SOMMARIO
CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA DI MUSICA “A. XXXXXXXXX” DEL CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI – PERIODO SETTEMBRE 2018/GIUGNO 2020 – CIG CPV 80490000
SOMMARIO
Art. 1 OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA CONCESSIONE Art. 2 SEDE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E BENI MOBILI
Art. 3 UTENZE E ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE CONSORTILE
Consorzio Brianteo Villa Greppi - Protocollo n.0001678 del 07-08-2018 in partenz
Art. 4 VALORE DEL CORRISPETTIVO E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Art. 5 OBIETTIVI E OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO DA GARANTIRSI A CURA DEL CONCESSIONARIO
Art. 6 RENDICONTO DI GESTIONE
Art. 7 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Art. 8 GESTIONE SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 9 GESTIONE ECONOMICA ED EROGAZIONE CORRISPETTIVO
Art. 10 INTROITI DEL CONCESSIONARIO
Art. 11 MODIFICA - CESSIONE DEL CONTRATTO Art. 12 CAUZIONE DEFINITIVA
Art. 13 RESPONSABILITÀ
Art. 14 POLIZZA ASSICURATIVA Art. 15 VIGILANZA E CONTROLLI
Art. 16 PENALITÀ E CONTESTAZIONI
Art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO Art. 18 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
Art. 19 SPESE CONTRATTUALI Art. 20 FORO COMPETENTE
Art. 21 RINVIO ALLE NORME VIGENTI
Art. 22 INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196
ARTICOLO 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA CONCESSIONE
Prestazioni oggetto della concessione | Importi presunti (IVA esclusa) |
Valore complessivo presunto della concessione (biennale compresa facoltà rinnovo) | € 598.000,00 |
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1.1 Oggetto della concessione è il servizio di gestione didattica della Scuola di Musica “X. Xxxxxxxxx” di Casatenovo del Consorzio Brianteo Villa Greppi (d’ora in poi “Amministrazione” o “Ente”) ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità e prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e sotto osservanza della normativa vigente in materia.
1.2 Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara.
1.3 La durata della concessione va dalla sottoscrizione del contratto di concessione al 30 giugno 2020.
1.4. Il corrispettivo annuale della concessione è stabilito in € 149.500,00 iva esclusa. Il valore complessivo del corrispettivo, soggetto a ribasso in sede di gara, è pari ad € 45.000,00 iva esclusa.
1.5 Il concedente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a anni 2 (due) per un importo pari a quello sottoscritto con il contratto di concessione al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Il concedente esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto originario.
Il valore stimato della concessione ai fini della determinazione del valore contrattuale per l’intera durata dello stesso è pari ad € 598.000,00.
ARTICOLO 2 – SEDE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E BENI MOBILI
2.1 Le attività e i servizi affidati dovranno essere erogati presso la Scuola di Musica “A. Xxxxxxxxx” di Casatenovo, con sede in Via Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 54 in 00000 Xxxxxxxxxx.
2.2 Il Concessionario dovrà provvedere autonomamente all’acquisto o noleggio degli ulteriori strumenti necessari all’organizzazione dei corsi che verranno attivati sulla base delle iscrizioni pervenute e/o dell’eventuale richiesta dell’Amministrazione Consortile.
2.3 Le dotazioni e gli spazi suddetti vengono concessi in uso esclusivo per l’intero periodo, fatte salve le limitazioni e gli eventuali utilizzi riservati all’Amministrazione.
2.4 Al Concessionario saranno affidati in comodato gratuito, al di là della formale qualificazione, i beni strumentali presenti all’interno della struttura, che potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività gestionali oggetto della presente procedura di gara.
2.5 Il Concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e si impegna a non destinarli a scopi differenti rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, restituendoli alla scadenza concordata nello stato in cui si trovavano all’atto della consegna, salvo deterioramento dovuto all’uso.
2.6 Il Concessionario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e si assume la piena e totale responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., in ordine ai danni eventualmente subiti da terzi all’interno delle aule o comunque a causa delle attività svolte all’interno.
2.7 Nell’eventualità di manchevolezze e/o danni imputabili al Concessionario e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere alla rimessa in pristino nel termine assegnato dall’Amministrazione, a propria cura e spese.
In mancanza, il procederà d’ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione e in qualsiasi altra forma prevista per legge.
