SCHEMA DI CONTRATTO E
Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali
SCHEMA DI CONTRATTO E
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Progetto di ristrutturazione della biblioteca Xxxx Xxxxxxx di Ostia all’interno del complesso della ex colonia marina Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX
IMPORTO LAVORI: 103.380,85 € I.V.A. esclusa
di cui:
A. soggetti a ribasso d’asta 89.288,44 € I.V.A. esclusa
B. non soggetti a ribasso
d’asta oneri sicurezza 14.092,41 € I.V.A. esclusa Incidenza della manodopera 36.170% corrispondente a € 32.295,73.
Impresa: Domicilio: Telefono:
Il presente atto è stato predisposto ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.
n. 39 del 12-02-1993, tramite il sistema informativo automatizzato di Roma Capitale dal quale i dati sono stati estratti. Il Responsabile del Procedimento che ha emanato il presente atto è l’arch. Xxxxxxx Xxxxx. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento firmatario.
Il presente atto è stato predisposto ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.
n. 39 del 12-02-1993, tramite il sistema informativo automatizzato di Roma Capitale dal quale i dati sono stati estratti. Il progettista che ha emanato il presente atto è l’arch. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del progettista firmatario.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Xxxxxxx Xxxxx
IL PROGETTISTA
arch. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
PARTE PRIMA
SCHEMA DI CONTRATTO
CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO, DESIGNAZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: Progetto di Ristrutturazione della Biblioteca Xxxx Xxxxxxx di Ostia all’interno del Complesso della ex Colonia Marina Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX
b) descrizione sommaria: Interventi di ristrutturazione e restauro degli infissi interni ed esterni di alcune sale,rifacimento di un servizio igienico e di parte dell’estradosso della sala sottostante
c) ubicazione: Ostia – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxx
0. L'appalto comprende inoltre tutte le opere eventuali, impreviste e di qualunque genere, che venissero indicate dalla Direzione dei Lavori in aggiunta a quelle indicate nel Capitolato Speciale e negli elaborati di progetto.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Con il presente atto la Stazione Appaltante affida e l’Appaltatore accetta i predetti lavori che si impegna sin d’ora ad eseguire alle condizioni contenute nel presente Schema di Contratto e negli ulteriori atti da esso richiamati e ad esso allegati.
ART. 2
FORMA DELL’APPALTO, AMMONTARE DELL'APPALTO, OPERE COMPRESE E VARIAZIONI AL PROGETTO
1. L’Appalto è dato a misura
a) L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto da valutarsi a misura, ammonta ad € 89.288,44 (diconsi euro ottantanovemiladuecentoottantotto/44), oltre IVA, nella misura del 10%, pari ad € 8928,84 (diconsi euro ottomilanovecentoventotto/84).
b) L’importo delle opere della sicurezza, ammonta ad € 14.092,41 (diconsi euro quattordicimilanovantadue /41), oltre IVA, nella misura del 10%, pari ad € 1.409,24 (diconsi euro millequattrocentonove/24).
c) Sono inoltre compresi nell’appalto, ed a disposizione della Direzione dei lavori:
€ 4.069,86 per opere in economia, oltre € 406,99 per I.V.A. al 10%; € 2.067,62 per incentivo ex art.D.lgs. 163/2006 (2%); € 30,00 per contributo A.N.A.C., € 16.152,95 per spese tecniche oltre 3.553,65 per I.V.A. al 22%.
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori, al quale deve essere applicato il ribasso sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, sommato all’importo relativo agli oneri per la sicurezza di cui al comma 3.
3. L’importo relativo agli oneri per la sicurezza non è soggetto ad alcun ribasso ai sensi dell’art. 100, comma 1 e allegato XV, punto 4.1.4. del Decreto Lgs, 9 aprile 2008, n. 81.
La descrizione delle categorie di lavoro ed il quadro economico degli interventi, compresi nell’appalto, sono riportati nella seguente tabella:
DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO | Importo delle singole categorie di lavoro €uro | I.V.A. % | I.V.A. € | Importo complessivo € |
CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A MISURA | ||||
OG2 | 89.288,44 | 10% | 8.928,84 | 98.217,28 |
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA | 89.288,44 | 10% | 8.928,84 | 98.217,28 |
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta | 14.092,41 | 10% | 1.409,24 | 15.501,65 |
SOMMANO IMPORTO DI GARA | 103.380,85 | 10.338,09 | 113.718,94 | |
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’A.C. | ||||
Opere in economia | 4.069,86 | 10% | 406,99 | 4.476,85 |
Spese tecniche per Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione (compresa Cnpaia) | 16.152,95 | 22% | 3.553,65 | 19.706,60 |
Incentivo 2% | 2.067,62 | ------------- | 2.067,62 | |
Contributo ANAC | 30,00 | ------------- | 30,00 | |
IMPORTO COMPLESSIVO | 125.701,28 | 14.298,72 | 140.000,00 |
Incidenza della manodopera 36.170% corrispondente a € 32.295,73.
L'importo complessivo dei lavori, come risulta dall'offerta dell'Impresa aggiudicataria, ammonta ad
€.. . . . . . . . . (diconsi ), l’importo delle
opere della sicurezza, compreso nella cifra suindicata, ammonta ad € 14.092,41 (diconsi euro quattordicimilanovantadue /41).
Le opere come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal progetto a base d'appalto.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Esecutore se non è disposta dal Direttore di Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
In caso di inadempienza è prevista la riesecuzione delle attività secondo il progetto approvato, a carico dell’ Appaltatore, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i le medesime attività.
In caso di occorrenza di entrambe le condizioni di cui all’articolo 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento.
L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel Contratto.
Ai sensi dell’art. 106 comma dodicesimo del Codice, l’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 3
DESIGNAZIONE DELLE OPERE E MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Le opere oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni e disegni di progetto allegati, possono sommariamente riassumersi come segue:
Interventi di ristrutturazione e restauro di alcuni infissi esterni ,intesi come finestre e portefinestre e sostituzione delle corrispondenti persiane esterne.
Demolizione e rifacimento di un servizio igienico posto al 3° piano ,con interventi di risanamento del sottostante estradosso del solaio in corrispondenza della sala sottostante dove si evidenziano fenomeni di infiltrazioni di acqua che hanno danneggiato anche il controsoffitto presente.
1 . Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3 D. Lgs.50/2016 e ai sensi dell’articolo 43, comma 6,7,8 del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. Sono ammesse varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 149 D. Lgs. 50/2016 .
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo dell’art. 149 D. Lgs. 50/2016 .
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla
Stazione Appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato.
ART. 4 DESCRIZIONE DEI LAVORI
I lavori che formano oggetto dell’appalto, illustrati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nelle eventuali relazioni di calcolo e negli elaborati progettuali, appartengono alla seguenti categorie e classifiche:
a) Categoria Prevalente
Incidenza Classifica
OG2 100,00% I € 103.380,85 di cui € 89.288,44 per lavori ed € 14.092,41 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Torna l’importo a base di gara: € 103.380,85 di cui € 89.288,44 per lavori ed € 14.092,41 per oneri sicurezza
Sono implicitamente comprese, nei prezzi a base di gara dei lavori, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite in sicurezza ed a regola d’arte, perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.
ART. 5
OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE
Il Direttore dei Lavori si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l’esecuzione di opere, previste con rimborso a fatture, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti ad esclusivo giudizio del Responsabile del Procedimento.
L'Amministrazione nell’ ambito delle somme a disposizione dell’appalto ed in applicazione del c.d.”split payment”introdotto dall’art.1 c.629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e successivi decreti attuativi, provvederà a rimborsare direttamente il soggetto esecutore della prestazione ,a fronte di fatture elettroniche vistate dalla D. L. e autorizzate dal Responsabile del Procedimento.
L'ammontare di dette fatture, aumentato dell'interesse legale vigente, verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione delle fatture elettroniche.
Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o aumento d'asta.
L'interesse annuo sarà valutato dalla data di presentazione della fattura elettronica a quella di emissione del certificato di pagamento in cui detta fattura verrà liquidata.
ART. 6 DISPOSIZIONI GENERALI
Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano),
U.N.I. – EN ISO- (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPESL, Vigili del Fuoco, Normal Ed. Ministero Beni Culturali, I.S.O. (International Organization for Standardization), e per le terre speciali e rifiuti di scavo il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e il D.M. 471 del 25 ottobre 1999.
Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Legge 5-XI-1971, n° 1086 e le conseguenti norme di attuazione, di cui al D.M. del 14.2.1992 e D.M. 9-1- 1996 e 16-1-1996 (S.O. G.U. n° 29 del 5-2-1996), D.M. LL.PP. del 5 agosto 1999 e D.M. 11-3-1988 e
successivi aggiornamenti e circolari in materia del Ministero LL.PP.,la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati nonché le Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 17 Gennaio 2018.
Per quanto riguarda le opere in fondazione:
Ministero dei Lavori Pubblici. Decreto Ministeriale 11 marzo 1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione e successive modificazioni, integrazioni e circolari applicative.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell'8.6.1982 nonché del D.Lgs. 81/08 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, esposizione al rumore e uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere.
In particolare:
1) I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari e' vietato salvo che le specifiche situazioni di luogo lo consentano.
2) I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
ART. 7
LEGGI E DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Integrano la disciplina dell’appalto, anche se non allegati:
A) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
B) Decreto correttivo al Codice degli Appalti D. Lgs. 56/2017;
C) DM 49/2018 linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni della direzione lavori e direzione esecutiva;
D) Direttive e Regolamenti Anac in materia di appalti e concessioni;
E) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, per gli articoli tuttora vigenti;
F) Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n°145, per le parti ancora in vigore;
G) Decreto legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii.;
H) Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.;
I) Tariffa dei Prezzi 2012 della Regione Lazio, adottata da Roma Capitale con Deliberazione. G.C. n. 197 del 8 maggio 2013;
J) Tariffa dei costi della sicurezza editore CTP di Roma e Provincia – anno 2012;
K) DM 17/01/2018 Norme Tecniche per le Costruzioni;
L) Dlgs 192/05 e ss.mm.ii;
M) Legge 106/2011
N) D.Lgs 53/10 per le parti ancora in vigore;
O) Capitolato Generale d’appalto del Comune di Roma approvato con Deliberazione di C.C. n. 6126 del 17.11.83, per quanto non in contrasto con il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al punto D) ;
P) Codice dei beni Culturali, D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;
Q) L’elenco prezzi unitari allegati al progetto esecutivo ed in difetto la Tariffa dei prezzi 2012 approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da ROMA CAPITALE con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013, il Prezzario per Impianti elettrici DEI 2016, il Prezzario DEI lavori edili 2016, la Tariffa dei costi della sicurezza editore CPT di Roma e provincia - Anno 2012, il Prezzario per i Beni Artistici 2014 – edizione DEI –Tipografia del Genio Civile;
R) il presente Schema di Contratto e il Capitolato speciale di appalto;
S) il Piano di sicurezza e coordinamento dei lavori ed il fascicolo ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii
T) Il Piano operativo della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
U) la relazione, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma, le polizze di garanzia e di assicurazione Ed inoltre:
I seguenti documenti ed elaborati di progetto ai sensi dell'art dell’art. 33 comma 1del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 costituiti da:
1) Relazione Tecnica generale; 2) Relazione Storica 3)Schema Contratto 4) Capitolato Speciale d’Appalto; 5 Cronoprogramma; 6) Quadro economico; 7) Computo metrico estimativo; 8) Computo metrico; 9) Elenco prezzi unitari 10) Analisi Nuovi Prezzi; 11) Stima incidenza manodopera 12) Modello offerta ditte; 13) Piano di manutenzione dell’opera;) 14) Piano di Sicurezza e Coordinamento;15) Fascicolo Informativo; Elaborati grafici dell’intervento.
L’Impresa appaltatrice dei lavori dovrà inoltre ottemperare a tutte le leggi disposizioni e regolamenti che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dei lavori
ART. 8 ELEZIONE DEL DOMICILIO
Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l’Appaltatore elegge il domicilio in
…..……………………………………………………………………………………………………………… Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato,
all'Amministrazione, con lettera raccomandata, entro 24 ore dall'avvenuto cambiamento.
L'inosservanza di tale prescrizione, protrattasi per oltre tre giorni, comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art. 31, punto 2 .
ART. 9 CAUZIONE
a) Cauzione provvisoria
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 2.067,62 pari al 2 per cento dell’importo complessivo dell’appalto (base d’asta e oneri della sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.93 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50.
La cauzione provvisoria garantisce anche il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, del Codice nella misura stabilita dal bando di gara.
b) Cauzione definitiva:
L’Appaltatore è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria che, a scelta dell’Appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 103, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Ai sensi dell’art. 103 comma primo del D.lgs n.50/2016, è fatto obbligo all’Appaltatore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero contratto, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) dell’intero contratto, o comunque fino a dodici mesi dall’ ultimazione lavori ,come attestato nel relativo certificato.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
Lo svincolo della cauzione resta subordinato all’esito positivo degli accertamenti previsti al successivo art. 13, in ordine alla regolarità dell’appaltatore rispetto ai sinistri derivanti da difetto di sorveglianza, ovvero omesso pronto intervento e/o manutenzione previsti in appalto.
Si precisa che, a norma dell’art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
ART. 10 ASSICURAZIONI
A norma dell’art. 103, comma settimo del D. Lgs. n.50/2016 e s.s. mm. e ii., l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra sia i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo di € 500.000,00, tale massimale è stabilito superiore all’importo contrattuale in ragione dell’elevato pregio del bene monumentale, motivato dal valore storico-artistico che lo caratterizza.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante per la responsabilità civile per danni causati a terzi per il massimale di € 1000.000,00 €. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo. .
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
L’Appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Appaltatore possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.
La polizza di cui sopra dovrà essere accesa prima della consegna dei lavori e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’appaltante e deve coprire l’intero periodo dell’appalto fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; deve, altresì, risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita all’appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione della polizza.
ART. 11
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nei limiti del 30% dell’importo di contratto e alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione di Roma Capitale, purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
e) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e Antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. È fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell’importo del contratto da affidare.
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART. 12 ANTIMAFIA
Ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, la Stazione Appaltante, e per essa il Responsabile del Procedimento, attraverso la competente Prefettura, sulla base delle informazioni prodotte dal Contraente, provvede, anche durante l’esecuzione di lavori di importo superiore a €150.000,00 ovvero in caso di subappalto di importo superiore ad € 150.000,00, all’acquisizione della documentazione antimafia relativa ai soggetti indicati dall’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n° 159, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, con le correzioni e le integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012 n° 218.
La Stazione Appaltante e il Contraente si impegnano, inoltre, a rispettare quanto previsto nel Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Roma Capitale e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma –
del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici.
In particolare, il Contraente è obbligato a comunicare al Responsabile del Procedimento, a norma del predetto Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma – e Roma Capitale, l’elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di affidamento di attività imprenditoriali sensibili, individuate dalla Direttiva del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2010. Tale comunicazione, a norma dell’art. 93 comma 2 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i. riguarda tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dei lavori di cui al presente capitolato, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti, sempre che riferiti alle attività imprenditoriali sensibili di cui alla predetta Direttiva del Ministro dell’Interno. La comunicazione, inoltre, deve essere corredata di tutte le indicazioni necessarie per la corretta individuazione e identificazione dei soggetti sui quali effettuare le necessarie verifiche antimafia di cui al citato Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i., nonché ogni eventuale variazione intervenuta per qualsiasi motivo successivamente.
Resta in capo al Responsabile del Procedimento, sempre a norma del predetto Protocollo di intesa, l’obbligo di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese e dei soggetti appositamente comunicato dal Contraente, al fine di avviare e concludere le necessarie verifiche antimafia.
Nel caso di informativa interdittiva comunicata dal Prefetto a seguito delle suddette verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’autorizzazione dell’eventuale subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale, con la conseguente applicazione di una penale pari al 10% (dieci percento) del valore del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno.
ART. 13
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore e' tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore e' responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
L’appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art. 105 X.X.xx 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori e comunicato al Responsabile del Procedimento o segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
Inoltre, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del collaudo finale provvisorio.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, ne' ha titolo a risarcimento danni.
L'Appaltatore e' inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24.7.1959 trasferito in Legge con D.P.R. n. 1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali almeno per il periodo di cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 81/08.
Nel caso di accertamento, successivo alla stipulazione del contratto o alla consegna d’urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti di cui al precedente capoverso, sarà prevista in ogni caso la risoluzione del contratto. Tale procedura dovrà essere adottata anche per eventuali imprese subappaltatrici.
Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna, la valutazione circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell’Appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei Lavori e all’Appaltatore verranno applicate le penali di cui al successivo art. 31 punto 1.3 lett. a).
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o, in caso di inadempienza al Direttore dei Lavori, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese
subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione, del subappalto o cottimo. Superato il suddetto limite si applicheranno le penali di cui all’art. 31 punto 1.3 lett. a).
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente paragrafo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile, dall'I.N.A.I.L., dall’INPS o da altri Enti, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia, si applicherà la penale di cui all’art. 31 punto 1.1 lett. e).
In caso di ritardo, da parte dell’appaltatore, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicheranno le procedure previste dall’art. 30 c.6 del X.X.xx 18 Aprile 2016 n.50.
ART. 14
CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI
a) Consegna dei lavori – Programma operativo - Inizio e termine per l'esecuzione degli stessi
Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore, dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, ROMA CAPITALE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO e di incamerare la cauzione definitiva.
L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell’Appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei Lavori e all’Appaltatore verranno applicate le penali previste dal presente contratto.
L'Appaltatore dovrà trasmettere la documentazione di cui sopra per ciascuna Impresa subappaltatrice, prima dell'effettivo inizio dei lavori da parte della stessa e - comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione del subappalto o cottimo.
L’Appaltatore assume, all’atto della consegna dei lavori, tutte le responsabilità ed oneri di contratto e dovrà seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di cui al presente Schema di contratto e C.S.A.
Nel giorno e nell'ora fissati dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio dal Direttore dei Lavori autorizzato dal Responsabile del Procedimento.
L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma esecutivo dettagliato dei lavori .
Entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, sia delle previsioni contenute nel cronoprogramma predisposto dall'Amministrazione e riportato al successivo art. 15.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori, d’intesa con il Responsabile del Procedimento, comunicherà all' Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento.
Decorsi 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento periodico stabilito nel cronoprogramma ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili daranno luogo all’applicazione delle penalità nella misura stabilita all’art.31 punto 1.3) lett. c).
L’appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal direttore dei lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 126 (diconsi giorni centoventisei) solari e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta con le modalità di cui al successivo art. 16.
b) Consegne parziali
In relazione alla natura dei lavori da eseguire il Direttore dei Lavori potrà attivare l’ingresso alle aree, sotto forma di consegna parziale dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, prevista nel cronoprogramma, l’appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove l’ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Impresa, approvato dal Direttore dei lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimento, non si verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma operativo dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte dell’appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi negozialmente, in tale caso, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, e comunque non superiori all’1% dell’importo netto contrattuale delle opere non eseguibili.
Qualora l’istanza di recesso dell’appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue.
Nel caso in cui l’appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto .
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’appaltatore procedere all’impianto del cantiere nei termini di cui al precedente punto a) paragrafo 9, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l’accesso, che il rispetto delle indicazioni contenute nel
cronoprogramma dei lavori, nonché del fatto che nella installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme contenute nel decreto legislativo 81/2008 e xx.xx. e ii., richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Roma, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’appaltatore è tenuto, quindi, appena consegnati i lavori ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da lui redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato al precedente paragrafo 15 della lettera a) del presente articolo, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
c) Sospensioni
c.1) Sospensioni già previste nel cronoprogramma indicativo predisposto dall’A.C. e dal programma operativo dell’Impresa.
Le sospensioni parziali o totali delle singole lavorazioni, già previste in modo dettagliato, tanto nella durata che nella causa, nel programma indicativo dei lavori predisposto dall’A.C. non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel citato programma.
c.2) Sospensioni non previste dal cronoprogramma predisposto dall’A.C. e dal programma operativo dell’Impresa (art.107 D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016)
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma
ART. 15 PROGRAMMA DEI LAVORI
I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali richiesti dal Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'A.C., così come modificato e integrato dal Programma Operativo di Attuazione di cui al precedente art. 14, redatto dall'Impresa ed accettato dalla D.L. d’intesa con il Responsabile del Procedimento.
Ai fini del rispetto del Cronoprogramma contrattuale, si fa presente che l’Appaltatore dovrà provvedere alla pianificazione degli approvvigionamenti del materiale. Il ritardo nelle forniture non potrà in alcun modo giustificare ritardi nelle lavorazioni.
In caso di RTI , il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell’ RTI, così come indicato in fase di gara.
ART. 16
CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE
a) Conto finale
L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore dei lavori dell’appaltante, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli Appalti.
La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi.
All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 31 punto 1.3) lett. d).
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo.
Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento, unitamente ad una propria relazione, in conformità di quanto disposto dall’art. 200 del DPR 05 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di attuazione del Codice degli appalti. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal suo rappresentante .
Qualora l’appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al responsabile del procedimento che provvederà ai sensi del successivo articolo 32 Controversie.
Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal suo rappresentante, entro 30 (trenta) giorni dall’invito che il Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.
Il conto finale viene trasmesso, all’organo di collaudo a cura del Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione finale ed alla documentazione come all’ artt. 217 del DPR 05 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di attuazione del Codice degli appalti.
In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.
b) Collaudo e Certificato di Regolare Esecuzione
Le operazioni di collaudo finale provvisorio dovranno aver luogo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori,, salvo inadempienze dell’appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo di collaudo.
Costituisce specifico obbligo dell’appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l’opera, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all’agibilità e funzionalità dell’opera.
Per tutti i lavori oggetto del presente appalto, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo con il provvedimento di approvazione .
Nei casi previsti dall’art. 102 X.X.xx 50/2016, il Direttore dei lavori redige il certificato di regolare esecuzione dei lavori, confermato dal Responsabile del procedimento, non oltre 3 mesi dalla ultimazione dei lavori.
c) Manutenzione
Fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio o di emissione del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite ad eccezione dei danni derivanti dall'uso non corretto, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto dalla normativa.
Qualora per esigenze dell'Amministrazione, debba procedersi ,prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, all'apertura al traffico di tronchi stradali organici, o ad attivare opere fognanti, o ad utilizzare in tutto o in parte manufatti già realizzati, si procederà, per i tratti suddetti, alla consegna in sorveglianza all'Ufficio Tecnico Municipale Circoscrizionale, o all'Ufficio Comunale competente.
La consegna avrà luogo a tutti gli effetti e cioè sia per interventi di imbocco in fogna nei tronchi attivati, sia per i ripristini di cavi su superfici stradali aperte al transito, sia infine per quanto concerne le responsabilità verso terzi per eventuali incidenti conseguenti all'utilizzazione dei manufatti già realizzati.
La consegna stessa dovrà essere preceduta da verbale di constatazione redatto a cura del Direttore dei lavori attestante la avvenuta esecuzione, secondo progetto, delle opere da attivare e, ove necessario, da collaudo statico.
