CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
(Allegato A)
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PRESTAZIONE
DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI ZETEMA PROGETTO CULTURA
CIG 75842587B0
PREMESSA
Zètema Progetto Cultura Srl – Società strumentale di Roma Capitale – ha necessità di individuare un soggetto cui affidare il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici, in favore dei propri dipendenti.
La Convenzione “Buoni Pasto ed. 7” relativamente al Lotto 3 (Lazio), cui ha aderito Zètema a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018, affidata a Qui!Group Spa, è stata risolta da Consip in data 13/07/2018 per reiterato, grave e rilevante inadempimento del fornitore alle obbligazioni contrattuali.
La Convenzione attualmente attiva sul mercato elettronico, denominata “Buoni Pasto elettronici 1” - Lotto 3 Lazio, ha esaurito il massimale previsto e non è possibile aderirvi.
La Convenzione denominata “Buoni pasto 8” non sarà aggiudicata da Consip prima del mese di dicembre 2018.
La procedura per l’acquisizione dei buoni pasto non è esperibile con il ricorso al Mercato Elettronico in quanto tale categoria merceologica non risulta nello stesso ricompresa.
In considerazione della necessità ed urgenza di provvedere alla fornitura di buoni pasto per il proprio personale dipendente, al fine di non creare nocumento allo stesso, e nelle more dell’attivazione della convenzione Consip “Buoni Pasto 8”, Zètema intende procedere all’acquisizione del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto elettronici attraverso la presente procedura negoziata.
ART. 1
OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa in favore dei dipendenti di Zètema Progetto Cultura Srl, mediante erogazione di buoni pasto elettronici del valore facciale (IVA inclusa) di Euro 7,00 (sette/00), aventi le caratteristiche di cui all’art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 07/06/2017, da utilizzarsi in esercizi convenzionati con la Ditta Appaltatrice, comprensivo di tutti gli oneri relativi alla predisposizione e fornitura dei buoni pasto e di ogni altra spesa accessoria.
I servizi dovranno essere svolti a richiesta di Zètema, secondo il proprio fabbisogno, durante il periodo di vigenza dell’affidamento, fino a concorrenza dell’importo massimo di spesa indicato nel seguito del presente Capitolato.
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’accordo quadro decorre dalla stipula del relativo contratto tra Zètema e l’Appaltatore, che si presume possa avvenire a decorrere dal mese di settembre 2018, e terminerà il 31 dicembre 2018.
Considerato che il termine d’inizio dell’accordo quadro è presunto ed è posto a favore della Società appaltante e che la scadenza è fissa, eventuali slittamenti della data d’inizio dello stesso non dipendenti dall’Appaltatore comporteranno una minore durata del contratto e non comporteranno per l’Appaltatore alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.
Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore si impegna ad accettare un’eventuale richiesta di proroga tecnica dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure poste in essere da Consip Spa per l’affidamento della Convenzione “Buoni Pasto 8” e comunque per una durata massima di ulteriori 4 (quattro) mesi. L’eventuale proroga tecnica dell’accordo quadro avverrà alle stesse condizioni offerte in sede di gara o a condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante.
ART. 3
VALORE NOMINALE DEL BUONO PASTO E IMPORTO MASSIMO DI SPESA
Il valore facciale unitario spendibile del buono pasto è pari ad € 7.00 (sette/00) IVA inclusa.
Il consumo medio mensile stimato risulta pari a 9.000 buoni pasto ordinati mensilmente per il personale dipendente di Zètema avente diritto all’erogazione degli stessi.
Fermo restando quanto sopra, Zètema si riserva di richiedere all’appaltatore, in occasione del primo ordinativo, un quantitativo aggiuntivo stimato in 9.000 buoni pasto, pari a quanto spettante ai propri dipendenti nel mese di agosto ed eventualmente non erogato agli stessi in conseguenza della risoluzione della Convenzione Consip “Buoni pasto ed. 7” con la Società Qui!Group.
Di seguito sono indicati gli importi massimi di spesa previsti per il presente accordo quadro e per l’eventuale periodo di proroga tecnica, calcolati presumendo un utilizzo per tutta la durata dell’accordo quadro, incluso l’eventuale periodo di proroga, di n. 81.000 buoni pasto moltiplicato per il valore nominale di Euro 7,00 cadauno al netto della
percentuale minima di sconto del 15% posta a base di gara (pari a Euro 5,95), tenuto conto del consumo medio mensile stimato pari a 9.000 buoni pasto:
- Euro 267.750,00 XXX xxxxxxx, sulla base di un consumo stimato pari a 45.000 buoni pasto, per il periodo presunto di durata contrattuale dal 1 settembre 2018 al 31 dicembre 2018, ivi compresa la eventuale fornitura dei buoni pasto non erogati al personale avente diritto nel mese di agosto;
- Euro 214.200,00 IVA esclusa, sulla base di un consumo stimato pari a 36.000 buoni pasto, per l’eventuale proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure poste in essere da Consip Spa per l’affidamento della Convenzione “Buoni Pasto 8” e comunque per una durata massima di ulteriori 4 (quattro) mesi.
L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’importo massimo di spesa sopra indicato è frutto di una stima basata sulla potenziale esigenza di buoni pasto che potranno essere ordinarti nel periodo di durata contrattuale e, pertanto, potrebbe non essere raggiunto nel corso della durata dell’accordo quadro, in quanto le esigenze di Zètema non sono prevedibili e programmabili, essendo il numero di buoni pasto soggetto a modificazione, per difetto o per eccesso, in base alle variazioni che potrebbero intervenire sul numero degli aventi diritto.
Resta inteso pertanto che Zètema non garantisce all’Appaltatore la fornitura di alcun numero minimo di buoni pasto e che il mancato raggiungimento dell’importo massimo di spesa sopra indicato non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’Appaltatore stesso, il quale non potrà richiedere a Zètema alcun compenso, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo.
ART. 4
CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI
L’Appaltatore fornirà a Zètema, presso la sede di quest’ultima, a propria cura e spese, una tessera elettronica (card) per ciascun dipendente che ha diritto all’erogazione del buono pasto. Il numero dei dipendenti di Zètema aventi diritto all’erogazione del buono pasto è pari a n. 827.
Il costo della card (produzione fisica della card e layout), nonché del suo imbustamento e consegna presso la sede di Zètema, è ad esclusivo carico dell’Appaltatore, in quanto comprese nel prezzo offerto in sede di gara.
Le card, nel numero che sarà indicato da Zètema, dovranno essere consegnate entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto con l’Appaltatore, ovvero entro la minore tempistica eventualmente dallo stesso offerta in sede di gara, e saranno attivate a seguito della prima ricarica.
Sulle card saranno caricati mensilmente i buoni pasto elettronici nei quantitativi indicati da Zètema.
Le tessere elettroniche dovranno avere dimensioni e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le carte bancomat e dovranno recare all’esterno:
- la ragione sociale della Società Appaltante (Zètema Progetto Cultura Srl);
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il numero della tessera;
- il nominativo e la matricola del dipendente titolare della tessera.
Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere di Zètema comunicare tempestivamente all’Appaltatore tale circostanza e l’Appaltatore provvederà a bloccare la card entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione medesima.
A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utilizzatori), l’Appaltatore provvederà a consegnare a Zètema a propria cura e spese le card di successiva emissione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta medesima
Resta inteso che l’emissione della prima card, nonché la sostituzione di card nei casi di deterioramento o malfunzionamento, è ricompresa nel costo del servizio e pertanto senza oneri aggiuntivi per la Società appaltante.
E’ ricompresa nel costo del servizio anche la richiesta di card di nuova emissione, nel periodo di durata contrattuale, in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utilizzatori.
La Ditta Appaltatrice è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di rintracciabilità del buono pasto.
ART. 5
LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Luogo di esecuzione dell’appalto è il territorio di Roma Capitale.
L’erogazione del servizio in oggetto dovrà avvenire, dietro presentazione di buoni pasto elettronici, mediante una rete di Esercizi convenzionati con l’Appaltatore nel territorio di Roma Capitale, dotati di POS, compresi nelle categorie merceologiche di ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, tavola calda e fredda, self service, bar, mense e altri locali in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 07/06/2017 emanato in attuazione dell’art. 144 del D.Lgs. 50/2016.
La fornitura dei buoni pasto sarà effettuata mensilmente con le seguenti modalità:
- Zètema ordinerà, con cadenza mensile, la quantità di buoni pasto secondo le proprie esigenze, specificando in apposito file i quantitativi spettanti a ciascun singolo lavoratore avente diritto;
- la ricarica delle card, secondo i quantitativi indicati, dovrà essere effettuata a cura e spese dell’Appaltatore entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di ordine da parte di Zètema, ovvero entro la minore tempistica eventualmente offerta dall’Appaltatore in sede di gara.
ART. 6
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore deve eseguire a perfetta regola d’arte le attività oggetto del presente appalto, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel presente Capitolato d’Oneri, nonché delle condizioni economiche offerte in sede di gara.
L'Appaltatore deve nominare un Referente dell’Appalto e comunicarne il relativo nominativo, numero di cellulare e indirizzo e-mail al Responsabile dell’Appalto indicato da Zètema.
L’Appaltatore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalla normativa vigente in materia per l’esecuzione delle attività appaltate e mantenerle per tutta la durata dell’appalto e dovrà adeguarsi a tutte le prescrizioni vigenti contenute nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 07/06/2017, emanato in attuazione dell’art. 144 del D.lgs. 50/2016, che si intendono recepite nel presente Capitolato;
L’Appaltatore, per tutta la durata del contratto, è tenuto ad assicurare la presenza nel territorio di Roma Capitale di un numero adeguato di esercizi convenzionati, comunque non inferiore al numero minimo di n. 500 esercizi, o al maggior numero eventualmente dallo stesso indicato in sede di gara, e dovrà altresì garantire, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, almeno 3 convenzioni in via Xxxxxxx Xxxxxxx e/o viale Kant (cap 00156), nei pressi degli Uffici della società appaltante.
L’Appaltatore, a tal fine, fornirà alla società Appaltante l’elencazione degli esercizi convenzionati nella città di Roma.
L’Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione a Zètema di ogni variazione riguardante gli esercizi convenzionati, ivi compresa l’eventuale risoluzione del rapporto di convenzione con taluni esercizi, onde consentire una puntuale informazione ai dipendenti interessati.
Qualora in conseguenza della risoluzione del rapporto di convenzione o per altra causa (ad es. cessazione dell’attività dell’esercizio convenzionato) il numero di esercizi scenda al di sotto del numero minimo prescritto, pari a n. 500 esercizi, o al maggior numero eventualmente indicato in sede di gara, l’Appaltatore dovrà provvedere, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta risoluzione, a ripristinare il numero minimo con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti richiesti dal presente Capitolato, pena l’applicazione delle penali previste al successivo Art. 12.
ART. 7
MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI PASTO
Il servizio è attuato mediante fornitura di buoni pasto del valore facciale di € 7.00 IVA inclusa.
I buoni pasto forniti, fermo restando il rispetto di quanto previsto all’art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 07/06/2017:
a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto stesso;
b) possono essere utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dagli utenti del servizio;
c) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato;
d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
e) comportano l’obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l’eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta;
f) sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.
ART. 8
SCADENZA, RIMBORSO E SOSTITUZIONE DEI BUONI PASTO
Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:
• i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
• i Buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di emissione.
L’Appaltatore dovrà sostituire o rimborsare, secondo le indicazioni fornite da Zètema, i buoni pasto scaduti e non utilizzati senza alcun aggravio di costi.
L’Appaltatore è tenuto a rimborsare il prezzo dei buoni pasto entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta ricezione della richiesta. In tal caso l’Appaltatore procederà all’emissione di una nota di credito il cui importo verrà detratto dal pagamento relativo alla prima fattura utile.
Qualora non sia prevista una successiva fattura utile, l’Appaltatore, in alternativa alla nota di credito, effettuerà un rimborso entro 30 giorni dalla ricezione dei buoni pasto medesimi.
La Stazione Appaltante, in alternativa, potrà richiedere senza alcun aggravio di costi la sostituzione dei buoni pasto scaduti e non utilizzati con buoni pasto di nuova emissione purché la relativa richiesta venga formulata entro il termine di 90 giorni successivi alla scadenza del buono pasto.
