CIG: 6082490588 SCHEMA DI CONTRATTO
CIG: 6082490588 SCHEMA DI CONTRATTO
Art. 1 Premesse
Art. 2 – Oggetto del contratto Art. 3 – Subappalto e cottimi Art. 4 – Importo del contratto Art. 5 – Prezzo chiuso
Art. 6 – Cessione del corrispettivo d’appalto Art. 7 – Pagamenti
Art. 8 – Cauzione definitiva Art. 9 – Polizza assicurativa
Art. 10 – Consegna ed ultimazione dei lavori Art. 11 – Proroghe e sospensioni
Art. 12 – Penali
Art. 13 – Avanzamento dei lavori Art. 14 – Premio di accelerazione
Art. 15 – Direzione lavori e coordinatore per l’esecuzione Art. 16 – Variazioni al progetto
Art. 17 – Condotta dei lavori
Art. 18 – Attrezzature e macchinari Art. 19 – Autorizzazioni
Art. 20 – Vincoli normativi e di esercizio ferroviario, responsabilità dell’impresa, protezione cantieri e guardiania
Art. 21 – Tutela dei lavoratori Art. 22 – Danni di forza maggiore
Art. 23 – Verifiche in corso d’opera, ultimazione dei lavori, collaudo e relative
certificazioni
Art. 24 – Difetti di costruzione Art. 25 – Periodo di garanzia Art. 26 – Ulteriori disposizioni
Art. 27 – Recesso e risoluzione del contratto – Clausole d’Integrità Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 29 – Domicilio dell’appaltatore Art. 30 – Controversie
Art. 31 – Trattamento dei dati personali e privacy Art. 32 – Spese contrattuali e di registrazione
CONTRATTO PUBBLICO DI LAVORI CIG: 6082490588
INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA, ANTINCENDIO E RILEVAMENTO GAS FERROVIA BOLOGNA - PORTOMAGGIORE GALLERIA STAZIONE DI ZANOLINI BOLOGNA
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L'anno duemila , il giorno del mese di in Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. in xxx Xxxxxxxx x. 0, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza dl legge a norma dell'art. 1372 c.c.,
tra
la Società FERROVIE XXXXXX XXXXXXX s.r.l., in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, via Zandonai n. 4 , codice fiscale e partita I.V.A. 02080471200, rappresentata da , in qualità di , domiciliato per la carica presso la sede di FER;
e
l'impresa con sede legale a in via n. , codice fiscale e partita I.V.A. , in seguito indicata per brevità IMPRESA, rappresentata nel presente atto dal Sig. , nato a , il , in qualità di , come risulta dalla documentazione allegata.
PREMESSO:
che con Determina del Direttore Generale di FER n° 47 del 12 dicembre 2014 è stato, fra l’altro, autorizzato l'avvio della procedure finalizzate alla individuazione del contraente per la stipula del presente contratto;
che, pertanto, Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l. ha esperito procedura di scelta
del contraente CIG 6082490588, di cui alla lettera di invito prot. FER Partenza n°
del ;
che a seguito di espletamento della procedura di cui sopra, è risultata aggiudicataria con sede a in n.
codice fiscale e partita I.V.A. , come da
Determina di aggiudicazione del Direttore Generale di FER n° del
;
che l'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei termini e con le modalità previste della normative vigente in materia;
che l'IMPRESA si è dichiarata in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in merito alla sottoscrizione del presente contratto pubblico;
che a seguito delle verifiche effettuate da FER sulle dichiarazioni rese dell’IMPRESA non sono emerse cause ostativa alla sottoscrizione del presente atto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto tutti i documenti e/o elaborati posti da FER a base della procedura CIG 6082490588 che, sebbene non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che l'IMPRESA dichiara di ben conoscere ed accettare senza obiezione o riserva alcuna.
Sono, inoltre, parte integrante del presente contratto la documentazione amministrativa, l'offerta economica e le dichiarazioni ad esse allegate presentate
dall'IMPRESA in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del contratto.
Di seguito si assumono, per brevità, le definizioni seguenti:
"X.Xxx 163/06": Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
"Regolamento": Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2010, n. 207 e
s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 0000, x. 000.
XXX: “Capitolato Speciale d’Appalto Descrittivo e Prestazionale” allegato alla Lettera di invito.
