AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CATERING PER L’AUTORITA’
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CATERING PER L’AUTORITA’
- OBBLIGHI CONTRATTUALI -
Numero di Gara: 7412029 - Codice CIG: 7881353A3C
INDICE
Articolo 1 Oggetto e durata dell’Accordo quadro 3
Articolo 2 Modalità di esecuzione dei Servizi 3
Articolo 3 Stipulazione del contratto e assolvimento dell’imposta di bollo 4
Articolo 4 Oneri contrattuali, Responsabilità, Manleva e Assicurazione RCT-RCO 5
Articolo 5 Obblighi dell’operatore aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti5 Articolo 6 Corrispettivi e Modalità di pagamento 6
Articolo 7 Obblighi di riservatezza 7
Articolo 8 Avvio prestazione contrattuale in pendenza di stipulazione del contratto .7 Articolo 9 Responsabilità per violazione di diritti di privativa 7
Articolo 11 Cessione del contratto e Subappalto 8
Articolo 12 Quinto d’obbligo 8
Articolo 13 Penali 8
Articolo 14 Risoluzione per inadempimento - Recesso 9
Articolo 15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 11
Articolo 16 Foro competente 11
Articolo 17 Disposizioni finali 11
Allegato Informativa Privacy
Articolo 1 Oggetto e durata dell’Accordo quadro
L’Accordo Quadro ha per oggetto i servizi di catering per l’Autorità, come dettagliato nel Capitolato tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, unitamente al Disciplinare di gara, all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica, e ai relativi allegati.
L’Accordo Quadro avrà durata di 2 anni a decorrere dalla stipula perfezionata tramite sistema MEPA, fatta salva la facoltà insindacabile dell’Autorità di disporre il rinnovo fino ad ulteriori dodici mensilità, ad invarianza di condizioni economiche, tecniche e contrattuali.
In coerenza con la natura di Accordo Quadro dell’affidamento, l’Autorità potrà impartire specifici Ordinativi di servizi fino alla concorrenza del massimale contrattuale, stabilito nell’importo di euro 45.000,00 (Iva esclusa).
Tale massimale resterà invariato anche in caso di rinnovo ai sensi del secondo comma del presente articolo, nonché in esito al ribasso praticato dall’Aggiudicatario.
Resta inteso che l’Autorità non assume alcun impegno né ad attivare i servizi di cui all’Accordo Quadro, né al raggiungimento del predetto massimale e che, in difetto, nulla potrà pretendere l’Aggiudicatario.
Inoltre, il contratto non garantisce all’Aggiudicatario alcun diritto di esclusiva o preferenza per l’affidamento dei servizi di catering, potendo l’Autorità, insindacabilmente, affidare gli stessi, in relazione a specifici eventi, ad altro operatore economico.
L’Accordo quadro si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
− scadenza naturale del termine dei 24 mesi sopra indicato, ovvero della maggiore durata a seguito del rinnovo;
− esaurimento, anche prima della scadenza naturale sopra indicata, del plafond contrattuale massimo previsto.
Articolo 2 Modalità di esecuzione dei Servizi
I servizi dovranno essere realizzati secondo le rispettive modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica presentata in gara, e in conformità alle specifiche contenute nell’Ordinativo di Servizi, trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo dichiarato in gara.
In particolare, nell’Ordinativo l’Autorità indicherà: data, ora e tipologia dell’evento, prestazione richiesta (es. welcome-coffee, lunch ecc.), numero di commensali previsti, eventuale presenza di camerieri o tipologia di allestimento.
Prima dell’emissione dell’Ordinativo, l’Autorità potrà richiedere un sopralluogo con l’Aggiudicatario, per concordare menu, tempistica, allestimento e quant’altro necessario per il buon esito dell’evento.
Non è prevista una frequenza prestabilita per l’emissione degli Ordinativi di Servizi, fatto salvo il rispetto del preavviso minimo previsto all’art.4 del Capitolato, ovvero quello ridotto indicato nell’Offerta Tecnica.
L’Aggiudicatario garantisce che i servizi vengano eseguiti a regola d’arte secondo le specifiche previste dai documenti di gara, incaricando i soggetti previsti nel Capitolato tecnico e secondo le caratteristiche indicate nell’Offerta tecnica in relazione a quanto previsto all’art. 15, lett. a del Disciplinare di gara.
