AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Ufficio Affari Generali
Decreto rep. n. 3308/2020 Prot. n. 416273 del 07/10/2020 Anno 2020 Tit. I Cl. 3 Fasc. 8
OGGETTO Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dell’Università degli studi di Padova, nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture
IL RETTORE
Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 214/2020 in data 30 settembre 2020, ha approvato il “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dell’Università degli studi di Padova, nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture”;
Visto l’art. 9 dello Statuto di Ateneo;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo
DECRETA
1. di emanare il “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dell’Università degli studi di Padova, nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture” che fa parte integrante del presente Decreto, nel testo approvato con la delibere del Consiglio di Amministrazione citata in premessa;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione;
3. di incaricare l’Ufficio Affari Generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
Padova, 07/10/2020
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgvo 82/2005
La Responsabile del | La Dirigente | Il Direttore Generale |
procedimento amministrativo | ||
dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | |
dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx | ||
Data | Data | Data |
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 E SS.MM.II., DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA, NELL’AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Som m ari o
Art. 2 - Soggetti interessati ed esclusi 2
Art. 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi 2
Art. 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta 2
Art. 5 - Incarichi svolti da dipendenti a favore di altre Stazioni Appaltanti ed incentivazione del personale di centrali di committenza 3
Art. 6 - Compatibilità e limiti di impiego 3
Art. 7 - Formazione professionale 4
Art. 8 - Costituzione e destinazione del Fondo 4
Art. 9 - Graduazione del Fondo 5
Art. 10 - Criteri di ripartizione del Fondo 6
Art. 12 - Corresponsione dell’Incentivo. Penalità. 8
Art. 14 - Verifiche e controlli 9
Art. 15 - Entrata in vigore, disposizioni transitorie e finali 9
Art. 1 - Finalità
1. Il presente Regolamento è emanato in esecuzione dell'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche ‘codice’) e disciplina le modalità ed i criteri per l’attribuzione e la ripartizione del Fondo per incentivare le funzioni tecniche (di seguito, con l’iniziale maiuscola, anche ‘Fondo’ o ‘Incentivo’), in particolare, per la quota parte destinata al personale dell’Università degli Studi di Padova (di seguito, con l’iniziale maiuscola, anche ‘Ente’).
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto e dal contratto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
Art. 2 - Soggetti interessati ed esclusi
1. Il presente regolamento si applica al personale che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante nell’ambito di appalti di lavori, servizi e forniture con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati dal presente regolamento:
a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all’art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture;
b) i collaboratori dei soggetti di cui alla precedente lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono i dipendenti che, in rapporto alla singola funzione specifica oggetto di incentivazione, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono attività di consulenza e/o materiali e/o tecniche e/o amministrative funzionalmente e tecnologicamente connesse a quelle incentivate, siano esse svolte per parte, o per tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento, fermo restando l’accantonamento delle relative somme secondo quanto di seguito disciplinato. Le somme così accantonate vanno ad accrescere la quota del fondo destinata all’incentivazione degli ulteriori soggetti che ne hanno diritto.
Art. 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui al precedente articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
a) programmazione della spesa per investimenti;
b) valutazione preventiva dei progetti;
c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
d) esecuzione dei contratti pubblici;
e) responsabile unico del procedimento;
f) direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione;
g) collaudo e verifica di conformità.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
Art. 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta
1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile. Ai fini del presente regolamento per “Responsabile” si intende il Dirigente dell’Area, ovvero il Direttore di Struttura a gestione autonoma o
accentrata, competente ad espletare la procedura d’appalto e/o a curare la successiva esecuzione del contratto a cui è assegnata la gestione del Fondo accantonato di cui al successivo all’art. 9.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
c) della necessità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
d) ove possibile, del criterio della rotazione per un tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile avente adeguate caratteristiche professionali;
e) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistenti.
