.
Al momento della consegna degli impianti sarà predisposto apposito verbale, da cui dovrà risultare l’accettazione da parte del Concessionario dell’obbligo di mantenere i beni consegnati con diligenza ed in perfetta efficienza, nonché il rispetto degli obblighi di custodia, mantenimento del decoro, buona conservazione etc. Alla scadenza del contratto sarà redatto nuovo verbale di consistenza e il Concedente potrà richiedere la rimessa in pristino dei luoghi oggetto di concessione secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione iniziale e quella finale, fatti comunque salvi gli interventi eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dal Concedente.
In caso di danni arrecati ai beni o di lavori non autorizzati o realizzati in maniera difforme rispetto a quanto autorizzato dal Concedente, questi si riserva sin d’ora la facoltà di escutere le garanzie prestate fatto salvo l’ulteriore risarcimento dei danni e/o la rimessa in pristino ove possibile.
Il concessionario dovrà accertarsi che gli impianti siano stati realizzati in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare a sue spese eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo.
Il concessionario dovrà utilizzare lampade a LED o altra tecnologia atta a garantire il risparmio energetico, predisponendo a propria cura e spese la sostituzione di tutte le lampade di tipo tradizionale che ancora dovessero essere presenti nei cimiteri comunali, conservando, per tutta la durata della concessione, l’impianto in perfetto stato di manutenzione e provvedendo ad eventuali miglioramenti e integrazioni, senza nulla a pretendere dal Comune di Firenze.
In particolare avrà cura di provvedere:
a) al ricambio delle lampade guaste;
b) all’allacciamento principale alla rete urbana e l’intestazione del contatore trifase ed il pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica per l’illuminazione votiva per tutta la durata della concessione nonché l’adeguamento della potenza contrattuale in base all’assorbimento delle lampade in gestione;
c) al mantenimento degli impianti di che trattasi con la più scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle vigenti norme per l’esecuzione degli impianti elettrici D.M. 37/08 - Norme CEI – D.P.R. n. 547/1955, D.Lgs. 81/08 e Norme comunitarie;
d) al censimento con apposito applicativo informatico di tutte le utenze in abbonamento da presentarsi su supporto informatico da consegnare entro il mese di gennaio di ogni anno, riferito all’annualità trascorsa;
e) a consegnare entro il mese di gennaio di ogni anno al Comune di Firenze – Direzione Servizi Tecnici la documentazione tecnica completa ed aggiornata di ogni impianto di ogni cimitero comunale, così costituita:
• Planimetria impiantistica di distribuzione impianti con indicato tipologia, formazione e lunghezza delle condutture e dei cavi elettrici;
• Schema a blocchi degli impianti di distribuzione a partire dal contatore di energia elettrica fino all’ultimo utilizzatore;
• Schema elettrico di ogni singolo quadro elettrico;
• Certificazione di Conformità o di Rispondenza, ai sensi del D.M. 37/08, di ogni impianto in gestione;
• Certificazione dei quadri elettrici, ai sensi delle Norme CEI;
• Verbali di verifica degli impianti di terra, ai sensi del D.P.R. 462/01.
Il concessionario dovrà consegnare tale documentazione in n. 2 copie cartacee ed n.1 copia su supporto informatico;
f) all’estensione dell’impianto nelle zone di ampliamento del cimitero interessate dalla predisposizione di nuovi campi o blocchi di sepoltura;
g) al rilascio delle Dichiarazioni di Conformità, ai sensi del D.M. 37/08, in caso di ampliamenti, trasformazioni, manutenzione straordinaria o nuove installazioni, degli impianti.
Il concessionario dovrà consegnare tale documentazione in n. 2 copie cartacee ed n.1 copia su supporto informatico;
h) a fare eseguire a proprie spese, da parte di un organismo abilitato da Ministero dello Sviluppo Economico, le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, ai sensi del D.P.R. del 22/10/2001 n. 462.
Il concessionario si obbliga, altresì, a realizzare, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Amministrazione Comunale, gli impianti di illuminazione votiva delle tombe che si rendessero necessari in caso di ampliamento, ristrutturazione dei cimiteri comunali, sia all’interno dell’attuale perimetro che all’esterno, curandone la relativa manutenzione.
