Contract
IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
LE DIFFERENZE RISPETTO ALLA FIDEIUSSIONE E LE ECCEZIONI ESPERIBILI DAL GARANTE AUTONOMO
Newsletter n. 12-2012
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Attività professionale di cui alla Legge n. 4 del 14.01.2013, pubblicata nella G.U. n. 22 del 26/01/2013
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SOMMARIO
1. La natura della fideiussione e quella del contratto autonomo di garanzia: differenze 3
2. La clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta” nella fideiussione e nel contratto autonomo di garanzia 6
3. L’azione di regresso nei confronti del debitore 6
5. Le segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari: differenze tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia 9
INTRODUZIONE
Che tipo di garanzia concedere, una fideiussione o una garanzia autonoma? Sempre più spesso i Confidi si trovano di fronte a questa scelta, ma quali sono gli elementi distintivi dell’una e dell’altra forma di garanzia? Quali le conseguenze pratiche per il Confidi? Analizziamole attentamente.
1. LA NATURA DELLA FIDEIUSSIONE E QUELLA DEL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA: DIFFERENZE
La fideiussione è una forma tipica di garanzia in quanto disciplinata dal codice civile (artt. 1936 ss. c.c.): il fideiussore garantisce l’adempimento dell’obbligazione altrui personalmente, con il proprio patrimonio, rafforzando la posizione del creditore che potrà soddisfarsi sul patrimonio di un soggetto diverso dal debitore, oltre che su quello di quest’ultimo. La funzione economico- sociale dell’istituto consiste nell’adempimento dell’obbligazione assunta in origine verso il creditore dal debitore principale: è una funzione solutoria o risarcitoria. Il fideiussore, infatti, tutela il credito derivante dall’obbligazione principale con tutti gli accessori, comprese le spese: egli garantisce il soggetto beneficiario fino all’importo massimo garantito, per tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi e ogni altra spesa di carattere giudiziale o onere tributario.
Perché possa ritenersi valida la fideiussione occorre che l’obbligazione garantita sussista realmente. L’obbligazione fideiussoria assume, quindi, natura accessoria rispetto all’obbligazione principale grazie alla quale è possibile determinarne il contenuto. In altre parole , l’obbligazione fideiussoria è determinabile per relationem con la conseguenza che le vicende, modificative o estintive, dell’obbligazione principale producono effetti sulla prima. Infatti, il rapporto di accessorietà non sussiste unicamente nel momento in cui viene a esistenza l’obbligazione fideiussoria, ma permane per tutta la durata del rapporto obbligatorio.
L’accessorietà della fideiussione la si ricava da diverse disposizioni codicistiche: ai sensi dell’art. 1945 c.c., il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (in materia di validità, efficacia, contenuto dell’obbligazione principale, risoluzione e rescissione, estinzione non satisfattiva, inerenti alla transazione, ma anche quelle in tema di
prescrizione, compensazione e riconvenzionali) e non quelle derivanti dal rapporto di garanzia; l’art. 1939 c.c. dispone che la nullità dell’obbligazione principale determina la nullità di quella fideiussoria per mancanza di causa; l’art. 1941 c.c. prevede che l’obbligazione fideiussoria non può essere assunta a condizioni più onerose rispetto a quelle dell’obbligazione principale e, qualora apposte, la fideiussione si intende comunque prestata nei limiti del rapporto obbligatorio principale.
Lo stretto legame esistente tra contratto di fideiussione e il rapporto obbligatorio principale non consente una celere soddisfazione del credito vantato, potendo, peraltro, il fideiussore opporre al creditore le eccezioni fondate sui rapporti intercorrenti tra lui stesso e il creditore medesimo.
Si è avvertita, così, specie in ambito internazionale, la necessità di creare nuove forme di garanzia maggiormente idonee a soddisfare le aspettative di una celere liquidazione del credito vantato. Al fine di venire incontro a queste esigenze la prassi internazionale, elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ha creato la figura del contratto autonomo di garanzia.
