PROTOCOLLO DI INTESA
PROTOCOLLO DI INTESA
AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI – Direzione Territoriale II – Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (di seguito anche “Agenzia”), codice fiscale 97210890584, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 0 e Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, nella persona del Direttore Territoriale xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx,
E
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE (di
seguito “Arpa”), con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxx XXX, 0, Codice Fiscale 07176380017, rappresentata dal Direttore Generale xxx. Xxxxxx XXXXXXX,
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) Le parti puntano a realizzare un rapporto di collaborazione per attività di interesse comune, ponendosi l’obiettivo di realizzare progetti di formazione, di ricerca e di indagine volti a migliorare la prevenzione e la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
b) Le parti convengono sull’opportunità di realizzare iniziative comuni mirate all’individuazione, alla predisposizione, alla promozione e all’attuazione di progetti ed eventi volti a contribuire alla diffusione della conoscenza, alla risoluzione di problematiche comuni, ed alla tutela del patrimonio ambientale. Per lo svolgimento delle suddette attività in sinergia tra le parti, potrà anche essere utilizzato l’Auditorium della Direzione Territoriale dell’Agenzia.
c) Le parti si impegnano, tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei rispettivi poteri istituzionali, a sviluppare progressivamente ogni utile sinergia per la tutela ambientale.
d) Le parti individueranno di concerto percorsi formativi e di informazione tendenti alla massima partecipazione condivisa all’attività di tutela ambientale nel quale le attività di analisi, ricerca e informazione condotte da ARPA, possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate, le corrispondenti attività sviluppate dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
e) La necessità di prevenire reati ambientali, anche alla luce delle nuove normative e la crescente attenzione per l’ambiente da parte delle imprese, dei cittadini e dei soggetti pubblici e privati emergono sempre più come esigenze della società civile.
f) La promozione dello sviluppo economico, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può prescindere dal rispetto delle norme ed in particolare da quelle a tutela dell’ambiente.
g) L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha tra i propri obiettivi strategici il sostegno alla legalità e la sicurezza quale motore di sviluppo economico.
h) ARPA Piemonte, ai sensi della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18, è un Ente di diritto pubblico preposto allo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell’ambiente e della salute attraverso la conduzione di attività tecniche di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale.
i) Le parti, nell’ottica della prevenzione e della tutela ambientale, prevedono un’azione congiunta per rafforzare la vigilanza del territorio e la tutela dei consumatori. Il fenomeno del traffico di rifiuti, in particolare, ha assunto dimensioni internazionali, estendendosi oggi praticamente ad ogni settore produttivo.
j) Le parti favoriranno la reciproca collaborazione nelle attività di analisi, ricerca e formazione nelle tematiche di interesse comune, a titolo esemplificativo:
- Supporto alla formazione tecnico-scientifica del personale dell’Ufficio Dogane di Torino su temi di natura ambientale e dei rischi naturali da parte dei tecnici ARPA
- Condivisione dei dati relativi all’importazione di merci di interesse ambientale da parte dell’Ufficio Dogane di Torino
- Indagine congiunta sull’attività di verifica e controllo alcoli, mascherine e sostanze pericolose
- Partecipazione condivisa del ruolo di controllo, ivi compreso il monitoraggio e l’attività di laboratorio
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse al presente Protocollo di intesa costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
1. Scopo del presente Protocollo è quello di realizzare uno strumento di concreta utilità per le parti capace di rispondere efficacemente alla risoluzione di problematiche comuni e alla tutela del patrimonio ambientale.
L’accordo sarà strutturato e gestito come di seguito specificato:
a. Costituzione di un team specialistico di funzionari ADM al quale i funzionari dell’ARPA potranno fare riferimento per proporre iniziative comuni.
b. Istituzione di un Tavolo di Lavoro permanente (cabina di regia), che operi in azioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto e sulla correttezza delle azioni intraprese, proponendo integrazioni o azioni correttive considerate opportune per la buona riuscita del protocollo.
c. Il Tavolo di Lavoro si riunirà ogni quattro mesi, indifferentemente presso l’ARPA o presso l’Ufficio Dogane di Torino e sarà composto da:
- Funzionari in rappresentanza dell’Ufficio Dogane di Torino, in relazione alle problematiche da esaminare
- Funzionari dell’ARPA competenti per le professionalità specifiche
d. Il coordinamento del Tavolo di Lavoro sarà affidato congiuntamente all’ARPA e all’Ufficio Dogane di Torino, che comunicheranno alla controparte i nominativi dei relativi rappresentanti o loro variazioni;
Art. 3 – Comitato di Coordinamento
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. 2 componenti designati dall’Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, x xx x. 0 componenti designati dall’ARPA al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.
Art. 4 - Obblighi delle Parti
1. Le Parti, firmatarie del presente Protocollo, concorreranno all’attuazione delle finalità dello stesso nel quadro e in conformità dei rispettivi ordinamenti, qualora esistenti, come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali, statutarie e locali attualmente in vigore e delle eventuali successive integrazioni o modifiche.
Art. 5 – Accordi attuativi
1. La collaborazione tra l’Agenzia e l’ARPA, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente protocollo di intesa e della normativa vigente.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza ambientale.
Art. 6 – Oneri
1. Il presente Protocollo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 5 che individueranno la/e struttura/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo
1. Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in forma scritta tra le Parti.
Art. 8 – Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo di intesa ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo di intesa già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo di intesa, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Art. 9 – Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo di intesa.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo di intesa e agli accordi attuativi di cui all’art.5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Art. 11 – Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto del presente Protocollo di intesa, di non trovarsi, per l’espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 12 – Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo di intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Letto, confermato e sottoscritto.
Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ARPA Piemonte
Il Direttore Interregionale Il Direttore Generale
xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente Firmato digitalmente