"Capitolato Generale": Decreto Ministero LP 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
FER affida all'IMPRESA, che accetta senza eccezione alcuna, l’esecuzione dell’appalto denominato “INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA, ANTINCENDIO E RILEVAMENTO GAS FERROVIA BOLOGNA - PORTOMAGGIORE GALLERIA STAZIONE DI ZANOLINI BOLOGNA”, secondo le
specifiche di cui al presente contratto e relativi documenti allegati e correlati. Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite a perfetta regola d'arte con le date stabilite nel presente atto, nonché nella documentazione e/o elaborati tecnici ed amministrativi già prodotti da FER in merito ai lavori di cui trattasi e già acquisiti formalmente dall'IMPRESA.
Si devono intendere compresi nell'offerta presentata ogni spesa per opera
principale o provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, nonché la prestazione del personale tecnico e della mano d'opera, il trattamento normativo e retributivo dei dipendenti dell'IMPRESA previsto dai contratti di lavoro, disoccupazione involontaria a qualsiasi spesa derivante dalle vigenti leggi e regolamenti, l'eventuale acquisto o noleggio delle attrezzature e dei materiali occorrenti, la loro manutenzione, riparazione, trasporto e custodia, e qualsiasi altra spesa per dare completamente ultimato a perfetta regola d'arte l'oggetto del presente contratto.
E' affidata all'IMPRESA, e rappresenta onere a suo carico già compreso nell'importo di cui al successivo art. "importo del contratto", l'elaborazione e lo sviluppo della progettazione di dettaglio e di ogni altra documentazione funzionale alla realizzazione delle opere, così come eventuali rilievi di cantiere che si rendessero necessari.
Inoltre e specificatamente si intendono a completo carico dell’IMPRESA, e già compreso nell'importo di cui al successivo art. "importo del contratto":
- L'onere per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel periodo di realizzazione delle opere, anche nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'IMPRESA e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
- L'onere per adottare tutte le misure necessarie (abbattimento polveri, attenuazione rumori, evacuazione gas nocivi, etc.) a garantire l'igiene sul lavoro ed a ridurre i disturbi anche nei riguardi degli insediamenti abitativi e delle installazioni circostanti.
- L'onere per l'espletamento di tutte le procedure necessarie presso gli Enti competenti (Comune, Provincia, ASL, VVFF, etc.) per il rilascio di autorizzazioni e garanzie in particolare per quanto riguarda le pratiche di autorizzazione all'eventuale lavoro notturno, con particolare riferimento al rumore prodotto;
- Gli oneri relativi alla pulizia quotidiana degli ambienti di lavoro o comunque adibiti ad uso del personale, alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante - operam.
- L'onere per provvedere all'immagazzinamento, stoccaggio, manutenzione e custodia dei materiali da incorporare nelle opere, siano essi forniti dalla stessa IMPRESA che, eventualmente, da FER. L’IMPRESA dovrà garantire un ambiente di stoccaggio idoneo per ogni tipologia di materiale, onde prevenire deterioramenti che potrebbero ridurre la vita utile del materiale stesso.
- L'onere per il recupero e l'immagazzinamento in luogo definito dalla Direzione Lavori di tutto il materiale risultante delle demolizioni.
- L'onere per provvedere allo smaltimento dei materiali di risulta in discariche per legge autorizzate a raccoglierli (quali materiali provenienti da demolizioni e scavi) a propria cura e spese ai sensi e nei modi del D.L. n. 22/99.
- L'onere per mettere a disposizione tutta la mano d'opera, le attrezzature, la strumentazione e quanto altro necessario per la effettuazione dei collaudi parziali e del collaudo finale;
- La fornitura, al termine dei lavori, gli elaborati ("as built") nella loro revisione finale, atti ad individuare con esattezza le caratteristiche e la consistenza di tutte le opere realizzate durante l'Appalto; gli elaborati dovranno essere
consegnati alla Direzione Lavori, sia in copia riproducibile che su supporto informatico sia editabile che non editabile.
Sono altresì a carico dell'IMPRESA le spese e gli adempimenti per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'inizio e l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, in base alla normativa vigente.
All'appalto, per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto, si applica quanto previsto dal Capitolato Generale, dal D.Lgs 163/06 e dal Regolamento.