Il concessionario si assume ogni onere nell’esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli che si rendono necessari a seguito delle esumazioni periodiche che si verificano nei campi a sterro, sollevando, inoltre,
il Comune da qualsiasi responsabilità da cui possa derivare azione legale da parte di terzi in relazione ai lavori.
Il concessionario, prima di eseguire qualsiasi intervento di potenziamento, rifacimento degli impianti dovrà presentare alla Direzione Servizi Tecnici un progetto dettagliato per l’approvazione. Tutti i lavori per la posa dei cavi sia sotto la massicciata, sia sotto il terreno dei campi di tumulazione, saranno fatti con la più scrupolosa regola d’arte, rispettando il suolo, le pietre, i marmi, in maniera che non sia visibile la momentanea manomissione eseguita.
Art. 5
Obblighi del concessionario
Il concessionario si obbliga:
1. a versare al Comune di Firenze, nei tempi e con le modalità previste dal presente capitolato, la somma corrispondente alla percentuale di aggio offerta in sede di gara, su base annuale, calcolata sull’importo complessivo dei canoni di abbonamento annuali versati dagli utenti. Il suddetto importo, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, senza che il concessionario possa avanzare pretese in merito, se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in manutenzione;
2. alla sostituzione delle eventuali lampade votive a incandescenza ancora in uso con quelle a fluorescenza utilizzanti i nuovi LED ad alta luminosità con ridotto consumo di energia in tutti gli impianti di illuminazione votiva di cui all’art.1;
3. a mantenere in piena efficienza gli impianti di cui all’art. 1 ed eventualmente ripristinare quelli non efficienti per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, compresi eventi eccezionali, assicurando l’erogazione di una tensione non superiore a 30V/50Hz (SELV) a tutte le lampade votive installate nei cimiteri comunali, sostituendo a proprie spese tutte quelle linee, trasformatori d’isolamento, lampade etc. non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi, ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati che subiscono continue variazioni per effetto dell’aggiunta di nuove lampade;
4. ad eseguire tutti gli interventi indicati nel presente capitolato senza poter vantare alcuna richiesta di compenso straordinario in quanto gli stessi si riterranno ammortizzati con i proventi di gestione;
5. a tenere sollevato ed indenne il comune da qualsiasi danno a persone e cose che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione. Il comune resta comunque estraneo alle responsabilità fra il concessionario e gli utenti, i fornitori, i prestatori d’opera ed i terzi in generale;
6. a sgomberare completamente, nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamenti degli impianti, entro 2 giorni dall’ultimazione, il cantiere dai materiali, mezzi d’opera ed impianti di proprietà dell’appaltatore;
7. a servirsi di idoneo personale con adeguate qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico sia verso il personale preposto al cimitero, con facoltà del comune di pretendere l’allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplina e per la poca riguardosa condotta verso il pubblico e verso il personale preposto al cimitero;
8. a curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo le sospensioni o interruzioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, gravi eventi atmosferici, atti
vandalici, interruzioni somministrazione d’energia, ecc..) e senza responsabilità del concessionario;
9. a provvedere all’effettuazione degli allacciamenti ex novo alla rete entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli interessati;
10. a provvedere alla realizzazione di tratto di rete ex novo per procedere ad allacciamento in zona non coperta da rete già esistente, entro 60 giorni dalla domanda;
11. a provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva (non oltre i 3 giorni) di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti delle lampadine guaste, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;
12. a provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli interventi agli impianti;
13. ad assicurare una reperibilità telefonica a disposizione degli utenti, nei normali orari di ufficio, per gli adempimenti di cui sopra. Detta reperibilità non dovrà in alcun modo rivelarsi un servizio a pagamento per l’utenza, salvo la normale tariffa della semplice chiamata telefonica;
14. ad indicare su un apposito cartello affisso agli ingressi di ogni cimitero i recapiti telefonici ed i riferimenti per i contatti via internet a cui devono far riferimento gli utenti per la richiesta di nuovi allacci, segnalazioni e/o altre informazioni;
15. a tenere aggiornato l'elenco delle utenze su formato elettronico e trasmetterlo al Comune (P.O. Organizzazione amministrativa cimiteri) a cadenza concordata. Dall'elenco dovranno risultare almeno i seguenti dati: titolare del contratto di illuminazione votiva; individuazione del luogo dell'utenza; individuazione del defunto dedicatario dell'utenza; date di attivazione e scadenza dell'utenza.
