CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI STRUMENTALI
CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI STRUMENTALI
Condizioni generali
Articolo 1 - Premesse
A. Sella Leasing S.p.A. è un Intermediario Finanziario con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxx 0, capitale sociale € 20.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale n. 00528570021, so cietà appartenente al Gruppo XXX Xxxxxxxx Xxxxx S.A.A. con Partita IVA n. 02675650028, iscritta all’Albo Unico ex Articolo 106 T.U.B. al n. 36 e Codice Meccanografico n. 19142, appar tenente al gruppo Sella, soggetta all’attività di direzione e co ordinamento da parte di Banca Sella Holding S.p.A. In par ticolare Sella Leasing S.p.A. (di seguito denominata anche “Concedente”) svolge prevalentemente attività di locazione finanziaria (leasing).
B. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale il Concedente si obbliga ad acquistare o a far co struire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’Uti lizzatore che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’Utilizzatore ha diritto di ac quistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero in caso di mancato esercizio del diritto l’obbligo di restituirlo.
C.L’Utilizzatore (il Cliente), nell’ambito della Sua attività im prenditoriale o professionale, dopo aver scelto il bene e/o le attrezzature (di seguito denominati “bene”) descritti nelle Condizioni Particolari, individuato i Fornitori e pattuito diret tamente con questi prezzi, tempi, condizioni e modalità di consegna, si è rivolto al Concedente affinché questo si ob blighi ad acquistare o far costruire il bene e lo faccia mettere a sua disposizione.
D. Il Concedente, tenuto conto delle condizioni amministrati ve, economiche, patrimoniali e giuridiche dell’Utilizzatore, si obbliga ad acquistare o a far costruire il bene e lo fa mettere a disposizione dell’Utilizzatore per il tempo concordato die tro il pagamento di un corrispettivo.
E. L’Utilizzatore dichiara di ben conoscere le caratteristiche del bene oggetto della locazione finanziaria e riconosce che detto bene è stato da lui scelto e riscontrato conforme alle sue esigenze ed adatto all’uso per cui viene preso in locazio ne nonché di aver verificato preventivamente le condizioni di fatto e di diritto del bene in oggetto; garantisce inoltre, assumendosene la responsabilità, la congruità del prezzo fissato con i Fornitori, la rispondenza alle vigenti normati ve in materia antinquinamento e direttive CE in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro, nonché l’inesistenza di disposizioni normative e/o diritti di terzi che limitino la proprietà e/o la disponibilità del bene.
F. L’Utilizzatore prende atto che qualora nelle presenti Con dizioni Generali e nelle Condizioni Particolari si faccia riferi mento al parametro EURIBOR 3 mesi (/365) esso sarà de terminato mediante la seguente formula:
Euribor 3 mesi base 365 = tasso Euribor 3 mesi base 360 x 365
360
dove il tasso Euribor 360 sarà rilevato giornalmente dal “Il Sole 24 Ore”.
L’arrotondamento del tasso è fissato a tre decimali dopo la virgola.
Qualora alla data di determinazione del parametro stabilita come indicato, il dato suddetto non fosse rilevabile, si farà rife rimento all’ultima quotazione disponibile da Emmi (European Money Markets Institute), Amministratore del tasso Euribor.
G. Le Condizioni Particolari e gli allegati del presente con tratto ne formano parte integrante e sostanziale.
Articolo 2 – Oggetto della locazione
1. Sella Leasing S.p.A. concede in locazione finanziaria all’Utilizzatore, che accetta per sé e per i suoi suc cessori e aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale tra loro, il bene descritto nelle Condizioni Particolari. Resta inteso che per una migliore identificazione del bene oggetto della locazione finanziaria si dovrà fare riferimento alla descrizione contenuta nella fattura di acquisto del bene.
2. Sul bene che verrà acquistato dal Concedente e che diverrà quindi di sua esclusiva proprietà, l’Utilizzatore non potrà vantare altri diritti che quelli derivanti dal presente contratto.
Articolo 3 - Durata
La locazione finanziaria decorrerà dalla data indicata nel documento denominato “verbale di collaudo del bene” sot toscritto dall’Utilizzatore e avrà la durata indicata nelle Con dizioni Particolari. Resta esclusa qualsiasi ipotesi di proroga tacita del contratto.
Nel caso in cui il bene oggetto della locazione finanziaria preveda il concorso di più Fornitori, anche in tempi diversi, (cd “bene allestito”) verranno sottoscritti tanti “verbale di collaudo del bene” quanti saranno i Fornitori. Pertanto la Lo cazione Finanziaria decorrerà dalla data della sottoscrizione dell’ultimo documento in linea temporale denominato “ver bale di collaudo del bene”.
Articolo 4 – Acquisto del bene
In seguito alla sottoscrizione del presente contratto e all’a dempimento di tutte le obbligazioni correlate, quali ad esempio il pagamento del primo canone alla firma, il Conce dente provvederà ad inviare l’ordine di acquisto ai fornitori utilizzando la propria modulistica conosciuta ed approvata dall’Utilizzatore.
Tutta la documentazione e modulistica precontrattuale e/o contrattuale di qualsivoglia natura e contenuto che l’Utilizza tore ha sottoscritto o dovesse sottoscrivere con il Fornitore è parte integrante e sostanziale del contratto di locazione finanziaria. L’Utilizzatore si impegna pertanto a fornire tem pestivamente al Concedente copia della suddetta docu mentazione.
Articolo 5 – Corrispettivo e canoni
1. L’Utilizzatore dovrà versare al Concedente il corrispet tivo della locazione finanziaria, determinato in base alla durata della locazione finanziaria e ai costi com plessivi sostenuti per l’acquisto del bene (di seguito denominato anche imponibile contrattuale). Detto im porto verrà corrisposto in via frazionata mediante un canone alla firma del contratto, qualora previsto, ed un numero di canoni periodici, il tutto come indicato nelle Condizioni Particolari e all’articolo 9 del presente con
tratto. I canoni saranno assoggettati all’I.V.A. secondo l’aliquota vigente e ad ogni altro eventuale tributo od onere fiscale dovuto.
2. L’Utilizzatore riconosce in via preventiva che qualora l’imponibile contrattuale della locazione finanziaria subisca una variazione il Concedente potrà rideter minare conseguentemente il canone periodico della locazione finanziaria. A tal proposito l’Utilizzatore prov vederà alla sottoscrizione di apposita documentazio ne di integrazione delle Condizioni Particolari. Solo nel caso di incremento dell’imponibile contrattuale per qualsivoglia ragione o causa di qualsivoglia natu ra, sarà facoltà insindacabile del Concedente indicare all’Utilizzatore la modalità di integrazione del Corri spettivo di locazione finanziaria che potrà pertanto es sere effettuata alternativamente mediante la rideter minazione del canone periodico, come sopra indicato, o l’adeguamento del canone alla firma o attraverso il versamento una tantum di un canone integrativo.
3. Qualora l’esecuzione del contratto non dovesse avere inizio, il canone alla firma corrisposto dall’Utilizzatore gli sarà restituito al valore nominale, esclusa qualsiasi maggiorazione per interessi od altri accessori, al netto degli importi dovuti al Concedente, anche per danni.
4. L’obbligo di pagamento dei canoni periodici decorre rà dal termine indicato nelle Condizioni Particolari; i canoni dovranno essere pagati con valuta fissa per il Concedente al giorno delle rispettive scadenze e con la frequenza indicata nelle Condizioni Particolari.
5. Per ogni pagamento dovuto, il Concedente provvede rà ad emettere fattura ed a renderla disponibile all’Uti lizzatore secondo la modalità di volta in volta prevista dalla normativa. Il pagamento dei canoni periodici, così come di qualsiasi altra somma dovuta al Conceden te, dovrà essere effettuato con le modalità indicate nelle Condizioni Particolari. Di regola tutti i pagamenti verranno effettuati sulla base di un ordine di addebi to permanente (S.D.D.) che l’Utilizzatore si impegna a sottoscrivere contestualmente alla firma del presente contratto ed a conferire tempestivamente alla propria Banca. In ogni caso qualsiasi pagamento si intenderà eseguito alla data in cui le somme saranno disponibili per il Concedente in base alle modalità di pagamento utilizzate.
6. Il pagamento dei canoni, così come di ogni diversa somma dovuta al Concedente, non potrà essere so speso o ritardato per alcun motivo e quindi anche in caso di mancato utilizzo o impossibilità di utilizzo del bene. Resta espressamente convenuto che qualun que contestazione fosse sostenuta dall’Utilizzatore o dovesse comunque sorgere, non potrà in alcun modo sospendere il puntuale e integrale pagamento dei canoni di locazione pattuiti. Nel caso in cui all’at to del pagamento sussistano più debiti dell’Utilizza tore verso il Concedente, spetterà esclusivamente a quest’ultimo decidere a quale debito imputare il pa gamento.
Articolo 6 - Termine della locazione finanziaria e Diritto d’opzione
La scadenza del contratto di locazione finanziaria determi nerà per l’Utilizzatore alternativamente quanto segue.
A. Obbligo di restituzione del bene.
Alla scadenza della locazione finanziaria l’Utilizzatore, sen za necessità di formale disdetta da parte del Concedente, dovrà restituire, a proprie spese, il bene in tutte le sue parti, compresi gli impianti propri, completo di ogni accessorio, allestimento e varianti che fossero stati effettuati, a qualun que titolo, nel corso della locazione finanziaria. Il bene dovrà essere restituito completo di ogni documento, ivi compresi in originale la dichiarazione di conformità CE e il manuale di istruzioni redatto in lingua italiana. Il bene dovrà trovarsi in buono stato di conservazione, manutenzione e funziona mento, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso. La consegna del bene dovrà essere effettuata nel luogo, nei termini e con le modalità indicate dal Concedente.
L’Utilizzatore si obbliga a firmare all’atto della restituzione un verbale in cui si fa constatare lo stato d’uso del bene ed a pagare al Concedente, contestualmente alla restituzione, i canoni ed ogni altra eventuale somma pregressa dovuta, nonché i danni riscontrati sul bene e/o, in caso di sinistri gra vi rilevanti ai fini del valore del bene, l’eventuale deprezza mento dello stesso. Nel caso di disaccordo sull’ammontare dei danni o del deprezzamento, i medesimi saranno risarciti in base ai valori risultanti da relazione tecnica, effettuata da perito nominato dal Concedente, iscritto all’apposito albo te nuto presso il Tribunale di Biella, i cui costi saranno a carico dell’Utilizzatore.
B. Diritto di diventare proprietario del bene.
L’Utilizzatore, qualora abbia regolarmente adempiuto ad ogni suo obbligo contrattuale e non sia inadempiente nei confronti del Concedente avrà il diritto di acquistare il bene oggetto del contratto a scadenza della locazione finanziaria. Il bene verrà acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà e con esclusione di qualsiasi responsabilità del Con cedente, corrispondendo il prezzo indicato nelle Condizioni Particolari, con la modalità stabilita dal Concedente ed i ter mini di pagamento stabiliti dal presente contratto. Saranno inoltre a carico dell’Utilizzatore tutte le spese, imposte, oneri e rischi connessi alla vendita e/o al trasferimento di proprie tà, unitamente alle spese per l’esercizio del diritto d’opzione riportate nelle Condizioni Particolari e nel documento di sin tesi; per quanto concerne i beni iscritti nei Pubblici Registri il Concedente si riserva la facoltà di scegliere uno Studio di Consulenza di suo gradimento.
L’Utilizzatore dovrà comunicare la sua intenzione di eserci tare il diritto d’opzione a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.), da inviarsi al Conce dente almeno 30 giorni prima della scadenza della locazione finanziaria.
Il diritto di acquisto del bene potrà essere esercitato soltanto a condizione che l’Utilizzatore abbia fornito al Concedente la documentazione necessaria per il perfezionamento del tra sferimento di proprietà.
In caso di mancato esercizio del diritto di opzione finale di acquisto l’Utilizzatore ha l’obbligo ex lege di restituire il bene.
Articolo 7 - Obblighi e garanzie dell’Utilizzatore
1. L’Utilizzatore dichiara che i propri dati indicati nelle Condizioni Particolari sono esatti e che avvertirà tem pestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalle in tervenute variazioni il Concedente a mezzo lettera rac comandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.)
in caso di mutamento della sede dell’impresa, della compagine sociale, delle persone e organi che han no il potere di rappresentarlo, del numero del Codice Fiscale e/o Partita IVA o dell’indirizzo di posta elettro nica certificata (P.E.C.). In caso di ritardata, mancata o inesatta comunicazione di quanto sopra, l’Utilizzatore sarà obbligato verso il Concedente per tutte le conse guenze che quest’ultimo potrà risentire.
L’Utilizzatore si obbliga a tenere costantemente ag giornato il Concedente in merito alla propria situa zione societaria, patrimoniale, economica, finanziaria, giudiziale e/o stragiudiziale e si impegna a comunicare a semplice richiesta del Concedente qualsiasi infor mazione quest’ultimo dovesse richiedere. L’Utilizzato re si obbliga altresì a comunicare prontamente al Con cedente eventuali variazioni significative della propria situazione patrimoniale, nonché l’eventuale cessazio ne dell’attività di impresa.
2. L’Utilizzatore si obbliga a tenere indenne e sollevare da ogni responsabilità il Concedente, nei confronti sia delle parti sia di terzi, da ogni rischio e responsabili tà comunque connessi con l’acquisto e la successiva concessione in locazione finanziaria del bene.
3. L’Utilizzatore garantisce la solidità finanziaria e la solvi bilità dei Fornitori, affinché il Concedente possa acqui stare e conseguentemente far mettere a disposizione il bene all’Utilizzatore.
4. L’iscrizione del bene nei Pubblici Registri, a favore del Concedente, qualora prevista, sarà effettuata a spese e sotto la responsabilità dell’Utilizzatore.
5. L’Utilizzatore libera il Concedente da ogni responsa bilità per il caso in cui il bene non potesse essere ac quistato per qualsivoglia ragione. Qualora, prima della stipula della compravendita da parte del Concedente, venissero a mancare od a mutare i presupposti di cui alle lettere D) e E) delle premesse e di cui al prece dente comma 3 del presente articolo, l’Utilizzatore, che rinuncia fin da ora all’esercizio di qualsiasi azione, pretesa o eccezione nei confronti del Concedente, do vrà rimborsare immediatamente a quest’ultimo tutte le somme da questi pagate o che fosse tenuto a pa gare, a qualsiasi titolo ed a chicchessia in relazione ed in previsione dell’acquisto del bene, nonché a tenerlo indenne da ogni onere, danno o pregiudizio sofferto.
6. L’Utilizzatore garantisce il Concedente da qualsiasi conseguenza connessa e/o riconducibile, diretta mente e/o indirettamente alla revocazione della ven dita che il Concedente medesimo dovesse subire. In questo caso l’Utilizzatore si obbliga, a corrispondere al Concedente quanto previsto al successivo articolo 16 in caso di risoluzione contrattuale.