ART. 9
ESERCIZI CONVENZIONATI
Il servizio sostitutivo di mensa viene reso a mezzo di buoni pasto da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali convenzionati con l’Appaltatore, che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 07/06/2017:
a) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) attività di mensa aziendale ed interaziendale;
c) vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del codice civile;
f) nell’ambito dell’attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
g) nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;
h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.
Tutti gli esercizi convenzionati devono essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dalle leggi statali e regionali per la vendita e la somministrazione di cibi e prodotti alimentari. Resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.
ART. 10 RESPONSABILITÀ
L’Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti di Zètema e dei terzi.
L’Appaltatore, pertanto, si obbliga a garantire e manlevare Zètema da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore stesso e i pubblici esercizi convenzionati, nonché da ogni eventuale contestazione o pretesa o azione risarcitoria avanzata da terzi.
Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge, l’Appaltatore dovrà possedere o stipulare apposita polizza, avente validità per tutta la durata del presente appalto, a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose riconducibili all’esecuzione del servizio affidato in concessione.
Una copia della polizza dovrà essere consegnata a Zètema. La consegna della copia della polizza costituisce condizione necessaria per la stipula del contratto.
ART. 11 SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità previste nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 12 INADEMPIMENTI E PENALI
Le attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara, nonché nel contratto stipulato tra le parti.
In considerazione di quanto sopra, Zètema, nei casi sotto riportati e previa comunicazione scritta, può applicare una penale come di seguito indicato:
a) una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo per la consegna delle card, rispetto alla tempistica prevista all’art. 4 del presente Capitolato;
b) una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, successivo al termine di 15 giorni naturali e consecutivi, per mancato ripristino del numero minimo di esercizi
commerciali convenzionati come richiesto all’art. 6 del presente Capitolato, salvo che ciò non dipenda da forza maggiore;
c) nel caso di mancata accettazione del buono pasto elettronico, o di assenza del relativo POS, presso uno degli esercizi convenzionati indicati dall’Appaltatore, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00);
d) una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, successivo al termine di 30 giorni dalla stipula del contratto, per mancata attivazione di almeno 3 convenzioni in via Xxxxxxx Xxxxxxx e/o viale Kant (cap 00156), nei pressi degli Uffici della società appaltante, salvo che ciò non dipenda da forza maggiore;
e) per ogni giorno di ritardo per la risoluzione delle non conformità rilevate, ai sensi del successivo art. 21, Zètema avrà la facoltà di applicare una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00);
f) nel caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, Zètema avrà la facoltà di applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempimento, fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).
Gli eventuali inadempimenti cha possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati da Zètema all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore dovrà comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni a Zètema nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di Zètema ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso.
Zètema per la riscossione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra potrà procedere alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione, ovvero potrà avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, il Concessionario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Zètema.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 13
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore, a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, nei limiti dell’importo massimo di spesa previsto nel presente Capitolato e fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, sarà pari al valore della fornitura effettivamente richiesta da Zètema per l’intera durata dell’appalto.
All’Appaltatore sarà riconosciuto un corrispettivo, a cadenza mensile, determinato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara al valore facciale dei buoni pasto, pari ad € 7,00 IVA inclusa, forniti nel mese di riferimento, oltre IVA al 4%.
Il ribasso offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto e si intende comprensivo di tutti i costi e gli oneri relativi all’esecuzione del servizio come descritto nel presente Capitolato e negli atti di gara, ivi inclusi gli oneri relativi alla predisposizione e fornitura dei buoni pasto elettronici e di ogni altra spesa accessoria.
l’Appaltatore emetterà una fattura mensile a copertura della fornitura effettuata nel mese di riferimento.
Le fatture, da inviarsi a Zètema - Via Xxxxxxx Xxxxxxx 59, 00156 Roma - con raccomandata A/R, via e-mail o da consegnare brevi manu, dovranno indicare i seguenti codici:
• procedimento SG04AA18001;
• CIG 75842587B0.
Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, mediante bonifico bancario presso l’istituto bancario e sul conto corrente indicati sulla stessa.
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione.
Ai sensi del D.L. 50/2017 alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi a favore di Zetema Progetto Cultura Srl, società controllata dal Comune di Roma Capitale, sono da applicare le misure per la fatturazione previste dall’art.17-ter del D.P.R. 633/72 (cd. Split payment).
Prima di effettuare il pagamento delle fatture, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema accerterà presso il Servizio di verifica degli inadempimenti di cui all’Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e s.m.i. se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia
ART. 14
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
In relazione a quanto sopra detto, l’Appaltatore è tenuto in particolare:
a) a comunicare a Zètema i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario Zètema non potrà effettuare i pagamenti dovuti. L’Appaltatore dovrà poi dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’Art. 3 della legge n 136/2010;
c) ad utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori-subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.
Zètema verificherà, in occasione di ogni pagamento l’assorbimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori-subcontraenti fornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano a d assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’Art. 3 della legge n 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
ART. 15
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E' facoltà di Zètema recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c..
Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, la Società appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all‘Appaltatore con raccomandata a/r nei seguenti casi:
a) qualora l'Appaltatore incorra in una delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
b) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
c) mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza e dei lavoratori;
d) nel caso in cui sia stata escussa la garanzia definitiva di cui al successivo art. 16), in tutto o in parte, e l'Affidatario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 (quindici) giorni;
e) in ogni altro caso di negligenza, imperizia, ritardo o inesattezza grave nell'espletamento delle prestazioni affidate, rilevate ad insindacabile giudizio di Zètema.
f) ogniqualvolta, nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Appaltatore con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.;
g) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante;
Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Zètema per porre fine all’inadempimento, la Società appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata all’Appaltatore con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione da parte dell’Appaltatore della suddetta dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.
Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società appaltante.
In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Società appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore di Zètema, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, come risultante dall’offerta presentata in sede di gara. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.
Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zètema al risarcimento dell’eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.
ART. 17 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto di affidamento con le modalità ed entro i termini previsti nel presente capitolato, nel contratto e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara, la Società appaltante, previa applicazione delle penali previste dal presente capitolato e decorsi infruttuosamente 10 (dieci) giorni dall’applicazione delle stesse - potrà affidare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall’Appaltatore al quale sarà addebitato il relativo maggior costo.
ART. 18
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. E’ fatto comunque divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
ART. 19
SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI
Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, sono integralmente poste a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società Appaltante.
In caso d’uso, al contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore.
ART. 20
NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
L’esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:
a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
b) da quanto previsto nell’Offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara;
c) da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ove richiamato;
d) dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 07 giugno 2017;
e) da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività affidate.
Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Concessionario rinuncia ora per allora a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
ART. 21 VERIFICHE E CONTROLLI
La Società appaltante si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta
osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Contratto e/o nella singola richiesta di servizio e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.
Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Società appaltante. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Società appaltante si riserva la facoltà di procedere all’applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato.
La Società appaltante si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell’Appaltatore.
ART. 22 COMUNICAZIONI
Qualunque comunicazione scritta dell’Appaltatore, riguardante l’esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito: Zètema Progetto Cultura S.r.l., Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra l’Appaltatore e la Società appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r o fax o e-mail, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l’ora di ricezione.
ART. 23
CODICE ETICO, PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ E MODELLO ORGANIZZATIVO
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottati da Zètema Progetto Cultura e pubblicati sul sito della società xxx.xxxxxx.xx L’inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi del presente contratto e legittimerà Zètema a valutare l’adozione delle opportune
misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell’ambito dell’esecuzione del dell’appalto, tutte le prescrizioni contenute nel “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati”, approvato con Delibera G.C. n. 40 del 27/02/2015 ed aggiornato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31/01/2018, la cui inosservanza legittimerà Zètema a valutare l’adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del contratto e la segnalazione dei fatti all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
L’Appaltatore dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilità contenute nel D.Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa a Zètema, che valuterà l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 24 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione, all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie.
Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.
L’Amministratore Delegato Xxxx Xxxxxxxxxxx
Per accettazione