MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO
REP. N. 86
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO
MUSEI REALI CUP F13G19000000007
CIG 81003024AC
CONTRATTO D’APPALTO
OGGETTO: Cappella della Sindone – Restauro dell’altare e riproposizione delle balaustre dei coretti di X. Xxxxxxx.
Tra la d.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Ivrea (TO) il 22.06.1957 la quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo- Musei Reali C.F. 97792420016 e che risulta legittimata alla stipula del presente atto in virtù dei poteri a lei conferiti ai sensi del Decreto del Direttore Generale Musei del 08.08.2019, registrato alla Corte dei Conti in data 05.09.2019 fg. 1-2982, domiciliata per la carica presso la sede dei Musei Reali, (infra C ommittente o Stazione Appaltante o Amministrazione)
E
Consorzio San Luca P.IVA 09405920019 con sede legale in Torino, xxx xxx xxxxx x. 00, rappresentata dal xxxx. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx (C.F. BRNLML65C04F205E) nato a Milano, il 04/03/1965 e residente a Torino in Xxxxxx Xxx Xxxxxx x. 00/00
e da Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx (C.F. VRTMHL53P04C627P) nato a Chieri (To) il 04/09/1953 e residente a Chieri in Xxx Xxxxxxxxx
x. 00, in qualità di legali rappresentanti dell’Impresa (infra Impresa o Appaltatore),
Premesso che
- con DM 25.09.2017 è stato approvato il cofinanziamento del progetto di restauro dell’altare della Cappella della Sindone e del relativo sistema di monitoraggio strutturale, con lo stanziamento di complessivi € 380.000,00;
− è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) l’Arch. Xxxxxxx Xxxxxx;
− è stato redatto un progetto esecutivo dell’importo di Euro 319.393,38 di cui Euro 25.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'IVA ai sensi di legge, in cat. OS2-A;
- il suddetto progetto è stato verificato e validato dal Responsabile del Procedimento in data 23/10/2019;
− con determina n. 30 del 2019 è stata avviata una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
− con determina n. 12 del 2020 è stata aggiudicata in via
definitiva la procedura in favore dell’Appaltatore, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 94,557/100;
− con provvedimento di nomina del 20/01/2020 è stato
designato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento
nella persona dell’arch. Xxxxxx Xxxxxxxx, funzionario architetto presso questa Amministrazione;
- alla copertura della spesa si farà fronte con fondi di Xxxxxxxx, spesa di investimento, voce del Piano dei Conti
2.1.1.010 “Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali” cofinanziamento MIBACT progetti Art Bonus 2018, di cui al DM 25.09.2017.
CAPO 1
CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO
Articolo 1. Oggetto del contratto
La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito
«Codice dei contratti»).
Articolo 2. Ammontare del contratto.
L’importo contrattuale ammonta a euro € 240.739,71 (diconsi euro duecentoquarantamilasettecentotrentanove/71), di cui:
a) euro 214.939,71 per lavori, al netto del ribasso offerto del
26,79 %;
b) euro 25.800,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. (nella misura del 10 % o in quella vigente al momento della liquidazione) ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”.
4. La spesa viene imputata al Bilancio 2020, spesa di investimento, voce del Piano dei Conti 2.1.1.010 “Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali” cofinanziamento MIBACT progetti Art Bonus 2018, di cui al DM 25.09.2017. Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e dall’offerta tecnica presentata dall’impresa che dichiara di conoscere quanto sopra indicato e di accettare, intendendosi integralmente riportati e trascritti i documenti indicati nel presente comma, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede legale.
CAPO II RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'ultimazione dei lavori.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 135 (centotrentacinque) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Articolo 6. Penale per i ritardi
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille (diconsi euro 1 ogni mille) dell'importo netto contrattuale, con le modalità di cui all’art. 9 del CSA.
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
Si richiama quanto previsto dall’ art. 15 del CSA. Articolo 8. Variazioni al progetto e al corrispettivo. Si richiama quanto previsto dall’ art. 11 del CSA.
Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alle condizioni normative vigenti e dettagliate all’art. 26 del CSA.
2. Il pagamento sarà effettuato con stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qual volta che i lavori eseguiti, contabilizzati secondo le previsioni del CSA, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di legge, un importo
non inferiore a €. 150.000,00 (euro centocinquantamila) iva esclusa.
3. Si richiama quanto previsto all’art. 26 del CSA.
4. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente acceso presso BANCA D’Alba di Credito Cooperativo Ag. Chieri Piazza Gallina
CODICE IBAN: IT 10 I 08530 30360 000290101523
I soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono: XXXXXXX XXXXXXXXXXXX - VRTMHL53P04C627P XXXXXXXX XXXX XXXXXX - XXXXXX00X00X000X
Eventuali altri conti bancari o postali dovranno essere comunicati alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui conti, qualora diversi, entro 7 giorni dall’accensione dei conti stessi. Inoltre:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale
idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
f) l’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
g) il pagamento avverrà nel termine di sessanta giorni dall’emissione delle fatture, emesse in formato elettronico al codice univoco IPA S8DQ24.
Articolo 10. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini
contrattualmente previsti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori di cui alle vigenti disposizioni.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, agire per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 11. Collaudo.
Si richiama quanto previsto dall’art. 37 del CSA.
CAPO III
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alle vigenti
disposizioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. L’Appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto. Si impegna inoltre ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, approvato con decreto del Ministro del 23 dicembre 2015 che dichiara di ben conoscere ed accettare.
Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Si richiama quanto previsto dall’art. 34 del CSA.
Articolo 13. Subappalto.
Si richiama quanto previsto dall’art. 35 del CSA.
Articolo 14. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 405286228 in data 05/03/2020 rilasciata dalla società AXA ASSICURAZIONI S.P.A. per l'importo di euro 32.336,16 pari al 13,43 % dell’importo contrattuale (la polizza è ridotta del 50%
ricorrendo le condizioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016).
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
Articolo 15. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha presentato a tale scopo un'assicurazione, stipulata con polizza numero 404430596 rilasciata dalla società AXA ASSICURAZIONI SPA.
3. L’appaltatore ha presentato inoltre idonea polizza CAR numero 405284663 rilasciata in data 05/03/2020 dalla società AXA ASSICURAZIONI SPA sino alla data di emissione del collaudo.
4. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo vigenti.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16. Documenti che fanno parte del contratto. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Speciale d’Appalto (amministrativo e tecnico);
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) l’offerta tecnica ed economica;
d) i piani di sicurezza previsti di cui al D.lgs. 81/2008;
e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 14 e 15;
g) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione Appaltante.
Art.17 - Divieto di cessione del contratto.
1. È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del codice, ne consegue che l'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.
2. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il
risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Art. 18 - Cause di risoluzione e recesso.
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dell’esecuzione circa i tempi assegnati;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.
2. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione.
3. La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla Stazione Appaltante. Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dalla Stazione Appaltante all’appaltatore. In tal caso l’appaltatore nulla potrà pretendere dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.
Art. 19 - Comunicazione e modifiche soggettive del contratto.
1. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta. Ogni comunicazione s’intende notificata alla Parte con l’arrivo presso l’indirizzo eletto, oppure domicilio dichiarato in premessa oppure mediante PEC.
2. Le modifiche ammissibili che non alterano la natura generale del contratto sono quelle individuate dal D.lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, punto 2), lettera d), punto 2), che per chiarezza si riportano di seguito: “all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad
eludere l'applicazione del presente codice; nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori”.
Art. 20 - Elezione domicilio legale, controversie e foro.
1. Per gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede indicata in premessa.
2. Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Torino.
3. Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviano alle procedure dell'accordo bonario previste dal Xxxxxx in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transitiva.
4. E’ esclusa la competenza arbitrale. Art. 21- Riservatezza.
1. Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell’altra (ad es. know - how) e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative ai prodotti forniti, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell’altra Parte (questo in relazione all’oggetto della fornitura).
2. L’Aggiudicatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa
autorizzazione dell’Amministrazione, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente contratto.
3. L’Amministrazione informa che il titolare del trattamento dei
dati personali è la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Direttrice dei Musei Reali, in forza di quanto disposto dal Decreto Ministeriale nr. 147 del 14.03.2019, art. 2 co 2.
4. Il responsabile della protezione dei dati è il Prof. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente del Servizio II – Direzione generale organizzazione del MIBACT.
5. I dati sono trattati, dal personale autorizzato, per l’adempimento delle comunicazioni e delle verifiche ex lege della normativa sugli affidamenti pubblici, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dalle disposizioni sugli adempimenti previsti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
6. I destinatari sono le autorità competenti incaricate delle verifiche sugli operatori economici.
7. I dati verranno conservati per almeno 5 anni ai sensi dell’art. 99 comma 4 del d.lgs.50/2016.
8. L’Appaltatore ha diritto di richiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi nonché di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto le Parti rinviano alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle disposizioni del Regolamento EU nr. 679 del 2016 e del Decreto del MIBACT nr. 147 del 14.03.2019.
Art. 22 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell’Aggiudicatario senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.
Art. 23 - Norme di chiusura e firme.
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Torino, 06/05/2020 Per accettazione in forma specifica degli artt.
6,7,8,9,10,12,16,17,18,19,22,23 ai sensi dell’art. 1341 co 2 c.c.
FIRMATO DIGITALMENTE
AMMINISTRAZIONE: Xxxxxx Xxxxxxx Certificatore firma digitale: ArubaPEC NG CA 3
Validità firma digitale fino al 08/11/2021 e non revocata Firma digitale nr.: 3ce378bfac362b56deb6e1334fd44f19 OPERATORE ECONOMICO:
- Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Certificatore firma digitale: InfoCert Firma Qualificata 2 Validità firma digitale fino al 04/02/2022 e non revocata
Firma digitale nr.: 7420091600064832
- Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Certificatore firma digitale: InfoCert Firma Qualificata 2 Validità firma digitale fino al 04/02/2022 e non revocata Firma digitale nr.: 7420091600064840