ALL. A
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CAPITOLATO D’ONERI
PER LA FORNITURA DI
N. 4+4 AUTOBUS A GASOLIO (Classe II)
di lunghezza compresa tra 14.001 mm e 15.000 mm e pianale ad altezza compresa fra 800 e 900 mm
CIG n. 7589848CB2
1. OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI FORNITURA
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 4 autobus interurbani, di lunghezza tra 14,01 e 15 mt, alimentati a gasolio, euro VI; importo stimato € 290.000,00 cad. oltre Iva di legge, la base d’asta, meramente presuntiva ed esclusivamente ai fini del rilascio del Codice Identificativo Gara, è di complessivi euro 1.160.000,00, oltre Iva di legge;
Gli autobus potranno essere assistiti da contributo da parte di Enti Pubblici; AMI Spa si riserva di non procedere all’aggiudicazione in caso di mancata copertura/erogazione del richiamato contributo così come le singole ditte si riservano di non procedere all’ordine per analoga ragione o comunque di proporzionare il numero di mezzi che intendono acquistare in relazione all’importo del predetto contributo.
La fornitura è vincolata al ritiro in permuta di un numero massimo di autobus dismessi/da dismettere dal servizio pari al numero di autobus aggiudicati appartenenti all’attuale parco mezzi delle Società acquirenti, di seguito indicati, suddivisi per ditta, per i quali il Fornitore dovrà formulare offerta irrevocabile d’acquisto all’interno della busta contenete l’offerta economica, previa visione congiunta degli autobus oggetto del ritiro, da attestarsi nelle apposite schede All. F:
Autolinee F.lli Xxxxx Urbino Pesaro Srl:
Autobus az.le BP023 Tg. BB951RR marca/mod: EVOBUS GMBH SETRA S 315 UL – offerta non inferiore ad € 3.000,00 + IVA;
Autobus az.le BP026 Tg. BG624BK marca/mod: EVOBUS GMBH SETRA S 315 UL – offerta non inferiore ad € 3.000,00 + IVA;
Autolinee Baldelli Boezio Srl:
Autobus Tg. CF034CE marca/mod: IRISBUS ITALIA 389E. 10.35/L67 – offerta non inferiore ad € 3.000,00 + IVA;
Autobus Tg. BF838CY marca/mod: IVECO BUS 380 – offerta non inferiore ad € 3.000,00 + IVA;
I dati tecnici e le caratteristiche sono riportati nella copia delle Carte di Circolazione allegate al presente capitolato.
Art. 2 PRESCIZIONI GENERALI
I veicoli offerti dovranno essere completamente rispondenti a tutte le norme di legge ed in particolare alle norme stabilite dai Decreti Ministeriali relativi a caratteristiche costruttive funzionali e di unificazione vigenti alla data della fornitura. Dovranno inoltre essere rispondenti a quanto contenuto nel presente Capitolato d’Oneri, in tutta la documentazione di gara, a tutte le norme vigenti alla data della fornitura in materia di omologazione per essere ammessi alla circolazione stradale ed uniformarsi alle caratteristiche funzionali previste dai decreti del Ministero dei Trasporti, a tutte le norme previste dalla Regione Marche, ed in particolare:
• norme in materia di contenimento delle emissioni inquinanti in vigore alla data di consegna dei mezzi (Euro VI);
• norme vigenti in materia di contenimento delle emissioni sonore prodotte da veicoli a motore diesel;
• D. Lgs. 187/2005 e smi in tema di esposizione del conducente alle vibrazioni.
Art. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE
Le caratteristiche tecniche che gli autobus dovranno integralmente soddisfare sono descritte nel Capitolato Tecnico (All. B).
Tutti i dati tecnici presentati in sede di offerta e che, essendo stati oggetto di valutazione, hanno contribuito all’aggiudicazione, si riterranno vincolanti per il Fornitore e confluiranno automaticamente nelle condizioni contrattuali, quali parte integrante delle stesse.
Successivamente alla consegna dei veicoli oggetto della fornitura, le Società acquirenti si riservano di richiedere al Fornitore, previo accordo economico, di intervenire sulla fornitura con eventuali aggiunte e/o adeguamenti qualora ciò si renda necessario a seguito di prestazioni legislative e/o regolamentari.
