ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)
a) ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN PARTE, E IL CANADA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 30 OTTOBRE 2016.
1. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno
2. Contesto normativo Comunitario e Internazionale
3. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo
Parte I - Aspetti tecnico - normativi di diritto interno
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo
L’Accordo di partenariato strategico tra l’UE e il Canada (SPA) si è reso necessario per sostituire l’Accordo Quadro del 1976, non più idoneo a disciplinare i rapporti politici e commerciali e le attività di cooperazione tra le parti, che hanno conosciuto un considerevole sviluppo e richiedono pertanto una cornice giuridica rafforzata e moderna. Lo SPA è in linea con l’azione di Governo, sempre tesa ad un ampliamento della rete di accordi, anche dell’UE, per rafforzare il dialogo politico, le relazioni economiche e la cooperazione settoriale con i Paesi terzi.
2) Analisi del quadro normativo nazionale
L’Accordo non presenta profili di incoerenza e di contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Costituendo la base giuridica di riferimento delle relazioni bilaterali fra l’UE e il Canada, l’Accordo non è suscettibile di avere impatto sul quadro normativo dei singoli Stati membri dell’UE.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Si ritiene che l’Accordo non incida su leggi e regolamenti interni vigenti e che non comporti, al di là dell’autorizzazione alla ratifica e all’ordine di esecuzione, l’adozione di norme di adeguamento del diritto interno.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.
Il provvedimento in esame non presenta alcun profilo di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall’Italia in osservanza alla sua partecipazione all’Unione europea anche con riferimento agli artt. 10 e 11 della Carta costituzionale.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Dall’analisi dell’intesa, non emergono profili di impatto normativo sull’assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze. L’intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto - ai sensi dell’art. 117 della Costituzione - la materia dei rapporti internazionali rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.
L’entrata in vigore dell’Accordo non incide sull’attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’art. 118 della Costituzione in materia di ripartizione delle funzioni amministrative. Come precisato al precedente punto 5), la natura dell’Accordo è tale che la sua entrata in vigore non incide sull’attività delle autonomie territoriali italiane.
7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.
Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia, trattandosi del recepimento di un Accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all’art. 80 della Costituzione. Il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l’unico strumento normativo possibile.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento vertenti sulla materia oggetto dell’intervento normativo in esame.
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
L’Accordo non presenta implicazioni sotto il profilo costituzionale, né risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti su materie oggetto dello stesso.
Parte Il - Contesto normativo comunitario e internazionale
1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. L’Accordo non pone problemi di compatibilità con il diritto europeo, in quanto trattasi della ratifica di un accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure previste in ambito UE. Il presente Accordo ha origine nella capacità dell’UE di stipulare con Paesi terzi accordi bilaterali. A tale fine esistono procedure comunitarie ben definite per l’apertura e la conduzione di negoziati nonché per la conclusione di tali accordi.
2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non vi sono procedure di infrazione vertenti sulla medesima o su analoga materia.
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
L’Accordo è conforme agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nelle materie oggetto dello stesso.
4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CEDU, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Tutti gli Stati membri dell’UE, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento nazionale, sono chiamati a recepire l’Accordo sul piano interno, per consentirne l’entrata in vigore, trattandosi di accordo misto.
Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.
Le definizioni contenute nell’Accordo non innovano rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria. I negoziati condotti dalla Commissione europea - su mandato del Consiglio - per la conclusione di accordi di questo tipo si basano infatti su un testo standard che, nel corso del negoziato, viene adattato a seconda delle sensibilità e degli interessi della controparte.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.
L’Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati Membri, ma unicamente ad accordi internazionali a carattere multilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell’Accordo sono correttamente riportati.
3) Ricorso alia tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
L’Accordo non introduce modifiche ed integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. L’accordo non comporta effetti abrogativi impliciti.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il testo non introduce norme con tale tipo di effetti.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.
Non risultano esservi deleghe sulle specifiche tematiche oggetto dell’Accordo.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.
L’entrata in vigore del presente Accordo non implica né la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né misure di adeguamento amministrativo.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
L’Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare specifiche elaborazioni statistiche. Le elaborazioni statistiche relative ai settori disciplinati dall’Accordo sono infatti curate dall’Unione europea e dal Canada e non comportano quindi costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni italiane.
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a) ACCORDO ECONOMICO E COMMERCIALE GLOBALE TRA IL CANADA, DA UNA PARTE, E L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, FATTO A BRUXELLES IL 30 OTTOBRE 2016, E RELATIVO STRUMENTO INTERPRETATIVO COMUNE.
1. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno
2. Contesto normativo Comunitario e Internazionale
3. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo
1. Aspetti tecnico normativi di diritto interno
1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
Lo strumento proposto è del tutto coerente con l’azione di Governo, volta all’ampliamento della rete di intese e di relazioni commerciali dell’Italia con gli Stati terzi, anche attuata attraverso accordi dell’Unione europea per le materie di competenza dell’UE, e risponde all’esigenza di fornire un quadro coerente di sostegno al consolidamento delle relazioni commerciali.
2) Analisi del quadro normativo nazionale
L’Accordo riguarda principalmente il commercio internazionale, materia di competenza esclusiva dell’Unione europea, che è disciplinata esclusivamente a livello dell’UE e non richiede modifiche o integrazioni dell’ordinamento nazionale.
In via residuale, l’Accordo incide anche su materie nelle quali la competenza è
concorrente dell’Unione europea e degli Stati membri e, in particolare: investimenti di portafoglio, risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra investitori e Stato, camcording (sanzioni penali per la duplicazione non autorizzata di un’opera cinematografica o parti di essa); procedure, riesami e ricorsi amministrativi; consultazione delle parti in materia di disposizioni fiscali che hanno impatto sugli investimenti; commercio e sviluppo sostenibile e commercio e lavoro. Anche con riferimento a tali materie, l’Accordo non richiede modifiche o integrazioni dell’ordinamento nazionale, in quanto: si tratta di materie già regolamentate a livello dell’UE; l’Accordo lascia alle parti la facoltà di intervenire o, infine, esso prevede forme di consultazione sulla base di obblighi internazionali già adottati dall’Italia.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti
L’Intesa potrà comportare una progressiva modifica delle procedure tariffarie e doganali vigenti, maggiore efficacia delle disposizioni OMC vigenti in determinati settori (es. accesso al mercato, tutela della proprietà intellettuale, appalti pubblici, servizi, misure fitosanitarie ecc.).
L’Accordo sostituisce: 1) l’Accordo tra UE e Canada del 1989 sulle bevande alcoliche e l'Accordo del 2003 sui vini e le bevande spiritose, che vengono integrati nel CETA, nella versione modificata dall'allegato 30-B; 2) dell’Accordo del 1998 sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, che cesserà di avere effetto dalla data di entrata in vigore del CETA.
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali
Il provvedimento in esame non presenta alcun profilo di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall’Italia in osservanza alla sua partecipazione all’UE anche con riferimento agli artt. 10 e 11 della Carta costituzionale.
5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali
Dall’analisi dell’intesa non emergono profili di impatto normativo sull’assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze. L’intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’art. 118, primo comma, della Costituzione
L’entrata in vigore dell’Accordo non incide sull’attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’art. 118 in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa
Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia, trattandosi del recepimento di un accordo internazionale. Il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l’unico strumento normativo possibile.
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter
Non risultano in Parlamento progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell’intervento normativo in esame.
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto
L’Accordo non presenta particolari implicazioni sotto il profilo costituzionale e non risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti su materie oggetto dell’Intesa.
2. Contesto normativo comunitario e internazionale
1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario L’Accordo in oggetto non pone problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell’UE per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con Paesi terzi.
2) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto
Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.
3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali
L’Accordo appare conforme agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nelle materie oggetto dell’Accordo e rispetta e, in alcuni casi, accoglie espressamente varie disposizioni GATT, dell’accordo OMC e delle convenzioni ONU.
4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto
Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
5) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto
Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell’UE
Tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l’Accordo sul piano interno per consentirne l’entrata in vigore, in quanto trattasi di accordo misto.
3. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso
Le definizioni contenute nell’Accordo non innovano rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi
L’Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri, ma unicamente ad accordi internazionali a carattere multilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell’Accordo sono correttamente riportati.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti
L’Accordo non introduce modifiche ed integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo L’articolo 30.8 dell’Accordo prevede la denuncia, la sospensione o l’integrazione di
altri Accordi esistenti.
5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente
Il testo non introduce tale tipo di effetti.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo
Non risultano esservi deleghe sulle specifiche tematiche oggetto dell’Accordo data la natura dell’atto.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione
Le Parti contraenti devono ratificare, approvare l’Accordo, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico- finanziaria della sostenibilità dei relativi costi
L’Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare l’elaborazione di statistiche. Le elaborazioni statistiche relative ai settori disciplinati dal provvedimento sono infatti curate dall’Unione Europea e dal Canada e non comportano quindi costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni italiane.