L'Impresa rimane comunque responsabile, fino all'approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, dei difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l'attivazione predetta.
Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Impresa a mezzo di ordine di servizio nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.
Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio di un lavoro di manutenzione l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, l'Ufficio applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all’art. 30 punto 1.3) lett. f) riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire i lavori ad altra Impresa e addebitando il relativo importo all’Appaltatore.
Entro 15 giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, l'opera eseguita verrà consegnata per l'ordinaria manutenzione all'Ufficio comunale competente e l'Impresa cesserà da qualsiasi obbligo di manutenzione.
ART. 17
VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURE A MISURA - VARIANTI
Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità:
a) Lavori a misura
- Le opere realizzate a misura saranno contabilizzate in base al computo metrico, con le quantità indicative previste per l'esecuzione dell'appalto, con le modalità contenute nella Tariffa prezzi dei lavori Pubblici del Provveditorato Regionale alle OO.PP. del Lazio – Regione Lazio e Comune di Roma – Assessorato ai LL.PP. nell’edizione 2012 approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 06.08.2012;
Tariffa dei costi della sicurezza Editore CPT di Roma e Provincia – Anno 2012.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici a numero e a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi allo scopo di verificare la corrispondenza dell'eseguito con il progetto e per preparare la banca dati necessaria alla gestione dell'opera.
Le spese di misurazione sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.
E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.
b) Lavori a corpo
Le opere a corpo, saranno contabilizzate secondo l’effettivo stato d’avanzamento dei lavori, sulla base della quota percentuale dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione.
Eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto così come previste dall’art. 149 del X.X.xx 50/2016 saranno valutate, sia per le opere a misura che per quelle a corpo, in carenza di prezzi di contratto, con i prezzi e le modalità di cui alle citate Xxxxxxx, applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore; in carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla Direzione Lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimento con le seguenti modalità:
a) desumendoli dal prezziario di cui sopra;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta desunti dall’elenco prezzi
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore e approvati dal responsabile del procedimento.
Le quantità riportate nella lista delle categorie di lavoro previste per l'esecuzione dei lavori (all.B) e per le quali l'Appaltatore ha formulato l'offerta-prezzi, possono variare nei limiti di Legge, senza che l'Appaltatore abbia diritto a richiedere ulteriori compensi rispetto ai prezzi di contratto.
I costi della sicurezza verranno contabilizzati a misura e corrisposti in corrispondenza di ogni SAL.
ART. 18 OPERE IN ECONOMIA
L'Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ha l’obbligo di provvedere nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tali prestazioni saranno corrisposte per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione.
Tali costi saranno incrementati del 25 % per spese generali ed utili dell’Impresa. Le suddette maggiorazioni saranno soggette al ribasso contrattuale.
ART. 19
PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E SALDO
Entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori verrà corrisposto all’appaltatore l’anticipazione del prezzo pari al 20% subordinatamente alla costituzione della relativa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e. ii..
Durante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore ad € 40.000,00 (diconsi euro quarantamila/00) al netto del ribasso, valutato sulla base delle quantità di opere effettivamente realizzate, al netto dell’IVA e comprensivi degli oneri per la sicurezza delle eventuali lavorazioni in economia e dei rimborsi a fattura e al lordo delle ritenute di legge; l'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
Il calcolo dell'acconto verrà effettuato applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore e sommando gli importi relativi ai lavori a misura così come definiti dal presente Schema di contratto e relativi allegati.
Gli oneri della sicurezza per ogni SAL saranno valutati sulla base delle quantità di opere effettivamente realizzate previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, nonché delle certificazioni delle prove ed analisi di laboratorio per la conformità ai requisiti di accettazione.
In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel cronoprogramma e dal programma operativo dell’Impresa di durata superiore a mesi uno, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessa verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.
Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il Codice Identificativo gara (CIG) del contratto è il seguente:
Il Codice Unico di Progetto (CUP) del presente contratto è il seguente:
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
L’Appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l’obbligo di e\seguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
L’Appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
L’Appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n.136/2010.
L’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà ai sensi dell’ art.113 bis del d.l. 50/2016 entro trenta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori . In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente capitolato speciale, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il ministro del Tesoro, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
In sede di SAL l’appaltatore e’, inoltre, tenuto ad esibire copia delle fatture emesse dalle cooperative prestatrici del servizio di trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto, quando per tale servizio non venga utilizzato personale dipendente dell’appaltatore. Qualora si verificasse la circostanza che l’appaltatore utilizzi proprio personale dipendente, dovrà essere prodotta copia della documentazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato tra autista e appaltatore.
Il pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del C.C.. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
ART. 20
DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE
La Direzione dei lavori sarà eseguita a cura di tecnici designati dal Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere,
nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.
Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali.
Ai sensi dell’art. 248 del D.Lgs 207/2010 comma 5 - Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale - la direzione tecnica per i lavori è affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di titolo di studi relativo alla conservazione di beni culturali o in architettura.
Il Capo o i Xxxx cantiere dovranno anch’essi essere tecnici laureati o diplomati o Assistenti diplomati alla scuola per Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul Libro matricola e sul Libro paga dell’impresa che dovranno, a richiesta, essere esibiti.
Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi art. art. 21, 22, 23, e 24.
In occasione delle caratteristiche del manufatto su cui si interviene , l’Appaltatore dovrà nominare un responsabile dei restauri che avrà il compito di coordinare gli interventi di restauro che quindi verranno eseguiti sotto la sua supervisione, verificare le più idonee metodologie esecutive, proporre indagini sui materiali che risultassero necessari, collazionare le documentazioni delle varie fasi operative con foto, mappature ed indagini, redigere relazioni sui restauri, il tutto secondo le indicazioni “normal” (Normativa materiali lapidei), specifiche e quanto altro necessario per eseguire correttamente i restauri.
Il responsabile delle opere di restauro dovrà essere in possesso di Diploma di una delle scuole che per legge dello Stato Italiano abilitano all’esercizio della professione o titolo equipollente conseguito in uno dei paesi membri della Comunità Europea, ed avere una esperienza nel settore almeno quinquennale.
L’Impresa comunicherà per iscritto alla D.L. i nominativi dei Tecnici incaricati dei necessari studi, indagini, calcoli, progettazioni e sperimentazioni, ciascuno con la qualifica dovuta entro dieci giorni dalla consegna parziale o totale dei lavori e dall’ordine di esecuzione dei medesimi.
Tutti i professionisti comunque impiegati per la esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato Speciale sono tenuti ad osservare la rispettiva normativa deontologica ed in particolare il segreto professionale.
In caso di affidamento a tecnici esterni di incarichi di progettazione, tali professionisti devono risultare in possesso di polizza assicurativa secondo quanto sancito dal D.P.R. 137/2012- 14/08/2012 per i rischi derivanti da attività professionale.
ART. 21 CONDOTTA DEI LAVORI
Norme generali condotta dei lavori
Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e dalla perfetta esecuzione delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.
I lavori da effettuarsi su aree demaniali o in prossimità delle stesse o di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di aree di pertinenza delle XX.XX. o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme/regolamenti dei proprietari interessati. I lavori dovranno essere condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.
Qualora la D.L. ed il Responsabile del Procedimento lo ritengano necessario, l'Appaltatore dovrà, nel caso se ne manifesti la necessità ed a sua cura e spese, far redigere, da tecnico abilitato: i disegni costruttivi, i calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisionali e/o strutturali, di tracciamento stradale, la relazione geotecnica; tutti gli elaborati dovranno esser conformi alle vigenti disposizioni di legge.
Gli elaborati di cui sopra saranno esaminati dalla D.L. che darà l'eventuale benestare entro 10 ( dieci) giorni; qualora detti elaborati non riportino l'approvazione della D.L. l'Appaltatore dovrà far predisporre le opportune modifiche, secondo le direttive ricevute. La mancata approvazione degli elaborati presentati dall'Appaltatore, qualora comunicata dalla D.L. entro la predetta data, non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna proroga.
Gli elaborati approvati sono impegnativi per l'Appaltatore che dovrà rispettare le modalità ed i termini, mentre la D.L. ha facoltà di apportare, anche in corso d'opera, modifiche non di rilievo agli elaborati, senza che per tali ragioni l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi.
L'Appaltatore rimane l'unico responsabile oltre che della esecuzione delle opere, anche dei disegni costruttivi, dei calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisionali e/o strutturali, del tracciamento stradale, della relazione geotecnica nonostante l'esame, i suggerimenti e l'accettazione della Direzione Lavori.
Personale impiegato provviste - mezzi d'opera
La sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori è implicita dichiarazione dell’Appaltatore di aver immediatamente pronti -e sempre disponibili per il prosieguo dell’appalto- gli operai, i materiali e mezzi d'opera occorrenti per il buon andamento dei lavori e la puntuale esecuzione di ogni obbligo di contratto - compresa l'esecuzione di lavori speciali che eventualmente si rendessero necessari.
L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere, anche di quelle strutturali qualora se ne verificasse la necessità di esecuzione, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.
L'Appaltatore risponderà direttamente del Direttore del Cantiere e di quello delegato al ritiro degli ordini e di tutto il personale addetto al cantiere medesimo.
Tutto il personale dovrà essere di gradimento della D.L. che, per motivate ragioni, può richiedere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.
Ordini, comunicazioni, istruzioni
Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno dati all'Appaltatore, per iscritto.
L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla D.L., con lettera raccomandata, entro 10 (dieci) dalla consegna dei lavori il nominativo/i del/i proprio/i dipendente/i delegato/i al ritiro giornaliero -presso la Direzione dei Lavori ed in cantiere- degli ordini, comunicazioni ed istruzioni relativi ai lavori da eseguire, rilasciandone ricevuta.
Analogamente l’Impresa è obbligata a comunicare, con lettera raccomandata entro 10gg, ogni variazione del recapito, dei numeri telefonici o del/i nominativo/i del/i proprio/i incaricato/i.
I lavori si svolgeranno di norma nelle ore diurne, ma, quando la Direzione Lavori lo reputi necessario per garantire la tempestività della ultimazione delle opere o di loro parti, e/o per sopravvenute esigenze di traffico, e/o di interesse pubblico, dovranno -senza che ciò costituisca pretesa di compensi e/o indennizzi oltre
quelli dovuti - proseguire anche durante le ore notturne (nel pieno rispetto delle normative in materia e di quanto disposto nel presente Contratto) e festive, senza compenso alcuno.
Sono considerate trasgressioni agli obblighi contrattuali, passibili della penalità di cui all'omonimo articolo, rimanendo salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione dell’Amministrazione verso l'Impresa inadempiente:
• il rifiuto a ricevere ordinativi e/o a sottoscriverli per ricevuta;
• la mancata esecuzione degli ordini;
• ogni ritardo e/o inadempienza e/o difformità circa i luoghi, modi e tempi d’intervento indicati negli ordinativi.
Circa il ritardato inizio dei lavori si precisa che, trascorsi cinque giorni dalla data indicata nell'ordinativo senza che l'Impresa dato effettivo inizio ai medesimi, l'Amministrazione ha facoltà, senza obblighi di ulteriori atti, di annullare l’ordinativo e di affidare i lavori stessi ad altra Ditta. La spesa sostenuta per le opere eseguite d'Ufficio dovrà essere interamente rimborsata dall'Appaltatore all'Amministrazione, tramite addebito a partire dal primo stato di avanzamento immediatamente successivo all'esecuzione dei lavori d'Ufficio.
L'Impresa rimane unica responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal ritardo/rifiuto del ritiro degli ordinativi, dalla mancata esecuzione dei lavori e/o dal ritardo nella loro esecuzione.
Disposizioni generali di cantiere
I lavori saranno di norma eseguiti in soggezione di traffico, anche con fasi operative successive, per le quali occorrerà approntare ripetute deviazioni provvisorie e segnaletica di cantiere.
Sono a totale carico dell’Impresa gli oneri per:
a) la recinzione, segnaletica e segnalazione -sia di giorno che di notte- degli sbarramenti, del cantiere, delle deviazioni di traffico;
b) garantire l’accessibilità agli edifici dei mezzi di soccorso, pedoni e veicoli;
c) il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia per la pubblica incolumità che per il traffico, di tutti i cantieri in consegna;
d) l’allontanamento di ogni risulta;
e) lo svolgersi, contemporaneamente nello stesso cantiere, dei lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici di Roma Capitale.
Lavori in prossimità di zone verdi e alberature
Nel corso dei lavori dovrà limitarsi al massimo la compromissione delle alberature.
È assolutamente vietato manomettere gli spazi in terra intorno alle essenze arboree, anche con scarichi di sostanze nocive (oli, nafte, risulte di conglomerati bituminosi etc.).
Tali sostanze andranno smaltite con i modi prescritti per legge, presso le relative discariche.
Va di norma evitata l'esecuzione di lavori a distanze inferiori di m 2.50 dalle alberature; nei casi in cui non fosse possibile per motivi di traffico o per l'esistenza di canalizzazioni, si dovrà procedere mediante tecniche particolari di scavo (non escluso lo scavo a mano eventualmente parziale) previa autorizzazione scritta della Direzione Lavori; i criteri da seguire andranno definiti, di volta in volta, d'intesa con il Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde.
Dovrà essere evitato, fin dove possibile, di includere le alberature nelle aree di cantiere. In caso di assoluta necessità i criteri e le misure di salvaguardia da adottare per il verde dovranno essere concordate con il Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde.
Per constatate inadempienze rispetto a quanto sopra prescritto si provvederà all'applicazione delle penali previste nel presente contratto, nonchè alla detrazione del danno subito dall'Amministrazione.
La detrazione avverrà, previo verbale di constatazione del danno stesso e sua valutazione dell'entità effettuata d’intesa col Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde., direttamente nel primo mandato di pagamento successivo all’accertamento del danneggiamento.
In alternativa e previo benestare del Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde., ferma restando l'applicazione della penale di cui sopra, potrà essere consentita la sostituzione, a cura e spese dell'Appaltatore, delle alberature danneggiate con altre idonee, eventualmente in numero maggiore, del cui attecchimento e manutenzione l'Appaltatore resterà responsabile fino al collaudo definitivo del presente appalto.
Emissioni sonore
L'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere è disciplinato, per quanto attiene alle emissioni sonore, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1^ marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e s.m.i e dall'ordinanza Sindacale n. 151 del 21 gennaio 1988 e s.m.i.
I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato.
I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).
Qualora si renda necessaria l’effettuazione di lavori in orario notturno l’Amministrazione provvederà alla loro autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della L. 447/1995 e L.R. n. 18/2001 presso il competente Ufficio capitolino.
ART. 22
PIANO DI SICUREZZA
L’Appaltatore o, nel caso di A.T.I. o Consorzio l’Impresa Mandataria o designata quale capogruppo, qualora non presentate precedentemente, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna ad urgenza entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento o al Piano Generale di Sicurezza allegati al progetto, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento o dell’eventuale piano generale di sicurezza.
pattuiti.
In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
L’Amministrazione Comunale, acquisite le osservazioni dell’appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha
facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa.