Art. 4 GARANZIA
I veicoli oggetto della fornitura devono essere coperti, franco Sede Società acquirente, da garanzia integrale per un periodo minimo di 12 mesi e da garanzia drive line per un periodo minimo di 24 mesi, con decorrenza dalla data di immatricolazione, senza limite di percorrenza.
Nell’eventualità di presenza di apparecchiature, dispositivi, o particolari di costruzione, diversa da quella del Fornitore, resta inteso che quest’ultimo ne risponderà integralmente e direttamente.
Nel caso di sostituzione di componenti difettosi con altri di evoluzione, sarà attivata sul componente sostituito una garanzia di 12 mesi.
4.1 Organizzazione a supporto delle prestazioni in garanzia
Il Fornitore dovrà disporre di un’apposita struttura organizzativa cui farà carico l'esecuzione delle prestazioni da effettuare nei periodi di garanzia.
Il Fornitore dovrà precisare nella propria offerta le caratteristiche della Struttura Tecnica (officine, personale ed attrezzature) che metterà a disposizione di ciascuna Società acquirente.
Viene attribuita particolare importanza ai seguenti aspetti che caratterizzano la funzionalità della Struttura Tecnica preposta agli interventi in garanzia:
- rapidità di esecuzione degli interventi, ovvero minimizzazione dei tempi di fermo tra segnalazione del difetto ed intervento;
- consenso e flessibilità di accesso alla struttura del Fornitore, allo scopo di minimizzazione i tempi di intervento.
Le Società acquirenti si riservano comunque di non accogliere la proposta del Fornitore, in particolare dove questa non fosse corrispondente alle esigenze di rapidità ed accessibilità prima espresse e di concordare con il Fornitore una soluzione migliorativa.
4.2 Interventi manutentivi in garanzia a cura della Società acquirente
Ad insindacabile giudizio della Società acquirente ed allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio, quest’ultima potrà effettuare direttamente con proprio personale, materiali ed attrezzature, la riparazione di guasti o delle anomalie non a carattere sistematico che richiedono un modesto impegno di tempo (indicativamente non superiore a 2 (due) ore-uomo).
La Società acquirente darà tempestiva comunicazione scritta di detti interventi al Fornitore e questi sarà tenuto all’immediato reintegro dei materiali utilizzati ed al pagamento alla Società acquirente degli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall’impiego della propria manodopera secondo il prezzo concordato a seguito della conferma d’ordine con pagamenti da effettuarsi a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.
4.3 Normativa ambientale
Nella gestione della garanzia, dovranno essere sempre osservati e salvaguardati da parte del Fornitore le linee guida che compongono il sistema di Gestione Ambientale delle Società acquirenti.
L’inosservanza dei principi costituenti il Sistema di Gestione Ambientale, la non comunicazione alle Società acquirenti di procedimenti in corso che riguardino l’inosservanza della normativa in materia ambientale, la non presentazione di documentazioni tecnico scientifiche richieste dalle Società acquirenti o gli esiti di verifiche sul campo che evidenzino gravi inosservanze delle normative ambientali rappresentano giustificato motivo di risoluzione del contratto da parte delle Società acquirenti, con le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni, anche di immagine.
Art. 5 REPERIBILITA’ RICAMBI
I complessivi ed i particolari devono essere facilmente reperibili sul mercato e ne deve essere assicurato l’approvvigionamento per almeno 12 anni. A tal fine, le Ditte fornitrici dei gruppi meccanici e delle carrozzerie si impegnano a costruire e mantenere nei magazzini della propria sede, o nei magazzini dei propri rappresentanti, un’adeguata scorta di particolari di ricambi originali delle Ditte medesime e di quelle di produzione di fabbriche estere; quanto sopra dovrà essere assicurato fin dalla consegna dei veicoli, compreso ogni altro allestimento accessorio.
Art. 6 SERVIZIO ASSISTENZA ED ORGANIZZAZIONE POST-VENDITA
Il Fornitore dovrà dichiarare nel modulo All. C la dislocazione delle sedi di assistenza tecnica diretta e del magazzino ricambi del Fornitore
Art. 7 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
Per consentire alle Società acquirenti un adeguato addestramento del proprio personale, il Fornitore è tenuto ad inviare, non oltre la data di consegna del veicolo, un adeguato numero di opuscoli illustrativi.
Art. 8 COLLAUDI
Il collaudo di un autobus ha per scopo di verificare e certificare:
- se l’autobus è stato realizzato in perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;
- le rispondenze e le conformità alle prescrizioni della documentazione di gara;
- se i dati risultanti dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali impiegati.
Gli autobus oggetto della presente fornitura saranno oggetto di collaudo definitivo.
L’esito positivo del collaudo definitivo, mentre non impegna in alcun modo le Società acquirenti, non solleva comunque il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari degli autobus al funzionamento cui sono destinati e della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.
Gli autobus, una volta completati anche nell'allestimento particolare e comunque prima di essere immatricolati, dovranno essere collaudati. Tale collaudo sarà effettuato presso la sede del Fornitore da una persona incaricata da ogni singola Società acquirente per accertare la completezza di ogni parte alle prescrizioni previste nella documentazione di gara.
Il Fornitore dovrà comunicare alle Società acquirenti, con anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, la data di disponibilità del mezzo da sottoporre al collaudo di fornitura.
In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione delle difformità contestate ed indicate nell’apposito “processo verbale di visita” di collaudo ed a ripresentare il veicolo per un ulteriore collaudo, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.
Pertanto non si potrà procedere a successiva consegna alle Società acquirenti e all’immatricolazione di autobus eventualmente rifiutati in sede di detto collaudo di fornitura.
L'esito positivo o negativo del “collaudo di fornitura” sarà formalizzato mediante comunicazione scritta da parte delle Società acquirenti al Fornitore, a stretto giro di posta mediante raccomandata A.R.
All'atto del collaudo, dovranno essere consegnati, pena l'esito negativo dello stesso, i seguenti documenti:
- n° 1 copia dell’estratto dati tecnici o di documento equivalente previsto dalla vigente legislazione in materia di omologazione, relativo allo specifico modello oggetto della presente fornitura;
- n° 1 copia di un elenco delle parti di ricambio di prima dotazione con l’indicazione dei quantitativi ritenuti necessari e dei prezzi unitari;
- n° 1 copia (più una copia su supporto informatico realizzato con programma per ambiente Windows Window 7 o superiore) del catalogo nomenclatore delle parti di ricambio di motore, autotelaio, carrozzeria, completo di disegni esplosi, codice costruttore ed eventuale codice subfornitore nonché listino prezzi dei ricambi in vigore all’atto dell’offerta;
- n° 1 copia del libretto di uso e manutenzione per i veicoli forniti, completo di tutti gli aggiornamenti necessari 1
- n° 1 copia del manuale di istruzioni per il conducente per il veicolo fornito;
- n° 3 copie del manuale/i di riparazione dei dispositivi e degli impianti meccanici, idraulici, pneumatici, elettrici, elettronici (tutti con i relativi schemi) e di tutti i dispositivi ausiliari applicati al veicolo;
- n° 1 dichiarazione con cui il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta delle Società acquirenti, tutte le attrezzature meccaniche, pneumatiche, elettriche ed elettroniche necessarie per la diagnosi e la riparazione dei componenti dell’autobus offerto. Dette attrezzature dovranno essere inoltre complete di istruzioni e la loro consegna dovrà essere seguita da appositi corsi relativi al loro utilizzo, nei casi in cui le Società acquirenti lo ritengano necessario;
- n° 1 copia dell’elenco delle attrezzature specifiche necessarie per le operazioni di manutenzione/revisione, ciascuna corredata dal relativo prezzo (anche indicativo).
Tutta la documentazione potrà essere fornita anche tramite collegamento on-line per tutto il periodo di garanzia.
Nel caso di componenti forniti dai subfornitori, il Fornitore dovrà allegare all’offerta specifica dichiarazione sulla conformità ed adeguatezza dei sottosistemi e dei componenti, al capitolato tecnico, assumendosene la piena responsabilità.
Art. 9 DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI
A corredo della fornitura, dovrà essere rilasciata, contestualmente all’offerta, la seguente documentazione, esclusivamente in lingua italiana, in formato chiaramente leggibile:
- dichiarazione di compatibilità della fornitura per quanto riguarda la finanziabilità degli autobus;
- dichiarazione che gli autobus corrispondono alle caratteristiche tecniche generali e specifiche di cui al presente Capitolato e a tutta la documentazione di gara;
- dichiarazione che gli autobus risulteranno regolarmente omologati all'atto della consegna, completi di tutte le dotazioni richieste; se fossero in corso aggiornamenti e/o estensioni di omologazione riguardanti alcune delle dotazioni richieste, sarà necessario dichiarare che tali aggiornamenti e/o estensioni non comporteranno ritardi sulla consegna degli autobus stessi;
- dichiarazione che i materiali costituenti gli autobus sono assolutamente privi di qualsiasi tipo di componente tossico;
- dichiarazione attestante che i ricambi dovranno essere dello stesso tipo e marca, perfettamente intercambiabili e ne dovrà essere garantito l'approvvigionamento per almeno 12 (dodici) anni dalla data di immatricolazione dell’ultimo autobus della fornitura;
- certificazione di ottemperanza alle norme elettromagnetiche (EMC) e relativa relazione di prova. Non saranno collaudabili gli autobus privi di tali dichiarazioni.
Art. 10 SOLUZIONI INNOVATIVE
Nel caso in cui nella produzione di veicoli dello stesso tipo o similari, successivamente al completamento della fornitura e durante tutto il periodo della loro vita utile d’esercizio, fossero introdotte soluzioni
innovative, derivanti da esperienze di esercizio, e tendenti ad incrementare il livello di sicurezza e/o affidabilità (al di là di quanto di competenza e di responsabilità del costruttore), il Fornitore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società acquirente.
Il Fornitore si obbliga a comunicare ad AMI, per un periodo non inferiore a 12 (dodici) anni, ogni variazione e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione preventiva o a guasto, eventuali interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza del veicolo nel tempo.
Art. 11 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
Le modalità di valutazione delle offerte e di assegnazione della fornitura, sono esplicitate nella documentazione di gara. Gli elementi di valutazione delle offerte saranno il valore tecnico dei mezzi proposti, il prezzo, i termini di consegna. E’ richiesta la visione e prova dei mezzi proposti; a tale scopo le Ditte offerenti, dovranno renderne disponibile, anche in forma di prototipo, un esemplare per almeno due giorni lavorativi, con consegna e ritiro del mezzo presso AMI.
L'esame del veicolo sarà a cura della Commissione e comprenderà due fasi:
1. prova statica;
2. prova su strada;
ciascuna eseguita in base al protocollo più avanti precisato.
AMI effettuerà le prove su strada utilizzando la propria targa di prova. Il veicolo dovrà essere rifornito ed accompagnato da personale di fiducia del Fornitore per eventuali interventi di assistenza che, su richiesta di AMI, dovessero essere effettuati. Il veicolo dovrà essere assicurato anche verso danni al veicolo stesso.
Prova statica del veicolo
1) Esame esterno al fine della valutazione delle caratteristiche di:
- estetica complessiva del veicolo;
- accuratezza della costruzione della carrozzeria;
- accessibilità ai vani tecnici;
- facile eseguibilità delle operazioni di controllo, rabbocco, piccoli interventi di riparazione.
2) Esame del sottocassa al fine della valutazione di:
- dislocazione delle tubazioni, dei cavi dei vari impianti;
- dislocazione ed accessibilità degli organi meccanici;
- trattamenti e protezioni anticorrosivi;
- esecuzione e finiture delle giunzioni.
3) Esame del comparto passeggeri al fine della valutazione di:
- materiali utilizzati ed accuratezza degli assemblaggi;
- fruibilità degli spazi, con particolare riguardo alla circolazione dei passeggeri e presenza di pedane e sopralzi ai sedili;
- disposizione ed ergonomia dei sedili e dei mancorrenti/appigli;
- efficienza e rumorosità dell’impianto di climatizzazione.
4) Esame del posto guida per la valutazione della:
- ergonomia complessiva;
- disposizione dei comandi e relativi azionamenti;
- visibilità e percettibilità delle segnalazioni;
- efficienza e rumorosità dell’impianto di climatizzazione.
5) Esame dell'impiantistica al fine della valutazione di:
- realizzazione ed ubicazione del quadro elettrico;
- posizionamento della rubinetteria e delle tubazioni;
- accessibilità ai fini manutentivi.
Prova su strada del veicolo
La prova del veicolo verrà effettuata su circuito interurbano misto ripetibile, in ore del giorno corrispondenti a condizioni di traffico di media-punta, con pavimentazione stradale avente diverse caratteristiche e con lunghezza di circa 80 - 100 km per una durata approssimativa di circa 3 ore. Il circuito di prova sarà lo stesso per tutti i veicoli offerti.
La prova su strada ha la finalità di verificare le caratteristiche del veicolo con particolare riferimento a:
1) Comfort di marcia:
- presenza di vibrazioni;
- articolazione rumorosa (percezione di risonanze, livello percepito di rumorosità);
- efficienza sistema sospensioni (assorbimento disuniformità del manto stradale);
- rumorosità interna;
- efficienza e rumorosità dell’impianto di climatizzazione;
2) Guidabilità:
- reazioni al volante;
- sforzo da applicare ai comandi;
- visibilità esterna.
3) Sicurezza attiva:
- efficienza e prestazioni del sistema frenante;
- correzioni in velocità allo sterzo;
- manovrabilità a media velocità;
- stabilità in curva.
Le prove effettuate costituiranno elemento di valutazione nell'ambito del punteggio tecnico attribuibile.
La mancata visione del mezzo costituirà motivo di esclusione dalla gara.
ART. 12 CAUZIONE PROVVISORIA
L’impresa concorrente dovrà produrre, contestualmente all’offerta, secondo quanto previsto all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo stimato della fornitura, con possibilità di riduzione in caso di possesso delle certificazioni di cui all’art. 93 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
La cauzione provvisoria dovrà essere prestata in una delle forme di cui all’art. 93, co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nel rispetto di quanto previsto dal co. 4 del medesimo articolo.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto e l’inosservanza di qualsiasi obbligo correlato alla partecipazione alla gara.
Unitamente alla comunicazione dell’esito della gara, la cauzione provvisoria verrà restituita a tutti i concorrenti diversi dall’impresa aggiudicataria, mentre la cauzione provvisoria di quest’ultima resterà vincolata fino alla produzione della cauzione definitiva, resa in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato.
ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA. CLAUSOLA RISOLUTIVA
L’impresa aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del X.X.xx n. 50/2016 e smi, dovrà costituire, prima della stipula dei contratti con le singole Società acquirenti, costituendone una condizione sospensiva dell’efficacia, garanzie definitive, d’importo pari al dieci per cento del valore dei contratti, con possibilità di riduzione in caso di possesso delle certificazioni di cui all’art. 93 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
La cauzione è costituita a garanzia dell’esatto e costante adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, a garanzia del pagamento di eventuali penali, a garanzia del risarcimento degli eventuali danni imputabili al Fornitore e a garanzia di qualsiasi ragione di credito delle Società acquirenti nei confronti del Fornitore, fatta salva, nel caso in cui la relativa cauzione risultasse insufficiente, la risarcibilità del danno ulteriore. Qualora, durante l’esecuzione dei contratti, le Società acquirenti dovessero escutere le cauzioni, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarle nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta effettuata dalle Società acquirenti via pec. Trascorso inutilmente il termine, le Società acquirenti potranno risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare
la rimanente parte di cauzione, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potrà sospendere i pagamenti per l’importo corrispondente al reintegro della cauzione.
Le cauzioni resteranno vincolate fino alla fine del periodo di garanzia.
La cauzione definitiva dovrà essere prestata in una delle forme di cui all’art. 93, co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nel rispetto di quanto previsto dal co. 4 del medesimo articolo.
