GARA D’APPALTO, CON PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASLOCO E SERVIZI VARI CONNESSI PER LE ESIGENZE DELLA REGIONE LAZIO
GARA D’APPALTO, CON PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASLOCO E SERVIZI VARI CONNESSI PER LE ESIGENZE DELLA REGIONE LAZIO
ALLEGATO 7 AL DISCIPLINARE DI GARA SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI TRA
La Regione Lazio (C.F. n° ),
con sede in Via/Piazza
nella persona del Legale Rappresentante
Dott. nato/a
il autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con
E
L'Impresa (Partita I.V.A. n° ) con Sede in Via/Piazza
C.C.I.A.A , Registro Imprese , che nel seguito viene definita anche "Prestatore di servizi" - nella persona di
nato a , il
, autorizzato alla stipula del presente
contratto in virtù dei poteri conferitigli da
PREMESSO CHE
a. la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara per l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasloco e servizi vari connessi per le esigenze della Regione Lazio, il cui bando è
stato pubblicato sulla GURI n. del n. del ,
nonché sulla GUUE
b. con Determina n. del della Regione Lazio il Prestatore di servizi è risultato aggiudicatario del servizio oggetto della gara;
c. il Prestatore di servizi ha prestato cauzione sotto forma di per un importo pari a Euro;
d. il Prestatore di servizi ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
e. il Prestatore di servizi, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 16/04/2006, n. 163 ss.mm.ii., ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al % dell’importo complessivo di aggiudicazione (€ , / ), presentando altresì la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
f. il Prestatore di servizi, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.
ARTICOLO 1
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
a) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore di servizi relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi
intervenuti con il Prestatore di servizi relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per la Regione Lazio, di cui il Prestatore di servizi dichiara di avere esatta conoscenza;
d) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. Ai sensi dell’art. 310 del D.P.R. n. 207/2010, l’impresa esecutrice non può introdurre nessuna variazione o modifica al contratto senza la preventiva autorizzazione della Regione Lazio.
4. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della “Gara d’appalto, con procedura aperta, per l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasloco e servizi vari connessi per le esigenze della Regione Lazio” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Prestatore di servizi nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Stazione Appaltante.
5. Le clausole del presente Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Prestatore di servizi rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
ARTICOLO 2
Oggetto
1. Con il presente contratto il Prestatore di servizi si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Lazio ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro . e fermo restando quanto previsto dall’art. 311 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
ARTICOLO 3
Durata del contratto
1. Fermo restando l’importo economico complessivo di cui all’Articolo 2 - Oggetto, il contratto avrà una durata di 12 mesi a partire dal .
2. La Regione si riserva di usufruire della possibilità di ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della gara ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, per ulteriori 12 mesi.
3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la durata dell’efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per la Regione Lazio di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all’espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all’affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.
ARTICOLO 4
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Prestatore di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Prestatore di servizi garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di servizi, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Lazio assumendosene il medesimo Prestatore di servizi ogni relativa alea.
5. Il Prestatore di servizi si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture della Regione del territorio di competenza, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
ARTICOLO 5
Obbligazioni specifiche del Prestatore di servizi
1. Il Prestatore di servizi si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
a) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, tramite il Responsabile per la gestione del contratto, con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
b) erogare tutti i servizi previsti nell’Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti della Regione Lazio nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
d) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di adeguata preparazione professionale. A tal fine il Prestatore di servizi si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
f) erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
g) manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
h) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
j) comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio entro 30 giorni dalla notifica dell’aggiudicazione definitiva; ogni variazione deve essere comunicata entro 15 giorni del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate;
k) controllare che il personale addetto mantenga un comportamento decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Prestatore di servizi assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà della Regione Lazio (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di
maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Prestatore di servizi istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento della Regione Lazio;
l) essere consapevole che la Regione Lazio si riserva il diritto di richiedere al Prestatore di servizi l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
m) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione Lazio, per quanto di rispettiva ragione.
2. Il Prestatore di servizi dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio del servizio stesso.
3. Il Prestatore di servizi si impegna, altresì, a trasmettere alla Regione Lazio le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.
ARTICOLO 6
Modalità e termini di esecuzione del servizio
1. Il Prestatore di servizi si obbliga a prestare i servizi richiesti, integralmente e a perfetta regola d’arte, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Prestatore di servizi in sede di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
4. Il Prestatore di servizi deve erogare i servizi nel rispetto degli orari, percorsi e delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre, e comunque secondo le disposizioni dettate dall’ufficio della Regione Lazio di riferimento.