Art. 6
Disposizioni in materia di sicurezza del luogo di lavoro
Il legale rappresentante del soggetto concessionario, configurandosi quale datore di lavoro, è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, compresa la dotazione dei “dispositivi di protezione individuale”, in conformità alle vigenti norme di legge in materia specifica (D. Lgs. 81/2008) e successive modifiche e integrazioni.
Inoltre il personale in carico al concessionario, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle operazioni di cooperazione e coordinamento.
Il concessionario dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l’area dei lavori, utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria.
Resta inteso che il concessionario non avrà diritto a compensi addizionali, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l’ Amministrazione disponga affinché i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.
Il concessionario dovrà:
a) applicare, senza alcun compenso aggiuntivo, tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive ulteriori integrazioni e modificazioni;
b) provvedere all’informazione e alla formazione di tutti gli lavoratori/operatori impiegati nel servizio, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività e dotare (se necessario) il personale dei dispositivi di protezione individuali necessari a svolgere in sicurezza il servizio medesimo;
c) porre la massima attenzione durante le operazioni di scavo che, ancorché di limitata profondità, potrebbero essere causa di incidenti soprattutto in considerazione della particolare destinazione dei siti;
d) qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dall’Amministrazione Comunale, il concessionario riscontri nell’area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l’area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Responsabile Tecnico dell’Amministrazione;
e) effettuare tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e sconfinamento necessarie a delimitare l’area dei lavori (cantiere), utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria.
Quando le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all’ utilizzo dei luoghi, il concessionario dovrà prendere opportuni accordi con l’Area Tecnica del Comune e concordare le modalità d’intervento. In caso di emergenza, però, il concessionario ha l’espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l’igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando di ciò immediatamente il Responsabile Tecnico dell’Amministrazione.
Il concessionario è tenuto ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, generalmente di tipo idrico, e se necessario provvedere allo spostamento a propria cura e spese. Il Comune potrà suggerire tutte le modifiche e gli adattamenti agli impianti che riterrà opportuni. L’impresa si obbliga ad eseguire puntualmente e con precisione le prescrizioni del Comune e a rilasciare, a sua semplice richiesta, la occorrente certificazione tecnica di conformità e/o collaudo degli impianti prescritta dalle vigenti disposizioni.
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.
Art. 7 Organizzazione dell’impresa
Il concessionario dovrà provvedere a realizzare le sue obbligazioni avvalendosi di un’organizzazione autonoma, provvedendo a sue spese a reperire il materiale necessario, nonché i macchinari e le attrezzature occorrenti.
E’ fatto divieto di utilizzare, da parte del concessionario, personale comunale per la gestione del servizio compresa la riscossione dell’abbonamento annuale.
Il responsabile del settore amministrativo in collaborazione con il settore tecnico manutentivo provvede a vigilare ed a controllare l’andamento dei servizi, onde verificare che gli stessi siano eseguiti secondo le modalità prescritte.
Il concessionario dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi. La formazione di tutto il personale impiegato oltre ai rischi riconducibili al settore elettrico, dovrà essere adeguata ai rischi specifici rilevabili nella sede di lavoro. Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere disposte con operatori che hanno avuto un corrispondente percorso formativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il concessionario curerà la formazione del personale relativamente ai comportamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro. Al personale dell’impresa concessionaria addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero accesso nei cimiteri in qualunque momento, purché munito di tessera di riconoscimento. Tutto il personale in carico alla concessionaria dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.
Il responsabile dei servizi cimiteriali avrà diritto di inibire l’accesso ai cimiteri comunali a quei dipendenti dell’impresa concessionaria che contravvenissero alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, alle disposizioni degli uffici comunali competenti e che comunque tenessero contegno scorretto e non conforme alla austerità del luogo. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito su richiesta del responsabile dei servizi cimiteriali.
Art. 8
Rapporti con i dipendenti
Il comune è estraneo ai rapporti instaurati dalla concessionaria con i propri dipendenti e/o incaricati. Tuttavia il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la zona e per il tempo nel quale si svolgono i lavori di cui al presente capitolato.
Il concessionario si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
In caso di accertata inadempienza agli obblighi suddetti nonché alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro richiamate all’art. 6, il comune inviterà il concessionario all'osservanza di quanto sopra stabilito e nel caso, dopo aver reiterato l'invito a mezzo pec ed assegnato un congruo termine, dovesse accertarsi il persistere dell'inadempimento denunciato, si procederà alla risoluzione del contratto di concessione.