3. L’atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché le relative tempistiche di esecuzione.
Art. 5 - Incarichi svolti da dipendenti a favore di altre Stazioni Appaltanti ed incentivazione del personale di centrali di committenza
1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio presso l’Ateneo, il Responsabile può proporre il conferimento delle attività di cui al presente Regolamento a dipendenti di altre Stazioni Appaltanti. In tal caso, prima dell’effettivo conferimento dell’incarico, l’Ente richiede la preventiva autorizzazione all’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti in questione, ai sensi dell’art. 53, co. 8 del D. Lgs. n. 165/2001.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’articolo 3 del presente Regolamento svolte da personale di altre Stazioni Appaltanti in favore dell’Ateneo sono soggetti alla disciplina prevista dal presente Regolamento per i dipendenti interni. I compensi dovuti per le attività di cui ai primi due commi, sono erogati al dipendente di altre amministrazioni nelle modalità previste per il pagamento di incarichi di natura professionale.
3. Nel caso in cui sia invece un dipendente dell’Ateneo ad essere incaricato dello svolgimento di attività riconducibili alle funzioni di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, xxxxx restando gli obblighi di preventiva autorizzazione di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e di cui al ‘Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Padova’ il compenso da questi percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui al successivo articolo 6, comma 2.
4. Qualora l’Ateneo svolga funzioni, ovvero si avvalga di una centrale di committenza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 113, co. 2 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso sia l’Ateneo ad agire quale centrale di committenza, si applicheranno i criteri di modulazione e ripartizione previsti dall’apposito regolamento previsto dall’ente che richiede lo svolgimento di procedure per proprio conto limitatamente alla quota di competenza di quest’ultimo. Qualora sia invece l’Ateneo ad avvalersi di una centrale di committenza, i criteri di modulazione e ripartizione saranno quelli previsti dal presente Regolamento limitatamente alla quota di competenza. Resta salva in entrambi i casi la limitazione dei compensi incentivanti ad una quota parte non superiore ad un quarto dell’incentivo previsto e la necessità di espressa richiesta dell’amministrazione che opera in qualità di centrale di committenza al fine del riconoscimento degli incentivi.
Art. 6 - Compatibilità e limiti di impiego
1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono svolgere funzioni, anche contemporaneamente, in relazione a più procedimenti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3 del codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l’importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti. Per trattamento economico annuo lordo ai fini del presente regolamento si intendono tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo erogati dall’Ente nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Art. 7 - Formazione professionale
1. Per i dipendenti di cui all’articolo 2 la Stazione Appaltante promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, master, attività di settore, corsi di alta formazione e l'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l’abbonamento a riviste specialistiche e quant’altro ritenuto opportuno in tale ambito.
2. La formazione di cui al precedente comma si intende rivolta alla realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, comma 2 e può essere finanziata con le risorse di cui al successivo art. 8, co, 3, lett. b) del presente Regolamento.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti partecipano, per l’ambito di competenza, alla predisposizione del piano triennale per la formazione e individuano, annualmente e nell’ambito del budget assegnato, le iniziative formative specifiche e i dipendenti che vi devono partecipare.
Art. 8 - Costituzione e destinazione del Fondo Unico degli Incentivi Tecnici (FUIT)
1. È costituito un fondo unico degli incentivi tecnici (FUIT) nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all’articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma. Il Fondo si articola in progetti corrispondenti agli appalti che lo costituiscono.
2. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, il Fondo è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull’importo a base di gara, comprensivo delle eventuali proroghe ed opzioni contrattualmente previste, nonché degli oneri per la sicurezza, al netto dell’I.V.A. e delle somme a disposizione. L’importo posto a base della costituzione del Fondo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara, né viene aumentato in caso di aumento del valore del contratto per addizioni o varianti, comunque esse siano denominate.
3. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria di particolare complessità.
4. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.
5. L’incentivo è di norma escluso per l’adesione a Convenzioni offerte da Centrali di Committenza nelle varie Aree merceologiche. Fanno eccezione le adesioni che necessitino di atti di approvazione quali certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità e simili, che richiedono la vigilanza sulla corretta esecuzione contrattuale a cura di figure tecniche specialistiche. In tal caso l’incentivo viene riconosciuto limitatamente alle attività incentivabili effettivamente svolte dal personale.
6. Il Fondo ha la seguente destinazione:
a) l’80% delle risorse finanziarie del Fondo è assegnata al Responsabile che provvede alla ripartizione tra il personale coinvolto secondo le modalità previste nel presente Regolamento;
b) il restante 20% del Fondo è destinato alle attività di formazione e innovazione di cui al successivo comma 7 e non è ripartibile tra il personale.
7. La destinazione dei fondi di cui alla lettera b) del comma precedente è vincolata:
- all’acquisto di beni, servizi, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti informatici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia, le infrastrutture e gli approvvigionamenti;
- all’implementazione delle banche dati e gestionali per il controllo, il miglioramento della capacità di spesa e l’efficientamento informatico;
- all'attivazione presso l’Ente di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Nell’ambito delle attività formative di cui al presente alinea ed in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 113, co, 4, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, a gravare sui fondi di cui al precedente comma 3, lett. b), l’Ateneo potrà procedere all’attivazione, nelle forme e nelle modalità previste per le selezioni pubbliche, di borse di dottorato nelle forme di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 81/2015, compatibilmente con i limiti previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella L. n. 122/2010.;
- alla realizzazione delle finalità formative di cui al precedente articolo 7. Le attività formative a carico del Fondo verranno inserite in piani annuali o pluriennali specifici.
8. Gli importi corrisposti ai dipendenti sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente.
9. Nella determinazione a contrarre di ogni procedura di appalto verranno determinati gli importi specifici da destinare alla costituzione del Fondo.
10. Per gli appalti di servizi e forniture il Fondo si costituisce solo nell’eventualità in cui sia nominato un Direttore dell’esecuzione. La nomina di un Direttore dell’Esecuzione, in possesso di competenze specialistiche, avviene su proposta del RUP in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, cioè nei seguenti casi:
a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
Fuori dai casi di cui sopra, le funzioni di Direttore dell’Esecuzione sono esercitate dal RUP, senza che possa procedersi agli accantonamenti ed all’erogazione degli incentivi di cui al presente Regolamento.
Art. 9 - Graduazione del Fondo
1. La percentuale effettiva del Fondo è graduata come segue, in ragione dell’importo a base di gara:
a) per lavori:
LAVORI | |||
Base di gara | Percentuale da applicare | Importo del fondo | |
Da | a | ||
40.000 € | 999.999 € | 2% | 2% dell’importo di gara |
1.000.000 € | 5.547.999 € (fino a soglia comunitaria) | 1,75% | € 19.999,98 + 1,75% sulla parte oltre 1.000.000,00 € |
5.548.000 € (oltre soglia comunitaria) | - | 1% | € 99.589,96 + 1% sulla parte oltre 5.548.000,00 € |
b) per servizi (nei soli casi di nomina di un Direttore dell’Esecuzione ai sensi del precedente art.8, comma 10, del presente Regolamento):
SERVIZI | |||
Base di gara | Percentuale da applicare | Importo del fondo | |
Da | a | ||
40.000 € | 999.999 € | 2% | 2% dell’importo di gara |
1.000.000 € | 5.547.999 € (fino a soglia comunitaria) | 1,75% | € 19.999,98 + 1,75% sulla parte oltre 1.000.000,00 € |
5.548.000 € (oltre soglia comunitaria) | - | 1% | € 99.589,96 + 1% sulla parte oltre 5.548.000,00 € |
c) per forniture (nei soli casi di nomina di un Direttore dell’Esecuzione ai sensi del precedente art.8, comma 10, del presente Regolamento):
FORNITURE | |||
Base di Gara | Percentuale da applicare | Importo del fondo | |
da | a | ||
40.000 € | 499.999 € | 1,5% | 1,5% dell’importo di gara |
500.000 € | 4.999.999 € | 1% | € 7.499,98 + 1% sulla parte oltre 500.000,00 € |
5.000.000 € | - | 0,75% | € 52.489,98 + 0,75% sulla parte oltre 5.000.000 € |
2. Nel caso di fornitura con posa in opera ai fini della costituzione del fondo si utilizzeranno le percentuali previste per i servizi.
3. Gli importi indicati nelle precedenti tabelle sono da intendersi riferiti alle soglie disciplinate dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Di conseguenza, in caso di modifica, le soglie di cui sopra saranno da intendersi automaticamente rideterminate secondo le disposizioni di legge.
Art. 10 - Criteri di ripartizione del Fondo
1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l’acquisizione di servizi e forniture pubbliche sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. Il Direttore dei Lavori svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di Coordinatore della Sicurezza. Nel caso in cui il Direttore dei lavori non svolga tali funzioni si prevedrà la presenza di almeno un Direttore Operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidare le funzioni di coordinatore della sicurezza.
3. La quota del Fondo ripartibile fra il personale viene suddivisa tra le varie funzioni tecniche sulla base delle seguenti percentuali, secondo l’incarico conferito ed il tipo di appalto:
LAVORI | ||||
Attività | Attività specifica | Titolare o titolari dell’incarico A %** | Collaboratori B %** | TOTALE (A%+B%) |
PIANIFICAZIONE | Progetto di fattibilità | 4 % | 4 % | 8 % |
Responsabile della programmazione della spesa | 1 % | 1 % | 2 % | |
VERIFICA PROGETTI | Attività di verifica progetto | 2 % | 2 % | 4 % |
Validazione del progetto | 2 % | 2 % | 4 % | |
FASE DI GARA | Predisposizione e controllo degli atti di gara | 7 % | 7 % | 14 % |
FASE ESECUTIVA | Funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva | 5 % | 5 % | 10 % |
Direzione lavori | 8 % | 8 % | 16 % | |
FASE DI COLLAUDO | Collaudi finali, certificazione di regolare esecuzione e collaudo statico | 3 % | 3 % | 6 % |
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | Funzioni di Responsabile unico del procedimento | 23 % | 13 % | 36 % |
Totale | 55 % | 45 % | 100 % (*) |
(*) Il totale si riferisce alla quota dell’80% del Fondo.
(**) Il valore si riferisce alla percentuale massima assegnata all’attività a prescindere dal numero di soggetti affidatari dell’incarico.
SERVIZI E FORNITURE | ||||
Attività | Attività specifica | Titolare o titolari dell’incarico A %** | Collaboratori B %** | TOTALE (A%+B%) |
PIANIFICAZIONE | Analisi dei fabbisogni e relativi atti di programmazione | 9 % | 9 % | 18 % |
FASE DI GARA | Predisposizione e controllo degli atti di gara | 7 % | 7 % | 14 % |
FASE ESECUTIVA | Direzione esecuzione | 13 % | 13 % | 26 % |
FASE DI VERIFICA | Verifica di conformità/Certificato di regolare esecuzione | 3 % | 3 % | 6 % |
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | Funzioni di Responsabile unico del procedimento | 23 % | 13 % | 36 % |
Totale | 55 % | 45 % | 100 % (*) |
(*) Il totale si riferisce alla quota dell’80% del Fondo.
(**) Il valore si riferisce alla percentuale massima assegnata all’attività a prescindere dal numero di soggetti affidatari dell’incarico.
,
4. La quota riconosciuta ai titolari dell’incarico è pari al 55 % del totale previsto per l’attività specifica.
5. Il Responsabile, previa adeguata motivazione, può variare la quota dei titolari nel limite del totale previsto in tabella per l’attività specifica, con conseguente variazione della quota spettante ai collaboratori.
6. Sia i titolari dell’incarico che i collaboratori possono svolgere più attività specifiche in relazione al medesimo appalto maturandone i relativi compensi che saranno cumulati fra loro.
7. Qualora più soggetti svolgano la stessa attività specifica, il compenso viene ripartito fra i vari dipendenti in ragione della funzione da essi svolta.
8. Tra i dipendenti tra cui è ripartibile il Fondo non possono essere inseriti i soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
9. L'Incentivo per le funzioni tecniche assegnate ai dipendenti, in forza del presente regolamento, è cumulabile con altre forme di trattamento accessorio del personale, nei limiti previsti dalla legge, dalla regolamentazione di Ateneo e in sede di contrattazione decentrata, ove stabiliti.
10. Le quote parte del Fondo corrispondenti a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale e le quote parte del Fondo corrispondenti a prestazioni non svolte dai singoli dipendenti, o per le quali il dipendente abbia esplicitamente rinunciato a percepire l’incentivo, vanno ad incrementare la quota del Fondo di cui al precedente art. 8, secondo le modalità ivi stabilite.
11. La previsione di cui al comma precedente si applica anche nei casi in cui le attività oggetto di incentivazione siano affidate, tramite procedura d’appalto, a soggetti esterni all’organico dell’Ente.
12. Nel caso di servizi e forniture acquisiti tramite centrali di committenza non si assegnano le quote corrispondenti alla pianificazione e alla fase di gara. Le quote non assegnate vanno in economia
Art. 11 - Gruppo di lavoro
1. Il Responsabile, con atto formale, sentito il soggetto cui intende affidare le funzioni di RUP, definisce la composizione del gruppo di lavoro - costituito da uno o più titolari e dai collaboratori - e l’impegno di spesa a valere sugli stanziamenti del Fondo previsti nel quadro economico dello specifico appalto.
2. Il Responsabile conferisce gli incarichi ed individua nominalmente i soggetti coinvolti ed i relativi compiti, determinando altresì le quote di incentivo spettanti per ciascuna attività sulla base del prospetto di cui all’articolo precedente.
3. La costituzione del gruppo di lavoro avviene attraverso la redazione di un prospetto o scheda di ripartizione previsionale delle attività contenente altresì le tempistiche di esecuzione previste per le varie attività assegnate.
4. Il Responsabile può, con proprio atto motivato, modificare o revocare l’incarico, accertando l’attività svolta fino a quel momento da parte del soggetto precedentemente incaricato, salvo quanto previsto al successivo art. 12.
5. Possono essere nominati nel gruppo di lavoro anche dipendenti e collaboratori a tempo determinato.
Art. 12 - Corresponsione dell’Incentivo. Penalità.
1. Il diritto alla corresponsione dell’incentivo è disposto dal Responsabile a cui è assegnato il Fondo, sentito il RUP dello specifico appalto, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati e in funzione dell’effettivo contributo alle attività previste.
2. L’accertamento risulta:
a) positivo, nel caso in cui tutte le attività siano state regolarmente svolte nei tempi previsti, i e il lavoro/servizio/fornitura abbia rispettato nel suo complesso i requisiti temporali, quantitativi e qualitativi previsti;
b) parzialmente positivo, nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi non superiori al 35% dei tempi assegnati per la singola fase oppure con errori imputabili che abbiano comportato aumenti della spesa prevista fino ad un massimo del 50%;
c) negativo, quando le attività siano state portate a compimento con ritardi o aumenti di spesa superiori a quelli indicati alla precedente lett. b), oppure non siano state portate a compimento.
3. Qualora l’esito dell’accertamento definitivo sia:
a) positivo: l’erogazione dell'incentivo è piena;
b) parzialmente positivo: l’incentivo da erogare è decurtato sulla base dei seguenti coefficienti:
Ritardi rispetto ai tempi assegnati | Xxxxx. Riduttivo C1 |
Ritardi dal 11% al 20% della durata prevista per la singola fase assegnata | 0,9 |
Ritardi dal 21% al 25% della durata prevista per la singola fase assegnata | 0,8 |
Ritardi dal 26% al 30% della durata prevista per la singola fase assegnata* | 0,7 |
Ritardi dal 31% al 35% della durata prevista per la singola fase assegnata | 0,6 |
*ritardi superiori al 35% comporteranno un accertamento negativo con conseguente mancata erogazione di alcun incentivo, ai sensi della successiva lett. c) del presente punto 3.
Incremento dei costi previsti | Coeff. Riduttivo C2 |
Incremento dei costi dal 11% al 20% | 0,9 |
Incremento dei costi dal 21% al 30% | 0,8 |
Incremento dei costi dal 31% al 40% | 0,7 |
Incremento dei costi dal 41% al 50% | 0,6 |
*incrementi dei costi previsti superiori al 50% comporteranno un accertamento negativo con conseguente mancata erogazione di alcun incentivo, ai sensi della successiva lett. c) del presente punto 3.
In caso di compresenza di incremento di tempi e costi i coefficienti di cui alle precedenti tabelle si cumulano tra loro;
c) negativo: le risorse del fondo destinato alle funzioni tecniche non sono ripartite tra i soggetti responsabili.
Eventuali decurtazioni saranno applicate in ragione della specifica parte di responsabilità attribuibile al singolo dipendente.
4. Le quote parti del Fondo corrispondenti a prestazioni decurtate per penalità vanno ad incrementare la quota del Fondo di cui al precedente art. 8, secondo le modalità ivi stabilite.
Art. 13 - Liquidazione
1. La quantificazione e liquidazione dell’incentivo è disposta con atto formale dal Responsabile a cui è assegnato il Fondo, sentito il RUP dello specifico appalto, previo accertamento delle specifiche attività effettivamente svolte dai dipendenti interessati così come disposto dal precedente articolo 13.
2. L’erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi in base alle attività previste dalle tabelle del precedente articolo 10:
a) all’avvenuta stipula del contratto:
- nella misura dell’100%, della quota complessiva corrispondente, per le attività di pianificazione, verifica progetti e fase di gara;
- nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l’attività del RUP;
b) durante l’esecuzione del contratto, qualora la durata dello stesso lo renda opportuno (ad es. contratti ad esecuzione pluriennale):
- una percentuale pari al 30% della quota complessiva corrispondente per le attività della fase esecutiva, in base allo stato di avanzamento del lavoro/servizio/fornitura;
- una percentuale pari al 20% della quota residua per l’attività del RUP, in base allo stato di avanzamento del lavoro/servizio/fornitura;
c) all’approvazione dello stato finale e dei collaudi/verifica di conformità ovvero regolare esecuzione:
- l’eventuale residuo della quota complessiva corrispondente per l’attività della fase esecutiva laddove si fosse applicato quanto alla precedente lettera b);
- l’eventuale residuo della quota spettante per l’attività del RUP laddove si fosse applicato quanto alla precedente lettera b);
- nella misura del 100% per tutte le attività della fase di collaudo/fase di verifica.
d) nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno in ragione dell’importo o della specificità del singolo appalto in relazione al quale siano state svolte le attività di cui all’articolo 3, i compensi possono essere erogati in unica soluzione all’approvazione dello stato finale e dei collaudi/verifica di conformità ovvero regolare esecuzione.
3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è trasmessa al Responsabile all’Area Risorse Umane unitamente alla documentazione a supporto. L’area Risorse Umane, a seguito di verifica positiva, provvede al pagamento con cadenza annuale.
4. È possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate nel caso di durata dell’appalto superiore all’anno oppure quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi non imputabili ai dipendenti a cui spetta il compenso.
Art. 14 - Verifiche e controlli
1. L’Area Risorse Umane, in collaborazione con l’Area Finanza e Programmazione, procederà a verificare la regolare costituzione e gestione del fondo di cui al presente Regolamento e effettuerà controlli, anche a campione, per verificare il rispetto dei vincoli previsti.
2. L’Area Risorse Umane procederà inoltre alla verifica delle procedure di liquidazione dei compensi.
Art. 15 - Entrata in vigore, disposizioni transitorie e finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Università degli Studi di Padova.
2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni precedente disciplina approvata sulla base delle disposizioni in tema di appalti pubblici previgenti all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il regolamento si applica alle funzioni tecniche effettivamente avviate con stanziamenti del Fondo previsti nel quadro economico dello specifico appalto effettuati dopo l’01.01.2018 per le quali siano stati accantonati i relativi incentivi.
4. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le norme del Codice e le altre disposizioni vigenti in materia. Le modifiche ed integrazioni sopravvenute, anche con riguardo ai limiti previsti per le
soglie di affidamento previste, prevalgono automaticamente sulle disposizioni del presente Regolamento e devono intendersi automaticamente recepite dallo stesso.