ARTICOLO 7
Valutazione e controllo quali/quantitativo
1. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire che la Regione Lazio proceda in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche in ordine alla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per permettere lo svolgimento di tali verifiche.
2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Prestatore di servizi sarà soggetto a contestazione da parte della Regione Lazio. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo.
3. Il Prestatore di servizi si impegna ad inviare alla Regione Lazio con cadenza bimestrale, almeno le seguenti informazioni:
a) attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
b) valore residuo del contratto.
ARTICOLO 8
Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Prestatore di servizi dalla Regione Lazio per l’affidamento del servizio oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base del prezzo riportato nell’offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Prestatore di servizi e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti di della Regione Lazio (fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara e dall’art. 118 del D.Lgs163/2006 e s.m.i).
3. Tutti gli oneri derivanti al Prestatore di servizi dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Prestatore di servizi in ragione del presente appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Prestatore di servizi in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Prestatore di servizi di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Prestatore di servizi non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, se non nei limiti di cui al successivo punto 6.
6. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dall’aggiudicazione.
7. Il Prestatore di servizi non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
ARTICOLO 9
Fatturazione e pagamenti
1. Il servizio oggetto della presente gara sarà contabilizzato secondo le modalità e la suddivisione di seguito specificate.
2. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere intestate alla Regione Lazio.
3. Il Prestatore di servizi si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenesse necessario, può richiedere al Prestatore di servizi l'integrazione della documentazione. Il Prestatore di servizi sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile del Procedimento che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione.
4. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'Articolo 12 - Penali.
5. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 8 - Corrispettivi sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture da Regione Lazio in favore dell’Impresa prestatrice di servizi, sulla base delle fatture emesse da quest'ultima.
6. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. , intestato al Prestatore di servizi, presso , e con le seguenti coordinate bancarie: Paese/CIN/IT/CINEURlA.B.I/CAB/IBAN/cc .
7. Con periodicità trimestrale, inoltre, il Prestatore di servizi dovrà esibire alla Regione Lazio copia dei versamenti contributivi INPS debitamente quietanzati, da allegare alle fotocopie delle fatture del mese successivo alla scadenza del trimestre, salvo le diverse disposizioni normative che intervenissero a disciplinare i controlli in fase di liquidazione delle fatture.
8. Con periodicità trimestrale il Prestatore di servizi dovrà, altresì, allegare alle fotocopie del mese successivo alla scadenza del trimestre, apposita dichiarazione di essere in regola con i versamenti relativi al pagamento delle imposte e tasse.
9. La mancata produzione dei documenti richiesti sospenderà la liquidazione delle fatture da parte della Regione Lazio.
10. Il Prestatore di servizi, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Prestatore di servizi non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Prestatore di servizi può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Prestatore di servizi che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati alla Regione Lazio dipendenti da tale interruzione.
ARTICOLO 10
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Prestatore di servizi si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono .
3. Il Prestatore di servizi si obbliga a comunicare alla Regione Lazio le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica dei dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Prestatore di servizi si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il Prestatore di servizi, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. La Regione Lazio verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..
8. Con riferimento ai subcontratti, il Prestatore di servizi si obbliga a trasmettere alla Regione Lazio, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà della Regione Lazio richiedere copia del contratto tra il Prestatore di servizi ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
ARTICOLO 11
Trasparenza
Il Prestatore di servizi espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore di servizi non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Prestatore di servizi, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 12
Penali
In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali, verranno applicate all’Impresa le seguenti penali, fermo restando il risarcimento del maggior danno subito:
• Assenza del numero di facchini minimo di cui al punto 4 del Capitolato Tecnico, per il servizio del facchinaggio interno, limitatamente al presidio fisso: € 180,00/gg per ogni facchino mancante;
• Mancata esecuzione delle attività extra, di cui al punto 4.2 del Capitolato Tecnico: penale pari a 1,5 volte il valore dell’importo dell’intervento extra richiesto e non eseguito;
• Ritardi per gli interventi erogati in modalità “a chiamata”, sia per il facchinaggio interno che per il servizio di facchinaggio esterno, rispetto alle condizioni di cui al punto 4 del Capitolato Tecnico: € 40,00 per ogni ora di ritardo;
• Ritardi dovuti al mancato arrivo dell’automezzo richiesto, di cui al punto 4.2 del Capitolato Tecnico, per lo svolgimento delle attività di facchinaggio esterno: penale pari al doppio della tariffa giornaliera offerta;
• Erogazione del servizio con mezzi/attrezzature, di cui al punto 4.2 del Capitolato Tecnico, non adeguati all’intervento di facchinaggio richiesto: € 150,00 per ogni intervento non adeguatamente effettuato.
