REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO
Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Area: COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE
DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N. G02237 del 02/03/2022 Proposta n. 8860 del 01/03/2022
Oggetto:
Lavori di riqualificazione ambientale dell'area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960. Determinazione a contrarre finalizzata all'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.9.2020, come modificato dall'art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge 108 del 2021. Approvazione degli atti di gara. CUP: F87H21006370002 - CIG: 91211746E5
Proponente:
Estensore
XXXXXX XXXXXXX
firma elettronica
Responsabile del procedimento
XXXXX XXXXXXXX firma elettronica
Responsabile dell' Area
AD INTERIM A.XXXXXXXXXX firma digitale
Direttore Regionale
AD INTERIM W. D'ERCOLE firma digitale
Firma di Concerto
Oggetto: Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960. Determinazione a contrarre finalizzata all’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge 108 del 2021. Approvazione degli atti di gara.
CUP: F87H21006370002 - CIG: 91211746E5
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Su proposta del Dirigente ad interim dell’Area Coordinamento e supporto tecnico-amministrativo alle attività della direzione;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16/03/2021, concernente il conferimento dell’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. Xxxxx X’XXXXXX, Direttore della Direzione Generale;
VISTO l’atto di organizzazione n. G16822 del 31/12/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim all’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx dell’Area Coordinamento e supporto tecnico- amministrativo alle attività della direzione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come da ultimo modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni in Legge 14 giugno 2019, n. 55;
VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020; VISTO il Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;
TENUTO CONTO che l’opera, una volta completata, sarà consegnata per la gestione e la manutenzione al Comune di Castel Gandolfo;
PREMESSO:
• che con DGR n. 419 del 01/07/2021 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, tra la Regione Lazio, il Comune di Castel Gandolfo, la Federazione Italiana Canoa e Kayak e il CONI per la riqualificazione dell’area prospiciente il lungo lago, mediante interventi sulla Torre d’Arrivo e sulle tribune Olimpiadi 1960 e la bonifica della stessa, con la realizzazione di uno spazio ludico - ricreativo, sportivo con strutture polifunzionali per un importo totale dell’intervento di € 850.000,00;
• che con la medesima DGR la Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo è stata individuata quale stazione appaltante dei lavori in oggetto;
• che con Determinazione n. G09141 del 08/07/2021 è stato nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, dell’intervento in oggetto l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx;
• che per l’elaborazione del progetto dell’intervento si è reso necessario procedere alla redazione di appositi studi specialistici e che, con determinazione n. GR4215-002 del 18/08/2021 si è proceduto all’affidamento di tale servizio all’Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
CONSIDERATO che:
- con determinazione n. GR4215-002 del 18/08/2021 si è proceduto all’impegno a favore dell’Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx dell’importo di € 21.839,37 per il servizio di redazione degli elaborati specialistici previsti nell’ambito del progetto in epigrafe;
- con determinazione n. G15464 del 13/12/2021 si è proceduto al perfezionamento della prenotazione dell’impegno di spesa n. 161400/2021 bollinato DGR n. 419 del 1/07/2021, a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) per l’importo residuo di € 828.160,63, sul cap. U0000G32103 “utilizzazione delle entrate derivanti dalla restituzione di risorse regionali da parte dell'istituto per il credito sportivo”;
CONSIDERATO altresì che:
- si è reso necessario, in considerazione della pluralità di amministrazioni e interessi coinvolti, ai fini dell’approvazione del progetto, relativo ai lavori in oggetto, dover acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi;
- con nota prot. 0828128 del 14/10/2021 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 120/2020, in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della Legge n. 241/90;
- con determinazione n. G16821 del 31/12/2021, di conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, c. 2 e 14-bis della L. 241/90, si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento in oggetto ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. a) del DPR 327/2001;
- con determinazione n. G01482 del 15/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto ed il relativo quadro economico, nonché nominato il Direttore dei lavori ed il Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
RISCONTRATO, altresì, che la scrivente Direzione ha adottato “idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria”, nello specifico:
- indicendo e gestendo le procedure di gara interamente con modalità telematiche, ossia mediante l’utilizzo ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 della piattaforma telematica STELLA propria della Regione Lazio;
- svolgendo le sedute pubbliche di gara in modalità telematica, in conformità all’indirizzo più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990), secondo cui l’uso di una Piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione);
- rinunciando al sopralluogo obbligatorio, così come disciplinato dall’art. 8, comma 1, lett. b) del
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, stante la descrizione compiuta e dettagliata dell’intervento da eseguirsi prevista nella documentazione tecnica messa a
disposizione dai concorrenti (progettazione allegata alla documentazione di gara, resa disponibile sulla piattaforma), senza necessità della visita dei luoghi;
RILEVATO, altresì, che con specifico riferimento alla procedura negoziata in questione sussistono:
- comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità derivanti dalla necessità di attuare un intervento di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960, versanti in condizioni di abbandono, al fine di rendere possibile la fruizione di tali luoghi, mettere in sicurezza alcune situazioni di evidente degrado e migliorare il decoro dell’area;
- la non obbligatorietà del sopralluogo in considerazione della tipologia di lavorazioni analiticamente previste e descritte nella documentazione progettuale relativa agli interventi, che è tale da consentire la corretta formulazione dell’offerta da parte del concorrente;
- la possibilità di presentare l’offerta attraverso la sottoscrizione digitale degli appositi allegati caricati e predisposti sulla piattaforma (nello specifico: schema di domanda di partecipazione e di offerta economica, DGUE specializzato);
- le sedute pubbliche di gara avverranno attraverso la piattaforma telematica STELLA, che garantisce “l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388 da ultimo, sentenza del Tar Napoli, n. 957 del 2.3.2020)”;
- la non necessità di far ricorso ad una Commissione giudicatrice e alla conseguente predisposizione, da parte dei concorrenti, di specifiche relazione tecniche stante il criterio prescelto che è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020;
CONSIDERATO, altresì che:
- in data 19/05/2020 è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 34 del 19/05/2020 (convertito in Legge 77/2020) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
- l’art. 207 del suddetto decreto prevede che “l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”;
- in data 17/07/2020 è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- che l’art. 1 co. 2 del suddetto decreto, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.
2.2) della Legge n. 108/2021, prevede che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori … nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti … previa consultazione di almeno cinque operatori per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e fino a un milione di euro, da individuarsi previa indagine di mercato …”;
- che l’art. 1 co. 3 del suddetto decreto prevede che “Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;
- che l’art. 1 co. 4 del medesimo decreto prevede che “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente”;
- l’art. 8 co.1, lett. b) del medesimo decreto prescrive che “le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, ...esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare”;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appalti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRESO ATTO del citato art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) della Legge n. 108/2021, che prevede, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 di euro e fino a un milione di euro, la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
RITENUTO, pertanto, consentito procedere all’indizione della presente procedura negoziata stante l’adozione di tutte le rappresentate idonee misure finalizzate comunque a salvaguardare la par condicio e la massima partecipazione da parte degli Operatori Economici selezionati;
RAVVISATA la necessità di procedere ad un affidamento dei lavori suddetti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge 108 del 2021, individuati, mediante sorteggio effettuato tramite la piattaforma STELLA, e previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse;
RITENUTO pertanto, di procedere all’affidamento dei “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto-Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge 108 del 2021, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagine di mercato, per l'importo a base d'asta di € 666.241,83, di cui € 646.836,73 quale importo lavori soggetti a ribasso ed € 19.405,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
RITENUTO congruo prevedere un termine di pubblicazione dell’Avviso per manifestazione di interesse pari a 10 giorni e un conseguente termine di presentazione delle offerte pari a 20 giorni;
RITENUTO, altresì, necessario, procedere all’affidamento dei suddetti lavori mediante il criterio del prezzo più basso individuato ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020;
CONSIDERATI inoltre:
- l’avvenuta introduzione, a decorrere dal 18 ottobre 2018, dell’obbligo previsto dall’art. 85, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e xx.xx., concernente l’elaborazione e la trasmissione
nell’ambito delle procedure di gara del DGUE esclusivamente in modalità elettronica ed il conseguente obbligo di gestione telematica delle procedure di gara;
- l’attuale utilizzo da parte della Regione Lazio della propria piattaforma telematica di e- procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (in seguito: STELLA), accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/ ;
RITENUTO pertanto necessario espletare la procedura di affidamento in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo della suddetta piattaforma;
RITENUTO inoltre necessario procedere, prima dell’avvio della procedura, ad approvare gli atti di gara predisposti dal RUP composti dai seguenti allegati:
- Avviso avvio Procedura negoziata (Allegato 1);
- Avviso indagine di mercato (Allegato 2);
- Dichiarazione Manifestazione di interesse (Allegato 3);
- Lettera di invito (Allegato 4);
- Schema di Domanda di partecipazione (Allegato 5);
- Schema di Offerta economica (Allegato 6);
- Schema di contratto (Allegato 7);
DATO ATTO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
RITENUTO di provvedere a pubblicare l’Avviso per Manifestazione di interesse sul sito della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale e all’Albo Pretorio del comune ove dovranno eseguirsi i lavori;
DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di procedere all’affidamento dell’intervento “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto-Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge 108 del 2021, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 del
D. Lgs. n. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagine di mercato, per l'importo a base d'asta di 666.241,83, di cui € 646.836,73 quale importo lavori soggetti a ribasso ed € 19.405,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di stabilire un termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse pari a 10 giorni e di presentazione delle offerte pari a 20 giorni;
2. di approvare i seguenti atti di gara relativi all’intervento “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960”, composti dai seguenti allegati:
• Avviso avvio Procedura negoziata (Allegato 1);
• Avviso indagine di mercato (Allegato 2);
• Dichiarazione Manifestazione di interesse (Allegato 3);
• Lettera di invito (Allegato 4);
• Schema di Domanda di partecipazione (Allegato 5);
• Schema di Offerta economica (Allegato 6);
• Schema di contratto (Allegato 7);
3. di dare atto che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori e che lo stesso sarà stipulato mediante scrittura privata.
