CONTRATTO DI PEGNO
Xxxxxx informativo in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e alle successive
Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia del 15 luglio 2015
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione: Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio
Sede legale/Sede amministrativa: Xxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
Tel. call center: 011/0000000 - tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280 Indirizzo telematico: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Codice ABI: 03048
Capitale sociale € 100.000.000 i.v.
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 03048.6/27170
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00821100013
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
CHE COS’E’ IL CONTRATTO DI PEGNO
Con questo tipo di contratto di garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.
La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento
(c.d. spossessamento) che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa stessa.
Quando l’oggetto del pegno è costituito da crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.
Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell’insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Legislativo n. 213/1998 e Testo unico finanza).
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
• in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il
preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.
Le condizioni economiche di seguito riportate rappresentano le “condizioni massime” applicabili dalla Banca per i singoli prodotti/servizi; eventuali deroghe potranno essere concordate di volta in volta con la Banca.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Commissioni | |
• Commissione per acquisizione, variazione, chiusura del pegno | € 0,00 |
• Documentazione relativa a singole operazioni: Spese invio comunicazioni 🢭 comunicazioni inviate tramite servizio postale | € 1,10 per invio con recupero trimestrale |
Le commissioni sopra indicate sono addebitate al cliente beneficiario della garanzia |
Per tutte le altre condizioni / informazioni si rimanda ai Fogli Informativi specifici per servizio
RECESSO E RECLAMI
Recesso
Il pegno permane nella sua integrità fino al completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite.
Inoltre, il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore della Banca.
Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente /concedente.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta del cliente a condizione che la banca risulti integralmente soddisfatta.
Conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza - Diritto di recesso (ripensamento)_ per Clienti Consumatori
Qualora il contratto sia concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza:
- se la sottoscrizione avviene con soluzione di firma elettronica fornita dalla Banca, il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente, salva diversa e specifica pattuizione contrattuale,
- se la sottoscrizione avviene con firma autografa o con soluzioni di firma in possesso del cliente e successivamente inviato via PEC/mail alla Banca, il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Banca del contratto debitamente firmato.
Il momento di conclusione del contratto corrisponderà al momento dell'adesione al Servizio.
Il Cliente, che rivesta la qualità di consumatore, può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Il recesso è automatico e senza penali anche per i contratti collegati. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data della conclusione del contratto.
La comunicazione di recesso del Cliente diretta alla Banca va fatta pervenire tramite mail/pec o raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi della Filiale/gestore di riferimento riportati sul sito internet della Banca del Piemonte xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed allegando alla comunicazione copia di un documento di identità in corso di validità.
Il Cliente che ha manifestato il proprio recesso è tenuto a pagare le spese ed i costi indicati nel Contratto in proporzione al periodo di validità del Contratto. In ogni caso la Banca deve restituire al Cliente gli importi eventualmente ricevuti diversi da quelli di cui al periodo precedente entro 30 giorni decorrenti dal giorno in cui la Banca riceve la comunicazione di recesso.
Il diritto di recesso non è previsto nei casi di esecuzione integrale del contratto, su esplicita richiesta del Cliente, prima di esercitare il diritto di recesso.
Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.
Conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza_ per Clienti non Consumatori
Qualora il contratto sia concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza:
- se la sottoscrizione avviene con soluzione di firma elettronica fornita dalla Banca, il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente, salva diversa e specifica pattuizione contrattuale,
- se la sottoscrizione avviene con firma autografa o con soluzioni di firma in possesso del cliente e successivamente inviato via PEC/mail alla Banca, il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Banca del contratto debitamente firmato.
Il momento di conclusione del contratto corrisponderà al momento dell'adesione al Servizio.
Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.
Procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione.
Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere in relazione al presente prodotto e con riferimento all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono
ricorrere al Conciliatore Bancario Finanziario- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR), o previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel registro tenuta dal Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità per il cliente di rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario.
Reclami
I reclami vanno inviati all’ufficio Reclami della Banca, che risponde:
- per i servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi (eccetto casi eccezionali)*;
- per i servizi bancari (tranne i servizi di pagamento), entro 60 giorni di calendario;
- per i servizi di investimento, entro 60 giorni di calendario.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’ Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte.
Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi all’organismo di conciliazione bancaria Conciliatore BancarioFinanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della Banca oppure consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell’Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta; Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Xxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Xxxxxx Xxxxxxx e Toscana; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00/x, 00000 Xxxx, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e per quelli aventi domicilio in uno Stato estero; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Campania e Molise; Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Xxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria; Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Xxx Xxxxxx x. 000/x, 00000 Xxxxxxx, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Sicilia e Sardegna.
*Se, in situazioni eccezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca, compresi gli scioperi, malfunzionamenti del sistema informatico ecc… o casi di particolare complessità che implichino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento ecc.), la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.
GLOSSARIO
Documentazione relativa a singole operazioni | Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente. |
Fideiussore (garante) | Per fideiussore si intende la persona che rilascia la fideiussione/garanzia a favore della banca. |
Gestione accentrata | Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate. |
Strumenti finanziari | Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contatti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, |
ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza. | |
Strumenti finanziari dematerializzati | Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili. |