ART. 3 – SUBAPPALTI e COTTIMI
L’IMPRESA può avvalersi del subappalto, fatta eccezione, e ferma comunque restando impregiudicata la responsabilità dell’IMPRESA, per le attività relative a indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati.
FER non provvederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori e/o cottimisti, ed è pertanto fatto obbligo all’IMPRESA di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’IMPRESA corrisposti al subappaltatore entro venti giorni della data di ciascun pagamento effettuato. Resta inteso che, qualora l’IMPRESA non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al sub-affidamento indicando i lavori/servizi o parti di lavori/servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, è fatto divieto assoluto sub-affidamento.
ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO
Il valore del presente contratto ammonta a Euro ( / ) -già
al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e ammontanti ad Euro
( /00) e con la sola esclusione dell'I.V.A.-, determinato in base all'offerta economica formulata dall'IMPRESA in sede di procedura di scelta del contraente.
II contratto è a corpo e, pertanto, l’importo predetto è fisso ed invariabile (art. 53, c. 4 del D.Lgs 163/06, art. 326, c. 2, L. 2248/1865, all. F e art. 119, co. 5, Regolamento)
Con i prezzi suddetti si intende compensato, senza eccezione alcuna, per quanto previsto dal Capitolato Generale, le varie assicurazioni e qualunque altra spesa per dare completamente ultimati e finiti a regola d’arte i lavori formanti oggetto del presente atto.
ART. 5 – XXXXXX XXXXXX
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 133, co. 3, D.Lgs 163/06.
ART. 6 — CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO
L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto è disciplinata dall’art. 117 del D.Lgs 163/06.
ART. 7 — PAGAMENTI
L’appalto sarà contabilizzato a corpo. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 in deroga al divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 10% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.
L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.
L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
Fino al raggiungimento del 90% dell’importo complessivo di contratto, i pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di Certificato di Pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta a norma dell’art. 7 del Capitolato Generale, un importo non inferiore a 40.000,00 euro.
Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento Lavori da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra.
Il termine massimo per l’emissione del Certificato di Pagamento da parte del Responsabile del Procedimento è fissato in 45 (quarantacinque) dalla data di sottoscrizione dello Stato di Avanzamento Lavori.
I corrispettivi saranno liquidati entro a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, che può essere emessa da parte dell’IMPRESA solo successivamente all’emissione del Certificato di Pagamento, previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06 e s.m.i.. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.
Il saldo dell’ultimo 10% dell’Importo complessivo di contratto sarà liquidato a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese, che può esser emessa da parte dell’IMPRESA, previa preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori, dopo l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
ART. 8- CAUZIONE DEFINITIVA
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06, è costituita mediante
.
FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., nella garanzia fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di FER, nonché che è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
Nella garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà disposto
esclusivamente da FER, secondo quanto di seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia.
La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del periodo di garanzia e previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. Lo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.
ART. 9 — POLIZZA ASSICURATIVA
Polizza assicurativa, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 129 comma 1 del D.Lgs 163/06 e art. 125 D.P.R. 207/10 è stata stipulata dall’IMPRESA mediante
con importo della somma assicurata pari ad Euro
,00 ( i/00) -a copertura degli eventuali danni diretti ed indiretti causati anche da danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, considerati i compiti istituzionali attribuiti a FER dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx- e massimale per l’assicurazione contro responsabilità civile verso terzi (RCT) pari ad Euro ,00 ( /00).
Essendo previsto un periodo di garanzia, all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione I’IMPRESA si impegna, ai sensi dell’art. 125, comma 3 del Regolamento, a sostituire le sopra menzionate polizze con apposita polizza che tenga indenne FER da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
ART. 10 — CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI
La consegna dei lavori verrà effettuata ai sensi dell’art. 153 del Regolamento.
Tutte le opere comprese nell’appalto dovranno essere completamente ultimate entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Consegna.
In detto termine, sono compresi anche i tempi occorrenti per la redazione degli elaborati progettuali costruttivi, migliorativi e/o di dettaglio, l’impianto dei cantieri, per ottenere le autorizzazioni necessarie alla esecuzione delle opere e per ogni altro adempimento preparatorio necessario prima dell’effettivo Inizio dei lavori.