Art. 9
Condizioni generali di abbonamento
Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l’utenza, ha la durata minima di un anno. Nel prezzo dell’abbonamento sono comprese:
• le spese di manutenzione;
• le riparazioni;
• il ricambio delle lampadine;
• il consumo di energia elettrica;
• la vigilanza della rete e degli impianti;
• spese di postalizzazione;
La durata dell’abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno consecutivo e la sua decorrenza sarà stabilita dalla concessionaria dopo l’effettuazione dell’allacciamento. Il contratto s’intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso.
Qualora la decorrenza dell’abbonamento intervenga durante l’anno, l’utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell’anno solare successivo. L’anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
L’utente, alla presentazione della domanda di abbonamento, pagherà al concessionario, relativamente all’allacciamento alla rete principale e per l’adduzione della corrente al sepolcro, secondo le modalità di cui al precedente comma, i corrispettivi nella misura stabilita nel prospetto sotto riportato.
L’utente, effettuata la richiesta, implicitamente autorizzerà il gestore a compiere sulla tomba ogni lavoro necessario per l’installazione dell’impianto.
L’eventuale disdetta del servizio da parte dell’utente dovrà essere notificata al gestore almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di canone dell’abbonamento. Le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l’abbonamento.
L’importo dell’abbonamento per ogni lampada ad accensione continua risulta nel prospetto sotto riportato. Tale importo, comprensivo di IVA, dovrà essere versato anticipatamente con modalità multicanale (bollettini, POS, internet, ecc..) da concordare con la direzione risorse finanziarie del Comune di Firenze. Nel canone saranno comprese, oltre alle spese per il consumo di energia elettrica, anche quelle di manutenzione ordinaria, la sostituzione delle lampadine bruciate e tutte le riparazioni necessarie per danni non causati dall’utente. Nell’eventualità che l’utente risulti insolvibile o irreperibile o altro, il gestore potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell’abbonato di pretendere rimborsi o danni.
E’ vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, le quali saranno di unico tipo, tensione e potenza adatte all’impianto; esse saranno fornite dal gestore, che ne assume l’esercizio, la manutenzione e l’assistenza per tutta la durata del servizio.
L’utente sarà tenuto a comunicare con sollecitudine al gestore ogni variazione riguardante l’intestazione dell’utenza o cambio di indirizzo, onde evitare disguidi postali e, conseguentemente, sospensione dell’energia elettrica per insolvibilità.
Ai reclami sarà dato corso, previa esibizione dell’ultima bolletta pagata. I reclami non daranno diritto a differire i pagamenti.
Gli impianti, (eccettuati gli apparati decorativi e tutto quanto non costituisce attrezzatura elettrica), saranno eseguiti esclusivamente dal gestore il quale ne assume l’esercizio, la manutenzione e l’assistenza per tutta la durata del servizio.
La ditta non assumerà responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore di energia elettrica, per danni o guasti causati da forza maggiore, per riparazione alla rete, per violenti uragani, incidenti, scioperi ed, in genere, per fatto di terzi. In questi casi l’abbonato non avrà diritto di pretendere rimborsi o sospendere il versamento del canone di abbonamento.
La fornitura di energia elettrica sarà sospesa nei confronti dell’utente che asporti la lampadina, cambi la lampadina con un’altra di voltaggio superiore, effettui modifiche dell’impianto elettrico con personale diverso da quello del concessionario, ceda o rivenda la fornitura di energia elettrica.
L’utente che trasli da un posto all’altro il feretro, pagherà ex novo il solo costo di allacciamento.
Il concessionario potrà distaccare gli impianti per persistente morosità dell’utente; qualora quest’ultimo chieda il riattacco della linea, egli dovrà effettuare il pagamento degli importi pregressi e dovrà, altresì provvedere ad un nuovo pagamento del costo di allacciamento.
Il concessionario non può richiedere agli utenti, a pena di risoluzione del contratto, compensi diversi da quelli previsti nel presente allegato, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti nel costo degli allacciamenti e nel canone di abbonamento effettuati dall’Amministrazione Comunale.
