ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI
Allegato 3.1
ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE NEL SUO COMPLESSO E REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE AI SENSI DELL’ART. 54 D.LGS 50/2016 SS. MM.II.
CATEGORIA DI LAVORAZIONE OG1 CIG 8406289123
ACCORDO QUADRO TIPO 1
*
TRA
Azienda ………… di Parma (Codice Fiscale ……………) con sede in Parma (PR),
………………………, di seguito denominata semplicemente “……….”, rappresentata da
……………., nato a ….. (…..) il ……., in qualità di Direttore del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa lavori pubblici dell’Azienda ….. di Parma, tale nominato con atto n. …… del
……………………..;
E
L’Impresa …………… srl con sede in Parma, Via ………….. n. 12 (C.F. ……………. e P.IVA
………………), di seguito denominata semplicemente “IMPRESA”, in persona ………………
(C.F………………..) nato a ……………… (………..) il ……………, in qualità di Legale Rappresentante
PREMESSO
- che con Determinazione del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa lavori pubblici n. 1008 del 14/08/2020 sono stati approvati i relativi atti ed è stata indetta gara da esperire tramite procedura negoziata per la stipula delle seguenti n. 2 tipologie di Accordi Quadro
1. contratto per l’esecuzione di lavori pubblici per la categoria di lavori OG 1 con classifica da I a IV, da stipulare con le prime 5 ditte classificate se la differenza dello sconto offerto tra la prima e la quinta non è superiore a 5 punti percentuale. In caso contrario la rotazione avverrà fra le ditte la cui differenza di ribasso è inferiore a 5 punti percentuali di sconto. Qualora la differenza tra la prima e le restanti ditte sia superiore a 5 punti percentuali, gli affidamenti diretti saranno effettuati solo nei confronti del primo classificato.
2. contratto per l’esecuzione fra le prime 5 ditte classificate nella graduatoria della gara per la categoria di lavori OG1 con classifica da I a IV previo esperimento di apposito confronto concorrenziale con tempi (risposte in un numero di giorni naturali e consecutivi molto ridotto
– da 5 a 20 in funzione della complessità dei lavori e della modalità di formulazione dell’offerta) e modalità semplificate per la presentazione dell’offerta (utilizzo della posta elettronica per la trasmissione delle richieste di preventivo e per le relative offerte), da utilizzare per l’esecuzione di lavori che per loro natura hanno necessità di ulteriori specificazioni agli elementi considerati nella procedura iniziale di gara per un importo massimo dei lavori nel periodo di riferimento per l’intera categoria non superiore ad Euro 5.349.999,00 e per singoli lavori di Euro 2.000.000,00 netti e per un periodo di 4 anni;
- che a seguito dell’espletamento della procedura di gara è stata definita la seguente graduatoria, con riferimento alla procedura di stipula degli accordi quadro di TIPO 1
N. ordine | Ditta | Punti prezzo |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
- che con Determinazione del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa lavori pubblici n. …… del …………, tenuto conto di quanto indicato negli atti di gara e preso atto della graduatoria
definita nei Verbali di gara, è stato deciso di stipulare gli Accordi Quadro, nei limiti di quanto stabilito dal Bando di gara e di seguito riportato:
⮚ La graduatoria risulterà differenziata in base alle categorie ed alle classifiche in possesso delle ditte ed al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90, comma 1 del DPR. 207/2010, relativamente ai lavori per i quali non è richiesto il possesso dell’attestato SOA, tenendo conto che nel caso in cui le ditte posizionate ai primi posti della graduatoria siano in possesso di qualificazione per classi d’importi maggiori, sono automaticamente ai primi posti anche per le classifiche di importi minori.
- che in funzione della tipologia di gara, la presenza nella graduatoria, anche nel primo posto, non fa conseguire il diritto di vedersi affidare lavori nel corso del quadriennio, dato che l’affidamento è ad assoluta discrezione dell’Azienda Pertanto anche nel caso non venga affidato nessun
lavoro o non venga effettuato nessun confronto concorrenziale, la Ditta non potrà pretendere nessun risarcimento, né per danno emergente, né per lucro cessante;
tutto ciò premesso, approvato e ritenuto quale parte integrante del presente atto,
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
L'Azienda …. Di Parma, in persona del costituito Direttore del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa lavori pubblici …………., sottoscrive con l'Impresa che, in persona del Legale Rappresentante sig , il presente accordo quadro, alle seguenti clausole e condizioni.
ART.- 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto l’esecuzione di lavori pubblici per la categoria OG1, con relativa classifica ……, tenuto conto di quanto riportato negli atti di gara.
Per questa tipologia dio lavori, la SA trasmetterà il progetto esecutivo, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di contratto che dovrà essere sottoscritto nei termini richiesti di volta in volta. Gli affidamenti riguardano lavori pubblici per i quali, per loro natura, non si ha necessità di ulteriori specificazioni agli elementi considerati nella procedura iniziale di gara, per un importo massimo dei lavori nel periodo di riferimento per l’intera categoria non superiore ad Euro 5.349.999,00 e per singoli lavori di Euro 2.000.000,00 netti, nonché per un periodo di 4 anni a decorrere dalla stipula del presente atto, relativamente alle categorie e classifiche di lavori sopra indicate. L’affidamento avverrà a rotazione alle prime 5 ditte classificate se la differenza dello sconto offerto tra la prima e la quinta non è superiore a 5 punti percentuale. In caso contrario la rotazione avverrà fra le ditte la cui differenza di ribasso è inferiore a 5 punti percentuali di sconto. Qualora la differenza tra la prima e le restanti ditte sia superiore a 5 punti percentuali, gli affidamenti diretti saranno effettuati solo nei confronti del primo classificato
ART. - 2 – TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
I tempi di esecuzione dei lavori saranno definiti in sede di affidamento delle singole prestazioni, in funzione della complessità degli stessi.
ART. - 3 – CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Il corrispettivo per l’esecuzione dei singoli lavori è quello offerto in sede di gara, tenuto conto del ribasso indicato, nonché delle migliorie offerte nella relazione tecnica e sarò applicato all’elenco prezzi previsti in sede di gara: …………………… Il costo della mano d’opera non potrà in ogni caso essere inferiore al minimo di legge.
ART. - 4 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I pagamenti disposti dalla D.L. avverranno per stati di avanzamento lavori al raggiungimento di importi netti definiti per ogni singolo affidamento.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
L’importo finale netto dei lavori dedotto degli acconti, sarà pagato dopo la sottoscrizione del conto finale, mentre le ritenute delle 0,5% di cui sopra saranno svincolate a seguito dell’approvazione del
certificato di regolare esecuzione ed emissione della polizza di garanzia.
Entro i 20 giorni successivi all’avvenuta esecuzione delle opere di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ”
con l’indicazione della data.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (es. DURC, anagrafe tributaria; DURC subappaltatori; fatture quietanzate subappaltatori) mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi del D. Lgs. 231 del 9/10/2002.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
La mancata attestazione della Regolarità Contributiva a carico dell’appaltatore o del subappaltatore comporta l’impossibilità di emissione del relativo Certificato di Pagamento ed è quindi causa di sospensione dei pagamenti dovuti.
I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.
Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale.
Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.
Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
ART. - 5 – TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo, il seguente conto corrente: Xxxx ………………………. aperto presso ……………….. - Agenzia
……………………. (… ). L’Impresa evidenzia che la persona delegata ad operare su tale conto è
………………….. nato a ………………. (……..) il …………….. c.f.: …………………...
Anche le transazioni tra eventuali subcontraenti dovranno avvenire utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, da comunicarsi preventivamente all’Azienda …………….. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 136/2010. Tale previsione deve essere espressamente inserita, a pena di nullità, nei contratti tra l’Impresa ed eventuali propri subcontraenti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i documenti contabili, fatture comprese, nonché i bonifici bancari o postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente Codice CIG: ……………….. L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Azienda ………….., nella persona del Dott. …………. e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l’Impresa.
ART. - 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell'art. 118 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006, il contratto non può essere ceduto, a pena la nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del decreto citato e salvo espressa autorizzazione da parte dell’Azienda ……………….
ART. 7 - SOSPENSIONI DEI LAVORI
Nei casi previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’appaltatore non può mai attribuire causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo dei contratti da parte dell’appaltatore, ad esclusiva discrezione della S.A.
I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Le sospensioni e le proroghe di cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei lavori. Fuori dei casi previsti, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati, salvo quanto previsto nel periodo precedente, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del presente contratto avviene in caso di rifiuto all’esecuzione di singoli lavori, se non sono presenti ragioni oggettive di impedimento, non dipendenti dalla volontà dell’Impresa. Per la risoluzione dei singoli contratti di affidamento vale quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 9 - PROROGHE
Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 107, c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggiore durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione.
ART. 10 - DIREZIONE LAVORI. ORDINI DI SERVIZIO, PRESCRIZIONI, ISTRUZIONI.
Tenuto conto di quanto espressamente indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, la direzione, il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dei lavori sono affidati a un ufficio di Direzione dei Lavori, appositamente costituito ai sensi di legge, coordinato dal Direttore dei lavori. Alla Direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 11 - RESPONSABILITÀ TECNICA
Tenuto conto di quanto espressamente indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore è responsabile dell’esecuzione delle opere secondo le buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le norme vigenti.
L’Appaltatore, tramite il direttore del cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
Il direttore di cantiere vigila sull’adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni di legge.
ART. 12 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE
Tenuto conto di quanto espressamente indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, nonché le disposizioni di cui al presente contratto.
ART. 13 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri specificatamente riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto, a cui si fa espresso riferimento.
ART. 14 - MODALITÀ E TERMINI DEL COLLAUDO
Al termine dei lavori, ed in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’Amministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
La presa in consegna provvisoria non costituisce accettazione dell’opera.
Il Collaudo definitivo sarà effettuato e verbalizzato dal Collaudatore entro 3 (tre) mesi dalla data del Verbale di Ultimazione Lavori, salvo proroghe per il collaudo degli impianti nella stagione appropriata e salvo che venga emessa, in luogo del collaudo, la Relazione sul conto finale dei lavori. Si richiama quanto stabilito dal Titolo X del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010.
ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente contratto, la ditta aggiudicataria ha presentato la seguente cauzione definitiva di importo pari ad Euro 20.000,00, prestata mediante: fidejussione bancaria dell’istituto di credito n. in data _ per l’importo di Euro ( );
o
fidejussione assicurativa della Società n. in data per l’importo di Euro ( ).
La suddetta cauzione, valida per tutte le categorie di lavori di cui al precedente articolo 1, garantisce la stazione appaltante in caso di mancata esecuzione dei lavori, a seguito di singolo affidamento ai sensi del presente contratto e sarà svincolata solo alla scadenza del presente contratto.
ART. 16 - POLIZZA ASSICURATIVA
L’Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall’art. 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 ha consegnato copia della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi rilasciata in data …… da ……………… con importo del contratto per i danni di esecuzione, per Euro 1.000.000,00 e minimo unico Euro 2.000.000,00 per sinistro per garanzie RCT – RCO.
ART. 17 - CONDIZIONI OSTATIVE CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ANTIMAFIA
Nel caso emergano, anche nel corso di esecuzione del contratto, condizioni ostative con riferimento alla normativa antimafia relativamente all’appaltatore, si procederà secondo quanto previsto dalla normativa o dai procedimenti amministrativi e/o giudiziali in corso.
Nel caso emergano, anche nel corso di esecuzione del contratto, condizioni ostative con riferimento alla normativa antimafia relativamente a subappaltatori o subforniture, l’appaltatore dovrà allontanare immediatamente tali soggetti dal cantiere,verranno bloccati i pagamenti in riferimento a tali prestazioni, si procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui tali soggetti non vengano immediatamente allontanati.
In attuazione di quanto previsto dal protocollo di legalità sottoscritto dall’Azienda ,
l’aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto Il 11.07.2016 presso la Prefettura di Parma, e consultabile al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx, e che sono di seguito integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola 1
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Analogo effetto risolutivo deriverà dall’accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un’informazione ai sensi dell’art. 1, septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l’opportunità di escludere l’impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.”
Xxxxxxxx x. 0
La sottoscritta impresa s’impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 3 che segue”.
Xxxxxxxx x. 0
“La sottoscritta impresa s’impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o
dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 2 che precede”.
Xxxxxxxx x. 0
“La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.
Xxxxxxxx x. 0
“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile”.
Xxxxxxxx x. 0
“Il contraente appaltatore s’impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”;
Xxxxxxxx x. 0
“La Stazione appaltante s’impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
ART. 18 - FORO COMPETENTE
Per la risoluzione delle controversie inerenti al presente contratto il Foro competente è quello di Parma.
Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Decreto legislativo n. 50/2016, si dichiara che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
ART. 19 - NORME FINALI E DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, il rapporto contrattuale sarà disciplinato dal decreto legislativo n°50 del 18.04.2016, dal “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici” approvato con D.P.R. del 05.10.2010, n. 207 e dal Capitolato generale per le opere pubbliche approvato con Decreto n.145 del 19.4.2000 per le parti non abrogate.
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 il contraente presta il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti da quest’Azienda, la quale si riserva il diritto di utilizzarli, nel solo ambito della propria attività commerciale, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato e a quelli di legge. In relazione al trattamento dei dati il contraente ha i diritti di cui all’art. 53 del D. Lgs n. 50/2016; titolare del trattamento dei dati personali è la scrivente Azienda.
Letto, confermato e sottoscritto.
Parma,
Per l’Azienda ………………. Il Direttore del Servizio ……………………… ………………………….. | Per l’ Impresa Legale Rappresentante
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. espressamente si approvano le seguenti clausole:
Art. 8 – Risoluzione del contratto, Art. 13 - Oneri a carico dell’appaltatore, Art. 15 – Cauzione definitiva, Art. 16 – Polizza assicurativa, Art. 17 - Condizioni ostative con riferimento alla normativa antimafia.
Per l’Azienda ………………. Il Direttore del Servizio ……………………… ………………………….. | Per l’ Impresa Legale Rappresentante
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