Tra la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, e
“VERBALE DI ACCORDO”
Tra la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, e
le Organizzazioni Sindacali Aziendali,
“premesso”
che:
• l’Accordo del 12.11.2009 " c.d. di “armonizzazione” " ad esito della procedura sindacale ex art. 15 del CCNL 8.12.2007, secondo quanto previsto dall’Accordo conclusivo della procedura relativa all’operazione societaria di fusione per incorporazione in Banca MPS (BMPS) di Banca Antonveneta e contestuale conferimento di ramo d’azienda nella “nuova” Banca Antonveneta (BAV) del 4.12.2008, con riferimento al complessivo sistema di previdenza complementare aziendale vigente presso Banca Antonveneta al momento dell’incorporazione, ha disposto che:
“Il Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991” a contribuzione definita, è il fondo di previdenza aziendale di riferimento, aperto a nuove iscrizioni ovvero al trasferimento di posizioni individuali, a favore del quale è esclusivamente previsto il versamento del contributo aziendale sulle posizioni individuali di previdenza complementare dei singoli iscritti.
Le Parti, nella loro veste di Fonti Istitutive, intendono definire e pertanto avvieranno fin dall’inizio del 2010, un percorso negoziale di riorganizzazione complessiva della previdenza integrativa aziendale, con l’obiettivo di pervenire ad un assetto che preveda il “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991” quale unico fondo di riferimento per la previdenza complementare a contribuzione definita, e l’accentramento in un unico fondo, individuato tra quelli in essere, per il regime della previdenza complementare a prestazione definita di tipo integrativo, eventualmente dotato di specifiche sezioni che manterranno le prerogative dei regimi di provenienza. Le parti si impegnano a definire gli aspetti propedeutici " anche in ambiti dedicati a ciascun Fondo " necessari al perfezionamento entro il 2010 del progetto di riorganizzazione del sistema di previdenza aziendale delineato, con l’obiettivo altresì di individuare soluzioni che, oltreché tecnicamente compatibili e rispettose delle autonomie e delle prerogative dei competenti Organismi, siano volte ad evitare la dispersione di valore delle posizioni individuali.”;
• il trattamento di previdenza complementare oggi vigente per il personale ex Banca Antonveneta, in servizio ed in quiescenza, si articola:
" nel “Fondo Pensione Aziendale " FAP " Banca Antonveneta”, costituito nella forma giuridica dell’associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 c.c., fondo pensione “pre" esistente” (già istituito alla data del 15.11.1992 e destinatario delle previsioni del d.m. n.62 del 10.5.2007 " Norme di adeguamento dei fondi preesistenti alla disciplina del d.lgs. n. 252 del 5.12.2005), iscritto al n. 1184 dell’Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, che opera in regime di contribuzione definita e capitalizzazione individuale;
" nel “Fondo Integrazione Pensioni Personale " FIPP " Fondo Pensione”, costituito nella forma giuridica dell’associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 c.c., fondo pensione “pre" esistente” (già istituito alla data del 15.11.1992 e destinatario delle previsioni del d.m. n.62 del 10.5.2007 " Norme di adeguamento dei fondi preesistenti alla disciplina del d.lgs. n. 252 del 5.12.2005), iscritto al n. 1033 dell’Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, che consta di due distinte Sezioni, una “a prestazione definita” di tipo integrativo, riservata al personale già pensionato alla data del 31.12.2000, ed una “a contribuzione definita” operante con il metodo della capitalizzazione individuale e della corrispettività tra accumulo e prestazioni;
" nel “Fondo Pensioni per il Personale ex Banca Nazionale dell’Agricoltura”, iscritto al n.9047 dell’Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, classificato “interno” al bilancio della Banca MPS, avente natura integrativa delle prestazioni erogate dall’assicurazione generale obbligatoria a favore del personale in quiescenza già alle dipendenze della ex Banca Nazionale dell’Agricoltura;
" nel “Fondo Integrativo Pensioni ex Banca Popolare Veneta”, iscritto al n. 9066 dell’Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, classificato “interno” al bilancio della Banca MPS, avente l’esclusivo scopo di erogare prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria a favore del personale in quiescenza già alle dipendenze della ex Banca Popolare Veneta;
" nel “Trattamento Integrativo Pensioni ex Credito Lombardo”, privo di autonomia soggettiva, interno al bilancio della Banca MPS, avente l’esclusivo scopo di erogare prestazioni
integrative dell’assicurazione generale obbligatoria a favore del personale in quiescenza già alle dipendenze dell’ex Credito Lombardo;
inoltre, è stata finora mantenuta l’adesione collettiva ai seguenti fondi aperti:
" “PREVIBANK” " FONDO PENSIONE, iscritto all’Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP al n. 1059, a favore del personale già dipendente dalla ex Banca Kreditna e dall’ex Credito Popolare di Siracusa, nonché dalla ex Banca Popolare Jonica;
" “PREVIP” " FONDO PENSIONE, iscritto all’Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP
al n. 1241, a favore del personale già dipendente dall’ex Banca Cattolica di Molfetta;
" “PREVIGEN” " FONDO PENSIONE, iscritto all’Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP al n. 1137, a favore del personale già dipendente dall’ex Banca Cattolica di Molfetta;
infine,
" nei confronti di un limitatissimo numero di dipendenti, provenienti dalla ex Banca Popolare Jonica, è stato finora mantenuto il contributo mensile a carico di BMPS, a favore di una forma assicurativa con finalità previdenziali facente capo all’ “INA”;
• il “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”, è iscritto al n. 1643 dell’Albo dei Fondi Pensione istituito presso COVIP, e risulta costituito quale autonomo soggetto giuridico di natura fondazionale, con l’esclusivo scopo di attribuire ai propri iscritti o loro aventi causa prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio di base ai sensi del d.lgs. 252/2005 secondo il regime
della contribuzione definita con capitalizzazione individuale, ed il suo “Statuto”, entrato in vigore l’1.1.2006, è stato successivamente adeguato in base alle previsioni del d.m. n. 62/2007;
• è stato avviato tra le “Fonti Istitutive” in un ambito dedicato, come previsto dal richiamato accordo di “armonizzazione” di cui al punto primo, un confronto che si è positivamente definito mediante l’individuazione di un percorso basato sul presupposto di dare continuità al trattamento di previdenza complementare aziendale per gli iscritti in servizio ed in quiescenza;
tutto quanto sopra premesso
“si conviene”
quanto segue:
1. “premesso”:
1.1 Quanto “premesso” forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Trasferimento collettivo delle posizioni dei dipendenti di BMPS iscritti al “Fondo Pensione Aziendale - FAP - Banca Antonveneta”, al “Fondo Integrazione Pensioni Personale - FIPP - Fondo Pensione”, nonché ai fondi “PREVIBANK”, “PREVIP”, “PREVIGEN” ed “INA”, al “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”:
2.1. ferma restando la facoltà di iscrizione individuale al “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991” secondo le modalità statutariamente previste, a far tempo dall’1.1.2011, le posizioni individuali dei dipendenti della BMPS iscritti al “Fondo Pensione Aziendale " FAP " Banca Antonveneta” ed al “Fondo Integrazione Pensioni Personale " FIPP " Fondo Pensione” in regime di contribuzione definita, saranno fatte confluire collettivamente nell’ambito del “Fondo Pensione
Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”;
2.2. le linee di gestione del “Fondo Pensione Aziendale " FAP " Banca Antonveneta” e del “Fondo Integrazione Pensioni Personale " FIPP " Fondo Pensione” relative agli iscritti di cui al punto precedente, sempre con decorrenza 1.1.2011, verranno temporaneamente adottate dal “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”, e saranno gestite sulla base di specifici mandati di gestione finalizzati a realizzare la convergenza rispetto alle linee di gestione già presenti nel “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”;
2.3. le linee di gestione temporaneamente attivate ai sensi del precedente punto 2.2., scadranno in ogni caso entro il 30.6.2011;
2.4. le posizioni individuali degli iscritti su base collettiva di cui al punto 2.1 saranno trasferite così come risultano alla data del trasferimento e senza soluzione di continuità, e con conservazione della qualifica di “vecchio iscritto” per coloro che ne sono in possesso;
2.5. la misura della contribuzione a carico degli iscritti verrà mantenuta, nel rispetto e con l’applicazione comunque delle previsioni statutarie del “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991;
2.6. agli interessati, entro il 31.10.2010, sarà trasmessa apposita comunicazione contenente le informazioni istituzionali, i criteri di gestione e le linee di investimento del “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”;
2.7. i dipendenti riguardati dal presente accordo potranno esercitare l’opzione di scelta di una linea tra quelle adottate dal “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”, entro il termine del 30.11.2010; la scelta anzidetta potrà essere modificata entro il 30.4.2011;
2.8. la scelta della linea di gestione tra quelle del “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”, effettuata ai sensi del precedente punto 2.7, avrà efficacia a decorrere dall’1.7.2011;
2.9. i dipendenti riguardati dal presente accordo manterranno la facoltà prevista dallo Statuto del “Fondo Pensione Aziendale " FAP " Banca Antonveneta” di variare la linea di investimento nel termine statutariamente previsto (30.11.2010), con efficacia della scelta per il periodo 0.0.0000 / 00.0.0000;
2.10.a far data dall’1.1.2011, a seguito dell’effettivo trasferimento delle posizioni individuali secondo le modalità previste ai punti precedenti, la contribuzione versata dalla Banca MPS sulle posizioni dei propri dipendenti riguardati dal presente Accordo avverrà esclusivamente a favore del “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”;
2.11.per quanto attiene le posizioni individuali dei dipendenti della BMPS detenute presso i fondi “PREVIBANK”, “PREVIP” e PREVIGEN”, nonché quelle accese presso l’ “INA”, nel prevederne il trasferimento nel “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’1.1.1991”, tenuto conto dei tempi tecnici previsti negli Statuti dei “Fondi” stessi e delle norme di legge vigenti in materia, gli iscritti potranno operare detto trasferimento, per il tramite della Banca MPS, entro e non oltre il 31.12.2010, termine oltre il quale cesserà in ogni caso il versamento del contributo aziendale a favore dei fondi PREVIBANK”, “PREVIP”, “PREVIGEN” e dell’ ”INA”;
2.12.di recedere dalle convenzioni di adesione a suo tempo sottoscritte con i fondi “PREVIP” e “PREVIGEN”, nonché da quella con l’ “INA”; il recesso sarà formalizzato ad iniziativa di BMPS.
3. Iscritti in regime di previdenza complementare a prestazione definita al “Fondo Integrazione Pensioni Personale - FIPP - Fondo Pensione”, al “Fondo Pensioni per il Personale ex Banca Nazionale dell’Agricoltura”, al “Fondo Integrativo Pensioni ex Banca Popolare Veneta” ed al “Trattamento Integrativo Pensioni ex Credito Lombardo “:
3.1. i pensionati facenti capo al “Fondo Integrazione Pensioni Personale " FIPP " Fondo Pensione”, al “Fondo Pensioni per il Personale ex Banca Nazionale dell’Agricoltura”, al “Fondo Integrativo Pensioni ex Banca Popolare Veneta” ed al “Trattamento Integrativo Pensioni ex Credito Lombardo”, permangono temporaneamente nelle rispettive forme di appartenenza;
3.2. la continuità della prestazione previdenziale nei confronti degli interessati di cui al precedente punto 3.1, è garantita dal mantenimento nei patrimoni dei “Fondi” ex art.2117 c.c., ovvero della relativa “sezione” di competenza, delle riserve matematiche di pertinenza;
3.3. fermo restando l’impegno di carattere economico della Banca MPS richiamato al punto 3.2, tenuto conto degli orientamenti espressi da COVIP con riguardo ai fondi “interni”, nonché delle specifiche previsioni contenute nell’Accordo di “armonizzazione” riguardo alla riorganizzazione complessiva della previdenza integrativa aziendale, che prevede l’accentramento in un unico fondo individuato tra quelli in essere, entro il più breve tempo e comunque entro il 2010, verranno definiti gli assetti istituzionali ed individuate le modalità e la tempistica per la realizzazione dell’operazione di riorganizzazione e di accentramento prevista al presente punto 3.
***
Il presente “Verbale di Accordo” sarà sottoposto all’approvazione dei competenti Organi e trasmesso all’Autorità di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Siena, 15 settembre 2010
LA BANCA Le XX.XX.