APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 15-3
APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 15-3
PER GLI ENTI LOCALI E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA A SEGUITO DI ISTITUZIONE DI SDA ENERGIA ELETTRICA VERDE E GAS NATURALE
ALLEGATO 2 CAPITOLATO TECNICO
INDICE
Articolo 4 - Ordinativi di Fornitura e fatturazione 5
Articolo 5 - Attivazione della fornitura 6
Articolo 6 - Impegno di potenza elettrica e rispetto normativa 7
Articolo 7 - Prezzi di fornitura 7
Articolo 8 - Certificazione Energia Verde 9
Articolo 9 - Qualità della fornitura 10
Articolo 10 - Nuovi punti di prelievo 11
Articolo 12 - Adeguamento di diritto delle clausole contrattuali 12
Articolo 13 - Responsabile del Servizio e responsabile Tecnico 12
Articolo 14 - Dati di sintesi 12
Articolo 15 - Verifiche sulle fatture 12
Articolo 16 - Cessione del credito 12
PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di energia elettrica di cui all’art. 2, a favore delle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione stipulata tra il Fornitore stesso e l’Agenzia Intercent-ER.
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni:
A.R.E.R.A.: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del teleriscaldamento e teleraffrescamento e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.
Amministrazioni: le Aziende Sanitarie e le altre Amministrazioni di cui all’art. 19 comma 5 della L.R.
n. 11/2004 che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia. Si evidenzia che con riferimento all’Azienda Unità Sanitaria Locale Romagna, di cui fanno parte ai fini della presente iniziativa di gara le ex Strutture Sanitarie di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, la fatturazione, la formulazione della reportistica e dei dati di sintesi devono essere predisposte e trasmesse a ciascuna Struttura.
Capitolato Tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.
Codice Ufficio per la fatturazione elettronica: Codice Ufficio alfanumerico, di sei caratteri, indispensabile per la ricezione delle fatture da parte del Fornitore vincitore che l’Amministrazione comunicherà al Fornitore vincitore con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura.
Δ1: spread, riferito al Lotto 1, rispetto al PUNMM (media aritmetica mensile espressa per fascia oraria, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti “MPE” - Mercato del Giorno Prima “MGP”), comprensivo degli oneri per la certificazione verde.
Δ2: spread, riferito al Lotto 2, rispetto al PUNMM (media aritmetica mensile espressa per fascia oraria, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti “MPE” - Mercato del Giorno Prima “MGP”), comprensivo degli oneri per la certificazione verde.
Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell’energia elettrica coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l’Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore.
Fasce orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita).
Fornitore: azienda energetica che risulterà aggiudicataria della fornitura di uno o più Lotti.
Garanzia di Origine (GO): documento che attesta al cliente finale la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 28/11, della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. e dall’art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE.
Energia Verde: è l’energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile così come definita alla lettera
b) della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.
Intercent−ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Xxx xxx Xxxxx 00, Xxx 00000 Xxxxxxx.
Misura dell’energia elettrica: attività di misura finalizzata all’ottenimento di misure dell’energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva.
Misuratore di energia elettrica: dispositivo funzionale alla misura dell’energia elettrica, destinato a misurare l’energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo, sigillato dagli Uffici Tecnici di Finanza.
Misuratore elettronico relativo a Punti di Prelievo in bassa tensione: misuratore dell’energia elettrica avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 292/06.
Misuratore orario: misuratore dell’energia elettrica differenziata per orario secondo quanto specificato dal comma 36.2 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità n. 5/04.
Misuratore integratore: misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per periodo temporale.
Ordinativo di Xxxxxxxxx (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di energia elettrica, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta.
PUN: Media dei prezzi zonali di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.
PUNMM: è la media aritmetica mensile espressa per fascia oraria, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP).
La quotazione da adoperare sarà quella che attualmente risulta pubblicata sul sito internet del Gestore Mercati Energetici (GME) in
Prezzo per fasce X0, X0, X0 (XXXXXX0, XXXXXX0, XXXXXX0): Statistiche → prezzo medio per fasce
→ (report in formato .pdf per ogni mese).
Prezzo per fascia F0 (PUNMMF0): Statistiche → dati di sintesi MPE-MGP-riepilogo → sintesi mensile, colonna media del Prezzo di acquisto PUN.
Punto di Prelievo: è il singolo punto di confine tra l’impianto del Distributore e gli impianti delle Amministrazioni in cui l’energia elettrica viene consegnata; ogni punto di prelievo è identificato dal codice POD indicato di volta in volta negli Ordinativi di Fornitura.
TIV - Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza. Allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel e s.m.i..
ARTICOLO 2 - OGGETTO
La procedura di gara ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, proveniente da fonti rinnovabili, suddivisa nei seguenti lotti:
Lotto 1: fornitura annuale di energia elettrica ai Punti di Prelievo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale in media tensione per un quantitativo massimo pari a circa 300 GWh (il consumo stimato è pari a 297.290.899 kWh) nel corso della durata degli Ordini di Fornitura discendenti dalla Convenzione come indicato ai successivi artt. 3 e 4.
Lotto 2: fornitura annuale di energia elettrica ai Punti di Prelievo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale in bassa tensione per un quantitativo massimo pari a circa 23 GWh (il consumo stimato è pari a 22.720.696 kWh) nel corso della durata della Convenzione come indicato nell’Art. 3 e fornitura annuale di energia elettrica alle altre Amministrazioni di cui all’art. 19 comma 5 della L.R. n. 11/2004, per un quantitativo massimo pari a 370 GWh nel corso della durata degli Ordini di Fornitura discendenti dalla Convenzione come indicato ai successivi artt. 3 e 4. Il quantitativo complessivo è pari a circa 393 GWh (il consumo stimato è pari a 392.720.696 kWh).
Alle Amministrazioni che ne faranno richiesta, il Fornitore metterà a disposizione la potenza e fornirà i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno degli impianti presso i Punti di Prelievo indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
Nell’Allegato 8 - “Dati di consumo” è riportata una stima dei dati di consumo e di tensione dei Punti di Prelievo. Tale indicazione non costituisce alcuna fonte di obbligazione, né per l’Agenzia, né per le Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione. Nel caso delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale (Lotti 1 e 2) tale stima è stata condotta per ogni POD, sulla base dei consumi in essere e delle previsioni considerate.
L’esatta indicazione dei Punti di Prelievo e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.
ARTICOLO 3 - DURATA
La durata della Convenzione decorre, per tutti e due i Lotti, dalla data di sottoscrizione e termina il 30 settembre 2022. I singoli Ordinativi di Fornitura decorrono dalla data di attivazione della Fornitura (cfr. Definizione) e termineranno il 31 dicembre 2022.
Nel caso di entrambi i Lotti, l’esecuzione della Fornitura non potrà avere inizio prima del 1° gennaio 2022.
ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA E FATTURAZIONE
Il rapporto contrattuale tra le singole Aziende Sanitarie contraenti e le singole Amministrazioni contraenti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato, al Disciplinare e ai suoi allegati.
Con la ricezione degli Ordinativi di Fornitura il Fornitore si obbliga alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, garantendo la continuità della somministrazione dell’energia elettrica.
Con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni conferiscono mandato irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione in suo nome alle procedure di Terna S.p.A., o di altro organismo competente, all’assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale
o di importazione dall’estero.
Il Fornitore è tenuto al pagamento del trasporto e di ogni altro onere afferente alle Amministrazioni e a far pervenire ad esse una fattura mensile per Punto di Prelievo dell’energia comprensiva di tale costo senza aggravio alcuno; il Fornitore, pertanto, è impegnato a pagare direttamente il gestore della rete.
Per i Punti di Prelievo dotati di misuratori orari o elettronici il Fornitore deve utilizzare per la fatturazione i prezzi relativi alle fasce F1, F2, F3 e dare evidenza nella fattura dei relativi corrispettivi.
Per le utenze in media tensione e per quelle in bassa tensione, queste ultime solo se dotate di contatore elettronico telegestito in cui è in essere la telelettura, il Fornitore deve fatturare, per ogni Punto di prelievo, i dati reali di consumo comunicati dal Distributore Locale. Qualora il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati.
Solamente per le Aziende Sanitarie in caso di n.3 fatturazioni consecutive emesse sulla base di consumi stimati relativi al medesimo Punto di Prelievo, l’Amministrazione comunicherà tramite PEC i consumi stimati per fascia da utilizzare per il Punto di Prelievo in oggetto, giustificando i dati di
consumo sulla base di dati storici e/o eventuali variazioni tecniche intercorse ai propri impianti. Il fornitore sarà tenuto a prendere in considerazione tale comunicazione nelle fatture seguenti.
Se nel frattempo il fornitore disporrà dei dati di consumo reale, dovrà fatturare con questi ultimi.
Per le utenze in bassa tensione non dotate di contatore elettronico telegestito o con contatore elettronico telegestito in cui non è in essere la telelettura, il Fornitore deve impegnarsi, nel termine di un mese dall’avvio della fornitura, a fatturare, per ogni Punto di prelievo, i dati reali di consumo comunicati dal Distributore Locale nel rispetto dei termini indicati nelle disposizioni contenute nell’Allegato A del TIS e nella Deliberazione dell’Autorità del 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell’Autorità; in particolare per le sole utenze con potenza disponibile maggiore ai 16,5 kW, qualora il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati.
Per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW, qualora il Distributore locale non provveda a comunicare i dati reali di consumo nei tempi previsti nelle disposizioni succitate e, comunque, decorso 1 mese dall’attivazione della fornitura, il Fornitore potrà effettuare la fatturazione sulla base dei consumi stimati.
La mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell’Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1° Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell’Autorità, per cui viene emessa fattura con dati di stima, dovrà in ogni caso essere segnalata all’Agenzia e all’Azienda titolare della fornitura.
Termini, contenuti e modalità di emissione delle fatture sono riportate all’articolo 15 dell’Allegato 3 Schema di Convenzione.
ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell’indicazione dei relativi Punti di Prelievo, dovranno essere inviati secondo quanto previsto nell’Allegato 3 - “Schema di Convenzione”, unitamente ad un’autocertificazione dei consumi dell’anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.
L’Amministrazione si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all’invio dell’Ordinativo di Fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera dell’Autorità ARG/elt 107/09 e s.m.i.
Il Fornitore si impegna a fornire l’energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l’Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l’Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.
Le modalità di recesso dal servizio da parte di ciascuna amministrazione contraente dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Con delibera 09 giugno 2016 302/2016/R/com viene disciplinato il recesso dei clienti in bassa tensione.
ARTICOLO 6 - IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA E RISPETTO NORMATIVA
Le Amministrazioni non sono tenute a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall’Autorità.
La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 7 - PREZZI DI FORNITURA
I prezzi di fornitura saranno divisi nelle fasce orarie F1, F2 e F3 come previsto dalla Tabella 6 del TIV.
Per le Amministrazioni dotate di misuratore integratore o i cui dati di misura sono trattati dal Distributore su base monoraria verrà considerata un’unica fascia di riferimento.
LOTTO 1 - Fornitura annuale di energia elettrica ai Punti di Prelievo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale in media tensione
PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico o i cui dati di misura sono trattati dal Distributore su base oraria o per fasce F1, F2, F3)
Prezzo F1 = PUNMMF1 + Δ1 Prezzo F2 = PUNMMF2 + Δ1 Prezzo F3 = PUNMMF3 + Δ1
I prezzi variano ogni mese mentre lo spread offerto rimane fisso per tutto il periodo di fornitura.
LOTTO 2 - fornitura annuale di energia elettrica ai Punti di Prelievo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale in bassa tensione e altre Amministrazioni di cui all’art. 19 comma 5 della L.R. n. 11/2004
PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico o i cui dati di misura sono trattati dal Distributore su base oraria o per fasce F1, F2, F3)
Prezzo F1 = PUNMMF1 + Δ2 Prezzo F2 = PUNMMF2 + Δ2 Prezzo F3 = PUNMMF3 + Δ2
PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore o i cui dati di misura sono trattati dal Distributore su base monoraria)
Prezzo F0 = PUNMMF0 + Δ2
I prezzi variano ogni mese mentre lo spread offerto rimane fisso per tutto il periodo di fornitura.
I prezzi offerti saranno al netto delle perdite, in bassa o media tensione, ai sensi della Deliberazione 10 novembre 2020 449/2020/r/eel e s.m.i. (i prezzi non comprendono le perdite convenzionali di rete che andranno perciò aggiunte in fattura).
I prezzi offerti dovranno essere indicati in Euro/MWh, specificati fino alla seconda cifra decimale.
Per i Punti di Prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il distributore locale provvedesse all’installazione di un misuratore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’installazione, l’energia elettrica sarà fatturata applicando la tariffa per fascia fino alla scadenza della Convenzione.
Oltre ai prezzi dell’energia sono a carico delle Amministrazioni ed evidenziati con voci separate in fattura:
• le perdite convenzionali di rete ai sensi della Delibera dell’Autorità 377/2015/R/eel e s.m.i. che saranno pagate in fattura allo stesso prezzo dell’energia fornita.