7. L’Utilizzatore garantisce che all’atto della consegna il bene sarà dotato delle necessarie certificazioni di leg ge e che è rispondente alle vigenti prescrizioni antinfor tunistiche ed antinquinamento nonché alle disposizio ni delle direttive CE emanate in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro. Garantisce altresì il rilascio da parte di ciascun Costruttore e/o Fornitore di ogni certificazione o altro documento previsti dalla legge nazionale o dalle richiamate direttive CE. L’Uti lizzatore dovrà farsi rilasciare il manuale di istruzioni redatto in italiano e verificare che sul bene sia stata apposta la marchiatura CE del fabbricante. Detta do cumentazione dovrà essere consegnata in originale
dal Fornitore all’Utilizzatore alla consegna del bene e copia autenticata di ciascun documento dovrà essere inviata al Concedente. Se detta documentazione non pervenisse al Concedente, unitamente alla fattura e al verbale di presa in consegna e di accettazione del bene e al verbale di collaudo, il contratto potrà essere risolto dal Concedente ai sensi dell’articolo 16. Resta inteso che l’Utilizzatore non dovrà utilizzare il bene, fin- tanto che non avrà a sue mani tutta la documentazio- ne prevista dalle normative vigenti.
8. Nel caso il bene o parte di esso sia importato dall’e- stero e con fatturazione espressa in valuta estera, sa- ranno a carico dell’Utilizzatore tutte le spese e i costi sostenuti dal Concedente (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano quelli bancari e i dazi doganali) oltre le eventuali differenze di cambio, calcolate quale differenza tra il cambio utilizzato per la determinazio- ne del valore imponibile del bene previsto dal contrat- to e quello risultante dalla documentazione doganale. Saranno altresì a carico dell’Utilizzatore le differenze di cambio risultanti tra la differenza del cambio dogana- le e quello che è stato applicato al Concedente all’atto del/dei pagamento/i al Fornitore, oltre le spese per la gestione amministrativa così come riportate nel docu- mento di sintesi.
9. Nel rispetto della normativa Antiriciclaggio e Antiterro- rismo l’Utilizzatore si obbliga a comunicare per iscritto al Concedente tutte le necessarie informazioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: legale rappresen- tante, compagine sociale, sede sociale, titolare effetti- vo, attività svolta) e le eventuali modifiche delle stesse al fine di permettere al Concedente di assolvere agli obblighi di Adeguata Verifica della clientela e questo per tutta la durata del rapporto contrattuale.
10. L’Utilizzatore riconosce espressamente che il presen- te contratto non è né condizionato, né subordinato all’eventuale richiesta o ottenimento di contributi o agevolazioni di qualsiasi natura. Pertanto l’Utilizzato- re si obbliga a corrispondere regolarmente il canone pattuito e ogni ulteriore somma dovuta anche in caso di mancata o ritardata erogazione dei contributi o so- spensione dell’erogazione degli stessi.
Articolo 8 -Corrispettivi di prelocazione
1. Saranno dovuti dall’Utilizzatore corrispettivi di prelo- cazione:
a. su tutte le somme pagate in via anticipata dal Concedente (imponibile + IVA), prima della sot- toscrizione del “verbale di collaudo del bene”, a fronte di accordi tra l’Utilizzatore ed il Fornitore;
b. nel caso di bene allestito su tutte le somme pa- gate in via anticipata dal Concedente (imponibi- le + IVA), prima della sottoscrizione in linea tem- porale dell’ultimo “verbale di collaudo del bene”;
2. Detti corrispettivi, il cui calcolo sarà eseguito a cura del Concedente, saranno di valore pari agli interessi cal- colati con i seguenti parametri (per un esempio vedere il Foglio Informativo):
— Tasso: EURIBOR tre mesi (/365) del trimestre di pagamento delle somma (comma 1) e deter- minato come previsto al punto F dell’articolo 1, maggiorato del risultato derivante, in caso di
contratto indicizzato, dalla differenza tra il tas- so leasing e il tasso di riferimento indicati nelle Condizioni Particolari; in caso di contratto a tas- so fisso la differenza sarà tra il tasso leasing e il tasso IRS di durata pari o più prossima a quella del contratto, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto. Qualora il valore dell’EURIBOR tre mesi (/365), determinato giornalmente come previsto al punto F dell’articolo 1, fosse o dive- nisse negativo sarà automaticamente aumen- tato fino allo zero.
— Capitale: ogni singola somma erogata in relazio- ne all’acquisto del bene (imponibile + IVA);
— Tempo: giorni effettivamente trascorsi dalla data di ogni singolo pagamento alla data di sottoscri- zione dell’ultimo verbale di collaudo del bene, maggiorati di cinque giorni.
I corrispettivi di prelocazione verranno calcolati sugli importi erogati dal Concedente eccedenti l’importo del canone alla firma. Al fine della determinazione del tempo sopra indicato si farà riferimento alle valute di pagamento.
3. I corrispettivi, come sopra determinati, saranno fattu- rati alla fine di ogni trimestre solare dal Concedente all’Utilizzatore con addebito a mezzo S.D.D. con sca- denza a trenta giorni dall’emissione della fattura. Il gior- no di sottoscrizione del verbale di collaudo del bene, unitamente al conteggio dell’ultimo periodo di preloca- zione, il Concedente fatturerà le spese amministrative per la gestione di tale servizio, nella misura prevista nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
Articolo 9 - Adeguamento canoni
1. Le parti si danno reciprocamente atto che il canone del presente contratto è stato calcolato utilizzando il parametro e il tasso di riferimento, valido per l’intera durata della locazione, indicato nelle Condizioni Parti- colari (di seguito denominato anche “tasso storico”). In caso di tasso indicizzato, le parti espressamente con- vengono che il canone di locazione indicato nelle Con- dizioni Particolari sia soggetto a conguaglio durante il periodo della locazione a seconda della variazione del tasso storico. Alla fine di ciascun trimestre solare il Concedente conteggerà il conguaglio di indicizzazio- ne, determinando l’imponibile da fatturare o la nota di credito da emettere, con la seguente formula (vedere per un esempio il Foglio Informativo):
QCR x (TM – TS) x GG
AT (adeguamento tasso) =
36.500
— dove: QCR = quota capitale residuo *,™ = tasso medio (calcolato rilevando quotidianamente i tassi pubblicati su “Il Sole 24 Ore”, aumentati fino allo zero in caso di tasso negativo), TS = tasso storico, GG = periodo di indicizzazione.
— *ai soli fini del calcolo dell’adeguamento del cor- rispettivo viene definito “capitale residuo” il ca- pitale residuo, calcolato secondo il cosiddetto “metodo francese”, di un prestito avente la stes- sa durata del presente contratto, con rimborsi di importi e scadenze identiche ai corrispettivi periodici previsti nel presente contratto (a tal
fine l’opzione d’acquisto viene considerata equi- valente ad un corrispettivo), ed avente quale ca- pitale erogato la differenza tra il valore del bene oggetto del presente contratto ed il corrispettivo alla firma.
Qualora il tasso storico, fin dall’origine o successiva- mente nel corso del contratto fosse o divenisse nega- tivo sarà automaticamente aumentato fino allo zero. In ogni caso non verranno rilevate le variazioni in di- minuzione del tasso storico eccedenti il limite indicato nelle Condizioni Particolari.
2. Non si darà luogo all’emissione di addebiti o ac- crediti per importi inferiori a Euro 26,00 + IVA o alla diversa somma che stabilirà il Concedente, previa comunicazione all’Utilizzatore con lettera semplice oppure mediante tecniche di comunicazione a di- stanza.
Tali importi verranno fatturati solo quando venga superato complessivamente il limite di cui sopra, oppure a fine contratto. Gli adeguamenti verranno fatturati alla fine di ogni trimestre solare e addebita- ti sul conto corrente dell’Utilizzatore a mezzo S.D.D. o con rimessa diretta da parte dello stesso entro trenta giorni dalla data della fattura. Scaduto tale termine, si darà luogo all’applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dall’articolo 15. In caso di conguaglio a credito, il Concedente provvederà all’emissione di nota di credito e, qualora l’Utilizzato- re non sia debitore per altri importi, rimetterà entro trenta giorni il conguaglio con bonifico bancario sul conto corrente dell’Utilizzatore o a mezzo assegno bancario.
3. Qualora per un certo periodo non vi fosse la pub- blicazione del parametro relativo al tasso storico, lo stesso verrà determinato come comunicato a Sella Leasing S.p.A. da un istituto di credito scelto a insin- dacabile giudizio dalla stessa.
Articolo 10 – Consegna e collaudo
1. L’Utilizzatore si impegna a prendere in consegna il bene per conto del Concedente. Il bene verrà con- segnato all’Utilizzatore direttamente dal Fornitore in conformità all’ordine emesso dal Concedente. La consegna verrà formalizzata mediante la sottoscri- zione, da parte dell’Utilizzatore, del verbale di presa in consegna e accettazione del bene. Nel caso in cui il bene oggetto della locazione finanziaria preveda la realizzazione da parte di più Fornitori, anche in tempi diversi, verranno sottoscritti tanti verbali di presa in consegna e accettazione del bene quanti saranno i Fornitori. La consegna e l’installazione del bene da parte del Fornitore sarà curata dall’Utilizza- tore che si impegna a conseguirle, anche per conto del Concedente, a proprie spese e sotto la propria responsabilità. Le eventuali spese conseguenti ad un ritardo nel ritiro del bene saranno a carico dell’U- tilizzatore.
2. Nel periodo intercorrente tra la data di consegna del bene da parte del Fornitore e la data di sottoscrizione del verbale di collaudo, l’Utilizzatore assume la custo- dia del bene, senza con questo acquisire alcun titolo per l’utilizzo dello stesso.
3. A seguito della consegna ed installazione del bene, l’Utilizzatore dovrà verificarne il buono stato e la sua conformità all’ordine. L’Utilizzatore, assumendose- ne la piena responsabilità, dovrà altresì verificare la completa rispondenza del bene alle norme di legge e che lo stesso sia corredato di ogni certificazione o altro documento prescritto per legge, come indicato all’articolo 7 comma 7 del presente contratto. Tutto quanto sopra indicato verrà formalizzato ad ogni effet- to mediante la redazione e la sottoscrizione di apposi- to verbale di collaudo del bene predisposto dal Conce- dente e sottoscritto dall’Utilizzatore.
4. L’Utilizzatore, fermi i suoi diritti verso i terzi, assume ogni rischio e rinuncia ad ogni azione, eccezione, rival- sa nei confronti del Concedente, ove si verificassero ritardi nella consegna, nel collaudo, o inadempienze da parte dei Fornitori, anche relative alle norme “an- tinfortunistiche”, ovvero in caso di vizi palesi od occulti del bene. Permarranno quindi in detti casi, ed in ogni altro analogo, gli obblighi posti a carico dell’Utilizzatore nel presente contratto.
5. Nel caso di mancata consegna del bene da parte del Fornitore entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, oppure di mancata presa in consegna e accettazione del bene da parte dell’Uti- lizzatore entro il medesimo termine, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell’articolo 16 comma 7.
Articolo 11 – Uso, godimento e vizi del bene
1. Il Concedente garantisce all’Utilizzatore, per la durata della locazione finanziaria e a condizione che l’Uti- lizzatore rispetti quanto previsto dal presente con- tratto, l’utilizzo del bene. Le parti convengono che il Concedente potrà ispezionare il bene in qualunque momento nel corso della durata del contratto e co- munque finché ne sia proprietario, salvo preavviso e senza alcuna formalità.
2. L’Utilizzatore assume a proprio ed esclusivo carico, per tutta la durata del contratto, la manutenzione or- dinaria e straordinaria del bene secondo le prescri- zioni tecniche del Costruttore o del Fornitore in modo da assicurarne il buono stato di conservazione ed il perfetto funzionamento. Ove occorresse, il Conce- dente potrà far eseguire le opere di manutenzione necessarie a spese dell’Utilizzatore e a tal fine potrà far verificare lo stato del bene e degli impianti da un tecnico di sua fiducia, il cui costo sarà a totale carico dell’Utilizzatore.
3. L’Utilizzatore si obbliga, anche in relazione alla sua attività, a munirsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie e ad usare o far usare il bene da perso- nale munito delle abilitazioni necessarie e custodire il bene nel rispetto delle leggi, regolamenti, conven- zioni e disposizioni anche locali di qualsiasi specie e quindi anche quelle riguardanti la sicurezza e la pre- venzione degli infortuni, anche se previste a carico del Concedente in quanto proprietario;
4. Conformemente a quanto previsto all’articolo 6 lette- ra A), i miglioramenti e le aggiunte che venissero fatti dall’Utilizzatore, anche relativamente agli impianti, re- steranno al Concedente alla cessazione del presen- te contratto, senza che questi debba corrispondere
all’Utilizzatore alcun compenso o indennità, anche se tali aggiunte o miglioramenti siano stati autorizzati o consentiti dal Concedente. Rimane in ogni caso salva la facoltà del Concedente di pretendere la restituzione del bene nello stato originario a spese dell’Utilizzato- re, qualora le modifiche, innovazioni, trasformazioni e aggiunte apportate non siano state preventivamente approvate per iscritto o altrimenti autorizzate dal Con- cedente.
5. L’Utilizzatore dovrà inoltre impedire che il bene venga sottoposto a privilegi o vincoli di sorta ed avvertire im- mediatamente con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.) il Concedente di ogni atto o fatto che possa recare pregiudizio al bene e possa modificare, limitare o comunque pregiudicare i diritti del Concedente su di esso e così, in via esemplificati- va, di ogni atto di sequestro, pignoramento, requisizio- ne, ecc. L’Utilizzatore si impegna comunque a rendere noto a chiunque, quindi anche all’Ufficiale Giudiziario, che la proprietà del bene è del Concedente.
6. Qualora, durante il periodo della locazione finanziaria, il bene fosse ritirato dal mercato o ne fosse vietata la commercializzazione perché non rispondente alle norme di sicurezza, nonostante il bene fosse stato munito di marchiatura CE al momento dell’acquisto, il presente contratto si risolverà con le modalità di cui all’articolo 16.
7. Fermo quanto previsto dall’articolo 10 comma 3, l’Uti- lizzatore riconosce che nessuna responsabilità potrà essere imputata al Concedente per vizi palesi od oc- culti del bene, anche se sopravvenuti durante il corso della locazione; a tal riguardo si obbliga a denunciare ai Fornitori, mediante lettera raccomandata A/R, i vizi riscontrati entro otto giorni dalla scoperta in base a quanto disposto dall’articolo 1495 c.c. L’Utilizzatore riconosce che nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Concedente per inadempienze del Forni- tore o di terzi.
8. Saranno comunque a completo carico dell’Utilizzatore qualunque danneggiamento, deterioramento, anche parziale del bene, per qualsiasi causa avvenuti, da chiunque provocati, anche se non imputabili all’Uti- lizzatore, nonché eventuali irregolarità o mancanza di licenze ed autorizzazioni o legittimazioni da parte di privati e Pubblica Autorità.
9. L’Utilizzatore solleva il Concedente da ogni respon- sabilità nel caso in cui non potesse disporre tempe- stivamente del bene e/o nel prosieguo utilizzarlo per qualsiasi motivo, inclusi scioperi, occupazioni, fatti e pretese di terzi, provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o Amministrativa, anche se derivanti da caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 12- Cessione del contratto e Sublocazione del bene
1. L’Utilizzatore non potrà cedere il presente contrat- to a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Concedente. Resta inteso che qualora il Concedente autorizzi l’Utilizzatore a cedere il contrat- to, quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 1408 secondo comma c.c., non sarà liberato da tutte le obbligazioni del presente contratto a meno che il Concedente lo
preveda espressamente. Il Concedente potrà quindi agire nei confronti del Cedente in qualsiasi momento e senza preavviso qualora il Cessionario risulti ina- dempiente alle obbligazioni assunte. La cessione da parte dell’Utilizzatore del presente contratto potrà de- terminare la comunicazione da parte del Concedente della variazione del Tasso Leasing così come previsto al successivo articolo 21. Il Concedente, invece, avrà facoltà in qualsiasi tempo di cedere il contratto, com- presa la proprietà del bene, ovvero parte o tutti i diritti che ne derivano e l’Utilizzatore si impegna sin da ora ad accettarlo; tale cessione sarà dal Concedente no- tificata all’Utilizzatore mediante pubblicazione in Gaz- zetta Ufficiale.
2. L’Utilizzatore non avrà la facoltà di concedere in sublo- cazione o in comodato il bene a terzi, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, salvo preventivo consen- so del Concedente. Qualora l’Utilizzatore si rendesse inadempiente anche di uno solo degli obblighi con- trattuali, si impegna fin da ora a riconoscere al Conce- dente i proventi derivanti dal contratto di sublocazione stipulato. Resta inteso che, anche in caso di subloca- zione o comodato, l’Utilizzatore continuerà ad essere l’unico responsabile nei confronti del Concedente per le obbligazioni assunte con il presente contratto.
Articolo 13 – Assicurazioni
1. L’Utilizzatore ha l’obbligo di assicurare il bene e le sue apparecchiature addizionali ed ausiliarie con una po- lizza All Risk. L’Utilizzatore può ottemperare a tale ob- bligo con l’adesione al servizio assicurativo di Sella Leasing S.p.A. derivante dalla Polizza Quadro All Risk stipulata da Sella Leasing S.p.A. con primaria Compa- gnia Assicurativa.
In tal caso l’Utilizzatore dichiara di avere piena cono- scenza del servizio assicurativo prestato dal Conce- dente avendo preventivamente preso visione delle Condizioni Generali di polizza, e di avere piena cono- scenza dei massimali assicurati, delle esclusioni, delle franchigie e degli scoperti.
Il costo del servizio assicurativo è esplicitato nelle Condizioni Particolari e verrà addebitato con la caden- za periodica dei canoni di locazione previsti all’articolo 5 e nelle Condizioni Particolari, unitamente alle spese previste indicate dal documento di sintesi.
Resta esclusa dalla polizza All Risk sopra citata la re- sponsabilità civile dell’Utilizzatore per i danni procurati a terzi, pertanto l’Utilizzatore si impegna ad assicurare in proprio tale rischio alle condizioni riportate al suc- cessivo comma 2 punto b), fornendone copia al Con- cedente entro la data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna e accettazione del bene.
2. Se l’Utilizzatore non intende aderire alla copertura as- sicurativa e per tutte le tipologie di beni esclusi dalla copertura assicurativa di Sella Leasing S.p.A., l’Uti- lizzatore deve fornire entro la data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna ed accettazione del bene, dimostrazione di aver assicurato il bene e le sue apparecchiature addizionali ed ausiliarie per tutta la durata del contratto e per il mese successivo la sca- denza dello stesso, presso primaria Compagnia di As- sicurazione di gradimento del Concedente:
a. per il valore a nuovo, rivalutato annualmente contro i danni di incendio, fulmine, scoppio e ogni altro rischio connesso al bene (polizza lea- sing All Risk)
b. contro i rischi di responsabilità civile per i danni procurati a terzi che assicuri con adeguata co- pertura ogni responsabilità del Concedente e dell’Utilizzatore per morte, invalidità, danni alle cose ed ogni altro rischio derivante dal traspor- to, installazione, messa in opera, mantenimento , uso e funzionamento del bene.
c. la polizza dovrà essere vincolata al Concedente per l’intera durata della stessa e per il mese suc- cessivo.
Il Concedente provvederà alla disamina delle polizze fornite dall’Utilizzatore limitatamente alla verifica del- la presenza dei requisiti indicati nel presente comma e non sarà comunque responsabile della bontà delle polizze pervenute, né sarà tenuto ad avvisare l’Utiliz- zatore se dette polizze non fossero conformi a quanto sopra previsto.
Per la gestione delle polizze fornite dall’Utilizzatore, la parte Concedente applicherà le spese indicate dal documento di sintesi per tale situazione.
In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Utilizzatore dei premi dovuti alla Compagnia di Assicurazione, o in caso di disdetta, mancato rinnovo o qualsiasi caso di mancata o insufficiente copertu- ra, potrà provvedere a pagare, rinnovare, assicurare direttamente il Concedente con diritto di essere rim- borsato dall’Utilizzatore unitamente alle commissioni previste dal documento di sintesi.
3. In entrambi i casi sopra esposti al comma 1 e 2, l’U- tilizzatore si impegna a sostituirsi, se necessario, alla Compagnia di Assicurazione per i rischi assicurati nell’eventualità di mancato risarcimento totale o par- ziale, tenendo comunque sollevato il Concedente da ogni responsabilità o danno. Resta altresì espres- samente convenuto fra le parti che tutti i danni non coperti da assicurazione saranno a esclusivo carico dell’Utilizzatore, anche nel caso avesse aderito al ser- vizio assicurativo di Sella Leasing S.p.A., con esplicito riferimento alle esclusioni di polizza.
4. In caso di sinistro l’Utilizzatore dovrà darne tempe- stivamente comunicazione al Concedente mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certifi- cata (P.E.C.), allegando copia della denuncia di sinistro inviata alla Compagnia di Assicurazione in caso di po- lizza stipulata direttamente, o per permettere al Con- cedente di inviare la denuncia alla propria Compagnia di Assicurazione in caso di copertura assicurativa me- diante il relativo servizio offerto dal Concedente.
5. In caso di sinistro l’Utilizzatore dovrà:
a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Com- pagnia di Assicurazione prima della riparazione;
b. in caso di furto o rapina o di sinistro presumi- bilmente doloso entro i cinque giorni successi- vi, presentare dichiarazione scritta all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’am- montare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al Conce- dente;
c. conservare le tracce e i residui del sinistro non- ché le parti sostituite fino a liquidazione del dan- no, senza per questo avere diritto ad alcuna in- dennità;
d. fornire dimostrazione del valore delle cose dan- neggiate, dei materiali e delle spese per la ripa- razione del danno e di quelle in relazione agli ob- blighi di cui al punto a);
e. la riparazione del danno potrà avvenire solo nei termini previsti dalla polizza del Concedente o di quella stipulata dall’Utilizzatore stesso.
L’inadempimento di quanto sopra o l’esagerazione do- losa del danno subito o il comportamento doloso da parte dell’Utilizzatore potranno comportare la perdita del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 c.c.
6. In caso di sinistro parziale, l’Utilizzatore, fermo l’obbli- go di pagare regolarmente i canoni e qualsiasi altra somma dovuta al Concedente, dovrà ripristinare il bene danneggiato a sue spese e documentare al Con- cedente l’avvenuta riparazione.
7. In caso di distruzione o perdita parziale del bene, il contratto manterrà la sua efficacia relativamente alla parte del bene non colpita dall’evento; fermo restando il diritto all’indennizzo per la parte di bene oggetto di perdita, il Concedente ricalcolerà i canoni in proporzio- ne al valore iniziale del bene non colpito dall’evento.
8. In caso di sinistro (ivi compreso il furto) che renda inutilizzabile il bene o comporti la distruzione totale o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita del bene, il contratto si intenderà risolto di diritto alla data in cui si sarà verificato l’evento ai sensi dell’articolo 16 com- ma 3.
a. In caso di furto o perdita del bene l’Utilizzatore dovrà corrispondere al Concedente, con valuta pari a quella della data in cui si è verificato l’even- to, una somma pari all’ammontare degli even- tuali importi scaduti, dei canoni a scadere solo in linea capitale e del prezzo pattuito per l’esercizio del diritto di opzione, nonché di ogni altra som- ma connessa o correlata. Il bene si intenderà definitivamente perduto decorsi 30 giorni dalla data del furto. Nel caso di rinvenimento del bene in tale periodo, saranno a carico dell’Utilizzatore i costi di recupero e le eventuali attività e pratiche anche amministrative da svolgersi per ottenere il recupero del bene. Nel caso di ritrovamento del bene successivamente a tale periodo, nell’ipote- si in cui nel frattempo non siano stati corrisposti indennizzi assicurativi, ferma la risoluzione del contratto, sarà onere dell’Utilizzatore attivarsi per il recupero del bene, il quale potrà essere acquistato dall’Utilizzatore previo pagamento, in aggiunta all’importo dovuto per la risoluzione del contratto, di eventuali oneri fiscali e spese per il passaggio di proprietà. Saranno a carico dell’U- tilizzatore i costi di recupero e le eventuali attivi- tà e pratiche anche amministrative da svolgersi per ottenere il recupero del bene.
b. In caso di distruzione totale l’Utilizzatore dovrà acquistare il bene distrutto ad un prezzo pari all’ammontare dei canoni a scadere solo in linea capitale e del prezzo pattuito per l’esercizio del diritto di opzione, nonché di ogni altra somma connessa o correlata, fermi restando gli obblighi
contrattuali maturati. Tale prezzo sarà dovuto con valuta pari a quella della data in cui si è veri- ficato l’evento.
Se l’Utilizzatore non ottemperasse a quanto previ- sto al precedente capoverso, il Concedente, quando avrà ottenuto la liquidazione del sinistro da parte del- la Compagnia di assicurazione, sommerà a quanto dovuto dall’Utilizzatore gli interessi per il ritardato pagamento, calcolati come previsto all’articolo 15, eventuali oneri e spese sostenute, oltre alle spese forfetarie come indicato nel documento di sintesi, e imputerà quanto liquidato dalla Compagnia di Assi- curazione e quanto derivante dalla vendita dei residui del bene a decurtazione del debito dell’Utilizzato- re. Nel caso in cui l’importo realizzato non coprisse integralmente il debito, la differenza sarà a carico dell’Utilizzatore. Se l’importo realizzato fosse invece superiore al debito, l’eccedenza verrà riconosciuta all’Utilizzatore.
Articolo 14 – Indennità di uso per mancata restituzione
1. Qualora alla scadenza del periodo di locazione finan- ziaria, così come previsto al precedente articolo 6 com- ma A), o in caso di risoluzione del contratto così come previsto al successivo articolo 16, il bene non venisse restituito, la sua detenzione o l’uso protratti saranno da considerarsi abusivi. In caso di mancata o ritardata restituzione del bene, il Concedente potrà richiedere all’Utilizzatore un’indennità che sarà quantificata pari al rateo del canone commisurato al periodo di ritardo, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. In caso di mancata restituzione il Concedente si riserva altresì la facoltà di agire in sede penale proponendo querela presso l’Autorità Giudiziaria competente per tutte le ipotesi di reato che si possono configurare.
2. L’Utilizzatore autorizza fin d’ora il Concedente ad emettere fattura per l’importo calcolato con i criteri di cui al comma 1 ed il pagamento dovrà essere effettua- to entro cinque giorni dal ricevimento della fattura. In caso di mancato rispetto di tale termine il Concedente avrà diritto anche agli interessi di mora a decorrere dal suddetto termine determinati come previsto dal suc- cessivo articolo 15.
Articolo 15 - Ritardo nei pagamenti
1. In ogni caso di ritardo nel pagamento di quanto do- vuto ai sensi del presente contratto, l’Utilizzatore sarà tenuto inoltre al pagamento degli interessi di mora che decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna co- stituzione in mora, dalla data di scadenza dei singoli canoni e di ogni altra somma dovuta al Concedente, oltre ai rimborsi spese indicati nel documento di sinte- si. Gli interessi verranno computati utilizzando il tasso EURIBOR TRE MESI (/365), determinato come previ- sto al punto F dell’articolo 1, media mese precedente, tempo per tempo vigente, con la maggiorazione di sei punti. Il tasso medio sarà calcolato rilevando giornal- mente il tasso EURIBOR TRE MESI (/365), determina- to come previsto al punto F dell’articolo 1 e qualora il valore risultasse o divenisse negativo sarà automa-
ticamente aumentato fino allo zero. Nel caso in cui il tasso moratorio così determinato risulti superiore alla misura massima consentita dalla Legge 108/96 e sue successive modificazioni e integrazioni, cosiddetto “tasso soglia”, il tasso moratorio applicato non potrà superare il “tasso soglia” in vigore nel trimestre di sti- pula del contratto.
2. Il Concedente avrà altresì la facoltà di ottenere dall’U- tilizzatore il rilascio di tanti pagherò cambiari quanti saranno i corrispettivi ancora dovuti fino al termine del contratto, con scadenza e importo corrisponden- ti. La consegna dei titoli cambiari non costituirà in al- cun caso novazione (modifica, sostituzione) rispetto alle obbligazioni già esistenti.
3. Fatto salvo quanto sopra previsto, il Concedente po- trà accordare all’Utilizzatore un piano di pagamen- to rateale per i canoni di locazione e gli altri oneri di qualsivoglia natura scaduti, oltre agli interessi di mora maturati. Nel termine di vigenza del piano di rientro rateale concordato il Concedente considererà l’espo- sizione contabile debitoria dell’Utilizzatore quale ef- fettivo sconfinamento sia ai sensi e per gli effetti del presente contratto, sia per quanto concerne le even- tuali segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia. Al fine di ottenere l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell’Utilizzatore, il Concedente si riserva la facoltà di utilizzare agenzie specializzate. Le spese relative saranno a carico dell’Utilizzatore, come indicato nel documento di sintesi.
Articolo 16 - Risoluzione
1. La risoluzione espressa del contratto diverrà operativa a seguito della comunicazione del Concedente all’U- tilizzatore a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.). L’Utilizzatore dovrà resti- tuire immediatamente il bene nei modi, nei luoghi e nei termini indicati dal Concedente e nelle condizioni pre- viste dall’articolo 6 lettera A) del presente contratto.
2. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente (grave ina- dempimento).
3. Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto l’ipotesi in cui l’Utilizzatore si renda inadem- piente anche parzialmente agli obblighi indicati nei se- guenti articoli:
— articolo 6 (Termine della locazione finanziaria e diritto d’opzione), lettera A);
— articolo 7 (Obblighi e Garanzie dell’Utilizzatore), co. 1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
— articolo 8 (Corrispettivi di prelocazione), co. 1;
— articolo 10 (Consegna e collaudo), co. 1, 3, 5;
— articolo 11 (Uso, godimento e vizi del bene), co.
2, 3, 5, 6;
— articolo 12 (Cessione del contratto e subloca- zione del bene), co. 2;
— articolo 13 (Assicurazioni), co. 1, 5, 6, 8;
— articolo 18 (Spese, commissioni, oneri ed impo- ste), co. 1, 2, 3;
— e/o divenga insolvente, venga segnalato in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, faccia comunque venir meno i requisiti
di affidabilità e le condizioni di cui alla lettera D dell’articolo 1, oppure risulti protestato o sotto- posto a procedure concorsuali, provvedimenti cautelari, esecutivi, ipoteche giudiziali o proce- dimenti penali, sia prima che dopo la stipula del contratto, oppure deceda, o cessi la sua attività, o la ceda a terzi o trasferisca all’estero la resi- denza o la sede dell’impresa, il Concedente avrà facoltà a suo insindacabile giudizio di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
La distruzione del bene verificatasi anche per fat- ti indipendenti dalla responsabilità dell’Utilizzatore, oppure il sequestro del bene stesso per effetto di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o di esproprio per pubblica utilità, determineranno la risoluzione di diritto del contratto.
4. Nel caso di risoluzione il Concedente ha diritto, fatto salvo quando diversamente previsto, alla restituzio- ne immediata del bene e corrisponderà all’Utilizza- tore il ricavato della vendita o di altra collocazione del bene effettuata ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 1 comma 139 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, dedotte le somme pari all’ammonta- re dei canoni scaduti e non pagati, calcolati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere solo in linea capitale e del prezzo pattuito per l’esercizio del diritto d’opzione, nonché le spese anticipate per il re- cupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita nonché ogni ulteriore onere o spesa di qualsivoglia natura derivante dalla conservazione e/o possesso del bene. Qualora il va- lore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene sia inferiore all’importo dovuto dall’Utilizzatore ai sensi di quanto precede il Concedente potrà agire per il recupero delle somme derivanti dal suo diritto di credito.
5. La diminuzione delle garanzie patrimoniali da parte dell’Utilizzatore darà diritto al Concedente di avvaler- si del disposto dell’articolo 1461 c.c..
6. Il canone alla firma, i canoni periodici già pagati e ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo dall’Utiliz- zatore resteranno acquisiti per l’intero ammontare al Concedente.
7. Verificandosi una delle ipotesi di cui all’articolo 10 comma 5 ciascuna delle parti avrà la facoltà di dichia- rare risolto il presente contratto dandone comunica- zione all’altra mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.).
Qualora una delle due parti eserciti la risoluzione come sopra previsto, il Concedente potrà provve- dere alla vendita del bene. Eventuali differenze tra il prezzo ricavato dalla vendita del bene e la somma di tutti i costi sostenuti dal Concedente e di quelli che dovrà sostenere in relazione al presente contratto, nonché dei costi derivanti dai corrispettivi di preloca- zione, delle eventuali altre spese ed oneri aggiuntivi, oltre ad una penale pari all’1% dell’imponibile contrat- tuale, saranno a carico dell’Utilizzatore.
8. Il Concedente si riserva comunque la facoltà, in tutti i casi sopra precisati, di non avvalersi della risoluzione, ma di chiedere l’adempimento del presente contrat- to, procedendo eventualmente anche all’esecuzione coattiva di esso. È fatto salvo in ogni caso il diritto del
Concedente al risarcimento di tutti i danni, nonché al rimborso di tutte le spese che il Concedente avesse anticipato.
9. Xxxxx espressamente inteso fra le parti che al pre- sente contratto non si applica quanto disposto dall’articolo 1467 c.c. e ciò ai sensi dell’articolo 1469 c.c.
Articolo 17 - Recesso
L’Utilizzatore non ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto.
Articolo 18 - Spese, commissioni, oneri ed imposte
1. Sono a carico dell’Utilizzatore tutti i costi relativi alle spese vive del contratto di qualsiasi natura, genere o ambito anche nel caso che il contratto stesso non ab- bia seguito, oltre a tutti gli oneri, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantifica- re l’ammontare o prevedere l’esistenza, inerenti e/o conseguenti anche in futuro all’esecuzione, gestione, conclusione e risoluzione del contratto nonché all’ac- quisto, alla proprietà o all’uso del bene. Resta inteso che l’importo del corrispettivo della locazione finan- ziaria dovuto al Concedente deve in ogni caso essere al netto di qualsiasi gravame. Pertanto resta stabilito fra le parti che qualunque onere dipendente da spese, tasse, imposte, relative sanzioni ed interessi derivanti da contestazioni, accertamenti promossi dall’Ammi- nistrazione Finanziaria, compresi altresì i relativi ed eventuali inasprimenti degli oneri fiscali vigenti, saran- no ad esclusivo carico dell’Utilizzatore, il quale dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Conceden- te, rifondere le somme da quest’ultimo anticipate e tenerlo indenne e sollevato da qualsivoglia. Saranno inoltre a carico dell’Utilizzatore le imposte e le spese dell’eventuale registrazione del presente contratto de- terminate in base alle vigenti leggi in materia, anche se anticipate dalla società Concedente.
2. L’Utilizzatore dovrà fornire in via anticipata le somme eventualmente richiestegli salva la facoltà di svolge- re, a proprie spese, le pratiche e le contestazioni che riterrà fondate anche per conto del Concedente, che lo munirà del necessario mandato, senza pregiudizio per i patti locatizi che dovranno permanere fermi ed operanti. Nel caso in cui il contratto venisse risolto dal Concedente anche prima della consegna del bene, resta inteso fra le parti che, a titolo di rimborso spe- se, verranno trattenute le spese di istruttoria, nonché eventuali spese vive sostenute.
3. L’Utilizzatore risponderà in proprio anche per le even- tuali infrazioni a norme di legge accollandosi pertanto tutte le conseguenze civili, penali e patrimoniali rela- tive. L’Utilizzatore sarà obbligato a tenere indenne il Concedente da tutti gli oneri relativi fornendo in via an- ticipata le somme necessarie salva la facoltà di eserci- tare, con spese e rischi a suo carico e con il consenso del Concedente, le azioni di opposizione o quelle volte al loro recupero. L’Utilizzatore sarà comunque tenuto a rimborsare il Concedente qualora questi ne avesse anticipato il pagamento.
4. Il Concedente dichiara inoltre, e l’Utilizzatore ne pren- de atto, che per tutte le commissioni, anche per ser- vizi accessori, spese ed oneri non specificatamente indicati ma comunque necessari e/o opportuni per l’attuazione dello stesso, fa fede quanto riportato dal Concedente nel documento di sintesi relativo al pre- sente contratto. Le commissioni si intendono al net- to dei costi vivi sostenuti da Sella Leasing S.p.A., che saranno addebitati separatamente a titolo di spese e oneri.
5. Tutti gli importi, in caso di eventuale addebito, saranno assoggettati all’aliquota I.V.A. in vigore al momento del- la fatturazione.
Articolo 19 - Azioni
1. Dalla sottoscrizione del presente contratto da parte dell’Utilizzatore, i reclami e le azioni inerenti il bene vengono trasferite dal Concedente all’Utilizzatore, il quale pertanto acquisisce il diritto di esercitarle nei confronti dei terzi, con obbligo di aggiornare costan- temente il Concedente; in difetto, il Concedente potrà addebitare all’Utilizzatore le spese eventualmente so- stenute per il reperimento delle informazioni ai sensi del precedente articolo 18, oltre le commissioni così come riportate sul documento di sintesi.