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2.8 Eventuali integrazioni, adeguamenti, potenziamenti o ulteriori acquisti saranno per intero a carico del Concessionario, ove necessari e/o su richiesta dell’Amministrazione, per conseguire i propri obiettivi didattici.
2.9 Al termine dell’affidamento, tali integrazioni dovranno essere rimosse e non daranno luogo, comunque, a nessuna forma di indennizzo, ristoro o risarcimento.
ARTICOLO 3 – UTENZE E ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE CONSORTILE
3.1 Resteranno a carico dell’Amministrazione :
1. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
2. le spese concernenti l’illuminazione, il riscaldamento, l’approvvigionamento e il consumo di acqua, la pulizia dei locali, i costi per la connessione internet e le spese telefoniche.
3.2 Il Concessionario è tenuto ad adottare la massima cautela e diligenza nell’utilizzo dei locali e delle attrezzature al fine di evitare gli sprechi nella gestione delle utenze.
3.3 L’Amministrazione si riserva si effettuare controlli senza preavviso per verificare il corretto e diligente utilizzo e, nel caso di violazioni, di applicare penali.
ARTICOLO 4 – VALORE DEL CORRISPETTIVO E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
4.1 Il corrispettivo annuale della concessione è stabilito in € 149.500,00 iva esclusa oltre il canone di cui al comma seguente.
4.2 Il valore complessivo del canone di concessione (ai sensi dell’articolo 180 del Decreto Legislativo 50/2016), soggetto a ribasso in sede di gara, è pertanto pari ad € 45.000,00 iva esclusa.
4.3 Il Consorzio provvederà alla liquidazione del contributo annuale in tre mandati: 1° rata pari al 20% entro il 31/10;
2° rata pari al 40% entro il 31/03; 3° rata pari al 40% entro il 30/06;
e comunque a seguito di presentazione dettagliata del rendiconto di gestione (verifica di regolare esecuzione).
4.4 I pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato che dovrà essere comunicato prima dell’avvio della concessione, unitamente alle dichiarazioni ex art. 3
della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti relativi a commesse pubbliche.
4.5 Il valore stimato della concessione ai soli fini della determinazione del valore contrattuale per l’intera durata dello stesso è pari ad € 598.000,00.
Nel caso di rinnovo del contratto il canone di concessione verrà aggiornato con applicazione della percentuale di aumento dell’indice ISTAT (indice FOI) rilevata a maggio 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
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ARTICOLO 5 – OBIETTIVI E OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO DA GARANTIRSI A CURA DEL CONCESSIONARIO
La direzione artistica e didattica della Scuola di Musica “X. Xxxxxxxxx” rientrano tra i compiti del Responsabile del Servizio Scuola di Musica. Il coordinamento dell’attività didattica, delle iniziative concertistiche, formative e di musica da camera che formano l’oggetto dell’attività della Scuola di Musica saranno da questo decise in stretta collaborazione con il concessionario e pianificate tenendo conto delle esigenze economiche (equilibrio economico del contratto) e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara in ordine al loro coordinamento con le più generali finalità formative e culturali dell’ente alle quali la Scuola concorre con la propria attività.
A) Obiettivi di carattere generale
Tra gli obiettivi oggetto del rapporto di concessione del servizio figurano:
• diffondere l’educazione musicale presso la cittadinanza degli enti consorziati, con impatto diretto sulle nuove generazioni ed effetto mediato sull’intera comunità;
• fornire agli allievi, senza preventiva distinzione tra approccio professionale o amatoriale, tutto il necessario baglio tecnico strumentale, le conoscenze teoriche necessarie alla più completa conoscenza del fatto musicale nel suo complesso e avviarli alla pratica musicale soprattutto attraverso la maggior varietà possibile di esperienze di musica d’insieme;
• dare supporto, in seno alla scuola stessa, alla nascita e allo sviluppo di gruppi strumentali e/o corali, curandone l’eventuale attività concertistica;
• organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, iniziative sia divulgative che specialistiche di conoscenza e ascolto della musica.
