PROVINCIA DI BRESCIA – STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI BRESCIA – STAZIONE UNICA APPALTANTE
Palazzo Martinengo, xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI (ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50) | |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E | |
INGEGNERIA INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE | |
LAVORI E CONTABILITA', SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED | |
ESECUZIONE, DENUNCIA DELLE OPERE STRUTTURALI, ACCATASTAMENTO E | |
REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI | |
RISTRUTTURAZIONE DELL'EX MUNICIPIO PER REALIZZAZIONE NUOVA | |
BIBLIOTECA. | |
(Comune di FILAGO prov. di BG) | |
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL indetta dalla Provincia di Brescia per conto del Comune di Filago (prov. di BG) | |
Procedura: negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016 | |
CIG: 712794564A | CODICE NUTS: ITC 46 |
(ID 89191109)
La presente lettera di xxxxxx è redatta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. “Codice dei contratti pubblici”, di seguito anche d.lgs. 50/2016), delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 4, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 7, del d.lgs. 50/2016 (Approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016), nonché del Regolamento Provinciale dei Contratti e tenendo in considerazione altre disposizioni, Linee Guida ANAC e Comunicati del Presidente ANAC rilevanti in materia.
Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
La PROVINCIA DI BRESCIA, nell’esercizio delle funzioni di stazione unica appaltante ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (e di seguito denominata “Stazione appaltante”) per conto del COMUNE DI FILAGO (prov. di BG), utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della legge regionale n. 33/2007 e successive modifiche, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. |
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo email xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx oppure telefonando al numero verde 800.116.738.
INDICE
Sezione 1. Caratteristiche della procedura Sezione 2. Documentazione di gara
2.1 Invito alla presentazione della migliore offerta Sezione 3. Informazioni generali
3.1 Descrizione dell'appalto
3.1.1 Oggetto dell'appalto
3.1.2 Suddivisione dell'appalto in lotti (se previsto)
3.1.3 Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché a eventuali condizioni particolari di esecuzione
3.1.4 Varianti in sede di offerta
3.1.5 Durata dell'appalto
3.1.6 Valore dell'appalto
3.1.7 Luogo di esecuzione dell'appalto
3.1.8 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
3.2 Subappalto e contratti similari
3.2.1 Utilizzo del subappalto e dei sub-contratti che non sono subappalti
3.2.2 Procedura per l'autorizzazione al subappalto e per le comunicazioni relative ai sub-contratti che non sono subappalti
3.2.3 Particolari condizioni relative al subappalto e ai sub-contratti
3.3 Soggetti ammessi a partecipare
3.4 Requisiti di partecipazione
3.5 Motivi di esclusione (requisiti di ordine generale)
3.5.1 Necessaria insussistenza dei motivi di esclusione in capo agli operatori economici che intendono partecipare alla gara
3.5.2 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016
3.5.3 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016
3.5.4 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016
3.5.5 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016
3.5.6 Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale
3.6 Criteri di selezione – Requisiti di idoneità professionale
3.6.1 Requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara
3.6.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di idoneità professionale
3.7 Criteri di selezione – Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. Requisiti di qualificazione
3.8 Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione o sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
3.8.1 Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale
3.8.2 Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
3.9 Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio
3.10 Avvalimento
3.11 Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva
3.12 Obbligo di sopralluogo
3.13 Richiesta di informazioni e chiarimenti Sezione 4. Modalità di presentazione dell'offerta
4.1 Documentazione amministrativa - step 1
4.1.1 Domanda di partecipazione (Modello A)
4.1.2 Dichiarazione inesistenza di motivi di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati. (Modello B)
4.1.3 Dichiarazione inesistenza di motivi di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti cessati dalla carica individuati nell'art. 80, comma 3. (Modello C)
4.1.4 PassOE
4.1.5 Garanzia provvisoria
4.1.6 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001
4.1.7 Dichiarazione in ordine all'eventuale subappalto
4.1.8 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata
4.1.9 Avvalimento
4.1.10 Procura
4.1.11 Patto d'Integrità
4.1.12 Ulteriori eventuali dichiarazioni
4.1.13 Marca da bollo
4.1.14 Attestazione di avvenuto sopralluogo
4.1.15 Xxxxxxxx e garanzie richieste
4.2 Offerta tecnica - step 2
4.3 Offerta economica - step 3
4.3.1 Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso
4.3.2 Allegato all'offerta economicamente
4.4 Riepilogo dell'offerta prezzo - step 4
4.5 Invio offerta - step 5
Sezione 5. Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione
5.1 Criterio di aggiudicazione
5.2 Ulteriori regole e vincoli
Sezione 6. Modalità di svolgimento della procedura di gara
6.1 Offerte anormalmente basse
6.2 Soccorso istruttorio
6.2.1 Procedura per l'applicazione del soccorso istruttorio
Sezione 7. Aggiudicazione e stipulazione del contratto
7.1 Aggiudicazione
7.1.1 Proposta di aggiudicazione
7.1.2 Aggiudicazione
7.1.3 Esecuzione in xxx x'xxxxxxx xxxx'xxxxxxx
0.0 Stipulazione del contratto
7.3 Garanzie definitive
Sezione 8. Trattamento dei dati personali Sezione 9. Accesso agli atti
Sezione 10. Contenzioso
Sezione 1. Caratteristiche della procedura
Amministrazione aggiudicatrice Stazione appaltante | COMUNE DI Filago (BG) Xxxxxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxx (XX) CF 00286540166 In veste di Stazione Unica Appaltante per conto del predetto Comune: PROVINCIA DI BRESCIA Palazzo Martinengo, xxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx CF 80008750178 - P.IVA 03046380170 |
Tipologia della procedura | Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 |
CPV | 71220000-6 servizi di progettazione architettonica |
Oggetto dell'appalto | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DENUNCIA DELLE OPERE STRUTTURALI, ACCATASTAMENTO E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX MUNICIPIO PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA (Comune di Filago prov. di BG) |
Codice CIG | 712794564A |
Termine ultimo per la presentazione delle offerte | Ore 14.00 del 04/10/2017 |
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti | Ore 9.00 del 02/10/2017 |
Apertura delle offerte | Ore 9.00 del 09/10/2017 |
Criterio di Aggiudicazione | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Valore totale della procedura | € 88.000,00 oltre IVA |
Importo lavori soggetti a ribasso | € 88.000,00 |
Valore dei costi non soggetti a ribasso | € 0,00 |
Responsabile Unico del Procedimento del Comune, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 | Arch. Mascia Vavassori, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Filago (Prov. di BG) |
Responsabile del procedimento di gara (*) | Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, Funzionario della Stazione Appaltante della Provincia di Brescia |
Durata del contratto | Entro il 31.12.2019 |
Luogo di esecuzione del contratto | Comune di Filago (prov. di BG) |
Termine del procedimento (art. 2, comma 2, L. 241/1990) | 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte |
(*) Si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il R.U.P. configurato e visualizzato in piattaforma è da intendersi come il Responsabile del procedimento di gara, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente della Stazione Appaltante. |
Sezione 2. Documentazione di gara
La documentazione di gara elencata nella sottostante tabella è disponibile sulla piattaforma Sintel (xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx) nella sezione “Documenti amministrativi”.