Ulteriori penalità a carico dell’Appaltatore saranno applicate in caso di mancata ottemperanza a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica da parte del Prestatore di servizi relativamente ai servizi migliorativi, di cui al paragrafo 8 del Disciplinare di Gara, in caso di sussistenza del requisito; in particolare:
• Non ottemperanza a quanto previsto dal requisito n.1, di cui al paragrafo 8 del Disciplinare di Gara: € 150 per ogni inadempienza;
• Non ottemperanza a quanto previsto dal requisito n.2, di cui al paragrafo 8 del Disciplinare di Gara: € 180 per ogni settimana di ritardo sull’implementazione dell’applicazione web- based;
• Non ottemperanza a quanto previsto dal requisito n.3, di cui al paragrafo 8 del Disciplinare di Gara, € 150 per ogni inadempienza;
• Non ottemperanza a quanto previsto dal requisito n.4, di cui al paragrafo 8 del Disciplinare di Gara, in caso di utilizzo di mezzi non conformi: € 150 per ogni inadempienza.
La stazione appaltante avrà cura di informare la ditta appaltatrice in merito all’eventuale avvio del procedimento inerente all’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo.
ARTICOLO 13
Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Prestatore di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia
fideiussoria. Detta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Lazio.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Prestatore di servizi.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore di servizi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore di servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
ARTICOLO 14
Riservatezza
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio in oggetto, l’impresa, in persona del Referente, è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Il Prestatore di servizi si impegna a:
– trattare i dati personali che gli verranno comunicati dalla Regione Lazio per le sole finalità connesse allo svolgimento dei servizi affidati, in modo lecito e secondo correttezza;
– nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
– garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione
ed in nessun momento, presente o futuro le notizie ed i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta dalla Regione Lazio;
– tener conto di eventuali successive comunicazioni della Regione Lazio in materia di sicurezza.
A tale scopo l’Impresa adotta:
– modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza;
– misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.;
– tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’art. 31, analiticamente specificate nell’allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.
ARTICOLO 15
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, esi impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Regione Lazio, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose della Regione Lazio o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando la Regione Lazio da ogni responsabilità. A tale scopo,
l’impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali.
4. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, la validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Regione Lazio. Pertanto, qualora il Prestatore di servizi non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
5. L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Regione Lazio resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa.
9. Come specificato, l’impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell’impresa.
10. L’impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti della Regione Lazio, in contraddittorio con i rappresentanti dell’impresa.
11. In caso di assenza dei rappresentanti del Prestatore di servizi, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Regione Lazio, senza che il Prestatore di servizi possa sollevare eccezione alcuna.
ARTICOLO 16
Risoluzione
1. Qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato della Regione Lazio, in tutto o in parte di qualità scadente o se per qualunque causa lo stesso fosse inaccettabile, mancante o ritardato, la Regione Lazio, dandone comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere altrove, addebitando all’appaltatore le spese sostenute.
2. La Regione Lazio potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore di servizi con raccomandata A.R., nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertata in corso di esecuzione la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore di servizi nella procedura di gara;
b. nel caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo del Prestatore di servizi ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto in seguito alla stipula del contratto;
c. ritardo nell'inizio del servizio, oltre il trentesimo giorno solare, rispetto a quello previsto nel contratto;
d. interruzione ingiustificata del servizio;
e. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
f. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
g. mancato reintegro della cauzione nel termine di giorni quindici, nel caso di applicazione delle penalità (qualora non venga costituita la cauzione definitiva o la stessa non venga tempestivamente reintegrata);
h. qualora il Prestatore di servizi non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
i. gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Prestatore di servizi, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
j. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
k. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Prestatore di servizi negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del
D.P.R. 207/2010.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione, la Regione Lazio ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore di servizi per il risarcimento del danno. In questo caso la Regione Lazio si rivolgerà, per l'esecuzione del servizio appaltato, all’impresa che ha presentato la migliore offerta dopo la vincitrice.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Prestatore di servizi ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
ARTICOLO 17
Recesso
1. La Regione Lazio ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore di servizi con lettera raccomandata A.R.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si conviene che ricorra giusta causa nelle seguenti ipotesi:
a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore di servizi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore di servizi;
b) qualora il Prestatore di servizi perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Prestatore di servizi medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Prestatore di servizi siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
f) cessione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 22 – Cessione di Credito e Contratto;
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore di servizi deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio.
3. In caso di recesso della Regione Lazio, il Prestatore di servizi ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.
ARTICOLO 18
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Prestatore di servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. La Regione Lazio avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. Il Prestatore di servizi si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni contrattuali, normative e retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Il Prestatore di servizi sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. L'impresa dovrà certificare alla Regione Lazio l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori impiegati nel servizio oggetto dell'appalto, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa,.
ARTICOLO 19
Brevetti industriali e diritti d'autore
1. Il Prestatore di servizi assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni impiegati per l’erogazione del servizio, il Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, assumendo a proprio carico tutti gli
oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Regione Lazio. La Regione Lazio si impegna ad informare prontamente il Prestatore di servizi delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intrapresa nei confronti della Regione Lazio, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
ARTICOLO 20
Supervisore responsabile
1. Con la stipula del presente Contratto il Prestatore di servizi individua nel Sig. il Supervisore responsabile, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Prestatore di servizi, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio.
2. I dati di contatto del Supervisore responsabile sono:
numero telefonico , numero di fax , indirizzo e-mail .
ARTICOLO 21
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio delle attività ed al controllo della spesa della Regione Lazio.
3. In ogni caso, la Regione Lazio, aderendo al contratto, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Prestatore di servizi dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Prestatore di servizi alla Regione Lazio, nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
ARTICOLO 22
Cessione di credito e di contratto
1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all’aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. n. 163/06.
ARTICOLO 23
Subappalto
1. Il Prestatore di servizi, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Prestatore di servizi è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione Lazio procederà a richiedere all’impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Prestatore di servizi dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti della Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’Impresa deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Il Prestatore di servizi si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere alla Xxxxxxx Xxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Prestatore di servizi non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Regione Lazio sospende il successivo pagamento a favore dell’impresa.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato art.118.
14. Per tutto quanto non previsto, ovvero, nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Prestatore di servizi non l’abbia richiesto in offerta), si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
ARTICOLO 24
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Prestatore di servizi tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno per legge carico alla Regione Lazio.
2. Il Prestatore di servizi dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni non soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.
ARTICOLO 25
Foro competente
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore di servizi e la Regione Lazio, è competente in via esclusiva il Foro di
competente per la Regione Lazio.
ARTICOLO 26
Verifiche sull’esecuzione del contratto
1. Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Prestatore di servizi si obbliga a consentire, per quanto di propria competenza, alla Regione Lazio, direttamente o per il tramite dei soggetti cui all’uopo conferisca mandato, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Prestatore di servizi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione Lazio.
ARTICOLO 27
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
Con la stipula del presente Contratto, la Regione Lazio, in ottemperanza a quanto previsto dagli
articoli 272, 274 e 300 del D.P.R. n. 207/2010, nomina il Sig. in
qualità di Responsabile del Procedimento e il Sig. quale Direttore dell’Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.
ALLEGATI
1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la Stazione Appaltante della gara indetta, i seguenti documenti: Disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal Prestatore di servizi, Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto dal Prestatore di servizi, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica del Prestatore di servizi.
2. Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente Articolo 13 – Cauzione Definitiva.
Letto approvato e sottoscritto Lì …………………..
IL PRESTATORE DI SERVIZI LA REGIONE LAZIO
Il sottoscritto in qualità di Legale rappresentante del Prestatore di servizi, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: ARTICOLO 1: Norme regolatrici e disciplina applicabile; ARTICOLO 2: Oggetto; ARTICOLO 3: Durata del contratto; ARTICOLO 4: Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; ARTICOLO 5: Obbligazioni specifiche del Prestatore di servizi; ARTICOLO 6: Modalità e termini di esecuzione del servizio; ARTICOLO 7: Valutazione e controllo quali/quantitativo; ARTICOLO 8: Corrispettivi; ARTICOLO 9: Fatturazione e pagamenti; ARTICOLO 10: Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; ARTICOLO 11: Trasparenza; ARTICOLO 12: Penali; ARTICOLO 13: Cauzione definitiva; ARTICOLO 14: Riservatezza; ARTICOLO 15: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; ARTICOLO 16: Risoluzione; ARTICOLO 17: Recesso; ARTICOLO 18: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; ARTICOLO 19: Brevetti industriali e diritti d'autore; ARTICOLO 20: Supervisore responsabile; ARTICOLO 21: Trattamento dei dati, consenso al trattamento; ARTICOLO 22: Cessione di credito e di contratto; ARTICOLO 23: Subappalto; ARTICOLO 24: Oneri fiscali e spese contrattuali; ARTICOLO 25: Foro competente; ARTICOLO 26: Verifiche sull’esecuzione del contratto; ARTICOLO 27: Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione.
LETTO E APPROVATO
SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE
IL PRESTATORE DI SERVIZI