ART. 11 — PROROGHE E SOSPENSIONI
I termini di esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo sono improrogabili, in quanto nella loro determinazione si è già tenuto conto, nella misura delle normali previsioni, dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Restano comunque ammesse sospensioni e proroghe, nei casi, modi, limiti e disposizioni di cui agli art. 158 e 159 del Regolamento.
In caso di sospensioni l’IMPRESA non potrà accampare alcun diritto per compensi od indennizzi di sorta, fatto salvo che il termine ultimo di esecuzione dei lavori sarà prorogato in funzione della durata effettiva delle eventuali sospensioni.
ART. 12- PENALI
La penale giornaliera da applicare in caso di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresi tutti gli oneri contenuti nel capitolato speciale d’appalto, è pari all’uno per mille del valore del contratto, fermo restando, comunque, il limite massimo complessivo del 10% di cui all’art. 145, c. 3 del Regolamento.
In ogni caso, FER potrà richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ai sensi di quanto previsto all’art. 1223 del Codice Civile, eccedenti il 10% del valore
del contratto di cui al capoverso che precede.
Qualora dovessero sorgere perturbazioni alla circolazione dei treni, ogni ritardo verrà convenzionalmente penalizzato in ragione di Euro 100 (cento) ogni 5 minuti indivisibili, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente prodotto, da dimostrarsi da parte di F.E.R.
L’importo complessivo delle penali sarà trattenuto direttamente in occasione della emissione del titolo di spesa a saldo o nel primo stato di avanzamento utile, qualora la Direzione Lavori preveda che la capienza nel titolo di spesa a saldo non sia sufficiente.
ART. 13 – AVANZAMENTO DEI LAVORI
Qualora durante l’esecuzione degli interventi dovesse rilevarsi un ritardo rispetto al cronoprogramma, la Direzione Lavori richiederà all’IMPRESA di aggiornare il cronoprogramma stesso in modo da recuperare il ritardo rilevato, riferendo tempestivamente al Responsabile del Procedimento.
Tale evenienza non sarà motivo di giustificazione per richieste di proroga.
In caso di recidiva si applicherà quanto previsto dall’art. 136 D.Lgs 163/2006.
ART. 14 – PREMIO DI ACCELERAZIONE
Non è previsto alcun premio di accelerazione.
ART. 15 – DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
Ai sensi del Titolo VIII Capo I del Regolamento, si da’ atto che il Direttore dei Lavori è e che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni è .
ART. 16 — VARIAZIONI AL PROGETTO
È affidata all’IMPRESA l’elaborazione e lo sviluppo della progettazione di
dettaglio e di ogni altra documentazione funzionale alla realizzazione delle opere, così come tutti gli eventuali rilievi di cantiere che a tal fine si rendessero necessari.
II termine fissato per la formulazione dell’offerta ha consentito all’IMPRESA, un attento studio dei luoghi e dei terreni interessati dall’esecuzione delle opere, nonché l’esame della documentazione di gara che è stata ritenuta sufficiente per individuare completamente le opere oggetto dell’appalto e consentire l’esatta valutazione di tutte le prescrizioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle opere e per la buona organizzazione del cantiere.
L’IMPRESA si è inoltre dichiarata di essere a perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, sia generali, sia particolari, che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta anche in relazione al reperimento delle aree per l’installazione degli impianti di cantiere, nonché di aver attentamente esaminato ed accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa.
L’adozione delle migliorie proposte dall’IMPRESA è subordinato all’adeguato sviluppo progettuale, da eseguirsi a completa cura e spese da parte della stessa IMPRESA, ed alla preventiva approvazione da FER.
E’ affidata all’IMPRESA la redazione degli as built da consegnarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
Tutto ciò premesso, nessuna variante al progetto complessivo dell’oggetto del presente contratto potrà essere considerata necessaria ed eseguita senza specifico ordine della FER, e quindi nessuna indennità potrà essere richiesta dall’IMPRESA a tale titolo.
Per i casi previsti dall’art. 114 D.Lgs 163/06, si procederà secondo gli artt. 161 e
162 del Regolamento e gli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale.
In caso di variante, ove si rendesse necessario stabilire nuovi prezzi, questi saranno determinati ai sensi dell’art. 163 del Regolamento.
In ogni caso I’IMPRESA non potrà eseguire varianti, aggiunte o diminuzioni ai lavori appaltati senza ordine o benestare scritto della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze.
FER si riserva, in sede esecutiva, di introdurre varianti nell’esecuzione dei lavori in aumento o diminuzione, entro il limite di un quinto in più o in meno dell’importo di cui all’art. 3 del presente contratto, e l’IMPRESA avrà l’obbligo di assoggettarvisi alle medesime condizioni del contratto.
Xxxxx sarà dovuto all’IMPRESA qualora la stessa esegua di sua iniziativa lavori non contemplati nel presente contratto e nei suoi allegati.
ART. 17 – CONDOTTA DEI LAVORI
L’IMPRESA dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale, idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti con il presente atto, ed alla programmazione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del Capitolato Generale.
ART. 18 — ATTREZZATURE E MACCHINARI
Tutti i macchinari e l’attrezzatura e quanto altro occorrente alla buona esecuzione dei lavori sarà fornito dall’IMPRESA. L’IMPRESA dovrà dimostrare il possesso della rincalzatrice e della profilatrice da utilizzare in cantiere; entrambe dovranno essere provviste di valida documentazione di circolazione su binario e del mantenimento in efficienza mediante attestazione delle manutenzioni eseguite.
Il trasporto di tutti i macchinari ed attrezzature circolanti su binario fino al
cantiere di lavoro o in una stazione FER dovrà essere effettuato a cura e spese della stessa IMPRESA, senza diritto a compensi o indennizzi suppletivi, essendosi di questo onere tenuto conto nel prezzo dell'appalto, né da ciò l’IMPRESA potrà trarre motivo per ritardare il compimento dei lavori.
L’IMPRESA stessa dovrà provvedere, ad esclusiva sua cura e spese, alla manutenzione, alle riparazioni, al trasporto, alla custodia dei propri macchinari ed attrezzi ed alla fornitura di quanto altro fosse necessario per il loro impiego.
ART. 19 — AUTORIZZAZIONI
Sono a carico dell’IMPRESA le spese e gli adempimenti per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’inizio e l’esecuzione dei lavori, in base a norme di legge o regolamentari, da richiedere agli organi di vigilanza competenti in base al tipo di lavoro da eseguire.
ART. 20 — VINCOLI NORMATIVI E DI ESERCIZIO FERROVIARIO, RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA, PROTEZIONE CANTIERI E GUARDIANIA
L’IMPRESA dichiara di conoscere ed ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalla autorità competenti in materia di LL.PP. o che abbiano, comunque, attinenza o siano applicabili nell’esecuzione dei lavori e delle provviste oggetto del presente contratto.
L’IMPRESA dichiara, altresì, di essere perfettamente a conoscenza che se alcune attività dovessero essere espletate in costanza di esercizio ferroviario, di tale circostanza ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta; pertanto per le attività interferenti con la circolazione dei treni dovranno essere utilizzati gli intervalli d’orario diurni o preferibilmente notturni, non avendo comunque l’IMPRESA nulla da pretendere per qualsiasi evenienza riferibile a tale esercizio ferroviario ed alle manutenzioni ad esso connesse.
Qualora si rendesse necessario, l’IMPRESA dovrà provvedere con propria mano d’opera alla protezione dei cantieri interferenti con l’esercizio ferroviario per mezzo di personale munito di apposita regolare abilitazione e autorizzato da FER. L’IMPRESA potrà richiedere personale di protezione dei cantieri a FER, la quale fatturerà le relative prestazioni secondo le tariffe orarie vigenti maggiorate del 15%.
Qualora, per mancata osservazione da parte dell’IMPRESA di quanto al presente articolo, dovessero sorgere perturbazioni alla circolazione dei treni, ogni ritardo verrà convenzionalmente penalizzato in ragione di Euro 100,00 (cento/00) ogni cinque minuti indivisibili, salvo risarcimento del maggior danno eventualmente prodotto da dimostrarsi da parte di FER.
L'IMPRESA assumerà pertanto la piena responsabilità per danni a persone e a cose della FER o di terzi per fatto dell'IMPRESA stessa e dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevata ed indenne FER da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo venisse mossa.
L'IMPRESA dovrà, pertanto, provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale, idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti e nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 del Capitolato Generale.
In ordine alla disciplina e buon ordine dei cantieri, valgono le disposizioni di cui all’art. 6 del Capitolato Generale.
E' altresì obbligo dell'IMPRESA adottare tutte le misure atte a garantire l'incolumità del personale comunque interessato alla esecuzione dell'oggetto del presente contratto e adempiere a tutte le prescrizioni delle autorità competenti riguardanti l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, nonché i regolamenti ferroviari vigenti presso FER.
L'IMPRESA e' obbligata, prima della consegna dei lavori, a nominare un Direttore del cantiere ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, il quale, con l'accettazione dell'incarico, assumerà solidalmente e disgiuntamente con l'IMPRESA stessa tutte le responsabilità civili e penali che per leggi e regolamenti fanno capo al Direttore del cantiere. Di tale nomina dovrà essere data formale comunicazione a FER.
L'IMPRESA assume la responsabilità anche della custodia del cantiere e delle relative vie di accesso, con oneri a suo carico, fino al termine dei lavori e dei collaudi finali; pertanto l'IMPRESA non potrà richiedere alcun risarcimento a FER in caso di furto o di danneggiamento di attrezzi e materiali di sua proprietà presenti in cantiere.
L'IMPRESA dovrà comunque permettere che, nel corso dell'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, personale di FER ed operai di altre ditte incaricate da FER possano accedere al cantiere anche per I'esecuzione di altre opere non oggetto del presente contratto, senza diritto a compensi od indennizzi suppletivi non potendo da ciò trarre motivo per ritardare iI completamento dei lavori.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 del Capitolato Generale in merito alla durata giornaliera dei lavori, l'IMPRESA assume anche la completa responsabilità di osservare gli orari di lavoro per le attività rumorose previsti dai Comuni interessati dall'oggetto del presente contratto, nonché di rispettare i livelli di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 1/3/1991 e s.m.i., per cui se del caso dovrà munirsi a sua cura e spese dei necessari permessi in deroga.
FER potrà concedere in uso all'IMPRESA magazzini chiusi e/o spazi scoperti adiacenti alle aree interessate dai lavori, per il deposito dei materiali da
impiegare e degli attrezzi, previa sottoscrizione di apposito atto fra le Parti. L'eventuale uso dei citati spazi e magazzini cesserà con I'ultimazione dei lavori; gli stessi dovranno essere riconsegnati dall'IMPRESA con onere di rimessa in pristino. In ogni caso I'IMPRESA non potrà alterare lo stato dei luoghi.
Le aree eventualmente concesse rientrano nei casi di cui al presente articolo e pertanto l'IMPRESA non potrà richiedere alcun risarcimento a FER in caso di furto o di danneggiamento di attrezzi e materiali di sua proprietà depositati nei locali o aree scoperte messi a disposizione.
ART. 21 — TUTELA DEI LAVORATORI
L'eventuale assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale; l'IMPRESA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Alle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'IMPRESA non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi, ai sensi di quanto richiamato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 87 del 10/09/1993.
L'IMPRESA, inoltre, è tenuta agli adempimenti previsti della Legge 68/99 in materia di assunzioni dalle categorie protette.
L'IMPRESA avrà l'onere di comunicare, ai fini del rispetto delle leggi sul lavoro, i nominativi dei propri dipendenti o di dipendenti di terzi che verranno addetti al cantiere.
E' fatto obbligo all'IMPRESA di esibire, su richiesta della Direzione Lavori o del
Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente, nonché copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Documento Unico di Regolarità Contributiva in data non antecedente a 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
Ai sensi dell'art. 7 dei Capitolato Generale, la FER effettuerà, come garanzia, trattenuta dello 0,50% sull'importo dei lavori fatturati.
Qualora l'IMPRESA trascuri parte degli adempimenti prescritti, provvederà direttamente la FER a carico del fondo formato con la ritenuta dello 0,50% sopra indicata, fatte salve le maggiori responsabilità dell'IMPRESA.
In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'IMPRESA sarà avvertita per iscritto di eseguire detti pagamenti e, ove non provvedesse, la FER potrà farlo d'ufficio con rivalsa a carico dell'IMPRESA stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Generale.
Relativamente alla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere, l'IMPRESA è tenuta a depositare prima della consegna dei lavori la documentazione prevista dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., tra cui:
a) piano operativo di sicurezza fisica dei lavoratori (POS);
b) nominativo del responsabile della sicurezza al sensi del D.Igs 81/2008 e s.m.i.;
c) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
d) nominativo del responsabile della sicurezza nel cantiere;
e) nominativo del capocantiere;
f) la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi esistenti in ambito aziendale e le misure di prevenzione e di emergenza adottate, di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
L'IMPRESA deve fornire tempestivamente alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti della documentazione di cui al punto precedente, ogni volta che mutino le condizioni di cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'IMPRESA, previa sua formale costituzione di mora, costituiscono cause di risoluzione del contratto in danno.
ART. 22 — DANNI
Tutti i danni a persone e cose — compresi quelli causati da incidenti sia alle opere sia agli attrezzi, macchinari, impianti di servizio e materiali approvvigionati
— e relativi oneri per il ripristino saranno posti a carico dell'IMPRESA, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Generale.
ART. 23 – VERIFICHE IN CORSO D’OPERA, ULTIMAZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO E RELATIVE CERTIFICAZIONI
FER srl potrà a proprio insindacabile giudizio effettuare visite di verifica e/o collaudi, anche parziali, in corso d’opera in qualunque momento, fermo restando che detti eventuali controlli e verifiche eseguite da FER non escludono la responsabilità dell’IMPRESA per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’IMPRESA stessa per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’IMPRESA, né alcuna preclusione in capo a FER.
Sono ad esclusivo carico dell’IMPRESA le spese di visita del personale FER e/o persone terze all’uopo incaricate da FER per accertare l’intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall’organo verificatore, ovvero per ulteriori
operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze; tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’IMPRESA.
L’IMPRESA è tenuta a dare formale comunicazione di ultimazione dei lavori, cui seguirà, se del caso, l’emissione del Certificato di ultimazione dei lavori da parte della Direzione Lavori.
Il collaudo delle opere sarà effettuato ai sensi del Titolo X del Regolamento con emissione di Certificato di Regolare Esecuzione.
Le opere saranno prese in consegna dalla FER solo nel caso in cui il giudizio definitivo sull’esecuzione dei lavori risulti positivo.
La presa in consegna si intenderà effettuata sotto la riserva delle responsabilità dell’IMPRESA e con le garanzie di cui all’art. 1667 del c.c. per i vizi e le difformità dell’opera e al D.P.R. 24/05/1988 n.224 per i danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera, o comunque incorporati e facenti parte dell’opera stessa.
ART. 24 — DIFETTI DI COSTRUZIONE
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato Generale, I'IMPRESA dovrà demolire e rifare, a sue spese, gli eventuali lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.
Qualora I'IMPRESA non ottemperi l'ordine ricevuto, la FER procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento delle opere, addebitando gli oneri relativi all'IMPRESA stessa.
Qualora FER presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare le necessarie verifiche.
Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'IMPRESA, oltre a tutte le
spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica.
ART. 25 — PERIODO DI GARANZIA
Dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione è previsto, comunque, un periodo di garanzia di 24 (ventiquattro) mesi durante il quale FER potrà pretendere ulteriori interventi sui lavori eseguiti qualora questi presentino difetti; nel caso I'IMPRESA dovrà procedere agli interventi richiesti, senza aver diritto a compensi aggiuntivi, entro iI termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte di FER, fermo restando il diritto di FER di rivalersi per le eventuali spese sostenute ed il risarcimento dei danni subiti.
ART. 26 — ULTERIORI DISPOSIZIONI
Tutti i lavori contemplati nel presente contratto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e l'IMPRESA dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che le verranno impartite all'uopo dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze.
In proposito, nessun riconoscimento di alcun tipo spetterà all'IMPRESA in caso di lavorazioni eseguite in orario notturno.
Inoltre, si precisa che, qualora eventuali attività dovessero essere eseguite in presenza di esercizio ferroviario, nessun riconoscimento di alcun tipo spetterà all'IMPRESA a causa di eventuali ritardi dei treni, o per l'effettuazione di treni straordinari che interferissero con l'esecuzione dei lavori.
L'IMPRESA dichiara espressamente inoltre di avere preso visione e di conoscere la presenza di impianti per la circolazione dei treni, quali circuiti di binario e relativi giunti incollati, pedali per il funzionamento di impianti di C.T.C., B.C.A.,
ACEI e passaggi a livello, T.E. e comunque di ogni altro impianto ferroviario, che devono essere in ogni caso mantenuti integri e funzionanti.
Sono a carico dell’IMPRESA gli oneri per eventuali spostamenti dei suddetti dispositivi e per la loro rimessa in opera ed in funzione. Sono pure a carico dell’IMPRESA le attività di eventuale posa di nuove tubazioni o di cunicolo affiorante per la protezione dei cavi di collegamento dei suddetti dispositivi, preventivamente rimossi, così come le attività di posa dei cavi preventivamente spostati al loro interno. Sono pure a carico dell’IMPRESA le attività di spostamento dei cavi e della loro protezione da eventuali danneggiamenti a causa di interferenza con le attività oggetto dell’appalto. Sono a carico dell’IMPRESA gli oneri per la rimozione di tratti di recinzioni metalliche interferenti con i lavori, posti ai lati della linea ferroviaria, ed alla successiva posa in opera.
L'eventuale condotta di mezzi di trazione per i lavori da eseguirsi lungo la linea ferroviaria dovrà essere affidata, a cura e spese dell'IMPRESA, a personale munito della relativa abilitazione, di cui l’Impresa dovrà fornire elenco per approvazione da parte di FER. L'IMPRESA potrà richiedere personale di condotta a FER, la quale fatturerà le relative prestazioni secondo le tariffe orarie vigenti, maggiorate del 15%.
Resta inteso che ogni perturbazione alla circolazione dei treni per circostanze direttamente od indirettamente imputabili all'IMPRESA, ogni ritardo verrà convenzionalmente penalizzato in ragione di Euro 100,00 (cento/00) ogni 5 minuti indivisibili, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente prodotto, da dimostrarsi da parte di FER
L'IMPRESA dovrà fornire, a lavori eseguiti, un fascicolo fotografico delle opere e
delle varie fasi di esecuzione.
ART. 27 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLE D’INTEGRITÀ
FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 134 del D.lgs. 163/06.
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 135 a 140 del D.Lgs 163/06. Qualora si verifichino le condizioni previste agli artt. 135, 136, 137 del D.Lgs 163/06, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA.
Sono, inoltre, cause di risoluzione per grave inadempienza:
- avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER;
- aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati e controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di FER, di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità avvenuto nelle fasi della procedura o durate l’esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti FER;
- la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
L’affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche “Clausole di Integrità” nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà autorizzazioni al subappalto.
ART. 28 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’affidamento è assoggettato alla disciplina sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 3 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pertanto al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’IMPRESA, e i subappaltatori o i subcontraenti di filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all’appalto, devono:
1. utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;
2. inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
3. comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti a FER s.r.l. entro 7 giorni lavorativi dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro destinazione nelle operazioni finanziari relative alla commessa, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare i primi movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge 136/2010 e s.m.i.;
4. comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
5. dare immediata comunicazione a FER S.r.l. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ferrara dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Qualora l’IMPRESA non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.. ART. 29 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per tutta la durata dei lavori, in ossequio all'art. 2 del Capitolato Generale, l'IMPRESA elegge il proprio domicilio in .
ART. 30- CONTROVERSIE
Per tutte le controversie di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, rescissione ed annullamento del presente contratto, è pattuita la competenza esclusiva del Foro di Ferrara, ogni altra esclusa.
ART. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY.
Le Parti si autorizzano reciprocamente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - a trattare, anche informaticamente, ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi all’esecuzione e cessazione del presente Contratto.
ART. 32 — SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
A norma dell'art. 8 del Capitolato Generale e dell'art. 139 del Regolamento, sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove richiesta da una delle parti.
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Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. il Direttore Generale
per I'IMPRESA
il Legale Rappresentante
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente Contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art.
8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19,
art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art.
31, art. 32.
per l'IMPRESA
il Legale Rappresentante