1. Lettera di invito |
2. Domanda di partecipazione (Modello A) |
3. Modello B (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art.80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati) |
4. Modello C (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti cessati individuati nell'art. 80, comma 3) |
5. Patto di integrità (testo approvato con d.G.C. n.168 del l'11.10.2016) |
6. Capitolato speciale d'appalto |
7. cartella zippata contente i documenti tecnici |
8. Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel |
Si precisa che in caso di contrasto tra il Capitolato speciale d'appalto o altri documenti di gara e la presente lettera d'invito prevale quest'ultima.
Capitolo 2.1 Invito alla presentazione della migliore offerta
Il responsabile della procedura di affidamento, premesso che la PROVINCIA DI BRESCIA per conto del Comune di Filago (Prov. di BG), in attuazione della <<Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione appaltante>> (rif. deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 16/06/2015 e successive modifiche),sottoscritta in data 21/07/2016 (rif. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11/07/2016), vista la determinazione a contrarre n.77 del 03/07/2017, rettificata con la determinazione n.100 del 27/07/2017, a firma del Responsabile dell’Ufficio tecnico Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx, che ha indetto la presente procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, finalizzata all’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DENUNCIA OPERE STRUTTURALI, ACCATASTAMENTO E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELL'EX MUNICIPIO PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA. (Comune di Filago prov. di BG) da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto legislativo,
INVITA
codesto spettabile operatore economico, individuato dall’Amministrazione aggiudicatrice nel rispetto della disciplina vigente, come attestato dall'Amministrazione medesima, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato speciale d’appalto integrante il progetto posto a base di gara, alle condizioni che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. A tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.
Sezione 3. Informazioni generali
Capitolo 3.1 Descrizione dell'appalto
§ 3.1.1 Oggetto dell'appalto
L’oggetto della presente procedura è il servizio di azione di handicap residenti nel Comune di Filago come dettagliatamente indicato nell'art.1 del Capitolato Speciale d'Appaltoo.
L'appalto:
( X ) non è suddivisa in lotti. Al proposito, si precisa che trattasi di lavoro unitario per il quale non ricorrono “parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti” (lotti funzionali, come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. qq) del d.lgs. 50/2016), né uno “specifico oggetto di appalto da aggiudicare con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto" (lotti prestazionali, come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del d.lgs. 50/2016).
( ) è suddivisa in lotti. Al proposito si rinvia al successivo § 3.1.2.
§ 3.1.2 Suddivisione dell'appalto in lotti (se prevista)
L'appalto è suddiviso in n. … lotti funzionali, riferiti a parti di un lavoro la cui progettazione e realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, al fine di favorire l'accesso alle microimprese ed alle piccole e medie imprese.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti dell'appalto. Non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore economico offerente.
§ 3.1.3 Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché a eventuali condizioni particolari di esecuzione
Le specifiche tecniche relative all'esecuzione dell'appalto sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto.
Le eventuali condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto.
§ 3.1.4 Varianti in sede di offerta
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara: (vedasi ipotesi contrassegnata)
(X) non possono presentare varianti in sede di offerta. Le varianti non sono autorizzate e sono collegate all'oggetto dell'appalto.
( ) essendo stato adottato il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità prezzo, possono presentare varianti in sede di offerta, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
( ) essendo stato adottato il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità prezzo, devono obbligatoriamente presentare varianti migliorative in sede di offerta, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
Le varianti autorizzate/richieste di cui sopra devono rispettare i requisiti minimi nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, secondo quanto previsto dal Libro Patti e Condizioni. In mancanza di indicazioni del Libro Patti e Condizioni sulle modalità specifiche di presentazione, le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante.
I criteri di aggiudicazione scelti sono applicati alle varianti che rispettano i requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti. Solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti sono prese in considerazione (art. 95, comma 14, lett. c) d.lgs. 50/2016).
§ 3.1.5 Durata dell'appalto.
La durata dell'appalto è di circa 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico.
§ 3.1.6 Valore dell'appalto
Il valore complessivo dell'affidamento dei servizi è di € 88.000,00 oltre Iva e oneri di legge.
L'Amministrazione Comunale non rileva rischi da interferenza e quindi la redazione del D.U.V.R.I.. Come risulta dal Progetto per l'affidamento del servizio i costi della sicurezza sono pari a €0,00.
§ 3.1.7 Luogo di esecuzione dell'appalto
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Filago.
§ 3.1.8 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Per la disciplina delle modifiche nonché delle varianti del contratto d'appalto in corso di validità si rinvia all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 nonché alle eventuali disposizioni specifiche del Capitolato.
Capitolo 3.2 Subappalto e contratti similari
In relazione all'appalto di cui alla presente procedura:
(X) non è ammesso il subappalto. Per indicazioni sui sub-contratti che non sono subappalti vedasi i successivi paragrafi del presente Capitolo 3.2.
( ) è ammesso il subappalto, alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, nonché nei successivi paragrafi del presente Capitolo 3.2.
§ 3.2.1 Utilizzo del subappalto e dei sub-contratti che non sono subappalti
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare (art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016).
Il subappalto non può superare la quota del 30 % dell'importo complessivo del contratto. In caso di suddivisione in lotti, per contratto si intende il contratto stipulato per ogni lotto tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'operatore economico aggiudicatario dello specifico lotto.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 19, del d.lgs. n. 50/2016).
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c) del d.lgs. 50/2016.
Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, espone l'aggiudicatario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 quinquies del decreto-legge n. 629/1982, convertito con modifiche nella legge n. 726/1982.
Le seguenti categorie di forniture o servizi, per la loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 nonché nei comuni delle isole minori (v. art. 105, comma 3, d.lgs. 50/2016).
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
§ 3.2.2 Procedura per l'autorizzazione al subappalto e per le comunicazioni relative ai sub-contratti che non sono subappalti
L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara, con le modalità e alle condizioni previste dal precedente § 3.2.1, che intende avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto i lavori (con riferimento a ciascun lotto, qualora siano previsti più lotti) richiedendo specifica autorizzazione all'Amministrazione aggiudicatrice, in base a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, d.lgs. 50/2016.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, deposita il contratto di subappalto presso l'Amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e trasmette contestualmente la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso decreto legislativo. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici (art. 105, comma 7, d.lgs. 50/2016).
E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 50/2016 (v. art. 105, comma 7).
L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
§ 3.2.3 Particolari condizioni relative al subappalto e ai sub-contratti
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 00 xxx x.xxx. 00/0000 (x. art. 105, comma 12, d.lgs. 50/2016).
L'Amministrazione aggiudicatrice corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Capitolo 3.3 Soggetti ammessi a partecipare
Ai sensi dell'art. 24 comma 7 d.lgs 50/2016 possono partecipare gli affidatari della progettazione del presente appalto a condizione che presentino la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori (da allegare al modello A).
Il soggetto incaricato della direzione dei lavori viene informato fin da subito del divieto di intrattenere rapporti professionali con il futuro appaltatore dei lavori a far tempo dalla data dell'aggiudicazione a quella del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
A tal fine il committente comunicherà con nota scritta al Direttore dei Lavori il nominativo dell'aggiudicatario.
Qualora al momento dell'aggiudicazione vi siano rapporti in essere tra l'appaltatore ed il Direttore dei Lavori, quest'ultimo, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, dovrà informare di tale circostanza il Committente al quale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza dei suddetti rapporti in relazione all'incarico da svolgere.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016.
Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera d'invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI).
Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE.
In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.
La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, nell’offerta.
Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto.
In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:
a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione dal giudice;
b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016;
c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016,
deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.
Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del Modello A, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio (Capitolo 6.2).
Capitolo 3.4 Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti
(generali e speciali) minimi indicati nella sottostante tabella.
Requisiti di carattere generale | Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016; insussistenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale. |
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/2016) | Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura: nel Registro delle imprese presso la CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero, mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (art. 83, comma 3, d.lgs. 50/2016). • Possesso del titolo di Laurea in Architettura o Ingegneria; • Abilitazione all'esercizio della professione; • Iscrizione negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e abilitati a norma di legge allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento; |
Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali (artt. 83, comma 2, e 84 d.lgs. 50/2016) | • di un fatturato globale relativo a servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv del codice nel corso dell'ultimo triennio (2014-2015-2016) per un importo complessivo non inferiore ad € 88.000,00 IVA esclusa); |
In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate in precedenza per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
Capitolo 3.5 Motivi di esclusione (requisiti di ordine generale)
§ 3.5.1 Necessaria insussistenza dei motivi di esclusione in capo agli operatori economici che intendono partecipare alla gara
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all’operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.
In base a quanto previsto dall’art. 80, comma 6, del d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
§ 3.5.2 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016
L’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 deve essere riferita dall’operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione sulla piattaforma Sintel della presente lettera d'invito, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
L’esclusione non va disposta e il divieto previsto dall’art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all’art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all’art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all’art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l’operatore economico non abbia certezza dell’intervenuta riabilitazione, dell’estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nei Modelli B e C ovvero nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire alla Stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.
§ 3.5.3 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016
La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell’assetto organizzativo e di rappresentanza dell’operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2013.
§ 3.5.4 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016
In relazione alla certificazione di regolarità fiscale, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrarla all’operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, un’eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall’Agente della riscossione competente. A tal fine, l’operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell’Agente della riscossione competente che per il rilascio dell’attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell’operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.
In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell’operatore economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell’impegno a pagare si intende definita con l’approvazione della rateizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate o dell’ente previdenziale o dell’agente della riscossione.
§ 3.5.5 Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016
In relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016, consistenti in gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, l’operatore economico deve tenere in considerazione tutte le infrazioni e gli obblighi previsti da disposizioni di legge e contratti collettivi nazionali di lavoro.
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In relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 (gravi illeciti professionali), rilevano gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, e che non costituiscono già autonome cause di esclusione previste dallo stesso d.lgs. 50/2016.
Al proposito si richiamano le Linee guida n. 6/2016 dell'ANAC (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016), che in merito alle suddette cause di esclusione forniscono le seguenti indicazioni:
A) Significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione.
La Stazione appaltante, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), valuta, ai fini dell'eventuale esclusione, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre Amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:
a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio;
b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del d.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina.
Detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali.
In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo:
• l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
• le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
• l'adozione di comportamenti scorretti;
• il ritardo nell'adempimento;
• l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione;
• l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa;
• nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del d.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/2006);
• negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/2006).
Nei casi più gravi, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto possono configurare i reati di cui agli artt. 355 e 356 codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'atrt. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016. I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
B) Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara.
Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti, adottati nel corso della presente procedura di affidamento, idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell’amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente. L'esclusione consegue soltanto nei casi in cui, alla segnalazione dei fatti da parte dei soggetti direttamente coinvolti o di soggetti che, comunque, ne abbiano conoscenza, sia seguita, da parte della Stazione appaltante, una formale denuncia alla competente autorità giudiziaria oppure, se il fatto non configura un’ipotesi di reato, sia intervenuta la formale contestazione degli addebiti con le garanzie del contraddittorio.
Rilevano, a titolo esemplificativo:
• quanto all'ipotesi legale del “tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante”, gli atti idonei, diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della Stazione appaltante in ordine:
1. alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
2. all'adozione di provvedimenti di esclusione;
3. all'attribuzione dei punteggi;
• quanto all'ipotesi legale del “tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio” i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:
1. al nominativo degli altri concorrenti;
2. al contenuto delle offerte presentate;
• la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
• quanto alle ipotesi legali del “fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione “ e dell'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione”, rilevano i comportamenti che integrino i presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare nell'amministrazione un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio. La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale. Rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:
1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;
2. la presentazioni di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;
3. l'omissione di informazioni in ordine alla carenza sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla Stazione appaltante nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa;
• tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016
Nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 del codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016. I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
C) Altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico
Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente) la Stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente,
• i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
• i provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della Stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.
I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Ai fini della partecipazione alla gara la Stazione appaltante verifica l'assenza della causa ostativa in questione in capo all'operatore economico quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica, ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016 quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche, al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016.
La sussistenza delle cause di esclusione in questione deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del Modello A, ovvero mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione.
Gli operatori economici sono tenuti a dichiarare nel Modello A ovvero nel DGUE tutte le notizie inserite nel Casellario informatico gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.
In caso di sussistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento. Il periodo rilevante è conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione sulla piattaforma Sintel della presente Lettera d'invito. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione e l'aggiudicazione.
L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) è disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.
Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione. L'adozione di misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nel Modello A ovvero nel DGUE l'operatore deve indicare le specifiche misure adottate. Possono essere considerati idonei ad evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnati a risarcire il danno causato dall'illecito:
1. l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
2. l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
3. la rinnovazione degli organi societari;
4. l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
5. la dimostrazione che il fatto non è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.
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In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 50/2016 (situazione di controllo e offerte imputabili ad unico centro decisionale), al fine di consentire alla Stazione appaltante di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto dall’ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nell’istanza, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L’indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono alla Stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l’impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si applicano la sanzione e la procedura di soccorso istruttorio prevista dal successivo Capitolo 6.2.
La Stazione appaltante, nelle ipotesi previste appena sopra alle lettere a) b) e c), esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016.
§ 3.5.6 Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non devono trovarsi nelle situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, come di seguito specificate:
a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall’autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;
b) essere stati sottoposti, in base all’art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall’accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto legislativo;
c) essere stati sottoposti, in base all’art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall’accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l’emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall’art. 5, comma 2, della legge n. 386/1990, comportante l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con la P.A. interessata, quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 1 della legge n. 190/2012.
La Stazione appaltante esclude dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l’acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che essi si trovano in una delle situazioni ostative previste dalla legge.
Capitolo 3.6 Criteri di selezione – Requisiti di idoneità professionale
§ 3.6.1 Requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Se sono cittadini di altro Stato membro dell’UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti (art. 83, comma 3, d.lgs. 50/2016).
In relazione all'appalto oggetto della gara, qualora l’operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa o come consorzio di cooperative è assoggettato all’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al d.m. 23 giugno 2004.
Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a provare l’iscrizione all'Albo di cui sopra e, se cittadini di altri Stati membri UE, l’iscrizione in albi o elenchi analoghi o, comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l’iscrizione all’Albo suindicato.
§ 3.6.2 Mezzi di prova relativi ai requisiti di idoneità professionale
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nel precedente paragrafo è verificato mediante l’acquisizione delle corrispondenti attestazioni e certificazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall’art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016. Qualora ne sia prevista la partecipazione, gli operatori economici con configurazione non imprenditoriale, per i quali i requisiti di idoneità professionale siano rilevabili solo dallo statuto, per consentire la verifica del possesso di tali requisiti sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPass i dati specifici e copia dello Statuto nel medesimo sistema per permettere di acquisire i documenti che costituiscono mezzo di prova ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016.
In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di idoneità professionale, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, nei termini di cui Capitolo 6.2.
Fatto salvo l’esperimento di quanto appena sopra previsto e l’eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall’art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora la Stazione appaltante sottoponga a controllo quanto dichiarato dall’operatore economico e rilevi la mancanza di uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti, l’operatore economico è escluso dalla procedura di gara.
Capitolo 3.7 Criteri di selezione – Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. Requisiti di qualificazione
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso:
• Possesso del titolo di Laurea in Architettura o Ingegneria;
• Abilitazione all'esercizio della professione;
• Iscrizione negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e abilitati a norma di legge allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento;
• di un fatturato globale relativo a servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv del codice nel corso dell'ultimo triennio (2014-2015-2016) per un importo complessivo non inferiore ad € 88.000,00 IVA esclusa);
Capitolo 3.8 Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione o sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
§ 3.8.1 Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale
Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, del r.d. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, possono partecipare alla presente procedura di gara sulla base di specifica autorizzazione del Tribunale, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.
§ 3.8.2 Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
In base al combinato disposto dell’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 186-bis, comma 5, del r.d. n. 267/1942, l’operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del r.d. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Una volta ottenuta l’autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l’Anac in base all’art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all’istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:
a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
b) la relazione del professionista prevista dall’art. 186-bis, comma 4, lett. a) del r.d. n. 267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del giudice delegato di cui alla precedente lettera a);
c) qualora l’Anac, sentita dal giudice delegato, abbia imposto l’avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall’art. 186-bis, comma 5, lett. b) del r.d. n. 267/1942 e dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016.
Capitolo 3.9 Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l’autorizzazione all’esercizio provvisorio
In base all’art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016, il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base dell’attestazione dello stesso curatore fallimentare che attesta la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Una volta ottenuta l’autorizzazione dal giudice delegato, sentita l’Anac in base all’art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, il curatore fallimentare deve presentare in allegato all’istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:
a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
b) qualora l’Anac, sentito il giudice delegato, abbia imposto l’avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.
Capitolo 3.10 Avvalimento
In base all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto.
L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016.
Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016.
Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento).
In base all’art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In base all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016.
In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
In relazione all’appalto l’Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi.
L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi)) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
Capitolo 3.11 Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva
Per ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nei termini precisati nel capitolo 3.5. della presente lettera di invito.
Ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara in base all’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, nei termini precisati.
Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE.
Attenzione! In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.
In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate nei precedenti commi per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere
b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
Capitolo 3.12 Obbligo di sopralluogo
In relazione al presente appalto:(vedasi ipotesi contrassegnata)
( X ) non è previsto il sopralluogo.
( ) è previsto il sopralluogo, nei termini e secondo le modalità che seguono: (vedasi ipotesi contrassegnata)
( ) il sopralluogo avverrà con le seguenti modalità:................
Al sopralluogo sono ammessi il titolare o il direttore tecnico dell'impresa o altro soggetto munito di delega specifica dell'operatore economico per conto del quale il sopralluogo è svolto. Il soggetto che esegue il sopralluogo lo può fare solo per conto di un'unica impresa.
Al termine del sopralluogo all'operatore economico verrà rilasciato l'attestato di avvenuto sopralluogo, indicante data ed ora in cui si è svolto il medesimo, che l'operatore stesso dovrà allegare alla documentazione amministrativa.
