CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE MOTOCICLI E CICLOMOTORI
FASCICOLO INFORMATIVO ed. 11/2011
CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE MOTOCICLI E CICLOMOTORI
RISCHI DIVERSI
Il presente fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa precontrattuale comprensiva del glossario, la Nota informativa privacy, le Condizioni Generali di Contratto e il fac-simile della scheda contrattuale, deve essere consegnato al CONTRAENTE prima della sottoscrizione del contratto.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
INDICE
ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
NOTA INFORMATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE MOTOVEICOLI GLOSSARIO
INFORMATIVA PRIVACY
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO NORME COMUNI
1. RESPONSABILITÀ CIVILE
2. CONDIZIONI PARTICOLARI
RIFERIMENTI DI LEGGE
1. ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
2. ARTICOLI DEL CODICE PENALE
3. DECRETO LEGISLATIVO 7/09/2005 N. 209
FAC-SIMILE SCHEDA CONTRATTUALE FAC-SIMILE DOCUMENTI CONTRATTUALI FAC-SIMILE COPERTURA PROVVISORIA
GUIDA “COSA FARE IN CASO DI SINISTRO” RECAPITI UTILI
Edizione 11/2011
ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
UN CONTRATTO ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI PROTEZIONE
Gentile Cliente,
la normativa in vigore prevede l’obbligo indifferenziato di offrire contratti adeguati alle esigenze assicurative del contraente: l’art. 9 del regolamento ISVAP 34/2010 impone che, prima che il contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza, le imprese acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative di quest’ultimo nonché, in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo.
Il criterio di primaria importanza è capire qual è l’obiettivo che ci si propone di raggiungere attraverso la stipulazione del contratto, vale a dire chiarire quale sia l’esigenza per cui il cliente avverte la necessità di assicurarsi. È un’informazione che dovrebbe essere sempre raccolta e che permette di offrire un prodotto che corrisponde agli obiettivi dichiarati dal contraente.
Di seguito, esemplifichiamo alcune delle valutazioni di primaria importanza che un cliente dovrebbe effettuare per raggiungere la consapevolezza di stipulare un contratto realmente “adeguato” alle proprie esigenze di copertura assicurativa.
Occorre in primo luogo appurare se le esigenze di stipulare la copertura assicurativa riguardano:
- la protezione del proprio patrimonio (anche in ottemperanza a norme di legge) derivante da richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi;
- la protezione dei propri beni per il rischio incendio/eventi naturali, furto/scippo o rapina;
- la protezione della propria persona e/o dei familiari in caso di infortunio/malattia;
- la richiesta di assistenza in determinate situazioni di bisogno;
- la possibilità di usufruire di patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio.
Valutata la necessità che si intende soddisfare con la stipula del contratto assicurativo, il contraente dovrebbe verificare l’eventuale presenza di coperture analoghe, relative al medesimo rischio, affinché nello stipulando contratto si tenga conto delle varie polizze assicurative già sottoscritte.
Nel caso in cui il contratto venga stipulato per ottemperare ad un obbligo di legge, ad esempio come nella RCA, il contraente deve inoltre verificare che il soggetto che ha l’obbligo di assicurarsi sia in regola con le previsioni normative e che il contratto sia in linea con le esigenze dichiarate.
Di seguito, riportiamo alcune linee guida generali che il contraente deve valutare al fine di verificare se l’offerta assicurativa possa essere considerata adeguata alle proprie esigenze:
- focalizzare l’obiettivo e individuare l’evento, futuro e incerto, il cui possibile accadimento costituisce il rischio che il contraente intende trasferire all’assicuratore;
- il contratto offerto deve essere coerente con gli obiettivi che il contraente si propone di ottenere mediante la sua sottoscrizione;
- nel valutare l’adeguatezza del contratto offerto deve essere considerata l’eventuale coesistenza di contratti analoghi;
- in presenza di assicurazioni obbligatorie, il contratto offerto deve essere adeguato alla effettiva ottemperanza alla norma e alle esigenze dichiarate, in relazione alle quali appare necessario acquisire anche informazioni sulle caratteristiche personali e non del contraente stesso;
- la tipologia di prestazione prevista dal contratto deve essere in linea con le esigenze e le aspettative dichiarate. Eventuali limitazioni ed esclusioni della garanzia assicurativa, diritti di rivalsa dell’assicuratore, periodi massimi di erogazione delle prestazioni, decorrenza e durata della garanzia, franchigie, scoperti e massimali devono essere conosciuti e valutati;
- il contratto deve avere una durata in linea con le esigenze e con quanto richiesto;
- franchigie e scoperti devono corrispondere ai propri obiettivi di protezione. In particolare, franchigie e scoperti devono essere valutati perché potrebbero determinare l’inadeguatezza della copertura;
- occorre commisurare la copertura assicurativa in modo che soddisfi nella maniera più efficace la necessità di sicurezza e protezione con riguardo anche alle proprie disponibilità economiche.
Al termine della verifica della ricorrenza di questi elementi e alla conseguente valutazione degli stessi, si può considerare concluso il processo di acquisizione delle motivazioni e delle esigenze del contraente alla stipula del contratto di assicurazione.
Durante l’intervista per la creazione del preventivo personalizzato, Linear prende in considerazione gli specifici fattori di rischio legati agli elementi che concorrono alla determinazione del premio, che sono calibrati sulle esigenze di copertura assicurativa esplicate dal cliente e strettamente legati alla sua personale situazione. Pertanto, La invitiamo a considerare attentamente il preventivo di assicurazione e valutare se le garanzie proposte sono adeguate alla Sue esigenze di copertura assicurativa.
Poiché il processo di valutazione dell’adeguatezza del contratto da parte dell’impresa deve prevedere anche la possibilità che il contraente si rifiuti di fornire le informazioni richieste Linear, in caso di omissione delle risposte segnalate come necessarie per la creazione del preventivo, rileverà l’impossibilità di terminare l’intervista: il cliente verrà quindi informato di tale circostanza che porterà alla mancata formulazione dell’offerta. Nel caso invece in cui l’intervista si concluda positivamente, Linear disporrà di tutte le informazioni necessarie atte a proporre al cliente un contratto adeguato alle sue esigenze di protezione, segnalando sul preventivo e sul contratto che il premio è stato calcolato “in base alle informazioni fornite e che la proposta assicurativa risulta adeguata alle esigenze assicurative ai sensi dell’art. 9 del Reg ISVAP 34/2010”.
Il Direttore Generale Xxxxxx Xxxxx
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NOTA INFORMATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE MOTOVEICOLI
Redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento ISVAP 35/2010 all. 9
Gentile Cliente,
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima di sottoscrivere la polizza.
È possibile calcolare un preventivo gratuito e personalizzato per ogni tipo di veicolo o di natante sul sito internet xxx.xxxxxx.xx oppure contattando il numero verde 000.00.00.00.
Per maggiore chiarezza, i contenuti che prevedono decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono evidenziati in neretto.
Nei punti dove è richiesta una maggiore attenzione nella lettura (ad esempio relativi a esclusioni o sospensioni della garanzia, oppure rivalse o franchigie) è stata inserita una specifica avvertenza, contrassegnata con il seguente simbolo: (avvertenza)
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxx.xx. Linear Assicurazioni S.p.A comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Informazioni generali | Al presente contratto è applicata la legge italiana. Il presente contratto è stipulato in lingua italiana e tutte le comunica- zioni precontrattuali, contrattuali e in corso di contratto avverranno in lingua italiana. La documentazione contrattuale è in lingua italiana. Il contratto dovrà essere debitamente sottoscritto e trasmesso alla Compagnia mediante utilizzo, a scelta del contraente, del supporto cartaceo o di altro supporto durevole. Per stipulare il contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare i documenti richiesti. |
Durata del contratto | Il contratto ha durata annuale ed ha validità dalle h. 24.00 del giorno di decorrenza, salvo diverso accordo tra le parti, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. Il contratto non prevede il tacito rinnovo, cionono- stante, troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, 2° comma c.c.. Per qualsiasi esigenza relativa alla gestione del rapporto contrattuale (incluso il pagamento dei premi delle annualità successive), l’assicurato potrà contattare il numero verde 800.240.240 oppure visitare il sito Internet xxx.xxxxxx.xx. |
AVVERTENZA | Nel contratto sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Prima di stipulare il contratto occorre leggere con particolare attenzione i punti contrassegnati dal simbolo . |
Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza | Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Il contratto sarà stipulato tra l’impresa di assicurazione e il contraente nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Per “supporto durevole” deve intendersi qualunque strumento che permetta al contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata della informazioni stesse. Per “tecnica di comunicazione a distanza” deve intendersi qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’impresa e del contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto. Il contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere ed inviare la documentazione 1) precontrattuale, 2) il contratto stesso per l’apposizione della relativa sottoscrizione e, durante la vigenza del contratto, 3) le comunicazioni previste dalla normativa vigente, a sua scelta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta deve essere esplicita e può essere effettuata congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti. In ogni caso potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. |
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INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
La vendita di alcune garanzie accessorie al RCauto è soggetta a limitazioni discrezionali stabilite dall’impresa.
GARANZIE | FORMULA TARIFFARIA E OGGETTO DELLA COPERTURA | (avvertenza) |
RESPONSABILITÀ CIVILE | Il contratto è stipulato nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei “periodi di osservazione” (Art. 1.4 delle CGA) | Nei casi indicati nel paragrafo “Responsabilità civile” al punto 1.2 delle condizioni generali di assicurazione, la garanzia non è operante e l’assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell’assicurato per il recupero delle somme pagate. |
INFORMAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Estensioni della copertura | Alla scadenza del contratto, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, Linear manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto. |
Soggetti esclusi dalla garanzia | Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell’ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro. Inoltre non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose (mentre lo sono in caso di danni alla persona), i danni subiti dai soggetti indicati all’art. 129 comma 2° lettere a)-b) e c) del D.Lgs. n. 209/05, Codice delle assicurazioni private. |
Dichiarazioni non conformi alle circo- stanze di rischio | Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c. Per la R.C.A, Linear eserciterà in tutto o in parte, secondo il caso, il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l’Assicurato per quanto sia stata obbligata a pagare al/i terzo/i. |
Pagamento dei premi | Il premio può essere pagato secondo una della seguenti modalità: a) Se desidera pagare con la Sua carta di credito, è sufficiente telefonare al numero verde 800 240.240 e comunicare i dati della Sua carta di credito oppure andare sul sito xxx.xxxxxx.xx, nella Sua pagina personale e inserire i dati nell’apposito spazio. IMPORTANTE: non indichi per nessuna ragione i dati della sua carta di credito sulla documentazione o sulle comunicazioni da inviare a Linear. b) Se desidera pagare mediante bonifico bancario sul conto intestato a Linear Assicurazioni S.p.A. presso Unipol Banca, codice IBAN: XX00 X0000000000 000000 000000 indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza; c) Se desidera pagare mediante bollettino postale sul c/c n. 753400 intestato a Linear Assicurazioni, indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza. Per i pagamenti successivi al primo, se il premio è suddiviso in più rate, potrà essere utilizzato anche un bollettino postale premarcato inviato dalla Compagnia. Il premio viene calcolato sulla base di parametri di personalizzazione previsti in tariffa e può essere frazionato in due semestralità con una maggiorazione del 3% sul premio complessivo. |
Informazioni in corso di contratto | L’impresa trasmette al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza annuale una comunicazione scritta unitamente all’attestazione sullo stato del rischio, riportante l’informativa prescritta dalla disposizioni vigenti. |
Attestazione sullo stato del rischio e classe di merito | L’impresa trasmette al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto l’attestazione dello stato del rischio. La comunicazione e l’attestazione sullo stato del rischio contengono le notizie previste dalla legislazione e dai regolamenti ISVAP vigenti. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio maturato conserva validità per un periodo di cinque anni. La classe di conversione universale CU riportata sull’attestato di rischio costituirà il riferimento per le altre Imprese assicuratrici e potrà essere utilizzata dal contraente per confrontare le varie proposte RCAuto di ciascuna Compagnia. L’Impresa rilascia l’attestazione anche nel caso di rinnovo del contratto. Il duplicato dell’attestato di rischio, che viene inviato senza oneri per l’assicurato, può essere richiesto contattando la Compagnia al numero 800.240.240 oppure via Internet a xxxx@xxxxxx.xx. All’atto della stipulazione di un contratto in caso di acquisto di un nuovo veicolo, al contratto verrà assegnata la classe di merito secondo le regole riportate nella sezione 1.4.1. delle CGA “Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale CU”. |
Diritto alla conservazione della classe di merito | Nei casi di documentata vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo l’assicurato ha facoltà di richiedere che il contratto relativo al veicolo venduto, distrutto, demolito o esportato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà con conseguente conservazione della classe di merito maturata. Nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita, l’assicurato ha facoltà di richiedere che il contratto relativo a tale veicolo sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà. Qualora l’incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine e l’assicurato dovesse perciò rientrare in possesso del veicolo, per lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto in classe 14. Nel caso di documentato furto del veicolo, l’assicurato ha facoltà di assicurare un altro veicolo beneficiando della classe di merito maturata; qualora il veicolo rubato fosse successivamente ritrovato ed il Contraente volesse assicurarlo, per lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto in classe 14. In caso di cessazione del rischio prima della naturale scadenza del contratto il contraente potrà ottenere in restituzione parte del premio pagato, al netto di imposte e tasse, nei limiti di quanto previsto dagli artt. delle CGA. |
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Diritto di recesso – risoluzione del contratto | Il presente contratto può essere risolto prima della sua naturale scadenza esercitando il diritto di ripensamento. Entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto e di ricevere in restituzione il premio pagato al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro. Il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia la sua decisione di recedere dal contratto, dichiarando in forma scritta l’assenza di sinistri e restituire immediatamente a mezzo di lettera raccomandata X.X. xxxxxxx, certificato, contrassegno e Carta Verde. In corso di contratto il contraente potrà, a condizione che non si siano verificati sinistri e che abbia effettuato l’invio di tutti i documenti richiesti e necessari al perfezionamento del contratto ed il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, richiedere la risoluzione del contratto restituendo a Linear con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Compagnia: il certificato di assicurazione; il contrassegno; la Carta Verde; dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto. Non è consentita la risoluzione consensuale per i contratti di durata inferiore all’anno, per i contratti sospesi nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria. Il contratto è risolto dalla data di spedizione dei documenti e dalla stessa data Linear effettuerà il rimborso del premio al netto degli oneri fiscali. Ai fini del calcolo dell’importo da rimborsare, sul periodo di assicurazione goduto verrà applicata una maggiorazione pari al 30% del premio annuo. La risoluzione consensuale non produce alcun rimborso qualora sia esercitata dopo otto mesi dalla data di effetto polizza. |
Prescrizione | I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di esso l’azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato. |
Regime fiscale | Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: a) incendio, furto e rapina, eventi socio-politici, fenomeni naturali, kasko: 13,50% b) tutela legale: 12,50% c) infortuni del conducente, protezione 24: 2,50% d) assistenza: 10% e) responsabilità civile auto 12,50% (oltre al contributo al SSN che è pari al 10,50%) |
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INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Comportamento da tenere in caso di sinistro | In caso di sinistro, l’assicurato deve farne denuncia immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero 800.321321, oppure, per le chiamate dall’estero, x00.000.0000000, oppure accedendo dal web sulla pagina “denuncia on-line” nell’area personale del sito xxxxxx.xx. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente. |
Sinistro con controparte estera | In caso di sinistro con controparte estera è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni tramite lettera raccomandata A/R all’Ufficio Centrale Italiano (UCI - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX), che comunicherà al danneggiato il nominativo della Compagnia incaricata di liquidare il danno. |
Denuncia | La denuncia deve essere redatta avvalendosi del modulo “Constatazione amichevole d’incidente - Denuncia di sinistro” (Modulo blu). Il “modulo blu” deve essere compilato in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo nel modo più completo possibile la dinamica del sinistro. In caso di mancata denuncia, sono fatte salve le conseguenze di cui all’art. 1915 c.c. per cui l’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, qualora il sinistro sia stato aperto su denuncia di un terzo, al fine di ricordare al contraente e all’assicurato tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, la Compagnia invierà una raccomandata al domicilio del contraente, sollecitandoli ad adempiere entro 5 giorni. |
Sinistri con veicoli non identificati | In caso di sinistro con un veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di garanzia Vittime della strada istituito presso la CONSAP spa – concessionaria Servizi pubblici assicurativi, xxx Xxxx 00, XXXX |
Risarcimento danni alle cose | Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall’Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni: - in 30 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; - in 60 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente oppure se nella richiesta stessa sono riportati gli elementi previsti dal “modulo blu”. In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luoghi nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato. |
Risarcimento danni alle persone | Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi eredi possono ottenere dall’impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell’Impresa e se la richiesta riporta gli elementi previsti dal “modulo blu”. In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto. |
Risarcimento diretto | La Compagnia aderisce alla convenzione CARD, che prevede l’indennizzo diretto dei danni subiti dal veicolo assicurato da parte della propria compagnia assicuratrice nel caso in cui la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte. Per i sinistri R.C.A. accaduti a partire dal 1° febbraio 2007, che rientrano nell’ambito di operatività della procedura di risarcimento diretto previsto dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata dal danneggiato al servizio sinistri della Compagnia utilizzando il facsimile allegato al retro della lettera accompagnatoria del contratto. Alla richiesta deve essere allegato il modulo blu, con l’indicazione di tutte le informazioni necessarie sulle modalità di accadimento, sulle conseguenze dannose, sull’intervento di Autorità e sulle generalità di eventuali testimoni. Il servizio sinistri della Compagnia (800.321321) fornirà l’assistenza informativa e tecnica per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali e per la sua eventuale integrazione. Qualora sussistano i requisiti previsti dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, la Compagnia provvederà per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’assicurato i danni subiti, fornendogli tutte le informazioni necessarie per l’interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno (vedi art. 9 D.P.R. 18/07/2006 n. 254). Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa la Compagnia provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l’assicurato ed a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile. |
Risarcimento danni ai terzi trasportati | Per i sinistri R.C.A. accaduti a partire dal 1° gennaio 2006, in caso di danni subiti dal trasportato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 209/05, Codice delle assicurazioni private. |
Facoltà di rimborsare il costo del sinistro | Il Contraente può evitare maggiorazioni di premio rimborsando all’Impresa quanto pagato nell’ultimo periodo di osservazione, per uno o più sinistri. In caso di rimborso l’Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati. Per il rimborso di sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Xxx Xxxx 00 - 00000 Xxxx. |
Accesso agli atti dell’impresa | Il diritto di accesso può essere esercitato dal momento in cui l’impresa ha completato gli adempimenti previsti dagli artt. 148 e 149 del Codice delle assicurazioni in materia di offerta di risarcimento o di contestazione. Il procedimento di accesso agli atti deve essere attivato dall’interessato attraverso una richiesta scritta, trasmessa con raccomandata indirizzata a Linear, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx o tramite telefax al numero 051/6338331 ovvero presentata a mano alla Direzione o alla struttura di liquidazione sinistri. Alla richiesta deve essere allegata copia di un valido e leggibile documento di identità del richiedente. Se la richiesta di accesso risulta incompleta o irregolare, la struttura competente é tenuta a comunicare entro quindici giorni dalla data di ricezione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax con ricevuta di trasmissione, gli elementi non corretti o mancanti. Nel caso in cui la richiesta sia formalmente “completa”, la struttura competente è tenuta, entro quindici giorni dalla ricezione, a comunicarne al richiedente l’accoglimento, fissando un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni per la visione e la copia degli atti. |
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Reclami | Eventuali reclami in merito al contratto stesso ed ai sinistri potranno essere rivolti in forma scritta al Servizio Reclami Linear all’indirizzo xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, via fax allo 000.0000000 oppure via Internet all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx specificando nell’oggetto la voce “Reclamo”. L’informazione sulla modalità di esposizione del reclamo potrà essere richiesta al numero telefonico 051.6378410 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. I reclami indirizzati all’ISVAP contengono: b) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; c) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; d) breve descrizione del motivo di lamentela; e) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; f) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso, l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente ed il contraente. In ogni caso è fatto salvo il ricorso all’autorità giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all’ISVAP, che lo inoltra al sistema/rogano estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE(Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. |
La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Direttore Generale Xxxxxx Xxxxx
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GLOSSARIO
Linear o Impresa | la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. |
Assicurato | la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione |
Assicurazione | il contratto di assicurazione come definito dall’art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto |
Beneficiario | soggetto che viene designato a ricevere l’indennizzo in caso di morte dell’Assicurato |
Carrozzeria convenzionata | Carrozzeria indicata in via preferenziale dalla compagnia |
Ciclomotore | Veicolo a motore a due, tre o quattro ruote con velocità massima fino a 45 km/h e con motore di cilindrata massima di 50 cc, definito dall’art. 52 del Codice della Strada (D. lgs. 1992 n. 285) |
Conducente abituale | si intende per conducente abituale la persona fisica indicata in polizza che prevalentemente guida il veicolo assicurato |
Contraente | la persona fisica o giuridica che conclude il contratto di assicurazione |
Codice delle Assicurazioni private | decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 |
Difetto fisico | perdita o assenza primaria di una parte del corpo (organo o tessuto), oppure di una capacità naturale (difetto funzionale) |
Ebbrezza | uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche |
Fattori di rischio | gli elementi presi in considerazione per il calcolo del premio |
Franchigia | l’importo fisso o percentuale, indicato in ogni sezione della Scheda contrattuale, che rimane a carico dell’Assicurato 1° esempio: Somma assicurata € 10.000,00 Danno € 1.500,00 Franchigia € 250,00 Risarcimento: €1.500,00 – € 250,00 = € 1.250,00 2° esempio: Somma assicurata € 10.000,00 Danno € 200,00 Franchigia € 250,00 Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia. |
Invalidità permanente | perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione |
Inabilità temporanea | è rappresentata dalla durata della malattia, cioè dal tempo necessario per guarire dalle lesioni riportate a seguito del sinistro e riprendere l’attività ordinaria in riferimento ad una capacità lavorativa generica |
Indennizzo | la somma dovuta all’Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro |
Infortunio | è considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili |
Legge | il decreto legislativo del 7/09/2005 numero 209 Codice delle assicurazioni private, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare |
Massimali | Somme sino a concorrenza delle quali Linear presta l’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.). Meccanismo di funzionamento dei massimali: 1° esempio: la garanzia è prestata con massimali di € 2.500.000 per danni a persone e € 500.000 per danni a cose (massimale bipartito). Il sinistro ha determinato danni per € 2.000.000 a persone e € 600.000 per danni a cose. Il risarcimento complessivo sarà per € 2.500.000 entro il limite del massimale pattuito e la restante parte di danno per € 100.000 resterà a carico dell’assicurato. 2° esempio: la garanzia è prestata con massimale complessivo € 4.000.000. Il sinistro ha determinato danni per € 3.000.000 a persone e € 800.000 per danni a cose. Il massimale copre l’intero importo dei danni causati dal sinistro. |
Motociclo | Veicolo a due ruote classificato nell’art. 53 del Codice della Strada (D. lgs. 1992 n. 285, ad esclusione dei motocicli ad uso privato. |
Polizza | il documento che prova il contratto |
Premio | la somma dovuta dal Contraente a Linear in cambio della copertura assicurativa |
Rischio | la probabilità che si verifichi un sinistro |
Risarcimento | la somma dovuta da Linear al danneggiato in caso di sinistro |
Risarcimento diretto | procedura che consente ai danneggiati di rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. (vedi decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 art. 149 e artt. 3 e 4 del D.P.R. 18/07/2006 n. 204) |
Rivalsa | Diritto della Compagnia, in presenza di determinate condizioni, di richiedere all’assicurato e/o al contrante il rimborso di quanto indebitamente pagato a terzi in ragione di un indennizzo |
Premio | la somma dovuta dal Contraente a Linear in cambio della copertura assicurativa |
Rapina | l’atto di sottrazione illecita del mezzo o di parti di esso compiuta mediante violenza o minaccia alla persona |
Rischio | la probabilità che si verifichi un sinistro |
Risarcimento | la somma dovuta da Linear al danneggiato in caso di sinistro |
Risarcimento diretto | procedura che consente ai danneggiati di rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. (vedi decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 art. 149 e artt. 3 e 4 del D.P.R. 18/07/2006 n. 204) |
Rivalsa | Diritto della Compagnia, in presenza di determinate condizioni, di richiedere all’assicurato e/o al contrante il rimborso di quanto indebitamente pagato a terzi in ragione di un indennizzo. |
Scoperto | la percentuale di ammontare del danno indennizzabile, indicata in ogni sezione nella Scheda contrattuale, che rimane a carico dell’Assicurato. I danni che, dopo l’applicazione dell’eventuale scoperto, sono di ammontare inferiore alla franchigia, rimarranno integralmente a carico dell’Assicurato 1° esempio: Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 10.000,00 Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Risarcimento: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00 2° esempio: Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 3.000,00 Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Risarcimento: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). |
Sinistro | evento che è causa del danno |
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INFORMATIVA PRIVACY
(ed. 07/2011)
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
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Perché Le chiediamo i dati
La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(3), nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario, anche in relazione alle garanzie a Suo favore prestate, potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo(4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(5).
Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(6).
Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. ( xxx.xxxxxx.xx ) con sede in xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX), Unipol Assicurazioni S.p.A. ( xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ) ed Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ( xxx.xxxxxx.xx ) entrambe con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx, nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate, UniSalute S.p.A. ( xxx.xxxxxxxxx.xx ) con sede in xxx xxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito xxx.xxxxxx.xx o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati di Gruppo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xx o presso i recapiti sopra indicati.
- NOTE -
1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, o gli obblighi di comunicazione alla Banca Dati Sinistri r.c. auto presso l’ISVAP
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A.ww, cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo; UniSalute S.p.A., per la gestione di alcune garanzie assicurative eventualmente acquistate (ulteriori informazioni sul trattamento dei dati effettuato sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx nella specifica sezione dedicata alla privacy).
5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della
c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per il Riscontro).
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
NORME COMUNI
1. DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DI COPERTURA - Il contratto ha durata annuale ed ha validità dalle h. 24.00 del giorno di decorrenza, salvo diverso accordo tra le parti, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza.Anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, Xxxxxx manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
Alla scadenza del contratto, non occorre comunicare la disdetta alla Compagnia. Xxxxxx manterrà comunque valide le garanzie fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno anche se non viene pagato il premio del rinnovo.
2. MODALITÀ DI CONCLUSIONE E PAGAMENTO - Per concludere il presente contratto è necessario inviare i documenti richiesti alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. - xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (oppure via fax al numero 000.0000000 o all’indirizzo e-mail documenti@ xxxxxx.xx) - e pagare il premio previsto con una delle seguenti modalità:
- bollettino postale;
- bonifico bancario;
- carta di credito.
Se il pagamento è suddiviso in rate, ogni rata deve essere pagata alla scadenza stabilita, altrimenti la garanzia cesserà dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di scadenza.
Per i pagamenti effettuati oltre tale termine, Linear si riserva comunque il diritto di rivalersi nei confronti del Contraente e/o dell’Assicurato per tutte le somme che dovrà corrispondere a terzi in ragione di sinistri accaduti tra le ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di validità della copertura assicurativa e le ore 24.00 del giorno del pagamento.
In ogni caso nella causale di versamento devono essere sempre indicati il cognome e nome del Contraente, numero e data di decorrenza del contratto, data di scadenza della rata. Linear invierà al Contraente la polizza insieme al certificato, al contrassegno e alla carta verde previsti dalle disposizioni di legge in vigore.
Dopo aver ricevuto e verificato la documentazione richiesta, Linear invierà la polizza insieme al certificato, al contrassegno e alla carta verde previsti dalle disposizioni di legge in vigore. Occorre restituire a Linear la copia della polizza debitamente firmata dal contraente.
3. DIRITTO DI RIPENSAMENTO - Entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto e di ricevere in restituzione il premio pagato al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro.
Il Contraente dovrà:
- comunicare a Linear la sua decisione di recedere dal contratto, dichiarando in forma scritta l’assenza di sinistri
- restituire immediatamente a mezzo di lettera raccomandata X.X. xxxxxxx, certificato, contrassegno e Carta Verde
4. ESTENSIONE TERRITORIALE - L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di
X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di tutti gli stati indicati sulla Carta Verde e non barrati. Linear è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la X.X.Xxxx, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per il periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio del presente contratto.
5. DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE - Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c.
Per la R.C.A. Linear eserciterà in tutto o in parte, secondo il caso, il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l’Assicurato per quanto sia stata obbligata a pagare al/i terzo/i.
È molto importante comunicare a Linear se una o più delle condizioni presenti al momento della stipula del contratto vengono successivamente modificate (ad esempio, la residenza) in modo da poter adeguare il premio del contratto al nuovo rischio. In mancanza di tale comunicazione Linear potrebbe esercitare il diritto di rivalsa.
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6. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO - In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all’eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.
Il Contraente è tenuto a restituire a Linear, entro trenta giorni dall’emissione del nuovo contratto, il certificato, il contrassegno e la Carta Verde della polizza sostituita. Linear si riserva la facoltà di richiedere una autocertificazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Contraente attestante la distruzione del certificato, del contrassegno e della carta verde.
Nel caso in cui i documenti (contrassegno, certificato e carta verde) non siano restituiti, Linear potrà esercitare azione di ri- valsa nei confronti del Contraente e/o del Proprietario per quanto pagato a terzi in conseguenza del loro utilizzo non corretto.
Nei casi in cui venga richiesto un duplicato del certificato, del contrassegno, della carta verde o dell’attestato di rischio a causa del furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all’Impresa la copia della denuncia di furto o di smarrimento presentata alle Autorità Competenti o, a discrezione della Compagnia, una dichiarazione sottoscritta circa l’evento accaduto.
Per ogni sostituzione di contratto successiva alla prima nel corso della medesima annualità, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere al Contraente l’invio della copia del Certificato di Proprietà relativo al veicolo assicurato.
7. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO - Come previsto dall’art.171 del Codice delle assicurazioni private, il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data del perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo del premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio.
In caso di risoluzione, Linear provvederà all’annullamento del contratto, con restituzione del premio come previsto dal precedente punto a) a far data dalla documentazione comprovante l’avvenuta vendita o, se successiva, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.
Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
In caso di sostituzione, la garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data di effetto del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno, relativo al veicolo; il contraente è tenuto a restituire a Linear in originale il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde del veicolo sostituito ai sensi dell’art. 6.
Per quanto riguarda i ciclomotori, la restituzione del premio pagato e non goduto è limitata all’ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e in caso di furto. Nel solo caso di vendita del veicolo e contestuale risoluzione del contratto, la Compagnia si riserva di accettare una dichiarazione di vendita sottoscritta anche dall’acquirente e, salvo restituzione della documentazione contrattuale di cui all’art. 6, di procedere alla restituzione de premio pagato e non goduto.
In assenza di comunicazione in merito alla vendita del veicolo, il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto.
Se il contratto è vincolato a seguito di leasing o finanziamento, per la risoluzione occorre l’autorizzazione da parte della Società Vincolataria.
In tutti i casi di risoluzione sopra riportati, qualora il periodo di osservazione risulti concluso, l’impresa invia al contraente la relativa attestazione dello stato del rischio.
Casi particolari del Mutamento di Proprietà
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione di beni, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
Conto Vendita
Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso, il Contraente può richiedere l’annullamento del contratto e l’Impresa provvederà al rimborso del premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna del veicolo in conto vendita, purché a quella data siano stati restituiti il certificato, il contrassegno e la carta verde. Qualora il Contraente si sia avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo e l’incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine, il veicolo, del quale l’assicurato dovesse perciò rientrare in possesso, potrà essere assicurato in classe di merito CU 14.
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8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO O LA RAPINA DEL VEICOLO - Come previsto dall’art.122 comma 3 del Codice delle assicurazioni private in caso di furto o rapina, l’assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. Il Contraente deve darne notizia a Linear fornendo tempestivamente copia della denuncia di furto presentata all’Autorità Competente, anche a mezzo fax. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell’art. 283 della Legge. Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN.
Il Contraente potrà assicurare un altro veicolo beneficiando della classe di merito maturata; in questo caso, qualora il veicolo rubato fosse successivamente ritrovato e il Contraente volesse assicurarlo, per lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto in classe 14.
Qualora non desideri stipulare un nuovo contratto con l’Impresa, il contraente ha diritto a mantenere la classe di merito maturata sul veicolo oggetto di furto anche presso altro assicuratore. In tale circostanza, qualora il periodo di osservazione risulti concluso, l’impresa invia al Contraente la relativa attestazione dello stato del rischio
9. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - Qualora il Contraente desideri sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a Linear restituendo il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di spedizione risultante dal timbro postale. Decorsi diciotto mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto resta acquisito da Linear. In tale ipotesi, qualora vi sia una documentata vendita o cessazione della circolazione, Linear restituirà la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN.
La sospensione non può essere richiesta qualora, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di durata del contratto sia inferiore a 30 giorni. La sospensione del contratto potrà essere consentita anche in occasione della scadenza intermedia esclusivamente previo pagamento della rata di premio dovuta. La sospensione è consentita per un massimo di due volte nel periodo di durata del presente contratto. In caso di furto o rapina non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 8.
La riattivazione del contratto potrà avvenire sullo stesso veicolo in garanzia al momento della sospensione oppure su altro veicolo dello stesso proprietario, con l’emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso mantenendo la stessa forma tariffaria e la stessa classe di merito, prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni). Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno, per quelli relativi a ciclomotori e motocicli, nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria.
10. CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE O DISTRUZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO - Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice.
Nel caso di cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente dovrà darne comunicazione all’Impresa fornendo la documentazione del P.R.A. attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ovvero attestazione di radiazione dal P.R.A.
Va inoltre ricompreso il caso di ritiro definitivo ed esclusivo del veicolo su area privata (vedi art. 103 c.d.s., come modificato dal D.L.G. 5/2/97 n. 22); nel qual caso, il Contraente dovrà darne comunicazione a Linear e fornire la documentazione del P.R.A..
Infine, in tutti i casi sopra menzionati di cessazione del rischio, il Contraente dovrà restituire a Linear in originale il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde e la documentazione comprovante l’avvenuta demolizione, distruzione o esportazione del veicolo assicurato.
Alla ricezione di questi documenti Linear rimborserà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN con decorrenza dalla data di cessazione del rischio. La restituzione della parte di premio pagata e non goduta si applica ai ciclomotori limitatamente all’ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Non è consentito l’annullamento del contratto per cessazione del rischio se vincolato a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria.
In assenza di comunicazione in merito alla cessazione del rischio, il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto.
11. RISOLUZIONE CONSENSUALE - Il Contraente, a condizione che non si siano verificati sinistri, e che abbia effettuato l’invio di tutti i documenti richiesti e necessari al perfezionamento del contratto ed il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, ha la facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto anche prima della sua naturale scadenza restituendo a Linear con lettera raccomandata quanto segue:
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- il certificato di assicurazione;
- il contrassegno;
- la Carta Verde;
- dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto.
Non è consentita la risoluzione consensuale per i contratti di durata inferiore all’anno, per i contratti sospesi nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria.
Il contratto viene considerato risolto dalla data di spedizione dei documenti e dalla stessa data Linear effettuerà il rimborso del premio al netto degli oneri fiscali. Ai fini del calcolo dell’importo da rimborsare, sul periodo di assicurazione goduto verrà applicata una maggiorazione pari al 30% del premio annuo. La risoluzione consensuale non produce alcun rimborso qualora sia esercitata dopo otto mesi dalla data di effetto polizza.
12. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI - In caso di sinistro, l’assicurato deve farne denuncia immediatamente, mettendosi in contatto con il servizio sinistri di Linear al numero 800.321321, oppure, per le chiamate dall’estero, x00.000.0000000. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente. Se il sinistro riguarda la garanzia Responsabilità civile auto, la denuncia deve essere redatta avvalendosi del modulo “Constatazione amichevole d’incidente - Denuncia di sinistro” (Modulo blu).
In caso di mancata denuncia, sono fatte salve le conseguenze di cui all’art. 1915 c.c.
In caso di furto o rapina dovrà essere inviata a Linear anche la copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
13. ASSISTENZA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE - Per i sinistri RCA accaduti a partire dal 1° febbraio 2007, che rientrano nell’ambito di operatività della procedura di risarcimento diretto previsto dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata dal danneggiato al servizio sinistri di Linear utilizzando il facsimile allegato al retro della lettera accompagnatoria del contratto. Alla richiesta deve essere allegato il modulo blu, con l’indicazione di tutte le informazioni necessarie sulle modalità di accadimento, sulle conseguenze dannose, sull’intervento di Autorità e sulle generalità di eventuali testimoni. Il servizio sinistri di Linear (800. 321321) fornirà l’assistenza informativa e tecnica per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali e per la sua eventuale integrazione.
Qualora sussistano i requisiti previsti dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, Linear provvederà per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’assicurato i danni subiti, fornendogli tutte le informazioni necessarie per l’interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno (vedi art. 9 D.P.R. 18/07/2006 n. 254).
Qualora non sussistano i requisiti previsti Linear provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l’assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.
Per i sinistri RCA accaduti a partire dal 1° gennaio 2006, in caso di danni subiti dal trasportato la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata al servizio sinistri di Linear ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
14. IMPOSTE E TASSE - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
15. FORO COMPETENTE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. In caso di controversie, sarà competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.
1. RESPONSABILITÀ CIVILE
1.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear si impegna a pagare le somme che siano dovute per capitale, interessi e spese, a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato nel presente contratto. Le somme dovute saranno pagate entro i limiti di massimale convenuti.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto. Sono coperti i danni causati a terzi durante la circolazione dall’eventuale rimorchio agganciato al veicolo assicurato senza che sia necessaria alcuna integrazione di premio; per i danni a terzi provocati dal rimorchio staccato dalla motrice è invece necessario stipulare una copertura separata.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara.
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1.2 ESCLUSIONI E RIVALSA - L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; la garanzia è operante in caso di patente scaduta (se successivamente rinnovata regolarmente);
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente, nonché nel caso di veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona;
c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. 24/11/2001 n. 474 “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”) che ne disciplinano l’utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia;
f) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n° 285 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche.
Tuttavia, nel caso di veicolo guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza, Linear, solamente per il primo sinistro, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico, limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario al 10% del danno con il massimo di 500 Euro.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 secondo comma del Codice delle assicurazioni private, Linear eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
1.3 PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ - Per l’applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 1 all’art. 1.4, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo: inizia il giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del primo anno di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio.
periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente (nel caso di rinnovo del contratto).
La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso. In caso di sospensione di contratto anche il periodo di osservazione rimane sospeso. Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
1.4 FUNZIONAMENTO DELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS-MALUS - Il contratto è stipulato nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei “periodi di osservazione” secondo le regole fissate dalla tabella 1 riportata in questo capitolo.
All’atto della stipulazione, al contratto verrà assegnata la classe di merito secondo le regole riportate nella sezione 1.4.1. Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale CU, che costituirà il riferimento per le altre Imprese assicuratrici, ed una classe di merito Linear che concorrerà alla determinazione del premio.
In ogni caso se tutti i documenti richiesti non sono consegnati entro 90 giorni dalla data di emissione della polizza, il contratto verrà automaticamente assegnato dall’origine alla classe di merito CU 18 e sarà di conseguenza dovuto dal Contraente il conguaglio del premio corrispondente. In caso di mancato versamento da parte del Contraente dell’integrazione di premio dovuta, Linear eserciterà, in caso di sinistro, il diritto di rivalsa per quanto pagato al terzo danneggiato nella stessa propor- zione esistente tra il premio pagato e quello dovuto.
L’assegnazione alla classe 18 è soggetta a revisione qualora nei 12 mesi successivi il Contraente presenti i documenti richiesti. Linear provvederà al rimborso dell’eventuale differenza di premio pagata dal Contraente al netto degli oneri fiscali.
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole evolutive previste dalla tabella evolutiva n. 1 riportata in questo capitolo. Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive, si considerano i sinistri per i quali, nel periodo di osservazione (anche se il sinistro è accaduto precedentemente), Linear abbia effettuato il pagamento di un risarcimento, anche parziale.
Il Contraente può evitare maggiorazioni di premio rimborsando a Linear, alla scadenza annuale, le somme da essa liquidate nel periodo di osservazione. Per i sinistri gestiti in regime di indennizzo diretto, il Contraente dovrà rivolgersi alla CONSAP, Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx. In caso di rinnovo, verrà di conseguenza riconosciuta al Contraente la classe di merito ed il premio che sarebbero stati applicati in assenza del/i sinistro/i. Nel caso in cui il Contraente decida di non rinnovare il contratto, l’Impresa provvederà ad inviare al Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio, sulla quale non compariranno i sinistri rimborsati.
1.4.1. Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale (CU)
(il premio è calcolato in base alla classe di merito Linear)
Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
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Prima immatricolazione o voltura al PRA
In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto, si applica la classe di merito CU 14.
Se il Contraente chiede di assicurare un veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta, oppure un veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico ed è in corso con Linear o con altra impresa, una copertura assicurativa su altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al P.R.A. o di un suo famigliare convivente in base allo stato di famiglia, l’Impresa, ai sensi dell’art. 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni, procederà all’emissione di un nuovo contratto assegnando allo stesso la classe di conversione universale (CU) del veicolo già assicurato.
L’operazione può essere effettuata a condizione che l’intestatario al P.R.A. sia una persona fisica ed il veicolo da assicurare e quello già assicurato, preso a riferimento per l’assegnazione della classe di merito, siano destinati ad un uso privato e appartengano allo stesso settore tariffario.
L’attestazione sullo stato del rischio che verrà trasmessa ad ogni scadenza annuale del contratto riporterà sia l’evoluzione della classe di merito dell’Impresa, sia l’evoluzione della classe di merito di conversione universale (CU), come da Regola- mento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. L’evoluzione delle classi di merito, acquisite sul nuovo veicolo, è indipendente dall’evoluzione delle classi di merito del veicolo già assicurato.
Nel caso in cui il contratto sia in corso con altra impresa il Contraente deve consegnare l’ultima attestazione sullo stato del rischio del veicolo già assicurato all’atto della stipulazione del nuovo contratto.
Assegnazione della classe CU 14
A questa classe è assegnato il contratto che si riferisce a
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
c) veicolo precedentemente assicurato con formula tariffaria franchigia o altra formula tariffaria non riconducibile alla formula tariffaria Bonus/Malus;
d) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato Estero, per il quale non viene presentata la dichiarazione dell’Assicuratore estero;
e) veicolo ritrovato a seguito di furto e il Contraente si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo dello stesso proprietario;
f) veicolo consegnato in conto vendita, quando l’incarico in conto vendita non sia andato a buon fine e il Contraente si sia già avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo dello stesso proprietario;
g) veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo senza l’indicazione della classe di conversione universale (CU), purché non scaduto da oltre dodici mesi.
Assegnazione della classe CU 18
A questa classe va assegnato il contratto relativo a un veicolo per il quale:
a) il Contraente non presenti una valida “attestazione sullo stato del rischio”. Qualora il Contraente consegni l’attestazione sullo stato del rischio in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di tre mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l’assegnazione alla classe di merito prevista dall’attestazione medesima. L’Impresa si riserva di verificare i dati riportati nell’attestazione, presso il precedente Assicuratore e rimborserà l’eventuale differenza di premio entro la data di scadenza del contratto stesso;
b) il Contraente non presenti la carta di circolazione o il certificato di proprietà per veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico oppure l’appendice di cessione del contratto;
c) l’attestazione si riferisca a contratto scaduto da oltre tre mesi e non oltre cinque anni e il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione;
d) il Contraente non presenti copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra Impresa nella formula tariffaria Bonus/Malus, oppure il contratto stesso risulti scaduto da oltre dodici mesi;
e) l’attestazione sia scaduta da oltre cinque anni.
Per i veicoli già forniti della classe di merito di conversione universale (CU) l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
a) Per i rischi già presenti in portafoglio la classe di merito CU viene determinata in:
- Assenza di sinistri: se nel “periodo di osservazione” non vengono effettuati pagamenti, neppure a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto sarà assegnato alla classe di merito immediatamente inferiore. L’Impresa, qualora un sinistro posto a riserva prima dell’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni che abbia già concorso a far scattare il malus, sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all’atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l’Impresa a richiesta del
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Contraente, produrrà una nuova attestazione sullo stato del rischio e, se dovuto, procederà al rimborso del maggior premio netto pagato.
- Presenza di sinistri: se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti, anche a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modificherà secondo le regole evolutive previste nella successiva tabella. Per i sinistri per i quali non sia possibile attribuire una responsabilità principale, e quindi la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti, il contratto non subirà alcun aggravio del malus, tuttavia il grado di responsabilità sarà annotato nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del veicolo assicurato. Il grado di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%.
b) Per i rischi casi non ricompresi ai punti precedenti verranno considerate le indicazioni risultanti:
a) dall’attestazione sullo stato del rischio;
b) dal contratto temporaneo purché non scaduto da oltre dodici mesi;
c) dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore Estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di merito con le modalità previste nel regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
d) dalle dichiarazioni rilasciate dal Contraente nel caso di Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o posta in liquidazione coatta amministrativa se prova di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era assegnato;
e) Per i contratti conclusi a distanza, nelle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso dell’esercizio del diritto al ripensamento dalla dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipula del contratto.
In base alla sinistralità pregressa si determina la classe di merito di conversione universale (CU) con le modalità previste nel regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
L’assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall’attestazione sullo stato del rischio si applica anche nel caso in cui il contratto sia scaduto da più di tre mesi, e non oltre cinque anni, se il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.
L’assegnazione della classe di merito dell’Impresa avviene sulla base della seguente tabella di conversione della classe di merito di conversione universale (CU) da Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni:
Tabella 1 – Evoluzione delle classi di merito CU*
EVOLUZIONE CLASSI CU | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
SINISTRI | 0 sinistri | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 sinistro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
2 sinistri | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
3 sinistri | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
4 o più sinistri | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
*Per la classe Linear, si veda la Tabella sotto riportata
Tabella 2 – Evoluzione delle classi di merito LINEAR MOTO E CICLO
CLASSI LINEAR | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
SINISTRI * | 0 sinistri | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 sinistro | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2 sinistri | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
3 sinistri | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
4 o più sinistri | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
* Pagamento, anche parziale, di uno o più sinistri con responsabilità prevalente o paritaria cumulata superiore al 51%.
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1.4.2 Maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus)
Qualora il contratto stipulato con tariffa pejus si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose (esclusi i carrelli ed i ciclomotori), per usi speciali e per trasporti specifici si applicano le regole sotto riportate:
Assegnazione alla tariffa con maggiorazione del 15%
La maggiorazione del 15% si applica per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali da attestato di rischio siano presenti 2 sinistri.
Assegnazione alla tariffa con maggiorazione del 25%
La maggiorazione del 25% si applica per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali da attestato di rischio siano presenti 3 o più sinistri.
La compagnia applicherà la predetta maggiorazione in tutti quei casi in cui non venga fornita la documentazione richiesta.
Nel caso in cui il Contraente presenti una valida attestazione di rischio entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, l’Impresa effettuerà il rimborso della maggiorazione entro la data di scadenza del contratto stesso e si riserva di verificare la validità della attestazione presentata in ritardo, presso il precedente assicuratore.
1.5. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO - La sostituzione del veicolo può essere effettuata solo nei casi di cui agli artt. delle Norme Comuni 7 “Trasferimento della proprietà del veicolo” e 10 “Cessazione di rischio per demolizione o distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato” in qualsiasi momento, conservando la classe di merito maturata a patto che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) sul nuovo contratto venga mantenuta ferma la scadenza annuale del precedente contratto;
b) il proprietario del veicolo sia il medesimo del veicolo sostituito (ad eccezione del “Mutamento Parziale della Proprietà”, come indicato all’art. 7 delle Norme Comuni);
c) non intervenga, per effetto della sostituzione, un cambio di classe d’uso del veicolo.
1.6 ATTESTAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO - L’impresa trasmette al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto l’attestazione dello stato del rischio. La comunicazione e l’attestazione sullo stato del rischio contengono le notizie previste dalla legislazione e dai regolamenti ISVAP vigenti.
In caso di richiesta ai sensi dell’art. 134 comma 1 bis, l’Impresa trasmette al Contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione. Inoltre, in caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell’attestazione sullo stato del rischio, l’assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.
Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, l’assicuratore rilascia a quest’ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
Inoltre, qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, le imprese inviano al contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all’art. 171 comma 1 lettera a) del Codice delle Assicurazioni.
L’Impresa rilascia l’attestazione anche nel caso di rinnovo del contratto. L’Impresa non rilascia l’attestazione nel caso di:
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
1.7 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE - Linear assumerà a nome dell’Assicurato, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. Xxxxxx ha inoltre la facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. Xxxxxx non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
1.8 VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA - Il contratto copre anche la responsabilità dell’istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità concorsuale giudizialmente riconosciuta l’Impresa risarcirà anche i danni all’allievo conducente e all’istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa.
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Durante l’esame di guida, l’esaminatore e l’istruttore sono considerati terzi; non è invece considerato terzo l’allievo che sia alla guida del veicolo per la relativa prova pratica.
1.9 DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD AUSO PUBBLICO O SU AUTOBUS - Linear assicura la responsabilità del Contraente e – se persona diversa - del proprietario del veicolo per danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se da terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto, da rapina o smarrimento.
L’Assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per predetti danni.
1.10 CARICO E SCARICO - Linear assicura le responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
2. CONDIZIONI PARTICOLARI
(VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)
2.1 VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI SOSTANZE INFIAMMABILI - Si prende atto che il veicolo assicurato è adibito al trasporto di liquidi: corrosivi, lubrificanti, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici.
2.2. VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI SOSTANZE GAS/ESPLOSIV - Si prende atto che il veicolo assicurato è adibito al trasporto di gas tossici e/o materie esplosive.
2.3 VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI SOSTANZE RADIOATTIVE - Si prende atto che il veicolo assicurato è adibito al trasporto di sostanze radioattive.
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RIFERIMENTI DI LEGGE
1. ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
1882 Nozione. L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicurazione decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per primo anno.
Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento di contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenza relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 - 1893- 1391- 1932.
1898 Aggravamento del rischio. Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
1901 Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
1907 Assicurazione parziale. Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio. L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
1917 Assicurazione della responsabilità civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato
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di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
2048 Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno (2056ss. Valutazione dei danni e c.p. 190) cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (316ss. Della potestà dei genitori) o delle persone soggette alla tutela (343ss. Della tutela e dell’emancipazione e 414ss. Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante (404ss. Affidamento dei minori e istanza di affiliazione - abrogati).
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno (2056ss. Valutazione dei danni) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130ss. Del tirocinio) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
2952 Prescrizione in materia di assicurazione. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
2. ARTICOLI DEL CODICE PENALE
Art. 642 Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 646 Appropriazione indebita. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo 61.
3. DECRETO LEGISLATIVO 7/09/2005 N. 209
Art. 129 (Soggetti esclusi dall’assicurazione)
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
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Art. 134 (Attestazione sullo stato del rischio)
1. L’ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall’ISVAP con il regolamento di cui al comma 1117.
2. Il regolamento può prevedere l’obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull’attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 122, comma 1. In ogni caso l’ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull’attestazione.
3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in casi di sospensione del rischio assicurato o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4 L’attestazione è consegnata dal contraente all’impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato.
4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto,relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito122.
Art. 144 Azione diretta del danneggiato.
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
Art. 145 Proponibilità dell’azione di risarcimento.
1. nel caso si applichi la procedura di cui all’art. 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità de i contenuti previsti dall’art. 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 148 Procedura di risarcimento.
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
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2. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
4. L’impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’ISVAP per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l’importo corrisposto.
Art. 149 Procedura di risarcimento diretto.
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
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c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.
Art. 171 Trasferimento di proprietà del veicolo.
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.
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FAC-SIMILE SCHEDA CONTRATTUALE
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FAC-SIMILE DOCUMENTI CONTRATTUALI
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