ACCORDO DI RISERVATEZZA
ACCORDO DI RISERVATEZZA
Questo accordo di riservatezza (di seguito “Accordo di Riservatezza”) è stipulato tra:
A) GITMO, sede legale Sede legale: Xxxxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Nella sua qualità di Presidente:
B) che sottoscrive il presente accordo di riservatezza nella sua qualità di
(di seguito anche, ciascuno, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti).
1. Scopo.
Le Parti hanno necessità di scambiarsi informazioni di natura riservata (di seguito indicate “Informazioni Riservate” come definite nel successivo art. 2) e desiderano garantire che le stesse rimangano riservate. Ogni parte potrà nel corso dell’approfondimento del Progetto fornire all’altra informazioni tecniche o commerciali che desidera vengano trattate come riservate nei termini e alle condizioni di seguito descritti. La stipula di tale accordo si rende necessaria anche in fase di trattativa “pre-stipula” proprio per tutelare le informazioni riservate che anche in questa fase sono condivise.
2. “Informazioni riservate”.
La nozione di “Informazioni riservate” comprende ogni informazione, e/o documentazione, e/o materiale e/o strumento e/o programma di ricerca e di sviluppo fornita da una parte all’altra, o comunque acquisita da una delle parti, direttamente o indirettamente, su qualsiasi supporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo supporto cartaceo, elettronico), chiaramente segnalata come “riservata”, “proprietaria” o indicata con diciture simili apposte con lo scopo di indicare la natura riservata e/o confidenziale dell’informazione stessa. La natura riservata delle informazioni può anche riguardare gli studi e le analisi elaborati da una parte sulla base delle informazioni riservate fornite dall’altra parte. Ogni informazione orale deve sempre essere considerata riservata, così come le informazioni riguardanti terze parti. Non sono qualificabili come “informazione riservata” le informazioni che (I) siano di pubblico dominio precedentemente al trasferimento di tale informazione da una Parte all’altra o diventino di pubblico dominio senza violazione del presente accordo di riservatezza; (II) diventino di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all’altra per fatto non imputabile alla Parte ricevente; (III) siano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come mostrato da documenti precedenti alla data della comunicazione; (IV) siano legittimamente ottenute da una delle Parti da una terza parte che non abbia obblighi di riservatezza; (V) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza uso o riferimento alle informazioni della parte comunicante, come mostrato da documenti e altre prove evidenti in possesso della parte ricevente; o (VI) la cui consegna da parte di una Parte ad Autorità Giudiziaria o Amministrativa sia imposta alla stessa Parte da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel qual caso la Parte ricevente dovrà tempestivamente avvisare per iscritto la Parte comunicante prima di tale divulgazione o, nel caso non sia possibile, immediatamente dopo e comunicare le modalità con cui avrà luogo la consegna delle informazioni in modo da limitarne il più possibile la diffusione.
3. Non uso e non divulgazione.
Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli descritti al precedente punto 1. Ciascuna Parte si impegna a non divulgare le informazioni riservate a terze parti o ai dipendenti e/o collaboratori a vario titolo di terze parti, salvo che tali parti terze o i loro dipendenti e/o collaboratori a vario titolo siano direttamente coinvolti nell’analisi del Progetto anche quali consulenti di una Parte. Qualora sia necessario coinvolgere parti terze per lo svolgimento delle attività indicate al precedente punto 1, la parte che tale coinvolgimento richiede dovrà far sottoscrivere a tali terzi un impegno alla riservatezza di tenore analogo a quello del presente atto. Non sono intese come parti terze i dipendenti e/o collaboratori di ciascuna Parte e/o i dipendenti e/o collaboratori delle società di revisione incaricate della revisione dei bilanci di ciascuna delle Parti. La parte ricevente ha la facoltà di divulgare le informazioni
riservate ai propri consulenti; in caso di divulgazione illegittima delle informazioni riservate da parte di tali consulenti, o dai componenti degli organi sociali di ciascuna delle parti, la responsabilità per i danni arrecati sarà a carico della parte ricevente.
4. Misure a garanzia della riservatezza.
Ogni Parte si impegna a prendere ragionevoli misure per proteggere la segretezza ed evitare la diffusione delle informazioni riservate ricevute in base al presente Accordo di Riservatezza. Per trattare le informazioni riservate ricevute dall’altra parte ogni Parte dovrebbe utilizzare almeno quelle misure usate per i propri documenti più riservati ed assicurarsi che tutte le persone che hanno accesso a tali informazioni riservate siano vincolate a riservatezza. Ogni Parte dovrà valutare in base a uno standard di normale ragionevolezza e diligenza, che deve essere misurato sulla base della natura e del tipo di informazione trattata e/o ricevuta, i metodi da essa utilizzati per la tutela della riservatezza delle informazioni riservate e sensibili. Qualora a una tale analisi i metodi utilizzati per la tutela delle informazioni riservate dovessero risultare inadeguati alla natura e al tipo di informazioni ricevute e trattate, la Parte dovrà adottare per le informazioni riservate ricevute dall’altra Parte sistemi che, secondo uno standard di normale ragionevolezza e diligenza, risultano adeguati alla tutela della riservatezza del tipo di informazione di cui si tratta, pena la sua responsabilità per tutti i danni arrecati all’altra parte dalla divulgazione delle informazioni oggetto del presente accordo.
5. Limitazioni.
Nessun obbligo o impegno o diritto anche di natura precontrattuale ulteriore rispetto a quanto previsto letteralmente nel presente Accordo di Riservatezza sorge in capo ad alcuna delle Parti in conseguenza della sottoscrizione del presente Accordo collegato agli accordi sottoscritti per la realizzazione del Progetto. Nel caso in cui ciascuna Parte abbia il diritto di interrompere unilateralmente e discrezionalmente l’analisi del Progetto, le Parti rimarranno comunque vincolate al rispetto della riservatezza con riferimento alle informazioni acquisite per lo svolgimento dell’incarico di cui al punto 1 per un termine pari a cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente. Nessun obbligo ulteriore potrà derivare dal presente accordo a carico delle parti a seguito del venir meno degli incarichi relativi al Progetto.
6. Invalidità.
La dichiarazione di nullità o invalidità di una o più previsioni contenute nel presente Accordo di Riservatezza non comporterà la nullità o invalidità dell’Accordo di Riservatezza nel suo complesso o delle rimanenti pattuizioni in esso contenute, che dovranno essere interpretate in modo da raggiungere effetti economici e sostanziali il più possibile prossimi a quelli derivanti dal testo originario dell’Accordo di Riservatezza.
7. Restituzione dei materiali.
Tutte le informazioni riservate che sono state comunicate da una Parte all’altra, su qualsiasi supporto, e tutte le copie in possesso dell’altra Parte, rimangono di proprietà della Parte comunicante e devono essere restituite o distrutte prontamente dietro richiesta scritta della Parte comunicante. Vale comunque l’obbligo di mantenere la riservatezza sul loro contenuto così come previsto dall’ultima parte del precedente articolo 5.
8. Modifiche.
Qualsiasi modifica al presente Accordo di Riservatezza dovrà avvenire in forma scritta ed essere approvata mediante apposita sottoscrizione da entrambe le parti.
9. Termine.
Tale documento è inteso garantire la soddisfazione del principio nel periodo a ponte verso la revisione dello Statuto, revisione che normerà esplicitamente tale richiesta. Pertanto, la durata del presente Accordo di Riservatezza termina con la prossima approvazione del nuovo Statuto GITMO.
10. Rimedi.
Ciascuna Parte prende atto che ogni violazione delle previsioni dell’Accordo di Riservatezza può causare danni irreparabili all’altra parte, dandole il diritto ad un risarcimento economico, fatto salvo ogni altro rimedio legale previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente.
11. Privacy.
Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili ricompresi tra le informazioni riservate dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Reg. EU 2016/679 e del D.lgs. 196/03 come novellato dal D.lgs.101/18. La parte che è Titolare del Trattamento sarà responsabile di fornire adeguata informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.
12. Legge applicabile e Foro competente.
L’Accordo di Riservatezza è stato scritto in accordo e dovrà essere interpretato ai sensi della legge italiana. Per ogni disputa riguardate l’Accordo di Riservatezza, comprese quelle inerenti alla sua validità, sarà competente il Tribunale di Genova. Questo documento costituisce l’accordo completo tra le parti riguardo alle informazioni riservate. Le parti prendono atto di quanto finora esposto e ne sottoscrivono i termini e le condizioni.
GITMO Presidente,
Prof.
Data
Per Accettazione – Direttore di Programma TMO CIC
Nome e Cognome Stampatello
Firma per esteso
Data