L’Aggiudicatario garantisce espressamente:
- il rispetto della normativa HACCP;
- il rispetto della L.n.123/2005 e s.m.i. sulla protezione dei soggetti affetti da celiachia;
- la piena disponibilità a preparare, su richiesta dell’Autorità, specifiche pietanze a beneficio di soggetti allergici o celiaci, ovvero pietanze per vegeteriani/vegani, fermo restando l’obbligo, come previsto dall’art.4 del Capitolato tecnico, di predisporre, nella sala dove si esegue il servizio, la legenda degli ingredienti, anche in inglese ove richiesto;
- l’osservanza delle prescrizioni e delle cautele in tema di sicurezza contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, redatto e allegato al presente documento ai sensi dell’art.26, comma 3° D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i..
Dovrà, altresì, essere assicurata la continuità del servizio per tutto il periodo contrattuale, indipendentemente dal verificarsi di periodi di maggior concentrazione di assenze/ferie del personale.
L’aggiudicatario – entro 5 giorni lavorativi dalla stipula - dovrà nominare il Referente del servizio e comunicarlo a mezzo PEC all’Autorità; dovranno essere confermati, altresì, gli incaricati i cui curricula sono stati allegati all’offerta tecnica.
L’Autorità potrà chiedere all’operatore aggiudicatario la sostituzione del/i Referente/i e/o degli eventuali incaricati per giustificati motivi che dovranno essere rappresentati al Fornitore.
Articolo 3 Stipulazione del contratto e assolvimento dell’imposta di bollo
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino alla data per la stipula del contratto indicata in sede di invio della Richiesta di Offerta.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo per scrittura privata, secondo le “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” che si intendono qui integralmente trascritte.
A tal fine, il “Sistema” genera un “Documento di Accettazione” che dovrà essere sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell’offerta. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema.
L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata per motivi di urgenza.
A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore, ai fini dell’emissione del documento di stipula, dovrà costituire, entro il termine di 10 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, secondo una delle modalità e nelle forme di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, fatte salve le riduzioni previste dal medesimo articolo che dovranno essere documentate nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Resta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l’Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
L’Aggiudicatario, a seguito del perfezionamento della stipula, garantisce l’assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art.8 D.p.R. n.642/1972 e in conformità a quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.96/E del 16 dicembre 2013.
Articolo 4 Oneri contrattuali, Responsabilità, Manleva e Assicurazione RCT-RCO
Il prestatore si impegna a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Autorità, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.
Tutte le spese relative alla procedura selettiva, all’Accordo Quadro ed ai successivi Ordinativi, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall'Aggiudicatario.
Sono a carico del prestatore le spese di missione del personale addetto all’esecuzione contrattuale. L'Aggiudicatario, per l'intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
L’Aggiudicatario manleva comunque l’Autorità da qualsivoglia pretesa, reclamo o responsabilità che chiunque dovesse avanzare in relazione all’esecuzione del contratto di che trattasi.
L'Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT e RCO, per la responsabilità civile verso terzi – considerandosi tali anche gli ospiti e il personale dell’Autorità – e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio e dovrà altresì garantire copertura per rischi di tipo professionale con i massimali minimi previsti dalla legge. A tal riguardo, l’Aggiudicatario dovrà produrre all’Autorità adeguata prova della sottoscrizione delle citate polizze prima della stipula.
Articolo 5 Obblighi dell’operatore aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti
Al fine di assicurare la continuità e la qualità del servizio, l’Operatore aggiudicatario si obbliga a mantenere le medesime risorse assegnate all’esecuzione dello stesso per tutta la durata contrattuale, con le medesime caratteristiche individuate nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica. In caso di provata impossibilità da parte degli stessi, l’aggiudicatario dovrà garantire il medesimo numero di unità assegnate al servizio nonché il medesimo livello di qualità.
Qualora se ne presentassero le condizioni, l’Autorità medesima si riserva altresì di agire ai sensi del successivo art. 14 (Risoluzione del contratto).
L’Operatore aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Operatore aggiudicatario si obbliga, altresì, ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Operatore si impegna a rispettare
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 6 Corrispettivi e Modalità di pagamento
Per l’esecuzione dei servizi, a seguito dell’emissione degli Ordinativi di servizio, l’Autorità corrisponderà all’Aggiudicatario un corrispettivo posticipato rispetto all’evento/eventi, determinato in applicazione del ribasso offerto in gara rispetto ai prezzi unitari a base d’asta indicati all’art.7 del Capitolato tecnico, ovvero di quanto ivi stabilito per l’utilizzo dei camerieri.
In esito al ribasso praticato in gara, che non potrà eccedere la doppia cifra decimale, il prezzo unitario determinato dal ribasso sarà calcolato, ai fini dell’esecuzione contrattuale, considerando un numero massimo di cifre decimali pari a tre.
L’appalto si intende contrattualizzato “a misura” e, pertanto, verranno riconosciuti soltanto i corrispettivi derivanti dalle prestazioni rese, per le quali viene emessa la fattura.
L’I.V.A. applicata sulle fatture sarà a carico, come per legge, dell’Autorità.
Gli ordinativi di Servizi potranno essere emanati fino alla concorrenza del massimale contrattuale, stabilito nella somma di € 45.000,00 oltre Iva.
Sono a carico dell’operatore aggiudicatario tutte le spese relative alla completa esecuzione del servizio.
I prezzi derivanti dal ribasso, come sopra determinati, si intendono omnicomprensivi, con tutte le prestazioni incluse e nessuna esclusa come previsto nell’art.7 del Capitolato tecnico, e verranno pertanto corrisposti in modo posticipato, previa verifica di conformità e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva del Fornitore sulla base delle risultanze del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC).
Sulla prima fattura di ogni annualità, il Fornitore dovrà addebitare a titolo di oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, non soggetti al ribasso d’asta l’importo di euro 300,00, al netto dell’iva, corrispondente ad un terzo dell’importo complessivo previsto nel Disciplinare di gara.
Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l’Istituto di credito e sul conto corrente dedicato indicato dall’Aggiudicatario con specifica comunicazione in ottemperanza al disposto dell’art. 3, co. 7 della l. 136/2010 e s.m.i..
La fattura dovrà:
- recare la dicitura: “Servizi di catering AGCM”;
- essere prodotta in formato elettronico secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3/4/2013
n.55 e s.m.i. e corredata dal Codice Unico d’Ufficio (CUU) UFF1VB;
- riportare, altresì, il CIG derivato inserito nell’Ordinativo di servizi e il riferimento UAGEC1196;
- essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI;
-riportare il dettaglio degli Ordinativi, dei prezzi unitari e delle quantità relative ai servizi richiesti ed effettivamente eseguiti nel mese di riferimento.
Al riguardo si precisa che l’Autorità opera in regime di split payment di cui all’art.17-ter DPR
n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n.190/2014 e s.m.i..
Su ciascuna fattura è inoltre applicata la ritenuta dello 0,5% sull’importo netto, in applicazione di quanto previsto dall’art.30, co.5-bis D.Lgs.n.50/2016.
Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell’Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l’interruzione della fornitura e dei servizi previsti nel contratto.
Articolo 7 Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore si impegna a far sì che- nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Autorità di cui venga eventualmente in possesso- vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Autorità.
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 8 Avvio prestazione contrattuale in pendenza di stipulazione del contratto
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposita comunicazione anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’art. 3 dei presenti Obblighi contrattuali.
Articolo 9 Responsabilità per violazione di diritti di privativa
L’appaltatore assumerà ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi, l’appaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L’Autorità sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l’appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo.
Nell’ipotesi dell’azione giudiziaria, l’Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.
Articolo 11 Cessione del contratto e Subappalto
L’operatore aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
E’ consentito il subappalto delle prestazioni oggetto della presente procedura, nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 12 Quinto d’obbligo
Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità dei servizi, l’operatore fornitore sarà obbligato ad eseguire il rispettivo servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto. Oltre questo limite l’aggiudicatario avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.
Articolo 13 Penali
In caso di inadempimenti da parte dell’aggiudicatario, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all’Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali.
In caso di mancata esecuzione dei servizi di catering richiesti nella giornata dall’Autorità, sarà applicata una penale di € 2.500,00 (duemilacinquecento) ad evento.
Nelle seguenti ipotesi sarà applicata una penale di € 1.000,00 (mille) ad evento:
- ritardo nell’erogazione del servizio per un termine superiore ad un’ora rispetto all’orario indicato per l’esecuzione del servizio. Solo in caso di ritardo inferiore all’ora, la penale sarà di € 200,00 (duecento) ad evento;
- utilizzo di cibi o vivande di cattiva qualità. S’intende di qualità scadente il cibo scaduto, maleodorante o del tutto insipido o comunque non idoneo ad essere consumato;
- utilizzo di cibi o vivande diversi in modo sostanziale, per qualità o quantità, da quelli concordati con l’Autorità o indicati comunque nel Capitolato o nell’Offerta Tecnica;
- mancata presenza del cameriere in sala durante l’evento, nella misura richiesta dall’Autorità.
Nelle ulteriori ipotesi, di seguito articolate, sarà applicata una penale di € 300,00 (trecento) per ciascun evento:
- mancato allestimento degli accessori o dei tavoli/tavolini, in conformità a quanto previsto dal Capitolato tecnico;
- mancata predisposizione della Legenda contenente l’esposizione degli ingredienti utilizzati, eventualmente nella lingua prevista;
- mancato ritiro delle vettovaglie nel termine previsto all’art.4 del Capitolato tecnico;
- mancato sopralluogo preliminare all’evento, di cui all’art.4 del Capitolato tecnico;
- ogniqualsivoglia violazione del Capitolato tecnico o dell’Offerta Tecnica, diversa da ogni altra summenzionata ipotesi.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto, con segnalazione dell’inadempienza e/o dei ritardi anche a mezzo email/Pec. Questi dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Autorità ovvero non vi sia stata fornita risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
L’Autorità si riserva la facoltà di applicare le penali sopra specificate in caso di inadempimento, di non corretto adempimento anche di obblighi strumentali, ovvero di ritardo nell’adempimento.
L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% del massimale contrattuale di € 45.000,00 (Iva esclusa).
Qualora la somma delle penali applicate superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo, l’Autorità potrà risolvere il contratto.
Resta fermo, in ogni caso, il diritto dell’Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall’articolo 1382 C.C., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall’Autorità. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Vieppiù, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Autorità l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
L’Autorità, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui agli obblighi contrattuali senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati, ovvero emettere specifica nota di addebito.
Articolo 14 Risoluzione per inadempimento - Recesso
L'Autorità si riserva la facoltà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall’art. 108, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.
L’Autorità procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, qualora:
i. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
ii. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.
Oltre i casi sopra indicati, l’Autorità può risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, secondo quanto previsto all’articolo 108, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e in caso di ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo quanto previsto all’articolo 108, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.
Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono che l’Autorità potrà risolvere il contratto, previa comunicazione da inviare all’Appaltatore a mezzo PEC, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
1. applicazione di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell’importo contrattuale;
2. ingiustificata sospensione, grave ritardo o abbandono del servizio;
3. cessione di tutto o parte del contratto;
4. violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
5. subappalto non autorizzato;
6. mancata corrispondenza tra le prestazioni rese e quelle richieste nei documenti di gara;
7. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;
8. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti generali e speciali indicati nel disciplinare di gara;
9. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
10. violazione dell'art. 7 dei presenti "Obblighi contrattuali" (Riservatezza e protezione dei dati personali);
11. violazione e/o inosservanza degli obblighi di cui al “Patto di Integrità” dell’Autorità.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Autorità non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
La risoluzione, a qualsiasi titolo effettuata, dà diritto all’Autorità di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore nonché sulla garanzia prestata, rimanendo impregiudicata la facoltà dell’Autorità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione.
In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegna a fornire all’Autorità tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso in danno dell’Appaltatore, fatta sempre salva la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori oneri sostenuti dall’Autorità.
È fatto sempre salvo, in ognuno dei casi di cui ai precedenti commi, il diritto al risarcimento del danno e/o del maggior danno.
L’Autorità si riserva il diritto di recesso dal contratto, in ogni tempo, con un preavviso non inferiore a 3 giorni, salvo il pagamento relativo alle prestazioni già eseguite, oltre il decimo del servizio per il quale è stato emesso l’Ordinativo e lo stesso non sia stato ancora eseguito.
Articolo 15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità :
• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).
La comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).
Articolo 16 Foro competente
In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.
Articolo 17 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del regolamento disciplinante l’autonomia contabile dell’Autorità.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente documento.
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)
Firmato digitalmente da
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
CN = Messina
O = non presente C = IT
Xxxxxxxxxx
Informativa privacy, ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Xxxxxx X. Xxxxx x. 0X, 00000, Xxxx; email-PEC: xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxx.xx; Centralino: x00 00000000 (di seguito Autorità).
2. Tipologia di dati
L’Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell'ambito del rapporto contrattuale.
2. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dall’Autorità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.
3. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d’incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell’Autorità (xxx.xxxx.xx) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.
I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
6. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR).
L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Xxxxxx X. Xxxxx x. 0X, 00000, Xxxx, email: xxx@xxxx.xx).
Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. DGPR).
Luogo e Data,
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