In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, le Società acquirenti potranno legittimamente sospendere lo svincolo della cauzione senza obbligo di corrispondere interessi sull’importo della cauzione medesima o eventuali maggiorazioni di premio assicurativo.
ART. 14 MODALITÀ, LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA – PENALITA’
Previo esito positivo del collaudo di fornitura, gli autobus, perfettamente funzionanti, completi degli allestimenti indicati nel Capitolato Tecnico e nel Modulo risposte Fornitore – All. C, nonché completi di dotazione d'uso e di tutti i documenti previsti dalla legge per la loro immatricolazione ed utilizzazione, dovranno essere consegnati dal Fornitore, salvo diversa indicazione segnalata dalle Società acquirenti, presso le sedi delle stesse (v. punto 1 lettera d’invito).
Dovrà altresì essere consegnato dal Fornitore, in duplice copia ed entro 30 (trenta) giorni successivi di calendario dalla consegna degli autobus, l'atto di vendita.
La consegna degli autobus dovrà essere documentata anche con una dichiarazione congiunta, sottoscritta da un rappresentante del Fornitore e da un funzionario incaricato della Società acquirente.
All'atto del collaudo di accettazione di ciascun autobus, dovranno essere prodotti dal Fornitore i seguenti documenti:
- dichiarazione della data di ultimazione del processo di costruzione del veicolo, autotelaio e carrozzeria;
- dichiarazione della garanzia per l'autotelaio, per i suoi componenti, e per la carrozzeria, uniformemente a quanto previsto all’Art. 4 del presente Capitolato d’Oneri;
- dichiarazione di buon funzionamento e di esenzione da vizi occulti (per veicolo, autotelaio e suoi componenti, e carrozzeria).
Le dichiarazioni debbono essere sottoscritte dal Rappresentante Legale del Fornitore, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000.
Non saranno accettati autobus privi di tali dichiarazioni.
Il termine di consegna degli autobus sarà quello indicato dal Fornitore nella propria offerta, decorrente dalla data dell’ordine, a mezzo PEC, inoltrato dalle singole Società acquirenti.
In ogni caso, il termine di consegna massimo che il Fornitore dovrà indicare nella propria offerta Modulo risposte del Fornitore - Allegato C non potrà essere superiore a 180 centoottanta giorni di calendario, decorrenti sempre dalla data dell’ordine, a mezzo PEC, inoltrato dalle singole Società acquirenti.
Nel caso di ritardi nella consegna, non giustificati da cause di forza maggiore, riconosciute ed accettate come tali dalle Società acquirenti, verranno applicate le seguenti penalità:
1,0‰ (unopermille) per ogni giorno solare maturato di ritardo sul valore della partita in ritardo, aggiornato al momento della consegna contrattuale, fino a raggiungere il 20% del valore della partita in ritardo.
I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell’esecuzione della fornitura, dovranno essere dalla Ditta fornitrice comunicati alle Società acquirenti via PEC.
Sono considerate cause di forza maggiore e devono essere debitamente comunicate come al precedente capoverso, soltanto gli scioperi a livello nazionale regolarmente indetti e riferiti alla Nazione ove è ubicato lo stabilimento di produzione del mezzo fornito, documentati dalle rispettive Autorità competenti, nonché gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.
Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di consegna e dell’eventuale applicazione di penalità.
In dipendenza di ritardi per cause di forza maggiore, la Ditta fornitrice potrà invocare una corrispondente proroga dei termini, ma non potrà richiedere indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque altra natura.
La data di consegna, anche ai fini dell'applicazione della penale, è considerata quella in cui gli autobus sono consegnati, conformi alle prescrizioni del presente Capitolato d’Oneri del Capitolato Tecnico, completi degli allestimenti particolari e provvisti di tutta la documentazione prescritta dalla normativa vigente per ottenere l’immatricolazione.
Gli importi delle penali per ritardata consegna, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.
Qualora non sia possibile procedere al ristoro delle penalità e dei danni, le Società acquirenti sono autorizzate a rivalersi sulla cauzione definitiva.
Il Fornitore risponde anche dei ritardi imputabili ad eventuali fornitori di componenti del veicolo.