( ) essendo l'appalto suddiviso in lotti da realizzare in aree/luoghi differenti, l'operatore economico è tenuto a effettuare un sopralluogo nelle aree e nei luoghi nei quali sarà realizzato il lotto o i lotti di interesse (v. precedente § 3.1.2), al fine di prendere visione del contesto per valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell’offerta. Si precisa, in relazione ai lotti, che:
1. Lotto n.... - Per l’effettuazione del sopralluogo l'operatore economico concorda un appuntamento sino al giorno …/.../ con il
referente dell’Amministrazione aggiudicatrice individuato nel/nella Sig./Sig.a …........., reperibile ai seguenti recapiti: tel. ….....; mail ….....
2. Lotto n... - Per l’effettuazione del sopralluogo l'operatore economico concorda un appuntamento sino al giorno .../.../ con il
referente dell’Amministrazione aggiudicatrice individuato nel/nella Sig./Sig.ra ..., reperibile ai seguenti recapiti: tel. ….....; mail ….............
Capitolo 3.13 Richiesta di informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente capitolo possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo della Stazione appaltante: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Risposte alle suddette richieste ed eventuale documentazione saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Sezione 4. Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte” di cui alla Sezione 1 “Caratteristiche della procedura”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 79 del d.lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
• una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
• una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica.
• una “busta telematica” contenente l’offerta economica.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi Capitoli da 4.1 a 4.5) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
N.B. Come precisato nell'allegato documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), qualora sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente.
Capitolo 4.1 Documentazione amministrativa – step 1
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.
§ 4.1.1 Domanda di partecipazione (Modello A)
L’operatore economico deve produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, conforme al Modello A, comprendente anche dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito a vari punti.
In ogni caso la domanda di partecipazione deve contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo e la procedura a cui l’istanza si riferisce: la mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell’operatore economico nella domanda di partecipazione, tale da non consentire l’identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla procedura e costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016.
La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione deve essere firmata digitalmente come precisato nella tabella seguente.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Produrre Modello A sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016) | Produrre Modello A per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016) | Produrre Modello A per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre Modello A una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante persona munita di comprovati poteri di firma. |
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016) | Produrre Modello A per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, produrre Modello A resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
Nella domanda di partecipazione l'operatore economico può fornire motivata e comprovata (anche mediante idonea documentazione) dichiarazione in ordine alla esistenza di informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Tali informazioni vanno specificamente individuate ed evidenziate nell'offerta.
§ 4.1.2 Dichiarazione inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati. (Modello B)
L’operatore economico deve produrre il Modello B, nel quale con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si indica l'esistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. n.50/2016; tale dichiarazione è dovuta dai soggetti di cui al citato comma 3 (ad eccezione dei soggetti cessati, per i quali va compilato il Modello C), firmato digitalmente come precisato nella tabella seguente.
La dichiarazione sostitutiva per gli altri soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 può anche essere resa dal titolare o legale rappresentante della ditta o persona munita di comprovati poteri di firma.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Produrre dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016) | Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016) | Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. 50/2016) | Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
§ 4.1.3 Dichiarazione inesistenza di motivi di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti cessati dalla carica individuati nell'art. 80, comma 3. (Modello C)
L’operatore economico deve produrre il Modello C, nel quale con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si indica l'esistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 per eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente atto, firmato digitalmente come precisato nella tabella seguente.
La dichiarazione sostitutiva per i soggetti cessati dalla carica può anche essere resa dal titolare o legale rappresentante della ditta o persona munita di comprovati poteri di firma.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Produrre dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016) | Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. | Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
50/2016) | Produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo Legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016) | Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
§ 4.1.4 PassOE
La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora “ANAC”) n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS OE (Operatore Economico), rilasciato dall’Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del d.lgs. 50/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico deve allegare nell’apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.
Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale. Pertanto, ai sensi della citata deliberazione ANAC n. 157/2016, la mancata iscrizione dell’operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata presentazione pur a fonte dell’iscrizione dell’operatore economico al sistema, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l’obbligo di regolarizzazione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, senza applicazione della sanzione.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del titolare e legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016) | Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio. |
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. 50/2016) | Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il consorzio e del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo. |
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. 50/2016) | Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto, con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere firmato anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo. |
ATTENZIONE: RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’ AVVALIMENTO
Si precisa che in caso di avvalimento (v. paragrafo 4.1.12 Avvalimento), il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (ex AVCP) deve essere sottoscritto con firma digitale anche dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’impresa ausiliaria.
§ 4.1.5 Garanzia provvisoria
Non è prevista.
§ 4.1.6 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001
L’adozione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 non è richiesto quale requisito di ammissione ma consente una riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria (v. precedente paragrafo 4.1.5), così come previsto dall’art. 93, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016. La dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tale requisito, è contenuta nel Modello A (nel quale devono essere indicati: oggetto, norma, organismo certificatore, data di rilascio e data di scadenza) e, pertanto, non è richiesta la produzione del relativo certificato.
§ 4.1.7 Dichiarazione in ordine all'eventuale subappalto
Come precisato al precedente Capitolo 3.2, l'Amministrazione aggiudicatrice, come previsto nell'art. 14 del Capitolato speciale d’appalto, consente che i servizi dell'appalto possano essere oggetto di subappalto.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art.105, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016)
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (art. 105, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016).
Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, espone l'aggiudicatario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 quinquies del decreto legge n. 629/1982 (convertito con modifiche nella legge n.726/1982).
§ 4.1.8 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata
In caso di partecipazione in forma aggregata devono essere allegati i documenti individuati nella seguente tabella.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
RTI costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) | Rendere un’apposita dichiarazione, contenuta nel Modello A che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma NONCHE' l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. |
RTI costituito | Rendere un’apposita dichiarazione contenuta nel Modello A che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Allegare copia dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico mandatario, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell’operatore economico. |
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett e) del d.lgs. 50/2016) | Rendere un’apposita dichiarazione contenuta nel Modello A che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Allegare copia dell’atto costitutivo del consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell’operatore economico. Solo in caso di consorzio di cui all’art. 45 co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, allegare copia della delibera dell’organo deliberativo, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma. |
§ 4.1.9 Avvalimento
Nel solo caso di ricorso all’avvalimento di cui al precedente Capitolo 3.10, in conformità all’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico deve allegare la seguente documentazione:
1. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere dell’impresa ausiliaria;
2. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante:
• il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, da rendere in modo conforme a quanto stabilito nei paragrafi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, utilizzando preferibilmente i Modelli A, B e C;
• eventuale attestazione SOA;
• possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
• l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (specificando beni e mezzi);
• la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016;
1. patto di integrità firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma);
2. originale o copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ovvero, in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, comma 5, d.lgs. 50/2016 (normativa antimafia).
Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
§ 4.1.10 Procura
Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l’offerta, sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l’operatore economico deve allegare originale o copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico.
§ 4.1.11 Patto di integrità
L’operatore economico deve produrre il “Patto di integrità” richiamato nella Sezione 2., sottoscritto digitalmente, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di esclusione dalla gara.
In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto di integrità deve essere sottoscritto, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato e prodotto insieme a quello dell’operatore economico concorrente,
In caso di avvalimento il Patto deve essere sottoscritto, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di esclusione dalla gara, anche dall’impresa ausiliaria e prodotto insieme a quello dell’operatore economico concorrente.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
RTI costituito o costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) | Può essere presentato alternativamente: - un singolo documento sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando; - un documento per ciascun operatore economico raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. |
La mancata produzione del Patto di integrità debitamente sottoscritto (ovvero la carenza di dichiarazione di accettazione del medesimo) sarà sanabile attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione (v. successivo Capitolo 6.2).
L'operatore economico aggiudicatario potrà essere chiamato dall'Amministrazione aggiudicatrice a sottoscrivere ulteriore Patto di integrità o Protocollo di legalità.
§ 4.1.12 Ulteriori eventuali dichiarazioni
L’operatore economico deve produrre attraverso l’apposita casella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di gara. In caso di insussistenza delle dichiarazioni sopra indicate l'operatore economico deve allegare un foglio bianco.
§ 4.1.13 Marca da bollo
Se non è previsto l'allegato all'offerta economica di cui al § 4.3.2 l’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga l’indicazione dell’oggetto dalla presente procedura ed il relativo CIG (v. precedente Sezione 1. “Caratteristiche della procedura”, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, deve allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”.
L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.
§ 4.1.14 Attestazione di avvenuto sopralluogo
Se è previsto il sopralluogo obbligatorio nel Capitolo 3.12, l'operatore economico deve allegare alla documentazione amministrativa l'attestato di avvenuto sopralluogo ricevuto in sede di sopralluogo.
§ 4.1.15 Xxxxxxxx e garanzie richieste
A In fase di gara è richiesta la presentazione dell'impegno al rilascio della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del d.lgs. 50/2016. L'impegno deve essere sottoscritto da un fideiussore fra quelli indicati nell'art. 93, comma 3 del d.lgs. 50/2016.
B In fase di contratto l'affidatario dovrà presentare:
– cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 d.lgs. 50/2016
– polizza responsabilità civile e professionale.
Capitolo 4.2 Offerta tecnica – step 2
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve allegare un progetto tecnico, firmarlo digitalmente e inserirlo nella piattaforma Sintel, consistente in:
1. con riferimento alla professionalità e adeguatezza dell'offerta: in questo caso il concorrente deve produrre una relazione, comprensiva di documentazione grafica, fotografica e descrittiva, con non più di un totale massimo di 6 (sei) cartelle A4 o 3 (tre) cartelle A3. Qualora la relazione non rispettasse le indicazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice non leggerà le cartelle successive a tali limiti, quindi nel formulare i propri giudizi non terrà conto delle informazioni in esse contenute;
2. con riferimento alle caratteristiche qualitative e metodologiche nell'esecuzione del servizio: in questo caso il concorrente deve produrre una relazione, comprensiva di documentazione grafica, fotografica e descrittiva, con non più di un totale massimo di 10 (dieci) cartelle A4 o 5 (cinque) cartelle A3. Qualora la relazione non rispettasse le indicazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice non leggerà le cartelle successive a tali limiti, quindi nel formulare i propri giudizi non terrà conto delle informazioni in esse contenute.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). |
R.T.I. costituito o costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45, d.lgs.. 50/2016) Consorzio (art. 45, d.lgs. 50/2016) | Può essere presentato alternativamente: - un singolo documento sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando; - un documento per ciascun operatore economico raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). |
All'Offerta Tecnica sarà attribuito un punteggio di max 70 punti.
La valutazione verrà effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi per l’attribuzione dei punteggi:
N. ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PESO DA ATTRIBUIRE |
OFFERTA TECNICA CON RIFERIMENTO ALLA PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA. Il cui giudizio sarà articolato come sotto specificato: a) Riduzione del tempo di presentazione del progetto definitivo – esecutivo, rispetto al termine assegnato per un massimo di 10 punti (1punto ogni 2 giorni di riduzione); b) Soluzioni tecniche e architettoniche adottate nella scelta degli arredi, nei complementi di arredo e accessori, con particolare attenzione all'uso dei materiali e soluzioni ecosostenibili ed ecocompatibili per un massimo di 5 punti; c) Soluzioni strutturali adottate e relativo impatto architettonico e soluzioni adottate per garantire il rispetto del contesto edilizio e urbanistico per un massimo di 5 punti. | 20 |
OFFERTA TECNICA CON RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO. Il cui giudizio sarà articolato come sotto specificato: d) Alle soluzioni progettuali innovative sia dal punto di vista tecnologico che estetico capaci di garantire la polifunzionalità del plesso per un massimo di 15 punti; e) Al contenimento dei consumi energetici per un massimo di 15 punti; f) Ai costi di utilizzazione, di manutenzione e gestione degli impianti tecnologici previsti per un massimo di 10 punti; g) Risoluzione delle problematiche legate all'accessibilità alle persone con disabilità per un massimo di 10 punti. | 50 |
Si precisa che:
Per “cartelle A4”, che costituiscono le relazioni, si intendono pagine in formato ISO A4, con scrittura non inferiore al corpo 10 (dieci punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per pagina, in ogni caso con il limite di 4.000 battute per pagina; non sono computati gli spazi, le righe in bianco, nonché le cartelle utilizzate per gli indici o per le copertine; nel conteggio delle cartelle sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione. Per “elaborato grafico A3” che costituiscono elaborati o altri allegati di natu- ra prevalentemente grafica si intendono fogli in formato ISO A3.
Gli elaborati e le relazioni devono essere uniti in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di va- lutazione, con una soluzione di continuità nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi di valutazione.
Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'of- ferta di prezzo oggetto di valutazione.
L'offerta tecnica: - non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; - non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; - non può esprimere o rappresentare proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condi- zioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco; - costituisce obbligazione contrattuale specifica e inte- gra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché il contratto di incarico.
L'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazio- ne dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'art. 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi. In ogni caso il Responsabile del Procedimento valuterà, sulla base delle proprie conoscenze tec- niche, se l'offerta contiene segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53, comma 5 del Codice.
Capitolo 4.3 Offerta economica – step 3
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta espresso con il ribasso percentuale sull'importo dell'appalto a base di gara (€ 88.000,00), utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola.
ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta.
All'Offerta Economica verranno attribuiti massimo 30 punti.
§ 4.3.1 Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso
Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza) offerto” il valore individuato dall’Amministrazione aggiudicatrice, pari a € 0,00 (ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.lgs.
n. 81/2008 e Determinazione ANAC n. 3/2008).
§ 4.3.2 Allegati all’offerta economica
( X ) Non sono previsti allegati all'offerta economica.
( ) Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare la ..., a pena di esclusione, debitamente compilata, in regola con l’imposta di bollo e firmata digitalmente come meglio precisato nella seguente tabella.
I concorrenti dovranno compilare la lista della lavorazioni riportando i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione espressi in cifre e lettere. Il prezzo complessivo offerto è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo offerto ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. Nel caso di discordanza tra le percentuali indicate in cifre e quelle indicate in lettere l'offerta si ritiene valida per quella, tra le due percentuali indicate, che risulti più vantaggiosa per l'Ente appaltante.
Si ricorda l’obbligo di indicare, a pena di possibile esclusione, in calce alla lista delle categorie e delle forniture, gli oneri propri di sicurezza interna aziendali , ai sensi dell'art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016.
Si raccomanda di controllare che il ribasso e gli oneri della sicurezza inseriti nella piattaforma Sintel corrispondano a quelli scritti nella Lista delle Lavorazioni; in caso di discordanza prevarrà quanto scritto nella Lista delle lavorazioni e il calcolo avverrà OFF LINE.
Sulla LISTA l’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata).
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”.
L'assenza della regolarizzazione con l'imposta di bollo verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
• Forma singola | • Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). |
• R.T.I. costituito o costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45, d.lgs.. 50/2016) • Consorzio (art. 45, d.lgs. 50/2016) | Può essere presentato alternativamente: • un singolo documento sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando; • un documento per ciascun operatore economico raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). |
Capitolo 4.4 Riepilogo dell’offerta prezzo – step 4
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
Forma singola | Allegare il documento con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma |
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) | Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio. |
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016) | Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo. |
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016) | Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo. |
Capitolo 4.5 Invio offerta – step 5
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Xxxxxx restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”. Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente.
Sezione 5. Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione
Capitolo 5.1 Criterio di aggiudicazione
In esecuzione della determinazione a contrarre n.77 del 03/07/2017, rettificata con la determinazione n.100 del 27/07/2017, del Comune di Filago (prov. di BG) l’affidamento del servizio in oggetto avviene mediante espletamento di una procedura negoziata, sotto soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016. I punteggi verranno assegnati come da tabella riportata nel Capitolo 4.2 Offerta Tecnica.
A ciascun singolo elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun Commissario, con il metodo aggregativo-compensatore, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Coefficiente 1,00 | Valutazione ottimo Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, |
ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolato. | |
Coefficiente 0,90 | Valutazione distinto Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal Capitolato. |
Coefficiente 0,80 | Valutazione buono Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,70 | Valutazione discreto Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,60 | Valutazione sufficiente Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,50 | Valutazione superficiale Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,40 | Valutazione scarso Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,30 | Valutazione insufficiente Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,20 | Valutazione gravemente insufficiente Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,10 | Valutazione completamente fuori tema Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,00 | Argomento non trattato |
Per ciascun singolo elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:
V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a) i è il coefficiente della prestazione dell’elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
Pi è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari dell’elemento (i) dell’offerta (a) in esame;
Pmax è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento (i) tra tutte le offerte.
A ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso previsto.
Qualora l’offerta migliore (ossia quella che ha riportato il punteggio complessivo più alto) non abbia conseguito il massimo punteggio attri- buibile alla parte tecnico-qualitativa dell’offerta (ossia 70 punti su 100), la Commissione procede alla riparametrazione del punteggio tec- nico, nel modo seguente:
a) assegnazione all’offerta con il punteggio complessivo migliore il punteggio di 70 punti (punteggio massimo attribuibile);
b) correlata riparametrazione dei punteggi complessivi assegnati alle altre offerte, mediante utilizzo di una proporzione lineare.
La rilevazione dell’eventuale anomalia delle offerte è effettuata, per la parte tecnico qualitativa dell’offerta, in rapporto al risultato conse- guente alla riparametrazione.
Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione non concorrono all’attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.
OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)
L’offerta economica dovrà essere presentata sotto forma di ribasso percentuale sull'importo dell'appalto a base di gara (€.88.000,00), utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola.
Il punteggio verrà assegnato come segue:
Ri (ribasso offerto) * 30 (punteggio massimo)
P (punteggio attribuito) =
Rmax (ribasso massimo tra quelli offerti)
In caso di parità del punteggio finale, il servizio verrà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per il progetto organizzativo – gestionale. In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica , si procederà al sorteggio.
L'Amministrazione aggiudicatrice:
• si avvarrà della facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del Regio Decreto n. 827/1924, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016;
• si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione (art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016);
• si riserva il diritto di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Capitolo 5.2 Ulteriori regole e vincoli
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto;
• offerte che siano sottoposte a condizione;
• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
• offerte incomplete e/o parziali;
• offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di conformità) stabiliti nel capitolato speciale d'appalto ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto.
Xxxxxxx, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:
• coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
• che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:
• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016;
• di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del d.lgs. 50/2016
• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
• di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
La Stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti, L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla Stazione appaltante, anche ai sensi dell’art. 68 del R.D. n. 827/1924.
La Stazione appaltante si riserva altresì di segnalare alle competenti autorità l’eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
Sezione 6. Modalità di svolgimento della procedura di gara
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (vedi precedente Sezione 1.), le stesse non saranno più sostituibili.
In base a quanto previsto in via transitoria dall'art. 216, comma 12, del d.lgs n. 50/2016 (ovvero nelle more dell'adozione della disciplina nazionale in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici), in conformità all'art. 15bis, comma 2, del Regolamento provinciale dei contratti, la Commissione di gara è nominata con provvedimento del Dirigente del Settore Stazione Appaltante.
Le operazioni di gara sono svolte in seduta pubblica, ad eccezione della valutazione delle offerte tecniche che avverrà in seduta riservata.
L'apertura delle offerte in seduta pubblica si terrà presso la Sala Gare del Settore Stazione Appaltante- Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, via Musei n. 32, il giorno 9 ottobre 2017 alle ore 10.00.