TARIFFE | |
Contributo di primo allacciamento (cavo lineare fino a mt. 3 dalla conduttura più prossima e per ogni lampada) | € 15,00 |
Eventuale sviluppo lineare cavo oltre 3 metri | € 2,00 per metro |
Canone abbonamento annuo per ciascuna lampada (comprensivo di IVA) | € 26,04 |
Resta fermo il diritto per i cittadini di provvedere all’illuminazione delle tombe in maniera diversa dall’energia elettrica.
L’utente è altresì tenuto a versare alla concessionaria un deposito cauzionale pari all’importo di un anno di canone ridotto del 30% per ogni lampada installata, da restituirsi all’atto della futura cessazione dell’abbonamento all’illuminazione votiva, se l’utente non risulterà moroso.
Gli impianti di proprietà del Comune che dovessero cessare di funzionare per disdetta o morosità dell’utente dovranno essere rilasciati in opera ad eccezione dei porta-lampade e delle lampade, materiale che dovrà essere rimosso e conservato a cura della concessionaria, o messo a disposizione del Comune, il quale potrà richiederne la consegna in qualsiasi momento.
Art. 10 Revisione tariffaria
Il concessionario sarà tenuto ad osservare per tutti gli utenti le tariffe determinate dalla Giunta Municipale, senza che lo stesso possa eccepire alcunché. Le tariffe come indicate nell’articolo che precede, sono applicabili con decorrenza dal 01.01.2016 e comunque dalla data di avvio del nuovo servizio oggetto di concessione.
Al gestore viene riconosciuto il diritto di richiedere di anno in anno l’adeguamento delle tariffe ai dati ISTAT rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente. L’adeguamento ISTAT o l’eventuale revisione delle tariffe deliberata dalla Giunta Comunale determinerà automaticamente e con pari decorrenza, l’aggiornamento sulla base della medesima variazione percentuale, del canone annuale di concessione dovuto al Comune.
Art. 11 Riscossione aggio
Il concessionario a cadenza bimestrale dovrà procedere al pagamento, a favore del concedente, in acconto pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila) IVA esclusa sull’aggio determinato in sede di affidamento, a seguito di fattura emessa dal servizio cimiteri. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le riscossioni, dovrà trasmettere al responsabile dei servizi cimiteriali documento di sintesi di riscontro delle riscossioni dei canoni, distinti per cimitero, per gli opportuni controlli. Il saldo finale dell’aggio dovrà avvenire entro il mese di febbraio di ciascun anno, riferito all’anno precedente.
In caso di cambio di gestione nel corso dell’anno, il nuovo concessionario dovrà versare all’Amministrazione Comunale la somma corrispondente alla quota di aggio offerta in sede di gara su base annuale, calcolata in relazione ai mesi gestiti dal nuovo concessionario medesimo.
Art. 12 Responsabilità verso terzi
Il concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose all'interno dei cimiteri comunali in dipendenza dell'impianto elettrico installato o avuto in consegna.
Il comune rimane completamente estraneo nei rapporti fra il concessionario e terzi fermo restando l'obbligo del concessionario di stipulare apposita polizza assicurativa.
A tal fine dovrà sottoscrivere adeguata polizza di assicurazione con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (eurounmilione).
Art. 13 Deposito cauzionale
Il concessionario costituisce garanzia fideiussoria, nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10% dell’importo a base di gara a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, del pagamento di eventuali penalità comminate nonché del rimborso delle spese
che il Comune di Firenze dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto della concessionaria a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal capitolato.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Firenze.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Firenze che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 14
Sede operativa, reperibilità e comunicazioni
L’impresa concessionaria del servizio, dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, una sede operativa nel comune di Firenze presso la quale elegge domicilio per tutti gli effetti conseguenti all’affidamento.
L’impresa concessionaria individua un responsabile che dovrà essere reperibile durante l’orario di apertura dei cimiteri anche telefonicamente (telefono fisso e cellulare). I rapporti fra il concessionario e il Comune di Firenze, Ufficio P.O. Organizzazione Amministrativa Cimiteri saranno tenuti dal responsabile individuato.
Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto l’impresa dovrà comunicare il nominativo del coordinatore /responsabile.
Art. 15 Automezzi e attrezzature
Per lo svolgimento dei servizio di cui al presente capitolato dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature di lavoro, prodotti, DPI idonei, adeguati e non pericolosi.
Art. 16 Controlli
Il Comune di Firenze, Direzione Servizi Tecnici e Organizzazione Amministrativa cimiteri, controlla:
- l’adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia;
- il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.
E’ inoltre facoltà del Comune di Firenze chiedere documenti inerenti il personale impiegato e il servizio affidato nonché effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.
Art. 17 Inadempienze e penalità
Ove dovessero insorgere controversie tra comune e concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'amministrazione comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione
dello svolgimento del servizio. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Firenze.
Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capitolato da parte del gestore e/o del personale alle sue dipendenze o comunque dallo stesso incaricato, sempre che non siano imputabili a cause di forza maggiore, verranno contestate dal Comune e daranno luogo alle seguenti penalità:
A) Euro 50,00 per ogni utente rispetto al quale non sia stato fatto l’attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro un mese dalla data dell’abbonamento, purché l’utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell’abbonamento stesso;
B) di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di interventi a carattere d’urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l’incolumità di addetti e/o cittadini;
C) Euro 5,00 per ogni giorno di mancata accensione della lampada e mancata riattivazione della medesima entro le 24 ore;
D) di Euro 500,00 riferito ad ogni mancata formazione di elementi di protezione di scavi, tracciati, deposito di materiali ecc. che determinino pericolo per addetti o cittadini.
Non è precluso al Comune di Firenze il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati.
Le suddette penalità saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto del gestore.
Le infrazioni e le inadempienze reiterate e quelle più gravi, oggetto di contestazione, potranno comportare l’incameramento totale della cauzione e la risoluzione del contratto in danno del gestore.
Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della Stazione Appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte.
Art. 18 Risoluzione del contratto
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di promuovere la immediata risoluzione del contratto, senza pregiudizio per ogni altra azione di rivalsa in presenza di danni, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, al verificarsi, da parte del concessionario, di ripetute o gravi inadempienze nei confronti del Comune o dei fruitori del servizio, di seguito elencate, e darà facoltà al Comune di trattenere la cauzione definitiva prestata prima della stipula del contratto:
1. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della concessionaria dei servizi di cui al presente capitolato;
2. discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione;
3. comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
4. richiesta a danno degli utenti di compensi diversi rispetto a quelli stabiliti dal presente capitolato;
5. esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri;
6. esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato;
7. in caso di cessione o subappalto di contratto non autorizzato dal Comune di Firenze;
8. mancato adeguamento dell’impianto nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato;
9. ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
L’avvio e la conclusione del procedimento di risoluzione del contratto sono comunicati al Concessionario con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Art. 19
Dichiarazioni relative al protocollo di legalità
Il concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il concessionario dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle cauzione definitiva.
Il concessionario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
Art. 20
Divieto di subconcessione e cessione
E' vietato subconcedere il servizio in tutto od in parte ad altra ditta ed è nulla la cessione, totale o parziale, del contratto pena la risoluzione dello stesso con l'incameramento della cauzione.
Art. 21
Spese
Tutte le spese di impianto e gestione, ivi incluse le spese di contratto e di registrazione, sono ad esclusivo e totale carico della ditta concessionaria, escludendo l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia onere.
Art. 22 Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione comunale è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. La Ditta concessionaria, con la sottoscrizione del contratto, assume un ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati, di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. I dati personali relativi al concessionario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e sue modifiche ed integrazioni, per i soli fini inerenti la procedura di gara e l’esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, il concessionario potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto sopra citato.
Il concessionario si obbliga a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l’adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale. Il concessionario è tenuto ad accettare la nomina quale ‘Responsabile Privacy”.
Art. 23
Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente . Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.
Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
I canoni di abbonamento annuale degli utenti dovranno essere versati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche intestato al concessionario.
Art. 25
Condizione particolare di esecuzione del contratto
Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’aggiudicatario nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l’Aggiudicatario, ai sensi dell’art.69 del D.lgs. 163/2006, si impegna, nel caso si presenti la necessità di integrare l’organico necessario allo svolgimento del servizio, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, qualora disponibili, i soci lavoratori o dipendenti del precedente Aggiudicatario.
In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
Art. 26 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle norme legislative e Regolamentari vigenti, nonché al regolamento comunale, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 in caso di fallimento del concessionario o risoluzione del contratto per grave inadempimento.
XXXXXXXX Xxxxxxxxx signed
XXXXXXX XXXXXXX XX
by XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX Date: 2016.01.21
17:27:17 CET
Reason:
Location: