Accordo, ex art 15 della Legge n. 241/90, tra la Regione Autonoma della Sardegna e
Accordo, ex art 15 della Legge n. 241/90, tra la Regione Autonoma della Sardegna e
, per la realizzazione di attività congiunte relative alla condivisione infra-strutturale e applicativa di sistemi informativi e telematici e per la concessione di luoghi fisici per la collocazione di server presso i rispettivi data center
L’anno il giorno __ del mese di
Tra
La Regione Autonoma della Sardegna, nella persona dell’xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, il quale interviene, sulla base delle disposizioni della DGR n. 40/16 del 4 agosto 2020 nella sua qualità di Direttore generale dell’innovazione e sicurezza IT in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna con sede in Cagliari, Xxxxx Xxxxxx,
x. 00, codice fiscale 80002870923 di seguito “RAS”
E
, nella persona del/di , per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di ,
, il quale interviene non in proprio ma in qualità di .
VISTI
➢ Articolo 1, paragrafo 6, della Direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;
➢ Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici e in particolare l'art. 5 comma 6 e l'art. 113 comma 4;
➢ Articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integra- zioni, che disciplina gli istituti della programmazione negoziata e, in particolare lettera c) comma 203, che definisce e delinea i punti cardine dell'accordo di collaborazione quadro, quale strumento pro- mosso in attuazione di una Intesa istituzionale di programma e per la realizzazione di un programma esecutivo di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
➢ Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi;
➢ Articolo 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collabora- zione di attività di interesse e comma 2-bis recante l’obbligo della sottoscrizione degli accordi mediante utilizzo di firma digitale;
➢ Il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii, (di seguito CAD);
➢ La Circolare N. 1 del 14 giugno 2019 dell’Agid - Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Am- ministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei Poli Strategici Nazionali e gli atti ad essa presupposti connessi e conseguenti;
➢ Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 40/16 del 4 agosto 2020 con la quale è stato approvato il Piano di intervento per la realizzazione del Polo Strategico Regionale orientato per il suo accreditamento verso il Polo Strategico Nazionale e per la adesione di altre PA;
➢ Atto di approvazione dell’organo competente
PREMESSO CHE
➢ L’Agid, con la circolare sopra citata, ha avviato un processo di razionalizzazione dei data center pub- blici e di formazione dei Poli strategici nazionali nell’ottica di un profondo cambiamento e ottimizza- zione delle infrastrutture, oltre che della spesa pubblica. Il percorso prevede la progressiva dismis- sione dei data center obsoleti e inefficienti, con l’obiettivo di ridurre i costi di gestione delle infrastrutture IT in favore di maggiori investimenti in nuovi servizi digitali, mediante migrazione e/o trasformazione degli stessi verso il Cloud;
➢ Il Data Center della Regione Autonoma della Sardegna, allocato presso il Centro Servizi regionale, in data 10 luglio 2019 è stato classificato da Agid come “Infrastruttura candidabile all'uso da parte del Polo Strategico Nazionale (PSN)”. Oltre a ciò la Regione Sardegna è stata scelta dal Cert-Pa (Com- puter emergency response team di cybersecurity) dell'Agid per partecipare alla fase pilota della piat- taforma per il contrasto agli attacchi informatici alla P.A.;
➢ La Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 40/16 del 4 agosto 2020 prevede l’imple- mentazione del Polo strategico Regionale ICT attraverso l’esecuzione di una serie di azioni tra le quali si annovera sia la concessione in favore di altre PA nazionali o regionali di luoghi fisici, dotati della massima sicurezza ed efficienza energetica, dove collocare i propri server, sia l’avvio di attività comuni con tali PA tese all’evoluzione del Polo verso l’erogazione di servizi ancora più evoluti;
➢ Le parti, sulla base della predetta Deliberazione, intendono avviare le attività di implementazione del Polo Strategico Regionale, rendendosi disponibili a concedere anche reciprocamente gli spazi fisici presso i propri data center e avviare le azioni necessarie per l’evoluzione dei data center;
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti come sopra iden- tificate e rappresentate convengono quanto segue.
Articolo 1 Finalità
Il presente Accordo di collaborazione per la realizzazione di attività congiunte relative alla condivisione infra- strutturale e applicativa di sistemi informativi e telematici e per la concessione reciproca di luoghi fisici per la collocazione di server presso il data center regionale, in attuazione del quadro strategico condiviso dai soggetti firmatari, è finalizzato alla condivisione di interventi di natura tecnologica, alla esecuzione di attività collabora- tive, allo scambio di servizi di alta qualificazione, di know how, e altro nel settore dei sistemi informativi e telematici e all’interno del programma di candidatura al Polo Strategico Nazionale del data Center Regionale, procedendo già da subito con una prima condivisione delle infrastrutture mediante la concessione reciproca di luoghi fisici per la collocazione di server presso i rispettivi data center.
Le Parti si impegnano ad instaurare un rapporto di collaborazione proficua e sistematica per la realizzazione, nel rispetto della propria autonomia, di comuni obiettivi di innovazione dei sistemi informativi e di telecomuni- cazione.
Articolo 2
Oggetto e impegni reciproci
Il presente Accordo ha per oggetto lo sviluppo delle seguenti azioni e il raggiungimento dei seguenti obiettivi per i quali le parti si impegnano:
• Programma di implementazione del Polo strategico Regionale ICT orientato per assumere il ruolo di Polo Strategico Nazionale,
o A favorire il processo di trasformazione dei servizi, attraverso un approccio concettuale del tutto nuovo da svilupparsi all'interno di strutture organizzative composte da tecnici, esperti e manager dell'IT di diverse Pubbliche Amministrazioni, dedicate alla definizione e promozione di standard, norme e processi che siano di ausilio alle P.A. per l'esecuzione di attività quali:
▪ la mappatura dei propri servizi, con individuazione di criteri di classificazione secondo quanto previsto da AGID;
▪ la gestione della federazione dei servizi verso il Polo Strategico Regionale e Nazio- nale;
o A favorire lo sviluppo del Polo strategico Regionale tale da consentirgli di offrire servizi di infrastruttura in cloud, alle Pubbliche Amministrazioni federate.
o A favorire la condivisione di interventi di natura tecnologica e alla esecuzione di attività colla- borative allo scambio di servizi di alta qualificazione, di know how, e di altro nel settore dei sistemi informativi e telematici;
o A mettere reciprocamente a disposizione le esperienze maturate sia dal punto di vista orga- nizzativo che tecnico;
o A promuovere iniziative e progetti su aree di comune interesse mettendo a disposizione ade- guate risorse umane e professionali presenti all’interno delle rispettive Amministrazioni.
• Concessione di luoghi fisici per la collocazione di infrastrutture telematiche.
o Le parti si impegnano a concedere reciprocamente l’uso di spazi fisici o infrastrutture telema- tiche.
Articolo 3 Referenti
I referenti designati dalle parti per la gestione del presente Accordo sono:
Per la RAS: Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, Direttore del Servizio Agenda Digitale – Direzione Generale dell’in- novazione e Sicurezza IT, Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, o suo dele- gato
per , _ ,
, o suo delegato
Articolo 4
Modalità di concessione in uso degli spazi fisici
4.1 Oggetto
Le parti si impegnano ad alloggiare le apparecchiature alle condizioni disciplinate nel presente atto ed identi- ficati nei successivi documenti operativi.
4.2 Obblighi tra le parti
Le parti si impegnano a fornire gli spazi fisici necessari per l’installazione delle apparecchiature o servizi equi- valenti identificati nei successivi documenti operativi che conterranno:
- l’indicazione delle rispettive apparecchiature condivise identificate, tramite opportuna etichettatura, in ogni singolo componente installato o ospitato;
- i nomi dei soggetti autorizzati ad accedere ai locali per interventi sulle apparecchiature
- le modalità di accesso ai locali.
4.5 Responsabilità
Le parti si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni evento dovuto a negligenza, errore o omissione causata dai propri impianti o dal proprio personale o da terzi da esse incaricati, sollevando l’altra parte da ogni responsabilità ed onere a riguardo.
L’Amministrazione concedente non è responsabile per guasti o disservizi imputabili a cause di forza maggiore, incidenti, esplosioni, incendi, scioperi, alluvioni, terremoti ed altri che impedissero di fornire il servizio concor- dato.
4.6 Riservatezza
L’Amministrazione concedente e utilizzatrice si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, anche privati, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del mede- simo. Le parti si dichiarano edotte sugli obblighi di cui al Regolamento Europeo UE 2016/679 o GDPR, le cui risultanze si impegnano, per quanto di propria competenza, a rispettare e a far rispettare nell’ambito dell’uti- lizzo del programma oggetto del presente atto.
Articolo 5 Condizioni economiche
Il presente accordo prevede scambio di attività e servizi in regime di reciprocità ed eventuali dazioni pecuniarie tra i soggetti sottoscritti a mero titolo di rimborso spese delle attività eseguite.
Articolo 6
Oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente atto è esente da imposta di bollo assolta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16.
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 4 della Tariffa II Parte del D.P.R. 131/1986.
Le eventuali spese relative al presente atto sono a totale carico dell’amministrazione utilizzatrice.
Articolo 7 Controversie
L’amministrazione firmatarie si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collabora- zione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
Articolo 8 Normativa di rinvio
Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla disciplina di riferimento in materia di housing informatico, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
Articolo 9 Durata e modifiche
La durata del presente accordo è stabilita in anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’ac- cordo, fatta salva la facoltà di rinnovare il presente accordo agli stessi patti e condizioni.
Il presente atto, viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale dalle parti.
Cagliari, __