B) Requisiti professionali del personale del Concessionario
Il Concessionario dovrà garantire i seguenti requisiti in ordine alle professionalità che si prevede siano impiegate nella gestione della Scuola di Musica:
a) Personale docente incaricato dei corsi musicali che disponga del diploma conservatoriale del vecchio ordinamento preferibilmente con possesso di un titolo di scuola media superiore quinquennale oppure biennio del nuovo ordinamento, conseguiti presso un conservatorio di stato, idonei alla materia di insegnamento assegnata. È richiesta inoltre esperienza di insegnamento in Scuole civiche e/o Conservatori di stato di almeno 2 anni negli ultimi 5 anni. Per il solo insegnamento di canto lirico il diploma conservatoriale non è requisito
indispensabile, ma deve essere prodotto un curriculum artistico di rilevanza nazionale e/o internazionale con insegnamento in scuole musicali per almeno 2 anni negli ultimi 5.
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Dovendo garantire l’attivazione in via prioritaria dei corsi individuali e collettivi di cui alla successiva lettera C-8 si richiede che il Concessionario presenti in sede di gara i curricula nominativi delle seguenti figure professionali:
insegnamento | numero figure | note |
chitarra | 3 | (1) |
clarinetto | 2 | (2) |
violino/viola/musica da camera | 1 | (3) |
violoncello | 1 | (4) |
pianoforte | 5 | (5) |
propedeutica musicale | 1 | (6) |
teoria e solfeggio | 3 | (7) |
flauto | 1 | (8) |
canto lirico | 1 | (9) |
note
(1) posto che tutte le figure devono essere in possesso di diploma conservatoriale di vecchio ordinamento unitamente alla licenza di scuola media superiore oppure di biennio del nuovo ordinamento, una di queste deve possedere adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale nella gestione di orchestre di chitarre a livello semi-professionale; una seconda deve possedere adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale nel campo della musica non classica; una terza deve possedere adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nell'ambito dell'esecuzione della musica barocca e della pratica del basso continuo.
(2) posto che tutte le figure devono essere in possesso di diploma conservatoriale di vecchio ordinamento oppure di biennio del nuovo ordinamento, una delle due figure deve possedere adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale per impartire lezioni di percussioni e saxofono; una delle due figure deve possedere adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale nella preparazione, programmazione musicale e gestione di un complesso di clarinetti a livello semi-professionale.
(3) la figura deve essere in possesso del diploma conservatoriale di viola del vecchio ordinamento unitamente alla licenza di scuola media superiore oppure di biennio del nuovo ordinamento e possedere adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale per l'insegnamento di musica da camera per archi e esercitazioni orchestrali.
(4) la figura deve essere in possesso del diploma conservatoriale di violoncello del vecchio ordinamento unitamente alla licenza di scuola media superiore oppure di biennio del nuovo ordinamento e possedere adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza esecutiva in complessi orchestrali e cameristici di livello nazionale e internazionale.
(5) posto che tutte le figure devono essere in possesso di diploma conservatoriale di pianoforte di vecchio ordinamento unitamente alla licenza di scuola media superiore oppure di biennio del nuovo ordinamento, devono essere presenti:
due figure con adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'accompagnamento di cantanti;
una figura con adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale di insegnamento a cori di giovani e di adulti;
sono inoltre richieste due figure che abbiano adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della formazione musicale per insegnanti della fascia dell'obbligo e, almeno una delle due, anche in ambito musicoterapico, sempre per la formazione dei docenti della scuola dell'obbligo.
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(6) la figura deve essere in possesso del diploma conservatoriale di strumento del vecchio ordinamento unitamente alla licenza di scuola media superiore oppure di biennio del nuovo ordinamento e possedere adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale per il coordinamento e la gestione di cori di voci bianche (non musicisti).
(7) sono richieste figure professionali in possesso del diploma di composizione vecchio ordinamento (o del biennio del nuovo ordinamento) ovvero di un diploma di strumento decennale del vecchio ordinamento unito al compimento del corso medio di composizione (tradizionale) o del compimento del corso inferiore (sperimentale) e con adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale nella formazione musicale volta alla preparazione dell'esame di ammissione ai corsi accademici presso i conservatori di musica o di preparazione alla licenza di teoria e solfeggio e/o cultura musicale generale secondo il vecchio ordinamento.
(8) la figura deve essere in possesso del diploma conservatoriale di flauto del vecchio ordinamento unitamente alla licenza di scuola media superiore oppure di biennio del nuovo ordinamento e possedere adeguata preparazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale acquisita in complessi cameristici di fiati, preferibilmente legni, a livello professionale con curriculum di rilevanza internazionale.
(9) la figura deve possedere un curriculum di lavoro professionale a livello nazionale e internazionale nell'ambito dell’esecuzione della musica sacra e della rappresentazione dell'opera lirica.
La scelta del personale docente dovrà essere finalmente effettuata in accordo con il Direttore didattico e artistico e tale da garantire il più contenuto turn over degli insegnanti, poiché è rilevante per l’ente assicurare la necessaria continuità didattica e tener conto del consolidamento del rapporto insegnante/allievo.
b) Coordinatore amministrativo, in possesso almeno di licenza di scuola media superiore quinquennale, il quale dovrà essere idoneo a garantire il rapporto tra il Concessionario e il competente ufficio dell’Amministrazione, possedere esperienza almeno quinquennale di coordinamento di Scuole di musica, conservatori o altre attività di servizi alla persona e conoscenze opportune in ordine ai sw di gestione delle attività e del coordinamento dell’utilizzo delle aule e delle lezioni in una scuola di musica.
C) Obblighi del Concessionario – Prestazione principale
Al Concessionario viene richiesto:
1. di curare tutte le funzioni di segreteria, le iscrizioni ai corsi, l’assistenza in fase di elaborazione degli orari, la liquidazione degli insegnanti e i relativi versamenti contributivi e in generale le attività attinenti la Scuola di Musica secondo quanto specificato dal presente capitolato speciale;
2. di curare la comunicazione tra docenti e allievi, garantendo contemporaneamente un opportuno ed aggiornato flusso di informazioni con l’ente, assicurando un adeguato orario di front office per il ricevimento dell’utenza, dandone opportuna comunicazione a questa e all’Amministrazione;
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3. di individuare un Coordinatore amministrativo secondo quanto in precedenza definito;
4. di assicurare la disponibilità di personale docente munito dei requisiti di cui al presente capitolato;
5. di provvedere alla sostituzione dell’insegnante che non fosse ritenuto idoneo dall’Amministrazione, su richiesta della stessa adeguatamente motivata, provvedendo in tal senso entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione;
6. di assicurare l’attivazione di un servizio di segreteria/sportello dal 1° settembre al 30 giugno, che garantisca un servizio di 420 ore/anno scolastico la cui articolazione oraria sarà elaborata annualmente seguendo le indicazioni dell’Amministrazione;
6. che l’attività didattica della Scuola di Musica si svolga in corrispondenza con il calendario scolastico regionale con sospensione solo per le vacanze di Natale e Pasqua e senza tener conto degli eventuali “ponti” durante i quali l’attività didattica dovrà essere comunque garantita; la durata dei corsi dovrà essere di 34 lezioni/anno scolastico oltre gli esami che si terranno a partire dal primo giorno utile dopo la fine delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale;
7. che il calendario dei corsi e delle lezioni sia reso noto al competente ufficio dell’Amministrazione entro 15 gg. dall’attivazione dei corsi, e alla cittadinanza, mediante adeguate forme di pubblicità;
8. di garantire l’offerta basilare dei seguenti corsi musicali: batteria e percussioni, canto lirico, chitarra, clarinetto, flauto traverso, pianoforte principale e complementare, saxofono, violino, viola, violoncello, propedeutica musicale, teoria musicale, coro, clarionet ensemble, orchestra d’archi, orchestra di chitarre e tutte le ore di musica da camera per i più diversi complessi esistenti in scuola o che potessero costituirsi secondo la programmazione dei docenti e le esigenze dell’utenza;
9. che le lezioni di strumento siano individuali, per una durata di 30 (per gli allievi ai primissimi corsi) o 60 minuti cadauna per ogni iscritto, con un accompagnatore pianistico scelto tra i docenti di pianoforte a disposizione per l’accompagnamento della classe di canto;
10. che le lezioni di teoria siano a carattere collettivo con un massimo di 5 allievi per gruppo che presentino età è conoscenze compatibili per una durata di 60 minuti cadauna e, secondo esigenza motivata dell’utenza o per una più proficua organizzazione didattica, di 30 minuti con frequenza individuale;
11. che le lezioni di propedeutica siano a carattere collettivo con un massimo di 8 allievi per gruppo che presentino età è conoscenze compatibili per una durata di 60 minuti cadauna;
12. di provvedere, quando necessario, all’immediata sostituzione del personale docente in caso di intervenuta assenza o cessazione, attivando le opportune metodiche per il contenimento del turn over e ottenendo comunque la preventiva approvazione dell’Amministrazione o agendo comunque di conserva con questa;
13. di predisporre un apposito registro dei corsi per i singoli docenti, nei quali vengano registrati la frequenza e argomento delle lezioni, registro che dovrà essere sempre reso disponibile in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione;
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14. di farsi carico di tutti gli oneri relativi alla promozione e pubblicizzazione delle attività didattiche proposte dalla Scuola di Musica soprattutto attraverso i social media più utilizzati, anche attivando su questi pagine dedicate; l’Amministrazione supporterà tale comunicazione attraverso il proprio sito istituzionale;
15. di farsi carico di tutti gli oneri accessori (es. pubblicità, organizzazione, diritti Siae, ecc.) collegati all’attività didattica e alle pubbliche esecuzioni di concerti/saggi musicali organizzati autonomamente dal concessionario;
16. di utilizzare e custodire con diligenza le chiavi delle porte che danno accesso ai locali della Scuola di Musica affidandone copia a ciascuno degli insegnanti; in caso di smarrimento delle chiavi il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione all’Amministrazione e, nel contempo, provvedere a propria cura e spese alla sostituzione dei dispositivi di chiusura, rilasciando copia delle chiavi presso la sede consortile;
17. di verificare l’efficienza di tutte le uscite di sicurezza dei locali della Scuola e di garantire l’uso diligente dei beni e degli strumenti concessi in dotazione, segnalandone ogni anomalia o cattivo uso, ai fini dei necessari interventi di manutenzione;
18. di provvedere all’acquisto o noleggio di strumenti necessari all’attivazione di corsi in assenza di dotazione della scuola;
19. di provvedere alla regolare manutenzione e accordatura dei pianoforti in dotazione alla Scuola e alla manutenzione periodica degli altri strumenti;
20. di provvedere a porre in essere tutte le cautele finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di sicurezza del personale impiegato e degli utenti;
21. di provvedere al reperimento di fondi da sponsorizzazioni e partecipazione a bandi per il sostegno delle attività didattiche, per l’acquisto di nuova strumentazione e per eventuali iniziative/spettacoli (concerti, saggi, ecc.), anche richiesti dall’Amministrazione;
22. di mettere a disposizione su semplice richiesta dell’Amministrazione gli insegnanti e i complessi di studenti della Scuola per l’organizzazione, l’allestimento e la realizzazione di spettacoli musicali e/o concerti, sulla base delle indicazione pervenute dall’Ente, previo accordo sulle modalità organizzative e sui costi;
23. di adempiere agli obblighi normativi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” in quanto il Concessionario risulta a tutti gli effetti “datore di lavoro”; in particolare dovranno essere tenuti in perfetta efficienza gli apparati e le attrezzature di pronto soccorso con reintegro di materiale a carico del gestore e si dovrà provvedere alla nomina di un responsabile e referente da comunicare all’inizio delle attività; sono inoltre a carico del Concessionario gli adempimenti inerenti la formazione del personale, la definizione dei piani di sicurezza e relativi programmi, e in generale ogni altro obbligo connesso anche indirettamente all’utilizzo di personale;
24. di presentare relazioni sull’attività e rendiconto di gestione secondo le indicazioni e le tempistiche di cui al presente capitolato.
Si precisa che il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione principale prevista dal presente capitolato. I docenti, e il personale amministrativo devono essere dipendenti del Concessionario o collaboratori dello stesso.
ARTICOLO 6 – RENDICONTO DI GESTIONE
6.1 Entro il 15 gennaio di ogni anno il Concessionario presenta all’Ente una prima relazione
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sullo stato di gestione dell’attività al 31/12 avente i seguenti requisiti minimi:
- programma didattico/artistico svolto;
- x. xxxxx attivati con indicazione di n. iscritti per tipo di corso;
- n. iscritti residenti suddivisi per comune di provenienza e tipo di corso frequentato;
- n. iscritti non residenti suddivisi per comune di provenienza e tipo di corso frequentato;
- indicazione delle ore settimanali svolte da ciascun insegnante incaricato.
6.2 Entro il 15 luglio di ogni anno il Concessionario presenta all’Ente una seconda relazione sulla gestione riferita sia all’attività svolta e ai risultati ottenuti nelle varie discipline ed iniziative collaterali, che al rendiconto di tutte le spese e le entrate dell’anno scolastico, corredata da adeguata documentazione.
6.3 Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario.
6.4 L’Amministrazione può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli sia contabili che inerenti la conduzione della struttura concessa in uso.
ARTICOLO 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
7.1 Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
7.2 Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
7.3 Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
7.4 Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
7.5 Il Concessionario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione, dimostrare di avere provveduto ai suddetti adempimenti.
7.6 Il Concessionario dovrà comunque tenere indenne l’Amministrazione da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento, atteso che il Consorzio Xxxxxxxx Xxxxx Greppi deve intendersi a tutti gli effetti estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra l’Impresa aggiudicataria e i suoi dipendenti.
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7.7 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il procede all'escussione della cauzione definitiva così come indicato nel presente capitolato.
ARTICOLO 8 – GESTIONE SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
8.1 Il Concessionario assume qualsiasi responsabilità ed onere, nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi, nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia di persone e/o cose, secondo gli applicabili disposti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di concerto con il D.M. 19 agosto 1996, il D.M. 10 marzo 1998 ed il D.M. n. 388/2003.
Più precisamente, il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutte le attività inerenti la sicurezza, con particolare riferimento alla verifica del corretto uso dei locali e limitazioni dei carichi di incendio, al mantenimento delle vie di esodo e percorsi di emergenza, all’efficienza delle porte, dei sistemi antincendio, all’aggiornamento della formazione specifica della squadra per la gestione delle emergenze.
8.2 Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, si obbliga a far osservare scrupolosamente da quello le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).
In caso di esecuzione del servizio all’interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l’aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente.
Inoltre l’aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dall’Amministrazione.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determina la risoluzione del contratto.
ARTICOLO 9 – GESTIONE ECONOMICA ED EROGAZIONE CORRISPETTIVO
9.1 La particolare forma di affidamento della gestione impone al Concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata e che operi scelte mirate.
9.2 Il Concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, al fine di permettere l'esercizio del controllo al Concedente, secondo la seguente forma di bilancio:
ENTRATE:
1. quote di iscrizione;
2. rette di frequenza allievi corsi di strumento;
3. rette di frequenza allievi corsi collettivi (propedeutica, teoria e solfeggio, coro, orchestra di xxxxxxxx, musica da camera);
4. canone della concessione;
5. entrate da sponsorizzazioni;
6. contributi da altri enti pubblici o privati;
7. altri proventi o eventuali introiti;
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8. entrate da attività non facenti parte della concessione che il concessionario attiverà previa autorizzazione del concedente relativamente alla congruità e alla verifica dell’assenza di conflitto di interesse con quello primario oggetto della concessione.
USCITE:
1. costo insegnanti e commissari esterni per esami di fine anno
2. amministrazione/segreteria
3. noleggio/acquisto di strumenti musicali
4. manutenzione strumenti musicali
5. comunicazione, materiale didattico e di cancelleria
6. Siae
7. assicurazione
8. altre spese
9.3 A conclusione di ogni annualità didattica, il Concessionario presenta all'Ente un bilancio consuntivo e una dettagliata relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività con particolare riferimento all'indicazione delle tipologie di corsi avviati, del numero di iscritti suddivisi per comune di provenienza e tipo di corso frequentato, delle attività collaterali svolte anche in attuazione della proposta gestionale offerta in sede di partecipazione alla gara.
9.4 L’Amministrazione può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli sia contabili che inerenti la conduzione della struttura concessa in uso senza darne preavviso al Concessionario.
ARTICOLO 10 - MODIFICA - CESSIONE DEL CONTRATTO
Al Concessionario è vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
ARTICOLO 11 – ALTRE ATTIVITÀ
Altre attività che non fanno parte dell’offerta tecnica e dell’oggetto della concessione, attivate nelle fasce orarie non interessate dall’oggetto della concessione e promosse dal
Concessionario con proprio rischio d’impresa, devono essere concordate con l’Amministrazione e decise d’accordo con il Responsabile di Servizio competente. L’Amministrazione è chiamata a valutare la congruità di quanto proposto e a verificarne l’assenza di conflitto di interesse con quello dell’attività primaria posta in concessione.
ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
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12.1 Ai sensi dell’art. 103 del codice dei contratti l’Aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una “garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, corrispondente al valore complessivo presunto della concessione.
12.2 Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
12.3 La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte.
12.4 Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:
1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del “Consorzio Xxxxxxxx Xxxxx Greppi”, intestata all’aggiudicatario e riportare l’oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d’identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell’imposta di bollo.
12.5 Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ
13.1 L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’Ente dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
13.2 È altresì responsabile nei confronti dell’Ente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche derivanti dall’operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.
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13.3 È fatto obbligo all’aggiudicatario di mantenere l’Ente sollevato e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
ARTICOLO 14 - POLIZZA ASSICURATIVA
14.1 Il Concessionario dovrà contrarre polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, derivanti dal proprio personale per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio di tutte le attività gestite con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00.
14.2 Tale copertura assicurativa dovrà comprendere anche i danni derivanti dalla conduzione e gestione di fabbricati e relative pertinenze.
14.3 L’operatività o meno della polizza assicurativa non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
14.4 Il Concessionario esonera il Consorzio da qualsiasi responsabilità per tutti gli accadimenti derivanti dalla presente concessione.
14.5 Copia della polizza attivata dovrà essere consegnata al Consorzio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della concessione.
14.6 La polizza dovrà prevedere la medesima durata del contratto e dovrà essere mantenuta in vigore per l'intera durata dello stesso.
14.7 Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare all'Ufficio competente del copia della quietanza rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione attestante il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
14.8 L'Ente potrà richiedere, nel corso della validità del contratto e ove necessario, la rivalutazione dei capitali e/o massimali originalmente previsti nella polizza di assicurazione.
14.9 La polizza di assicurazione dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente, dei suoi amministratori e dipendenti.
14.10 Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto.
14.11 Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone, cose, o beni nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del contratto ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali.
14.12 Il Concessionario è obbligato a dare immediata comunicazione all’Ente tramite posta elettronica certificata di ogni danno o incidente verificatosi e dell’avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri tecnici e valutativi in merito.
ARTICOLO 15 – VIGILANZA E CONTROLLI
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15.1 L’Ente ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della concessione. Anteriormente all’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all’Aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/controdeduzioni.
ARTICOLO 16 - PENALITÀ E CONTESTAZIONI
16.1 Fermo restando quanto previsto al successivo articolo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:
eccessivo turn over del personale - da € 150,00 a € 1.000,00
mancato rispetto degli orari di funzionamento – da € 150,00 a € 1.000,00 assenze non comunicate tempestivamente all’utenza – da € 150 a € 1.000,00 comportamento scorretto nei confronti dell’utenza – da € 150 a € 1.000,00 negligenza e/o difetto di comunicazione con l’utenza - da € 150 a € 1.000,00
negligenza nell’utilizzo di impianti e attrezzature tale da comportare sprechi - da € 150 a € 1.000,00
16.2 Le eventuali e ulteriori inadempienze, a seconda della gravità e a insindacabile e motivato giudizio dell’Amministrazione, comporteranno l’applicazione di penalità da € 50,00 a
€ 1.500,00.
16.3 L’applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta notificata dall’Amministrazione con posta elettronica certificata. L’Impresa affidataria potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l’Ente procederà all’applicazione delle sopra citate penali.
16.4 Rifusione e spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sul corrispettivo dovuto ai sensi del presente capitolato speciale e/o sulla cauzione definitiva costituita dal Concessionario, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.
16.5 Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per “forza maggiore“ si intende qualsiasi evento di natura eccezionale che non sia possibile prevedere con l’uso della normale diligenza.
ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO (Risoluzione
contrattuale e clausola risolutiva espressa)
17.1 Qualora nel corso di esecuzione del contratto vengano accertate inadempienze l’Amministrazione procederà a contestare le stesse per iscritto tramite posta elettronica certificata, diffidando il Concessionario a conformarsi alle prescrizioni contrattuali entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento della diffida. il Concessionario, entro lo stesso termine perentorio di giorni 15 (quindici), potrà trasmettere le proprie controdeduzioni tramite posta elettronica certificata; trascorso il termine stabilito, qualora l’inadempienza dovesse permanere ovvero le giustificazioni addotte risultassero non soddisfacenti e/o esaustive, sarà facoltà dell’Amministrazione considerare risolto di diritto il rapporto, con incameramento della cauzione prestata.
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17.2 Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) cessione del contratto a terzi non autorizzati;
b) riscontrata violazione ripetuta delle norme di prevenzione e sicurezza sanzionata dagli organi di controllo competenti o grave inosservanza delle leggi relative al personale dipendente e/o grave violazione delle norme dei contratti di lavoro;
c) tutti i casi in cui il comportamento reiterato del Concessionario risultasse gravemente pregiudizievole per l’immagine ed il decoro dell’Amministrazione;
d) incoerenza tra le attività realizzate e gli obiettivi dell’Amministrazione;
e) inosservanza dell’orario e del calendario delle attività, tale da arrecare pregiudizio alla puntuale erogazione del servizio;
f) sospensione non giustificata anche solo di uno dei servizi oggetto della concessione;
g) apertura di una procedura fallimentare a carico del Concessionario;
h) messa in liquidazione dell’aggiudicatario o caso di cessione dell’attività e/o ramo d’azienda senza il parere favorevole dell’Amministrazione.
i) mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di penalità applicate ai sensi dell’art. 14 del presente capitolato speciale.
j) mancato mantenimento della polizza assicurativa di cui all'art. 14 del presente capitolato speciale.
17.3 Le suddette sanzioni convenzionali saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra natura.
17.4 Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa comunicazione tramite posta elettronica certificata.
17.5 In tale ipotesi l’Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del Concessionario inadempiente. L’esecuzione in danno con affidamento del servizio a terzi verrà notificata al Concessionario nelle forme previste e con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi, senza perciò dispensare il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui esso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto. In tal caso, le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione saranno direttamente prelevate dal deposito cauzionale e, ove queste non fossero sufficienti, direttamente da eventuali crediti maturati.
Per tutto quanto non previsto si rimanda agli artt. 175 - Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia – e 176 – Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e
subentro – del D. Lgs. 50/2016.
Recesso da parte dell'Ente
17.6 L'Ente potrà recedere dal contratto, con preavviso non minore di 3 mesi, per motivi di pubblico interesse, o con effetto immediato, dal ricevimento di comunicazione per raccomandata o posta elettronica certificata in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, fatti salvi i diritti del Concessionario.
ARTICOLO 18 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
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18.1 Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e xx.xx. e ii.
18.2 Tutti i pagamenti a favore del Concessionario, ivi compresi quelli da parte dell'utenza, dovranno transitare da conti correnti dedicati già comunicati all'Ente. L'Ente verifica periodicamente l'assolvimento da parte del Concessionario, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
18.3 L'inadempimento degli obblighi della Legge n. 136/2010 n. 3 e xx.xx. e ii., accertato dall'Ente comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.
ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI
19.1 Tutte le spese relative al contratto di concessione che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a seguito del provvedimento di aggiudicazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Concessionario.
19.2 In particolare quest’ultimo dovrà far pervenire all’Ufficio Amministrazione tutta la documentazione necessaria.
19.3 Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.
19.4 Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.
ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE
20.1 Qualsiasi controversia le parti non sapessero dirimere in ordine sia agli impegni assunti con il presente capitolato e con il successivo contratto, sia relativamente alla loro interpretazione, applicazione ed esecuzione, o per quanto ancora potesse insorgere quale conflitto tra le parti in ordine all’oggetto del presente capitolato, ovvero il servizio di gestione della Scuola di Musica, sarà regolata secondo le norme vigenti, individuando la sede competente nel Foro di Lecco.
È escluso l’arbitrato.
ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.
ARTICOLO 22 - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003, N. 196
22.1 I dati personali, forniti dal Concessionario con le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli 'sensibili' di cui agli artt. 4 e 20 del citato D. Lgs., saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte del Consorzio.
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22.2 Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla concessione del servizio di gestione didattica della Scuola di Musica. Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.
22.3 Responsabile del trattamento dei dati è il Consorzio Xxxxxxxx Xxxxx Greppi.
22.4 Il concorrente, ai sensi dell’art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il Responsabile Unico del Procedimento è Xxxxxx Xxxxx, Responsabile del Servizio Contabilità Patrimonio e Amministrazione Generale del Consorzio Brianteo Villa Greppi.
Il Direttore dell’esecuzione verrà comunicato prima dell’attivazione del servizio.