Contract
r_emiro.Giunta - Prot. 17/01/2023.0037242.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, XXXXXXX XXXXX, X XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELL’AREA DI TUTELA BIOLOGICA “BASUNSIN” PER LA PARTE RICADENTE ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO “DUNE ED ISOLE DELLA SACCA DI GORINO”.
Premesso che:
La Riserva Naturale dello Stato “Dune ed Isole della Sacca di Gorino” è stata istituita con decreto del Ministro dell'ambiente del 18 novembre 1982 e ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; organismo di gestione è il Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina – Ravenna.
L’art. 2 del citato Decreto istitutivo consente l’accesso alla Riserva Naturale per l’esercizio della
pesca professionale, nelle forme consentite dalle vigenti leggi, agli aventi diritto.
Il Progetto Life LIFE13NAT/IT/000115 “AGREE” - Coastal lagoon long term management – ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra Enti ed il Piano di conservazione After Life avviato dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina promuove la prosecuzione di tali collaborazioni per la gestione integrata del sito al fine di garantire la conservazione degli habitat, delle specie e dei processi ecosistemici.
L’area del “Basunsin”, che si estende su una superficie di 715 ettari, è stata individuata come Area di Tutela Biologica (ATB) con determinazione n 18662 del 27 ottobre 2020, finalizzata alla preservazione e allo sviluppo del novellame di Ruditapes spp da reintrodurre negli allevamenti di provenienza e secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, L.R. 9/2002 lett. d). L’area è suddivisa in due zone: “Scanno Sopra” e “Scanno Sotto”.
L’ATB “Basunsin” ricade, per la porzione interessata dalla Riserva Naturale delle Stato, all’interno del perimetro del Parco Regionale del Delta del Po - Stazione “Volano, Mesola, Goro” e nel sito Natura 2000 ZSC-ZPS “IT4060005 -Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano”.
Considerata la particolare conformazione dell’area del “Basunsin” che determina un idrodinamismo relativamente lento ed ostacola il ricambio d’acqua dell’intero bacino provocando, soprattutto nel periodo estivo, possibili crisi distrofiche con intense proliferazioni macroalgali, che, morendo, causano la diminuzione dell’ossigeno e la produzione di sostanze tossiche per gli organismi che popolano queste acque e caratterizzano l’habitat lagunare.
Visto l’interesse delle cooperative della Sacca di Goro, oggi rappresentate dal Consorzio “Xxx.Xxx”, per la gestione dell’ATB “Basunsin” con finalità di reperire seme naturale di Ruditapes spp e per questo impegnate in un intervento di miglioramento della circolazione idrica e conservazione di habitat protetti dalla Direttiva Habitat, attraverso opere di escavo di un canale sublagunare, collegato al sistema dei canali sub-lagunari già presenti in Sacca.
Considerati i diversi livelli di tutela e la moltitudine degli Enti coinvolti a vario titolo nella gestione dell’area del Basunsin e atteso che è intento comune degli enti e dei soggetti coinvolti definire modalità operative di accesso e gestione dell’area ATB ricadente all’interno della Riserva Naturale dello Stato per garantire il giusto equilibrio tra le esigenza di tutela, conservazione degli habitat e delle specie e gli obiettivi socio-economici del territorio in una visione condivisa di sviluppo sostenibile e duraturo.
Tutto ciò premesso tra
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Regione Xxxxxx - Romagna, codice fiscale 80062590379, con sede in Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx 00, nelle persone del Responsabile del Settore attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca, Avv. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Direttore, autorizzato a sottoscrivere il presente Protocollo con deliberazione della Giunta regionale n. 2132 del 05/12/2022;
Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità - Reparto di Punta Marina - Ravenna, con sede in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx (XX), Xxx X. Xxxxxxx, 00 nella persona del Comandante il Reparto, Ten. Col. Xxxxxxxx Xxxxxx, autorizzato a sottoscrivere il presente accordo con nota n. 199/17-1 di prot. in data 07/04/2022 del Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità in Roma;
Comune di Goro, codice fiscale 82000830388, con sede in Goro Piazza Xxxxx Xxxxxxxxx n. 19, nella persona del Sindaco Pro tempore Xxxxx Xxxxxxx, autorizzato a sottoscrivere il presente accordo con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2023;
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, codice fiscale 91015770380, con sede in Comacchio Corso X. Xxxxxxx n. 200 nella persona del Direttore Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, autorizzato a sottoscrivere il presente accordo con Decreto Presidenziale n. 283 del 17/01/2022;
Consorzio Unitario Novellame Società Cooperativa (XXX.XXX) C.F./P.I. n. 02079090383, con sede in Goro Via X. Xxxxxxxx n. 298 nella persona del Presidente Xxxxxxx Xxxxxx;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Scopo e oggetto del Protocollo
I sottoscrittori del presente Protocollo concordano sull’importanza di creare e di mantenere la presenza di aree emerse/parzialmente emerse nell’ambito della Riserva Naturale dello Stato quale elemento di diversificazione degli habitat, della ricchezza di specie vegetali e animali ivi presenti – con particolare riferimento all’avifauna – e per i Servizi ecosistemici svolti.
Con il presente Protocollo vengono altresì disciplinati i rapporti tra i soggetti sottoscrittori per:
1) la realizzazione di opere di miglioramento idrodinamico finalizzate alla riqualificazione
dell’habitat lagunare e alla conservazione della risorsa costituita dal novellame di Ruditapes spp;
2) la successiva gestione integrata dell’area ATB per la porzione ricadente all’interno della Riserva Naturale dello Stato per la raccolta di seme naturale e l’attività scientifica di monitoraggio.
Articolo 2 - Realizzazione delle opere
Le aree emerse create per favorire la nidificazione delle specie avifaunistiche con i sedimenti di risulta dello scavo del canale sub-lagunare dovranno prevedere una morfologia idonea alla presenza di avifauna e favorire la discesa in acqua degli esemplari giovanili.
Il concessionario individuato dovrà provvedere al loro ricarico periodico con sedimenti sabbiosi,
collaborando con l’organismo di gestione della Riserva Naturale dello Stato a mantenere dette aree
emerse idonee alla nidificazione dell’avifauna, garantendo nel tempo la manutenzione della
vegetazione colonizzatrice.
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Il tratto del canale sub-lagunare in corrispondenza del taglio dello scanno non dovrà essere idoneo alla navigazione e prevedere quindi dei sistemi e/o delle modalità per interdirne la navigazione.
Articolo 3 - Gestione dell’area “Basunsin” all’interno del Riserva Naturale dello Stato
Successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, l’Area di Tutela Biologica “Basunsin”, in virtù della sua naturale funzione, viene destinata a nursery e potrà essere gestita attraverso il rilascio di apposita autorizzazione al prelievo o concessione demaniale marittima (espressamente finalizzata alla gestione di nursery) nelle forme, modi e tempi consentiti dalla legge, con la prescrizione che il concessionario individuato dovrà impegnarsi ad adottare una serie di accorgimenti gestionali finalizzati al rispetto dell’ambiente, alla tutela e al miglioramento ed ottimizzazione delle risorse naturali ivi presenti e di seguito descritti.
Le aree emerse ricadenti nella Riserva, corrispondenti agli scanni, barene e dossi non dovranno essere utilizzati come appoggi, anche se temporanei, da parte degli addetti alle attività disciplinate dal presente Protocollo.
La gestione, l’accesso delle imbarcazioni e le modalità di svolgimento delle attività vengono autorizzate dall’autorità competente, come deliberato nel Procedimento Unico Autorizzativo di VIA, ai sensi della L.R. n. 4/2018.
L’accesso delle imbarcazioni nell’area della Riserva sia per l’attività di monitoraggio, sia per l’eventuale attività di raccolta del seme, nel rispetto delle modalità ivi disciplinate, dovrà essere comunicato preventivamente al Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina.
Non dovranno insediarsi strutture fisse, piattaforme e attracchi, né dovranno essere installati fari luminosi e radar; la sorveglianza dell’area dovrà essere svolta con modalità atte a rendere impercettibile il disturbo alla fauna presente.
La delimitazione dell’ATB dovrà essere realizzata con un numero minimo di pali di legno resistente sufficientemente adeguato allo scopo, sufficiente a definire la perimetrazione esterna.
L’attività di monitoraggio per l’identificazione di banchi naturali, svolto da un ente di ricerca riconosciuto e di comprovata competenza con il compito di coordinare le operazioni, si attuerà al massimo con frequenza mensile e con un massimo di 2 imbarcazioni mantenendo moderata la velocità di navigazione e non avvicinandosi alle aree emerse (fino a 150 m nel periodo di nidificazione).
La raccolta del seme deve essere definita attraverso un piano di raccolta, da presentare preventivamente al Reparto dei Carabinieri Forestali di Punta Marina e alla Regione Xxxxxx- Romagna. Il piano dovrà identificare precisamente l’area, descrivere dettagliatamente le modalità operative e i quantitativi raccoglibili prevedendo il minor numero possibile di imbarcazioni, anche attraverso la diluizione nel tempo di più turni di raccolta, contingentati e scaglionati, in modo da mantenere basso il rapporto tra il numero d’imbarcazioni e la superficie acquatica che non deve mai eccedere la misura di 2 imbarcazioni/ettaro.
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Le imbarcazioni ammesse alla raccolta dovranno essere iscritte alla quinta categoria “imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura” o possedere Licenza di navigazione e trasporto in conto proprio se singolarmente autorizzate dalla Regione in applicazione dell’art. 25, lett. b) della Legge 7 dicembre 1999, n. 472, come da circolare MIPAAF DG_PEMAC n. 706 del 16 gennaio 2013; in ogni caso, non è ammesso l’uso di imbarcazioni iscritte alla navigazione nelle acque interne. È auspicabile, nel tempo, l’accesso da parte d’imbarcazioni elettriche che garantiscono un minor disturbo e impatto ambientale.
La raccolta dovrà rispettare il periodo di nidificazione dell’avifauna come stabilito dalla Misure
Specifiche di Conservazione del sito Natura 2000 in questione.
Al fine di tutelare la risorsa l’atto autorizzativo o concessorio dovrà prevedere che il prelievo è immediatamente interdetto a seguito della verifica da parte dell’Istituto scientifico incaricato della significativa presenza di esemplari neo-insediati delle dimensioni (lunghezza) inferiori a 5 mm, da comunicarsi per iscritto ai firmatari del presente accordo. Per presenza significativa si intende una densità media di almeno 30 esemplari/m2 rappresentanti almeno il 50% in numero della popolazione.
La raccolta dovrà svolgersi attraverso l’uso di attrezzi a norma di legge. Le operazioni di controllo con il compito di far rispettare gli orari di inizio/fine raccolta, registrare entrata/uscita di ciascuna imbarcazione autorizzata, annotare i quantitativi prelevati e segnalare eventuali infrazioni, dovranno posizionarsi in aree possibilmente esterne alla Riserva e in ogni caso in luoghi da recare il minor disturbo possibile all’avifauna presente.
L’eventuale materiale secondario, derivante dalle operazioni di raccolta, quale specie estranee, esemplari rotti o morti, bioclasti dovrà essere ridistribuito su un’ampia area.
A conclusione di ciascuna campagna sarà cura dell’istituto scientifico incaricato di redigere una relazione che descriva le caratteristiche tecniche della campagna; nonché i risultati raggiunti, ovvero i quantitativi di prodotto prelevati. Il documento sarà inviato al Reparto dei Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, alla Regione, alla Capitaneria di Porto (Goro e Porto Garibaldi) e all’Asl competente per territorio.
Articolo 4 - Modalità di esecuzione e impegni fra le parti
Gli oneri economici e finanziari per la realizzazione degli interventi di miglioramento dell’idrodinamismo dell’area Basunsin e di creazione di nuovi habitat a favore delle specie avifaunistiche sono sostenuti dal Consorzio “XXX.XXX”, compresi gli oneri per mantenere nel tempo l’idoneità degli habitat creati come specificato all’art. 2, secondo capoverso, anche attraverso finanziamenti pubblici destinati a queste tipologie di opere.
Tutti i soggetti firmatari si impegnano a rispettare e a far rispettare le modalità di gestione dell’area “Basunsin” all’interno del Riserva Naturale dello Stato così come definite nell’articolo 1, secondo capoverso, punto 2.
Articolo 5: Durata della convenzione
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Il presente Protocollo ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante PEC con un preavviso di almeno tre mesi.
Regione Xxxxxx-Romagna
Responsabile del Settore attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca Avv. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
Comune di Goro Sindaco Pro tempore
Xxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po Direttore
Xxxxxxxxxxxx Xxxxx (firmato digitalmente)
Reparto Carabinieri per La Biodiversità di Punta Marina Tenente Colonnello
Xxxxxxxx Xxxxxx (firmato digitalmente)
XXX.XXX Società Cooperativa
Presidente Xxxxxxx Xxxxxx (firmato digitalmente)