Accordo
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di San Marino
sullo scambio di informazioni in materia fiscale
Concluso il 16 maggio 2014
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20151 Entrato in vigore il 20 luglio 2015
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di San Marino, desiderosi di facilitare lo scambio di informazioni in materia fiscale, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione dell’Accordo
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e l’applica- zione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo.
2. Dette informazioni includono le informazioni verosimilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento e la riscossione di tali imposte, il recupero e l’esecu- zione dei crediti fiscali, ovvero le indagini o i procedimenti per reati tributari.
3. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e considerate riservate secondo le modalità previste all’articolo 7.
4. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l’effettivo scambio di informa- zioni.
Art. 2 Giurisdizione
La Parte interpellata non ha l’obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.
RU 2015 2875; FF 2014 5443
1 RU 2015 2873
Art. 3 Imposte considerate
1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:
a) in Svizzera:
i) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito comples- sivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e com- merciali, utili di capitale e altri redditi),
ii) le imposte federali, cantonali e comunali sulla sostanza,
iii) le imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni;
b) a San Marino:
l’imposta generale sui redditi che si applica:
i) alle persone fisiche,
ii) alle persone giuridiche e alle imprese individuali, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
2. Il presente Accordo si applica ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura sostanzialmente ana- loga istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l’accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno per iscritto le modifiche sostanziali apportate alle rispettive leggi che potrebbero pregiudicare i loro obblighi ai sensi del presente Accordo.
Art. 4 Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo, salvo diversa definizione:
a) l’espressione «Parte contraente» designa la Svizzera o San Marino a seconda del contesto; il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazio- nale; il termine «San Marino» designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Mari- no esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto inter- nazionale;
b) l’espressione «autorità competente» designa:
i) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rap- presentante autorizzato,
ii) a San Marino, l’Ufficio Centrale di Collegamento (CLO);
c) il termine «persona» comprende una persona fisica, una società e ogni altra associazione di persone;
d) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
e) l’espressione «società quotata in Borsa» designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta, a condizione che le
azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubbli- co. Le azioni possono essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l’acqui- sto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;
f) l’espressione «principale categoria di azioni» designa la categoria o le cate- gorie di azioni che rappresentano la maggioranza del capitale o del diritto di voto della società;
g) l’espressione «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti contraenti;
h) l’espressione «fondo o schema di investimento collettivo» designa qualsiasi veicolo di investimento comune, a prescindere dalla forma giuridica. L’espressione «fondo o schema pubblico di investimento collettivo» designa qualsiasi fondo o schema di investimento collettivo purché le quote, le azio- ni o gli altri interessi del fondo o dello schema possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati da parte del pubblico. Quote, azioni o altri interessi del fondo o dello schema possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico» se l’acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di inve- stitori;
i) il termine «imposta» designa qualsiasi imposta cui si applica l’Accordo;
j) l’espressione «Parte richiedente» designa la Parte contraente che richiede le informazioni;
k) l’espressione «Parte interpellata» designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;
l) l’espressione «misure connesse alla raccolta delle informazioni» designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste; e
m) l’espressione «informazioni» designa qualsiasi fatto, dichiarazione o regi- strazione in qualunque forma.
2. Per l’applicazione del presente Accordo in qualunque momento ad opera di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attri- buito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.
Art. 5 Scambio di informazioni su richiesta
1. L’autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all’articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto compor- tamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata. L’autorità competente della Parte richiedente sottopone una richiesta di informazioni ai sensi del presente artico-
lo soltanto quando essa non sia in grado di ottenere le informazioni richieste con altri mezzi all’interno del proprio territorio, tranne laddove il ricorso a tali mezzi comporti difficoltà sproporzionate.
2. Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni necessarie a fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.
3. Se specificamente richiesto dall’autorità competente della Parte richiedente, l’autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.
4. Ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti, per le fina- lità specificate all’articolo 1 e in conformità con l’articolo 2 dell’Accordo, abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta:
a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari e qualsiasi persona che operi in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari (trustee);
b) informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni e altre persone, comprese le informazioni relative alla pro- prietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei trust, le informazioni su fiducianti, fiduciari (trustee), guardiani e beneficiari; nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del con- siglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non crea per le Parti contraenti un obbligo di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai fondi o schemi pubblici di investimento collettivo, a meno che dette informazioni non pos- sano essere ottenute senza dar luogo a difficoltà sproporzionate
5. Allorquando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell’Accordo, l’auto- xxxx competente della Parte richiedente, al fine di dimostrare che le informazioni sono verosimilmente rilevanti per la richiesta, fornisce per iscritto le seguenti infor- mazioni all’autorità competente della Parte interpellata:
a) l’identità della persona sottoposta a verifica o indagine;
b) il periodo per il quale sono richieste le informazioni;
c) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste, che indichi la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;
d) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata, o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
f) se conosciuti, il nome e l’indirizzo delle persone che si ritiene siano in pos- sesso delle informazioni richieste;
g) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che, qualora le informa- zioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente, l’auto- xxxx competente di quest’ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente, o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme al presente Accordo;
h) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad ecce- zione di quelli che comporterebbero difficoltà sproporzionate.
6. L’autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l’autorità competente della Parte interpellata deve:
a) confermare per iscritto all’autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all’autorità competente della Parte xxxxxx- dente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;
b) se l’autorità competente della Parte interpellata non è stata in grado di otte- nere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, inclusi i casi in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, informerà immediatamente la Parte richiedente, spiegando le ragio- ni per cui non è in grado di fornire le informazioni, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.
Art. 6 Possibilità di rifiutare una richiesta
1. La Parte interpellata non è obbligata ad acquisire o fornire le informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione per l’ammi- nistrazione o l’applicazione della propria legislazione tributaria. L’autorità compe- tente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo.
2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l’obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, a condizione che le informa- zioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, non siano considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri di detto paragrafo.
3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l’obbligo di ottenere o fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riser- vate tra un cliente e un avvocato, un procuratore legale o altro rappresentante legale abilitato qualora tali comunicazioni siano prodotte:
a) al fine di chiedere o fornire consulenza legale; o
b) per essere utilizzate in procedimenti giudiziari in corso o previsti.
4. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all’ordine pubblico.
5. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d’imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.
6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l’amministrazione o l’applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale o cittadino della Parte interpellata rispetto ad un nazionale o cittadino della Parte richiedente nelle stesse circostanze.
Art. 7 Riservatezza
Tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte pre- viste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali im- poste, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo a tali fini. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informa- zioni non possono essere comunicate a nessun’altra persona, entità o autorità senza l’esplicito consenso scritto dell’autorità competente della Parte interpellata. Le infor- mazioni fornite ad una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non possono essere comunicate a nessun’altra giurisdizione.
Art. 8 Costi
La ripartizione dei costi per l’assistenza amministrativa è stabilita di comune accor- do tra le Parti contraenti.
Art. 9 Disposizioni legislative di attuazione
Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare e dare appli- cazione ai termini del presente Accordo.
Art. 10 Procedura amichevole
1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti circa l’applicazione o l’interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti si adoperano per risolvere la questione tramite accordo amichevole.
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti con- traenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 8.
3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente articolo.
4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.
Art. 11 Entrata in vigore
1. Ciascuna Parte contraente notifica all’altra per iscritto l’avvenuto completamento delle procedure necessarie, ai sensi della propria legislazione, per l’entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell’ultima notifica.
3. Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle richieste effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo per le informazioni riguardanti periodi d’imposta che iniziano il 1° gennaio dell’anno solare successivo all’entrata in vigore dell’Accordo, ovvero, in mancanza di un periodo d’imposta, per tutti gli oneri fiscali che decorrono dal 1° gennaio dell’anno solare successivo all’entrata in vigore dell’Accordo.
Art. 12 Denuncia
1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo notificandone per iscritto la cessazione all’autorità competente dell’altra Parte contraente.
2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessa- zione da parte dell’altra Parte contraente. Tutte le richieste ricevute fino alla data effettiva della denuncia vengono trattate conformemente alle disposizioni del pre- sente Accordo.
3. In caso di denuncia del presente Accordo, le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell’articolo 7 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il pre- sente Accordo.
Fatto in duplice esemplare a Roma, il 16 maggio 2014, nelle lingue tedesca, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpreta- zione, prevale il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Per il
Governo della Repubblica di San Marino: Xxxxxxx Xxxxxxxxx