Si tratta di un contratto atipico creato dalla volontà delle parti e ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento giuridico in cui la garanzia manca del carattere di accessorietà rispetto
all’obbligazione principale: il garante si obbliga ad adempiere un’obbligazione sua propria, pagando un debito proprio e non un debito altrui. La caratteristica principale della garanzia autonoma è la traslazione del rischio inerente al rapporto principale dalla sfera patrimoniale del creditore a quella del garante. Questa forma di garanzia ha, pertanto, funzione indennitaria: l’obbligo assunto dal garante nei confronti del creditore non ha a oggetto l’adempimento dell’obbligazione principale, ma consiste nell’impegno di pagare a quest’ultimo una somma di denaro commisurata al rischio economico sopportato dal creditore stesso nel caso di mancato o parziale adempimento da parte del debitore principale. La garanzia autonoma tutela la perdita netta definitiva per capitale, interessi e spese, rimasta a carico del creditore al termine delle procedure di recupero del credito condotte nei confronti del debitore principale.
Si ravvisano, pertanto, nel contratto autonomo di garanzia caratteristiche apparentemente attinenti a un contratto di tipo assicurativo.
Proprio la mancanza del requisito dell’accessorietà e l’autonomia della garanzia prestata non consentono al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni di validità, efficacia del
rapporto obbligatorio principale e tutto ciò che è inerente allo stesso, pur in presenza di contestazioni da parte del debitore principale. Con il contratto autonomo di garanzia, dunque, il
creditore può esigere l’immediato pagamento da parte del garante senza dover dimostrare la fondatezza del suo diritto. Tale effetto pratico si ottiene, in genere, con l’inserimento nel contratto autonomo di garanzia della clausola “a semplice” o “a prima richiesta” o con altre equivalenti.
Occorre tuttavia sottolineare che nel contratto autonomo di garanzia il divieto di opporre eccezioni al creditore garantito non va inteso in senso assoluto: il contratto autonomo di garanzia, pur non essendo accessorio al rapporto debitorio principale, ha una propria causa che si trova pur sempre in relazione con quella propria del debito principale. Tale contratto è caratterizzato da autonomia della causa non da astrattezza della stessa.
Il garante, quindi, non solo potrà contestare la validità del contratto autonomo di garanzia e proporre le eccezioni che derivano dal testo della stessa (le c.d. eccezioni letterali), ma potrà anche eccepire la mancanza di causa dell’obbligazione principale (perché, ad esempio, nulla), come pure l’avvenuto soddisfacimento del creditore principale. Nello specifico, per quel che riguarda la mancanza di causa, la giurisprudenza ritiene che il divieto per il garante di sollevare eccezioni riguardanti l’invalidità del contratto principale deve subire una deroga in caso di nullità per illiceità della causa o contrarietà a norme imperative. Per quanto concerne, invece, l’eccezione di avvenuto pagamento da parte del debitore principale, il garante può e deve opporre l’exceptio doli del creditore che pone in essere un comportamento fraudolento richiedendo il pagamento di quanto già percepito.
Peraltro, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che, al fine di evitare comportamenti abusivi o fraudolenti da parte del beneficiario, il garante abbia un vero e proprio dovere di informare il debitore principale dell’avvenuta richiesta di escussione da parte del beneficiario: in questo modo il debitore principale è messo nella condizione di contestare la richiesta del beneficiario o comunque nella condizione di fornire al garante quelle prove utili a contestare la legittimità della richiesta di pagamento.
Nel caso, poi, di rapporti documentari il garante può eccepire la non corrispondenza tra i documenti consegnati e quelli previsti nel testo contrattuale.