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Direttore Regionale ad interim Ing. Xxxxx X’Xxxxxx
DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960. CUP: F87H21006370002 - CIG: 91211746E5
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2),
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108 del 2021.
AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(art. 1, comma 2, lett. b, della legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 comma 1,
lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, conv. in Legge 108 del 2021)
Si comunica che in data è stata pubblicata sul profilo della Regione Lazio, nella sezione Amministrazione Trasparente, argomento Bandi di Gara e Contratti, la Determina a Contrarre n.
del finalizzata all’affidamento mediante procedura negoziata dei “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960” CUP: F87H21006370002, CIG 91211746E5, rientranti nello schema di accordo di collaborazione approvato con, DGR n. 419 del 01/07/2021 ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, tra la Regione Lazio, il Comune di Castel Gandolfo, la Federazione Italiana Canoa e Kayak e il CONI per la riqualificazione dell’area prospiciente il lungo lago, mediante interventi sulla Torre d’Arrivo e sulle tribune Olimpiadi 1960 e la bonifica della stessa, con la realizzazione di uno spazio ludico - ricreativo, sportivo con strutture polifunzionali.
L’importo complessivo dei lavori, Iva esclusa, ammonta ad € 666.241,83, di cui € 646.836,73 quale importo lavori soggetti a ribasso ed € 19.405,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il termine di durata dell’Appalto è fissato in giorni 155 (centocinquantacinque) a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura sarà indetta e interamente gestita con modalità telematiche, ossia mediante l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement X.XXX.XX. (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio) propria della Regione Lazio.
Gli Operatori Economici qualificati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Appalto, ossia per la categoria e classifica prevista per i lavori – Categoria Prevalente OS 23 Classifica II (Demolizione di opere) e Categoria Scorporabile e Subappaltabile OS 24 (Verde e arredo urbano) Classifica I - da invitare alla procedura - nel rispetto del numero minimo previsto dall’ art. 1 comma 2, lett. b), del Decreto-legge
n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, conv. in L. 108/2021 - saranno individuati a seguito di pubblico sorteggio telematico effettuato tramite la medesima Piattaforma STELLA, previo Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse pubblicato sul sito internet della Regione Lazio xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx, sulla piattaforma telematica di e-procurement X.XXX.XX., sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale e all’Albo Pretorio del comune ove dovranno eseguirsi i lavori.
Per la presentazione delle manifestazioni di interesse sarà fissato un termine pari a 10 giorni dalla pubblicazione del relativo Avviso di indagine di mercato.
Per la presentazione delle offerte sarà fissato un termine di scadenza pari a 20 giorni dall’avvenuto invio della lettera di invito.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Difesa del Suolo e Risorse Idriche – I recapiti sono: e-mail xxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx; pec: xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx tel.: 00.00000000.
In adempimento di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, conv. in Legge 108 del 2021 il presente Avviso, come tutti i successivi atti di gara, viene pubblicato sul sito della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di Gara e Contratti” nel link relativo alla procedura, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Il Responsabile Unico del Procedimento Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx
DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2), DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 2021, CONVERTITO IN LEGGE N. 108 DEL 2021 CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA IN COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (RM) OCCUPATO DALLA TORRE DI ARRIVO E DALLE TRIBUNE PER LE GARE DELLA CANOA REALIZZATE PER LE OLIMPIADI DI ROMA 1960. CUP: F87H21006370002 - CIG 91211746E5 .
PREMESSA
La Regione Lazio, Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, nell’ambito delle attività di competenza, al fine dello svolgimento delle attività di riqualificazione dell’area prospiciente il lungo lago, mediante interventi sulla Torre d’Arrivo e sulle tribune Olimpiadi 1960 e la bonifica della stessa, con la realizzazione di uno spazio ludico - ricreativo, sportivo con strutture polifunzionali, intende avviare una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto legge
n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, conv. in Legge 108 del 2021 finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960”.
A TAL FINE
SI CHIARISCE CHE
La Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha adottato le suggerite “idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria” attualmente in atto, nello specifico:
- indicendo e gestendo le procedure di gara interamente con modalità telematiche, ossia mediante l’utilizzo, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, della piattaforma telematica STELLA propria della Regione Lazio;
- svolgendo le sedute pubbliche di gara in modalità telematica, in conformità all’indirizzo più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato, Sez. III, del 13.12.2018 n. 7039 e Consiglio di Stato, Sez. III, del 25.11.2016 n. 4990), secondo cui l’uso di una Piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
- rinunciando al sopralluogo obbligatorio, così come disciplinato dall’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L.
n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, non essendo lo stesso strettamente necessario
per la formulazione dell’offerta, stante la descrizione compiuta e dettagliata dell’intervento da eseguirsi, prevista nella documentazione tecnica messa a disposizione dei concorrenti (progettazione allegata alla documentazione di gara, resa disponibile sulla piattaforma), senza necessità della visita dei luoghi;
Con particolare riferimento alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori cui si riferisce il presente Avviso pubblico di Indagine di Mercato per Manifestazione di Interesse:
- sussistono comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità derivanti dalla necessità di attuare un intervento di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960, versanti in condizioni di abbandono, al fine di rendere possibile la fruizione di tali luoghi, mettere in sicurezza alcune situazioni di evidente degrado e migliorare il decoro dell’area;
- non è prevista l’obbligatorietà del sopralluogo in considerazione della tipologia di lavorazioni dettagliatamente descritte nella relativa documentazione progettuale che sarà resa disponibile agli Operatori Economici successivamente inviati alla procedura insieme con la lettera di xxxxxx;
- la presentazione dell’offerta avverrà attraverso la sottoscrizione digitale degli appositi allegati caricati e predisposti sulla piattaforma (nello specifico: schema di domanda di partecipazione; schema di offerta economica, DGUE specializzato);
- le sedute pubbliche di gara avverranno attraverso la piattaforma telematica STELLA, che garantisce “l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388 da ultimo, sentenza del Tar Napoli, n. 957 del 2.3.2020)”;
- non è prevista la necessità di far ricorso ad una Commissione giudicatrice e alla conseguente predisposizione, da parte dei concorrenti, di specifiche relazioni tecniche stante il criterio prescelto che è quello del prezzo più basso.
Tutto ciò premesso e considerato, si evidenzia che l’indizione della presente procedura negoziata, previa pubblicazione di Avviso pubblico di Indagine di Mercato per Manifestazione di Interesse, avviene, nonostante l’emergenza COVID-19 in corso, con l’adozione di tutte le rappresentate idonee misure finalizzate comunque a salvaguardare la par condicio e la massima partecipazione da parte degli Operatori Economici selezionati.
1 - OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
L’Appalto ha ad oggetto “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960” le cui prestazioni sono indicate nel CSA approvato unitamente alla restante documentazione progettuale con Determinazione n. G01482 del 15/02/2022.
In sintesi, sono previste essenzialmente le seguenti prestazioni.
L’intervento comprende l’attuazione di interventi mirati all’esecuzione dei lavori di demolizione della Torre e dell’edificio adibito a servizi e delle tribune, di classificazione, campionamento, mappatura e di quantificazione in massa o in volume dei rifiuti esistenti, redazione del piano di rimozione e successivo trasporto in discarica autorizzata, al fine di dotare i cittadini di Castel Gandolfo di uno spazio vocato alle attività sportive all’aperto. Tali interventi potranno consistere nelle seguenti azioni:
- taglio selettivo della vegetazione;
- demolizione della torre e dell’edificio adibito a servizi;
- demolizione delle tribune;
- sistemazione della recinzione perimetrale della sola area oggetto di intervento con demolizione e nuova realizzazione della sola parte a confine con il parcheggio con staccionata con pali di castagno;
- trasporto dal cantiere di demolizione all’impianto di recupero o smaltimento autorizzato al trattamento;
- conferimento in impianto di recupero o smaltimento autorizzato;
- riqualificazione dell’aree con spazi vocati alle attività sportive all’aperto;
L’importo complessivo dell’appalto, Iva esclusa, ammonta ad € 666.241,83, di cui € 646.836,73 quale importo lavori soggetti a ribasso ed € 19.405,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni:
Lavorazione | Categoria ex all. A DPR n. 207/2010 e art. 2 D.M. 248/2016 | Classifica ex art. 61 DPR n. 207/2010 | Qualific azione obbligat oria | Importo | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalente o Scorporabile | Subappalt abile | ||||||
OS23 | Demolizione di opere - Prevalente | II | NO | € 465.543,55 | 71,973% | Prevalente | SI (< 50%) |
OS24 | Verde e arredo urbano – Scorporabile e subappaltabile | I | SI | € 181.293,18 | 28,027% | Scorporabile e subappaltabile | SI |
TOTALE 646.836,73 | 100 |
Ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’ art. 49 comma 1 lett. b) del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria OS23 il subappalto deve essere inferiore al 50% dell’importo di tale categoria.
Ai sensi di quanto disciplinato dalla lett. b) dell’ art. 12, comma 2, della Legge n. 80/2014 (tuttora in vigore secondo la giurisprudenza più recente (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II-bis, 06/03/2019, n. 3023; TAR Campania Napoli, sez. I, 01/03/2018, n. 1336; TAR Piemonte, sez. II, 17/01/2018; n. 94), il concorrente in possesso della sola categoria prevalente OS23 non può eseguire direttamente, se privo della relativa qualificazione, le lavorazioni relative alle categoria scorporabile OS24 in quanto categoria specializzata a qualificazione obbligatoria di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 maggio 2010, n. 207.
