NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
DEL COMUNE DI FIDENZA
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n._15 del_28/_03/2019
INDICE
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 – Oggetto del Regolamento e principi Art.2 – Scopo
Art.3 – Osservanza dei contratti di lavoro Art.4 – Pubblicità e Trasparenza
PARTE II
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
TITOLO I
Valore appalto, provvedimento a contrattare e RUP
Art.5 – Valore stimato degli appalti Art.6 – Determinazione a contrarre
Art.7 – Casi di esclusione dalla determinazione a contrarre
Art.8 – Responsabile Unico del Procedimento: nomina ed incompatibilità Art.9 – funzioni e compiti del Responsabile unico del procedimento Art.10 – Incentivi per l’esercizio delle funzioni tecniche
TITOLO II
Programmazione e progettazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
Art.11 – Programmazione degli appalti Art.12 – Progettazione degli appalti
PARTE III
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA E SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
TITOLO I
Disposizioni Generali
Art.13 – Principi generali Art.14 – Procedure di gara
Art.15 – Limiti di aggiudicazione e contraente uscente Art.16 – unica offerta e parità di offerte
TITOLO II
Procedure di affidamento e contratti
CAPO I
Affidamenti telematici di lavori, servizi e forniture
Art.17 – Mercato elettronico, piattaforme elettroniche e centrali di committenza Art.18 – Eccezioni all’impiego di strumenti telematici
CAPO II
Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro
Art.19 – Affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro Art.20 – Ambito oggettivo e affidamento diretto Art.21 – Criteri di aggiudicazione
Art.22 – Perfezionamento del contratto Art.23 – Garanzie
CAPO III
Servizi e forniture di importo compreso tra 40.000 euro e la Soglia Comunitaria, nonché lavori di importo compreso tra 40.000 euro ed 1.000 euro
Art.24 – Ambito oggettivo e affidamento mediante procedura negoziata Art.25 – Indagini di mercato
Art.26 – Elenco di operatori economici Art.27 – Lettera di invito
Art.28 – Criteri di aggiudicazione
Art.29 – Perfezionamento del contratto Art.30 – Garanzie
CAPO IV
Lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle Soglie Comunitarie e procedura aperta
Art.31 – Ambito oggetto e affidamento mediante procedura aperta Art.32 – Bando di gara
Art.33 – Criteri di aggiudicazione
Art.34 – Perfezionamento del contratto Art.35 – Garanzie
CAPO V
Lavori, servizi e forniture di somma urgenza e protezione civile
Art.36 – Procedure di somma urgenza e di protezione civile
TITOLO III
Selezione e valutazione delle offerte
CAPO I
Criteri di aggiudicazione
Art.37 – Criterio minor prezzo
Art.38 – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
CAPO II
Svolgimento delle gare
Art.39 – Svolgimento delle gare
Art.40 – Operazioni di gara in ragione del criterio del minor prezzo
Art.41 – Operazioni di gara in ragione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Art.42 – Commissioni di gara
Art.43 – Compiti della commissione di gara
Art.44 – Partecipazione alle sedute pubbliche di gara Art.45 – Verbale di gara
CAPO III
Offerte anormalmente basse
Art.46 – Valutazione dell’anomalia: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Art.47 – Valutazione dell’anomalia: criterio del minor prezzo
Art.48 – Disposizioni comuni
CAPO IV
Aggiudicazione definitiva della procedura di gara
Art.49 – Determinazione di aggiudicazione
TITOLO IV
Concessioni di lavori, servizi e forniture
Art.50 – Oggetto e ambito di applicazione
Art.51 – Determinazione del valore stimato delle concessioni
PARTE IV
STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art.52 – Stipula del contratto e termini Art.53 – Forma e contenuto del contratto Art.54 – Competenza a stipulare il contratto Art.55 – Spese contrattuali
Art.56 – Gestione, repertorio e scadenza del contratto Art.57 – Proroga e rinnovo contrattuale
Art.58 – Modifiche contrattuali in corso di esecuzione, sospensione e risoluzione Art.59 – Controllo, collaudo e liquidazione del corrispettivo contrattuale
Art.60 – Divieto di cessione del contratto
PARTE V
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E FINALI
Art.61 – Cauzioni
Art.62 – Subappalto e avvalimento Art.63 – Diritto di accesso agli atti di gara
Art.64 – Annullamento della gara e mancata stipula del contratto Art.65 – Inadempienze da parte del Soggetto contraente
Art.66 – Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Art.67 – Contenzioso
Art.68 – Casi non previsti dal presente regolamento e normativa di riferimento Art.69 – Norme abrogate
Art.70 – Rinvio dinamico
Art.71 – Disposizioni transitorie e finali Art.72 – Tutela dei dati personali
Art.73 – Entrata in vigore e pubblicità del regolamento
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento e principi
1. Il presente Regolamento è predisposto in osservanza del dettato normativo di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e del D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i..
2. Con il presente Regolamento viene disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della legge e dello Statuto, l’attività contrattuale dell’Ente, per tutte le tipologie contrattuali consentite nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito definito “Codice dei Contratti”), del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 (ove applicabile) nonché dalle linee guida applicative adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione a fini di regolazione.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutti i contratti concernenti l’esecuzione di opere, di forniture o la prestazione di servizi mediante appalto ovvero mediante concessione di valore inferiore alle soglie comunitarie.
4. Gli appalti vengono affidati nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, non discriminazione e trasparenza e delle vigenti norme in materia di appalti e concessioni pubbliche.
5. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento di importo superiore ad euro. 40.000,00 per servizi e forniture ed euro. 150.000,00 per lavori sono gestite dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza, costituita, ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, formalizzata con convenzione rep. n. 8034 del 05/02/2015, dalla fase di indizione fino alla proposta di aggiudicazione.
Art. 2 - Scopo
1. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico proprio dell’Amministrazione operando secondo i principi dell’imparzialità e del buon andamento ed in ossequio ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità.
Art. 3 - Osservanza dei contratti di lavoro
1. Chiunque, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con l’Ente, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – alla data del contratto – alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.
2. L’obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse. Questo permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, l’Ente si riserva il diritto di sospendere in tutto od in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione attestata dalle Autorità. Il contraente, in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d’opera a qualunque titolo associato all’impresa contraente.
5. Valgono, per gli appalti e le concessioni di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge nazionale (ed eventualmente regionali) nonché quelle impartite al riguardo dal Ministero delle Infrastrutture e, in subordine, le indicazioni operative formulate dall’ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (divenuta Anac) nell’ambito delle proprie funzioni consultive previste dalla legge.
Art. 4 - Pubblicità e trasparenza
1. Il regime della pubblicità di tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti e concessioni pubbliche di servizi, forniture, lavori ed opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria (nonché dalla normativa regionale, ove vigente in materia) ed in particolare, da quanto previsto dall’art. 29 del Codice dei Contratti.
2. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del Responsabile Unico del Procedimento, nonché gli ulteriori elementi prescritti dal Codice dei Contratti e dall’eventuale ulteriore normativa avente attinenza con la contrattualistica pubblica.
3. E’ sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso ovvero bando di indizione di gara e dei relativi risultati sull’Albo pretorio comunale, sul sito di “Amministrazione trasparente” e ove previsto dal Codice dei Contratti.
4. Come stabilito dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la Centrale Unica di Committenza quale Stazione appaltante pubblica, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento inerente le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del citato decreto, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati ed ai concorrenti di detto provvedimento tramite Pec indicando l’ufficio ovvero il collegamento informativo ad accesso riservato ove saranno disponibili i relativi atti.
5. Per le alienazioni di beni mobili e le locazioni si fa riferimento all’art. 66 X.X. 00 maggio 1924,
n. 827, mentre per le alienazioni di beni immobili si richiama il Regolamento comunale per l’alienazione di beni immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 17/04/2009.
6. Trovano applicazione, inoltre, le disposizioni in materia di pubblicazione contenute negli artt. 71, 72, 73 del Codice dei Contratti nonché quelle afferenti la disponibilità elettronica dei documenti di gara di cui all’art. 74 del Codice.
PARTE II
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TITOLO I
Valore appalto, provvedimento a contrattare e RUP
Art. 5 – Valore stimato degli appalti
1. Ai fini della determinazione della procedura di affidamento da adottare, si applica il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale valore è comprensivo dell’importo dell’appalto, al netto dell’IVA, di qualsiasi forma di opzioni o rinnovi.
2. In ragione del valore massimo stimato dell’appalto deve essere acquisito il CIG nonché calcolata la tassa di gara a carico della stazione appaltante nonché quella a carico degli operatori economici
3. Il valore dell’appalto è costituito dall’importo al netto dell’IVA che viene posto a base di gara. In questo calcolo quindi non vanno inseriti eventuali opzioni e rinnovi.
Art. 6 – Determinazione a contrattare
1. La procedura di affidamento di un appalto è preceduta dall’adozione della determinazione a contrattare che, in relazione al combinato disposto degli art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 del Codice dei Contratti, deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) la procedura per l’individuazione degli offerenti (art. 59 del Codice dei Contratti);
d) il criterio per la scelta dell’offerta migliore (art. 95 del Codice dei Contratti).
2. La determinazione a contrattare deve contenere l’indicazione dei mezzi di finanziamento della spesa e l’assunzione dell’impegno di spesa su pertinente capitolo di bilancio, ovvero della relativa prenotazione di impegno.
3. La determinazione a contrattare deve indicare, altresì, se trattasi di opere pubbliche, gli elaborati di progetto, perizie, stime, etc.. nonché l’indicazione dei requisiti e dei presupposti relativi alla localizzazione dell’opera sotto il profilo urbanistico, alla pubblica utilità e, nei casi previsti dalla legge, urgenza ed indifferibilità, mentre per i servizi e forniture deve contenere, in via semplificativa e non esaustiva:
- il capitolato prestazionale;
- il disciplinare di gara/tecnico;
- il Duvri, qualora previsto.
4. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il Dirigente/Responsabile del servizio interessato al contratto in qualità di Responsabile di PEG ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia, dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.
Art. 7 – Casi di esclusione dalla determinazione a contrarre
1. Si prescinde dall’adozione della determinazione a contrattare, nei seguenti casi:
a) qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente;
b) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità;
c) per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett a) del D.lgs n.50/2016.
2. Tutto quanto sopra avviene sempre e comunque in conformità con la disciplina e/o le discipline specifiche dettate nello specifico dal Codice dei Contratti.
Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento: nomina ed incompatibilità
1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che cura le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Qualora la natura della prestazione lo richieda, è nominato un Direttore dei lavori ovvero Direttore dell’esecuzione.
2. Il RUP è nominato dal soggetto responsabile dell’unità organizzativa di livello apicale in applicazione dell’art. 31 del Codice dei Contratti in conformità con le Linee Guida n. 3/2016 dell’ANAC, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017, recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. E’ scelto tra i dipendenti dell’Ente sulla base del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell’Amministrazione, nonché delle competenze professionali, dell’anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all’oggetto del contratto, dell’esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.
3. Nel caso di appalti di lavori, il RUP è nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non soggetti a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.
4. Per le gare aventi ad oggetto appalti o concessioni di lavori, il RUP deve essere in possesso di specifici requisiti, differenti a seconda dell’importo della gara, prescritti dalle citate Linee Guida Anac n. 3.
5. Ai sensi dell’art. 31 c.6 del D.lgs n.50/2016 per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al Responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
6. Nel caso in cui venga individuato quale RUP un dipendente carente dei requisiti necessari, è possibile affidare lo svolgimento dell’attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP ovvero a soggetti esterni aventi le competenze richieste tramite le procedure previste dall’art. 31 commi 7 e segg. del Codice dei Contratti.
7. Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto prescritto dal D.P.R. n. 62/2013, dal Codice di comportamento adottato da questa Amministrazione comunale, dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
8. Il RUP non può incorrere in cause di incompatibilità, astensione ed esclusione e trovarsi in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, come prescritto dalla Legge n. 241/1990, dall’art. 42 del Codice dei Contratti e del D.P.R. n. 62/2013. Tale ruolo non può essere ricoperto da soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsto nel Capo I del Titolo II del Libro secondo de codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, il quale vieta l’assegnazione a tali soggetti di uffici preposti all’acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive. Tale disposizione si estende al Direttore dei lavori e Direttore dell’esecuzione.
9. Il ruolo di RUP è di regola incompatibile con quella di commissario di gara e di Presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 9 – Funzioni e compiti del Responsabile unico del procedimento
1. Spettano al RUP tutte le funzioni ed i compiti definiti dagli artt. 31 e 111 comma 2 del Codice dei Contratti relativamente alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento,
ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano attribuiti specificamente ad altri organi o soggetti.
2. Le competenze del RUP in merito alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione delle gare pubbliche sono esplicitate nelle citate Linee Guida Anac n. 3/2016, alle quali si rimanda.
3. Al fine di assicurare la regolarità della prestazioni rese dall’appaltatore, il RUP congiuntamente al Direttore dei lavori od al Direttore dell’esecuzione verifica l’esecuzione della prestazione contrattuale. Restano fermi i limiti relativi agli importi massimi e la tipologia di lavori, beni e servizi per i quali il RUP possa coincidere con la figura del progettista o con il Direttore dei lavori/Direttore di esecuzione del contratto.
4. Le Centrali di Committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un Rup per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.
5. Il controllo della documentazione amministrativa, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x svolto dal Responsabile del procedimento della Centrale Unica di Committenza, da un seggio di gara nominato dal Dirigente della stessa, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il Responsabile della Centrale Unica di Committenza esercita una funzione di coordinamento e controllo finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure ed adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
6. In caso di aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. Qualora l’affidamento avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice. La valutazione della congruità delle offerte spetta al RUP, come meglio specificato dal Capo III del Titolo III del presente Regolamento.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la disciplina del Codice dei Contratti in materia di ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e concessioni nonché le Linee Guida Anac pertinenti in materia.
Art. 10. Incentivi per l’esercizio delle funzioni tecniche
1. Ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento di attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è prevista la costituzione di un apposito Fondo non superiore al 2% dell’importo a base di gara da destinare ai dipendenti della stessa Amministrazione. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. Tali disposizioni si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell’esecuzione.
2. La disciplina concernente il Fondo è contenuta nell’apposito Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche approvato con deliberazione Giunta Comunale al quale si rimanda integralmente.
TITOLO II
Programmazione e progettazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
Art. 11 – Programmazione degli appalti
1. Il Referente per la redazione della programmazione, coadiuvato dai Dirigenti/Responsabili dei Servizi, predispone, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, il Programma Triennale dei lavori pubblici ed il Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori dell’Ente, in coerenza con il Bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria dell’ente.
La programmazione dei lavori, servizi e forniture è obbligatoria per gli importi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 21 menzionato.
2. Ai fini dell’inserimento delle opere all’interno del programma triennale dei lavori pubblici, l’amministrazione approva preventivamente, se previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali.
3. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori, ed i relativi aggiornamenti, sono pubblicati ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell’ente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Le acquisizioni di beni e servizi informativi e di connettività avvengono nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 513, della Legge n. 208/2015.
Art. 12 - Progettazione degli appalti
1. I livelli di progettazione e la relativa articolazione per appalti e concessioni di lavori pubblici sono determinati dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016.
2. Prima di essere posta in appalto, la progettazione delle opere pubbliche deve essere esecutiva, verificata e validata. E’ facoltà del Responsabile Unico del Procedimento ridurre o accorpare il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto definitivo, esclusa quello esecutivo, purché il successivo progetto sia comprensivo del precedente omesso e tale scelta avvenga con atto motivato.
3. La progettazione di servizi e forniture composta da un unico livello di progettazione secondo le modalità e i criteri specificati dall’art. 23, comma 14 e successivi del D.Lgs. n. 50/2016.
PARTE III
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA E SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 13 - Principi generali
1. L’affidamento e l’esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture con le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 avvengono nel rispetto dei seguenti principi: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione (art. 30, comma 1), criteri di sostenibilità energetica e ambientale (art. 34) e prevenzione e risoluzione dei conflitti di
interesse (art. 42).
Art. 14 - Procedure di gara
1. Fermo restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, in applicazione del disposto contenuto nell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’individuazione degli operatori economici a cui affidare un lavoro, servizio o fornitura al di sotto delle soglie comunitaria definite dall’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, vengono utilizzate le seguenti procedure:
• Affidamento diretto, per appalti di importo inferiore ai 40.000 euro (art. 36, comma 2, lett. a));
• Procedura negoziata, per appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 1.000.000 euro per i lavori e 209.000euro per beni e servizi (art. 36, comma 2, lett. b) e c));
• Procedura aperta, per appalti di lavori superiori a 1.000.000 euro (artt. 36, comma 2, lett. d) e 60) e servizi di importo superiore ad euro. 209.000,00.
2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, nonché di obblighi di ricorso alle aggregazioni ed alle centralizzazioni negli acquisti di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 38 del medesimo decreto.
Art. 15 - Limiti di aggiudicazione e contraente uscente
1. 1. Fermo restando il principio di rotazione sia degli inviti sia dell’affidamento del contratto, la selezione del medesimo operatore o del contraente uscente richiede un’adeguata motivazione che può riguardare anche l’affidabilità, tempestività e professionalità nell’esecuzione della prestazione affidata, oltre che il vantaggio economico. La riscontrata assenza di alternative nella scelta dell’operatore economico si considera situazione di carattere eccezionale e richiedono un obbligo motivazionale più stringente, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del prededente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.
Art. 16 - Unica offerta e parità di offerte
1. L'Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, valida e che tale circostanza sia stata menzionata nella documentazione di gara.
2. In caso di offerte uguali, l’aggiudicatario viene scelto mediante sorteggio durante la seduta di gara nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza tra gli operatori economici tra cui si effettua il sorteggio.
TITOLO II
Procedure di affidamento dei contratti
CAPO I
Affidamenti telematici di lavori, servizi e forniture
Art. 17 - Mercato elettronico, piattaforme telematiche e centrali di committenza
1. L’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie individuate dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 è effettuata mediante strumenti elettronici, quali:
a) il Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (Mepa) gestito da Consip s.p.a.;
b) altri mercati elettronici gestiti da soggetti aggregatori regionali (Intecent-Er), da altre pubbliche amministrazioni o da centrali di committenza;
c) la piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento (Sater).
2. L’acquisizione di beni o servizi in base a quanto previsto dal precedente comma 1 è effettuata:
a) per importi superiori a 1.000 euro e inferiori a 40.000 euro, attraverso l’effettuazione di ordini diretti (ODA) o l’espletamento di trattativa diretta o Richiesta di Offerta (RDO) o procedure analoghe;
b) per importi superiori a 40.000 euro e inferiori alle soglie comunitarie relative all’acquisizione di beni e servizi, comprese quelle relative ai servizi specificati nell’Allegato IX, mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, quale la richiesta di offerta (RDO) o procedure analoghe di confronto competitivo.
3. L’acquisizione di beni e servizi entro le fasce di valore indicate nel precedente comma 2:
a) è effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento (Intercent-ER), in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 e dall’art. 1, comma 7 del
D.L. n. 95/2012, quando risulti più economicamente vantaggioso dell’acquisizione mediante gli strumenti elettronici;
b) deve essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento (Intercent-ER) o ad altre iniziative dagli stessi soggetti attivate, in base a quanto stabilito dall’art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, nonché dal relativo provvedimento di attuazione adottato con il
D.P.C.M. 24 dicembre 2015, per le categorie merceologiche e per le relative soglie in esso indicate.
4. L’Amministrazione può acquisire lavori di varia tipologia entro 1.000.000 euro mediante ricorso agli strumenti telematici di acquisto di cui al presente articolo.
Art. 18 - Eccezioni all’impiego di strumenti telematici
1. Qualora l’Amministrazione rilevi che i beni o i servizi di cui necessita non sono acquisibili mediante gli strumenti elettronici di cui al precedente art. 17 in quanto:
− radicalmente difformi rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno;
−non presenti nei suindicati strumenti di acquisto elettronici e di natura convenzionale; può procedere:
a) per acquisizioni di valore inferiore ai 40.000 euro autonomamente, con affidamento diretto, in base a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;
b) per acquisizioni di valore compreso tra i 40.000 euro e le soglie comunitarie per l’acquisizione di beni e servizi:
b.1) mediante ricorso alla Centrale Unica di committenza ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 6, per lo svolgimento della procedura semplificata prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice;
b.2) con svolgimento di procedure semplificate in base all’art. 36 citato o ordinarie.
2. In relazione all’acquisto di beni e di servizi informatici l’Amministrazione si attiene comunque agli obblighi previsti dall’art. 1, commi 512-516 della Legge n. 208/2015.
3. Qualora l’Amministrazione rilevi che gli strumenti elettronici per l’acquisizione di lavori di manutenzione ordinaria nella fascia di valore prevista dall’art. 37, comma 2 del Codice, compresa tra 150.0000 euro e 1.0000.000 di euro non sono disponibili procede mediante:
a) ricorso a centrali di committenza ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) svolgimento di procedure previste dal Codice dei contratti, comprese le procedure negoziate semplificate previste dall’art. 36, comma 2 dello stesso Xxxxxx.
CAPO II
Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro
Art. 19 - Affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, che modifica l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici anche senza avvalersi del mercato elettronico o di strumenti analoghi.
2. La soglia di 1.000,00 euro è da intendersi al netto dell’IVA.
3. Il Responsabile unico del Procedimento individua l’operatore economico mediante affidamento diretto.
Art. 20 - Ambito oggettivo e affidamento diretto
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, per gli appalti di lavori, forniture e servizi (inclusi i servizi di progettazione) di importo inferiore a 40.000 euro si potrà procedere all’affidamento diretto in conformità all’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti.
2. Per i lavori è altresì possibile procedere tramite amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1, lett. gggg) del D.Lgs. n. 50/2016, previa individuazione dei lavori da parte del RUP.
3. L’Amministrazione è tenuta ad effettuare verifiche, preventive ovvero successive alla stipula del contratto, in merito al possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico, mediante autocertificazione in applicazione del D.P.R. n. 445/2000, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti e più in dettaglio dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, come da ultime aggiornate.
Art. 21 - Criteri di Aggiudicazione
1. Per la scelta del contraente può essere utilizzato, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 95
c. 4) del D.Lgs. n. 50/2016 il criterio del minor prezzo.
2. L’Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, parità di trattamento, procede all’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
3. Si fa in ogni caso riferimento a quanto previsto nelle menzionate Linee Guida ANAC n. 4/2016.
4. Per una più dettagliata disciplina circa i criteri di aggiudicazione si rimanda agli artt. 37 e 38 del presente Regolamento.
Art. 22 - Perfezionamento del contratto
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
Art. 23 – Garanzie
1. Le ditte esecutrici e/o fornitrici sono tenute a presentare la garanzia fidejussoria di cui agli artt. 93 (cauzione provvisoria) e 103 (cauzione definitiva) del Codice dei contratti, nel rispetto degli schemi di contratti-tipo definiti con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31/2018. Di norma si può prescindere dalla richiesta di tali cauzioni, essendo facoltà dell’amministrazione stessa decidere se richiederla, qualora ricorrano le condizioni previste dai predetti articoli.
2. Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa.
CAPO III
Servizi e forniture di importo compreso tra 40.000 euro e la Soglia Comunitaria, nonché lavori di importo compreso tra 40.000 euro ed 1.000.000 euro
Art. 24 - Ambito oggettivo e affidamento mediante procedura negoziata
1. Fatta salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie gli appalti per servizi (inclusi i servizi di progettazione) e forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la soglia Comunitaria, nonché lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 150.000 e tra euro
150.000 ed euro 1.000.000 possono essere affidati attraverso una procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità di seguito specificate.
2. Alla procedura negoziata saranno invitati almeno dieci imprese, in caso di affidamento di lavori, o cinque imprese, in caso di affidamento di beni o servizi, a seguito di apposita indagine di mercato o tra quelle iscritte all’Elenco operatori economici di cui al seguente art. 26, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e di pubblicità della procedura. In caso di procedura negoziata avente ad oggetto lavori di importo compreso tra 150.000 euro e 1.000.000 euro
saranno invitati almeno quindici imprese individuate secondo le modalità indicate nel precedente periodo.
3. Per quanto non disposto nel presente Capo si rinvia alla vigente normativa applicabile e in particolare a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016, come da ultimo aggiornate.
Art. 25 - Indagini di mercato
1. Ai fini di conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di gara, l’Ente espleta delle indagini di mercato con le modalità ritenute più convenienti a seconda della tipologia e della complessità dell’appalto, anche tramite la consultazione di strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione da Xxxxxx s.p.a. e dalle centrali di committenza soggetti aggregatori (Incenter-Er). Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. L’ente adotta un Avviso di Indagine di mercato, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità e degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013, all’interno del quale sono specificati i seguenti elementi:
a) la stazione appaltante;
b) l’oggetto, il luogo di esecuzione e il valore dell’appalto;
c) il criterio di aggiudicazione;
d) i requisiti di partecipazione inerenti a: idoneità professionale, capacità economico/finanziaria, capacità tecniche professionali;
e) il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati;
f) le modalità e i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse alle indagini;
g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
h) gli elementi essenziali del contratto;
i) le modalità di selezione dei concorrenti da invitare.
3. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori al numero stabilito nell’Avviso di Indagine di mercato, l’Ente si riserva di procedere ad ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare, purché in possesso dei necessari requisiti di partecipazione.
4. Nel caso risultassero idonei a partecipare alla procedura di gara un numero di operatori economici superiore a quello consentito dall’amministrazione e non siano stati previsti, prima dell’avvio dell’indagine di mercato o dell’istituzione dell’elenco degli operatori economici, ulteriori criteri di selezione, l’Ente procede al sorteggio pubblico.
5. L’elenco dei nominativi da invitare alle procedure negoziate sarà compilato a cura del RUP, in modo da assicurare una effettiva concorrenza e rotazione degli operatori economici in relazione alle caratteristiche dell’appalto. Le lettere di invito a presentare l’offerta sono trasmesse tramite PEC ovvero, qualora ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanti disposto dall’art. 75, comma 3, del Codice dei contratti.
Art. 26 - Elenco di operatori economici
1. In alternativa alle indagini di mercato di cui all’articolo precedente, ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 36, commi b) e c), del Codice dei contratti, è istituito presso la Centrale Unica di Committenza un elenco di operatori economici per servizi e forniture, regolamentato da apposito disciplinare approvato con deliberazione Giunta Comunale, al quale si rimanda.
Art. 27 - Lettere di invito
1. Le imprese saranno invitate dal Rup simultaneamente a presentare offerta mediante lettera d’invito, ove viene indicato il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa.
2. La lettera d’invito contiene i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione e relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l’importo complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e di idoneità economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice dei contratti e motivando in caso di applicazione del criterio del prezzo più basso. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP;
j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, del Codice dei contratti, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’art. 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che: a) l’esclusione del 20% o del 10% delle offerte ammesse è applicata sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) si accantonano solo quelle offerte necessarie per raggiungere la soglia del 20% (o del 10%), indipendentemente dalla presenza di più offerte con identico ribasso percentuale; c) a prescindere dal metodo sorteggiato, deve essere indicato il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia;
l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
m)la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all’apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.
3. Successivamente alla trasmissione delle lettere di xxxxxx, si procederà al controllo in ordine alla documentazione amministrativa e alla valutazione delle offerte nei termini e modalità specificate nelle lettere d’invito.
4. I dati relativi all’esito delle varie fasi di istanza saranno a disposizione dei concorrenti, compatibilmente alle esigenze di riservatezza connesse all’espletamento della gara stessa e alla disciplina sul diritto di accesso di prevista dalla Legge n. 241/1990 e dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. L’Ente si riserva di utilizzare, per la trasmissione delle lettere di invito e delle successive comunicazioni, i mezzi indicati nel Codice dei contratti (posta elettronica ovvero, quando ciò
non sia possibile, tramite lettera conforme a quanto disposto dall’art. 75, comma 3, del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato o strumento elettronico).
Art. 28 - Criteri di Aggiudicazione
1. In relazione all’oggetto dell’appalto ed alle caratteristiche tecniche dello stesso, saranno utilizzati i criteri del minor prezzo ovvero dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificati nei successivi artt. 37 e 38 del presente Regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa” e Linee Guida ANAC n. 4/2016 come da ultime aggiornate.
Art. 29 - Perfezionamento del contratto
1. Il perfezionamento del contratto è disciplinato dall’art. 53 del presente Regolamento a cui si rinvia.
Art. 30 – Garanzie
1. L’offerta dovrà essere corredata da garanzia cauzionale o fideiussioria ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia definitiva nella misura prevista dall’art. 103 del Codice dei contratti.
2. Le garanzie devono essere presentate nel rispetto degli schemi di contratti-tipo definiti con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31/2018.
3. L’esecutore avrà l’obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, nel caso di lavori.
CAPO IV
Lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle Soglie comunitarie e procedura aperta
Art. 31 - Ambito oggettivo e affidamento mediante procedura aperta
1. Per gli appalti di lavori, servizi (inclusi i servizi di progettazione) e forniture sotto soglia comunitaria di cui all’art. 35 del Codice e più in particolare per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, l’operatore economico viene selezionato con il ricorso alla procedura aperta quale procedura ordinaria previste dal combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 59 e successive del Codice.
La procedura aperta garantisce un’ampia partecipazione degli operatori economici ed un’effettiva applicazione dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza.
Art. 32 - Bando di gara
1. Lo svolgimento della procedura aperta è preceduta da apposito bando di gara, redatto nel rispetto delle prescrizioni formali previste dalla normativa vigente in relazione all’oggetto e all’entità dell’appalto.
2. All’interno del bando di gara, si specificano i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice dei contratti e motivando in caso di applicazione del criterio del prezzo più basso. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
g) le garanzie richieste per la partecipazione;
h) il nominativo del RUP;
i) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, del Codice degli appalti, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’art. 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che: a) l’esclusione del 20% o del 10% delle offerte ammesse è applicata sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) si accantonano solo quelle offerte necessarie per raggiungere la soglia del 20% (o del 10%), indipendentemente dalla presenza di più offerte con identico ribasso percentuale; c) a prescindere dal metodo sorteggiato, deve essere indicato il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia;
l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
m)la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all’apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.
3. Successivamente alla ricezione delle offerte si procederà al controllo in ordine alla regolarità della documentazione amministrativa e alla valutazione delle offerte nei termini e modalità specificate nel bando.
4. I dati relativi all’esito delle varie fasi saranno a disposizione dei concorrenti, compatibilmente alle esigenze di riservatezza connesse all’espletamento della gara stessa e alla disciplina sul diritto di accesso prevista dalla Legge n. 241/1990 e dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. L’Ente si riserva di utilizzare per la trasmissione delle successive comunicazioni i mezzi indicati nel Codice dei contratti (posta elettronica ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera conforme a quanto disposto dall’art. 75, comma 3, del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato o strumento elettronico).
Art. 33 - Criteri di Aggiudicazione
1. In relazione all’oggetto dell’appalto ed alle caratteristiche tecniche dello stesso, sarà utilizzato di norma il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quando vi ricorrano le condizioni, il criterio del minor prezzo come meglio specificati dagli art. 37 e 38 del presente Regolamento e nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 2/2016 “Offerta economicamente più vantaggiosa”.
Art. 34 - Perfezionamento del contratto
1. Il perfezionamento del contratto è disciplinato dall’art. 53 del presente Regolamento a cui si rinvia.
Art. 35 – Garanzie
1. L’offerta dovrà essere corredata da garanzia cauzionale o fideiussioria ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia definitiva nella misura prevista dall’art. 103 del Codice dei contratti.
2. Le garanzie devono essere presentate nel rispetto degli schemi di contratti-tipo definiti con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31/2018.
3. L’esecutore avrà l’obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, nel caso di lavori.
CAPO V
Lavori, servizi e forniture di somma urgenza e protezione civile
Art. 36 - Procedure di somma urgenza e di protezione civile
1. Il Rup ovvero il tecnico competente dell’amministrazione dispone contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dell’urgenza, l’immediata esecuzione dei lavori ovvero della fornitura o del servizio qualora vi siano circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio in tal senso.
2. L’affidamento dei lavori di somma urgenza e comunque dell’esecuzione di appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie può avvenire mediante affidamento diretto nei limiti di
200.000 euro ad uno o più operatori economici individuati dal RUP o dal tecnico dell’amministrazione competente, anche servendosi degli appositi elenchi di operatori economici.
3. Come chiarito dall’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione di appalti di somma urgenza avviene a prescindere da qualsiasi previa negoziazione tra operatori economici, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è di norma definito consensualmente tra le parti.
4. Per una disciplina più dettagliata circa gli appalti di somma urgenza, si rimanda al citato art. 163.
TITOLO III
Selezione e valutazione delle offerte
CAPO I
Criteri di aggiudicazione
Art. 37 - Criterio minor prezzo
1. In relazione all’oggetto dell’appalto ed alle caratteristiche dello stesso, potrà essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di:
• fermo restando quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 euro purché l’affidamento dei lavori avvenga con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo. In tali ipotesi, qualora si applichi l’esclusione automatica, si ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 (sorteggio dei parametri di calcolo della soglia) e 8 del Codice.
• servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
• servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’art. 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
2. Il criterio di aggiudicazione deve essere indicato nel bando ovvero nella lettera di invito e specificato nell’eventuale Disciplinare di gara.
3. Il prezzo offerto in sede di gara deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base d’appalto al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, pena l’esclusione dalla procedura.
Art. 38 - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
1. In relazione all’oggetto dell’appalto ed alle caratteristiche tecniche dello stesso, potrà essere utilizzato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Sono aggiudicati esclusivamente tramite tale criterio i contratti relativi:
• ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziali e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera come definiti all’art. 50, c. 1, del Codice degli appalti;
• all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.
3. Il criterio di aggiudicazione deve essere indicato nel bando ovvero nella lettera di xxxxxx. In particolare, all’interno dei disciplinari di gara (eventualmente nel bando di gara o lettera di invito) devono essere specificati:
• i criteri di valutazione delle offerte e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
• l’eventuale ripartizione dei criteri e dei i sub-criteri, con i relativi pesi e punteggi da attribuire;
• l’eventuale soglia di sbarramento relativa all’offerta tecnica.
4. Il prezzo offerto in sede di gara deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base d’appalto al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, pena l’esclusione dalla procedura.
3. Si fa in ogni caso riferimento a quanto previsto dalle citate Linee Guida ANAC n. 2/2016 n. 4/2016, come da ultime aggiornate.
CAPO II
Svolgimento delle operazioni di gara: modalità e soggetti
Art. 39 - Svolgimento delle gare
1. Tutte le operazioni di gara sono svolte nel rispetto dei principi di imparzialità e massima trasparenza, come prescritto dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed in osservanza degli indirizzi
contenuti nelle Linee Guida Anac.
Di norma, le gare si svolgono in una sala aperta al pubblico presso la sede del Comune di Salsomaggiore Terme, Comune capofila della Centrale Unica di Committenza.
2. La data della seduta pubblica relativa all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa viene indicata nel bando di gara o lettera invito.
3. Idonea comunicazione della seduta di gara relativa all’apertura della busta contenente l’offerta economica ed eventuale successiva comunicazione esito della verifica dell’anomalia dell’offerta, verrà data agli operatori economici partecipanti alla gara mediante PEC ovvero pubblicazione sul sito internet del Comune capofila ovvero all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
Art. 40 - Operazioni di gara in ragione del criterio del minor prezzo
1. Quando si procede ad esperire procedure di affidamento in applicazione del criterio del prezzo più basso, tutti gli adempimenti relativi alle gare sono assicurati dal Responsabile del procedimento della Centrale Unica di Committenza oppure dal seggio di gara all’uopo istituito.
2. Le operazioni relative all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche sono verbalizzate dal personale assegnato alla Centrale Unica di Committenza.
3. Mediante l’apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa il Responsabile del procedimento della Centrale Unica di Committenza o seggio di gara verifica la correttezza formale e la regolarità della stessa, determinando così l’ammissione ovvero l’esclusione dei candidati offerenti dalla procedura di gara. L’apertura delle buste si svolge in seduta pubblica e vi possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. In caso di mancanza di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa si procede all’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a cui si rimanda per le modalità di avvio del procedimento.
4. In successiva o nella stessa seduta pubblica, si procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ove il RUP o Presidente del seggio di gara dà lettura dei ribassi espressi in lettere e, se del caso, calcola la soglia di anomalia con le modalità previste all’art. 47 del presente Regolamento ai fini della predisposizione della graduatoria provvisoria. In caso di parità di ribasso si procederà mediante sorteggio. Segue quindi l’eventuale verifica circa la congruenza delle offerte presentate, al fine di verificare le anomalie.
6. La proposta di aggiudicazione è disposta dalla Centrale Unica di Committenza mentre l’aggiudicazione definitiva è disposta con apposita determinazione del Dirigente/responsabile del servizio, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti indicati nell’art. 76 del Codice dei contratti.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 c. 7) del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Per quanto non disposto nel presente Capo si rinvia alla vigente normativa applicabile e in particolare a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, come da ultimo aggiornate.
Art. 41 - Operazioni di gara in ragione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa
1. Quanto alle procedure di affidamento in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile del procedimento della Centrale Unica di Committenza oppure il seggio di gara, all’uopo istituto dal Dirigente della Centrale Unica di Committenza, provvede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa. Le operazioni del seggio di gara vengono verbalizzate dal personale della Centrale Unica di Committenza. In caso di mancanza di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa si procede all’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a cui si rimanda per le modalità di avvio del procedimento.
2. Con l’apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa viene verifica la correttezza formale e la regolarità della stessa determinando quindi l’ammissione ovvero l’esclusione dei candidati offerenti dalla procedura di gara. L’apertura delle buste si svolge in seduta pubblica e vi possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
3. Il seggio di gara procede, in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, al fine del formale controllo del corredo documentale prescritto. La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, valuta, in una o più sedute riservate (eventualmente lavorando da remoto mediante apposito canale telematico qualora un commissario ne facesse richiesta) le offerte tecniche e assegna i relativi punteggi secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara.
4. In successiva seduta pubblica, la Commissione rende noto il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica e apre le buste contenenti le offerte economiche, verificandone la correttezza formale, e dando successiva lettura dei ribassi/prezzi espressi in lettere. La stessa procede ad attribuire un punteggio alle offerte e calcola la somma dei punteggi di ciascun concorrente ai fini della predisposizione della graduatoria provvisoria. In caso di offerte uguali si privilegerà il concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica, in caso di ulteriore parità si procederà con le modalità di cui all’art. 77 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827.
5. L’assegnazione del punteggio finale complessivo risulta pertanto dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara all’offerta economica e all’offerta tecnica. La Commissione procede ad individuare, ai sensi dell’articolo 97 comma 3 del d.lgs. 50/2016, le offerte per le quali i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
6. Per quanto non disposto nel presente articolo, si rinvia alla vigente normativa applicabile e in particolare a quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 2/2016 e n. 3/2016.
Art. 42 - Commissione di gara
1. Nelle gare d’appalto o di concessione, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte ammesse in gara nonché la proposta di aggiudicazione della migliore offerta è demandata alla speciale Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.
2. La Commissione viene nominata solo qualora siano scaduti i termini per la presentazione delle offerte al fine di evitare il sorgere di situazioni di incompatibilità e conflitti d’interesse.
3. La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari (da 3 a 5 membri) di commissari
in conformità a quanto previsto dal citato art. 77 e dalle Linee Guida ANAC n. 5/2016 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, come da ultime aggiornate. I commissari possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Alla commissione partecipa come segretario verbalizzante il personale della Centrale Unica di Committenza.
4. Si applicano, per quanto concerne l’iscrizione all’Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni contenute nelle menzionate Linee Guida ANAC n. 5/2016. Sino a quando non verrà istituito il predetto Albo si applicherà, in via transitoria, quanto disposto dall’art. 216, comma 12 del Codice che stabilisce che la commissione continuerà ad essere nominata dall’Organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante. A tal fine si rimanda all’atto di indirizzo adottato dalla Giunta Comunale.
Art. 43 -
Compiti della Commissione di gara
1. Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:
a) in seduta riservata: le riunioni per la propria costituzione e per definire al proprio interno le modalità di svolgimento delle operazioni di gara;
b) in seduta riservata: valutazione nel merito delle offerte tecniche inserite correttamente nelle buste, con la conseguente assegnazione dei punteggi ad ognuna delle proposte tecniche avanzate dai concorrenti e, se del caso, alla conseguente esclusione dei concorrenti che non abbiano presentato idonee offerte tecniche in base ai punteggi assegnati alle stesse offerte tecniche;
c) in seduta pubblica: lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche e dei ribassi offerti nelle offerte economiche, valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 c. 3) del D.Lgs. n. 50/2016; la stessa Commissione ha facoltà di indicare al RUP le offerte che appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, fermo restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo;
d) in successiva eventuale seduta pubblica: comunicazione esito della valutazione dell’anomalia dell’offerta e proposta di aggiudicazione.
2. Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza procede all’approvazione dei verbali di gara ed alla proposta di aggiudicazione, con apposita determinazione e li trasmette al Dirigente/responsabile del servizio per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 e 76 del Codice dei Contratti.
3. I lavori della Commissione devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità e buon andamento. Gli originali delle offerte sono conservate a cura del segretario della Centrale Unica di Committenza presso la sede. Spetta al Presidente la possibilità di disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l’aggiornamento dei lavori.
Art. 44 - Partecipazione alle sedute pubbliche di gara
1. Chiunque è ammesso ad assistere alle seduta di gara pubbliche in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale ad evidenza pubblica volta all’individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.
2. Spetta al Segretario verbalizzante acquisire i dati personali e l’atto attraverso il quale si evince il
potere di rappresentanza di coloro che si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti e quindi riportare il tutto all’interno del verbale di gara.
3. Durante lo svolgimento delle sedute pubbliche, i rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale, previa loro identificazione. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno, concede la parola.
4. In caso di procedure di gara telematiche, la partecipazione alle sedute di gara pubbliche è garantita esclusivamente attraverso le piattaforme di mercato elettronico Consip o della centrale di committenza regionale (Intecent-ER).
Art. 45 - Verbale di gara
1. Delle operazioni di gara viene sempre redatto un verbale il quale dovrà essere firmato da tutti i componenti dalla Commissione giudicatrice e dal Segretario verbalizzante. Nel caso in cui questo non fosse nominato, il verbale è firmato dal Presidente e dai componenti del seggio di gara.
2. All’interno del verbale delle operazioni di gara deve essere almeno specificato:
• l'oggetto e il valore dell'appalto;
• i nomi degli offerenti;
• i nomi degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
• i motivi del rigetto delle offerte giudicate incongrue o anomale;
• il nome del miglior offerente e la giustificazione della scelta della relativa offerta;
• eventuali ragioni per la mancata aggiudicazione.
CAPO III
Offerte anormalmente basse
Art. 46 - Valutazione dell’anomalia: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
1. Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata con riferimento alle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori a quattro/quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
2. Spetta al Rup, con eventuale ausilio della Commissione giudicatrice (ove nominata), valutare la congruità di quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Art. 47 - Valutazione dell’anomalia: criterio del minor prezzo
1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, per l’individuazione delle offerte anormalmente basse è prevista l’applicazione del meccanismo disciplinato dall’art. 97, comma, 2 del Codice. Al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il parametro viene scelto dal Presidente del seggio di gara tra quelli indicati dall’art. 97, comma 2, del Codice mediante sorteggio, solo dopo che sia esperito il termine per la presentazione delle offerte. Ai sensi del comma 3 bis del medesimo articolo, il calcolo dell’anomalia è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
3. Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, per importi di appalti inferiori alle soglie di cui all’art. 35, è possibile disporre all’interno del bando ovvero di atti di gara equivalenti e nel disciplinare di gara l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dalla stessa procedura di gara. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Art. 48 - Disposizioni comuni
1. Nel bando ovvero negli atti di gara ad esso equivalenti e nei disciplinari di gara dovranno essere specificate le modalità di determinazione della soglia di anomalia e le modalità di presentazione delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell’offerta. In caso di procedura di gara da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso, deve essere altresì specificato l’eventuale esclusione automatica.
2. È sottoposta a verifica di congruità la prima migliore offerta secondo quanto indicato nell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e si proseguirà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte. Quindi, il RUP chiede per iscritto entro n. 15 (quindici) giorni all’operatore economico interessato la presentazione in forma scritta di apposite giustificazioni circa la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta. Individuata la miglior offerta non ritenuta anomala, in quanto adeguatamente giustificata, viene disposta l’aggiudicazione provvisoria.
3. In merito alla procedura di verifica dell’anomalia si applicano i commi 4, 5, 6 e 7 dell’art. 97 del Codice dei contratti.
CAPO IV
Aggiudicazione definitiva della procedura di gara
Art. 49 - Determinazione di aggiudicazione
1. Al termine delle procedure di affidamento e di scelta del contraente, è dichiarata proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente da parte della Commissione di gara, se nominata, ovvero del RUP/seggio di gara.
2. Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza procede all’approvazione dei verbali di gara ed alla proposta di aggiudicazione con apposita determinazione e li trasmette al Dirigente/responsabile del servizio per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 e 76 del Codice dei Contratti.
3. Il Dirigente/Responsabile del servizio non può aggiudicare i lavori, le forniture ed i servizi ad un soggetto diverso da quello prescelto dal RUP/seggio di gara ovvero dalla Commissione giudicatrice, salvo che non riscontri irregolarità formali nella attribuzione dei punteggi ovvero l’offerta prescelta non risulti anormalmente bassa. In tal caso l’aggiudicazione deve essere disposta all’operatore economico che segue in graduatoria. È tuttavia ammessa la possibilità di non aggiudicare l’appalto previo apposito provvedimento, idoneamente motivato.
4. L’Ufficio contratti :
a) dispone la richiesta, all’aggiudicatario, della documentazione necessaria per la stipula del contratto.
b) Cura la pubblicazione ai sensi di legge della determinazione di aggiudicazione definitiva;
5. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e all’interno della determina di
aggiudicazione devono essere specificati:
• gli estremi della determinazione a contrattare;
• le modalità seguite per la scelta del contraente;
• il soggetto aggiudicatario.
TITOLO IV
Concessioni di lavori, servizi e forniture Art. 50 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici, servizi e forniture sono disciplinate dalla Parte III del D.Lgs. n. 50/2016 “Contratti di concessione".
2. Per quanto compatibili, alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione si applicano le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del Codice relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
3. A tali procedure si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte I, II e III del presente Regolamento e dalle successive Parti IV e V, nei limiti della compatibilità.
Art. 51 - Determinazione del valore stimato delle concessioni
1. Il valore stimato delle concessioni è determinato secondo quanto stabilito all’art. 167 del D.Lgs.
n. 50/2016 e dalla normativa di settore. All’interno della determina a contrattare e dei relativi documenti di gara sono specificati sia gli elementi di calcolo del valore stimato della concessione sia il piano economico finanziario che dimostri l'equilibrio economico finanziario della concessione secondo gli elementi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.
PARTE IV
STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 52 - Stipula del contratto e termini
1. La stipulazione del contratto di appalto o di concessione è subordinata all’avvenuto perfezionamento dello specifico impegno di spesa, nel caso di contratti passivi per l’Amministrazione, ed all’acquisizione della documentazione prescritta dal D.Lgs. n. 50/2016 e, più in generale, dalla normativa di settore.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero nel termine fissato tra le parti nell’ipotesi di differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
3. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato a questa Amministrazione, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel
caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui all’art. 32, commi 9 e 10, del Codice dei contratti (riportato nel comma 3 che segue), salve le esenzioni ivi previste.
4. Il contratto non può comunque essere stipulato (termine dilatorio) prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Il termine dilatorio di cui al precedente comma 3 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del Codice dei contratti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice dei contratti e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55 del Codice dei contratti, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice dei contratti.
6. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare a questa Amministrazione e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 104/2010, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
7. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie di questa Amministrazione comunale.
8. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, questa Amministrazione non ne abbia già chiesto l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti.
Art. 53 - Forma e contenuto del contratto
1. I contratti, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti, sono stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa, ovvero mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata.
In caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
Qualora l’aggiudicazione avvenga con piattaforme telematiche, la stipulazione avviene a mezzo di sottoscrizione sulle medesime piattaforme.
2. Spetta al Segretario comunale rogare ed autenticare le sottoscrizioni dei contratti nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio di legge in materia di disciplina dell’attività notarile.
2bis. In caso di assenza del Segretario comunale la qualità di ufficiale rogante viene assunta da chi legittimamente lo sostituisce.
3. In particolare, è ammessa la stipulazione mediante scrittura privata nei seguenti casi:
a) nei contratti di locazione;
b) per i contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali o di altri beni demaniali;
c) nei contratti di prestazione d’opera, anche intellettuale.
4. La stipulazione è subordinata all’avvenuto perfezionamento dello specifico impegno di spesa, nel caso di contratti passivi per l’Amministrazione, e all’acquisizione della documentazione prescritta dal D.Lgs. n. 50/2016 e, più in generale, dalla normativa di settore.
5. Il contratto contiene, per quanto non disciplinato dalla legge e dai regolamenti, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, con particolare riferimento a:
a) individuazione dei contraenti;
b) oggetto, importo e durata del contratto;
c) luogo, modalità e termini di esecuzione;
d) programma di esecuzione;
e) contabilizzazione;
f) modalità e i tempi per la liquidazione dei corrispettivi;
g) cauzioni e fidejussioni;
h) sanzioni e penali;
i) controlli;
j) specifiche modalità e termini di collaudo;
k) regolamentazione sub-appalto;
l) recesso e risoluzione contrattuale;
m) modalità di soluzione delle controversie.
n) clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura competente e, per quanto applicabili, le clausole contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
6. Per i lavori pubblici il contratto è regolato, per quanto non disciplinato dalle ulteriori norme del Regolamento di attuazione del codice dei contratti e dal capitolato generale nel seguito citato, dalle restanti norme ancora vigenti contenute nel D.P.R. n. 207/2010 e nel D.M. 19 aprile 2000,
n. 145, concernente il capitolato generale d’appalto.
Art. 54 - Competenza a stipulare il contratto
1. La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs.
n. 267/2000 è attribuita ai dirigenti ovvero, ai responsabili degli uffici e dei servizi cui sono state attribuite, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del medesimo D.Lgs. le funzioni dirigenziali.
2. Il dipendente stipulante si attiene strettamente alla volontà dell’Ente manifestata attraverso atti formali.
Art. 55 - Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del
l’appaltatore, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente. Nei contratti d’appalto, sono a carico dell’appaltatore anche le eventuali spese di registrazione e, nei casi previsti, la pubblicazione del bando di gara e relativo esito.
Art. 56 - Gestione, repertorio e scadenza del contratto
1. L’originale del contratto è depositato presso l’Ufficio contratti, registrato ed immesso a repertorio nell’Archivio cartaceo ovvero presso apposita banca dati informatica. Il contratto viene trasmesso, in copia, ai Dirigenti competenti perché ne curino la gestione, nonché agli altri uffici e servizi comunque interessati.
2. Il Segretario comunale provvede, ove occorre, alla iscrizione dello stesso nel repertorio dei contratti, alla registrazione, trascrizione e voltura.
Art. 57 - Proroga e rinnovo contrattuale
1. Per esigenze di particolare rilevanza pubblica debitamente motivate, ed in particolare per l’espletamento della nuova gara per l’affidamento della prestazione contrattuale se espressamente previsto nel contratto originario, è ammesso il temporaneo prolungamento del rapporto contrattuale, alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato. La proroga deve essere disposta con atto del Dirigente/Responsabile del Servizio interessato, e comunicato alla ditta affidataria. È vietato il rinnovo tacito dei contratti.
2. La proroga del contratto è disposta nel rispetto e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Ai sensi degli artt. 35, comma 4 e 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il rinnovo espresso del contratto è ammesso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia con particolare riferimento alle norme di settore riguardanti gli appalti di lavori, servizi e forniture. Come chiarito dall’ANAC, il rinnovo del contratto può avvenire solo se esplicitamente dichiarato negli atti di gara e nel contratto originario, alle medesime condizioni, nonché per un tempo predeterminato e limitato. L'esercizio di tale facoltà deve essere peraltro formalizzato dal Dirigente/Responsabile del servizio interessato con una specifica comunicazione all'appaltatore, prima della scadenza del contratto originario.
6. ll rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale. Difatti, la società appaltatrice ha piena libertà di rifiutare la prestazione e cessare l’appalto, mentre l’Amministrazione non esercita poteri coercitivi per imporgli la prosecuzione.
Art. 58 - Modifiche contrattuali in corso di esecuzione, sospensione e risoluzione
1. Sono ammesse modifiche al contratto concordate per iscritto tra le parti, nei casi espressamente previsti dal Codice dei contratti e dalla normativa di settore e che non alterino la natura del contratto stesso, previa idonea determinazione adottata dal Dirigente/Responsabile del servizio.
2. In caso di integrazioni o variazioni al contratto in corso che aumentino la spesa, e sempre che questo sia contemplato dalla legge, le risorse finanziarie necessarie devono essere preventivamente impegnate nel bilancio.
3. Per una disciplina più esaustiva in materia di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia si rimanda all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. La sospensione temporanea del contratto è ammessa nei limiti e modalità di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. L’ente si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di efficacia qualora ricorrano una o più condizioni contemplate dall’art. 108 del predetto D.Lgs. e nei modi stabiliti dallo stesso articolo e dalla legge vigente in materia.
Art. 59 - Controllo, collaudo e liquidazione del corrispettivo contrattuale
1. La regolarità circa l’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del soggetto contraente è controllata e verificata dall’amministrazione comunale tramite il RUP congiuntamente al direttore dei lavori, in caso di affidamento di lavori, o il direttore dell’esecuzione del contratto, in caso di affidamento di beni o di servizi.
2. L’appaltatore contraente ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione all’appaltatore.
4. Quando risulti che il soggetto contraente abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, viene rilasciato il certificato di collaudo (per gli appalti di lavori) ovvero il certificato di verifica di conformità (per gli appalti di beni e servizi) rispettivamente da parte del direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione del contratto, nei termini di cui all’art. 102 del Codice dei contratti.
5. Il corrispettivo contrattuale pattuito è liquidato previo accertamento della regolare esecuzione della stessa prestazione, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente e dal Regolamento di contabilità dell’Ente.
Art. 60 - Divieto di cessione del contratto
1. I soggetti aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. E' vietata la cessione dei contratti d'appalto di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi a terzi e dei contratti di concessione.
PARTE V
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E FINALI
Art. 61 – Cauzioni
1. In relazione alle procedure di gara di cui al presente regolamento, trovano applicazione gli artt. 93, 103 e 104 del Codice dei contratti e le disposizioni di cui al DM del Ministero dello sviluppo economico n. 31/2018 che prescrivono le seguenti garanzie in qualità di:
• cauzione provvisoria;
• cauzione definitiva;
• anticipazione;
• rata di saldo;
• risoluzione;
• buon adempimento
2. Quanto all’incameramento o allo svincolo delle cauzioni sopra elencate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 93, 103 e 104 del Codice dei contratti. Questi sono disposti dal Responsabile del servizio interessato.
Art. 62 - Subappalto e avvalimento.
1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 105 del Codice dei contratti ed è autorizzato dal Dirigente/Responsabile del servizio, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti fra cui, in particolare, l’idoneità della ditta candidata al subappalto.
2. Sono subappaltabili unicamente le categorie di lavori e le prestazioni per le quali da parte dell’aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all’atto della presentazione dell’offerta ovvero prima dell’inizio della prestazione contrattuale.
3. Il ricorso al subappalto non è consentito nelle ipotesi previste da leggi e regolamenti vigenti. Di detto divieto dovrà farsene espressa menzione nella determinazione a contrarre e negli atti di gara.
4. Il subappalto, in assenza dei requisiti fissati dalla legge o qualora sia espressamente vietato, è causa di risoluzione del contratto.
5. In relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le norme di gara potranno prevedere per l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, la possibilità di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L’istituto dell’avvalimento è consentito nei modi e nei limiti previsti dall’art. 89 del Codice.
Art. 63 - Diritto di accesso agli atti di gara
1. L’accesso agli atti di gara relativi alle procedure di cui in oggetto è consentito nei modi e limiti di quanto previsto dall’art. 22 e successivi della Legge n. 241/1990 e dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. L’esercizio di tale diritto avviene in piena conformità all’orientamento giurisprudenziali sviluppatosi in materia.
2. Al fine di garantire e tutelare la riservatezza delle offerte nella parte in cui costituiscono segreti tecnici o commerciali o di ulteriori elementi riservati per i quali si richiede l’oscuramento ovvero la limitazione, l’amministrazione chiede ai soggetti partecipanti quali informazioni questi intendano sottrarre ad un eventuale richiesta di accesso agli atti.
Gli operatori economici devono motivare in maniera dettagliata tale oscuramento o limitazione non essendo sufficiente asserire ad una violazione dei segreti industriali e commerciali. Tali segreti devono essere sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova.
Art 64 - Annullamento della gara e mancata stipula del contratto
1. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di:
a) procedere all’annullamento della gara qualora vi siano motivate ragioni, individuate con provvedimento del Responsabile del procedimento di gara;
b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente;
c) non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
Art. 65 - Inadempienze da parte del Soggetto contraente
1. L’inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal RUP preposto all’esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione.
2. Se l’inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il RUP ha l’obbligo di applicare le penali previste.
Nel caso in cui l’aggiudicatario risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto ad essa affidato, il RUP previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida.
3. Qualora l’impresa risulti iscritta all’«Elenco degli operatori economici», tali inadempimenti saranno considerati come impeditivi e/o preclusivi della possibilità di mantenere l’iscrizione al predetto Elenco.
4. L’Ente si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento alle imprese che, nei tre anni precedenti all’indizione di ciascuna gara, abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti dell’Ente tali da determinare la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, ovvero alle imprese che, sempre nell’arco temporale sopra indicato, siano risultate soccombenti ad esito di un giudizio ordinario o arbitrale promosso nei confronti dell’Ente.
5. Sono fatte salve le norme di settore applicabili in materia di inadempimento e risoluzione con particolare riferimento agli appalti e alle concessioni di lavori, servizi e forniture.
Art. 66 - Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Agli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche trovano applicazione le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge, n. 136/2010 nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/2010.
Art. 67 - Contenzioso
1. Il contenzioso riguardante i contratti stipulati in applicazione del Codice dei contratti è disciplinato dagli artt. da 204 a 211-bis del Codice dei contratti stesso e dal D.Lgs. n. 204/2010.
Art. 68 - Casi non previsti dal presente regolamento e Normativa di riferimento
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) il Codice dei contratti pubblici approvato con X.Xxx. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
b) Le Linee Guida per l’attuazione del Codice emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni nelle parti rimaste ancora in vigore, secondo quanto previsto dall’art. 216 del Codice;
d) le restanti leggi nazionali e regionali aventi attinenza con la materia della contrattualistica pubblica;
e) lo statuto comunale;
f) i regolamenti speciali;
g) il regolamento comunale di contabilità;
h) il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche;
i) il regolamento comunale per la costituzione e gestione degli Elenchi di operatori
economici;
j) Il regolamento comunale sulla organizzazione degli uffici e dei servizi.
k) Regolamento di rotazione
Art. 69 - Norme abrogate
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con esso contrastanti.
2. In ogni caso e nell’ipotesi di norme regolamentari comunali contrastanti con il Codice dei contratti, quest’ultimo deve intendersi prevalente.
Art. 70 - Rinvio dinamico
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In particolare:
a) qualora le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 di cui il presente regolamento costituisce strumento attuativo e le relative linee-guida dell’Anac siano modificate, integrate, abrogate o sostituite, le norme del regolamento stesso che risultino contrastanti con i nuovi riferimenti normativi e di regolazione sono disapplicate e tempestivamente modificate;
b) qualora le regole di e-procurement del Mepa gestito da Consip S.p.a. o le regole e i manuali operativi della piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale siano modificati o integrati, le norme del presente regolamento che risultino contrastanti con il nuovo quadro di regolamentazione operativa degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematica sono disapplicate e tempestivamente modificate.
Art. 71 - Disposizioni transitorie e finali
1. In via transitoria sino alla piena operatività della Banca Dati nazionale degli operatori economici l’Amministrazione acquisisce la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale con le modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016, tenendo conto della differenziazione tra le procedure interamente gestite telematicamente e quelle gestite con modalità tradizionali.
2. In via transitoria sino alla piena operatività della piattaforma interoperativa dell’Anac e all’adozione del decreto ministeriale previsto dall’art. 73, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per la pubblicità dei bandi di gara si applica quanto previsto dallo stesso art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016”.
Art. 72 - Tutela dei dati personali
1. L’Amministrazione Comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento europeo Privacy n. 679/2016 e della vigente legislazione nazionale in materia di tutela dei dati personali.
Art. 73 - Entrata in vigore e pubblicità del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsto dallo Statuto comunale.
2. Il regolamento in oggetto è pubblicato sul sito web dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali”.