2. LA CLAUSOLA “A PRIMA RICHIESTA” O “A SEMPLICE RICHIESTA” NELLA FIDEIUSSIONE E NEL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
Con l’inserimento della clausola “a prima” o “a semplice richiesta” il garante si obbliga all’immediato pagamento di quanto dovuto dal soggetto garantito. L’inserimento di detta clausola, però, non è sufficiente a individuare un contratto autonomo di garanzia: è indispensabile svolgere un accurato esame del complessivo accordo negoziale intervenuto tra le parti per poter stabilire se queste abbiano voluto stipulare una fideiussione oppure un contratto autonomo di garanzia. Infatti, l’inserimento della clausola “a prima” o “a semplice” richiesta è possibile anche in un contratto di fideiussione: in tal caso essa assume la veste di clausola solve et ripete che comporta per il fideiussore la possibilità di far valere, in via di eccezione, i diritti del debitore principale agendo in ripetizione verso il beneficiario solo dopo aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Con il passare del tempo, quindi, la giurisprudenza ha affinato i criteri utili a distinguere un contratto di fideiussione da un contratto autonomo di garanzia ponendo attenzione al testo contrattuale adottato, ferma restando l’irrilevanza del nome dato al contratto dalle parti. Così potrebbero essere considerate indicative di un contratto autonomo di garanzia le clausole “senza contestazioni” o “senza la facoltà di sollevare eccezioni”, che starebbero a indicare proprio l’impossibilità per il garante di opporre al beneficiario le eccezioni derivanti dal rapporto principale, o ancora la clausola “a insindacabile giudizio del beneficiario” o quella in cui l’escussione della garanzia sia condizionata da una relazione peritale in cui il pagamento dipenderebbe dalla presentazione del documento.
3. L’AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
Il fideiussore che, in adempimento dell’obbligazione fideiussoria, paga il creditore è tutelato dal nostro ordinamento: egli, infatti, è surrogato nei diritti che il creditore aveva verso il debitore principale e ha regresso contro lo stesso. Surrogazione e regresso sono due rimedi distinti che producono effetti diversi.
Con la surroga, il fideiussore acquisisce nei confronti del debitore principale la stessa posizione del creditore garantito e può esercitare i singoli diritti e le azioni che in origine spettavano al creditore
nei confronti del debitore principale: i diritti e le azioni che il fideiussore, in qualità di nuovo creditore, fa xxxxxx derivano dal rapporto originario tra creditore e debitore principale, rapporto nel quale si è in seguito innestata la surroga.
Il regresso, invece, è la tipica azione nascente da un rapporto obbligatorio solidale e indica la possibilità del condebitore, di colui cioè che insieme ad altri è ugualmente responsabile e per l'intero di uno stesso adempimento nei confronti del medesimo creditore, di richiedere agli altri soggetti tenuti ad adempiere la rifusione di quanto pagato o adempiuto. La solidarietà fideiussoria è il frutto di una precisa scelta del legislatore, un’opzione discrezionale che determina il modo di essere normale della fideiussione e impone alle parti del contratto di discostarvisi espressamente ove intendano sottrarre il rapporto agli effetti del vincolo solidale. L’art. 1944 c.c. riconosce al creditore la facoltà di rivolgersi indifferentemente al debitore principale o al garante per ottenere l’adempimento dell’obbligazione principale, secondo le regole generali in tema di solidarietà, al contempo non escludendo la possibilità per le parti di convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In quest’ultimo caso, tuttavia, il fideiussore convenuto che intenda avvalersi del beneficio dell’escussione sarà gravato dall’onere di indicare i beni del debitore che intende sottoporre a esecuzione. L’art. 1950 c.c. precisa che “ Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione”. Secondo il legislatore, quindi, per il solo fatto di aver compiuto un pagamento che si risolve nell’interesse del debitore principale, il fideiussore acquista il diritto alla restituzione degli esborsi sostenuti (capitale, interessi e spese). Il rapporto di derivazione diretta del diritto di regresso dall’adempimento dell’obbligazione principale consente all’obbligato in sede di regresso (il debitore principale) di opporre al condebitore (garante) le eccezioni che egli avrebbe potuto opporre al creditore, con la sola limitazione prevista all’art. 1952, comma 2, c.c.: quando il fideiussore dà avviso al debitore principale della sua intenzione di pagare il debito e questi non comunica quali eccezioni sono opponibili oppure non prende l’iniziativa di opporre lui stesso quelle eccezioni, perde la possibilità di opporle, a sua volta, in sede di regresso contro di lui.