Capitolo 6.1 Offerte anormalmente basse
Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente documento, come previsto dall'art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016.
Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del d.lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, l'originalità delle forniture.
La Stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici (15) giorni, la presentazione delle spiegazioni ed esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, attraverso le medesime spiegazioni, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro indicati dall'art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016; non rispetta gli obblighi in materia di subappalto previsti dall'art. 105 d.lgs. 50/2016; sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 9, del d.lgs. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori; il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui al “piano di sicurezza e coordinamento” di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008.
La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
In considerazione del criterio di aggiudicazione della presente procedura (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione giudicatrice di cui all'art. 00 xxx x.xxx. 00/0000 (x. Linee guide ANAC n. 3/2016).
Capitolo 6.2 Soccorso istruttorio
§ 6.2.1 Procedura per l'applicazione del soccorso istruttorio
Secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del d.lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Sezione 7. Aggiudicazione e stipulazione del contratto
Capitolo 7.1 Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione
§ 7.1.1 Proposta di aggiudicazione
La Commissione di Gara (individuata ai sensi dell'art. 15bis, comma 2, del Regolamento provinciale dei contratti), concluse le operazioni di gara e le eventuali operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al precedente Capitolo 6.1, formula nel contesto dell'ultimo verbale la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente, rimettendo gli atti al dirigente del Settore provinciale competente in materia di appalti (Direttore del Settore Stazione appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta).
Ai fini della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione appaltante provvede ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico a favore del quale si propone l'aggiudicazione.
La Stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale (insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016) esclusivamente mediante consultazione della banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC, ovvero, una volta intervenuto il decreto ministeriale previsto dall'art. 81, comma 2, del d.lgs. 50/2016, presso la Banca dati nazionale degli operatori economici. La Stazione appaltante verifica altresì il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico- professionale dell'aggiudicatario, richiesti nella presente lettera di xxxxxx (art. 36, commi 5 e 6, d.lgs. 50/2016).
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, la Stazione appaltante potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa.
La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione del dirigente del Settore provinciale competente in materia di appalti, il quale provvede in tale sede alla verifica della correttezza delle operazioni svolte dall'Autorità di Gara (art. 15 bis, comma 7, Regolamento provinciale dei contratti). L'approvazione interviene entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento del verbale contenente la proposta di aggiudicazione.
La proposta di aggiudicazione, come sopra approvata, è trasmessa all'Amministrazione aggiudicatrice (Comune), ai fini dell'aggiudicazione.
§ 7.1.2 Aggiudicazione
Il provvedimento di aggiudicazione è adottato dal competente organo dell'Amministrazione aggiudicatrice (Comune) entro il termine previsto dall'ordinamento della medesima Amministrazione o, in mancanza, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della proposta di aggiudicazione, salvo sua interruzione dalla data di eventuale richiesta di chiarimenti o documenti e suo nuovo decorso dalla data di ricevimento dei chiarimenti o documenti stessi. Decorsi tali termini in assenza di provvedimento espresso, la proposta di aggiudicazione si intende approvata (art. 33, comma 1, d.lgs. 50/2016).
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di stipulazione del contratto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016.
Conformemente all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti (revoca o annullamento della procedura di gara, nei casi ammessi dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990), la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni, o entro il diverso termine eventualmente stabilito dal capitolato speciale d'appalto, salvo differimento espressamente concordato fra Amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicatario. Ai fini della stipulazione l'aggiudicatario deve presentare la documentazione di cui al successivo Capitolo 7.2.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Amministrazione aggiudicatrice e comunicato per conoscenza alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali (art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016).
Il provvedimento di aggiudicazione è comunicato a tutti i concorrenti dall'Amministrazione aggiudicatrice (Comune) all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito nel Mod. A, secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016.
§ 7.1.3 Esecuzione in via d'urgenza dell'appalto
L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto è ammessa, in base all'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
La consegna dei lavori in via d'urgenza può essere disposta, ricorrendo i presupposti di cui sopra, solo dopo che è divenuta efficace l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 7.1.2.
Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali (scavi, impalcature, parapetti, dispositivi di protezione individuale, ecc.).
Capitolo 7.2 Stipulazione del contratto
Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
Il contratto non può essere stipulato in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare e per i successivi 20 giorni, secondo le previsioni di cui all'art. 32, comma 11, del d.lgs. 50/2016.
Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l’operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la documentazione indicata nella medesima comunicazione.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta.
Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicato, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare se procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli), che sarà quindi tenuto a presentare, entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.
L’operatore economico aggiudicatario, se ricorrono le circostanze, si obbliga nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti della Amministrazione aggiudicatrice.
La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto all’art. 32, commi 8, 9, 10, 11 e 12, del d.lgs. 50/2016.
Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono a carico dell'appaltatore, così come le eventuali spese di pubblicità che la legge pone a carico del medesimo.
La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).
Capitolo 7.3 Garanzie definitive
Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016, una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate dall'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016).
L’importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall’art. 93, comma 0, xxx x.xxx. x. 00/0000, xxxxx:
• del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000);
• del 50 % , non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
• del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001);
• del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un’impronta climatica di prodotto.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Sezione 8. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10 del d.lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara, dall'Autorità di gara/Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Sezione 9. Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia. Il modulo per l’istanza di accesso agli atti relativi ai procedimenti di affidamento dei contratti è liberamente scaricabile dal sito della Provincia di Brescia: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxx-xxxx
Sezione 10. Contenzioso
Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), sezione di Brescia., nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione appaltante (sezione “Amministrazione Trasparente”, Bandi e Contratti-Lavori pubblici e opere), disposta nei due giorni successivi alla sua adozione contestualmente alla comunicazione tramite PEC dell’avviso di adozione (artt. 29, comma 1, secondo periodo, e 76, comma 3, del d.lgs 50/2016).
Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Lombardia, sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni dalla loro conoscenza, salve le altre previsioni di legge.
Si precisa, ai sensi dell'art. 209 “Arbitrato” del d.lgs. 50/2016, che il contratto da stipulare in esito alla procedura di affidamento: ( X ) non conterrà la clausola compromissoria.
( ) conterrà la clausola compromissoria, secondo quanto autorizzato dall’organo di governo dell’amministrazione aggiudicatrice con deliberazione di … comunale n. … in data… , all'uopo richiamandosi la disciplina di cui al succitato art. 209 del d.lgs. 50/2016.
Il Direttore del Settore Stazione Appaltante xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx