LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI DISABILI E SPOGLIATOI PALESTRA DI VIA CORNICIONE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI DISABILI E SPOGLIATOI PALESTRA DI VIA CORNICIONE
Foglio Patti e Condizioni
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi e dei bagni della Palestra di Via Cornicione .
I lavori di cui trattasi dovranno essere eseguiti secondo le condizioni e le particolarità tecniche stabilite nel presente Foglio Patti e Condizioni e nei documenti allegati.
Nelle attività sopra citate sono da intendersi comprese le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Xxxxxx Xxxxx e Condizioni, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque eseguita secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 – MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE - IMPORTO
L’esecuzione dei lavori sarà contabilizzata a “corpo” secondo le indicazioni di progetto e gli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori al netto dello sconto offerto in sede di gara oltre gli oneri della sicurezza ed Iva .
L’importo complessivo del presente appalto ammonta ad € 56.000,00 (incluso € 2.800,00 di oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22 % (tot. € 68.320,00). Tale importo non è soggetto ad alcuna revisione prezzi.
La direzione lavori contabilizzerà le lavorazioni applicando lo sconto sull’importo offerto in fase di gara , oltre gli oneri della sicurezza incidenti del 5 %.
L’appaltatore non è autorizzato a sforare l’importo contrattuale .
Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta. La categoria prevalente è la OG1. Qualora non si fosse già in possesso di un preventivo specifico, saranno rendicontate con liste di materiali, mezzi e manodopera presentati dall’impresa e verificati dal tecnico comunale applicando il listino dei prezzi della Regione Lombardia 2019.
Art. 3 – TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNA DEI LAVORI
L’appalto avrà durata di 20 giorni (venti) naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
Il Responsabile del Procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il Responsabile del Procedimento può altresì autorizzare, ai
sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari, per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori, secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al tracciamento.
Delle operazioni di consegna dei lavori è redatto apposito processo verbale, in contraddittorio con l’esecutore.
Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall’esecutore. Dalla data del processo verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito e comunicato, il Direttore dei lavori fissa una nuova data, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 rispetto alla data della prima convocazione. La decorrenza del termine per l’ultimazione delle opere resta comunque quella della data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il nuovo termine assegnato, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni, diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’esecutore.
Art. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM LL.PP. n. 145/2000, dall’art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e gli altri specificati nel presente Foglio Patti e Condizioni, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver tenuto conto all’atto della determinazione del ribasso offerto e ciò fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione:
1) l’impianto del singolo lotto di cantiere con l’esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione nonché l’installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori , nonché la messa in sicurezza degli ambiti entro i quali sarà possibile continuare l’attività.
2) l’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione relative agli impianti fissi o mobili di cantiere;
3) il controllo preventivo dello stato di fatto dei locali interessati dai lavori, con eventuale stesura di apposita relazione descrittiva e documentazione fotografica dello stato di fatto;
4) la sorveglianza e la custodia del cantiere e di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nel medesimo, nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori, ai periodi feriali ed a quello intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo;
5) l’esecuzione di qualsiasi saggio, prova o verifica che fosse ordinata dalla Direzione dei Lavori su strutture, manufatti e finiture di qualsivoglia tipo, sugli impianti e sulle parti dei medesimi;
6) la sorveglianza , fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto occorra per l’ordine e la sicurezza come: indumenti protettivi particolari, cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e notturni e quant’altro necessario per la prevenzione di incidenti e infortuni ivi comprese le dotazioni di sicurezza da mettere a disposizione per almeno tre visitatori;
7) la comunicazione agli enti competenti entro i termini prefissati dagli stessi, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera;
8) provvedere, a sua cura e spese e sotto la propria completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti, compreso quelli dati in subappalto;
9) l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando tutte le norme in materia di prevenzione infortuni in vigore al momento dell’esecuzione delle opere. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore restandone sollevata l’Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza;
10) la pulizia quotidiana delle aree e/o locali di intervento e delle vie di transito del cantiere, con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di risulta;
11) lo smobilizzo del cantiere, comprendenti, attrezzature, macchinari, materiali di risulta ed eccedenti ecc. da eseguire nei termini fissati dalla Direzione dei Lavori.
12) la pulizia finale degli ambienti e delle zone esterne interessate dai lavori, dal deposito e dalla movimentazione dei materiali e dei manufatti.
spostamenti delle attrezzature e/o degli impianti di cantiere in relazione alle necessità di ultimazione dei singoli lavori o porzioni e comunque alle necessità di sviluppo dei lavori;
13) nel caso occorra, la predisposizione di idoneo impianto elettrico, a norma, in stato di efficiente uso e sicurezza per l’illuminazione del cantiere e per quella provvisoria di tutti i locali nei quali si eseguiranno i lavori, in modo tale da assicurare una normale percorribilità del complesso;
14) la diligente ed esatta esecuzione delle misurazioni, tracciati e rilievi che fossero richiesti dalla Direzione dei Lavori, relativi alle opere oggetto dell’Appalto da eseguirsi e già eseguite; l’impresa è tassativamente tenuta a segnalare ogni discordanza rispetto ai disegni ed alle prescrizioni contrattuali che dovesse riscontrare durante l’esecuzione dei lavori;
15) l’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richieste dalla Direzione dei Lavori;
16) ogni operazione di collaudo per i lavori e per le forniture fatte dall’Impresa;
17) gli oneri e le spese relative a diritti, licenze, concessioni, autorizzazioni e quanto altro richiesto e necessario per dare l’opera eseguita a regola d’arte, completa, funzionante e fruibile;
18) la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l’adozione di ogni necessario provvedimento inerente all’igiene e alla sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento anche ai protocolli Anti Covid-19, essendo l’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei Lavori;
19) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati,
interruzioni provvisorie di pubblici servizi. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
20) il risarcimento dei danni, che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l’Amministrazione appaltante ed il suo personale;
21) le riparazioni dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;
22) l’obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e normative vigenti di competenza dell’appaltatore;
23) le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le tasse di registro e di bollo principali e complementari; le spese per le copie di ogni documento e disegno anche in corso d’opera, etc.;
24) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici obbligatori deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data dei verbale di consegna;
25) il piano operativo di sicurezza e coordinamento sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura del coordinatore della sicurezza, per tutte le imprese operanti nel cantiere, nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all’impresa mandataria o designata quale capogruppo;
26) tutti gli oneri diretti ed indiretti, i mancati utili, ed ogni altra spesa derivante dall’eventuale differimento del tempo di esecuzione delle opere, salvo solo quanto imputabile a colpa del Committente;
27) gli oneri che dovessero derivare da aumenti o diminuzioni, del costo del materiale o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del corrispettivo dell’appalto, restando espressamente esclusa l’applicabilità dell’art. 1664, 1° comma C.C;
28) tutti gli altri oneri ed obblighi indicati come a carico dell’appaltatore nella documentazione contrattuale e, in generale, ogni altro onere, anche se non esplicitamente espresso, che non sia stato nella documentazione contrattuale posto esplicitamente a carico dell’ente, compreso l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta e quant’altro necessario per dare l’opera completa, nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati in sede di offerta e successivamente definiti nel contratto di appalto di competenza dell’appaltatore;
Art. 5 – MODALITÁ DI ESECUZIONE
Per il modo di fornitura ed esecuzione dei lavori, si fa riferimento al Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici Decreto Min. LL.PP. n. 145/2000, nonché il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici DPR 207/2010 (per la parte vigente).
L’appaltatore è tenuto contrattualmente all’esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in materia di sicurezza ed infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai, contratti di lavoro e tutte le altre disposizioni in materia di lavoro; è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
In generale, l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine assegnato dalla Direzione Lavori, purché esso, a giudizio del Direttore, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'Amministrazione.
Saranno a carico della ditta appaltatrice eventuali oneri per l’affitto di ponteggi, trabattelli o macchinari necessari alla realizzazione degli interventi.
Art. 6 – MODALITÁ DI CONTABILIZZAZIONE
La contabilizzazione degli interventi è effettuata “a corpo”.
Art. 7 – OPERE ACCESSORIE E PROVVISIONALI
Le prestazioni di scale, ponti, di sostegni di servizio e di ogni altra opera provvisionale occorrente per l’esecuzione degli impianti devono far carico alla ditta appaltatrice.
Art. 8 - DISCIPLINA NEL CANTIERE
La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare e a far osservare al proprio personale la disciplina comune a tutte le maestranze del cantiere. Essa è obbligata ad allontanare quei suoi dipendenti che al riguardo non fossero bene accetti all’Amministrazione appaltante, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti che regolano l’esecuzione dei lavori pubblici.
L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla Direzione dei Lavori un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l’edilizia. L’appaltatore e tramite suoi subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro matricola.
Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme del D.lgs. n. 81/2008 in relazione alla specificità dell’intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
Art. 9 – TRATTAMENTO LAVORATORI
Ai sensi dell’art. 18, co. 7 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e succ. modif. ed integrazioni, l’impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l’impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti.
Art. 10 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 12 del D.M. 49/2018 l’esecutore dei lavori è tenuto a dare formale comunicazione al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori di intervenuta ultimazione dei lavori.
Il direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. Il certificato deve essere firmato dal direttore dei lavori e dall’esecutore.
Un esemplare del certificato è inviato al responsabile del procedimento. In ogni caso, alla data contrattualmente prevista per l’ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. Il verbale deve essere tempestivamente trasmesso al Responsabile del Procedimento.
In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, la Stazione Appaltante procederà all’applicazioni delle penali previste al successivo art. 18.
Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.
Art. 11 – ADEMPIMENTI DI FINE LAVORI
Entro 5 giorni dalla fine dei lavori l’Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei lavori la seguente documentazione:
- Dichiarazioni di conformità ai sensi di Legge di tutti gli eventuali impianti installati, complete di ogni allegato;
- Certificazioni riguardanti le caratteristiche dei manufatti posati;
- Referenze riguardanti le case produttrici dei materiali posati ed ogni altra utile indicazione per il reperimento a distanza di tempo dei pezzi di ricambio;
- Manuali di istruzione e di manutenzione di tutti i macchinari, dispositivi ecc. messi in opera;
- Ogni altra documentazione necessaria ad integrare il fascicolo informativo allegato al piano di sicurezza.
Art. 12 - NORME RELATIVE AI TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI IN CASO DI RITARDO
Non possono costituire motivo di proroga dei termini previsti per l’esecuzione dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione:
- l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove;
- il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione appaltante.
Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori e delle opere, sarà applicata all'Appaltatore, a titolo di penale, una penale pari all’1 per mille (uno per mille euro) dell'ammontare netto contrattuale.
Qualora l’ammontare delle penali a qualsiasi titolo comminate nel corso del rapporto contrattuale dovesse superare il 10% dell’importo netto contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, di incamerare la garanzia definitiva all’uopo costituita e di avvalersi di altra impresa ritenuta idonea per l’esecuzione delle prestazioni di che trattasi, a spese ed in danno dell’operatore economico inadempiente.
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento, rispetto alla quale l’impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa. Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all’applicazione della penalità.
In caso di applicazione di penali, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di procedere all’escussione proporzionale della garanzia definitiva, fatto salvo l’obbligo dell’Appaltatore di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall’intervenuta escussione.
Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il dirigente sovraordinato al R.U.P. decide sull’istanza di disapplicazione delle penali.
Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata. Non si dà luogo all’applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell’esecuzione.
Art. 13 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è disciplinato in cottimo dei lavori della categoria prevalente e dei lavori delle categorie scorporabili, è ammesso nel limite ammesso dalla legge
Non possono essere affidati lavori in subappalto a operatori economici che hanno partecipato, quali offerenti, alla procedura di affidamento dell’appalto.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività comunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
Tutti i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, devono essere comunicati, almeno prima dell’esecuzione, al R.U.P e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con l’indicazione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12 del presente capitolato unitamente a una o più dichiarazioni di quest’ultimo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
Ai fini del presente articolo il cottimo di cui all’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.
Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.lgs. 276/2003, definita “distacco di manodopera” lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita dichiarazione contenente le seguenti informazioni:
▪ di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco;
▪ di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
▪ che ai costi della manodopera e ai costi della sicurezza saranno applicate le condizioni contenute nell’offerta dell’appaltatore e che quindi verranno integralmente rispettate le condizioni della sua offerta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto art. 23 comma 16 art 95 comma 10 e art 97 comma 5 lettera d;
▪ che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
Dovrà inoltre essere consegnato alla stazione appaltante:
▪ copia dell’accettazione del distacco da parte del lavoratore;
▪ il contratto di distacco in essere con la società distaccante;
▪ comunicazione di avvenuto distacco presso il centro per l’impiego.
La comunicazione di cui al comma 10 deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016e s.m.i. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco, qualora rilevi la carenza dei requisiti di cui sopra.
Qualora l’appaltatore, nell’ambito dei lavori oggetto dell’appalto, intenda subappaltare (nei termini e secondo i presupposti specifici, entro i quali vi è “subappalto”, indicati dall’art.105 cc.2-3 del D.lgs.50/2016) una o più d’una delle seguenti attività rilevanti ai sensi dell’art.1
c.53 della L.190/2012 (“attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa”), lo potrà effettuare nei confronti degli operatori economici indicati in fase di offerta ai sensi
dell’articolo 105, comma 6, del Codice dei contratti (“indicazione della terna dei subappaltatori”):
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri
Art. 14 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale ad impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma da assicurare è pari all’importo contrattuale.
La polizza deve altresì assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale di 1.500.000 euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 15- VARIANTI
È fatto assoluto divieto all’appaltatore di apportare al presente progetto qualsiasi variante o addizione.
Le modifiche e le varianti delle opere da eseguire devono essere espressamente autorizzate dal RUP. Il mancato rispetto del divieto di cui al primo capoverso del presente articolo comporta, salva diversa valutazione del RUP, l’obbligo dell’appaltatore di rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, senza che l’esecutore possa vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre, nel corso dell’esecuzione dei lavori, varianti delle opere da eseguire - in aumento o in diminuzione, fino a concorrenza del quinto dell’importo netto contrattuale - che a suo insindacabile giudizio siano finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Non concorre alla determinazione del quinto l’importo della modifica disposta ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Sarà ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante valutare l’eventuale affidamento di lavori analoghi all’Appaltatore , nei limiti del quadro tecnico economico di spesa e della normativa vigente in materia.
Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento dell’importo netto contrattuale.
Qualora il valore delle varianti introdotte superi il 20 per cento dell’importo netto contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016.
Le opere eseguite in aumento o in diminuzione saranno contabilizzate mediante applicazione dell’elenco prezzi allegato agli elaborati progettuali, decurtati dello sconto percentuale offerto in sede di gara. Qualora sia necessario eseguire lavorazioni non previste nell’elenco prezzi approvato dalla Stazione Appaltante, i nuovi prezzi saranno determinati mediante apposito verbale di concordamento nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente.
Art. 16 - SOSPENSIONI E PROROGHE
Qualora, nel corso dell’esecuzione dei lavori, si verifichino circostanze particolari tali da impedire temporaneamente che i lavori procedano utilmente ed a regola d’arte – ivi inclusi i casi di forza maggiore e di avverse condizioni climatiche – il direttore dei lavori ne ordina la sospensione per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto, dandone immediata comunicazione al RUP, comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.
Tra le circostanze di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera ai sensi del precedente art. 11 e dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
Nel verbale di sospensione lavori sono espressamente indicate le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei medesimi, le opere la cui esecuzione rimane interrotta, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera presenti in cantiere al momento della sospensione e le cautele adottate affinché il cantiere possa tempestivamente e regolarmente riprendere le attività appena venute a cessare le cause della sospensione.
Il direttore lavori, appena venute a cessare le cause della sospensione, dispone la ripresa dei lavori, redigendo apposito verbale che, firmato in contraddittorio con l’esecutore, deve essere tempestivamente trasmesso al RUP, entro il termine massimo di cinque giorni; nel verbale di ripresa il direttore lavori indica il nuovo termine contrattuale.
Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori, per ragioni di pubblico interesse.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
Qualora l’esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale. La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore lavori, entro un termine non superiore a cinque giorni lavorativi.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori – per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante – non siano ultimati nel termine contrattualmente stabilito e qualunque sia il maggior termine impiegato.
Art. 17 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
In materia di P.O.S., l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal D.lgs. n. 81/2008. L’appaltatore è obbligato altresì ad applicare le misure generali di tutela di cui all'articolo al D.lgs. n. 81/2008.
Le imprese esecutrici sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano operativo di sicurezza presentato dallo stesso. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. L’eventuale piano di sicurezza di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Nel caso i lavori non rientrino nella sfera di applicazione del D.lgs. n. 81/2008 sarà predisposto un piano operativo sostituivo avente i requisiti di cui al punto precedente.
Art. 18 – DANNI DI FORZA MAGGIORE
Il verificarsi di un danno alle opere in corso di esecuzione o alle provviste dovute a caso di forza maggiore nell’accezione di cui al Codice Civile deve essere denunciato immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre 5 (cinque) giorni da quello dell’avvenimento, al fine di corrispondere un compenso per danni, limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. Per opere si intendono i lavori eseguiti, oggetto del contratto e destinati a costituire parte integrante dell’opera stessa.
Art. 19 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione finale. I pagamenti sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di maturazione dello stato di ultimazione.
Art. 20- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l’amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a. sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b. perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l’ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
c. subappalto non autorizzato ovvero mancato rispetto, da parte dell’Esecutore, delle ingiunzioni fattegli come disposto negli articoli precedenti;
d. per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
e. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
f. per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia definitiva;
g. per ripetute inadempienze, che regolarmente contestate, abbiano determinato un importo complessivo delle penali superiore al 10 per centro dell’importo netto contrattuale;
h. cessione anche parziale del contratto;
i. nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, testo vigente, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compreso l’obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell’Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
Nei casi di risoluzione del contratto si procederà ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione del committente, la cui formale presa in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento.
All’atto dell’immissione formale nel possesso del cantiere dell’Impresa che deve provvedere al completamento dei lavori, si procederà a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’impresa inadempiente e con l’impresa subentrante o, in assenza della prima, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’impresa subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.
Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell’inadempiente e sono corrisposti all’Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita ed a mezzo di trattenute sulle fatture per la parte eccedente, senza necessità di ulteriori avvisi, o mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell’Ente.
Per quanto non espressamente previsto si fa espresso rinvio all’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
Art. 21- RECESSO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti sia dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.
Si applica il procedimento previsto all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 22 - CONTENZIOSO
In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell’accordo bonario. E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’appaltatore dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
Art. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI – SPESE DI CONTRATTO – RICHIAMI AD ALTRE DISPOSIZIONI VIGENTI - CONTROVERSIE
Tutte le spese di contratto sono a carico dell’appaltatore. Per tutto quanto non è stato espressamente specificato sopra, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche e nel Regolamento di esecuzione dei lavori pubblici (vigenti al momento dell'appalto), nonché a tutte le norme a essi collegati.
L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.
L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso.
Ai sensi dell’articolo 205, comma 1 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori possa variare tra il 5 (cinque) e il 15 (quindici) per cento dell’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 bis del medesimo articolo. Il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti. Il Direttore dei Lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve iscritte ai sensi del predetto art. 205, c. 1, del Codice dei contratti, trasmettendo entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve, una propria relazione riservata.
Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al c. 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato
dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al c. 2.
L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del c. 6.
Ai sensi dell’art. 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 Codice dei contratti è prevista la competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all’arbitrato.
Le controversie che dovessero intervenire durante il corso dei lavori saranno regolate secondo le disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 (in primis art. 205)
Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 Codice dei contratti è prevista la competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all’esecuzione del contratto medesimo.
Il trattamento dei dati, per la fase dell’esecuzione del contratto, sarà a cura del responsabile dell’Area Tecnica.
Il trattamento potrà avvenire con l’utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.
Novate Milanese, Agosto 2020
Il Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio
Arch X. Xxxxxxxxxxxx
(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)