L’autonomia del contratto di garanzia rispetto al rapporto sottostante esclude la surrogazione del garante (che ha pagato adempiendo alla propria obbligazione) nei diritti che il creditore aveva nei
confronti del debitore principale: ciò vuol dire che, a differenza di quanto previsto per la fideiussione, non si ha una modificazione soggettiva del rapporto giuridico originario (1).
L’assenza del vincolo di solidarietà tra garante e garantito esclude anche la possibilità, per il garante, di agire in regresso contro il debitore principale.
Tuttavia, il garante, al fine di recuperare le somme versate al beneficiario, può agire in rivalsa nei confronti del debitore il quale, in genere, non può evitarlo (normalmente egli si sarà obbligato a rimborsare il garante a semplice richiesta); spetterà poi a lui ripetere il pagamento nei confronti del beneficiario, e, qualora il rapporto sottostante fosse invalido o risolubile (ad es. per vizi della cosa venduta) o rescindibile, agirà nei confronti del beneficiario e, solo a seguito della sentenza favorevole, potrà chiedere la restituzione delle somme a suo tempo versate dal garante, e da lui rimborsate, o a titolo di risarcimento del danno o, per chi ritiene che il contratto autonomo contenga una delegatio solvendi, di ripetizione dell’indebito, perché il pagamento effettuato dal garante-delegato sarebbe allora direttamente imputabile al debitore-garante. Attraverso l’azione di rivalsa del garante nei confronti del debitore-ordinante si raggiunge il riequilibrio delle posizioni contrattuali. Nel caso in cui, però, il garante paga al creditore nonostante gli sia stata fornita la prova documentale del dolo del beneficiario, non potrebbe più esercitare l’azione di regresso nei confronti del proprio ordinante.
4. COGARANTI
Può accadere che l’obbligazione principale venga garantita da più soggetti.
In base all’art. 1946 c.c., se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
Non è necessario che la garanzia sia stata prestata simultaneamente da tutti i fideiussori, ma è necessario che il fideiussore sia a conoscenza della garanzia prestata dagli altri. Il confideiussore che non ha pagato deve rimborsare la propria quota al confideiussore che ha pagato la
(1) Pur ammettendo la surroga – nel caso in cui ci accentuasse il carattere “relativo” e “non assoluto” dell’autonomia del contratto di garanzia – la stessa sarebbe limitata, all’atto pratico, all’esercizio dell’azione di rivalsa dal momento che le uniche eccezioni opponibili dal garante al creditore rimarrebbero l’exceptio doli e quella di nullità del contratto su cui si basa il rapporto principale per contrarietà a norme imperative o per illeceità della causa.
prestazione garantita. L’art. 1954 x.x. xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx che ha pagato sugli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione (in assenza di specifici criteri di riparto, le quote si presumono uguali).
La garanzia autonoma, invece, è una garanzia prestata per interessi distinti, separati e autonomi: è pertanto escluso un rapporto di solidarietà con altri eventuali fideiussori o garanti autonomi nei confronti del debitore principale. L’obbligazione del garante autonomo nasce esclusivamente nei confronti del soggetto beneficiario e non determina la nascita di alcun rapporto con gli altri garanti (siano essi fideiussori o garanti autonomi). Il garante autonomo non assume in nessun caso la veste di cogarante, e pertanto viene escluso il diritto di regresso nei confronti degli altri soggetti prestatori di garanzia.
5. LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI: DIFFERENZE TRA FIDEIUSSIONE E CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
Nella Circolare 217 della Banca d’Italia è contenuta la disciplina delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari. Essa stabilisce che sia le esposizioni per cassa sia quelle fuori bilancio (in cui rientrano le garanzie non escusse) devono essere suddivise in cinque categorie, a seconda dello stato del credito, e così segnalate: sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, scaduti, in bonis.
Ai sensi della Centrale dei Rischi (Circolare n. 139 della Banca d’Italia), nel momento in cui si verifica l’escussione del credito di firma lo stesso diventa credito per cassa e, come tale, dovrà essere segnalato in una delle cinque categorie di cui sopra ai sensi della Circolare 217 (presumibilmente, incaglio o sofferenza, si veda il 10° aggiornamento della Circolare 217).
Fatta questa premessa, e date le caratteristiche della fideiussione e del contratto autonomo di garanzia, è possibile dedurre, anche in materia di Segnalazioni di Vigilanza, importanti differenze tra le due tipologie di garanzia.
Con il rilascio di una fideiussione da parte di un Confidi (intermediario finanziario), l’evoluzione del credito di firma di quest’ultimo, dato il vincolo di accessorietà, segue l’evoluzione del credito per cassa che la banca vanta verso il proprio cliente (soggetto garantito). Quindi il Confidi, fin quando
non viene escusso, segnala il proprio credito come credito fuori bilancio attribuendolo alla pertinente categoria di stato creditizio a seconda dello stato in cui si trova il credito per cassa vantato dalla banca. Questo ovviamente implica che tra il Confidi e la banca ci sia un rapporto di dialogo chiaro e continuo.
Con il contratto autonomo di garanzia, invece, le vicende dell’obbligazione principale (quindi anche l’evoluzione dello stato del credito della banca) non riverberano sull’obbligazione del garante. La conseguenza è che, dal punto di vista teorico, non sussiste alcun obbligo in capo al Confidi di segnalare il deterioramento del proprio credito di firma sulla base dell’evoluzione del credito della banca. Da ciò si desume che, se le garanzie rilasciate da un Confidi sono tutte in forma di contratti autonomi di garanzia, l’intermediario in questione può segnalare tutte le proprie esposizioni fuori bilancio nella categoria in bonis fin quando non viene escusso.
Nel momento in cui avviene l’escussione della garanzia (trattasi di fideiussione o di garanzia autonoma, a questo punto non rileva più la differenza) il Confidi è tenuto a segnalare la propria esposizione come credito per cassa e ad attribuirla alla categoria pertinente a seconda dello stato del credito vantato.
Può quindi accadere, nel caso di contratto autonomo di garanzia, che il credito di firma segnalato in bonis, passi (a escussione subita da parte del Confidi) direttamente a credito per cassa a sofferenza.
A cura di: Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxx
Il lavoro si basa in parte sulla tesi di laurea “Le garanzie personali atipiche. Aspetti normativi, operativi e giurisprudenziali” della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, che lavora presso l’ufficio legale di Unionfidi Piemonte.
FIDEIUSSIONE | GARANZIA AUTONOMA | |
Fonte | Articoli 1936 e seguenti codice civile. | Contratto autonomo di garanzia |
Tipo di contratto | Tipico – il contratto di fideiussione è disciplinato dal Codice Civile. “È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente, verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui” (art. 1936 c.c.). | Xxxxxxx – creato dalla volontà delle parti e ritenuto meritevole di tutela da parte dell’ordinamento ex art. 1322 c.c. Assenza della esplicitazione dell’elemento di accessorietà della garanzia. |
Caratteristiche/funzione | Il fideiussore è tenuto ad assicurare in ogni caso al creditore una prestazione uguale a quella che avrebbe dovuto conseguire in forza del rapporto principale. La funzione della fideiussione consiste nella garanzia dell’adempimento dell’obbligazione altrui. | La caratteristica della garanzia autonoma è la traslazione del rischio di credito inerente al rapporto principale dalla sfera patrimoniale del creditore a quella del garante. |
Funzione | Solutoria ( o risarcitoria) - il fideiussore, con il rilascio della fideiussione, garantisce la Banca, fino all’importo massimo garantito, per tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi anche se moratori e ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziale e ogni onere tributario (fideiussione omnibus). | Indennitaria - l'obbligo assunto dal garante autonomo nei confronti della Banca non ha a oggetto l’adempimento dell’obbligazione principale, ma consiste nell’impegno diretto di pagare alla Banca una somma di denaro commisurata al rischio economico che questa sopporta nel caso di mancato o parziale adempimento del debitore principale. |
Tutela | La fideiussione tutela il Credito derivante dall’obbligazione principale con tutti gli accessori, nonché le spese (art. 1942) | La garanzia autonoma tutela la Perdita netta definitiva per capitale, interessi e spese, rimasta a carico della Banca al termine delle procedure di recupero del credito esperite nei confronti dell’obbligato principale, a prescindere da quelle esperite nei confronti di eventuali obbligati. |
Rapporto con obbligazione principale | Accessoria – “La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale” (art. 1939 c.c.) | Autonoma – la prestazione del garante autonomo è qualitativamente diversa da quella del fideiussore in quanto è diretta, non tanto a garantire il puntuale adempimento |
FIDEIUSSIONE | GARANZIA AUTONOMA | |
dell’obbligazione principale, quanto a condividere il rischio di credito della mancata o parziale esecuzione dell’obbligazione principale. Autonomia è un predicato della garanzia non dell’obbligazione del garante. Ciò che è autonomo è la garanzia non l’obbligazione (autonomia relativa). La responsabilità senza debito del garante è riequilibrata dall’azione di rivalsa nei confronti del debitore. | ||
Rapporto col debitore | Il fideiussore è obbligato in solido con debitore principale al pagamento del debito (art. 1944 c.c.) | Nessun rapporto – la garanzia prestata dal garante autonomo nei confronti della Banca è valida e spiega la propria efficacia solo nei confronti della Banca, e non anche nei rapporti con il debitore principale e/o eventuali fideiussori personali. Il garante autonomo attraverso il proprio intervento non si aggiunge a quello dei fideiussori principali delle obbligazioni, ma, al contrario, se ne dissocia espressamente. |
Eccezioni verso la banca | Quelle del rapporto principale – art. 1945 Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. | Sono inopinabili da parte del garante le eccezioni che spettano al debitore principale e derivanti dal rapporto principale. |
Eccezioni del debitore | Il fideiussore non può opporre al creditore eccezioni derivanti dal rapporto di garanzia. | Per escussione abusiva o fraudolenta: il garante può e deve opporre la exceptio doli nonché la nullità del contratto su cui si basa il rapporto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa. In presenza della prova liquida la giurisprudenza ritiene certo e incontestabile il carattere fraudolento dell’escussione. La prova liquida sussiste quando: a) c’e una sentenza passata in giudicato che dichiara nullo o risolto per fatto imputabile al beneficiario il contratto base; b) c’è l’adempimento |
FIDEIUSSIONE | GARANZIA AUTONOMA | |
dell’ordinante verso il beneficiario; c) c’è la dichiarazione del debitore che riconosce l’esatto adempimento della prestazione; d) c’è un documento che attesta il verificarsi di cause di forza maggiore. | ||
Recupero del credito | Art. 1949 – Surrogazione – Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore. Art. 1950 – Regresso – Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale. | L’autonomia del contratto di garanzia rispetto al rapporto sottostante esclude la surrogazione del garante (che ha pagato adempiendo alla propria obbligazione) nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore principale. L’assenza del vincolo di solidarietà tra garante e garantito esclude anche la possibilità, per il garante, di agire in regresso contro il debitore principale. |
Validità dell’impegno | La validità della fideiussione è legata all’obbligazione principale – “La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale” (art. 1939 c.c.) | Legata al contratto autonomo di garanzia |
Termini di decadenza | Previsti per legge (ma derogabili) – Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro 6 mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (art 1957 – Scadenza dell’obbligazione principale) Il fideiussore può dispensare il creditore dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 | Previsti per volontà delle Parti, ad es. in caso di mancata erogazione delle linee di credito da parte della banca nei termini fissati nella convenzione. Generalmente la garanzia autonoma è espressamente limitata alla durata dell’obbligazione principale. |
Recesso del fideiussore | È prevista la possibilità di recesso da parte del fideiussore. | Una volta prestata la garanzia, il garante autonomo non può recedere dal rapporto di garanzia. |
FIDEIUSSIONE | GARANZIA AUTONOMA | |
c.d. reviviscenza della garanzia | Possibilità per il fideiussore di dover rimborsare al creditore le somme che il creditore stesso deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato. | Soltanto in caso di revocatorie fallimentari si riconoscono le quote di pertinenza delle linee di credito garantite oggetto di restituzione. |
Il regime delle azioni di rivalsa dopo il pagamento | Nella fideiussione legittimato all’esercizio dell’azione di ripetizione nei confronti del creditore sarà il fideiussore che abbia effettuato un pagamento non dovuto in base al rapporto principale. (art 1952 comma 3). | Il garante sarà legittimato all’esercizio dell’azione di ripetizione nei confronti del creditore nell’ ipotesi in cui l’indebito ha fondamento nel contratto autonomo di garanzia. Generalmente l’azione di ripetizione spetterà al debitore principale che dopo aver subito la rivalsa del garante potrà agire contro il creditore in base al rapporto principale. |
Cessione del credito assistito da garanzia | Si applica la disciplina generale della cessione del credito prevista dal codice civile artt. 1260 ss | Nell’ambito delle c.d. garanzie indirette o controgaranzie, l’ordinante è legittimato a chiedere un provvedimento inibitorio avente ad oggetto la rivalsa della banca o della banca contro garante (nell’ipotesi di controgaranzia). |
Rapporto con gli altri fideiussori -Confideiussione | La solidarietà tra i fideiussori è un vincolo stabilito per legge tra più fideiussori del medesimo debitore principale. La confideiussione è la facoltà riconosciuta a ciascuno dei confideiussori di prestare garanzia separatamente e in tempi successivi purché vi sia comunanza di interessi, e vale a configurare il rapporto di confideiussione in termini di obbligazione solidale. | La garanzia autonoma è una garanzia prestata per interessi distinti, separati ed autonomi che esclude un rapporto di solidarietà con altri fideiussori nei confronti del debitore principale. Il garante autonomo è obbligato esclusivamente nei confronti del soggetto garantito (la Banca) e non determina la nascita di alcun rapporto con gli altri fideiussori. Quindi, il garante autonomo non assume in nessun caso la veste di un confideiussore, e pertanto viene escluso il regresso. |
Pretesa azionabile in giudizio (aspetti processuali) | Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha | Si deve escludere il fatto che la garanzia prestata dal garante autonomo attribuisca al debitore principale e ai fideiussori, |
FIDEIUSSIONE | GARANZIA AUTONOMA | |
pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione (art. 1954 c.c.) I caratteri della confideiussione di cui all’art. 1954 cc sono: pluralità di garanti, garanzia congiunta, identità del debito garantito, e quindi unicità dell’affare. Il creditore ha un diritto azionabile in giudizio sia nei confronti del debitore principale sia dei confideiussori. | direttamente responsabili delle obbligazioni assunte dalla società, una pretesa azionabile in giudizio nei confronti del garante stesso. Le disposizioni convenzionali ribadiscono il carattere sussidiario dell’obbligazione di garanzia del garante autonomo in quanto la banca, una volta ottenuto il pagamento della garanzia, proseguirà nelle azioni giudiziali sia nei confronti del debitore principale che dei fideiussori. |