2. Fatta salva la facoltà per il Concedente di intervenire in ogni azione intrapresa dall’Utilizzatore, restano a cari- co di quest’ultimo tutte le spese sostenute dal Conce- dente per le attività giudiziali e stragiudiziali.
3. Le parti concordano che l’azione di risoluzione del contratto di compravendita del bene potrà essere esercitata soltanto dal Concedente.
Articolo 20 - Clausola sospensiva
Le parti espressamente convengono che gli effetti del pre- sente contratto di locazione finanziaria resteranno sospesi fino a che l’Utilizzatore non avrà rilasciato o fatto rilasciare le garanzie reali o personali eventualmente richieste dal Con- cedente.
Articolo 21 – Modifica delle condizioni contrattuali
1. Il Concedente può variare, anche in senso sfavorevole all’Utilizzatore, le condizioni di contratto (sia economi- che sia normative), se sussiste un giustificato motivo. Qualora l’Utilizzatore non rivesta la qualifica di Con- sumatore o di Microimpresa, il Concedente avrà la facoltà di modificare unilateralmente il Tasso Leasing, indicato nelle Condizioni Particolari, al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:
Aumento della differenza di rendimento tra il BTP de- cennale italiano ed il Bund decennale tedesco pari o superiore a 150 bps (rilevabile su “Il Sole 24 ore”) ri- spetto al valore di tale differenza indicato nelle Condi- zioni Particolari.
Il Concedente potrà variare il Tasso Leasing nella mi- sura massima di 0,10 punti percentuali per ogni varia- zione di 10 bps del differenziale tra il BTP decennale italiano ed il Bund decennale tedesco e comunque entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa pro tem-
pore vigente.
Cessione del presente contratto da parte dell’Utiliz- zatore ad un nuovo soggetto previa autorizzazione scritta del Concedente. Il Tasso Leasing potrà essere variato in misura adeguata al merito creditizio del Ces- sionario attribuito dal Concedente.
2. Il Concedente comunica all’Utilizzatore le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali con i tempi e le modalità previste dall’articolo 118 del Decreto Le- gislativo 385/1993 – Testo Unico Bancario e succes- sive modifiche. I termini di cui a tale articolo sono da computarsi come giorni fissi di calendario. Le parti convengono che nel presente contratto verranno au- tomaticamente recepite tutte le eventuali variazioni normative e regolamentari che interverranno succes- sivamente alla firma. Le clausole interessate saranno automaticamente integrate, sostituite o abrogate con decorrenza dalla comunicazione che il Concedente invia all’Utilizzatore, oppure dell’entrata in vigore della norma o disposizione dell’Autorità di vigilanza, quando l’entrata in vigore è successiva alla comunicazione. Il presente contratto costituisce l’unico accordo vigente tra le parti e pertanto annulla e sostituisce ogni pre- cedente accordo di pari oggetto. Le parti si danno re- ciprocamente atto che le condizioni sia economiche che normative potranno essere variate o integrate an- che a seguito di specifico accordo da redigersi esclu- sivamente in forma scritta e che sarà conseguente- mente parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali e Particolari del presente contratto.
Articolo 22 – Legge applicabile, elezione di domicilio e Foro convenzionale.
1. Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.
2. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge agli indirizzi indicati nelle Condizioni Particolari del presen- te contratto. Tutte le comunicazioni tra le parti dovran- no essere effettuate a tale domicilio, con le modalità previste nel presente contratto.
3. Per ogni eventuale controversia che dovesse insor- xxxx in relazione al presente contratto sarà esclusiva- mente competente il Foro di Biella. Le parti dichiarano che il presente accordo di deroga della competenza è pattuito nel solo interesse della Sella Leasing S.p.A..
Articolo 23 – Reclami e procedure di risoluzione stragiudi- ziale delle controversie - Mediazione
Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto, l’Utilizzatore può fare reclamo inoltrandolo all’Ufficio Reclami del Concedente all’indirizzo Sella Leasing
S.p.A. – Ufficio Reclami - Xxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx, oppure tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx o sellale- xxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxx.xx . L’Ufficio Reclami risponderà en- tro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta en- tro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
— Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chie- dere presso le Filiali della Banca d’Italia oppu-
re direttamente al Concedente. Il ricorso a tale procedura esonera l’Utilizzatore dall’esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo.
Per quanto riguarda un eventuale procedimento di media- zione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 – articolo 5), il Concedente ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in rela- zione al contratto stipulato:
— all’Organismo di conciliazione presso il Concilia- tore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanzia- rie e societarie – ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializza- to nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul ter- ritorio nazionale (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Tale organismo può essere attivato sia dal Clien- te sia dal Concedente e non richiede la preventi- va presentazione di un reclamo.
Il Concedente ed il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscrit- to nel medesimo Registro.
Articolo 24 – Comunicazioni alla clientela
1. Le comunicazioni tra le parti, ad esclusione delle fatture e di quelle previste al comma successivo in quanto disciplinate nelle Condizioni Particolari, po- tranno avvenire attraverso i seguenti canali: posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica o posta elettronica certificata (P.E.C.) secondo quanto previsto all’interno del presente contratto di locazio- ne finanziaria o in base alle necessità di volta in volta riscontrate.
Mod. 02 - V. 20190401 - Versione digitale (aprile 2019)
2. L’Utilizzatore ha il diritto di ricevere, almeno una volta all’anno ed alla scadenza del contratto, una comu-
nicazione periodica chiara e completa costituita da: un rendiconto analitico sull’andamento del rapporto e sulle condizioni economiche applicate e dal Docu- mento di Sintesi datato e progressivamente numera- to. L’Utilizzatore alla sottoscrizione delle Condizioni Particolari sceglie una fra le seguenti modalità di in- vio:
— Posta Elettronica Certificato (P.E.C.);
— forma elettronica, previa registrazione al Servi- zio Clienti Web.
La forma elettronica permette all’Utilizzatore di vi- sualizzare sul sito internet del Concedente, stampare e salvare su supporto durevole le seguenti comuni- cazioni: rendiconto analitico e Documento di Sintesi messe a disposizione dal Concedente.
Per accedere alla sezione protetta del sito internet il cliente dovrà utilizzare appositi codici rilasciati dal Concedente a fronte di sua richiesta.
Il Concedente comunica al cliente l’avvenuta messa a disposizione delle comunicazioni mediante avviso inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente. Tali comunicazioni sono validamente effettua- te il giorno successivo a quello in cui il Concedente le mette a disposizione.
Da quando sono validamente effettuate le comunica- zioni decorre il termine per l’eventuale contestazione del relativo contenuto.
Indipendentemente dalla modalità di invio prescelta, in mancanza di opposizione scritta del cliente entro 60 giorni dal ricevimento, la comunicazione si intende approvata.
È facoltà del cliente cambiare la modalità di invio scel- ta mediante richiesta scritta al Concedente.
Nel caso di indisponibilità momentanea del sito inter- net, nonché di impossibilità di recapito alla casella di Posta Elettronica Certificata, il Concedente si impe- gna, a sue spese, ad inviare le comunicazioni periodi- che in forma cartacea all’indirizzo del cliente di cui alle Condizioni Particolari.
Sede e direzione
Xxx Xxxxxx 0 - 00000 XXXXXX
Tel. 015.25288.1
Fax 000.0000000
xxx.xxxxxxxxxxxx.xx xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Succursali
L’elenco completo delle succursali
è disponibile sul sito internet di Sella Leasing
Sella Leasing è presente sul territorio nazionale attraverso accordi commerciali con professionisti del settore. Sella Leasing può contare sulla collaborazione del personale della Banche del Gruppo Sella con oltre 300 sportelli bancari e dei promotori Finanziari di Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.