ART. 15 PAGAMENTI
Le fatture relative alla fornitura degli autobus oggetto del presente Capitolato d’Oneri, in cui dovranno essere riportati i relativi CIG derivati, potranno essere emesse solo ad avvenuta consegna dei veicoli alle Società acquirenti che si impegnano a saldarle entro 30 (trenta) giorni f.m.d.f.
Tale impegno è da considerarsi vincolante solo nel caso in cui non sussistano impedimenti all’immatricolazione stessa causati dal Fornitore, sia per non conformità dei veicoli alle vigenti disposizioni legislative, sia a seguito di esito negativo del collaudo di fornitura, sia per mancanza della documentazione prevista.
Il prezzo di aggiudicazione sarà corrisposto alla consegna, tramite bonifico bancario, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC, A norma dell’Art. 48bis del DPR n. 602/1973, i pagamenti di cui sopra saranno subordinati alla presenza delle seguenti condizioni:
● emissione della fattura finale;
● esito della verifica presso Equitalia SpA, con sospensione dei termini di pagamento senza il riconoscimento di alcun interesse e/o nessun risarcimento e/o indennizzo a favore del beneficiario.
In caso di ritardo nel pagamento rispetto al suddetto termine, verranno riconosciuti al Fornitore interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002.
ART. 16 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DEI VEICOLI
Dalla data di consegna dei veicoli completi di tutta la documentazione e degli allestimenti, la proprietà è trasferita in capo alle Società acquirenti. Permane in capo al Fornitore l’obbligo di garantire le Società acquirenti dall’evizione e dai vizi della cosa (art. 1476 Cod. Civ.).
Il Fornitore garantisce, altresì, le Società acquirenti da eventuali pretese od azioni di terzi in ordine a tecnologie impiegate sui veicoli e coperte da brevetto.
ART. 17 STIPULA DEL CONTRATTO. ONERI TRIBUTARI E SPESE
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Ai sensi dell’art. 32, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016 e smi, il contratto non potrà comunque essere stipulato dalle singole Società acquirenti prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Con l’aggiudicatario saranno stipulate da ciascuna Società acquirente scritture private, non autenticate, di cui farà parte integrante il presente Capitolato, il Capitolato Tecnico ed il Modulo risposte fornitore; imposta di bollo, eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula, saranno interamente a carico dell’impresa aggiudicataria.
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Tutte le clausole e gli adempimenti previsti dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara sono da considerarsi essenziali per cui l’inadempienza anche di uno solo di essi darà facoltà ad AMI di respingere in ogni momento l’offerta, o alle Società acquirenti di tenere anticipatamente risolto il rapporto, salvo richiesta danni.
La risoluzione del contratto prevede l’incameramento della cauzione per la quota parte relativa all’inadempimento.
ART. 19 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. n. 136/2010)
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inclusi gli obblighi di immediata risoluzione e contestuale informazione ai soggetti competenti, di cui alla L. n. 136/2010 e smi.
Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3, co. 7 della predetta legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al co. 1 nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi, con l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
ART. 20 PRIVACY
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente procedura e per l’eventuale stipula e gestione dei contratti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
ART. 21 SISTEMI DI GESTIONE
Il Fornitore si impegna a conformarsi ai principi dettati dai sistemi di gestione ISO9001 (Qualità), ISO14001 (Ambientale), SA8000 (Responsabilità Sociale), OHSAS 18001 (o linee guida Inail) o standard equivalenti in corso di validità
ART. 22 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato e documentazione di gara, si farà riferimento al Codice Appalti e smi, al Codice Civile ed alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia nonché agli usi commerciali della Provincia di Pesaro e Urbino, salvo il rispetto delle disposizioni europee direttamente applicabili.
Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra AMI ed il Fornitore per l’interpretazione delle disposizioni contenute nella documentazione di gara o tra le singole Società acquirenti ed il Fornitore a seguito della stipula e dell'esecuzione del contratto, sarà competente il Foro in cui hanno sede le singole Società.
Il presente Capitolato è costituito di n. 22 (ventidue) articoli e n. 13 (tredici) pagine identificate univocamente.
X.xx Il Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx