LA RETTRICE
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATICA E SERVIZI AGLI STUDENTI UFFICIO OFFERTA FORMATIVA
Decreto Rep. | Prot. n. | ||||||
Anno 2023 | Tit. III | Cl. | 2 | Fasc. | 2 | All. n. | 5 |
OGGETTO: Regolamenti didattici di Corsi di studio - Modifica.
LA RETTRICE
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici, e in particolare l'art. 11, comma 2;
Visto il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, relativo alla determinazione delle Classi delle Lauree e delle Lauree Magistrali;
Visto il decreto interministeriali del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 25 maggio 2009 n. 119, relativo alla determinazione delle Classi delle Lauree delle professioni sanitarie;
Visto il decreto MUR del 14 gennaio 2021, n. 1154, avente ad oggetto “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale n. 3276 del 16 dicembre 2011, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 1664 del 27 giugno 2012;
Tenuto conto dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1623 del 16 giugno 2008, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 693 del 26 febbraio 2013;
Vista la delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2014, n. 96, avente a oggetto "Approvazione degli schemi di Regolamento Didattico dei Corsi di studio (Lauree, Lauree magistrali e Lauree magistrali a ciclo unico)", rivisti ai sensi del su citato art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo;
Vista la delibera del Senato Accademico del 6 luglio 2015, n. 65, avente a oggetto "Precisazioni in merito ai trasferimenti tra corsi di studio";
Tenuto conto di quanto stabilito dal Senato Accademico con la delibera del 4 ottobre 2010, n. 185 avente a oggetto "Linee guida per l’adeguamento dei Corsi di laurea e Laurea magistrale in vista della predisposizione dell'offerta formativa 2011/2012" e, successivamente, con la delibera del 7 aprile 2014, n. 46, avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della qualità della didattica";
Vista la delibera del Senato Accademico rep. 105 del 13 settembre 2022 avente ad oggetto “Sintesi della normativa nazionale dal D.M. 270/04 al D.M. 1154/21 e indicazioni di Ateneo per l’offerta formativa e la programmazione della didattica Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dall’anno accademico 2023/24”;
La Responsabile del procedimento amministrativo Xxxxxxxx Xxxxxx | Il Dirigente Xxxxxxx Xxxx | Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx |
AMMINISTRAZIONE CENTRALE AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI UFFICIO OFFERTA FORMATIVA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 5 maggio 2023 con il quale sono stati proposti agli Organi Centrali i Regolamenti didattici dei Corsi di studio;
Verificato che i Regolamenti sono conformi al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;
DECRETA
1. di approvare i Regolamenti didattici dei Corsi di studio raggruppati nella Scuola di Medicina e Chirurgia:
• Corso di laurea in INFERMIERISTICA L/SNT1 - Dipartimento di Medicina (DIMED)
• Corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 sede di Padova - Dipartimento di Medicina (DIMED)
• Corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 sede di Padova - Dipartimento di Medicina (DIMED)
• Corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 sede di Padova - Dipartimento di Medicina (DIMED)
• Corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 sede di Padova - Dipartimento di Medicina (DIMED)
dando atto che i Regolamenti didattici dei Corsi di studio in allegato costituiscono parte integrante del presente decreto, ed entrano in vigore dall'anno accademico 2023/2024.
Prima dell'inizio dell'anno accademico i Regolamenti sopra elencati, completi dei loro allegati, verranno pubblicati nel sito di Ateneo all'indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx nelle pagine relative ai Corsi di studio;
2. di dare atto che i Regolamenti sopra elencati decadranno qualora non si provveda all'aggiornamento, se dovuto, dei loro allegati;
3. di incaricare l’Ufficio Offerta formativa dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
Padova, data della registrazione
La Rettrice Xxxxxxx Xxxxxxx
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
La Responsabile del procedimento amministrativo Xxxxxxxx Xxxxxx | Il Dirigente Xxxxxxx Xxxx | Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx |
2
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE)
TITOLO I
FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO
Art. 1 — Premesse e finalità
1. Il Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) afferisce alla Classe delle lauree L/SNT1 di cui al D.L. 19 febbraio 2009, G.U. n. 119 del 25/05/2009.
2. Il Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) è un Corso di studio a rilevante valenza interdipartimentale secondo quanto deliberato dal Senato Accademico.
Il Dipartimento di riferimento è il Dipartimento di MEDICINA - DIMED, i Dipartimenti associati sono "DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE - DMM", "DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE DNS", "DIPARTIMENTO DI SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO - SDB", "DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE - DSB", "DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIO-TORACO-VASCOLARI E SANITA' PUBBLICA", "DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE ONCOLOGICHE E GASTROENTEROLOGICHE DISCOG", "DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL
FARMACO - DSF". Il corso è coordinato dalla Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA. Sono organi del Corso di laurea il Presidente e il Consiglio di Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
INFERMIERE), di seguito indicato come CCL.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. L'attivazione annuale del Corso di laurea è subordinata alla presenza di un numero di studenti immatricolati nell'anno accademico precedente superiore o uguale a quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo. Il corso di laurea, pur essendo stato inserito nell'offerta formativa, non sarà attivato se alla data di chiusura delle preimmatricolazioni presenterà un numero di preimmatricolati inferiore al numero minimo pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo e indicato nell'Avviso di Ammissione al Corso.
5. Il presente Regolamento si completa con il documento (allegato 2) predisposto annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a.
6. Nell'allegato 2 sono definiti, per il Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE):
le attività formative proposte e la loro eventuale organizzazione in moduli;
il SSD oppure i SSD associato/i a ciascuna attività formativa, dove previsto/i; i CFU assegnati a ciascuna attività formativa;
le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa;
le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dall'art. 22 del Regolamento delle carriere degli Studenti;
l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascuna attività formativa; la lingua di erogazione per ciascuna attività formativa;
il tipo di valutazione prevista per ciascuna attività formativa;
l'elenco delle attività formative per il sostenimento delle quali è richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati;
l'elenco delle attività formative di cui all'art. 8 del presente regolamento.
7. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
Art. 2 — Ammissione
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze di Cultura generale e Ragionamento logico, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica.
Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3.
2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) è fissato annualmente dal Ministero competente in base al fabbisogno nazionale di professionalità del sistema sociale e produttivo e alla proposta dell'Ateneo che tiene conto della sostenibilità a livello di risorse umane e strumentali.
3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione, utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi.
Il Ministero competente stabilisce annualmente le modalità e i contenuti della prova di ammissione e i criteri per la formulazione della graduatoria di merito che sono resi noti attraverso l'Avviso di ammissione.
4. Sono ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE), coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.
5. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea la Scuola di Medicina e Chirurgia sentiti i dipartimenti interessati stabilisce i criteri per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione.
6. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità:
frequentando corsi di recupero con prova finale sostenendo un apposito test
7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.
Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche di profitto degli insegnamenti indicati nell'Allegato 2.
Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
Art. 3 — Organizzazione didattica
1. Il Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) è organizzato in un unico curriculum.
2. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
3. Ad 1 CFU corrispondono 30 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota riportata nell'Allegato 2. Ai CFU da acquisire con il tirocinio, i laboratori e le attività pratiche, è attribuito un peso orario pari a 30 ore per credito.
4. Per gli studenti con disabilità, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 17/99, potranno essere previsti interventi individualizzati nel rispetto degli obiettivi formativi e professionalizzanti del corso di studio, previa valutazione e approvazione del Consiglio di Corso di Studio, sentito il Delegato del Rettore per i problemi di disabilità e handicap nell'Università.
5. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente ad esempio: gli obiettivi formativi del corso di studio e delle attività formative attivate, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) sono resi noti e aggiornati con le modalità previste dal RDA e dalla normativa vigente.
I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative convalidati dal Presidente del CCL nonché il calendario delle lezioni, degli appelli di esame e delle altre forme di verifica finale sono resi noti attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo entro le scadenze fissate dall'Ateneo e comunque prima dell'inizio dell'anno accademico.
Art. 4 — Esami e verifiche
1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti
all'attività formativa in oggetto. Le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, il cui accertamento conclusivo comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, concorrono a determinare il voto finale di laurea, secondo quanto indicato nell'art. 7, comma 2, del presente Regolamento.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 19. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
i. di base;
ii. caratterizzanti (compreso il tirocinio);
iii. affini o integrative;
iv. proposte per la libera scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Il docente responsabile dell'attività formativa, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
3. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
4. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata con esame scritto o orale dal docente incaricato dell'insegnamento della lingua Inglese.
Le competenze sviluppate dagli specifici corsi di insegnamento verranno verificate con esami scritti o orali al completamento del corso. Per quanto concerne le "attività seminariali" e l'"informatica", l'acquisizione dei relativi CFU avverrà con la modalità decisa dal docente responsabile dell'insegnamento e indicata nel syllabus e potrà consistere in un esame scritto o orale o pratico.
I risultati dei laboratori professionali verranno verificati dal docente responsabile sulla base di test, simulazioni e dimostrazioni predisposti in coerenza con i contenuti formativi del laboratorio ed in due appelli annuali.
I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati dalla Commissione scambi internazionali sulla base della documentazione prodotta dall'Istituzione ospitante e i relativi CFU saranno riconosciuti dal CCL in sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio.
5. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 6 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti.
Art. 5 — Laboratorio e Tirocinio
1. L'Attività formativa pratica e di tirocinio clinico viene svolta con la supervisione e la
guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati dal CCL sulla base della disponibilità offerta dalle Aziende e dagli Enti convenzionati con l'Università o dal docente Coordinatore, in base alla presenza di requisiti tecnico-professionali e di capacità didattiche. Essa viene coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente al profilo professionale di Infermiere, in possesso della Laurea specialistica o magistrale della classe L/SNT1, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione.
2. Viene ammesso al tirocinio lo studente che ha assolto quanto previsto dal decreto 81/2008 in materia di sicurezza del lavoratore "alto rischio" e superato l'esame di tirocinio del precedente anno accademico. Inoltre, per essere ammesso rispettivamente al tirocinio del secondo e del terzo anno, lo studente dovrà aver acquisito i CFU indicati nell'Art. 9 - comma 4 e comma 5, entro la data deliberata annualmente dal Consiglio del Corso di Studio e comunque non oltre il 30 settembre dell'anno di iscrizione.
3. La valutazione del tirocinio avviene annualmente ad opera di una commissione nominata ad hoc dal CCL e composta dal Coordinatore didattico di sede che la presiede, almeno un tutor di anno e un docente del Corso di Laurea; la commissione è valida se costituita da almeno 3 componenti. Le competenze sviluppate in tirocinio per gli obiettivi previsti verranno verificate con approccio multimodale, con due appelli annuali; gli studenti che chiedano di sostenere l’esame di laurea dopo un periodo maggiore di 1 anno dall’ultimo esame di tirocinio potranno frequentare, su base volontaria, fino a 200 ore di tirocinio nella sede di iscrizione. Il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento qualora il Presidente del CCL, dopo apposita istruttoria e sentito il parere del Coordinatore di sede e della Commissione didattica, rilevi la presenza di condotte o comportamenti dello studente incompatibili con il tirocinio. Il tirocinio viene superato solo se, al termine delle ore previste per il tirocinio stesso, vengono giudicati raggiunti tutti gli obiettivi. In caso contrario, lo studente dovrà ripetere l'intero tirocinio con relativo esame.
4. La valutazione del tirocinio è espressa in trentesimi e registrata nel libretto. Tale valutazione è parte integrante del curriculum dello studente, e contribuisce al calcolo del voto finale di laurea, secondo quanto indicato all'art. 7.
5. Il tirocinio si svolge prevalentemente nella sede didattica del Corso, ma può svolgersi anche in Enti e Aziende sanitarie e non, in ambito regionale, extraregionale ed extranazionale, sulla base di specifici accordi e convenzioni secondo gli obiettivi formativi previsti.
Art. 6 — Prova finale
1. La prova finale si compone di:
a. una prova pratica, nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale di Xxxxxxxxxx;
b. redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione è possibile redigere l'elaborato di tesi in lingua inglese. La redazione dell'elaborato dovrà avere la
supervisione di un Relatore appartenente al corpo docente del Corso;
2. La prova finale di cui al comma 1 è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.
3. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del CCL, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali che possono inviare esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo. Il Rettore con proprio decreto può delegare il Direttore del Dipartimento di riferimento del Corso di laurea, o il Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, all'esercizio di entrambe le funzioni.
4. La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione sanitaria di INFERMIERE.
5. Relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, al laureando verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.
Art. 7 — Conseguimento della laurea
1. La laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
a. della media ponderata MP dei voti vi degli esami di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 12, comma 2, pesati con i relativi crediti ci e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
MP = ( ∑ivici / ∑ici ) 110/30
b. dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale
c. dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera
Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, può essere attribuita la lode.
3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) e c) del comma 2 sono deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCL. La Delibera del Dipartimento dovrà essere conforme al parere reso dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia.
4. Non è di norma possibile conseguire la laurea in un tempo inferiore alla durata normale del Corso di studio (tre anni), in considerazione del fatto che è prevista la
frequenza obbligatoria alle lezioni per l'effettuazione delle verifiche finali del profitto. Sono fatti salvi i casi specifici valutati dal Consiglio di Corso di studio e dalla Commissione Riconoscimento Crediti e Piani di Studio per il riconoscimento di crediti pregressi.
TITOLO II
NORME DI FUNZIONAMENTO
Art. 8 — Obblighi di frequenza
1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per le attività formative specificate nell'Allegato 2 e potrà essere accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno i l 75% delle ore di attività d'aula e almeno i l 90% delle eventuali ore di attività di tirocinio/laboratorio, o attività similari, necessarie per lo svolgimento del programma previsto.
2. Nel caso lo studente non raggiunga il minimo di frequenza previsto, dovrà recuperare il debito orario relativo al 10% per le attività di tirocinio entro l’anno successivo se accumulato nel corso del 1° e 2° anno ed entro la prima sessione di esami dell’anno accademico successivo se accumulato nel corso del 3° anno
3. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un tirocinio / laboratorio, o attività similare, gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al tirocinio / laboratorio stesso o all'attività formativa in cui il tirocinio/laboratorio è inserito.
4. Il Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) non prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.
Art. 9 — Iscrizione agli anni successivi
1. Per l'iscrizione al secondo anno di corso vale quanto indicato all'art. 2 comma 7 del presente Regolamento.
Lo studente dovrà inoltre avere superato l'esame di tirocinio del primo anno.
2. Per l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente dovrà avere superato l'esame di tirocinio del secondo anno.
3. In mancanza di tali requisiti, lo studente viene iscritto come ripetente nel medesimo anno di corso appena frequentato.
4. Per il sostenimento degli esami e delle altre verifiche di profitto del secondo anno è necessario aver superato l'esame di tirocinio del primo anno entro la data deliberata annualmente dal Consiglio del Corso di Studio e avere acquisito 22 CFU tra le specifiche attività formative indicate nell'Allegato 2.
5. Per il sostenimento degli esami e delle altre verifiche di profitto del terzo anno è
necessario aver superato l'esame di tirocinio del secondo anno entro la data deliberata annualmente dal Consiglio del Corso di Studio, tutti gli esami del primo anno (esclusi i CFU acquisiti come idoneità) e avere acquisito 19 CFU tra le specifiche attività formative indicate nell'Allegato 2.
Art. 10 — Cambi di sede, passaggi di corso e trasferimenti da altri atenei
1. Il passaggio di corso o il trasferimento da altri atenei è consentito previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide il CCL propone l'anno di corso di iscrizione.
3. Per il passaggio o trasferimento con l'iscrizione al primo anno di corso, gli studenti dovranno sostenere la prova di ammissione di cui all'art. 2 e collocarsi utilmente in graduatoria. Nel caso invece della possibilità di iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili sarà predisposta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri : numero di CFU acquisiti entro la data di presentazione della domanda di valutazione preventiva, riconoscimento crediti e media ponderata dei voti. Tali criteri verranno valutati dalla Commissione Riconoscimento Crediti e Piani di Studio. I trasferimenti da altro Ateneo o altro Corso di Studio saranno possibili solo dopo l'assegnazione dei posti di cambio sede (vedi Art. 10, comma 4).
4. Nel caso di cambio di sede qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili sarà predisposta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri : · numero di posti disponibili nelle sedi sulla base dei posti non coperti o lasciati liberi da studenti che hanno rinunciato agli studi, che si sono trasferiti ad altra sede universitaria o che hanno cambiato corso di studio. · CFU acquisiti dallo studente entro la fine degli accertamenti di profitto del 1° semestre (data indicata di anno in anno nel calendario accademico corrente). · Idoneità all’iscrizione per l’anno successivo in qualità di regolare. · lo studente ha facoltà di motivare la richiesta di cambio sede documentandola in base a quanto previsto dalla scheda che correda l’apposito modulo; le motivazioni possono essere prese in considerazione dalla Commissione. · In caso di parità verrà valutata la media ponderata delle attività didattiche prese in considerazione per la formazione della graduatoria. Tali criteri verranno valutati dalla Commissione Riconoscimento Crediti e Piani di Studio L'applicazione di questi criteri sarà attuata a partire dalla Coorte 2019/20 e successive.
Art. 11 — Riconoscimento crediti
1. In caso di passaggio o trasferimento di cui all'art. 10, il riconoscimento dei CFU avviene ad opera del CCL secondo i seguenti criteri:
a. se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad identico profilo
professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'allegato 2 prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciuti altri insegnamenti purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL;
b. Se lo studente proviene da un Xxxxx xx xxxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxx appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'Allegato 2 prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciuti altri insegnamenti purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.
c. Se lo studente proviene da un Corso di studio di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa si applica quanto previsto al punto b del comma 1 del presente articolo.
2. I criteri per l'assegnazione dell'obsolescenza dei crediti acquisiti in percorsi formativi precedenti sono di tipo temporale (6 anni dalla data di registrazione dell’esame)
3. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
nel caso di uno o più esami riconosciuti per uno o più esami viene registrata per tutti la media dei voti ottenuti, pesata sui CFU se esiste l'informazione, o aritmetica e arrotondata all'intero superiore
nel caso di un esame riconosciuto per un esame più altra attività formativa, viene mantenuto il voto dell'esame per entrambe
gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato negli altri casi, il CCL delibera motivando quale voto attribuire
Art. 12 — Piani di studio
1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA, all'interno dei periodi previsti dal Calendario Accademico.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCL, possono essere scelte, fatte salve le specificità dei Corsi di studio a numero programmato, tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini o integrativi erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 7, comma 2 del presente Regolamento.
3. I piani di studio di cui al comma 1 non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.
4. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità internazionale deve essere accompagnato dal "Learning Agreement" che individua l'insieme delle attività formative da superare all'estero e — in corrispondenza — l'insieme delle attività del piano che non saranno sostenute.
I due documenti costituiscono il piano di studio internazionale dello studente.
Il piano di studio internazionale potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.
Art. 13 — Tutorato
1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto deliberato dalle strutture competenti.
Art. 14 — Valutazione dell'attività didattica
1. Il CCL attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dal Presidio di Ateneo per la qualità della didattica e della formazione.
Art. 15 — Valutazione del carico didattico
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b RDA, alla Commissione paritetica della Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi avvalendosi delle analisi prodotte dal CCL.
TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 16 — Modifiche al Regolamento
1. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono approvate dal CCL con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati anche tramite delega al Direttore del Dipartimento.
2. Le modifiche al presente regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento didattico di Ateneo, allo schema tipo di Regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente, sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al Regolamento di Scuola o di altre nuove disposizioni in materia, si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCL.
Art. 17 — Norme transitorie
1. Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte 2023-2024 e, per quanto compatibile, anche alle coorti precedenti.
In allegato al presente regolamento si possono consultare:
- l'allegato 1 all'indirizzo: xxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx0/0000000.xxx
- l'allegato 2 all'indirizzo: xxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx0/0000000.xxx