PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DA FONDIMPRESA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DA FONDIMPRESA
Codice identificativo gara (CIG) 9099136C8E
CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE DI GARA
1
1. Documentazione di gara – Chiarimenti – Comunicazioni 5
2. Oggetto e modalità di esecuzione del servizio – Suddivisione in lotti 6
3. Xxxxxxxx e diritti d’autore 17
4. Durata dell’appalto – Importo a base d’asta 18
5. Soggetti ammessi alla procedura di gara 20
6. Requisiti di partecipazione - Avvalimento 22
7. Garanzia provvisoria – Garanzia definitiva – Ritenute a titolo di garanzia 25
9. Modalità di presentazione delle offerte – Soccorso istruttorio 27
10. Contenuto della busta A – Documentazione amministrativa 29
11. Prescrizioni documentali specifiche in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi e GEIE, reti di imprese 36
12. Contenuto della busta B – Offerta tecnica 38
13. Contenuto della busta C – Offerta economica 40
14. Criterio di aggiudicazione 41
15. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – Riparametrazione dei punteggi 41
16. Criteri di valutazione dell’offerta economica 45
18. Verifiche della Stazione Appaltante - Aggiudicazione e stipulazione del Contratto48
19. Sospensione e annullamento della gara - Validità dell’offerta 51
21. Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 52
22. Informazioni e comunicazioni 52
23. Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex X.Xxx. n. 231/2001 53
Premessa e informazioni generali
Per gli affidamenti a terzi di contratti di appalto per forniture e servizi Fondimpresa opera nel rispetto della disciplina di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche “Codice”), per quanto compatibile con la sua natura di associazione di diritto privato.
Sulla base di detta disciplina, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza che caratterizzano la propria attività, Fondimpresa, con delibera a contrarre del proprio Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2021, indice una gara pubblica con procedura aperta ex art. 60, D.lgs. cit., per l’affidamento del servizio di verifica dei piani formativi finanziati da Fondimpresa. Tale procedura verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il relativo contratto avrà una durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di inizio dell’attività indicata in un apposito verbale e fatta salva l’eventuale attivazione dell’opzione prevista al successivo articolo 4.6.
Codice identificativo gara (CIG) 9099136C8E.
Il presente Capitolato tecnico e Disciplinare di gara costituisce parte integrante del bando di gara. Specifica l’oggetto del servizio, le sue modalità di esecuzione, la durata e l’importo a base d’asta e complessivo, i requisiti richiesti ai concorrenti, i criteri di valutazione tecnica ed economica, le modalità di partecipazione, di svolgimento e di presentazione delle offerte, lo svolgimento della procedura nonché le principali condizioni e specifiche tecniche del servizio, ulteriormente specificate nello schema di contratto del servizio posto a base di gara. Ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016, la presente procedura aperta è svolta in modalità telematica. Fondimpresa, per la fase della presentazione delle offerte, nonché per le relative richieste di chiarimenti, utilizza la piattaforma telematica di e-procurement “Tutto Gare” (accessibile al seguente link xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/), conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
La piattaforma telematica e il processo di identificazione
L’utilizzo della predetta piattaforma avviene:
- nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, con quanto previsto dal Regolamento UE n. 910/2014, dal d.lgs. n. 80/2005, oltre che del D.lgs. n. 50/2016 e dei relativi atti di attuazioni, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida Agid;
- nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2 cod. civ., ed è regolato, tra gli altri, dai principi di parità di trattamento tra gli operatori economici, trasparenza e tracciabilità delle operazioni, standardizzazione dei documenti, buona fede, ai sensi dell’art. 1375 cod. civ., correttezza ai sensi dell’art. 1175 cod. civ., segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione; gratuità.
Fondimpresa non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme alle norme di funzionamento della piattaforma medesima.
In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, Fondimpresa può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e una proroga del predetto termine per una durata proporzionale alla persistenza del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravita di quest’ultimo ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altre modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx, nonché indicare ogni altro strumento ritenuto idoneo.
Fondimpresa si riserva, altresì, di agire, in tal senso, anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione ed è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica, necessaria ai fini della partecipazione al presente affidamento.
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, dipendente di Fondimpresa.
Nel testo della documentazione di gara i termini: impresa – concorrente – operatore economico - affidatario - aggiudicatario, vengono utilizzati indifferentemente con riferimento al soggetto interessato a partecipare alla gara e all’aggiudicatario; Fondimpresa può essere altresì definita Fondo, stazione appaltante, Committente.
* * *
ARTICOLO 1
Documentazione di gara – Chiarimenti – Comunicazioni
1.1 Costituiscono documenti a base di gara e faranno parte del regolamento contrattuale, oltre al presente Capitolato tecnico e il Disciplinare di gara:
a) il Bando di gara;
b) lo Schema di contratto;
c) il modello DGUE allegato al presente documento;
d) il modello dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
e) il modello di offerta economica.
1.2 Tutta la predetta documentazione è direttamente accessibile sul sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx, su cui verranno pubblicate anche le eventuali rettifiche che dovessero rendersi necessarie.
1.3 Eventuali richieste di chiarimento in ordine ai documenti a base di gara, formulate esclusivamente in lingua italiana, potranno essere formulate al Fondo esclusivamente in forma scritta entro e non oltre il 11 marzo 2022 mediante apposita comunicazione da inviare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di e-procurement “Tutto Gare”. Il Fondo provvederà a rispondere entro il successivo 18 marzo 2022 tramite la piattaforma telematica di e-procurement “Tutto Gare” alle sole richieste di chiarimento che siano pervenute in tempo utile. I quesiti pervenuti nel termine e le relative risposte, in forma anonima, sono altresì pubblicati sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
1.4 Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dall’operatore economico in sede di partecipazione alla procedura di gara.
ARTICOLO 2
Oggetto e modalità di esecuzione del servizio – Suddivisione in lotti
2.1 La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di verifica dei piani formativi finanziati da Fondimpresa, suddiviso nelle seguenti attività:
A - Effettuazione delle operazioni di verifica in itinere sulle azioni formative previste nei Piani formativi finanziati da Fondimpresa su tutto il territorio nazionale.
Nel periodo di durata del contratto l’aggiudicatario deve garantire complessivamente l’effettuazione di numero 5.832 verifiche in itinere senza preavviso su azioni formative (corsi di formazione) in svolgimento nell’ambito di un campione, selezionato da Fondimpresa, di Piani formativi finanziati con gli Avvisi del Conto di Sistema, con gli Avvisi del Conto Formazione e con il Conto Formazione.
Le suddette quantità si riferiscono a verifiche in itinere utilmente e correttamente svolte e concluse secondo le previsioni del presente Capitolato tecnico e disciplinare di gara.
Ciascuna verifica in itinere comprende la visita dell’incaricato dall’aggiudicatario (verificatore) presso la sede in cui si sta svolgendo il corso, la rilevazione degli elementi più avanti indicati, la redazione e sottoscrizione di un verbale, corredato dagli allegati acquisiti
nel corso della visita predisposto, firmato e consegnato con le modalità specificate in questo paragrafo.
La distribuzione temporale e geografica delle verifiche in itinere viene determinata ad insindacabile giudizio di Fondimpresa che può richiedere – sulla base dei calendari dei piani campionati - lo svolgimento di un numero medio giornaliero di otto visite di verifica, anche contestuali, per ogni giornata lavorativa (sabato escluso) presso le sedi ospitanti la formazione ubicate in regioni diverse, dislocate sull’intero territorio nazionale. Eventuali visite di verifica da svolgere il sabato saranno concordate con l’aggiudicatario. Fondimpresa si riserva la facoltà di rimodulare le quantità previste sulla base di sopravvenute esigenze, nei limiti dell’importo massimo previsto nel contratto.
Nel limite del 5% del totale delle 5.832 verifiche in itinere, devono essere recuperate, sostituendole con altre indicate da Fondimpresa, le eventuali verifiche nelle quali l’incaricato dell’aggiudicatario, recatosi presso la sede formativa non abbia potuto, per qualsiasi ragione, effettuare l’attività di verifica.
L’intera attività di verifica in itinere deve essere sempre effettuata e condotta esclusivamente da un incaricato dell’aggiudicatario (verificatore), in rapporto di dipendenza o di collaborazione professionale, in possesso dei seguenti requisiti minimi:
• laurea e almeno 10 (dieci) anni interi (120 mesi) di esperienza nella gestione e/o nel monitoraggio e/o nella rendicontazione e/o nelle verifiche in itinere e/o ex post di piani e progetti di formazione finanziati con obbligo di rendicontazione delle attività e delle spese,
ovvero
• iscrizione da più di 5 (cinque) anni nel registro dei revisori legali e specifica esperienza nella verifica e certificazione di almeno 10 (dieci) rendiconti relativi a piani e progetti di formazione finanziati con obbligo di rendicontazione delle attività e delle spese.
Le verifiche sono svolte dall’aggiudicatario esclusivamente nelle sedi di svolgimento delle azioni formative indicate da Fondimpresa.
Per lo svolgimento dell’attività di verifica, Fondimpresa metterà a disposizione dell’aggiudicatario un applicativo digitale (di seguito denominato applicativo “Veris”), di proprietà del Fondo, che permetterà di gestire, consultare, trasmettere e archiviare la documentazione relativa alle verifiche nonché le relative comunicazioni interne alle aree funzionali del Fondo e verso gli interlocutori esterni (soggetti titolari dei piani e aggiudicatario del servizio di verifica della procedura in oggetto).
Tramite l’applicativo “Veris”, concesso in uso all’aggiudicatario per il tempo necessario all’espletamento del servizio affidato, il Fondo trasmetterà in forma automatizzata tutti i dati e le informazioni necessari per la realizzazione delle verifiche e tramite lo stesso applicativo verranno restituiti dall’aggiudicatario gli esiti delle verifiche e i relativi verbali. A tal fine il Fondo comunica all’aggiudicatario l’elenco delle verifiche da realizzare che sarà trasmesso con un preavviso di tre giorni lavorativi (sabato escluso), indicando la data, l’orario e la sede di svolgimento della giornata formativa, l’indirizzo presso il quale deve essere svolta la visita, i riferimenti identificativi del Piano e dell’azione formativa, il calendario comunicato al Fondo dal soggetto titolare del Piano, l’elenco dei partecipanti, il nominativo e i contatti del/i referente/i del Piano, etc.
I dati definitivi verranno comunicati in via confermativa entro il giorno precedente alla verifica.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di effettuare tutte le verifiche richieste da Fondimpresa con ciascuna delle suddette comunicazioni.
La verifica in itinere deve essere svolta senza dare preavviso al soggetto interessato e deve accertare il regolare svolgimento della giornata di corso secondo i dati (azione formativa, data, orario, tematica, modalità formativa, lavoratori partecipanti, etc.) caricati dal soggetto titolare del Piano sul sistema informativo di Fondimpresa, denominato sistema FPF, di seguito “piattaforma FPF”, il rispetto delle condizioni e delle procedure di gestione previste dal Fondo applicabili al Piano.
In quest’ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere rilevati, tramite apposita lista di controllo (check list) e altri strumenti di verifica (verbale, etc.), gli elementi minimi di seguito riportati e deve essere accertata la loro rispondenza alle informazioni e ai dati di gestione del Piano comunicati sulla piattaforma FPF dal soggetto titolare dell’intervento finanziato:
• effettivo svolgimento dell’attività formativa nei tempi e nei termini previsti nel calendario della giornata e nella scheda del corso;
• condizioni generali didattiche, organizzative e logistiche in cui si sta svolgendo l’attività, anche in riferimento alla loro adeguatezza rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza;
• presenza dei lavoratori associati all’azione formativa nella piattaforma FPF e di eventuali altri partecipanti non registrati;
• aziende di appartenenza di tutti i partecipanti presenti, possesso dei requisiti previsti dalle condizioni di finanziamento del Piano;
• presenza nella sede visitata del registro didattico e delle presenze del corso o dei fogli firma, con accertamento della corretta compilazione e sottoscrizione di tutte le parti utilizzate fino alla data della visita secondo quanto richiesto nei modelli e nelle istruzioni di Fondimpresa, nonché della eventuale vidimazione preventiva, se dovuta.
• a fronte del riscontro di irregolarità, corrispondenza dei dati riportati sul registro didattico e delle presenze o sui fogli firma in relazione a tutte le sessioni formative già svolte della medesima azione formativa rispetto ai dati presenti nei calendari caricati sulla piattaforma FPF, forniti da Fondimpresa;
• docenti, tutor e altri soggetti presenti, con tipologia di incarico, attività svolta, organismo committente;
• elenco dei materiali e dei sussidi didattici messi a disposizione dei partecipanti, con evidenza dell’avvenuta consegna, descrizione dell’oggetto e delle principali caratteristiche, rispondenza alle tematiche trattate;
• modalità di erogazione e di organizzazione della formazione, caratteristiche e titolarità delle attrezzature, dei supporti tecnici e dei locali utilizzati;
Gli strumenti di verifica (lista di controllo/check list, verbale di verifica in itinere, etc.) vengono predisposti dall’aggiudicatario, ma devono essere condivisi con Fondimpresa prima dell’avvio delle visite.
Anche nel caso in cui tali strumenti, con i relativi modelli, siano stati proposti nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, il Fondo potrà pertanto richiedere le modifiche o le integrazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni e alle procedure di gestione applicabili alle diverse tipologie di piani in verifica. I predetti aggiornamenti, concordati con l’aggiudicatario, vengono altresì apportati anche nel corso del periodo contrattuale, in relazione alle variazioni intervenute nella regolamentazione del Fondo.
L’aggiudicatario deve munire ciascun verificatore di una tessera con foto o di altro documento con foto che consenta l’identificazione delle sue generalità e del suo ruolo, con riferimento all’incarico svolto nell’ambito del contratto con Fondimpresa. La tessera deve essere sempre esibita, insieme al documento di identità, al momento dell’ingresso nella sede che ospita la formazione, al soggetto che riceve la visita di verifica.
A conclusione della visita il verificatore deve redigere il verbale di verifica in itinere recante, oltre alle proprie generalità, i riferimenti identificativi dell’azione formativa controllata (piano, azione, sede, soggetto titolare, tipologia di finanziamento), la cronologia della verifica (data e orario di inizio e di conclusione delle operazioni), l’attività svolta, gli elementi oggetto del controllo, i nominativi e il ruolo dei soggetti presenti, la documentazione acquisita nel corso della visita (che ne costituisce parte integrante), le risultanze della
verifica, con l’indicazione di tutte le irregolarità, anomalie o criticità eventualmente rilevate in relazione alle condizioni e alle procedure di gestione previste da Fondimpresa e applicabili al Piano.
Il verificatore deve sottoscrivere il verbale provvisorio con firma leggibile e consegnarne copia al rappresentante del soggetto titolare del Piano (responsabile, referente o coordinatore del piano) o ad altro soggetto coinvolto nel Piano presente durante la verifica (docenti, tutor, addetti della sede ospitante l’azione formativa), che firmano per ricevuta. Su loro richiesta, in calce al verbale sottoscritto devono essere riportati, con separata evidenza, chiarimenti, precisazioni o osservazioni in merito alle risultanze della verifica.
Il verbale provvisorio attesta l'avvenuta esecuzione della verifica del corso campionato. Entro il giorno successivo allo svolgimento della verifica, il verificatore deve trasmettere tramite e-mail una copia scansionata del verbale provvisorio con gli eventuali allegati anche al Responsabile aziendale e al Referente di Piano indicati su piattaforma FPF.
Nel verbale viene inoltre evidenziato che:
• il documento consegnato in copia non ha carattere definitivo in quanto deve essere ancora assoggettato al riesame da parte dell’aggiudicatario;
• il rilascio della copia da parte del verificatore avviene solo per attestare l’avvenuta esecuzione della visita di verifica, le modalità di svolgimento, i documenti acquisiti e le sue prime risultanze.
Il verbale definitivo della verifica in itinere, eventualmente completato con ulteriori indicazioni o precisazioni scaturenti dal riesame della documentazione acquisita con la visita, deve essere sottoscritto con firma leggibile dal responsabile dell’aggiudicatario (legale rappresentate o suo delegato), che ne assume la piena responsabilità nei confronti di Fondimpresa. Al verbale devono essere allegati tutti i documenti acquisiti durante la visita (copia del registro didattico e delle presenze, fogli firma, comunicazioni relative alla giornata o all’azione formativa, etc.).
La copia del verbale definitivo di verifica in itinere così sottoscritto, con tutti gli allegati, deve essere trasmessa su applicativo “Veris” dall’aggiudicatario, dopo aver compilato la sezione di propria competenza entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data della visita (sabato escluso).
Nel caso di eventuali e temporanei problemi di funzionamento dell’applicativo “Veris”, verranno concordate con l’aggiudicatario altre modalità telematiche di trasmissione dei verbali.
Il Fondo provvede poi a notificare in via definitiva la copia del verbale, sempre in formato elettronico, al soggetto titolare del Piano.
Il soggetto titolare del piano ha la facoltà di inviare a Fondimpresa eventuali controdeduzioni e/o osservazioni in merito alle risultanze della verifica di norma entro dieci giorni dal ricevimento del verbale definitivo.
L’aggiudicatario deve consegnare periodicamente a Fondimpresa, entro dieci giorni dalla richiesta, gli originali dei verbali di verifica in itinere conservati presso la propria sede, in fascicoli ordinati secondo il numero identificativo del Piano in ordine crescente.
Nel caso in cui la visita di verifica in itinere rilevi il mancato svolgimento dell’azione formativa nella giornata o nella sede indicata nella comunicazione ricevuta da Fondimpresa, l’aggiudicatario deve darne immediata informazione al Fondo, tramite comunicazione di posta elettronica da inviare comunque entro la medesima giornata, e trasmettere il verbale definitivo di verifica in itinere, recante l’esito negativo della verifica, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data della visita.
L’aggiudicatario deve inoltre trasmettere a Fondimpresa, entro tre giorni lavorativi dal loro ricevimento (sabato escluso), le risposte ad eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate al Fondo dal soggetto titolare del Piano in merito alle risultanze delle verifiche. Nel caso in cui rilevi che nel verbale definitivo della verifica in itinere e/o negli allegati non siano stati evidenziati alcuni dei controlli previsti o che nelle risultanze non siano state riportate irregolarità, anomalie o criticità, Fondimpresa trasmette all’aggiudicatario tramite l’applicativo “Veris” la richiesta di chiarimenti e/o di revisione del verbale ricevuto.
L’aggiudicatario deve fornire risposta, rinviando eventualmente il verbale definitivo aggiornato con le dovute integrazioni, entro i successivi tre giorni lavorativi.
L’aggiudicatario ha comunque l’obbligo di fornire a Fondimpresa il verbale di ogni verifica svolta, fermo restando che non saranno pagate le verifiche in itinere nelle quali non siano stati svolti - o sono stati effettuati solo parzialmente - i controlli richiesti, o che risultino essere state effettuate con modalità difformi da quelle stabilite nel presente paragrafo.
In caso di mancato rispetto delle tempistiche del presente articolo si applicano le decurtazioni automatiche previste all’art. 9 dello schema di contratto, parte integrante della documentazione di gara.
B - Effettuazione delle operazioni di verifica sui rendiconti finali di Piani formativi finanziati da Fondimpresa (verifiche ex post).
Nel periodo di durata del contratto l’aggiudicatario deve effettuare complessivamente numero 960 verifiche ex post, così suddivise:
i. verifiche sui rendiconti finali di complessivi numero 864 Piani formativi aziendali o interaziendali finanziati con le risorse del Conto Formazione, inclusi quelli che beneficiano del contributo aggiuntivo del Conto di Sistema (Avvisi del Conto
Formazione) e delle risorse del Conto Formazione digitale (eventuale), così come di seguito indicativamente ripartite:
a) numero 734 verifiche ex post sui rendiconti finali di Piani del Conto Formazione (compresi quelli finanziati con Avvisi del Conto Formazione e con le risorse del Conto Formazione digitale) che richiedono un finanziamento di Fondimpresa inferiore a 15.000,00 euro;
b) numero 86 verifiche ex post sui rendiconti finali di Piani del Conto Formazione (compresi quelli finanziati con Avvisi del Conto Formazione e con le risorse del Conto Formazione digitale) che richiedono un finanziamento di Fondimpresa pari o superiore a 15.000,00 euro fino a 49.999,99 euro;
c) numero 44 verifiche ex post sui rendiconti finali di Piani del Conto Formazione (compresi quelli finanziati con Avvisi del Conto Formazione e con le risorse del Conto Formazione digitale) che richiedono un finanziamento di Fondimpresa pari o superiore a 50.000,00 euro;
ii. verifiche sui rendiconti finali di numero 96 Piani formativi finanziati con gli Avvisi del Conto di Sistema.
Fondimpresa si riserva la facoltà di rimodulare le quantità previste sulla base di sopravvenute esigenze, nei limiti dell’importo massimo previsto nel contratto.
Le suddette quantità si riferiscono a verifiche ex post utilmente e correttamente svolte e concluse, secondo le previsioni del presente Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, in relazione a Piani formativi per i quali è stato presentato a Fondimpresa il rendiconto finale. La distribuzione temporale e geografica delle verifiche sui rendiconti finali dei Piani finanziati nel periodo di vigenza del contratto viene determinata a insindacabile giudizio di Fondimpresa e viene periodicamente calendarizzata con l’aggiudicatario in modo da consentire un preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi al soggetto titolare del rendiconto oggetto della verifica ex post.
Ciascuna verifica su rendiconti di spesa che richiedono un finanziamento complessivo inferiore a 50.000,00 euro, indipendentemente dalla provenienza delle risorse (Avvisi del Conto di Sistema, Avvisi del Conto Formazione, Conto Formazione ordinario e digitale) deve essere conclusa, con la trasmissione a Fondimpresa ed al soggetto titolare del piano del verbale di verifica ex post, entro venti giorni di calendario dalla data di avvio della verifica stessa.
Ciascuna verifica su rendiconti di spesa che richiedono un finanziamento complessivo compreso tra 50.000,00 euro e 100.000,00 euro, indipendentemente dalla provenienza delle risorse (Avvisi del Conto di Sistema, Avvisi del Conto Formazione, Conto Formazione ordinario e digitale) deve essere conclusa, con la trasmissione a Fondimpresa ed al soggetto titolare del piano del verbale di verifica ex post, entro trenta giorni di calendario dalla data di avvio della verifica stessa.
Ciascuna verifica su rendiconti di spesa che richiedono un finanziamento complessivo superiore a 100.000,00 euro, indipendentemente dalla provenienza delle risorse (Avvisi del Conto di Sistema, Avvisi del Conto Formazione, Conto Formazione ordinario e digitale) deve essere conclusa, con la trasmissione a Fondimpresa ed al soggetto titolare del piano del verbale di verifica ex post, entro sessanta giorni di calendario dalla data di avvio della verifica stessa.
Fondimpresa può prorogare i suddetti termini, a seguito di motivata richiesta dell’aggiudicatario, in presenza di ritardi dovuti esclusivamente al soggetto titolare del Piano e del rendiconto oggetto di verifica o di circostanze straordinarie.
La verifica ex post sul rendiconto finale deve essere svolta dall’incaricato dell’aggiudicatario (verificatore) presso la sede del soggetto titolare del Piano indicata da Fondimpresa. Il verificatore può concordare con il soggetto titolare del Piano, dandone conto nel verbale di incontro sottoscritto congiuntamente e allegato al verbale finale, di estrarre copia dei documenti visionati in originale per svolgere parte delle attività anche presso la propria sede di lavoro.
La verifica ex post sul rendiconto finale, in tutte le sue fasi, deve essere effettuata esclusivamente da un revisore legale in possesso del seguente requisito minimo:
• iscritto da più di cinque anni nel registro dei revisori legali e con specifica esperienza nella verifica e certificazione di almeno 20 rendiconti di piani e progetti formativi finanziati con obbligo di rendicontazione delle attività e delle spese.
La verifica ex post richiede l’esecuzione dell’attività di controllo sul rispetto di tutte le condizioni che disciplinano il finanziamento concesso da Fondimpresa al soggetto titolare del Piano formativo, secondo le regole, i parametri e le procedure applicabili al rendiconto in esame dettagliate negli Avvisi, nelle Guide e negli altri allegati.
In quest’ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano i principali punti oggetto della verifica:
• la conformità agli originali in possesso del soggetto titolare del finanziamento ai documenti del Piano inviati a Fondimpresa, dalla fase di presentazione a quella di rendicontazione finale;
• la rispondenza delle azioni formative e delle attività non formative, propedeutiche e di accompagnamento svolte, come risultanti dalla documentazione e dai materiali in possesso del Soggetto Attuatore, alle previsioni del Piano e, nel caso degli Avvisi del Conto di Sistema, alle progettazioni di periodo validate dal Comitato paritetico di Pilotaggio, ai verbali del predetto Comitato e ai rapporti periodici trasmessi al Fondo;
• la corretta compilazione, sottoscrizione e preventiva vidimazione (ove richiesta), secondo i modelli e le istruzioni, di tutti i registri didattici e delle presenze e/o i fogli firma, relativi alle azioni formative svolte, nonché l’assenza di incongruenze in relazione ai calendari, agli orari ed ai partecipanti presenti;
• la rispondenza di tutti i dati riportati nei registri didattici e delle presenze e/o nei fogli firma con quelli inseriti dal soggetto titolare del Piano nella piattaforma FPF, con le dichiarazioni rese dalle aziende di appartenenza e con le autocertificazioni eventualmente prodotte dai partecipanti e dai docenti per alcuni dei corsi (oggetto di rilievi in sede di verifica in itinere o di procedura straordinaria per la correzione di errori nel caricamento dei dati sulla piattaforma FPF);
• il rispetto, per tutti i costi esposti nelle voci di spesa del Rendiconto, delle procedure, delle modalità di imputazione e documentazione, dei limiti e delle condizioni di ammissibilità previsti da Fondimpresa, sia nel caso di rendicontazione a “costi reali” sia nel caso di rendicontazione sulla base dei “costi unitari standard”, nei casi previsti dal Fondo;
• il corretto calcolo e la corretta imputazione del costo del personale dipendente partecipante alla formazione sulla base del costo orario determinato nel rispetto delle previsioni di Fondimpresa e del relativo contratto di lavoro, tenuto conto delle ore di effettiva presenza desunte dai relativi registri prodotti e conservati dal soggetto titolare del Piano nonché l’effettivo pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali e delle ritenute;
• la corretta attuazione delle regole e delle procedure previste dal Fondo in materia di affidamenti a soggetti terzi (deleghe, partenariati, altri incarichi), e la rispondenza dei contratti, delle attività e della documentazione a quanto previsto e autorizzato;
• la corretta applicazione, nell’ambito del Piano e del rendiconto, della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per le aziende beneficiarie dei finanziamenti del Conto di Sistema e delle relative condizioni di esenzione, esclusione, ammissibilità dei costi ed intensità di aiuto.
Gli strumenti di verifica (lista di controllo/check list, verbale di verifica ex post, etc.) vengono predisposti dall’Aggiudicatario, ma devono essere preventivamente condivisi con Fondimpresa.
Anche nel caso in cui tali strumenti, con i relativi modelli, siano stati proposti nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, il Fondo può pertanto chiedere le modifiche o le integrazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni e delle procedure di gestione applicabili alle diverse tipologie di rendiconti in verifica. I predetti aggiornamenti, concordati con l’aggiudicatario, vengono altresì apportati anche nel corso del periodo contrattuale, in relazione alle variazioni intervenute nella regolamentazione del Fondo.
L’aggiudicatario deve munire ciascun verificatore di una tessera con foto o di altro documento con foto che consenta l’identificazione delle sue generalità e del suo ruolo, con riferimento all’incarico svolto nell’ambito del contratto con Fondimpresa. La tessera deve essere sempre esibita, insieme al documento di identità, al momento dell’ingresso nella sede del soggetto che riceve la visita di verifica.
Gli esiti della verifica ex post devono essere riportati in un verbale finale che deve riportare i dati identificativi del Piano e del soggetto titolare del finanziamento, le generalità della persona fisica presente nel giorno di avvio della verifica, legale rappresentante del soggetto titolare del Piano o suo delegato, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica sul quale chiede di ricevere il verbale finale, il riepilogo delle attività verifica svolte (controlli effettuati) e le risultanze della verifica con l’indicazione dell’importo ritenuto ammissibile per voce di spesa e dell’importo totale, ivi compreso il cofinanziamento, corredate dal confronto con il preventivo e il rendiconto del Piano e dalla puntuale indicazione delle singole spese ritenute non ammissibili, con la motivazione della loro esclusione.
Al verbale finale devono essere allegati i verbali sintetici degli incontri svolti tra il verificatore dell’aggiudicatario e i rappresentanti del soggetto titolare del Piano presso la sua sede, sottoscritti da tutti i presenti, i documenti acquisiti nel corso della verifica e le comunicazioni intercorse in merito a richieste di chiarimenti o integrazioni della documentazione a supporto del Rendiconto finale.
Il verbale definitivo della verifica ex post deve essere sottoscritto con firma leggibile dall’incaricato (verificatore) e dal responsabile dell’aggiudicatario (legale rappresentate o suo delegato), che ne assume la piena responsabilità nei confronti di Xxxxxxxxxxx.
La copia del verbale definitivo di verifica ex post così sottoscritto, con tutti gli allegati, deve essere trasmessa dall’aggiudicatario su applicativo “Veris” entro il termine prima indicato in relazione al valore del finanziamento richiesto con il rendiconto.
Nel caso di eventuali e temporanei problemi di funzionamento dell’applicativo “Veris”, verranno concordate con l’aggiudicatario altre modalità telematiche di trasmissione dei verbali.
L’aggiudicatario deve consegnare periodicamente a Fondimpresa, entro dieci giorni dalla richiesta, gli originali dei verbali di verifica ex post conservati presso la propria sede in fascicoli ordinati secondo il numero identificativo del Piano in ordine crescente.
Nel caso in cui il soggetto titolare del Piano non consenta il regolare avvio della verifica ex post nella data stabilita dal Fondo o non fornisca la documentazione necessaria al suo svolgimento, l’aggiudicatario deve darne immediata informazione al Fondo, tramite comunicazione di posta elettronica da trasmettere comunque entro la data di avvio prevista. Il soggetto titolare del piano ha la facoltà di inviare a Fondimpresa eventuali controdeduzioni e/o osservazioni in merito alle risultanze della verifica di norma entro dieci giorni dal ricevimento del verbale definitivo.
L’aggiudicatario deve inoltre trasmettere a Fondimpresa, entro cinque giorni lavorativi dal loro ricevimento (sabato escluso), le risposte ad eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate al Fondo dal soggetto titolare del Piano in merito alle risultanze della verifica ex post.
Nel caso in cui rilevi dal verbale della verifica ex post e dagli allegati che alcuni dei controlli richiesti non sono stati svolti o sono stati effettuati solo parzialmente, o che non siano state evidenziate - nelle risultanze della verifica riportate nel verbale – spese inammissibili, Fondimpresa trasmette all’aggiudicatario tramite l’applicativo “Veris” la richiesta di chiarimenti e/o di revisione del verbale ricevuto.
L’aggiudicatario deve fornire risposta entro i successivi tre giorni lavorativi, rinviando eventualmente il verbale definitivo aggiornato con le dovute integrazioni. In presenza di omissione di controlli l’aggiudicatario è tenuto ad effettuarli entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione del Fondo, rinviando il verbale definitivo aggiornato con le risultanze dei suddetti controlli.
Non saranno pagate da Fondimpresa le verifiche ex post nelle quali non siano stati svolti - o sono stati effettuati solo parzialmente - i controlli richiesti, o che risultino essere state effettuate con modalità difformi da quelle stabilite nel presente articolo.
In caso di mancato rispetto delle tempistiche del presente articolo si applicano le decurtazioni automatiche previste all’art. 9 dello schema di contratto, parte integrante della documentazione di gara.
2.2 La struttura operativa dedicata al servizio, fermo restando che è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di più figure professionali, deve essere costituita da almeno (da intendersi quale prescrizione minima da capitolato):
- 15 (quindici) verificatori per l’attività A;
- 10 (dieci) revisori legali dei conti per l’attività B.
2.3 L’aggiudicatario si obbliga a cedere a Fondimpresa la proprietà piena di tutti i documenti, materiali e i prodotti realizzati nell’ambito del servizio oggetto di gara senza che ciò comporti alcun riconoscimento aggiuntivo, a nessun titolo, rispetto al corrispettivo pattuito per l’espletamento dei servizi.
2.4 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché è caratterizzato da unitarietà funzionale e, pertanto, si ritiene opportuno, sia sotto il profilo della convenienza economica che sotto il profilo dell’ottimale esecuzione, non procedere a suddivisione a lotti.
ARTICOLO 3
Xxxxxxxx e diritti d’autore
3.1 Fondimpresa non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’aggiudicatario abbia usato, nell’attuazione del servizio, oggetto del presente appalto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbia ottenuto la privativa o comunque strumenti di verifica (inclusi i modelli di lista di controllo/check list, verbali e altri modelli funzionali all’esecuzione delle verifiche) di cui non abbia diritto all’uso. L’aggiudicatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall’adozione di dispositivi, soluzioni tecniche o strumenti di verifica che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente Fondimpresa.
3.2 Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi rivendicazione, azione o questione di terzi, di cui al comma precedente, di cui sia venuta a conoscenza.
3.3 L’Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti di Fondimpresa in relazione alle apparecchiature, ai prodotti e agli strumenti di verifica forniti o concessi in uso. L’aggiudicatario, pertanto, si impegna a garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, Fondimpresa contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico di Fondimpresa in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni, fermo restando che l’aggiudicatario ha il diritto di essere sentito circa l’eventualità di tali rivendicazioni o azioni. Fondimpresa può svolgere a spese dell’aggiudicatario tutte le azioni e le iniziative che possano essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.
3.4 Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l’uso o la gestione da parte di Fondimpresa di una o più apparecchiature e/o prodotti oggetto del presente appalto, a causa di pretesa violazione, e ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, Fondimpresa può chiedere all’aggiudicatario, senza alcun costo aggiuntivo:
• la modifica del componente o dei componenti delle apparecchiature e/o prodotti o strumenti di verifica in modo da eliminare la violazione;
• di ottenere, per Fondimpresa, il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei prodotti cui il diritto di esclusiva (eventualmente accertato dal giudice) si riferisce;
• di sostituire il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti il cui uso è contestato con altri equivalenti che soddisfino le esigenze di Fondimpresa garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con essi sino alla data in cui verranno a cessare tali rivendicazioni;
• di ritirare il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti e rifondere le somme versate da Fondimpresa, salvo una adeguata riduzione per l’uso, i danni e l’obsolescenza, sempre che ciò sia compatibile con la conservazione delle funzionalità del Servizio in termini di prestazioni svolte e da svolgere e che quindi non si configuri l’inadempimento da parte dell’appaltatore.
ARTICOLO 4
Durata dell’appalto – Importo a base d’asta
4.1 L’appalto ha una durata di 36 mesi continuativi, con decorrenza dalla data di inizio dell’attività indicata in un apposito verbale, fatta salva, in presenza dei presupposti di legge, la facoltà di disporre l’esecuzione d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 oltre l’eventuale attivazione dell’opzione prevista al successivo comma 6.
4.2 Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, Fondimpresa si riserva altresì di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, fatta comunque salva la facoltà di concordare condizioni più favorevoli per il Fondo.
4.3 L’importo a base d’asta, riferito all’intera durata contrattuale di 36 mesi, è pari ad un massimo di complessivi € 1.693.245,96 (unmilioneseicentonovantatremiladuecentoquarantacinque/96) al netto di IVA di legge. L’importo dell’appalto è da intendersi suddiviso nel modo seguente, nelle quantità e secondo le modalità ivi indicate:
ATTIVITA’ DEL SERVIZIO | IMPORTO UNITARIO | NUMERO VERIFICHE STIMATE | |
A - Effettuazione delle operazioni di verifica in itinere sulle azioni formative svolte nei Piani formativi finanziati da Fondimpresa su tutto il territorio nazionale. | € 155,43 | 5.832 | |
TOTALE ATTIVITA’ “A” | 5.832 | ||
B - Effettuazione delle operazioni di verifica sui rendiconti finali di Piani formativi finanziati da Fondimpresa (verifiche ex post). | I. verifiche ex post sui rendiconti finali di piani formativi finanziati con Avvisi del Conto di Sistema. | € 3.217,50 | 96 |
II. verifiche ex post sui rendiconti finali di piani formativi finanziati con le risorse del Conto Formazione, inclusi quelli che beneficiano del contributo aggiuntivo (Avvisi del Conto Formazione) e del Conto Formazione digitale. | € 509,76 | 734 (con finanziamento richiesto < 15 mila euro) | |
€ 509,76 | 86 (con finanziamento richiesto ≥ 15 mila euro e < 50 mila euro ) | ||
€ 1.361,25 | 44 (con finanziamento richiesto ≥ 50 mila euro) | ||
TOTALE ATTIVITA’ “B” | 960 |
4.4 Considerato che nello svolgimento del servizio non vi sono rischi da interferenze tra il personale di Fondimpresa e il personale dell’aggiudicatario non può essere determinato un costo per oneri per la sicurezza.
4.5 Nessun compenso revisionale è previsto per il periodo di esecuzione dell'appalto.
4.6 Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 63, comma 5 del Codice, Fondimpresa si riserva di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della procedura per un ulteriore periodo massimo di 18 mesi e per un importo massimo stimato
di € 800.000,00 (ottocentomila/00) al netto di IVA di legge. In particolare i servizi opzionali di cui sopra sono riferiti principalmente a:
• verifiche in itinere con modalità a distanza o da remoto da svolgersi su attività formative che utilizzano esclusivamente modalità digitali e/o aule virtuali (ad esempio FAD Sincrona, Teleformazione, ADA – Apprendimento a Distanza Attivo, etc.);
• supporto specialistico e assistenza tecnica per eventuali adeguamenti organizzativi e gestionali del sistema delle verifiche;
• implementazione e aggiornamento degli applicativi informatici già in uso nel sistema delle verifiche di Fondimpresa (gestionale “Veris”) e di possibile avvio nel corso del triennio (es. registro elettronico delle presenze).
Ai fini della predetta opzione, si specifica che il valore complessivo stimato dei servizi oggetto del presente documento, quale risultante dal prezzo a base d'asta comprensivo della parte opzionale, è pari ad € 2.493.245.96
(duemilioniquattrocentonovantatremiladuecentoquarantacinque/96) al netto di IVA di legge.
ARTICOLO 5
Soggetti ammessi alla procedura di gara
5.1 Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 6 del presente Capitolato tecnico e Disciplinare di gara e rientranti nell’elencazione di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016.
5.2 Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016.
5.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
5.4 È altresì vietato, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), i consorzi tra società cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed in consorzi stabili di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
5.5 Nel caso in cui risultino più offerte presentate dal medesimo soggetto – anche all’interno di raggruppamenti, consorzi o GEIE – tutte le predette offerte sono escluse dalla procedura.
5.6 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett.
f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
5.7 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato
ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
5.8 Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5.9 Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.lgs.
n. 50/2016, alle condizioni di cui al presente Capitolato tecnico e Disciplinare di gara.
5.10 Ai sensi dell’art. 37 del D.l. 78/2010 (conv. in l. n. 122/2010), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze.
ARTICOLO 6
Requisiti di partecipazione - Avvalimento
6.1 Ai fini della partecipazione e della ammissione alla procedura di gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero, nei casi previsti, ad uno dei registri commerciali indicati dall’allegato XVI al D.lgs. n. 50/2016;
c) possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in corso di validità secondo la norma ISO 9001:2015 e della certificazione sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001:2013 per i servizi oggetto della presente procedura;
d) conseguimento, nel triennio 2018/2019/2020, di un fatturato globale annuo non inferiore, per ciascun anno, a € 1.128.000 IVA esclusa. A tal riguardo, si specifica che per le società che abbiano iniziato l’attività da meno di tre esercizi finanziari, il presente requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato globale richiesto/3) x anni di attività;
e) conseguimento, nel triennio 2018/2019/2020, di un fatturato annuo non inferiore, per ciascun anno, a euro 800.000,00, IVA esclusa, derivante esclusivamente da
fatturato per incarichi di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura. A tal riguardo, si specifica che per le società che abbiano iniziato l’attività da meno del triennio sopra indicato, il presente requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato specifico richiesto/3) x anni di attività;
f) possesso di un organico medio annuo nel triennio 2018/2019/2020 di almeno 25 dipendenti.
Si precisa che la scelta di richiedere il requisito economico di cui alle lettere d) ed e) dipende dalla peculiare natura e dalla rilevanza del servizio oggetto del presente documento, tale da rendere indispensabile che gli operatori siano in grado di soddisfare requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari a tutela del corretto espletamento dell’attività istituzionale del Fondo.
6.2 I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
6.3 Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
6.4 Con riferimento ai requisiti di cui agli artt. 5 e 6.1, in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, costituiti o costituendi, valgono le seguenti indicazioni:
• i requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 6.1 devono essere posseduti da tutti i concorrenti riuniti o consorziati in qualsiasi forma;
• i requisiti di cui alle lettere d), e) e f) dell’art. 6.1 devono essere posseduti nel loro complesso dal raggruppamento o dal consorzio; l’impresa mandataria deve possedere il predetto requisito in misura maggioritaria.
6.5 In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45, D.lgs. n. 50/2016:
• i requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di cui alle lettere b), e c) dell’art. 6.1 devono essere posseduti dai consorzi e dalle imprese designate come esecutrici;
• i requisiti di cui alle lettere d), e) e f) dell’art. 6.1 devono essere posseduti dai consorzi secondo quanto stabilito dall’art. 47, D.lgs. n. 50/2016.
6.6 Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui al precedente 6.1, anche mediante ricorso all’avvalimento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’art. 163 del
r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. lett. b).
6.7 Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni di cui al punto 6.1. lett. c) comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità e di sicurezza delle informazioni.
6.8 L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento, nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria sia il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
6.9 Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
ARTICOLO 7
Garanzia provvisoria – Garanzia definitiva – Ritenute a titolo di garanzia
7.1 Le offerte presentate dai concorrenti devono essere corredate da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta (e quindi pari ad € 33.864,9192), prestata in conformità a quanto stabilito dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
7.2 Trova in particolare applicazione la disciplina di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto, al fine di avvalersi delle ipotesi di riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, l’operatore economico deve espressamente attestare il possesso dei relativi requisiti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
7.3 Nel caso di prestazione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la garanzia provvisoria, ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 93, D.lgs. 50/2016, deve:
a) essere prodotta:
i. come documento informatico, ai sensi dell’articolo 1, lettera p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
ii. in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 (cfr. al riguardo ANAC, delibera n. 372 del 17 aprile 2019);
b) avere efficacia per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
c) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 (centoottanta) giorni su espressa richiesta di Xxxxxxxxxxx, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione.
7.4 In ogni caso, le offerte devono altresì essere corredate dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 qualora l’offerente dovesse risultare aggiudicatario.
7.5 Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia definitiva con le modalità e secondo le condizioni previste dagli articoli 93 e 103 del D.Lgs.
n. 50/2016. Siffatta garanzia definitiva verrà progressivamente svincolata secondo il disposto dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
7.6 Si specifica che qualora una o entrambe le garanzie di cui al presente articolo dovessero venire rilasciate congiuntamente da più garanti, troverà applicazione l’art. 104, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso, il concorrente deve fornire l’indicazione del mandatario e/o delegatario designato per intrattenere i rapporti con il Fondo.
7.7 Sull’importo netto progressivo delle prestazioni si opererà inoltre una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, secondo quanto stabilito all’art. 30, comma 5 bis, D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 8
Subappalto
8.1 Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del presente affidamento, previa autorizzazione del Fondo, purché il concorrente:
- esprima l’intenzione di ricorrere al subappalto nella documentazione amministrativa presentata a corredo della propria offerta, mediante la compilazione degli appositi campi del modello DGUE di cui al successivo art. 10.1;
- indichi, mediante la compilazione degli appositi campi del predetto modello DGUE, le parti del servizio che intende subappaltare;
- presenti, in caso di aggiudicazione della gara (e, in particolare, al momento del deposito del contratto di subappalto), la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali di
cui agli artt. 83 e 84 del predetto decreto. Tale dichiarazione sarà verificata da Fondimpresa per il tramite della Banca dati nazionale di cui all’articolo 81 del D.Lgs. 50/2016.
8.2 Non può essere, ad ogni modo, affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Trovano, inoltre, applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
8.3 Resta inteso che, in caso di ricorso al subappalto, in linea con il comma 8 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti di Xxxxxxxxxxx, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
ARTICOLO 9
Modalità di presentazione delle offerte – Soccorso istruttorio
9.1 La fase della presentazione delle offerte avviene in modalità esclusivamente telematica sulla base della disciplina del presente articolo. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.
9.2 Le offerte, redatte in lingua italiana e complete della relativa documentazione devono essere presentate, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 1° aprile 2022.
9.3 Per la ricezione delle offerte Fondimpresa utilizza la piattaforma telematica di e- procurement “Tutto Gare” (al seguente link xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/). Per partecipare alla procedura il concorrente deve registrarsi presso la citata piattaforma. La registrazione è necessaria per poter procedere al caricamento delle offerte. Il concorrente deve collegarsi quindi alla piattaforma “Tutto gare” all’indirizzo suindicato e selezionare la procedura interessata nella sezione “GARE ATTIVE” sulla homepage della piattaforma. Dopo aver confermato la partecipazione alla procedura cliccando sul pulsante “Partecipa” il concorrente accede alla sezione “PANNELLO DI GARA” della procedura interessata nella quale, entro il giorno 01/04/2022 deve caricare, creando una chiave personalizzata per ogni busta, la documentazione amministrativa, di cui al successivo art. 10 in “Busta A - Documentazione amministrativa”, l’offerta tecnica, di cui al successivo art. 12 in “Busta B - Offerta tecnica” ed infine l’ offerta economica, di cui al successivo art. 13 in “Busta C - Offerta economica”.
9.4 La documentazione caricata nelle suddette buste dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente esclusivamente in formato p7m dalla persona fisica (o dalle persone fisiche, se più di una) abilitata ad agire come rappresentante dell’operatore economico, caricando in ogni busta anche idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore, ove diverso dal legale rappresentante.
9.5 Al termine del caricamento delle tre buste in piattaforma il concorrente dovrà necessariamente concludere la fase di presentazione cliccando sul pulsante “INVIA LA PARTECIPAZIONE”.
9.6 Si specifica che tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, ivi inclusa l’offerta, deve essere comunque redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione giurata che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’offerente assicurare la fedeltà della traduzione.
A prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti sottoscritti, è sufficiente la produzione di una copia della documentazione attestante i poteri del sottoscrittore per ciascun soggetto sottoscrittore.
9.7 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
9.8 Laddove il concorrente faccia ricorso all’avvalimento, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
ARTICOLO 10
Contenuto della busta A – Documentazione amministrativa
10.1 Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere prodotti i seguenti documenti, preferibilmente accompagnati da un indice introduttivo, tutti prodotti in modalità elettronica e sottoscritti digitalmente in formato p7m e corredati da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore/dei sottoscrittori medesimo, ove diverso dal legale rappresentante:
a) la domanda di partecipazione redatta, in bollo, contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente deve allegare copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
b) il c.d. documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, reso disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Linee Guida n. 3 del 18 luglio 2016 (v. G.U.R.I. – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016) ed attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dal precedente art. 3.
Tale DGUE deve essere compilato, secondo le istruzioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Linee Guida n. 3 del 18 luglio 2016, utilizzando il modello in formato editabile predisposto dal Fondo.
Lo stesso DGUE deve in particolare contenere le seguenti informazioni/dichiarazioni:
d.1) le pertinenti informazioni sull’operatore economico di cui alla Parte II, Sezione A, del DGUE, ivi incluse quelle relative alla “forma della partecipazione”.
Con specifico riferimento alla forma di partecipazione alla gara si evidenzia che nel caso di partecipazione alla gara con le forme previste dall’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g) del D.Lgs. n. 50/2016 - e, quindi, rispettivamente, nel caso di partecipazione di consorzi stabili, raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari (costituiti e costituendi), aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di imprese e GEIE - deve essere presentato un DGUE distinto per ciascun soggetto costituente il consorzio, il raggruppamento, il GEIE o la rete di imprese.
Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi fra società cooperative e consorzi stabili), il DGUE deve essere compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici. Queste ultime devono pertanto essere indicate dal consorzio nel proprio DGUE, conformemente a quanto prescritto dall’art. 48, comma 7, D.lgs. n. 50/2016.
d.2) le pertinenti informazioni sull’operatore economico di cui alla Parte II, Sezione B, del DGUE.
Si precisa che in tale sezione devono essere indicate le informazioni relative ai soli soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell’operatore economico che siano effettivamente intervenuti ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui al presente documento.
d.3) le informazioni di cui alla Parte II, Sezione C, del DGUE, devono essere fornite esclusivamente laddove il concorrente intenda avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs.
n. 50/2016, dei requisiti di partecipazione posseduti da altri operatori economici.
Si specifica che in tal caso l’impresa ausiliaria deve produrre, unitamente a tutta la documentazione prevista dall’art. 89 cit., un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato1.
d.4) le informazioni di cui alla Parte III, Sezione A, del DGUE, relative all’insussistenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016. In relazione a tali informazioni si specifica che, con il comunicato del 8 novembre 2017, l’ANAC ha chiarito che l’insussistenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma
1 del Codice deve essere dichiarata dal legale rappresentante del concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati dal comma 3 del medesimo art. 80 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico
1 Art. 89, co. 1 “Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'Allegato XVII, parte II, lett. f) o alle esperienze professionali pertinenti, i concorrenti possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori/servizi per i quali tali capacità sono richieste”. Si sottolinea che l’all. XVII, parte II, lett. f) fa riferimento, tra l’altro, a “titoli di studio e professionali del prestatore di servizi”.
registro da cui i medesimi possono essere ricavati. È quindi necessario che il concorrente produca un documento dichiarativo, ai sensi del D.P.R. 445/2000, distinto dal DGUE e redatto sulla base del modello allegato al presente documento, contenente l’elencazione nominativa dei soggetti cui deve intendersi riferita la dichiarazione sostitutiva resa mediante la compilazione del modello DGUE. Qualora non ci siano altri soggetti oltre il dichiarante/legale rappresentante quest’ultimo deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, distinto dal DGUE, firmata digitalmente, l’assenza di ulteriori soggetti indicati dal comma 3 del medesimo art. 80 del Codice.
d.5) le informazioni di cui alla Parte III, Sezioni B e C, del DGUE, relative agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, all’insussistenza di motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali.
d.6) le informazioni di cui alla Parte III, Sezione D, del DGUE, concernenti l’insussistenza degli ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente.
d.7) le informazioni di cui alla Parte IV del DGUE in ordine al possesso dei requisiti di ordine speciale stabiliti dall’art. 6.1 del presente documento.
A tal riguardo si specifica che:
- la dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui alla lettera b) dell’art. 6.1 cit. deve essere resa mediante la compilazione del riquadro 1) della parte IV, Sezione A del DGUE allegato al presente documento;
- la dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell’art. 6.1 cit. deve essere resa mediante la compilazione del primo riquadro della parte IV, Sezione D del DGUE allegato al presente documento;
- la dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui alla lettera e) dell’art. 6.1 cit. potrà essere resa mediante la compilazione del riquadro 1a) della parte IV, Sezione B del DGUE;
- la dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui alla lettera f) dell’art. 6.1 cit. deve essere resa la compilazione del riquadro 2a) della parte IV, Sezione B del DGUE, riportando nella tabella ivi prevista, oppure in un apposito prospetto separato da allegare al DGUE, la descrizione dei servizi svolti, gli importi fatturati per ciascun incarico (IVA esclusa), le relative date di fatturazione, e il committente, pubblico o privato, dei servizi stessi;
- la dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui alla lettera g) dell’art. 6.1 cit. potrà essere resa mediante la compilazione della Parte IV, Sezione C, riquadro 8), del DGUE;
d.8) la sottoscrizione digitale di cui alla Parte VI, del DGUE, deve essere apposta da parte dei soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell’operatore economico che siano effettivamente intervenuti ai fini della partecipazione alla procedura di gara e siano stati indicati nella Parte II, Sezione B, del DGUE.
c) la garanzia provvisoria prevista nel precedente art. 7, eventualmente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente, attestante il possesso dei requisiti che consentono la riduzione della medesima garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.lgs. n. 50/2016;
d) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di un istituto bancario, compagnia assicuratrice o intermediario finanziario, anche diversi da quelli che hanno rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 D.lgs. n. 50/2016 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Si precisa al riguardo che non sarà necessario produrre separatamente la dichiarazione di cui al presente punto laddove l’assunzione dell’impegno al rilascio della garanzia definitiva da parte del medesimo garante che ha rilasciato la garanzia provvisoria costituisca una delle condizioni risultanti dalla polizza rilasciata a corredo dell’offerta ex art. 93 D.lgs. n. 50/2016;
e) la ricevuta del versamento effettuato in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) pari ad € 140,00 ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della l. 23/12/2005, n. 266. Per maggiori chiarimenti sulle modalità di effettuazione di tale versamento si rinvia a quanto prescritto dall’Autorità (v. Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019) e si rinvia, in ogni caso, alla consultazione del sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx;
f) il “PASSOE” relativo alla procedura di gara, attestante che il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario da parte dell’operatore economico può essere verificato mediante il sistema “AVCPass” ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera del 17.2.2016 n. 157.
A tal riguardo, si precisa che:
• in conformità a quanto stabilito dal Presidente dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti Pubblici con il comunicato del 16.12.2013, per la generazione del PASSOE è necessario che ciascun operatore economico partecipante abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS dell'Autorità con profilo di “Amministratore dell'operatore economico”; costituisce onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze della procedura di gara ai fini dell'ottenimento del PASSOE;
• il “PASSOE” non esonera l’operatore economico dall’obbligo di presentare le dichiarazioni previste dalla normativa vigente e dal presente documento in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento;
• nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, sarà necessario produrre anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
g) in caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black-list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04.05.1999 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21.11.2001, la dichiarazione attestante il possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del 14.12.2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero l’avvenuta presentazione dell’istanza, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del predetto D.M. del 14.12.2010;
h) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore dello stesso munito di idonei poteri attestante:
1. l’indicazione del domicilio eletto e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, nonché l’espressa autorizzazione all’utilizzo dei predetti recapiti per le comunicazioni di cui all’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016;
2. l’impegno del concorrente a mantenere valida e vincolante la propria offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché per altri 180 (centoottanta) giorni in caso di espressa richiesta di Fondimpresa;
3. di aver esaminato, di avere preso puntualmente atto e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di:
- tutte le circostanze generali e particolari che possano in qualsiasi modo influire sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell’offerta;
- tutte le condizioni, gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, derivanti dal Bando di Gara, dal Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, dallo schema di contratto, e da tutti i documenti richiamati nei predetti atti;
- tutte le condizioni, gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, derivanti dalle normative vigenti in relazione al servizio oggetto dell’affidamento e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in cui devono essere svolte le attività;
4. di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni negoziali di cui al Bando di Xxxx, al Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, allo schema di contratto e a tutti i documenti richiamati nei predetti atti, impegnandosi a fornire la prestazione nel rispetto della normativa vigente e di quella che dovesse intervenire in corso di esecuzione dell’incarico;
5. di non avere nulla a pretendere nei confronti del Committente nell’eventualità in cui la presente procedura di affidamento fosse sospesa o annullata in qualsiasi momento, neppure a titolo di rimborso dei costi di partecipazione alla gara;
6. l'impegno a stipulare e consegnare in copia al committente, entro la data di avvio del servizio, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi per danni arrecati al committente o ad altri nello svolgimento dell’attività che garantisca adeguati livelli di copertura, con massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 "unico" per sinistro e per persona. Tale polizza deve comprendere anche una garanzia di RCO con un massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 per sinistro e di euro 1.000.000,00 per persona;
i) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
j) in caso di avvalimento, il concorrente allega, per ciascuna ausiliaria (i) il DGUE a firma dell’ausiliaria; (ii) la dichiarazione di avvalimento; (iii) il contratto di avvalimento; (iv) il PASSOE dell’ausiliaria.
ARTICOLO 11
Prescrizioni documentali specifiche in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi e GEIE, reti di imprese
11.1 Con riferimento alla documentazione amministrativa che deve essere inserita nella busta A in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi e GEIE, rete di imprese valgono le seguenti prescrizioni specifiche.
11.2 In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D.lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti:
• deve essere presentata attestazione, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio, contenente espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma – con indicazione esplicita del soggetto capofila e delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati – ed a conformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2106, con conseguente assunzione in solido della responsabilità contrattuale nei confronti di Xxxxxxxxxxx;
• ciascuno dei soggetti componenti il costituendo raggruppamento/consorzio deve presentare il proprio DGUE, compilandolo nelle parti di propria competenza, nonché la propria componente del PASSOE;
• la garanzia provvisoria di cui alla lettera c) del precedente art. 10.1 nonché l’impegno di cui alla successiva lettera d) del precedente art. 10.1, devono essere riferiti a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio. Il Raggruppamento Temporaneo o Xxxxxxxxx potrà godere del beneficio di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs.
n. 50/2016 della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria solo se tutti gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento o Consorzio siano in possesso delle relative certificazioni: l’eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti occorrenti al fine di avvalersi del beneficio della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 deve essere pertanto resa da ciascuno dei predetti soggetti;
• la dichiarazione di cui alla lettera h) del precedente art. 10.1 deve essere resa e sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio.
11.3 In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti già costituiti valgono le medesime prescrizioni di cui al precedente art. 11.2 con le seguenti precisazioni:
• in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento, deve essere presentata copia del mandato collettivo con rappresentanza costitutivo del raggruppamento, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
• la dichiarazione di cui alla lettera h) dello stesso art. 10.1 deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del solo operatore economico individuato come mandatario del raggruppamento.
11.4 In caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D.lgs. n. 50/2016 già costituiti e di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE):
• deve essere presentato l’atto costitutivo e lo statuto del Consorzio ovvero il contratto di XXXX, dai quali risulti la responsabilità solidale degli associati nei confronti di Fondimpresa. Ove tale responsabilità non risulti dai predetti atti costitutivi deve essere presentata apposita dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti gli associati;
• devono essere specificate le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori consorziati o facenti parte del GEIE;
• ciascuno dei soggetti componenti il consorzio o GEIE deve presentare il proprio DGUE, compilandolo nelle parti di propria competenza;
• la garanzia provvisoria di cui alla lettera c) del precedente art. 10.1 nonché l’impegno di cui alla successiva lettera d) del precedente art. 10.1, devono essere riferiti a tutti i soggetti facenti parte il Consorzio/GEIE. Ai fini dell’eventuale riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, vale quanto già evidenziato con riferimento ai Raggruppamenti Temporanei e Consorzi non ancora costituiti;
• la dichiarazione di cui alla lettera h) dello stesso art. 10.1 deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del solo Consorzio o GEIE;
11.4 In caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs. n. 50/2016 resta fermo l’obbligo di indicare le consorziate per i quali il consorzio concorre nonché l’obbligo, per le predette consorziate esecutrici, di produrre, ciascuna, un proprio DGUE, compilato secondo le indicazioni di cui al precedente art. 10.1.
11.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete deve essere prodotta:
- una attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, con indicazione esplicita del soggetto capofila e delle parti di servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ed a conformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2106, con conseguente assunzione in solido della responsabilità contrattuale nei confronti di Xxxxxxxxxxx;
- la garanzia provvisoria di cui alla lettera c) del precedente art. 10.1 nonché l’impegno di cui alla successiva lettera d) del precedente art. 10.1, devono essere riferiti a tutti i soggetti facenti parte della rete di imprese. Ai fini dell’eventuale riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, vale quanto già evidenziato con riferimento ai Raggruppamenti Temporanei e Consorzi non ancora costituiti;
- la dichiarazione di cui alla lettera h) dello stesso art. 10.1 deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune.
Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica deve essere inoltre prodotta:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.
25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica deve essere inoltre prodotta:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.
ARTICOLO 12
Contenuto della busta B – Offerta tecnica
12.1 La busta “B” deve contenere l’Offerta tecnica di ciascun concorrente - prodotta in modalità esclusivamente elettronica, sottoscritta digitalmente in formato p7m, corredata da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore/dei sottoscrittori medesimo, ove diverso dal legale rappresentante - nella quale devono essere descritte le
modalità di realizzazione del servizio, in conformità a quanto previsto nel precedente art. 2, e deve essere articolata secondo il seguente schema:
I. Presentazione della offerta.
II. Piano delle operazioni di verifica in itinere.
III. Piano delle operazioni di verifica ex post sui rendiconti finali.
IV. In ciascuno dei predetti Piani (punto II e punto III) deve essere data adeguata evidenza a tutti gli aspetti relativi alle modalità operative, alle metodologie ed agli strumenti proposti, evidenziando in modo puntuale la loro capacità di assicurare, in modo completo ed adeguato, lo svolgimento di tutte le attività previste nel precedente art. 2.
V. Elementi migliorativi dell’offerta rispetto a quanto richiesto nell’oggetto del presente Capitolato tecnico e disciplinare.
VI. Modalità di coordinamento e organizzazione delle risorse professionali impegnate, con riferimento ai singoli piani e al servizio nel suo insieme. In particolare devono essere illustrate le modalità con cui viene garantita l’esecuzione delle verifiche su tutto il territorio nazionale, l’uniformità di comportamento nella loro esecuzione e la necessaria flessibilità rispetto alle loro tempistiche e alla loro concentrazione temporale. Deve essere altresì evidenziata la rispondenza delle risorse professionali alle caratteristiche delle attività da svolgere, nel rispetto dei requisiti minimi richiesti nel precedente art. 2, come risultante dai curriculum allegati all’Offerta tecnica.
12.2 A pena di esclusione dalla procedura di gara, nell’offerta tecnica non devono in ogni caso essere inserite indicazioni relative ad elementi economici dell’offerta (vale a dire al prezzo); tali indicazioni dovranno essere esposte esclusivamente nell’offerta economica di cui al successivo art. 13.
12.3 L’Offerta tecnica deve essere redatta su non più di 100 facciate (esclusi copertina, indice e curricula allegati) in formato A4 con carattere times new roman corpo 11. Non saranno oggetto di valutazione tecnica le facciate ulteriori alla centesima.
12.4 All’offerta tecnica devono essere allegati i curriculum vitae, rispondenti ai requisiti indicati nel precedente art. 2, di almeno 15 (quindici) verificatori per le verifiche in itinere di cui alla lettera A, di almeno 10 (dieci) revisori legali dei conti per le verifiche ex post sui rendiconti finali di cui alla lettera B.
Nel curriculum, per ciascun incarico eseguito in relazione ai requisiti richiesti da Fondimpresa, devono essere specificati i servizi svolti, la loro durata, l’importo, il committente, nonché una specificazione, in termini temporali, dell’impegno prestato per lo svolgimento dei servizi medesimi. In particolare, per ciascun piano o progetto finanziato nel
quale è stato svolto il servizio di gestione e monitoraggio o il servizio di verifica e certificazione del rendiconto devono essere indicati il titolo, l’importo del finanziamento, l’ente titolare del finanziamento, l’ente committente del servizio, la natura del rapporto, il tempo di impegno e la durata della prestazione.
Ciascun curriculum allegato dovrà contenere con riferimento alle informazioni personali soltanto nome e cognome del soggetto interessato e non altro dato personale, essere sottoscritto dal soggetto interessato ed essere corredato dalla fotocopia di un suo documento di identità in corso di validità.
12.5 Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente art. 10.1 lett. a).
12.6 L’offerta tecnica costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con il concorrente aggiudicatario senza che sia necessaria la sua trasposizione integrale nel testo dello stesso. Fondimpresa si riserva comunque la facoltà di integrare e/o specificare, nell’ambito del contratto, le modalità di esecuzione del servizio previste nell’offerta tecnica del concorrente aggiudicatario.
ARTICOLO 13
Contenuto della busta C – Offerta economica
13.1 Nella “busta C – Offerta economica” deve essere inserita l'offerta economica - predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente documento, prodotta in modalità esclusivamente elettronica, sottoscritta digitalmente in formato p7m, corredata da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore/dei sottoscrittori medesimo, ove diverso dal legale rappresentante, formulata mediante a pena di esclusione:
a) dell’indicazione del ribasso percentuale unico offerto (con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola) rispetto al prezzo a base d’asta, come indicato al precedente art. 4 del presente Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, ossia pari ad
€ 1.693.245,96 al netto di IVA di legge. La percentuale di ribasso deve essere espressa sia in cifre che in lettere; in caso di contrasto, prevarrà l’offerta espressa in lettere. Eventuali cifre decimali oltre la seconda, non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione ed attribuzione del punteggio. Le offerte che, per errore, fossero espresse con la sola indicazione in cifre o con la sola indicazione in lettere del ribasso proposto, non verranno escluse per tale omissione;
b) della indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 dell’ammontare dei costi della manodopera e dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o c.d. “aziendali”) ricompresi dal concorrente nel prezzo
complessivo offerto per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e ritenuti congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai costi della manodopera, si procederà a verificare prima dell’aggiudicazione il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
13.2 Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente art. 10.1 lett. a).
13.3 Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
ARTICOLO 14
Criterio di aggiudicazione
14.1 L'aggiudicazione è effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, secondo la seguente ponderazione:
- Offerta Tecnica: fino ad un massimo di punti 80/100;
- Offerta Economica: fino ad un massimo di punti 20/100.
14.2 Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta è quindi pari al risultato derivante da: punteggio “Offerta Tecnica” + punteggio “Offerta economica” determinati secondo i criteri più avanti specificati. Risulterà miglior offerente il concorrente che avrà totalizzato il punteggio finale complessivo più elevato.
ARTICOLO 15
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – Riparametrazione dei punteggi
15.1 L’offerta tecnica viene valutata attribuendo un punteggio massimo di 80 punti suddiviso fra i seguenti elementi di valutazione:
Criteri e sub criteri | Max Punti sub criteri | Max punti criteri | |||||||
Adeguatezza e completezza del Piano delle operazioni di verifica | |||||||||
in itinere rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e | |||||||||
disciplinare di gara: | Max 22 | punti | |||||||
- con riferimento alle modalità operative proposte: | Max 12 | punti | |||||||
- con riferimento | alle | metodologie | ed | agli | strumenti | Max | punti | ||
proposti: | 10 |
Criteri e sub criteri | Max Punti sub criteri | Max punti criteri | ||
Adeguatezza e completezza del Piano delle operazioni di verifica sui rendiconti finali rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e disciplinare di gara: | Max 22 | punti | ||
con riferimento alle modalità operative proposte: | Max 12 | punti | ||
con riferimento alle metodologie ed agli strumenti proposti: | Max 10 | punti | ||
Elementi migliorativi dell’offerta rispetto a quanto richiesto nell’oggetto del Capitolato tecnico e disciplinare di gara: | Max 10 | punti | ||
Adeguatezza delle modalità di coordinamento ed organizzazione delle risorse professionali impegnate, con riferimento ai singoli piani e al servizio nel suo insieme, in relazione a: | Xxx 15 | punti | ||
- capacità di esecuzione delle verifiche su tutto il territorio nazionale e uniformità di comportamento nel loro svolgimento | Max | punti 9 | ||
- flessibilità nelle tempistiche di esecuzione delle verifiche e capacità di garantire la loro concentrazione temporale | Max | punti 6 | ||
Qualità delle risorse professionali impegnate, risultante dai curriculum allegati all’Offerta tecnica, rispetto alle caratteristiche minime richieste nell’oggetto del Capitolato tecnico e disciplinare di gara, e rispondenza alle caratteristiche delle attività da svolgere | Max 11 | punti |
15.2 A ciascuno degli elementi dei criteri qualitativi ogni commissario, sulla base della propria discrezionalità tecnica, attribuirà un coefficiente variabile tra zero e uno, indicando al massimo due cifre decimali dopo la virgola sulla base della seguente scala di valutazione:
GIUDIZIO | COEFFICIENTE | SUGGERIMENTI VALUTATIVI |
Non apprezzabile | 0 | Trattazione del tutto mancante o inadeguata. |
Insufficiente | Da 0.01 a 0.24 | Trattazione e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il criterio e/o sub criterio oggetto di valutazione. |
Mediocre | Da 0.25 a 0.49 | Trattazione troppo sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante, contraddistinta comunque da una sufficiente efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione. |
Discreto | Da 0.50 a 0.74 | Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o |
sottoparametro oggetto di valutazione. | ||
Buono | Da 0.75 a 0.95 | Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione. |
Eccellente | Da 0.95 a 1.00 | Trattazione giudicata eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della Stazione Appaltante. La sua presentazione risulta esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità |
dell’operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. |
Quindi, la Commissione di gara calcolerà la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai componenti per ogni elemento di valutazione.
Il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per ogni elemento di valutazione è quindi ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente punteggio tecnico massimo. Ai fini dell’attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali.
15.3 La Commissione procede, quindi, al calcolo dei punteggi tecnici finali sommando i punteggi ottenuti per ciascun elemento di valutazione.
15.4 Qualora nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto per la parte tecnica (pari, come si è detto, a 80 punti), la Commissione giudicatrice procederà a riparametrare i punteggi complessivamente ottenuti dai concorrenti applicando la seguente formula:
Pi= Pi/Pmax x 80
dove Xx è il punteggio del concorrente i-esimo e Pmax è il punteggio massimo ottenuto dalla migliore offerta.
Il risultato di tale operazione costituisce il punteggio attribuito all’offerta tecnica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali.
Nella determinazione di tutti i punteggi, parziali o complessivi, e più in generale in tutte le operazioni di calcolo da effettuare nel corso della procedura, si terrà conto solo delle prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.
ARTICOLO 16
Criteri di valutazione dell’offerta economica
16.1 L’offerta economica viene valutata attribuendo un punteggio massimo di 20 punti al concorrente che abbia offerto il prezzo più basso in ragione della percentuale di ribasso applicata sull’importo dell’appalto di cui al precedente articolo 4, ossia pari a € 1.693.245,96 al netto di IVA di legge.
16.2 Alle offerte economiche presentate dagli altri concorrenti vengono attribuiti punteggi secondo la seguente formula:
Ci (per Ai ≤ A soglia) = X * Ai / A soglia
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)]
dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti di cui alla precedente voce Ai
X = 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
16.3 Il punteggio raggiunto dall’offerta economica di ciascun concorrente è determinato moltiplicando per 20 (max punti offerta economica) il risultato ricavato dall’applicazione della predetta formula. Ai fini dell’attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali.
16.4 Nelle operazioni di calcolo dirette all’attribuzione del punteggio mediante la formula di cui sopra si terrà conto solo delle prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.
ARTICOLO 17
Svolgimento della gara
17.1 Successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, il Fondo provvederà alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice in un numero pari a tre, mediante criteri di competenza e trasparenza preventivamente individuati. In particolare due membri della Commissione verranno selezionati tra il personale del Fondo che non abbia svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all’incarico oggetto di affidamento. Il presidente della Commissione verrà scelto tra esperti in materia oggetto della presente procedura. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Fondo trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
17.2 La prima seduta telematica di gara si svolgerà il giorno 5 aprile 2022 alle ore 10:30
mediante collegamento da remoto alla piattaforma “Webex” (al di fuori quindi della succitata
piattaforma “Tutto Gare” utilizzata, si ribadisce, solamente per la fase di presentazione delle offerte).