E’ altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le Imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, consegnare al D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.8 del citato Decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in cui si colloca l’appalto e cioè:
- Che il Committente è Roma Capitale, e per esso, in forza delle competenze attribuitegli, l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali nella persona del direttore xxxx. Xxxxxxx Xx Xxxxx;
- Che le funzioni di Responsabile del Procedimento, a ciò incaricato dal suddetto Committente, unitamente ai compiti che il D.Lgs. n. 81/2008 consente di attribuire al medesimo sono assolti dall’arch. Xxxxxxx Xxxxx
- Che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 per la nomina dei Coordinatori della sicurezza;
- Che il Coordinatore per l’esecuzione è nominato dal Responsabile dei Lavori entro la data di inizio degli stessi;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte di partecipazione alla gara, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 50/16 , sono presenti nell’importo evidenziato nel quadro economico presente in questo Schema di Contratto, oltre che nel bando di gara.
L’Impresa è altresì obbligata, nell’ottemperare a quanto prescritto nell’ allegato XV del D.lgs 81/come modificato dall'allegato XV al d.lgs. n. 106 del 2009, ad inserire nel proprio Piano Operativo della Sicurezza:
Il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.;
- Le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- Le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- Le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- I mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- Dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- Le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali:
casserature, sbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Xxxxx;
- Particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
- Quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano dovrà comunque essere sottoscritto dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;
- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
ART. 23 DIRETTORE DI CANTIERE
Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:
- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di Legge o richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.
A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:
a) che il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’art. 23,22 sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nella esecuzione delle lavorazioni;
In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili, il Direttore di Cantiere e' tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o del coordinatore per l’esecuzione, a disporre l’immediata sospensione parziale o totale dei lavori;
b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dall'Amministrazione Comunale, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da Atti Deliberativi dell'Amministrazione Comunale;
c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, curando tutti gli adempimenti di cui all’art. 24 "Controllo del personale impiegato in cantiere";
d) il Direttore di Cantiere e' tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere.
L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere a),
b) e c) darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per Xxxxx.
Il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato da un Capo cantiere che possa sostituirlo in caso di assenza, ferme restando le responsabilità di legge di ciascuno. Nessun lavoro potrà essere eseguito in assenza di personale direttivo di idonea qualifica., in dipendenza delle caratteristiche delle lavorazioni.
In assenza di personale direttivo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti.
ART. 24
CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE
L'Appaltatore e' tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del personale dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti .
L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori/cottimisti.
Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:
a) generalità complete;
b) qualifica professionale;
c) estremi iscrizione al libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008,n.133 dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.
d) nel caso di più cantieri, la località di attività.
Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, a richiesta della D.L.
Il personale impiegato nel cantiere, sia dell’Impresa che sub Appaltatore/cottimista, è tenuto a provare la propria identità.
L’Appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori/cottimisti.
Se, a seguito di controllo, risulti che uno o più addetti ai lavori non siano compresi negli elenchi di cui sopra, la D.L. identificherà gli stessi ed informerà il Responsabile del Procedimento per l’applicazione, all’Appaltatore, della penale appositamente prevista, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.
ART. 25
ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE
A. Sono a carico dell’Appaltatore :
Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art. 8 del Capitolato Generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M 19-4-2000, n° 145 come pure tutte le spese di cancelleria, di copie e fotografiche e dei disegni d’appalto;
2 ) L’allestimento del cantiere attrezzato, compresi gli allacciamenti, gli impianti per la fornitura di acqua ed energia elettrica ad uso del cantiere; la manutenzione del cantiere stesso secondo quanto sarà richiesto dalla D.L.; l’esecuzione di opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l’entità, e quanto altro indicato all’art. 5 del Capitolato Generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M 19-4-2000, n° 145 e dal D.Lgs. 50/2016;
3) L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. In carenza di allacciamento alla rete fognaria comunale, la D.L. si riserva di autorizzare il ricorso a mezzi sussidiari quali i wc chimici, dei quali restano a carico dell’impresa la manutenzione e gli interventi di pulizia periodici; resta comunque preferibile l’allaccio alla rete urbana
4) le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento;
5) le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso lo smaltimento dei liquami, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori;
6) le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove;
7) le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori;
8) la spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell’art. 22 della L. 13/9/82 n. 646 esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;
9) la pulizia quotidiana col personale necessario, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.
10) la spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso in vari formati, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre;
11) le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo lavori predisposto dall’A.C. e dal piano operativo dell’Impresa;
12) le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 11 anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo finale provvisorio o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera;
13) la fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario;
14) gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada,
nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori, purché tali oneri siano stati espressamente previsti nel Programma Indicativo e nel Programma Operativo dei lavori;
15) la pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti;
16) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal cronoprogramma dell’A.C. e dal Piano operativo dell’impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
17) l'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempreché lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi.
Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della D.L., la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale.
18) gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per i suddetti spostamenti, purché previsti nel cronoprogramma predisposto dall’A.C. e del Piano Operativo dell’Impresa;
19) la costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe, scaffalature, n. 1 PC portatile – software (Word, Excel, Primus, Autocad) n° 1 telefono mobile e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature; i servizi igienici dovranno essere dotati di idoneo impianto di smaltimento dei liquami. In carenza di allacciamento alla rete fognaria comunale la D.L. si riserva di autorizzare il ricorso a mezzi sussidiari quali i WC chimici, dei quali restano a carico dell’impresa la manutenzione e gli interventi di pulizia periodici, rimanendo comunque preferibile l’allaccio diretto alla rete urbana.
20) gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 5.11.1971, n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione Comunale, nonché il pagamento della parcella in favore del Collaudatore medesimo.
L'importo di tale parcella sarà detratto dalle competenze dell'Appaltatore in sede di redazione del certificato di pagamento della rata di acconto immediatamente successiva alla avvenuta presentazione del certificato di collaudo statico;
21) l'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per Xxxxx autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta;
22) l'obbligo di apporre il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente ed in esecuzione della deliberazione C.C. 27.4.95 n. 85 con eventuale allegato.
23) l'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc.
Sarà a carico dell'Impresa anche l'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori.
Per i manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno inoltre essere forniti le piante dei vari piani, i progetti e i disegni conformi all’eseguito in scala adeguata e completi di relazione, e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l'accatastamento delle opere eseguite.
Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità.
Infine l'Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative;
24) gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante – operam ;
25) gli oneri necessari per mettere a disposizione, per giorni uno la settimana, una autovettura a 4 posti con autista per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell’appalto secondo le modalità stabilite dall’art. 5 del Regolamento recante il Capitolato Generale d’appalto LL. PP. – Decreto 19-4-2000, n° 145, integrato con Deliberazione di C.C. n. 58/99 il cui dispositivo si riporta testualmente: “Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese necessarie per assicurare la messa a disposizione di una autovettura a 4 posti con autista per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi – per tutta la durata dell’appalto. Sono comprese tutte le spese, anche assicurative relative al servizio riguardante la messa a disposizione dell’automezzo il quale sarà reso in favore dell’Amministrazione ed a carico dell’appaltatore in base all’orario settimanale stabilito dal Capitolato Particolare e regolato da apposite Convenzioni sottoscritte tra le Cooperative degli autisti, le
XX.XX. di categoria e le Associazioni Imprenditoriali. E’ comunque fatta salva la facoltà dell’appaltatore di utilizzare un proprio automezzo con autista dipendente dell’appaltatore stesso. In tal caso dovrà essere consentita all’Amministrazione la verifica degli atti relativi al rapporto di lavoro subordinato tra autista e impresa. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto a garantire e sollevare l’Amministrazione da ogni eventuale pretesa derivante dal servizio di cui sopra”;
26) gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le misurazioni dei lavori sia a misura che a corpo di cui al precedente art. 17 lett. b) paragrafo 2°.
B) Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:
27) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37
28) la predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi;
29) la predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, dell’autorizzazione all’allaccio alla fognatura pubblica e della relativa certificazione da parte degli uffici preposti;
30) la predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, dei certificati di agibilità delle opere; previo eventuale aggiornamento della certificazione catastale in presenza di cambio di destinazione d’uso e/o di modifiche degli immobili oggetto dei lavori;
31) le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all’ISPEL per gli ascensori o altri impianti;
C) Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri;
1) Gli oneri relativi all'esecuzione di scavi di indagine per accertare l'ubicazione delle canalizzazioni dei XX.XX. di cui alla precedente lettera A) punto 18 del presente articolo non previsti nel Programma Indicativo e nel Programma Operativo dell’Impresa. Tali indagini dovranno essere eseguite ad iniziativa dell'Impresa nel numero e nell'ubicazione necessarie e riconosciute tali dalla Direzione Lavori, e saranno compensate con i prezzi di contratto
2) L’eventuale bonifica da ordigni esplosivi, subordinata al parere espresso dalle competenti Autorità Militari. Si precisa che nessun compenso né protrazione dei tempi contrattuali spetterà all’Impresa per le particolari modalità di lavorazioni di altre opere, imposte dalla necessità di eseguire la bonifica degli ordigni bellici con i necessari particolari accorgimenti, intendendosi tutti, gli oneri di cui sopra compensati con i prezzi di cui alla tariffa dei prezzi del Comune di Roma. Ove non risulti necessaria la bonifica, nessun compenso spetterà all’Appaltatore per la non avvenuta esecuzione della categoria di lavoro inerente la bonifica stessa;
3) a completamento di quanto disposto dall'art. 20 (Pagamenti in acconto), l'Appaltatore e' tenuto ad eseguire, fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio, tutti i lavori di manutenzione per la riparazione delle opere ammalorate per l’uso non corretto e comunque ordinate dalla D.L..
D) Obblighi dell'Impresa in caso di emergenza.
- L’Impresa ha l’obbligo di prestare soccorsi in caso di emergenza. L’Impresa stessa all’atto della consegna dei lavori dovrà presentare per iscritto alla D.L. l’elenco dei mezzi d’opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc. Per tutti gli oneri e le difficoltà dei lavori da eseguire nelle suddette circostanze di emergenza, i compensi spettanti saranno quelli previsti dal presente capitolato speciale e con le medesime modalità;
- l’Impresa ha l’obbligo di esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro ed in tutta la zona interessata dall’appalto sempreché lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi dei cantieri di qualsiasi genere, escluso quello di cui al presente appalto, esistenti nella zona medesima.
E) Altri oneri
L’impresa dovrà munirsi, a proprie spese, di contrassegno d’accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) per tutta la durata dei lavori.
ART. 26
ONERI PER INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO
Definizioni
Ai fini del presente contratto le prove e gli accertamenti di laboratorio sono considerati, con i termini di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti Pubblici;
Indispensabili, le verifiche sui materiali/forniture/opere, nonché quelle richieste dalla D.L. e/o dall’Organo di Collaudo - anche quelle non espressamente citate nel presente contratto; obbligatorie, le verifiche sui materiali
/forniture/opere.
Le prove saranno quelle necessarie ad assicurare la conformità dei materiali impiegati, le modalità di esecuzione ed i requisiti di accettazione, espressamente previste nella capitolato speciale di appalto e negli specifici articoli descriventi le opere.
Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni ai Laboratori ufficiali;
le spese di laboratorio per gli accertamenti mensili, nonché quelle richieste dalla D.L. e/o dall’Organo di Collaudo -anche quelle non espressamente citate nel presente contratto.
gli oneri comunque connessi con l’eventuale collaudo statico delle strutture, inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione oneri a carico dell’Amministrazione Capitolina
- le spese di laboratorio per gli accertamenti trimestrali; il rimborso al laboratorio avverrà con corresponsione diretta al laboratorio stesso.
ART. 27 OCCUPAZIONE DI SUOLO
L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno
per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.
Per la eventuale occupazione di suolo privato, l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell’appalto.
ART. 28
RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI
Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.
Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.
L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.
Sono di proprietà dell'Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, ai prezzi previsti dalla Tariffa vigente.
ART. 29
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI
L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo delle polizze assicurative .
La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento dell'Amministrazione.
L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà' di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare Roma Capitale da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.
Per le controversie attivate da terzi presso la Camera di Conciliazione, aventi per oggetto diritti disponibili relativi a beni mobili per un valore non superiore a € 12.911,42, dipendenti o comunque connesse con l’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, in corso o già eseguiti, l’Appaltatore è obbligato ad aderire alla suddetta procedura di risoluzione della controversia presso la citata Camera di Conciliazione.
L’appaltatore si obbliga ad intervenire all’udienza avanti il Conciliatore e nel caso non vi abbia partecipato, ad accettare come validi nei propri confronti la conciliazione eventualmente conclusi tra il comune di Roma e il cittadino istante.
Nel caso che l’Appaltatore intervenuto all’udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto pena inefficacia del diniego esplicitato.
L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro il Comune in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.
A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.
L'Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, all'Amministrazione Comunale, tutte le spese a quest'ultima addebitate.
S'impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme dall'Amministrazione eventualmente corrisposta a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti del Comune.
Sarà infine obbligo dell'appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.
Danni cagionati da forza maggiore
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini di giorni due, in difetto è soggetto alle penalità previste, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 30 PENALITA'
Generalità
In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
Qualora il ritardo nell’adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate) oppure qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio della procedura di cui all’art.108 del D.Lgs n° 50/2016
1) Violazioni a prescrizioni particolari dello Schema di contratto
1.1) Violazione alla normativa regolante i subappalti.
Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di Xxxxx e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alle seguenti sanzioni.
a) Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione non inferiore ad 1/3 del valore di ciascun subappalto/cottimo.
b) Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza -da parte del subappaltatore/cottimista- dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi
corrispondenti ai lavori di subappalto/cottimo; mancanza della dichiarazione dell’Impresa circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subappaltatore/cottimista. Penale, per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,08‰ dell'importo contrattuale dell'appalto al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate).
1.2) Violazione della normativa antimafia
a) Violazione normativa di cui all’art. 12 – 3° capoverso
• penale pari all’1 ‰ (unopermille) riferito al valore di ogni subappalto;
1.3) Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori
a) Ritardo rispetto ai termini di inizio lavori di cui all’art. 14:
• applicazione di una penale giornaliera pari all’1 ‰ (unopermille) dell’importo contrattuale dell’appalto (importo dell’Appalto a base d’asta/gg. durata dei lavori).
b) Ritardo rispetto ai termini di presentazione del programma operativo di cui all’art. 14:
• penale giornaliera pari allo 0,05 ‰ riferito all’importo dell’Appalto.
c) Ritardo rispetto ai termini di avanzamento mensile dei lavori desunti dal programma operativo di cui all’art.14:
• applicazione di una penale giornaliera pari all’1°/○○ (unopermille) dell’importo contrattuale dell’appalto
d) Xxxxxxx rispetto ai termini di ultimazione lavori di cui all’art. 14:
• applicazione di una penale giornaliera pari all’1 ‰ (unopermille) del corrispettivo lordo giornaliero medio ( importo del contratto dell’Appalto /gg. durata dei lavori).
e) Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione dei lavori manutentori di cui all’art. 16, lett. c) 7° paragrafo:
• Penale giornaliera pari all’1‰ (unopermille) riferito all’importo del contratto
1.4) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui all’art. 22:
• per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
1.5) Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere
a) Violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere di cui all’art. 24, paragrafo 7:
• per l’infrazione è prevista una penale giornaliera pari all’‰1 (unopermille) dell'importo contrattuale comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'infrazione.
La penale non potrà comunque essere inferiore ad € 700,00.
• per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed il relativo limite minimo andrà aumentato del 50%.
1.6) Mancato rispetto degli oneri dell’Appaltatore per inadempienze rispetto a quanto previsto dall’art. 25:
• per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto dall’art. 25 si darà luogo all’applicazione della penale di cui al punto 2 del presente articolo.
• per inadempienze rispetto a quanto prescritto ai punti 1) e 2) della lett. A) dell’art. 25 sarà applicata una penale non inferiore ad € 700,00 (settecento/00) oltre la sanzione amministrativa di cui all’art. 21 del nuovo Codice della Strada;
• per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto al punto 25 lett.A dell’art. 25, verrà effettuata in contabilità una detrazione pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di mancata fornitura dell’autovettura;
2) Violazioni alle prescrizioni generali dello Schema di contratto
Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Schema di contratto, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente punto 1), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell’Amministrazione e la mancata comunicazione del cambio di domicilio, saranno passibili di penalità.
Le penalità ed i provvedimenti saranno definiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 108 e varieranno da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 2.582,28. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finche l’Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcune pretesa di qualsiasi titolo.
ART. 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si applicheranno le fattispecie previste dall’art. 108 del Dlgs n.50/2016.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni di contratto superi la percentuale del 10% del valore complessivo il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all’art.108 del D.lgs n.50/2016.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo Art. 40 da parte dell’Appaltatore ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione del contratto
L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’Appaltatore non adempia, ROMA CAPITALE ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione.
Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti
dell’Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’Appaltatore.
Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, Roma Capitale, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto
Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni di programma operativo di contratto,il Responsabile del Procedimento assegna all’Appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con preavviso diventi giorni che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti.
Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
In caso di informativa interdittiva del Prefetto di cui al successivo Art. 35 si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione al subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni salvo maggior danno da attivare in caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
ART. 32
INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016
Ai sensi dell’art.110 del D. Lgs. n.50/2016, successivamente alla stipula del contratto, in caso di fallimento dell’Appaltatore e di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 o di recesso dal contratto ai sensi dell’ art.88 c.4ter del D. Lgs. n.159/2011, ROMA CAPITALE si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario del contratto in sede di offerta.
ART. 33
RECESSO DAL CONTRATTO
ROMA CAPITALE si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.
Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo di contratto depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ROMA CAPITALE prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto da ROMA CAPITALE sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.
ROMA CAPITALE può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione di ROMA CAPITALE nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
ART. 34 CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dei Lavori, secondo le modalità previste dall’art. 14 del D.M. 14/2018 . Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 14 del DM. n. 49/2018 in relazione ai reclami dell’Appaltatore sul conto finale e sulla relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale.
ART. 35
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il Certificato di regolare esecuzione, sarà emesso, ai sensi dell’art. 14 del D.M n.49/2018 entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori
Alla data di emissione di detto certificato si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della garanzia definitiva di all’articolo 103 del D.lgs.50/2016.
ART. 36
CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA
L’Appaltatore si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 24 giugno 1996, successivamente modificata con deliberazione adottata da Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.78 del 9 aprile 2008, che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza.
L’Appaltatore medesimo è abilitato a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale è stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva nei limiti di quanto stabilito all’art.15.
La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Nel caso che l’Appaltatore intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto, pena l'inefficacia del diniego esplicitato.
L’Appaltatore e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante, nei limiti di quanto stabilito all’art.15, nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro ROMA CAPITALE in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite, unitamente all'Avvocatura di Roma Capitale.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l’Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata.
L’Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutte le spese a quest'ultima addebitate.
Qualora l’Appaltatore non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dall'Amministrazione a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione stessa avvalersi dei crediti che l’Appaltatore stesso vanta a qualunque titolo nei confronti di Roma Capitale.
L’Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della direzione lavori e a tutti i rappresentanti della Amministrazione Capitolina che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del presente CONTRATTO.
ART. 37
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 25 gennaio 1996 “Regolamento di contabilità”, ove ricorra cessione di credito o procura all’incasso, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito o la procura non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
ART. 38 CONTROVERSIE
Definizione delle Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal punto a) del presente articolo, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l’approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente sarà quello di Roma.
a) Riserve
Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui agli articoli del D.M. 49/2018
Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell’art. 205 del D.Lgs 50/2016..
ART. 39
CLAUSOLE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”.
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
ART. 40 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
ART. 41 PROTOCOLLO DI INTEGRITA’
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il “Protocollo di Integrità”.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n 141 del 30 12 2016 pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80 c.5 del D.Lgs 50/2016 .
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il predetto Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità,
comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Per accettazione espressa di quanto previsto dal Capitolato Speciale e Generale, a norma e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. l’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, approva specificatamente gli articoli del presente Capitolato Speciale.
L’APPALTATORE
Il presente atto è stato predisposto ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.
n. 39 del 12-02-1993, tramite il sistema informativo automatizzato di Roma Capitale dal quale i dati sono stati estratti. Il Responsabile del Procedimento che ha emanato il presente atto è arch. .Xxxxxxx Xxxxx La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento firmatario.
Il presente atto è stato predisposto ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.
n. 39 del 12-02-1993, tramite il sistema informativo automatizzato di Roma Capitale dal quale i dati sono stati estratti. Il progettista che ha emanato il presente atto è l’arch. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del progettista firmatario.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Xxxxxxx Xxxxx
IL PROGETTISTA
arch. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
SCHEMA DI CONTRATTO - INDICE
CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO, DESIGNAZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI
art.01. oggetto dell’appalto . . . . . . . pag.03 art.02. forma dell’appalto, ammontare dell’appalto, opere comprese, variazioni al progetto . pag.03 art.03. designazione delle opere . . . . . . . pag.05 art.04. descrizione dei lavori . . . . . . . . pag.06 art.05. opere e forniture escluse, eventuale rimborso dell’appaltatore . . pag.07 art.06. disposizioni generali . . . . . . . . pag.07
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
art.07. leggi e documenti facenti parte integrante del contratto . . . pag.09 art.08. elezione del domicilio pag.10
art.09. cauzione . . . . . . . . .pag.10
art.10. assicurazioni . . . . . . . . .pag.12 art.11. disciplina del subappalto . . . . . . .pag.13 art.12. antimafia . . . . . . . . .pag.14 art.13. osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro,
contributi ed aliquote da versare alla cassa edile di mutualità ed assistenza pag.15 art.14. consegna lavori, programma operativo, inizio e termine dell’esecuzione,
progetto esecutivo, consegne parziali, sospensioni . .pag.17 art.15. programma dei lavori . . . . . . . .pag.21 art.16. conto finale, collaudo e manutenzione . . . .pag.22 art.17. valutazione dei lavori e forniture a misura ed a corpo - varianti . . pag.23 art.18. opere in economia . . . . . . . pag.25 art.19. pagamenti in acconto, ritenute e saldo . . . . .pag.25 art.20 direzione dei lavori e direzione del cantiere . . . .pag.27 art.21. condotta dei lavori . . . . . . . . pag.28 art.22 piano di sicurezza . . . . . . . .pag.32 art.23. direttore di cantiere . . . . .pag.34 art.24. controllo del personale impiegato in cantiere . . . . . pag.35 art.25. oneri generali e particolari a carico dell’appaltatore. . .pag.35
art.26. oneri per indagini e prove di laboratorio. . . . .pag.40
art.27. occupazione di suolo . . . . .pag.41
art.28. ritrovamento di oggetti e materiali . . . . .pag.41 art.29 responsabilità dell’appaltatore per danni. . . .pag.42 art.30. penalità. . . . . . .pag.44
art.31. risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio dei lavori .pag.46
art.32. interpello ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 .pag.47
art.33. recesso dal contratto .pag.47
art.34. conto finale .pag.48
art.35. certificato di regolare esecuzione .pag.48
art.36. clausola di adesione alla procedura conciliativa pag.48
art.37. cessione del contratto, cessione di crediti e procure all’incasso pag.49
art.38. controversie pag.50
art.39. clausole per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata .. pag.50 art.40 Tracciabilità dei flussi finanziari pag.51
art.41 Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 pag.52