• gli oneri di dispacciamento; il Fornitore aggiudicatario applicherà a ciascun singolo Soggetto Gestore i medesimi corrispettivi e metodi per la valorizzazione economica di detti servizi previsti nel mercato libero.
• gli oneri per i servizi di trasporto e distribuzione (comprese le componenti UC3 e UC6);
• le componenti ASOS e ARIM;
• gli eventuali ulteriori oneri che le competenti Autorità dovessero introdurre in aggiunta a quelli esistenti, purché espressamente riguardanti il mercato libero;
• le imposte, l’IVA e le addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica.
Le seguenti voci di costo dovranno essere contenute nel prezzo:
• oneri su emissioni di CO2 come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni e/o integrazioni. Nessun addebito sarà posto a carico delle Amministrazioni per questa voce;
• oneri di bilanciamento; nessun addebito sarà posto a carico delle Amministrazioni a causa di scostamenti orari tra consumo previsionale e consumo effettivo dei Punti di Prelievo;
• corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, così come definito dall’art. 43 della Delibera dell’Autorità 111/06 e s.m.i., per il quale le Amministrazioni non sosterranno alcun costo aggiuntivo;
• oneri di sbilanciamento così come definito dall’art. 40 della Delibera dell’Autorità 111/06 e s.m.i., per il quale le Amministrazioni non sosterranno alcun costo aggiuntivo;
• componente tariffaria UC1 (perequazione dei costi di acquisto dell’energia del mercato vincolato), propria del mercato di maggior tutela, che, in nessun modo, dovrà essere fatturata;
• xxxxx conseguenti all’applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Verdi);
• corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia) previsto dal TIV - Testo integrato vendita Delibera dell’Autorità n. 156/07 e s.m.i., a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008.
Eventuali oneri relativi a richieste di connessione fatte dalle singole Amministrazioni potranno essere applicati dal Fornitore all’Amministrazione.
ARTICOLO 8 - CERTIFICAZIONE ENERGIA VERDE
L’energia elettrica relativa ai volumi prelevati dalle Amministrazioni dei Lotti 1 e 2 sarà esclusivamente prodotta da fonte rinnovabile così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.
Gli eventuali costi di certificazione dell’energia verde saranno inclusi negli spread Δ1 e Δ2.
A tale scopo, il Fornitore aggiudicatario di ogni lotto è tenuto a compensare annualmente tutti i volumi prelevati dalle Amministrazioni con appositi certificati (Garanzie d’Origine), come previsto dalla deliberazione ARG/elt n. 104/11 dell’AEEGSI. Ai fini della presente certificazione, limitatamente al periodo di validità degli stessi, possono concorrere anche i certificati GO - ICS: RECS.
Il Fornitore aggiudicatario di ogni lotto, ha quindi l’obbligo di approvvigionarsi, per la totalità degli Ordinativi di Fornitura, di energia rinnovabile, di una quantità di GO pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell’ambito del medesimo Ordinativo di Fornitura. A tal fine entro il 31 marzo 2022, è tenuto ad annullare una quantità di GO pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile e riferita al medesimo anno.
Il Fornitore aggiudicatario di ogni lotto invierà all’Agenzia Intercent-ER, entro il 30 aprile 2023, un attestato di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili nel quale certificherà che le Amministrazioni aderenti a detto lotto hanno utilizzato energia verde certificata ai sensi della Deliberazione AEEGSI - ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011 per tutta la fornitura di energia elettrica per l’anno 2022.
Si allega a tal fine al presente Capitolato il fac-simile di attestato da presentare (Allegato 3bis – “Fac- simile certificato energia verde”).
Inoltre, entro il medesimo termine deve presentare una lista con riportati i codici “ID impianto” (o “codice EAN”) attraverso i quali l’Agenzia Intercent-ER potrà individuare gli impianti dai quali derivano le GO annullate.
Il Fornitore s’impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza dell’energia verde all’interno del documento di fatturazione.
Qualora il Fornitore non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nel presente Capitolato, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, ad assolvere, entro 15 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza, fatta salva l’applicazione della penale secondo quanto riportato nell’Allegato 3 “Schema di Convenzione” al Disciplinare.
ARTICOLO 9 - QUALITÀ DELLA FORNITURA
Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai Punti di Prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l’energia necessaria, durante l’intero periodo di fornitura.
La fornitura dell’energia elettrica avverrà per mezzo delle reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità della fornitura, pertanto, corrisponderà al livello assicurato dagli attuali gestori di rete.
Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei Punti di Prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. Il Fornitore, per conto delle Amministrazioni, agirà usando l’ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.
Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile al Fornitore, quest’ultimo si accollerà il maggior onere che le Amministrazioni sosterranno per il funzionamento degli impianti.
ARTICOLO 10 - NUOVI PUNTI DI PRELIEVO
Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori Punti di Prelievo, che le Amministrazioni ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto dall’articolo 5 del presente documento. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire alle Amministrazioni, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire le operazioni di stima relative a nuovi allacciamenti.
ARTICOLO 11 - REPORTISTICA
Il Fornitore si obbliga a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria in allegato con ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell’Allegato 4 – “Report mensile” in formato .xls o equivalente.
Lo stesso Fornitore si obbliga a trasmettere a ciascuna Amministrazione diversa dalle Aziende Sanitarie aderente al Lotto 2 (diversa dalle XX.XX.) in allegato con ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell’Allegato 4bis – “Report mensile” in formato .xls o equivalente. Su richiesta specifica dell’Agenzia il Fornitore si obbliga a trasmettere, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, copia dell’Allegati di cui sopra.
I suddetti report potranno essere trasmessi anche in formato elettronico, in accordo con la singola Amministrazione contraente, nel rispetto dei canali (e-mail/pec) che verranno concordati con la stessa Amministrazione.
Qualora nel report siano presenti dati relativi a consumi stimati, il Fornitore deve trasmettere un nuovo report mensile completo, sostitutivo di quello precedentemente inviato, contenente i dati di consumo modificati a seguito dell’imputazione dei consumi reali, contestualmente alla trasmissione della/e corrispondente/i fattura/e di conguaglio.
Il Fornitore non è tenuto all’invio di un nuovo report solo in occasione dei conguagli legati alla rettifica dei valori della componente di costo del dispacciamento.
Il nuovo report mensile deve contenere anche tutti i dati di tutti i POD già trasmessi, anche se riferiti a consumi reali, allo scopo di poter disporre di un prospetto di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese.
Il Fornitore si obbliga altresì a mettere in condizione le Amministrazioni, entro 30 giorni dalla richiesta, per i Punti di Prelievo dotati di misuratore orario, di poter acquisire i consumi al quarto d’ora, ovvero in caso di indisponibilità di questi i consumi orari, attraverso propri strumenti ovvero fornendo formazione alle Amministrazioni per l’utilizzo di strumenti messi a disposizione dai distributori.
ARTICOLO 12 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l’Autorità dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.
ARTICOLO 13 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE TECNICO
In caso di aggiudicazione, il Fornitore di ciascun Xxxxx dovrà nominare un Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Responsabile del Servizio sarà il referente nei confronti delle Amministrazioni.
ARTICOLO 14 - DATI DI SINTESI
Il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere all’Amministrazione Contraente il documento Allegato 5 – “Dati di sintesi”, su base annuale, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall’attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2022 (termine dell’Ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 31 marzo 2023, pena l’applicazione delle penali di cui all’Allegato 3 – “Schema di Convenzione”.
ARTICOLO 15 - VERIFICHE SULLE FATTURE
Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la correttezza del processo di fatturazione a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione contrattuale, l’Agenzia Intercent-ER potrà effettuare, anche avvalendosi di un Organismo terzo, appositi controlli.
ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CREDITO
Si rinvia a quanto disposto all’art. 24 “Cessione del contratto e dei crediti” dell’Allegato 3 – “Schema di Convenzione”.
In particolare, il Fornitore in caso di cessione del credito deve attenersi a quanto disposto all’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) e a norma del comma 13 del medesimo art. 106, ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, deve stipulare il contratto di cessione del credito in forma pubblica o scrittura privata autenticata e deve notificare alle Amministrazioni/Aziende sanitarie debitrici copia dell’atto di cessione nei termini di legge.
Nell’atto di cessione del credito il Fornitore cedente deve dare espressa informazione al cessionario circa la sussistenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i., come espressamente indicato all’art. 24 “Cessione del contratto e dei crediti” e all’art. 16 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa” dell’”Allegato 3 Schema di Convenzione” e renderlo edotto dell’obbligo di attenersi in fase di riscossione a quanto disposto dall’art. 15 “Fatturazione e pagamenti” di cui all’Allegato 3 – “Schema di Convenzione”.
In caso di cessione del credito costituisce preciso obbligo del Fornitore garantire che la procedura di cessione si svolga nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice civile.