SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO ED AVENTE AD OGGETTO L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU AREE, EDIFICI O MANUFATTI DI PROPRIETÀ...
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO ED AVENTE AD OGGETTO L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU AREE, EDIFICI O MANUFATTI DI PROPRIETÀ DELL’ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA, OVVERO CONFERITI IN GESTIONE ALLA PREDETTA AZIENDA
(CIG. 739715014A - CUP. ) TRA
ATER del comprensorio di Civitavecchia, con sede legale in Civitavecchia, Via xxx Xxxxxx n. 6 (00053),
C.F. e P.IVA 00905381000, in persona del Direttore Generale ed in quanto tale legale rappresentante p.t., dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato ai presenti fini presso la sede legale dell’Azienda, di seguito anche “Ater Civitavecchia” o la “Società”;
E
[●] con sede legale in [●], [●] n. [●], C.F. e P.IVA [●] iscritta nel Registro delle Imprese di [●] n. [●], in persona di [●], nato/a a [●] il [●], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, che agisce nella sua qualità di [●] della predetta società, in virtù dei poteri [●] di seguito anche l’“Appaltatore” o l’”Aggiudicatario” ed insieme ad ATER CIVITAVECCHIA, le “Parti”.
PREMESSO CHE
a. L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) del Comprensorio di Civitavecchia, istituita per trasformazione del preesistente IACP con legge regionale 3 settembre 2002 n. 30, nel seguito denominata “Legge”, e` un ente pubblico economico dotato di personalità` giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile. L’Azienda ha il ruolo di operatore pubblico dell’edilizia e di Gestore del patrimonio immobiliare affidatole, quale ente strumentale della Regione e di supporto agli enti locali e di altri soggetti pubblici per le politiche abitative.
b. nell’ottica di provvedere alla razionalizzazione degli interventi manutentivi edili sul proprio patrimonio immobiliare nonché su quello affidato in gestione insistente sul proprio comprensorio (territorio dei comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere) ATER CIVITAVECCHIA ha ritenuto opportuno pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite la stipula di un Accordo Quadro (di seguito anche solo “Accordo”) mediante il quale regolamentare gli appalti specifici che
verranno assegnati e disciplinati con appositi Contratti Applicativi o Ordini applicativi all’operatore economico aggiudicatario della relativa procedura durante il periodo di validità dell’Accordo medesimo;
c. in ragione di quanto sopra, con Determinazione n. 22 del 23.02.2018 ATER CIVITAVECCHIA ha autorizzato l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
d. il suddetto Accordo Quadro ha ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia, ovvero di proprietà di altri enti ma conferiti in gestione alla predetta azienda, che siano finanziati esclusivamente con le risorse del medesimo ATER. I lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria che potranno essere finanziati con risorse assegnate all’ATER da enti o amministrazioni terzi, saranno affidati a seguito di apposite procedure selettive;
e. la procedura di cui sopra è stata aggiudicata a [#] (rif. comunicazione del [#] 2017);
f. ATER CIVITAVECCHIA ha ultimato le verifiche di legge relative al possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal d.lgs. n. 56/17, in materia di antimafia di cui al D. Lgs n. 159/2011, nonché rispetto alle dichiarazioni rilasciate dall’ Appaltatore relative al possesso dei requisiti speciali di partecipazione richiesti dalla procedura comparativa di cui sopra;
g. contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, l’Appaltatore rilascia la garanzia definitiva di cui al successivo art. 18) e le polizze assicurative di cui all’art. 19);
h. è, dunque, intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra identificate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1 – PREMESSE E DOCUMENTI
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
1.2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione dei Lavori i seguenti Documenti (tutti depositati presso ATER CIVITAVECCHIA,
ancorché non materialmente allegati al presente Accordo), che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel presente Accordo:
1.2.01 l'Avviso di indizione, il bando di gara ed il Disciplinare di gara;
1.2.02 il Capitolato Tecnico, "Elenco Immobili", il Tariffario dei Prezzi 2012 della Regione Lazio (prezzario DEI);
1.2.03 Codice Etico, Modello D. Lgs. n. 231/2001 dell'ATER CIVITAVECCHIA,
1.2.04 Offerta aggiudicataria della gara;
1.2.05 Cauzione definiva;
1.2.06 Polizze assicurative.
1.3. L’esecuzione dei Lavori è regolata:
a) dalle clausole del presente Accordo Quadro che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra ATER CIVITAVECCHIA e l’Aggiudicatario;
b) dai singoli Contratti Applicativi e/o Ordini Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo Quadro;
c) dalle disposizioni del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e dai singoli progetti esecutivi che potranno essere consegnati all'operatore con il Contratto applicativo o con l'Ordine applicativo;
d) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/10, per le parti ancora in vigore;
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili.
1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo e quelle contenute nei Documenti sopra citati, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti summenzionati, vale l’interpretazione più favorevole ad ATER CIVITAVECCHIA. In ogni caso, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1418 c.c., eventuali nullità di clausole del presente Accordo, o di loro parti, non determineranno la nullità dell’intero Accordo.
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI
2.1. Salvo quanto diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel presente Accordo, sia al singolare che al plurale, il significato qui di seguito loro attribuito:
a) Accordo indica il presente Accordo Quadro, avente ad oggetto lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia, ovvero conferiti in gestione alla predetta azienda, che siano finanziati esclusivamente con le risorse del medesimo ATER.
b) Appaltatore indica l’operatore economico cui è stata aggiudicata la gara e che sottoscrive il presente Accordo;
c) Applicativo indica ciascun Contratto o Ordine Applicativo, emesso da ATER CIVITAVECCHIA, con il quale verranno commissionati i Lavori. Considerata la natura dell’Accordo Quadro, che fissa condizioni generali in via preventiva, detti Applicativi, descrivono in modo puntuale le lavorazioni affidate, gli immobili che ne sono interessati e le tempistiche entro le quali devono essere realizzate. Nei casi in cui le lavorazioni affidate prevedano l'impiego di materiali e/o forniture il cui valore economico non è contemplato prezzi risultanti dal ribasso offerto dall'Appaltatore, esso deve essere proposto dall'Appaltatore sulla base delle indicazioni fornite dall'ATER, e le parti sottoscriveranno un Contratto Applicativo, con i quale i profili essenziali delle lavorazioni affidate nel rispetto del presente Accordo e dei documenti di cui all'art 1, saranno integrati dagli ulteriori elementi concordati dalle parti. In tutti gli altri casi, le lavorazioni saranno commissionate mediante Ordini applicativi che si intenderanno comunque accettati dall’Appaltatore all’atto del loro ricevimento;
d) Xxxx, indica le porzioni di Sito ove devono essere svolti i lavori oggetto del presente Accordo, secondo quanto risultante dalla documentazione tecnica di cui al Capitolato Speciale;
e) Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi, comunque denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per l’avvio dei Lavori ed esecuzione degli stessi, qualunque sia l’Autorità, l’Ente o l’Organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;
f) Capitolato Tecnico, indica il documento contrattuale richiamato al precedente articolo 1;
g) Certificato di Xxxxxxxx indica il certificato emesso al termine delle attività di collaudo dei Lavori e all’esito positivo dello stesso;
h) Codice indica il nuovo Codice degli appalti e delle Concessioni, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;
i) Committente o Stazione Appaltante indica ATER CIVITAVECCHIA S.p.A.;
j) Consegna indica il momento in cui è redatto il processo verbale con cui all’Appaltatore vengono consegnati - anche in parte - i Lavori oggetto del presente Accordo;
k) Corrispettivo indica il corrispettivo per l’esecuzione dei Lavori oggetto dei singoli Contratti Applicativi;
l) Direttore dei Lavori indica il soggetto, nominato da ATER CIVITAVECCHIA, con il compito di svolgere tutte le funzioni previste dalla normativa vigente a lui delegate dal Committente;
m) Documenti indica i documenti di cui all’articolo 1 del presente Accordo, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso;
n) Offerta indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis, sulla base del quale è stato aggiudicato l’Accordo;
o) Referente dell’Appaltatore indica il soggetto designato dall’Appaltatore con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile del Procedimento e con il Direttore dei Lavori;
p) Regolamento indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni, nelle parti ancora in vigore;
q) Responsabile Unico del Procedimento indica il soggetto, nominato da ATER CIVITAVECCHIA, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento;
r) Lavori indica le prestazioni da eseguirsi ai sensi dell’Accordo presso gli immobili di proprietà e/o conferiti in gestione all’Azienda insistenti sul territorio del comprensorio di Civitavecchia (comuni di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere e Santa Marinella) per la l'esecuzione di lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia, ovvero conferiti in gestione alla predetta azienda , nonché tutte le prestazioni previste nell’Accordo medesimo e nei Documenti ad esso allegato, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai sensi del precedente art. 1;
s) Subcontraente indica ogni avente causa dell’Appaltatore con cui quest’ultimo stipula un Sub Contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 3 – OGGETTO
3.1. Con il presente Accordo Quadro ATER CIVITAVECCHIA affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà dell’ATER del comprensorio di Civitavecchia, ovvero conferiti in gestione alla predetta azienda, che siano finanziati con risorse dell’ATER stesso, secondo le condizioni generali stabilite in via preventiva nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati ovvero ad esso allegati. Le lavorazioni dovranno essere realizzate presso gli immobili indicati nell'allegato denominato "Elenco Immobili", con il
quale l'ATER ha individuato gli immobili interessati dall'Accordo Quadro al momento dell'indizione della procedura. Tale enumerazione, tuttavia, non vincola in alcun modo l'ATER il quale, infatti, sarà libero di vendere, cedere la gestione degli immobili, acquistarne altri o, in ogni caso non sottoporli ad alcuna attività manutentiva. Qualsiasi variazione quantitativa o qualitativa apportata al "Elenco Immobili" non legittimerà alcun indennizzo o risarcimento per l'Appaltatore.
3.2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi Documenti, e di quelle che verranno impartite da ATER CIVITAVECCHIA.
3.3. L’Appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che è interesse primario di ATER CIVITAVECCHIA che l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo avvenga con tempestività e duttilità e si obbliga a predisporre, sin dalla sua sottoscrizione, tutte le attività - comprese quelle prodromiche – per garantire l’avvio tempestivo dell’esecuzione.
L’esecuzione dei Lavori oggetto del presente Accordo dovrà altresì garantire la continuità dello svolgimento di eventuali altri interventi concomitanti sul Sito, ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con ATER CIVITAVECCHIA, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di ridurre al minimo le interferenze derivanti dall’esecuzione dei predetti interventi.
3.4. ATER CIVITAVECCHIA non è vincolata ad emettere nel periodo di durata del presente Accordo, Contratti/Ordini Applicativi che esauriscano – in tutto o in parte – l’importo del presente Accordo. ATER CIVITAVECCHIA si riserva, altresì, la facoltà di esaurire l’oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso, come previsto al successivo art. 5. In tali casi l’Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Diversamente, l’Appaltatore è vincolato ad eseguire le prestazioni alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, sulla base degli elementi essenziali indicati al successivo comma.
3.5. L’Appaltatore risponderà verso ATER CIVITAVECCHIA della perfetta esecuzione dei Lavori, rimanendo obbligato, in caso contrario, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale ed esclusivo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno, ivi compresi gli oneri per i conseguenti maggiori esborsi sopportati da ATER CIVITAVECCHIA.
ART. 4. GLI APPLICATIVI
4.1. In ragione della natura del presente Accordo Quadro, tutti gli interventi per l’esecuzione dei singoli Lavori come di seguito ulteriormente dettagliati, nonché la durata dei medesimi, saranno di volta in volta affidati e specificati all’Appaltatore con appositi Contratti Applicativi o Ordini applicativi che saranno trasmessi all’Appaltatore mediante specifici ordini di servizio.
4.2. L’Appaltatore si impegna a sottoscrivere per accettazione i predetti ordinativi e ad eseguire, per ciascuno di essi, le prestazioni ad esso afferenti, a regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni tecniche d’intervento, di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro.
4.3. ATER CIVITAVECCHIA si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali Applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero, di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa senza che l’Appaltatore possa pretendere alcunché.
4.4. Ciascun eventuale Contratto Applicativo e Ordine Applicativo conterrà, di regola, almeno le seguenti indicazioni:
•Progetto Esecutivo dei Lavori;
• corrispettivo a misura dei lavori, suddiviso secondo le relative categorie SOA;
• durata dei lavori (con indicazione dei termini di inizio e fine e, se previsti, intermedi);
• cronoprogramma dei lavori;
• termine di consegna del POS al CSE ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
• modalità di attuazione dell'Applicativo;
• ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento, comprensivi degli oneri della sicurezza.
4.5. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo Applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza tuttavia modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nell’Accordo quadro.
4.6. L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nell’Accordo Quadro e nei conseguenti eventuali Applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi che non siano stati con
essi espressamente pattuiti.
ARTICOLO 5 – DURATA DELL’ACCORDO
5.1. La durata dell'Accordo Quadro è fissata in quattro anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto come risultante dalla marcatura temporale. Il valore del presente Accordo Quadro non impegna, quindi, la Committente ad affidare gli appalti specifici, peraltro fino alla sua concorrenza, mentre l'affidatario rimane vincolato ad eseguire il contratto per l'importo stabilito e per il tempo di vigenza dell'Accordo Quadro.
5.2. Il suddetto termine di validità contrattuale è stabilito indipendentemente dalla circostanza che l’importo complessivo preventivato, non venga raggiunto con i singoli Contratti Applicativi e salvo, invece, che tale importo venga raggiunto in un termine inferiore. In ogni caso, non potranno essere emessi Applicativi dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo.
5.5. Resta inteso che la protrazione della durata del presente Accordo, ai sensi dei commi che precedono, non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere diversi da quelli scaturenti dal presente Accordo e dall’Offerta.
5.4. E’ in ogni caso demandata ai singoli Contratti Applicativi l’individuazione della durata temporale dei Lavori oggetto dei medesimi.
ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONI E REFERENTI
6.1. Ogni avviso, comunicazione o documento relative all’esecuzione dell’Accordo dovrà essere effettuata, salvo che sia altrimenti stabilito, per iscritto, mediante raccomandata a/r, o posta elettronica certificata agli indirizzi di seguito indicati:
a) per Ater Civitavecchia S.p.A.:
Xxx Xxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxxxxxx (XX) tel. 0000.00000, fax tecnico 0000.000000
indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
Responsabile del Procedimento: arch. Xxxxx Xxxxxxx; xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
b) per l’Appaltatore: Via [●]
E-mail/P.E.C.: [●]
Referente: [●]; pec: [●];
6.2. Ciascuna Parte dovrà, altresì, comunicare all’altra mediante raccomandata a/r, o posta elettronica certificata, l’eventuale variazione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’APPALTATORE dovrà essere preventivamente autorizzata da ATER CIVITAVECCHIA. In assenza di una specifica comunicazione effettuata secondo le modalità previste dal presente articolo ogni variazione sarà inefficace.
6.3. In particolare, ATER CIVITAVECCHIA, il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori effettueranno le loro comunicazioni all’APPALTATORE mediante note/Ordini di Servizio redatti in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata dall’APPALTATORE per avvenuta conoscenza.
ARTICOLO 7 – IMPORTO DELL’ACCORDO
7.1. L’importo complessivo massimo dell’Accordo è pari ad Euro 4.000.000,00 (euro quattromilioni,00), IVA esclusa.
Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza da interferenza (non ribassabili), trattandosi di Accordo Quadro, si precisa che gli stessi saranno quantificati ed esplicitati in sede di emissione dei singoli Applicativi. Saranno inoltre predisposti i relativi D.U.V.R.I. o P.S.C. che costituiranno parte integrante degli Applicativi.
7.2. L’Appaltatore riconosce ed accetta che gli importi e le prestazioni oggetto del presente Accordo sono stati stimati in via presuntiva e che la mancata corresponsione di tutto il corrispettivo massimo sopra previsto non potrà costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o opposizione per l’Appaltatore che rinuncia sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo o somma.
7.3. Gli effettivi quantitativi dei Lavori ed i connessi importi economici elaborati sulla base del ribasso effettuato dall’Appaltatore in sede di gara, come descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi allegati, saranno determinati dalla stazione appaltante con i singoli Applicativi; pertanto i predetti valori sono frutto di una stima al meglio delle conoscenze e previsioni della Stazione Appaltante, da considerarsi non vincolante per la medesima.
7.4. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione nei confronti dell’Appaltatore, salvo quelle espressamente previste, costituendo l’Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l’aggiudicazione dei Contratti Applicativi/Ordini applicativi, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016.
7.5. L’Appaltatore è vincolato alla realizzazione dei Lavori che, in esecuzione del presente Accordo, saranno richiesti da ATER CIVITAVECCHIA e formalizzati con specifici Applicativi, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei medesimi, nei limiti definiti dal presente Accordo. Laddove i lavori ordinati dalla Società dovessero risultare inferiori ai quantitativi stimati, l’Aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della medesima.
7.6. ATER CIVITAVECCHIA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo del presente Accordo di cui al precedente comma 7.1 che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVI
8.1. I corrispettivi, al netto dell’IVA, per l’esecuzione dei Lavori oggetto dei singoli Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo, saranno contabilizzati a misura con riferimento al computo metrico di ogni singolo progetto esecutivo determinato secondo Xxxxxxx Xxxxxxx dei Prezzi 2012 Regione Lazio" approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 6 agosto 2012, n. 412, risultanti dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara. I LAVORI in tal modo remunerati, si intendono finiti, completati in ogni loro parte, ed eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni contrattuali ed in rispondenza allo scopo a cui sono destinati.
Per la valutazione di eventuali altre lavorazioni non definite dal sopra citato listino prezziario regionale, si farà riferimento ai prezzi ricavati da specifiche indagini di mercato, assoggettati tutti al ribasso offerto dall'Appaltatore.
I prezzi come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore, rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, alla manodopera (specializzata, qualificata e comune), ai noli, ai trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, alle opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle Aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti.
I prezzi come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore comprendo anche le relative incidenze percentuali per spese generali e utili dell'Impresa, nonché comprensivi di tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti oneri "ex lege",
rappresentativi cioè dei soli "rischi propri' dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08).
I prezzi riportati nelle singole voci, come risultati dall’applicazione del ribasso, comprendono quindi gli oneri della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa (oneri specifici propri dell’appaltatore, D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, etc., contenuti nella quota percentuale prevista nell’art. 32 del D.P.R. 207/10).
Invece i costi della sicurezza, non suscettibili di ribasso d’asta, afferenti la singola opera, saranno computati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. articolo 91, Allegati XV, XV.1 e XV.2, afferente ad ogni singolo contratto o ordine applicativo.
8.2. La Stazione Appaltante procederà alla definizione dell’oggetto del singolo appalto, specificando con ogni singolo Applicativo la tipologia, la quantità ed i termini di esecuzione dei lavori richiesti.
8.3. I prezzi scaturenti dall’Offerta dell’Appaltatore sono ritenuti congrui dallo stesso in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini e in considerazione della tipologia di affidamento.
8.4. Nei prezzi di cui sopra inoltre sono compresi e compensati le attività, le prestazioni e gli oneri di seguito indicati:
a. tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove, approvazioni e autorizzazioni che si rendessero necessari;
b. tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente Accordo e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per rendere i Lavori oggetto del presente Accordo completi a regola d’arte, funzionali e pronti per l’uso a cui sono destinati;
8.5. Sono, inoltre, a totale carico dell’Appaltatore:
a. le spese per indagini sui sotto-servizi ed opere impiantistiche eventualmente interferenti con i Lavori;
b. le spese per opere provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.);
c. le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
d. gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche sia private;
e. tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere;
f. tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente Accordo e nella relativa Documentazione Tecnica.
ARTICOLO 9 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI
9.1. I prezzi di cui al precedente art. 8 non saranno assoggettati ad alcuna revisione e devono intendersi come fissi e invariabili.
9.2. In considerazione della durata dell’Accordo Quadro è esclusa l’applicabilità delle norme del Codice Civile o di ogni altra disposizione di legge che consentano all’Appaltatore di ottenere la revisione dei prezzi contrattuali e dei corrispettivi per l’esecuzione dei Lavori, qualunque eventualità possa verificarsi.
9.3. Non si applicano gli articoli 1467 e 1664 del Codice Civile.
ARTICOLO 10 – TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
10.1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato sulla base di Stati Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), relativi a ciascun Applicativo emesso in esecuzione del presente Accordo. Per ciascun contratto applicativo o ordine applicativo sarà corrisposta, entro 15 gg dall'effettivo inizio dei Lavori, l'anticipazione del 20% dell'importo indicato nell'Applicativo, la quale è subordinata alla preventiva costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo pari al valore dell’anticipazione prevista, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
10.2. Il conto finale dei Lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Il
Responsabile del Procedimento invita l’Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro 30 (trenta) giorni.
10.3. La rata di saldo – in assenza di contestazioni relativamente all’esecuzione dei lavori – è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del Certificato di Collaudo e della relativa fattura.
10.4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi - nulla ostando - in sede di liquidazione del conto finale.
10.5. I pagamenti, tenuto conto della complessità della rendicontazione e contabilizzazione, saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di presentazione delle singole fatture.
10.6. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, in conformità a quanto previsto nel relativo atto costitutivo, ogni operatore economico costituente il raggruppamento/consorzio è tenuto a fatturare le operazioni relative all’esecuzione dei lavori di propria competenza. La mandataria/capogruppo ha l’onere di trasmettere ad ATER CIVITAVECCHIA le fatture emesse dalle mandanti/consorziate e la documentazione delle stesse di cui al successivo comma 7, unitamente alle proprie. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente alla mandataria/capogruppo. In conformità a quanto previsto nel relativo atto costitutivo, la mandataria/capogruppo si obbliga al rispetto della L. n. 136/2010 nei pagamenti effettuati alle mandanti/consorziate.
10.7. Al termine delle attività, e prima dell’ultimo pagamento a saldo, l’Appaltatore dovrà consegnare ad ATER CIVITAVECCHIA una dichiarazione di assenza di eventuali richieste di risarcimento danni, da parte di terzi, provocati dall’Appaltatore medesimo o dai suoi incaricati alla data del saldo ovvero una fideiussione pari all’importo dei danni eventualmente lamentati e richiesti da terzi.
10.7. Tutti i pagamenti a favore dell’Appaltatore - previa verifica, da parte di ATER CIVITAVECCHIA, sulla regolarità delle posizioni contributiva e fiscale dell’Appaltatore effettuata ai sensi della normativa vigente in materia - saranno subordinati, altresì, all’acquisizione da parte di ATER CIVITAVECCHIA, della documentazione di cui all’articolo 105 del Codice attestante la regolarità contributiva, nonché alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, di idonea documentazione in ordine all’effettuazione ed al versamento dei trattamenti retributivi e delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché la
regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori. L’Appaltatore dovrà, altresì, produrre idonea
documentazione attestante il rispetto, da parte dei subappaltatori, di tutti gli obblighi inerenti ai rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, con particolare riferimento agli obblighi retributivi.
ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
11.1 L’Appaltatore assume l’obbligo di effettuare i Lavori, a propria cura e spese, con organizzazione dei mezzi necessari, gestione a proprio rischio e obbligo di risultato, nonché di adempiere a tutti gli altri obblighi previsti nel presente Accordo e nei relativi documenti tecnici nonché alle obbligazioni che, pur necessarie o utili, non siano state ivi indicate, ed a mantenere - per tutta la durata dell’Accordo - un’organizzazione stabile di mezzi e risorse.
11.2 I Lavori dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, nel rispetto di tutte le autorizzazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni di ATER CIVITAVECCHIA nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia - e di quelle eventualmente applicabili che entreranno in vigore nel corso dell’esecuzione del presente Accordo - e delle prescrizioni e modalità di cui a tutti i relativi documenti e, in particolare, del Capitolato Speciale d’Appalto e dei documenti tecnici di cui al precedente art. 1.2., e in conformità - oltre che al presente Accordo e a tutti i relativi documenti – e alla documentazione predisposta per ciascun Applicativo.
11.3 L’Appaltatore conosce e accetta il fatto che, contestualmente all’esecuzione dei Lavori, potranno avere luogo sul Sito anche i lavori di realizzazione di altri interventi.
L’Appaltatore, pertanto, si obbliga ad eseguire i Lavori in modo da:
a) garantire il coordinamento necessario con tutti i soggetti che dovranno eventualmente eseguire su una o più Aree, all’interno del Sito, gli altri interventi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- gli altri appaltatori individuati da ATER CIVITAVECCHIA;
- ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, che - a qualsiasi titolo - sia stato autorizzato e/o incaricato da ATER CIVITAVECCHIA;
b) consentire a ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a) di accedere ad una o più Aree, o a parti di esse, per l’esecuzione degli interventi e/o attività di propria competenza e fare tutto quanto possibile per consentire loro di rispettare i relativi tempi di esecuzione.
11.4. Nell’adempimento dei propri obblighi, l’Appaltatore provvede, in particolare, a proprio rischio e a sua esclusiva cura e spese:
- all’esecuzione dei Lavori e all’adempimento di ogni altra attività connessa nei tempi previsti in ciascun Applicativo;
- all’esecuzione dei Lavori nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore - anche se non esplicitamente richiamati, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni di ATER CIVITAVECCHIA;
- all’esatta esecuzione delle prestazioni migliorative offerte;
- a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai Documenti;
- a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., conformemente a quanto previsto nella documentazione tecnica;
- a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell’ambiente rilevanti nell’esecuzione dei Lavori;
- ad applicare, e far applicare, integralmente, tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di stipulazione dell’Accordo - e quelle successive, eventualmente emanate in corso di esecuzione
- fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e a ritenere l’adempimento ricompreso nel corrispettivo contrattuale;
- assicurare, in qualsiasi momento, ai collaboratori del Direttore dei Lavori l’accesso alle Aree e fornire agli stessi tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, anche attraverso la messa a disposizione di personale e materiale occorrenti per prove, controlli, misure e verifiche;
- a redigere e consegnare i documenti di cui alla documentazione tecnica, nonché ad aggiornare gli stessi, secondo le tempistiche e le modalità ivi previste.
11.5. L’Appaltatore non potrà per alcun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura con ATER CIVITAVECCHIA o con terzi o di sospensioni dei pagamenti a qualsiasi titolo, sospendere o rallentare i Lavori, né sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni contrattuali e agli ordini del Direttore dei Lavori, rinunciando sin da ora all’eccezione di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c.
11.6. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Accordo, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso - tanto in regime di
dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura - e si assume
ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto dell’Accordo, manlevando e garantendo ATER CIVITAVECCHIA da ogni onere, responsabilità o danno che quest’ultima dovesse subire, e considerando detto onere ricompreso nel corrispettivo.
11.7. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza nonché a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Xxxxx e dei Contratti Collettivi di Lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali, nonché le condizioni economiche e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai propri dipendenti.
ARTICOLO 12 – OPERE ESCLUSE
12.1. ATER CIVITAVECCHIA si riserva la facoltà piena ed insindacabile di commissionare ad altre imprese l’esecuzione di lavori sul Sito che, a giudizio esclusivo della stessa, richiedano una particolare tecnica specializzata, siano oggetto di speciali brevetti o siano oggetto di un finanziamento da parte di enti e/o amministrazioni diversi dall'ATER stesso, senza che in merito l’Appaltatore possa avere nulla a che pretendere.
ART. 13 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE
13.1. Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l’Appaltatore, in relazione a ciascun eventuale APPLICATIVO conseguente all’Accordo Quadro, deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo le previsioni del relativo Capitolato Speciale di Appalto o che, dopo la loro accettazione o messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
13.2. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile Unico del Procedimento; qualora l’Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del Contratto Applicativo conseguente all’Accordo Quadro con attribuzione delle relative spese a carico dell’Appaltatore.
13.3. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario questi ha diritto al
rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
13.4. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dei singoli eventuali Applicativi conseguenti all’Accordo Quadro non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'esecutore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo ad ATER CIVITAVECCHIA.
ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
14.1. L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.
14.2. A tal fine, l’Appaltatore ha l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Accordo e agli Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essi relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
14.3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, per ciascuna transazione relativa al presente Accordo ed agli Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, come indicato in epigrafe al presente Accordo.
14.4. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, l’Appaltatore ha dichiarato gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto, secondo quanto indicato nel Modello allegato al presente Accordo.
14.5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ad Ater Civitavecchia ed alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (proprio contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sia venuta a conoscenza e si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri contraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
14.6. In tutti i casi in cui le transazioni non vengano eseguite tramite l’utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
14.7. L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri Subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla L. 136/2010.
14.8. ATER CIVITAVECCHIA ha il diritto di verificare che nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con tutti i subappaltatori e tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dai Lavori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
14.9. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge n. 136/2010 procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente ATER CIVITAVECCHIA e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
ARTICOLO 15 – CONTROLLI DA PARTE DI ATER CIVITAVECCHIA
15.1. ATER CIVITAVECCHIA si riserva la più ampia facoltà di verificare, anche per mezzo del Direttore dei Lavori, le modalità ed i tempi di esecuzione dei Lavori, per controllarne la rispondenza alle prescrizioni contrattuali.
15.2. Il monitoraggio dello stato di esecuzione dei lavori potrà essere realizzato anche attraverso una serie di visite ispettive, sia programmate sia non programmate, che potranno essere svolte dal Direttore dei Lavori o suoi Direttori Operativi, personale della Società, in contraddittorio con l’Appaltatore o da Terzi delegati dalla medesima.
ARTICOLO 16 – DIVIETO DI CESSIONE E CESSIONE DEI CREDITI
16.1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice, è vietata la cessione del presente Accordo e dei relativi Applicativi sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è da ritenersi nullo di diritto.
16.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla L. 136/2010.
16.3. L’Atto di Cessione, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e da notificarsi ad ATER CIVITAVECCHIA, dovrà disciplinare l’obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico, e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, utilizzando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del Cedente e del Cessionario ed indicando il CIG.
16.4. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione dei precedenti commi dà diritto ad ATER CIVITAVECCHIA di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto di ATER CIVITAVECCHIA al risarcimento dei danni.
16.5. Resta inteso che ATER CIVITAVECCHIA intende far salve, anche nei confronti del Cessionario, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del Cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della Stazione Appaltante.
ARTICOLO 17 – GARANZIA
17.1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data dalla
avente n. di importo pari ad Euro = ( /00) in favore dell’ATER CIVITAVECCHIA.
17.2 Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ATER CIVITAVECCHIA. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’Accordo Quadro. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ATER CIVITAVECCHIA, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
17.3 La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rispetto degli impegni assunti, salva comunque la risarcibilità del maggior danno causato dell'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro disposta in danno dell’Appaltatore;
- il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del singolo Appalto specifico.
17.4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’ATER CIVITAVECCHIA verso l’Appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
17.5 La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In caso di più Appalti Specifici aggiudicati in uno stretto arco temporale, l’ATER CIVITAVECCHIA si riserva di raggruppare le quote di svincolo della garanzia.
17.6 In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla dell’ATER CIVITAVECCHIA. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’ATER CIVITAVECCHIA.
ARTICOLO 18 – POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
18.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al presente Accordo nonché agli Applicativi emessi in esecuzione dello stesso.
18.2. L’Appaltatore si assume in proprio ogni responsabilità ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi oggetto delle prestazioni contrattuali riferibili all’Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
18.3. L’Appaltatore è altresì responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività ad ATER CIVITAVECCHIA ed ai dipendenti e consulenti di ATER CIVITAVECCHIA, e a terzi
in genere, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione dei Lavori e si obbliga a tenere indenne e manlevare ATER CIVITAVECCHIA da qualsiasi richiesta o condanna di risarcimento danno proveniente da qualsiasi terzo, sostenendo altresì ogni spesa (tecnica, legale, ecc.) necessaria o collegata a tali situazioni.
18.4. L’Appaltatore ha consegnato ad ATER CIVITAVECCHIA, contestualmente alla stipula del presente Accordo, le seguenti polizze assicurative:
a. una polizza assicurativa CAR/RCT a copertura:
i. dei danni subiti da Ater Civitavecchia S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei Lavori, con i seguenti massimali:
- partita 1 – opere in esecuzione: somma assicurata pari ad Euro [valore di aggiudicazione, compresi gli oneri per la sicurezza];
- partita 2 – opere preesistenti: massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- partita 3 – demolizione e sgombero, con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
ii. della responsabilità civile verso terzi nell’esecuzione dei Lavori, con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro.
b. una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, per danni patrimoniali e materiali (compresi danni all’opera), con decorrenza dalla data di stipula del presente Accordo e sino alla data d'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Tale polizza dovrà avere un massimale non inferiore a 5.000.000,00;
c. una polizza di Responsabilità Civile nei confronti di Xxxxx e verso Prestatori di Lavoro (cd. RCT/O) con massimali non inferiori a:
i. RCT: Euro 5.000.000,00 per sinistro (cinquemilioni/00);
ii. RCO: Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro con limite di Euro 2.500.000,00 (duemilioniecinquecento/00) per persona.
d. una polizza RCA ovvero un’assicurazione per la copertura delle responsabilità civile (Polizza RCA) per tutti i veicoli di proprietà e/o in uso soggetti ad assicurazione obbligatoria come previsto dalla Legge
n°990/69 e successive modificazioni ed integrazioni, con un massimale non inferiore a quanto previsto dalla Legge Applicabile.
Le suddette coperture assicurative dovranno essere stipulate con primaria compagnia assicurativa e dovranno prevedere esplicitamente la rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore nei confronti del Committente Ater Civitavecchia S.p.A., salvo il caso di dolo.
18.5. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di Consegna dei lavori relativi al primo Applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione con esito positivo relative all’ultimo Applicativo e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori relativi all’ultimo Applicativo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai precedenti commi.
18.6. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo Schema-tipo 2.3 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
18.7. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell’Appaltatore.
18.8. L’Appaltatore dovrà consegnare ad ATER CIVITAVECCHIA, prima della data di Consegna e - in ogni caso - prima della sottoscrizione del presente Accordo - e, in ogni caso, prima della Consegna relativa al primo Applicativo (anche qualora essa dovesse avvenire nelle more della stipula del presente Accordo) - i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze di cui ai precedenti commi.
18.9. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo Contratto Applicativo conseguente al presente Accordo Quadro.
18.10. Nel caso di cui al precedente art. 18.9, l’appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente Accordo Quadro a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo per volontà dell’aggiudicatario. Per i danni arrecati
ai manufatti e beni di Ater Civitavecchia S.p.A., la Società si riserva la facoltà di ordinare all’Appaltatore di
riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
18.11. ATER CIVITAVECCHIA si riserva di stipulare direttamente, in tutto o in parte, le assicurazioni di cui al presente articolo che, in tal caso, saranno prestate anche a favore dell’Appaltatore (ai sensi dell’art. 1891 c.c.). I relativi costi saranno addebitati all’Appaltatore.
ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO
19.1. Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo, è ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
19.2. Le Parti danno atto che ATER CIVITAVECCHIA resta estranea ad ogni rapporto tra i subappaltatori e l’Appaltatore, manlevando l’Appaltatore integralmente ATER CIVITAVECCHIA da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli stessi. Resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore verso ATER CIVITAVECCHIA per il corretto e puntuale adempimento degli obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale di ogni terzo incaricato dall’Appaltatore per la realizzazione dei Servizi.
19.3. ATER CIVITAVECCHIA non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
19.4. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, in allegato alla fattura per il pagamento dei SAL ai sensi del precedente art. 10, copia delle fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate, relative ai pagamenti corrisposti per le prestazioni affidate in subappalto, nonché - ai sensi dell’art. 15 della L. 180/2011 - per quelle relative ai subcontratti di forniture.
19.5. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e/o dei subcontraenti di forniture, entro il predetto termine, e comunque in allegato alle fatture di pagamento dei SAL, ATER CIVITAVECCHIA sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. Ove il mancato pagamento venga motivato con la contestazione della regolarità dei Lavori eseguiti da parte del subappaltatore, ATER CIVITAVECCHIA, previo accertamento del Direttore dei Lavori, sospende i pagamenti a favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore stesso.
19.6. In ogni caso, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all’acquisizione della documentazione di cui all’art. 105, comma 9, del Codice, nonché al rispetto da parte dello stesso delle previsioni di cui alla L. 136/2010.
19.7. L’esecuzione dei Lavori affidati in subappalto o cottimo non può formare oggetto di ulteriore subappalto o cottimo.
19.8. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ARTICOLO 20 – VARIANTI
20.1. Eventuali varianti sul presente Accordo Quadro e/o sui singoli Applicativi conseguenti al medesimo possono essere autorizzate nei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 21 – PENALI
21.1. Ferme restando le clausole penali richiamate nel Capitolato Tecnico, nel caso di mancato rispetto del termine per l’ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo o Ordine applicativo conseguente al presente Accordo Quadro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo dell’intervento oggetto dell’Applicativo i cui termini sono stati violati.
21.2. Le penali di cui al presente articolo che, per ciascun Applicativo, complessivamente non potranno superare il 10% dell’importo dell’intervento di cui all’Applicativo trovano applicazione cumulativamente. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi, nel caso in cui l’importo delle penali superi il predetto valore del 10%, ATER CIVITAVECCHIA ha il diritto di risolvere l’Accordo, ai sensi del successivo art. 24.
21.3. In caso di eventuali ritardi imputabili all’Appaltatore rispetto al termine di ultimazione previsto nei singoli Applicativi, superiore a 30 giorni, naturali e consecutivi, può essere dichiarata la risoluzione dell’Accordo, a discrezione di ATER CIVITAVECCHIA e senza obbligo di ulteriore motivazione.
21.4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei maggiori danni eventualmente sopportati da ATER CIVITAVECCHIA a causa dei ritardi o degli inadempimenti alle obbligazioni previste dal presente Accordo e dei singoli Applicativi da parte dell’Appaltatore.
21.5. Le penali verranno applicate in occasione della prima contabilizzazione utile effettuata ai fini del SAL, registrata secondo apposita procedura di contabilizzazione e, in caso di incapienza, in occasione dei SAL successivi. Resta salva la facoltà di ATER CIVITAVECCHIA, ai fini dell’incameramento degli
importi maturati a seguito dell’applicazione delle penali, di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore.
21.6. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di ATER CIVITAVECCHIA di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore.
21.7. Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l’Appaltatore dall’obbligo di portare a completamento i Lavori oggetto degli Applicativi.
ARTICOLO 22 – RECESSO
22.1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 -ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, ATER CIVITAVECCHIA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in qualunque tempo dal presente Accordo Quadro e dai singoli Applicativi ai sensi ed alle condizioni dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, senza che l’Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni.
22.2. Nel caso in cui ATER CIVITAVECCHIA si avvalga della facoltà di recesso l’Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione, ad ultimare l’esecuzione degli Applicativi in corso di adempimento. In tal caso, all’Appaltatore - a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa - competerà esclusivamente il pagamento dei Lavori correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previsti nei singoli Applicativi in corso di adempimento al momento del recesso.
22.3. Qualora il Direttore dei Lavori ordini all’Appaltatore di non ultimare l’esecuzione degli Applicativi in corso di adempimento al momento del recesso, all’Appaltatore - a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa - competerà esclusivamente il pagamento dei Lavori correttamente eseguiti al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni previsti nei singoli Applicativi in corso di adempimento al momento del recesso, il pagamento dei materiali già approntati, ove ritenuti utili da ATER CIVITAVECCHIA, nonché il decimo dell’importo degli interventi oggetto dei singoli Applicativi in corso al momento del recesso e non ancora eseguiti, calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
22.5. Il presente articolo si applica anche con riferimento a ciascun Applicativo.
ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
23.1. Ferme restando le ulteriori cause di risoluzione espressamente previste nel presente Accordo, nel Capitolato tecnico, nei Documenti e nella normativa vigente e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, ATER CIVITAVECCHIA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di grave inadempimento accertato ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
23.2. ATER CIVITAVECCHIA si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente Accordo e gli Applicativi in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- qualora, nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. n. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 c.p., per reati di usura, di riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi di ATER CIVITAVECCHIA, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai Lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei Lavori, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle prestazioni, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011;
- manifesta incapacità o inidoneità dell’Appaltatore, ex art. 1461 c.c., nell’esecuzione dei Lavori (dimostrabile per ritardi nell’esecuzione a causa di conclamata inidoneità di lavoratori e mezzi disponibili per l’esecuzione dell’Accordo, procedure esecutive, sequestri conservativi, giudiziari, etc…);
- mancato inizio delle attività entro 7 giorni, naturali e consecutivi, dalla consegna ;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente;
- abbandono dei Lavori per oltre 15 giorni, naturali e consecutivi;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e, in particolare, del D. Lgs. n. 81/2008 o dei piani di sicurezza e degli Ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro utilizzato;
- mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle garanzie e delle polizze assicurative di cui ai precedenti articoli 18 e 19;
- mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’Appaltatore, il subcontraente o il terzo subcontraente;
- fallimento dell’Appaltatore, fatta salva la speciale disciplina prevista dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
- violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti artt. 11, 15, 17 ed ai successivi artt. 27 e 28;
- nei casi di cui al precedente art. 22;
- in caso di inadempimento ovvero tre rifiuti opposti al contratto applicativo o ordine applicativo formulato dall’Ater
ARTICOLO 24 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
24.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Accordo Quadro, ovvero dei conseguenti contratti applicativi, è competente in via esclusiva il Foro di Civitavecchia.
ARTICOLO 25 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
25.1. Il presente Accordo, tutti i relativi Documenti ed i singoli Applicativi sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, dalle norme contenute nelle Direttive Comunitarie, nel D. Lgs. n. 50/2016 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 56/2017, nel D.P.R. n. 207/2010 (nelle parti ancora in vigore), nelle leggi nazionali e regionali regolanti la materia, nel d.lgs. n. 159/2011, nei Regolamenti attuativi ed esecutivi e in tutta la documentazione contrattuale e di gara, nel D.Lgs. n. 81/2008, nella L. n. 136/2010 nonché, per quanto non regolato dalle precedenti disposizioni, nelle norme del Codice Civile.
ARTICOLO 26 – TRASPARENZA
26.1. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
- che non vi è stata mediazione o altra opera da parte di terzi per la conclusione del presente Accordo;
- di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Accordo;
- di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo e degli Applicativi rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- di non avere in xxxxx xxxxxx x/x xxxxxxxx restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 2 e ss. della L. n. 287/1990;
- di conoscere il contenuto del D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale ATER CIVITAVECCHIA ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, - pubblicato sul relativo sito internet www.Ater Xxxxxxxxxxxxx.xx), impegnandosi ad astenersi - nell’espletamento del presente Accordo - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
26.2. Qualora risultasse inveritiera o violata anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, laddove nel corso del presente rapporto contrattuale non venissero rispettati gli impegni ivi assunti, l’Accordo si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto o colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione, ATER CIVITAVECCHIA avrà il diritto di risolvere l’Accordo a norma del precedente art. 18 e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.
ARTICOLO 27 – LEGGE SULLA PRIVACY E CODICE ETICO DI ATER CIVITAVECCHIA
27.1. Le Parti dichiarano e garantiscono che i dati personali raccolti e/o utilizzati in occasione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito, il “Codice della Privacy”). Le Parti si impegnano altresì a trattare i dati personali provenienti dalle stesse unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo Quadro.
27.2. Resta inteso che le Parti, ciascuna per quanto di loro competenza, rivestiranno ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del Codice della Privacy, la qualifica di Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e/o utilizzati in occasione dell’Accordo e si obbliga a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da qualsivoglia responsabilità e conseguente richiesta di risarcimento danni per violazione della normativa vigente in materia di privacy.
27.3. L’Appaltatore garantisce ATER CIVITAVECCHIA, per sé ed eventuali soggetti terzi convolti nell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, il pieno rispetto dei principi contenuti nel proprio modello elaborato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i., nonché del Codice Etico di ATER CIVITAVECCHIA, e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014 n.10/1299 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 6 del 3 febbraio 2014), disponibili presso tutte le sedi di ATER CIVITAVECCHIA e pubblicati sul sito internet www.Ater Xxxxxxxxxxxxx.xx, di cui dichiara di aver preso visione per accettazione in sede di sottoscrizione del presente Contratto. L’Appaltatore prende atto che l’inosservanza dei predetti documenti ed atti integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto che legittima ATER CIVITAVECCHIA a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
ARTICOLO 28 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
28.1. L’Appaltatore, il subappaltatore e l’impresa contraente in caso di stipula di sub-contratto si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, nei confronti degli organi sociali o dei dirigenti della propria Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del presente Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p..
28.2. ATER CIVITAVECCHIA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’Impresa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.
28.3. L’esercizio delle facoltà di cui sopra è subordinata alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione ed alla preventiva comunicazione alla Prefettura ai fini di cui all’art. 32 D.L. 90/2014 e s.m.i..
28.4. L’Appaltatore si impegna, inoltre, sin d’ora, al rispetto delle previsioni che potranno essere contenute nel Protocollo di Legalità che ATER CIVITAVECCHIA e la Prefettura di Civitavecchia hanno in previsione di sottoscrivere tra cui, in particolare, l’applicazione dei controlli di cui al D. Lgs. n. 159/2011 anche con riferimento ai contratti di subappalto, ed ai sub-contratti in genere, che saranno sottoscritti in corso di esecuzione del presente Accordo da parte dell’Appaltatore, indipendentemente dal loro valore.
ARTICOLO 29 – SPESE DI ACCORDO QUADRO E TRATTAMENTO FISCALE
29.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, ivi comprese quelle fiscali, relativi all’Accordo, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i singoli Applicativi nonché gli eventuali atti aggiuntivi all’Accordo), sono a carico dell’Appaltatore. Sono altresì a carico dell’esecutore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente Accordo Quadro, per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
29.2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Accordo sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.
ARTICOLO 30 - STIPULA IN MODALITÀ ELETTRONICA
30.1. La stipula dell’Accordo Quadro può avvenire in modalità cartacea ovvero, in via alternativa, anche con l’utilizzo della firma digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 31 – RINVIO
31.1. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente Accordo Quadro si rinvia alla disciplina contenuta nella Documentazione Tecnica nonché ai singoli Contratti Applicativi.
L.C.S.
Civitavecchia, [#]
ATER CIVITAVECCHIA S.p.A.
...................
L’APPALTATORE
…..............................
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: art. 5 (Durata dell’Accordo) art. 7 (Importo dell’Accordo), art. 8 (Corrispettivi), art. 9 (Invariabilità dei prezzi), art. 10 (termini di pagamento e fatturazione), art. 11 (Obblighi dell’Appaltatore), art. 17 (Garanzie), art. 18 (Polizza assicurativa per rischi da esecuzione, responsabilità civile verso terzi), art. 21 (Penali), art. 22 (Recesso), art. 23 (Clausola risolutiva espressa), art. 24 (Soluzione delle controversie - Foro competente).
L’APPALTATORE
Documento informatico firmato digitalmente i sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 85 e norme collegate