17.4 Le operazioni di gara verranno condotte nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 50/20162.
2 Si puntualizza al riguardo che, in occasione della prima seduta di gara, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ovvero un seggio di gara istituito ad hoc, procederà all’espletamento delle operazioni preliminari di carattere amministrativo consistenti:
• nella verifica della regolarità della partecipazione dei concorrenti tramite la piattaforma
telematica “Tutto Gare”;
• nella verifica del caricamento sulla piattaforma, delle tre buste indicate al precedente art. 9, e caricate sulla piattaforma secondo le prescrizioni dianzi stabilite;
• nella verifica della completezza e della correttezza della documentazione inserita da ciascun concorrente nella propria “Busta A”, salva l’eventuale applicazione del meccanismo di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016;
• nell’apertura della busta “B” presentata dai soli concorrenti che siano ammessi alla successiva fase di valutazione e nella verifica della regolare sottoscrizione delle offerte tecniche ivi inserite.
Ultimate le predette operazioni preliminari, le offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla successiva fase di valutazione verranno trasmesse alla Commissione giudicatrice all’uopo nominata. La Commissione procederà quindi ad esaminare tali offerte tecniche in occasione di una o più sedute, che si terranno in modalità videoconferenza, nonché all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità stabilite nel precedente art. 15.
Verranno, quindi, aperte le buste “C” recanti la dicitura “Offerta economica” presentate dai soli concorrenti ammessi. La Commissione verificherà ed esaminerà il relativo contenuto, escludendo dalla gara i concorrenti la cui offerta dovesse risultare non conforme alle prescrizioni stabilite a pena d’esclusione dal presente documento e assumerà ogni provvedimento del caso. La Commissione leggerà, quindi, il ribasso e il prezzo offerto dai soli concorrenti ammessi ed attribuirà conseguentemente i relativi punteggi con le modalità stabilite nel precedente art. 16.
Di seguito, la Commissione formerà la graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente. A tal riguardo si specifica che in caso di parità del punteggio complessivo, verrà preferita l’offerta che abbia ottenuto il miglior punteggio per la parte tecnica. In caso di parità dei punteggi assegnati sia all’offerta tecnica che all’offerta economica si procederà ai sensi dell’art. 77 r.d. 827/1924 in una successiva seduta pubblica ad invitare i concorrenti con pari punteggio complessivo a presentare nuova offerta economica (c.d. rilancio) riservandosi di effettuare il sorteggio solamente in caso di permanenza di parità dei punteggi.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redigerà la graduatoria.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, ne darà comunicazione al RUP.
Qualora non vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016, ovvero in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta non appaia anormalmente bassa, la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione dell’offerta risultata economicamente più vantaggiosa alla stazione appaltante. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
La proposta di aggiudicazione verrà formulata anche in presenza di una sola offerta valida. In tale ultimo caso, la Commissione di gara procederà egualmente, senza attribuzione di punteggio, all’esame e valutazione dell’offerta tecnica ed economica del concorrente ed esprimerà un giudizio
17.5 Nel caso in cui alla procedura di gara dovessero partecipare un numero pari o superiore a 10 operatori economici, Fondimpresa, in accordo a quanto previsto dall’art. 133, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, e con l’obiettivo di snellezza e rapidità amministrativa, procederà applicando l’inversione delle fasi procedimentali. In tal senso verranno aperte prima le offerte tecniche, quindi ad esito valutazione, quelle economiche e solo successivamente verrà valutata la documentazione amministrativa attinente alla verifica di idoneità dei Concorrenti ricoprenti la prima e la seconda posizione in graduatoria
17.6 Ai fini della verifica dell’anomalia il Fondo farà riferimento al punteggio effettivo dell’offerta tecnica e non a quello riparametrato. Inoltre, si applica la previsione dell’art. 97, comma 3, secondo periodo.
ARTICOLO 18
Verifiche della Stazione Appaltante - Aggiudicazione e stipulazione del Contratto
18.1 In esito al suddetto procedimento Fondimpresa, acquisiti gli atti dalla Commissione di gara, previa verifica e, ove ritenuto opportuno, approvazione della proposta di aggiudicazione, provvederà a deliberare l’aggiudicazione e ad effettuare le relative comunicazioni ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.Lgs. 50/2016.
18.2 L’aggiudicazione non equivale in nessun caso all’accettazione dell’Offerta. L’aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario.
sulla congruità dell’offerta economica, sulla rispondenza dell’offerta tecnica e sulla affidabilità del
concorrente, rimettendo ogni decisione a Fondimpresa.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs.50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, esaminerà le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
18.3 In conformità a quanto previsto dall’art. 81, commi 1 e 2, e dall’art. 216, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario previsti dal presente documento avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 111/2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, come modificata dalla Deliberazione n. 157 del 17.2.2016. Qualora vi siano documenti per i quali la verifica non possa avvenire tramite il predetto sistema AVCPASS (ovvero, a seguito dell’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, tramite la banca dati nazionale degli operatori economici di cui al citato art. 81) all’offerente cui Fondimpresa ha deciso di aggiudicare l’appalto nonché all’operatore economico che segue in graduatoria verrà richiesto di presentare i mezzi di prova previsti dall’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, il Fondo chiederà la produzione della seguente documentazione esemplificativa: bilanci approvati, fatture, contratti, certificazioni di qualità etc.. Il Fondo si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione probatoria presentata e quella di chiedere le integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai sensi dell’art. 85, comma 5, D.lgs. n. 50/2016.
In caso di mancata comprova o mancata conferma delle dichiarazioni rese con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione attestato in sede di gara, si procederà all’esclusione dell’offerente dalla gara.
18.4 Fondimpresa potrà chiedere a tutti gli offerenti, in qualsiasi momento della procedura, di presentare i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
18.5 La stipulazione del Contratto resterà comunque subordinata, oltre che alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico–finanziaria e tecnico–professionale:
a) alla costituzione di una cauzione a garanzia dell’esatto assolvimento degli obblighi contrattuali nella misura e secondo le modalità stabilite dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
b) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011;
c) all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione prevista dalle vigenti disposizioni.
18.6 La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, la sua difformità rispetto a quanto richiesto o qualunque altra condotta suscettibile di determinare la mancata sottoscrizione del contratto determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Fondimpresa, che, ove non si determini per l’annullamento
dell’intera procedura, aggiudicherà la gara all’offerente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica in capo al medesimo della documentazione prevista al presente articolo.
18.7 Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) D.Lgs. 50/2016.
18.8 La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
18.9 L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016.
18.10 La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016. Le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale resteranno interamente a carico dell’aggiudicatario, esclusa soltanto l’IVA come per legge. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
18.11 Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
18.12 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
18.13 Fondimpresa si riserva, a suo indicabile giudizio, la facoltà di interpellare progressivamente i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni alle medesime condizioni proposte in sede di offerta dall’originario offerente aggiudicatario, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dall’articolo 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, altresì in tutte le ulteriori ipotesi di risoluzione e/o di recesso previste dal contratto e dalla normativa vigente.
ARTICOLO 19
Sospensione e annullamento della gara - Validità dell’offerta
19.1 L’indizione della procedura di cui al presente Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, la presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e/o l'aggiudicazione della gara non vincolano il Fondo né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti.
Il Fondo si riserva a proprio insindacabile giudizio di sospendere, revocare o annullare l’intera procedura di gara, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere, neanche a titolo di rimborso dei costi di partecipazione alla gara. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà quindi alcun risarcimento, compenso o indennizzo, ad alcun titolo.
19.2 Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per gli stessi per un periodo di 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte medesime. Trascorso tale termine, fatto salvo quanto previsto dalla dichiarazione di impegno di cui all’art. 10.1, lett. h), n. 2, i concorrenti potranno comunicare per iscritto la volontà di svincolarsi dall’offerta presentata.
19.3 Non sono inoltre ammesse offerte parziali, condizionate, nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura o che diano luogo ad equivoci sulla volontà dell’offerente di aderire pienamente ed integralmente alle condizioni contrattuali ed al relativo prezzo offerto.
19.4 Fondimpresa si riserva in ogni caso la facoltà prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
ARTICOLO 20
Riservatezza
20.1 Tutti i soggetti partecipanti alla presente procedura di affidamento assumono l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e le informazioni di cui vengano in possesso in conseguenza della partecipazione alla gara.
20.2 Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
20.3 Fondimpresa informa che i dati, i documenti e ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della conduzione della gara, della scelta dell’aggiudicatario, della successiva gestione del contratto, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e/o manuali.
20.4 I dati potranno essere comunicati a terzi che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla Legge 241/1990, dal D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 21
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
21.1 Fondimpresa tratterà i dati personali forniti dai soggetti partecipanti direttamente o tramite terzi che intervengono nei propri processi organizzativi, ai fini della selezione dell’affidatario e, successivamente, per la gestione del contratto e l’esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per le finalità relative e strumentali all’esercizio delle attività previste.
21.2 In ogni momento, ricorrendone le condizioni, gli interessati si possono rivolgere a Fondimpresa per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di chiedere la limitazione del trattamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano. Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxx.xx.
21.3 Ai sensi della normativa applicabile gli interessati hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o di adire le competenti sedi giudiziarie, qualora ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa vigente.
21.4 Titolare del trattamento è Fondimpresa, con sede in Roma, in Via della Ferratella in Laterano n. 33. Allo scopo di garantire la miglior tutela dei dati personali, Xxxxxxxxxxx ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o, secondo la terminologia inglese, DPO), disponibile all’indirizzo e-mail xxx@xxxxxxxxxxx.xx. L’informativa completa sulla privacy di Fondimpresa è disponibile nella sezione “Privacy” del sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
ARTICOLO 22
Informazioni e comunicazioni
22.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Fondimpresa ed i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata o attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicati dai concorrenti ovvero sono accessibili tramite il sistema di comunicazione previsto nella piattaforma telematica di e-procurement “Tutto Gare”. E’ onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
22.2 Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
22.3 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
22.4 In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
22.5 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
22.6 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate a Fondimpresa, diversamente il Fondo declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
ARTICOLO 23
Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex X.Xxx. n. 231/2001
23.1 Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e doveri e alle previsioni contenute nel D.Lgs. n.231/2001, in particolare al Codice Etico e al Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D.Lgs. 231/2001 inerente alla responsabilità amministrativa di Fondimpresa, disponibili nella sezione “Fondo trasparente” del sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
ARTICOLO 24
Rinvio
24.1 Le modalità di pagamento, le eventuali cause di risoluzione del contratto, la procedura per la risoluzione di eventuali controversie, nonché le ulteriori norme attinenti alla fase di esecuzione del rapporto, formano oggetto di specifiche previsioni dello schema di contratto.
Allegati:
➢ Allegato 1: Modello DGUE
➢ Allegato 2: Modello dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016
➢ Allegato 3: Modello di offerta economica
➢ Allegato 4: Schema di contratto