Le lavorazioni rientranti nella categoria OS24 sono comunque subappaltabili per l’intero importo ad imprese in possesso della relativa qualificazione, purché l’Operatore Economico sia qualificato nella categoria prevalente OS23 per una classifica tale da coprire l’intero importo dei lavori da realizzare (OS23 classifica III).
2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a manifestare l’interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto i soggetti indicati all’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016, che:
▪ siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. ii;
▪ non abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
▪ siano iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
▪ siano in possesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 60 del D.P.R. n. 207/2010, di attestazione SOA in corso di validità, da allegare in copia alla manifestazione di interesse, che documenti, ai sensi dell’art.
84 del Codice e dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione nelle seguenti categorie di lavori: ossia Categoria Prevalente OS23 Classifica II - Categoria Scorporabile e Subappaltabile OS24 Classifica I.
Per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016; in tal caso nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà indicare il nominativo dell’impresa ausiliaria che dimostri relativa qualificazione nella esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.
È fatto DIVIETO di manifestare l’interesse alla partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, oppure come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, oppure come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
Ai fini del rispetto del principio di rotazione degli inviti è fatto, altresì, DIVIETO di manifestare l’interesse alla partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso agli Operatori Economici risultati AGGIUDICATARI o comunque INVITATI nel xxxxx xxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) mesi a far data dalla pubblicazione del presente Avviso ad altra procedura negoziata per l’affidamento di lavori concernenti le medesime Categorie OS23 e OS24 ed in ogni caso la categoria prevalente OS23, indetta dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.
3 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per l’espletamento della presente gara, la Regione Lazio si avvale propria piattaforma telematica di e-procurement denominata “X.XXX.XX. Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (in seguito: STELLA), accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/.
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
▪ un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
▪ la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
▪ la registrazione alla piattaforma telematica STELLA, accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma raggiungibili al link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx- operativi/manuali-per-le-imprese (vedasi in particolare “Guida alla registrazione e alle funzioni base”).
La registrazione al sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo.
L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione di interesse, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno della piattaforma STELLA dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno di STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma STELLA e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
I soggetti interessati a presentare Manifestazione di interesse sono tenuti a consultare il manuale “Risposta manifestazione d’interesse” disponibile su STELLA nella sezione “Manuali per le Imprese”.
Le Manifestazioni di interesse dovranno essere inviate sulla piattaforma STELLA entro e non oltre le ore ………… del giorno …………………….
Il suddetto termine è da intendersi perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo sul portale STELLA. Non sono ammesse manifestazioni sostitutive successive al termine di scadenza.
L’invio della manifestazione di interesse è a totale rischio del mittente escludendo, pertanto, qualsiasi responsabilità a carico della Stazione Appaltante, qualora la documentazione arrivasse sulla piattaforma STELLA oltre il termine suddetto. Non sono ammesse manifestazioni sostitutive successive al termine di scadenza.
4 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI
I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse potranno inviare richiesta di chiarimenti, esclusivamente tramite il portale STELLA, seguendo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma. La richiesta di chiarimenti su STELLA dovrà avvenire entro e non oltre le ore del giorno
……………….. Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
La Stazione Appaltante provvederà, tramite il sistema STELLA, a fornire risposta ai quesiti almeno 2 (due)
giorni prima del termine fissato per l’invio delle manifestazioni di interesse.
5 - SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
L’apertura delle manifestazioni di interesse avverrà il giorno ……………. alle ore ……………. in seduta telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma STELLA. Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine previsto saranno esaminate dal RUP, che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti, provvederà al termine delle operazioni alla redazione dell’elenco degli operatori economici ammessi. L’Amministrazione Regionale, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
6 - MODALITÀ PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE E CRITERI DI AFFIDAMENTO
Terminata la fase di valutazione delle manifestazioni di interesse, il RUP, tramite la piattaforma telematica STELLA, invierà la lettera di invito a presentare offerta e tutta la documentazione ad essa allegata ad almeno 5 (cinque) operatori economici, che abbiano regolarmente presentato manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine tecnico - organizzativo richiamati. Nel caso in cui pervenga un numero maggiore di manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei n. 5 soggetti da invitare mediante pubblico sorteggio espletato automaticamente attraverso la medesima piattaforma STELLA.
7 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge
n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in L. 108/2021. Gli operatori economici selezionati dovranno presentare la propria offerta sulla base delle indicazioni e dei criteri fissati nella lettera d’invito, nel capitolato speciale d’appalto, nonché negli ulteriori documenti di gara che saranno inviati telematicamente mediante la suddetta piattaforma STELLA.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, individuato ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020.
8 - TERMINE ESECUZIONE DELL’INTERVENTO
Come stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto, il termine di durata dei lavori è fissato in giorni 155 (centocinquantacinque) a decorrere dalla data di consegna dei lavori.
9 - MODALITÀ DI CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE
Stazione appaltante è la Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Difesa del Suolo e Risorse Idriche - I recapiti sono: e-mail xxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx; pec: xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx tel.: 00.00000000.
10 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione regionale, che sarà libera di non procedere all’espletamento della procedura negoziata o di avviare altre procedure e/o trattative senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.
I dati personali raccolti dall’Amministrazione regionale saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” e del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo della Regione Lazio in “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di Gara e Contratti”, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sulla piattaforma di e-procurement regionale “STELLA” della Regione Lazio, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nonché all’Albo Pretorio del Comune ove dovranno eseguirsi gli interventi.
Il Responsabile Unico del Procedimento Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto-legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge 108 del 2021 per l’affidamento dei lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960. CUP: F87H21006370002 – CIG: 91211746E5
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse, approvato con Determinazione n.
del e pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx, sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gare e contratti”, sulla piattaforma telematica di e-procurement “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio”, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale e all’Albo Pretorio del Comune ove dovranno eseguirsi i lavori.
L’importo complessivo dei lavori, Iva esclusa, ammonta ad € 666.241,83, di cui € 646.836,73 quale importo lavori soggetti a ribasso ed € 19.405,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il sottoscritto/a ____________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa ___________________ con sede legale a e
sede operativa a _____________________________________ codice fiscale e
partita IVA
____________________ e-mail
________________________ Pec (obbligatoria)
_________________________ ai fini della manifestazione di interesse in oggetto
CHIEDE
di essere invitato a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto come:
□ Impresa Singola:
impresa individuale società per azioni società a responsabilità limitata
società in accomandita semplice società cooperativa altro ____________________
□ Consorzio
ordinario società cooperative di produzione e lavoro imprese artigiane stabile
concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016) per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
n. | Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capofila o Consorziata |
□ Raggruppamento temporaneo di concorrenti/ Aggregazioni di rete
costituito
concorrendo con la seguente composizione:
n. | Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Mandataria o Mandante |
costituendo
impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione:
n. | Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capogruppo con potere di rappresentanza o Mandante |
□ GEIE
con la seguente composizione:
n. | Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capofila o Consorziata |
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2) che l’impresa è in regola con gli adempimenti derivanti dagli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente;
3) di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 -ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’Avviso di manifestazione di interesse e, in particolare, di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____________________________ al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) n.
______________ in data ____________ per settore di attività adeguato all’affidamento di cui trattasi;
5) di essere in possesso della qualificazione per le categorie di lavori richieste nell’Avviso per Manifestazione di interesse, ossia: OS23 (Demolizione di opere), Classifica II o superiore (Categoria prevalente) e OS24 (Verde e arredo urbano), Classifica I o superiore (Categoria Scorporabile o Subappaltabile), di cui si allega copia della relativa attestazione SOA;
6) (in caso di ricorso al subappalto)
di voler subappaltare nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - così come modificati dall’art 49, comma 1, lett. b) e comma 2) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021 - la/e seguente/i categoria/e di lavori
________________________, fermo restando il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OS23, con riferimento alla quale l’eventuale subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell’importo della relativa categoria;
7) (in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento):
di avvalersi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di avvalimento, quale impresa ausiliaria dell’impresa , di cui
si allega copia della relativa attestazione SOA;
8) di non presentare la manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di cui all’Avviso sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, oppure come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, oppure come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio;
9) di accettare tutte le condizioni di partecipazione alla presente procedura con le precisazioni e per le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite nell’Avviso per manifestazione di interesse, ritenendo le misure poste in essere dalla stazione appaltante idonee a garantire la massima partecipazione alla procedura;
10) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di esperire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di autotutela, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
11) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento in oggetto, che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge;
12) di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, la stazione appaltante può escludere l’impresa dalla partecipazione alla procedura d’appalto se può adeguatamente dimostrare che la stessa non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati;
13) di non essere risultato AGGIUDICATARIO o comunque INVITATO nel xxxxx xxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) mesi a far data dalla pubblicazione dell’Avviso ad altra procedura negoziata per l’affidamento dei lavori rientranti nelle categorie OS23 e OS24, ed in ogni caso per la categoria prevalente OS23, indetta dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.
14) di essere informato, che i dati personali raccolti dalla Regione Lazio saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
(luogo) (data) (sottoscrizione)
(il legale rappresentante-sottoscrittore allega copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)
N.B. La manifestazione di interesse è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti , dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti , da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica , ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5 del 10.2.2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di sogge ttività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5 del 10.2.2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108 del 2021 per l’affidamento dei Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960. CUP: F87H21006370002 - CIG: 91211746E5
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2),
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108 del 2021.
LETTERA DI INVITO
PREMESSE
Con Determinazione n. G09141 del 08/07/2021 l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Funzionario della Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Difesa del Suolo e Xxxxxxx Xxxxxxx, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento avente ad oggetto: “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960. CUP: F87H21006370002
- CIG: 91211746E5
L’incarico per la redazione degli elaborati progettuali è stato assunto dal P.I. Xxxxxxx Xx Xxxxx unitamente dal Geol. Xxxxxxx Xxxxxxx dipendenti della Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Difesa del Suolo e Xxxxxxx Xxxxxxx e dall’Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
Il Rapporto conclusivo di Verifica del progetto esecutivo, di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato redatto in data 08/02/2022 e, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 26 citato, la progettazione è stata validata dal Responsabile Unico del Procedimento, come da verbale assunto alla data del 08/02/2022.
Con Determinazione n. G01482 del 15/02/2022 del Direttore Regionale ad Interim è stato approvato il progetto esecutivo relativo al suindicato affidamento dei “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Xxxx 0000.” ricadenti nel comune di Roma Castel Gandolfo (RM).
Con Determinazione a contrarre n. …………..del del Direttore Regionale ad Interim è stato
previsto che il suindicato affidamento per un importo a base di gara pari a 666.241,83, di cui € 646.836,73 quale importo lavori soggetti a ribasso ed € 19.405,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108 del 2021 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020 e con invito rivolto ad almeno n. 5 Operatori Economici, individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse.
Con apposito avviso, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020,
n. 120, è stata data comunicazione dell’avvio della procedura negoziata, assicurandone la pubblicazione sul sito della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di Gara e Contratti” nel link relativo alla procedura, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Avviso per manifestazione di interesse è stato pubblicato sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, sulla piattaforma informatica regionale “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (STELLA), sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale e all’Albo Pretorio del Comune ove dovranno eseguirsi i lavori.
Gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata sono stati individuati nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, mediante sorteggio effettuato tramite la piattaforma STELLA, tra quelli che hanno presentato tempestiva e regolare manifestazione di interesse, tra i soggetti qualificati nella
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categoria di lavori a qualificazione obbligatoria riferibili all’intervento, ossia: Categoria prevalente OS23 (Demolizione di opere) classifica II, Categoria Scorporabile e subappaltabile OS24 (Verde e arredo urbano) classifica I.
CONSIDERATO che la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha adottato tutte le misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria attualmente ancora in corso, nello specifico:
- indicendo e gestendo le procedure di gara interamente con modalità telematiche, ossia mediante l’utilizzo, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, della piattaforma telematica STELLA propria della Regione Lazio;
- svolgendo le sedute pubbliche di gara in modalità telematica, in conformità all’indirizzo più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato, Sez. III, del 13.12.2018
n. 7039 e Consiglio di Stato, Sez. III, del 25.11.2016 n. 4990), secondo cui l’uso di una Piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
- rinunciando al sopralluogo obbligatorio, così come disciplinato dall’art. 8, comma 1, lett. b) del
D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, non essendo lo stesso strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, stante la descrizione compiuta e dettagliata dell’intervento da eseguirsi, prevista nella documentazione tecnica messa a disposizione dei concorrenti (progettazione allegata alla documentazione di gara, resa disponibile sulla piattaforma), senza necessità della visita dei luoghi;
RILEVATO, che con particolare riferimento alla presente procedura, sussistono:
- comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità derivanti dalla necessità di attuare un intervento di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960, versanti in condizioni di abbandono, al fine di rendere possibile la fruizione di tali luoghi, mettere in sicurezza alcune situazioni di evidente degrado e migliorare il decoro dell’area;
- la non obbligatorietà del sopralluogo in considerazione della tipologia di lavorazioni analiticamente previste e descritte nella documentazione progettuale relativa agli interventi, che è tale da consentire la corretta formulazione dell’offerta da parte del concorrente;
- la possibilità di presentare l’offerta attraverso la sottoscrizione digitale degli appositi allegati caricati e predisposti sulla piattaforma (nello specifico: schema di domanda di partecipazione; schema di offerta economica, DGUE specializzato);
- la possibilità di espletare le sedute pubbliche attraverso la piattaforma telematica STELLA, in quanto come previsto da giurisprudenza (da ultimo, sentenza del Tar Napoli, n. 957 del 2.3.2020) “il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388). A tale orientamento del giudice d’appello si è allineata anche la giurisprudenza di primo grado che ha ritenuto che “nell’ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l’apertura delle offerte, come confermato dall’art. 58, D. Lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica”
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(T.A.R. Veneto, Sezione III, 13 marzo 2018; n. 307; T.A.R. Puglia Bari, Sezione III, 2 novembre 2017, n. 1112;
T.A.R. Sardegna, Sezione I, 29 maggio 2017 n. 365)”;
- la non necessità di far ricorso alla Commissione giudicatrice e alla conseguente predisposizione, da parte dei concorrenti, di specifiche relazioni tecniche stante il criterio prescelto che è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto-legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020.
Tutto ciò premesso e considerato, si evidenzia che l’indizione della presente procedura negoziata avviene, nonostante l’emergenza COVID-19 ancora in corso, con l’adozione di tutte le rappresentate idonee misure finalizzate comunque a salvaguardare la par condicio e la massima partecipazione da parte degli Operatori Economici selezionati.
Fermo restando quanto sopra evidenziato, con la presente si comunica, pertanto, che codesto Operatore Economico, a seguito delle espletate operazioni di sorteggio mediante la piattaforma STELLA di cui nelle premesse, è invitato a presentare l’offerta per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960”.
1 – STAZIONE APPALTANTE
Stazione Appaltante è la Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Via Capitan Bavastro n. 108, 00145 Roma - C.F. 80143490581.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Difesa del Suolo e Risorse Idriche - I recapiti sono: e-mail xxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx; pec: xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx tel.: 00.00000000
Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 della presente lettera di invito.
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione di gara viene pubblicata:
▪ sulla piattaforma di e-procurement regionale “STELLA” della Regione Lazio e visualizzabile nella sezione “Inviti”;
▪ sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;
▪ sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
▪ presso l’Albo Pretorio del Comune di Castel Gandolfo, ove dovranno eseguirsi gli interventi.
2 - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)
Per l’espletamento della presente gara, la Regione Lazio si avvale della propria piattaforma telematica di e-procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (in seguito: STELLA), accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/.
Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.
L’accesso alla piattaforma regionale STELLA potrà essere effettuato esclusivamente attraverso un’autenticazione basata sugli strumenti di seguito elencati:
• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), soluzione per accedere ai servizi della pubblica amministrazione in sicurezza e con un’unica identità digitale;
• CIE (Carta di Identità Elettronica), che permette di identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti, pubblici e privati, che ne consentono l’utilizzo;
• CNS (Carta Nazionale dei Servizi), che permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip.
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Al fine della partecipazione alla presente procedura è, inoltre, indispensabile:
• un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
• la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• la registrazione al sistema STELLA, con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 2.1.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tuttele comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema STELLA e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
2.1 - REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma telematica STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx
La registrazione alla piattaforma STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del sistema STELLA dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’internodi STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo della piattaforma STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
La documentazione di gara comprende:
a. Progetto esecutivo approvato con Determinazione n. G014182 del 15/02/2022 e validato dal Responsabile del Procedimento Xxxxxxx Xxxxxxx, dipendente della Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Difesa del Suolo e Risorse Idriche ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 come da verbale dell’08/02/2022, composto dai seguenti elaborati:
• Rel_00: Xxxxxx Xxxxxxxxx
• Rel_01: Relazione Tecnica Generale
• Rel_02: Documentazione Fotografica
• Rel_03: Relazione Paesaggistica
• Rel_03a: Relazione Paesaggistica - Tavola Unica
• Rel_04: Relazione Geologica
• Rel_05: Relazione Studio di Fattibilità Ambientale
• Rel_06: Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale
• Rel_07: Piano di Manutenzione
• Rel_08: Capitolato Speciale d’Appalto
• Rel_09: Schema di Contratto
• Eco_01: Computo Metrico Estimativo
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• Eco_02: Elenco Prezzi
• Eco_03: Analisi Prezzi
• Eco_04: Quadro Economico
• Eco_05: Quadro Incidenza della Manodopera
• Tav_01: Inquadramento Urbanistico Territoriale
• Tav_02: Planimetria Stato di Fatto
• Tav_03: Sezioni Stato di Fatto
• Tav_04: Planimetria di Progetto
• Tav_05: Sezioni di Progetto
• Tav_06: Particolari Costruttivi
• Sic_01: Piano di Sicurezza e Coordinamento
• Sic_02: Analisi e Valutazione dei Rischi
• Sic_03: Cronoprogramma
• Sic_04: Oneri della Sicurezza
b. Atti di gara composti da:
• Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
• Schema di Domanda di partecipazione;
• Schema offerta economica;
• DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (modello elaborato dalla SA disponibile sul STELLA);
• DGUE (Mandante; Consorziata) – (modello elaborato dalla SA disponibile sul STELLA);
• DGUE (ausiliaria) – (modello elaborato dalla SA disponibile sul STELLA);
• Schema di contratto;
3.1 - CHIARIMENTI
Sarà possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma STELLA, secondo le modalità esplicitate nella guida “Approfondimento Tematico Gare Telematiche” - disponibile al link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx- operativi/manuali-per-le-imprese/ - fino a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, di cui al successivo punto 14. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il sistema STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxx/xxxxx/ nella sezione di dettaglio dedicata alla presente procedura, sotto l’argomento “Chiarimenti”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
3.2 - COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma STELLA all’indirizzo PEC indicato dal concorrente in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente
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resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 46, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
4 - OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha ad oggetto i “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Xxxx 0000.” le cui prestazioni sono indicate nel CSA approvato unitamente alla restante documentazione progettuale con Determinazione n. G01482 del 15/02/2022.
In sintesi, sono previste essenzialmente le seguenti prestazioni:
• taglio selettivo della vegetazione;
• demolizione della torre e dell’edificio adibito a servizi;
• demolizione delle tribune;
• sistemazione della recinzione perimetrale della sola area oggetto di intervento con demolizione e nuova realizzazione della sola parte a confine con il parcheggio con staccionata con pali di castagno;
• caratterizzazione analitica ai fini della classificazione del rifiuto prodotto dalla demolizione delle opere presenti;
• trasporto dal cantiere di demolizione all’impianto di recupero o smaltimento autorizzato al trattamento;
• conferimento in impianto di recupero o smaltimento autorizzato;
• riqualificazione dell’aree con spazi vocati alle attività sportive all’aperto.
L’importo complessivo dell’appalto, Iva esclusa, ammonta ad € 666.241,83, di cui € 646.836,73 quale importo lavori soggetti a ribasso ed € 19.405,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni:
Lavorazione | Categoria ex all. A DPR n. 207/2010 e art. 2 D.M. 248/2016 | Classifica ex art. 61 DPR n. 207/2010 | Qualifi cazione obbliga toria | Importo | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalente o Scorporabile | Subappalta bile | ||||||
Demolizione di opere | OS23 | II | NO | € 465.543,55 | 71,973 | P | SI (< 50%) |
Verde e arredo urbano | OS24 | I | SI | € 181.293,18 | 28,027 | S | SI |
TOTALE: € 646.836,73 | 100 |
Ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 49, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, e ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 105, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria prevalente OS23 il subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell’importo di tale categoria.
Per la categoria scorporabile OS24, in considerazione della bassa incidenza della manodopera sugli importi della medesima categoria, il subappalto è consentito senza il suddetto limite purché: a) il subappaltatore sia qualificato nella categoria prevalente OS23 per una classifica tale da coprire l’intero importo dei lavori da realizzare (OS23, classifica III) e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; b) all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni
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che intende subappaltare.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 2, lett. b) della Legge n. 80/2014, tuttora in vigore secondo la giurisprudenza più recente (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II-bis, 06/03/2019, n. 3023; TAR Campania Napoli, sez. I, 01/03/2018, n. 1336; TAR Piemonte, sez. II, 17/01/2018; n. 94) l’Operatore Economico in possesso della sola categoria prevalente OS23 non può eseguire direttamente, se privo della relativa adeguata qualificazione, le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS24 in quanto di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 maggio 2010, n. 207 (ed in particolare di importo superiore ad € 150.000,00 ed al 10% dell’importo dell’opera).
Il corrispettivo d’appalto viene riconosciuto a misura e l’importo contrattuale, così come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle prestazioni effettivamente eseguite, fermo restando quanto disposto dall’art. 106, comma 7, del Codice dei contratti e dalle condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto.
Trovano comunque applicazione, nel rispetto delle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, in conformità alle modalità e alle tempistiche indicate nella richiamata disposizione.
All’Aggiudicatario verrà corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18, del
D. Lgs. n. 50/2016, un’anticipazione sul valore del contratto di appalto. Tale percentuale è stabilita nella misura del 30%, ai sensi dell’art. 207, comma 1, della Legge n. 77 del 17.7.2020, come modificato dapprima dall’art. 13, comma 1, della Legge n. 21 del 26.2.2021 e poi dall’art. 3, comma 4, del Decreto Legge n. 228 del 30.12.2021. Per quanto concerne l’obbligo di corrispondere l’anticipazione si terrà conto della modifica dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, disposta dall’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Le risorse finanziarie graveranno sui fondi del Cap. U0000G32103 (utilizzazione delle entrate derivanti dalla restituzione di risorse regionali da parte dell'istituto per il credito sportivo) e Cap. U0000T19427 (Contributi straordinari in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC).
Le modalità di svolgimento dei lavori di cui sopra sono dettagliate all’interno del Capitolato Speciale di Appalto.
5 - DURATA DELLA PRESTAZIONE:
Il termine per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni 155 (centocinquantacinque) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto disciplinato dall’art. 80 del medesimo decreto legislativo.
I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei suoi allegati, ed in particolare del Capitolato Speciale, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e nell’osservanza delle disposizioni, di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.
6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono invitati alla gara n. 5 Operatori Economici qualificati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, preliminarmente individuati, nel rispetto del principio di rotazione, fra i soggetti qualificati che hanno presentato manifestazione di interesse per la partecipazione alla presente
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procedura, e individuati mediante sorteggio effettuato a mezzo della piattaforma STELLA, in data
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
In particolare sono ammessi a partecipare:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara nell’aggregazione di imprese di rete possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), quest’ultimo indica i consorziati per i quali concorre.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
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requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
7 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
7.1 - REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
A seguito della modifica dell’art. 80, comma 4, quinto periodo, del D. Lgs n. 50/2016, intervenuta con l’applicazione dell’art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, l’operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali che in ogni caso devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore ad € 35.000,00. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo del citato comma 4 dell’art. 80. Tale disposizione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
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decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
7.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Il concorrente deve essere iscritto, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente dovrà esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell’apposita dichiarazione unica sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE E MEZZI DI PROVA
Il concorrente deve possedere l’attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione, SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere; nello specifico è richiesta l’attestazione nella categoria prevalente OS23 (Demolizione di opere) classifica II o superiore, Categoria Scorporabile e subappaltabile OS24 (Verde e arredo urbano) classifica I o superiore.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 49, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, e ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 105, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria prevalente OS23 il subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell’importo di tale categoria.
Per la categoria scorporabile OS24, in considerazione della bassa incidenza della manodopera sugli importi della medesima categoria, il subappalto è consentito senza il suddetto limite purché: a) il subappaltatore sia qualificato nella categoria prevalente OS23 per una classifica tale da coprire l’intero importo dei lavori da realizzare (OS23, classifica III) e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; b) all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 2, lett. b) della Legge n. 80/2014, tuttora in vigore secondo la giurisprudenza più recente (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II-bis, 06/03/2019, n. 3023; TAR Campania Napoli, sez. I, 01/03/2018, n. 1336; TAR Piemonte, sez. II, 17/01/2018; n. 94) l’Operatore Economico in possesso della sola categoria prevalente OS23 non può eseguire direttamente, se privo della relativa adeguata qualificazione, le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS24 in quanto di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 maggio 2010, n. 207 (ed in particolare di importo superiore ad € 150.000,00 ed al 10% dell’importo dell’opera).
7.4 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità con la Delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016.
Si ricorda che “i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del
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contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 8 del 20 luglio 2015; TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 8268 del 20.7.2018).
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.
8 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
Per gli RTI, le aggregazioni di rete e i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria, o da una consorziata, nella misura minima del 40% (quaranta per cento). La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente, dalle mandanti, o dalle altre consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all’operatore concorrente. La mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c,) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti direttamente dal consorzio ai sensi dell’art. 47 del Codice; ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente possono essere assunti da un RTI di tipo orizzontale o un’aggregazione di rete.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti orizzontali. Alle aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila ed è assimilata alla mandataria.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale, costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta le quote di partecipazione e di esecuzione dei singoli soggetti.
I requisiti di idoneità professionale relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, all’albo delle cooperative e consorzi di cooperative deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
9 - AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett.
b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
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presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 18.3. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10 - SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 l’affidatario del contratto esegue in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto stesso. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
Pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 49, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, e del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria prevalente OS23 il subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell’importo di tale categoria.
Per le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS24, anche in considerazione della bassa incidenza della manodopera sull’importo di tale categoria, il subappalto è consentito fino alla misura totalitaria, ferma restando la vigenza del richiamato principio del subappalto qualificante e purché l’Operatore Economico sia qualificato nella categoria prevalente OS23 per una classifica tale da coprire l’intero importo dei lavori da realizzare (OS23, classifica III).
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
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normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b), del Codice, deve indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare le lavorazioni ad altra impresa qualificata e per la quale non sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Senza tale indicazione, il successivo subappalto è vietato.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Salvi i casi, di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del [sub] contratto da affidare. L’appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
11. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016.
12 – SOPRALLUOGO
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge
n. 120 dell’11.9.2020, ai fini della presentazione dell’offerta non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che la documentazione progettuale relativa all’intervento e messa a disposizione dei concorrenti sulla apposita piattaforma telematica STELLA è tale da consentire la corretta formulazione dell’offerta e considerato, altresì, lo stato di emergenza sanitaria ancora in atto, con le conseguenti limitazioni alla libertà di circolazione a tutela dell’incolumità e della salute pubblica.
13 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti che intendano presentare offerta effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a
€ 70,00 (euro settanta/00) secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul sito della medesima Autorità nella sezione “contributi in sede di gara” e dimostrano l’avvenuto pagamento allegando copia informatica della ricevuta di versamento.
L’importo dovuto dall’operatore economico per partecipare alla presente procedura può essere pagato per mezzo della piattaforma digitale PagoPA, tramite il nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), effettuando il pagamento mediante il servizio “Portale dei pagamenti dell’ANAC.”
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In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo la stazione appaltante accerta il suo pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass, la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sulla piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx- operativi/manuali-per-le-imprese. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sul sistema STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno _ _
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può pertanto sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti sulla piattaforma STELLA più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell’Operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna altra offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente Lettera di Xxxxxx. Non sono accettate offerte alternative. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.
La presentazione dell’offerta mediante il sistema STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sulla piattaforma STELLA e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.
In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema STELLA. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. Il DGUE e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione di ciascun invitato, unitamente alla lettera di invito e alla progettazione esecutiva.
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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
15 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza della domanda ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti delle lavorazioni ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta della stessa è sanabile.
Ai fini della sanatoria, il RUP assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni
– perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il RUP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, il RUP procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
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Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
16 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente è tenuto ad inserire nella busta “A - Documentazione amministrativa” la domanda di partecipazione comprensiva delle dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, ottenibili al seguente indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all’originale ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 della relativa procura notarile.
La domanda è sottoscritta e presentata:
- in caso di impresa singola dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega su STELLA:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), copia conforme all’originale della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile; oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ora MIMS) del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente sul STELLA secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE presente sul STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (PRECOMPILATA)
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C - Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare su STELLA:
1) il DGUE redatto compilando il modello presente su XXXXXX, a firma dell’ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla Parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 comma 1 del codice, sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, come meglio sopra specificato;
5) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list:
6) dichiarazione integrativa di cui al punto 18.1.3 dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
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7) Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 17.1
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto, nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Parte III: Motivi di esclusione
Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A – B – C - D.
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 17.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.
Parte IV: Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le Sezioni A - B e C - D per le parti di competenza.
Parte VI: Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti:
− nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
− nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti
− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
− nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5, del Decreto legislativo n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell’X.X.XX.) o siano state adottate misure di c.d. self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell’art. 80.
In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella “Domanda di Partecipazione”, producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.
17 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
17.1 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:
• fino all’aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis), e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali;
• dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011, o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo Decreto;
• dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, qualifica, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
• dichiara con riferimento ai soggetti di cui al citato comma 3 dell’art. 80, l’insussistenza delle cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
• dichiara di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, sulla base di quanto specificato nella norma citata;
• dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
• dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, con le precisazioni e per le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite
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nelle premesse della presente lettera di xxxxxx, ritenendo le misure poste in essere dalla stazione appaltante idonee a garantire la massima partecipazione alla procedura;
• dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sulla determinazione dell’offerta, ed in particolare del prezzo, nonché sull’effettuazione dei lavori;
• indica i seguenti dati aggiornati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni, di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
• autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente trasmesse in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;
• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti, di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000:
• indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. c, lett. d), del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16.3.1942, n. 267.
Per gli operatori economici in stato di fallimento ed autorizzati all’esercizio provvisorio dell’impresa, si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 ottobre 2020, con il quale è stato chiarito che le imprese fallite autorizzate all’esercizio provvisorio dell’impresa possono proseguire i contratti già stipulati e non anche partecipare a nuove procedure di affidamento. Infatti, dal combinato disposto dell’art. 104 del Regio Decreto n. 267 del 16.3.1942 (Legge Fallimentare) e dell’art. 110, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici, nella versione vigente fino al 31.12.2021 (risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 55 del 14.6.2019 di conversione del c.d. decreto sblocca-cantieri), emerge che, a differenza di quanto stabilito dalla normativa previgente, l’impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati e non anche alla partecipazione a nuove procedure di affidamento. Il decreto sblocca-cantieri ha, infatti, eliminato la previsione contenuta nell’art. 110, comma 3, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici che consentiva al curatore dell’impresa fallita di «partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto». Conseguenza diretta di tale previsione è che le imprese che si trovino nella condizione suindicata potranno e dovranno mantenere l’attestazione di qualificazione ai soli fini della prosecuzione dei contratti in corso di svolgimento. Ciò in linea con il principio ormai consolidato di necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione che richiede il possesso di detti requisiti senza soluzione di continuità dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, fino all’aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione del contratto.
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:
• nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
• nel caso di società, dal legale rappresentante.
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Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
• nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
• nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile,
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a: integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente, concordato preventivo.
La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
17.2 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente, oltre al DGUE e alla Domanda di partecipazione, allega sul STELLA la seguente documentazione:
- attestazione di avvenuto pagamento del contributo di gara in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020, dovuto per la partecipazione alla procedura negoziata;
- copia scannerizzata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria
- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- Copia conforme della attestazione SOA
17.3 - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti delle lavorazioni ovvero la percentuale in caso di categorie di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
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c) le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 18.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli Operatori Economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
18 – CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”
La busta «B – Offerta Economica» contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica (predisposta preferibilmente secondo il modello Offerta Economica allegato alla presente lettera di invito), comprendente i seguenti elementi:
a) ribasso percentuale sul corrispettivo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e dell’Iva;
b) indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. N. 50/2016, dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) indicazione dei costi della manodopera
Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verrà preso in considerazione solo il numero dei decimali autorizzato, con troncamento dei decimali in eccesso.
L’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l’importo indicato in lettere.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
19 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, con il ribasso indicato percentualmente rispetto all’importo a base d’asta, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e dell’Iva, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020.
20 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
20.1 - APERTURA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno / /2022, alle ore con l’esame della documentazione amministrativa. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma STELLA nella sezione “Avvisi” dedicata alla presente procedura. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante piattaforma STELLA.
Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte collocate su STELLA e successivamente procederà a:
a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa nelle buste «A - Documentazione Amministrativa» a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito;
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, dandone avviso ai candidati ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016.
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Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità, di cui alla Delibera n. 157/2016.
20.2 - APERTURA DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”
Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP seguendo il medesimo ordine indicato al precedente paragrafo, all’apertura delle buste “B – Offerta economica”, presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, dando lettura del ribasso percentuale offerto e del corrispondente importo complessivo risultante.
Si ribadisce che la Stazione Appaltante, come stabilito al punto 18, prenderà in considerazione il ribasso offerto dal concorrente considerando solo 2 cifre decimali, con troncamento dei decimali in eccesso.
In caso di offerte uguali si procederà dapprima all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, di cui al comma 1 dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924, e successivamente al sorteggio.
20.3 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Ai sensi della Circolare del MIT del 25.10.2019, che detta «Modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all’art. 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”», il RUP procederà a determinare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. n. 50/2016 e ad escludere le offerte che presentano un ribasso pari o superiore a tale soglia.
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 3-bis, il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, applicabile ratione temporis alla presente procedura, la stazione appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara, di cui all’art. 97, comma 8 del Codice, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
21 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni, di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti, di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione, di cui all’art. 83 del medesimo Codice).
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, nonché alla conseguente segnalazione all’ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
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collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice Antimafia). In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 “per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della «Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia» ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni”.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011, decorrenti dal giorno di consultazione della «Banca Dati», la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva, anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano in seguito accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della Lettera di Invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.
La stipula del contratto avrà luogo dopo l’aggiudicazione, con modalità digitali in data che verrà stabilita e comunicata dall’Amministrazione ultimate le verifiche dei requisiti di cui all’art. 32, commi 7 e 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
All’atto della stipulazione la Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario, la prestazione di una
Garanzia Definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice.
Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 103, comma 7, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una Polizza di Assicurazione C.A.R., di importo pari all’importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve, altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad € .
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, l’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Per quanto concerne il recesso e la risoluzione del contratto e le penali, si rinvia a quanto contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
La Stazione Appaltante, nei casi di cui all’art. 110, commi 1 e 2, del Codice, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o per il completamento dei lavori. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Sono a carico dell’aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione Appaltante, tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro e di bollo, ove
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dovute, relative alla stipulazione del contratto. Resta a carico della Regione Lazio l’Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.1972. n. 633.
22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente Lettera di Invito. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione dei menzionati atti normativi. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
23.1 - Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle “dichiarazioni integrative”, nel “DGUE” vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Lettera di invito allegati all’offerta, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
23.2 - Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
23.3 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati:
- a soggetti, anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- a soggetti, anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e dalla Legge della Regione Lazio n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
23.4 - Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
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La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
23.5 - Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio.
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Direzione Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore della piattaforma telematica di e-procurement denominata “STELLA Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Lazio”.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
23.6 - Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.
23.7 - Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire all’Amministrazione aggiudicatrice i dati richiesti determina l’impossibilità per l’Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara.
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali, di cui all’art. 9 del Reg. UE 2016/679.
23.8 - Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dagli Operatori Economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali”, di cui all’art. 9 del Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2, del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101).
I “dati personali relativi a condanne penali e reati”, di cui all’art. 10 del Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2, del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.
Il Responsabile Unico del Procedimento Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx
(documento firmato digitalmente)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108 del 2021 per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960. CUP: F87H21006370002 - CIG: 91211746E5
Il sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di (legale rappresentante,
amministratore unico, titolare, ecc.) dell’impresa
_______________________ e sede operativa a
______________________ con sede legale a
__________________________ codice fiscale
________________, partita IVA ______________ e-mail ___________ Pec _______________
In nome e per conto di:
□ Impresa Singola:
Impresa individuale, anche artigiani Società per Azioni Società a Responsabilità Limitata Società in Accomandita Semplice Società Cooperativa altro:
□ Consorzio
Ordinario Stabile Società Cooperative di Produzione e Lavoro Imprese Artigiane
- concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016) per i seguenti consorziati:
n. | Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capofila o Consorziata |
□ Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Aggregazioni di rete costituito, concorrendo con la seguente composizione:
Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Mandataria o Mandante |
costituendo, impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione:
Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capogruppo con potere di |
rappresentanza o Mandante | |||
□ GEIE
con la seguente composizione:
Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Ruolo Capofila o Consorziata |
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, per l’affidamento dei Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Xxxx 0000.
Seguendo quanto stabilito al paragrafo 17.1 della Lettera di Xxxxxx e avvalendosi del disposto di cui agli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, al fine di partecipare alla procedura in oggetto:
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle richiamate sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291- quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale, nonché all’art. 2635 del Codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
c) xxxxx, ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo Decreto;
3) che i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 nei cui confronti opera l’esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti:
X. | Xxxxxxx, Nome, luogo e data di nascita | Codice Fiscale | Qualifica | Residenza |
4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
5) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente:
che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente l’indizione della presente procedura;
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente l’indizione della presente procedura dei quali indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti (N.B.: qualora il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati):
Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza | Eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione | Dichiarazione di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria |
6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata;
7) di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dal quinto periodo dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. b) del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, la stazione appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto l’impresa se può adeguatamente dimostrare che la stessa abbia commesso gravi violazioni non definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali che in ogni caso devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore ad € 35.000,00. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo del citato comma 4 dell’art. 80;
8) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 ottobre 2020 con il quale è stato chiarito che gli operatori economici in stato di fallimento ed autorizzati all’esercizio provvisorio dell’impresa possono proseguire i contratti già stipulati e non anche partecipare a nuove procedure di affidamento. Ciò in quanto dal combinato disposto dell’art. 104 del Regio Decreto n. 267/1942 (Legge Fallimentare) e dell’art. 110, comma 3, del Codice dei Contratti nella versione vigente fino al 31.12.2021 (risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 55 del 14.6.2019 di conversione del c.d. decreto sblocca-cantieri) emerge, a differenza di quanto stabilito dalla normativa previgente, che l’impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati e non anche alla partecipazione a nuove procedure di affidamento. Il decreto sblocca-cantieri ha, infatti, eliminato la previsione contenuta nell’art. 110, comma 3, lett. a) del Codice dei Contratti che consentiva al curatore dell’impresa fallita di «partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto». Conseguenza diretta di tale previsione è che le imprese che si trovino nella condizione suindicata potranno e dovranno mantenere l’attestazione di qualificazione ai soli fini della prosecuzione dei contratti in corso di svolgimento. Ciò in linea con il principio ormai consolidato di necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione che richiede il possesso di detti requisiti senza soluzione di continuità dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, fino all’aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione del contratto;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs.
n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto, di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla procedura;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) in applicazione delle disposizioni, di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”:
che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme, di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;
che l’impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001;
che l’impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.
(indicare esplicitamente l’ufficio e la provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza alle norme della citata Legge): ;
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati, ai sensi dell’art. 416-bis.1 del Codice penale, o, pur essendone stato vittima, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689);
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
9) di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico (cft. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16);
10) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non avere occultato tali informazioni;
11) in relazione alle disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001:
di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di queste ultime, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
12) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale):
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto Decreto del Tribunale di (inserire riferimenti autorizzazione n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura su autorizzazione del Giudice Delegato , salvo quanto previsto al comma 6 dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis. Dichiara, altresì, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
13) essere in possesso della qualificazione per le categorie di lavori richieste nella Lettera di Invito, ossia: OS23 (Demolizione di opere), Classifica II o superiore (Categoria prevalente) e OS24 (Verde e arredo urbano), Classifica I o superiore (Categoria Scorporabile), di cui si allega copia della relativa attestazione SOA;
14) (in caso di ricorso al subappalto)
di voler ricorrere al subappalto nella misura del - e comunque in misura inferiore al 50% per le lavorazioni relative alla categoria prevalente OS23, in conformità a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 come modificati dall’art 49, comma 1, lett. b) e 2) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021 e a quanto stabilito nella Lettera di invito. Le lavorazioni rientranti nella categoria OS24, sono subappaltabili per l’intero importo ad imprese in possesso della relativa qualificazione, purché l’Operatore Economico sia qualificato nella categoria prevalente OS23 per una classifica tale da coprire l’intero importo dei lavori da realizzare (OS23, classifica III);
15) (in caso di ricorso all’ avvalimento)
di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 indicando quale impresa ausiliaria di cui allega copia della relativa attestazione in corso di validità;
16) (in caso di costituendi raggruppamenti temporanei):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a e che la composizione del raggruppamento è la seguente:
n. | Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale |
17) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016):
di concorrere per i seguenti consorziati:
n. | Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale |
18) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di Matricola n. ; INAL: sede di Matricola n. ; CASSA EDILE: di Matricola n. e di essere in regola con i relativi contributi;
19) che l’impresa è iscritta:
(per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia)
nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ;
(per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia)
nel registro professionale o commerciale dello Stato di per la seguente attività (NB: l’attività deve essere attinente a quella oggetto dell’appalto):
Codice attività (obbligatorio): Numero di iscrizione: Data di iscrizione: Durata dell’impresa/data termine: Forma giuridica
20) che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse è: Direzione Provinciale di Ufficio Territoriale di: ;
21) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara presente sulla piattaforma telematica STELLA, con le precisazioni e per le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite nelle premesse della Lettera di Invito, ritenendo le misure poste in essere dalla stazione appaltante idonee a garantire la massima partecipazione alla presente procedura di gara;
22) di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari e locali che possono influire sulla determinazione dell’offerta ed in particolare del prezzo nonché sull’effettuazione dei lavori;
23) che l’offerta economica presentata si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi alle singole voci dell’elenco prezzi posto a base di gara ed è remunerativa giacché, per la sua formulazione, ha preso atto e tenuto conto che l’offerta presentata è remunerativa, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
24) che l’indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 è il seguente: ;
25) autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;
26) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo Decreto, nonché del Regolamento (CE);
(luogo) (data) (sottoscrizione)
(il legale rappresentante-sottoscrittore allega copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)
N.B. La domanda di partecipazione alla presente procedura negoziata, gestita interamente per via telematica, non è soggetta ad imposta di bollo, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, ed è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti , da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica , ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Allegati alla presente domanda da inserire sul sistema STELLA:
- copia conforme dell’attestazione SOA e copia scannerizzata del PASSOE riguardanti il concorrente. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento dovranno essere allegati anche quelli dell’impresa ausiliaria;
- DGUE per tutti i soggetti tenuti alla compilazione, come da modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e disponibili sulla piattaforma STELLA;
- documentazione a corredo ed eventuali ulteriori dichiarazioni, di cui ai paragrafi 17.1 e 17.2 della Lettera di invito;
- attestazione di avvenuto pagamento del contributo di gara in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), copia conforme all’originale della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile; oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.
Si invita il concorrente a non allegare ulteriore documentazione oltre a quella espressamente richiesta nella Lettera di Xxxxxx.
OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108 del 2021 per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960”.
Importo a base di gara, Iva esclusa: € 666.241,83, di cui € 646.836,73 quale importo lavori soggetti a ribasso ed € 19.405,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
CUP: F87H21006370002 - CIG: 91211746E5
Il sottoscritto _________________________ nato a ____________________ ( ) il __________
residente a ______________________ ( ) in via/piazza n. in
qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ____________________ con sede legale a
_____________________________ e sede operativa a ______________________________
codice fiscale _____________, partita IVA __________________, Pec ____________________
in nome e per conto di:
1) Impresa Singola:
Impresa individuale, anche artigiani Società in Accomandita Semplice
2) Consorzio
Società per Azioni Società Cooperativa
Società a Responsabilità Limitata altro:
Ordinario
Società Cooperative di Produzione e Lavoro
Imprese Artigiane
Stabile
3) Raggruppamento temporaneo di concorrenti
Costituito Costituendo
4) Rete di impresa
Costituita Costituenda
5) Geie
di seguito denominata “Impresa”
si impegna
ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi alla procedura di gara negoziata per l’affidamento dell’Appalto avente ad oggetto i “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960”, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.
L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità
OFFRE IL
Ribasso unico espresso in percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara (in CIFRE) % | Ribasso unico espresso in percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara (in LETTERE) |
al netto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
N.B.: Ai sensi di quanto stabilito al punto 18 della Lettera di Invito: a) verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, si procederà mediante troncamento dei decimali in eccesso;
b) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà l’importo indicato in lettere.
L’Impresa dichiara, pena l’esclusione, che ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, i propri costi aziendali riguardanti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono pari ad €
Dichiara, altresì, che i propri costi della manodopera sono pari ad €
L’Impresa dichiara, inoltre:
a. che l’offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi alle singole voci dell’elenco prezzi posto a base di gara, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato Speciale di Appalto;
b. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
c. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
d. che i corrispettivi risultanti dall’applicazione della percentuale di ribasso applicata sono omnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
e. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione della percentuale di ribasso applicata è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l’Iva a carico della Stazione Appaltante;
f. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;
g. di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;
h. di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
i. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a mantenere bloccata la presente offerta per tutta la durata contrattuale;
j. di applicare le medesime condizioni per gli ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara;
k. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori descritti nella documentazione di gara;
l. di rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Luogo e data Firma
NB: L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, stabilite nella lettera di invito
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
“Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960”
CUP: F87H21006370002 – CIG 91211746E5
TRA
La Regione Lazio, C.F. n. 80143490581, qui rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, nominato con D.G.R. n. 138 del 16.03.2021, Ing. Xxxxx X’Xxxxxx, nata a il e domiciliata per ragioni della sua carica presso la Regione Lazio, Via R. R. Garibaldi n. 7 – Roma, di seguito indicata come “Direzione”;
E
L'impresa , con sexx xxxxxx xx - xxx. , Xxx , - X.X./Xxxxxxx XXX , xxxxxxxxxxxxx xa ………..
nato a il
,
C.F. in qualità di Amministratore Unico e Socio, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Legale Rappresentante;
PREMESSO CHE:
- con Determinazione n. del _ l'Ing.
, in servizio presso la Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto;
- con Determinazione n. del _ è stato approvato il progetto esecutivo relativamente all’intervento in questione;
- con verbale di validazione redatto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 con il quale in data il R.U.P. ha accertato l’unità progettuale in contraddittorio con il progettista;
- con determinazione a contrarre n. del è stato previsto che l’affidamento dei lavori in questione, stante l’importo previsto pari ad euro , di cui euro per lavori soggetti a ribasso ed euro _ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108 del 2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, e con invito rivolto a 5
1
Operatori Economici individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse;
- con la medesima Determinazione sono stati approvati i documenti e gli atti di gara e ne è stata disposta la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” / “Bandi di Gara e Contratti”, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla piattaforma di e-procurement regionale “STELLA” della Regione Lazio accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/ e, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- con apposito Avviso, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata data comunicazione dell’avvio della procedura negoziata, assicurandone la pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di Gara e Contratti” nel link relativo alla procedura, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale e all’Albo Pretorio del comune ove dovranno eseguirsi i lavori;
- l’avviso per manifestazione è stato pubblicato in data , sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e sulla piattaforma informatica X.XXX.XX della Regione Lazio accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/xxxxx.xxx;
- allo scadere del termine previsto per le manifestazioni di interesse il RUP ha indetto la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, come modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108 del 2021, per l’affidamento dei lavori in questione da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge
n. 76 del 16/07/2020, mediante l’invio della lettera di invito a presentare offerta e di tutta la documentazione ad essa allegata a n. 5 (cinque) operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine tecnico – organizzativo previsti nell’Avviso e nella medesima lettera di invito;
- a seguito dello svolgimento della procedura di gara relativa ai “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960”, è risultata aggiudicataria la Ditta ,che ha offerto il ribasso del % sul prezzo posto a base di gara;
- con Determinazione n. del sono stati approvati gli esiti della procedura di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione nei confronti dell’Impresa , C.F.: , P. Iva: , con sede legale in Via , che ha offerto il ribasso del % e pertanto per l’importo contrattuale di € comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre Iva;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
2
Art.1–Oggetto e ammontare dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960”, come meglio indicati nel relativo Capitolato Speciale.
L’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta del %, ammonta ad €
(Euro ) di cui €
(Euro_ ) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Tale importo è fisso ed invariabile e non è soggetto a revisione prezzi. Il corrispettivo d’appalto viene riconosciuto a misura.
Trovano comunque applicazione, nel rispetto delle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, in conformità alle modalità e le tempistiche indicate nell’anzidetta disposizione.
Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali gli stessi devono essere realizzati sono indicati e descritti negli elaborati posti a base di gara, nonché nell’offerta economica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati.
Formano parte integrante del contratto, in particolare, i seguenti atti:
a) Il Capitolato Speciale d’Appalto;
b) Gli Elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) L’Elenco dei prezzi unitari;
d) Il Cronoprogramma dei lavori;
e) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all’art. 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”;
f) L’Offerta economica;
g) Le Polizze di garanzia.
Art.2-Cauzione definitiva e Polizza assicurativa
A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l’Impresa, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria
n.
del
rilasciata da , P. Iva
_____- Ag. , con sede legale in , per un importo totale pari ad € .
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, si impegna a stipulare almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori apposita polizza assicurativa, per un importo pari all’importo contrattuale ossia e per un massimale pari ad € ) che rende indenne la stazione appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Tali polizze, emesse a favore della Stazione Appaltante agli effetti e per l’esatto adempimento degli obblighi assunti dall’Impresa in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti della Direzione Regionale e resteranno ivi depositate fino all’emissione del
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certificato di collaudo.
Art.3–Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere
La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura della Stazione Appaltante. L’Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare un proprio rappresentante qualificato e deputato ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini dalla Direzione dei lavori. L’appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all’Amministrazione appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all’Albo Professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere designato dall’Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all’Amministrazione l’accettazione dell’incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente contratto. Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione”.
Art.4-Termini di esecuzione
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 155 (centocinquantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto disciplinato dall’art. 80 del decreto legislativo medesimo.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. o Posta Elettronica Certificata (Pec) alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. Il D.L., a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità
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dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. 37/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Art.5-Pagamenti
Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, così come indicato all’art. 207, comma1, della Legge n. 77 del 17.7.2020, come modificato dapprima dall’art. 13, comma 1, della Legge n. 21 del 26.2.2021 e poi dall’art. 3, comma 4, del Decreto
Legge n. 228 del 30.12.2021.
Per quanto riguarda l’obbligo di corrispondere l’anticipazione si terrà conto della modifica dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, disposta dall’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00), così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del Decreto 49/2018 del MIT.
I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
Xxxxx restando i compiti del Direttore dei Lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
Il Direttore dei Lavori, accertato il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adottato lo stato di avanzamento dei lavori, lo trasmette immediatamente al Responsabile Unico del
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Procedimento, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il Responsabile Unico del Procedimento, quindi, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
L’emissione della rata sarà subordinata al preventivo accertamento del personale costituente la Direzione dei Lavori che procederà all’emissione del certificato stesso. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) sull'importo netto progressivo dei lavori eseguiti, a garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l’approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.
Trovano comunque applicazione, nel rispetto delle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all’art. 113-bis del D.Lgs n. 50/2016, secondo le modalità e le tempistiche indicate nella richiamata disposizione
Art.6-Ultimazione dei lavori, conto finale e certificato di regolare esecuzione
A seguito della certificazione dell’ultimazione dei lavori il D.L. redige il conto finale dei lavori che viene trasmesso al RUP e firmato dall’Impresa entro il termine di giorni trenta dalla data della lettera con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 1,lett. e) del D.M. n. 49/2018 del MIT.
All’atto della certificazione dell’ultimazione dei lavori entro 5 gg. il D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso. Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dal D.L. entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le previsioni, di cui all’art. 102, comma 2 del d.lgs. n.50/2016. Si procederà all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 103, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi.
Art.7-Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 l’affidatario esegue in proprio i lavori compresi nel contratto. A pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) il contratto non può essere ceduto non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta densità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016così come modificato dall’art. 49 comma 1 lett. b) del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria OS23 il subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell’importo di tale categoria.
Le lavorazioni rientranti nella categoria OS24, sono subappaltabili per l’intero importo ad imprese in possesso della relativa qualificazione, purché l’Operatore Economico sia qualificato nella categoria prevalente OS23 per una classifica tale da coprire l’intero importo dei lavori da realizzare (OS23, classifica III).
Il subappalto è consentito nei suddetti limiti, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:
- - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- - all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare; È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art.105 del D. Lgs. n. 50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà:
- a verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice;
- a controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- a registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, la segnalazione dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Salvi i casi di cui all’art.105, comma13 del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
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L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.
Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed utilizzo dell’Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all’Impresa ausiliaria.
In particolare, l’Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’Impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione.
L’accertamento da parte del Direttore dei Lavori di prestazioni non eseguite a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’Impresa avvalente di tutte le risorse dell’Impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
Art.8-Penale per ritardata ultimazione
In caso di ritardata esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell’appalto. Al raggiungimento dell’ammontare delle penali pari al 10% (diecipercento) dell’importo netto dell’appalto, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto con le modalità riportate all’art. 14 del presente documento. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ci sarà ugualmente una penale di €. 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo (da indicare secondo quanto previsto nel CSA) dell'importo netto contrattuale corrispondente a € . Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
ART. 9. RISERVE ED ECCEZIONI DELL’ESECUTORE
L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione dei lavori quale che sia l’eventuale contestazione o riserva avanzata e debitamente iscritta negli atti contabili.
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Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
L'esecutore ha la possibilità di firmare il registro di contabilità con o senza riserve nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, e sottoscrive a pena di decadenza, nel termine di otto giorni, le sue riserve, indicando con esattezza l’importo cui crede aver diritto, nonché le ragioni di ciascuna domanda.
Le riserve devono, infatti, essere formulate in modo specifico, devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni sopra indicato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve o le domande che ad essi si riferiscono
In ogni caso, le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Art.10-Applicazione Norme CCNL e Sicurezza
L’Impresa appaltatrice, si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di legge (d.lgs. n. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d’opera in genere. L’Impresa appaltatrice, si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’Impresa appaltatrice, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Le imprese artigiane, si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati,
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comunque accertati, si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni su descritte, e se ne darà notizia all’Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme accantonate all’impresa non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. L’Impresa appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e la effettiva consegna, deve:
a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;
c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori e del C.S.E..
Art.11-Responsabilità verso terzi
L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
Art.12-Domicilio legale
Agli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede sita in , Via – cap. .
Art.13-Tracciabilità dei flussi finanziari
Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il C.C. identificato
dal seguente codice IBAN: Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.
sul quale la Stazione
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 136/2010, il contraente individua i Sig.ri:
C.F. nato a ( ) il ; quale persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della Legge
n. 136/2010. In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del governo, ai sensi del citato comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
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Art.14- Recesso
L’Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.
Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal D.L./RUP,prima della comunicazione del preavviso. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal D.L. e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art.15-Risoluzione
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);
b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) ingiustificato ritardo di oltre 30 gg. rispetto alla data prevista per l’ultimazione dei lavori;
d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’affidatario, l’ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33.
La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall’art.108, commi1e1-bisdel d.lgs. n.50/2016, nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Il D.L./RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle
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obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del D.L./RUP dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, nell'esecuzione dei lavori vi siano ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.L./RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, è posto a carico dell'appaltatore l’onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Contestualmente alla risoluzione del contratto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art.16-Misure di prevenzione della corruzione e clausolarisolutiva espressa
L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317c.p.
Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto, di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt.318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti, di cui agli artt.319-quater, comma2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.
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Art.17-Interpello
In conformità a quanto previsto dall’art.110 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta. Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall’art.110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 6 del richiamato articolo.
Art.18-Cessione del Contratto
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.
Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.
Art.19-Trattamento dei dati personali
Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell’Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell’Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall’Impresa stessa. L’Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679. Resta
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espressamente inteso che l’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è la Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è la Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.
Art.20–Spese di Contratto, di Registro ed Accessori a Carico
dell’Aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente contratto sono a carico dell'Aggiudicatario. Sono anche a carico dell’Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo. Resta a carico della stazione appaltante l’Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.1972. n. 633.
Art.21-Controversie
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto.
Il Foro competente è quello di Roma.
Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti della struttura della Direzione regionale. Il presente Contratto, composto di n. 10 pagine, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.
Roma, lì
L’Impresa Il Direttore ad interim
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