GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PARCHEGGIO IN STRUTTURA SFERISTERIO (PIAZZALE BALDI).
GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PARCHEGGIO IN STRUTTURA SFERISTERIO (PIAZZALE BALDI).
ALL-A, CAPITOLATO.
ART. 1, DEFINIZIONI.
1. Affidatario/i: il soggetto che a seguito della presente procedura risulterà affidatario delle operazioni indicate in questo capitolato di gara.
2. Capitolato: il presente capitolato di gara.
3. Comune di Bologna (Comune): l’ente titolare dei servizi/attività affidati.
4. Concorrente: il soggetto cui il Capitolato si rivolge, fornendo tutte le informazioni, gli obbli- ghi e le condizioni che lo stesso deve prendere in considerazione ai fini della formulazione del- la propria offerta.
5. Contratto: il contratto di servizio scaturente dal presente affidamento.
6. Direttore dell’esecuzione del contratto: legale rappresentante o dipendente dell’Affidatario nominato dal legale rappresentante dello stesso quale responsabile della cor- retta e ottimale gestione delle operazioni gestite, nonché quale referente unico per il Comune e per altri soggetti rispetto alle operazioni gestite (Art. 7, comma 2, del Capitolato).
7. Offerta: la documentazione di offerta presentata dall’Affidatario alla SRM durante il procedi- mento di gara, che si intenderà integralmente richiamata e allegata, in particolare con riferi- mento agli impegni assunti dall’Affidatario, indipendentemente che essa sia puntualmente ri- chiamata nel Contratto.
8. Parte/Parti: l’Affidatario e/o la SRM e/o il Comune, a seconda del contesto.
9. SRM: la SRM – Reti e Mobilità Srl, la stazione appaltante, che oltre ad affidare i servi- zi/attività conduce funzioni di gestione del Contratto.
ART. 2, OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.
1. L’oggetto del Contratto consiste nell’affidamento delle operazioni di gestione della sosta a pagamento presso la struttura denominata Sferisterio (Piazzale Baldi) all’interno del Comune di Bologna. Il piaz- zale ospita oggi 74 (settantaquattro) stalli.
2. Il Contratto regola i rapporti fra l’Affidatario, la SRM e il Comune, in quanto titolare dei servizi/attività affidati. Sono specificate, se del caso, relazioni con soggetti terzi. Al netto delle relazioni specificate, l’Affidatario non potrà proporre a enti locali o ad altri soggetti, diversi dal Comune, ipotesi di modifica ai servizi/attività, né raggiungere accordi in tal senso, pertanto esso dovrà trasmettere al Comune ogni eventuale richiesta che riceva inerente le operazioni gestite.
3. La gestione complessiva delle operazioni affidate dovrà essere pienamente rispettosa degli impegni as- sunti dall’Affidatario con l’Offerta e con la sottoscrizione del Contratto. La SRM si riserva la facoltà, nel corso di durata del Contratto, di avvalersi dello ius variandi – nel rispetto dei documenti di gara e nei limi- ti ricavabili dall’ordinamento vigente – per richiedere all’Affidatario, previa comunicazione scritta, inter- venti aggiuntivi relativamente ai servizi/attività affidati, con eventuale relativo adeguamento del canone.
ART. 3, REMUNERAZIONE.
1. I proventi della gestione saranno di competenza dell’Affidatario, con il percepimento da parte del Co- mune di Bologna di un canone annuale, non soggetto ad aggiornamento, pari a un minimo di 70.000,00 (settantamila/00) euro + IVA, soggetto a rialzo in fase di gara (Offerta economica).
2. Stante il regime concessorio, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/10, gli introiti derivanti dai servizi/attività affidati dovranno essere depositati, a seguito del loro accertamento, in un conto corrente dedicato di cui è
titolare l’Affidatario. Tale conto corrente dovrà rispettare tutti i requisiti di cui alla citata L. 136/10 e di cui alle eventuali norme sopravvenienti.
3. Gli incassi derivanti da abbonamenti sottoscritti prima dell’eventuale subentro rimangono di competen- za del gestore uscente. Al momento del subentro gli abbonamenti esistenti mantengono la loro validità per tutto il periodo che l’abbonato dimostra di aver già saldato al gestore uscente.
ART. 4, MODALITÀ DI PAGAMENTO.
1. L’Affidatario erogherà il canone spettante al Comune anticipatamente, con frequenza semestrale, secondo rate pari a un mezzo dell’importo offerto in fase di gara, mediante bonifico bancario riportante, nella causale, il CIG e il semestre di riferimento, da effettuarsi al più 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dopo che il Comune avrà fatturato all’Affidatario gli importi mediante sola trasmissione per posta elettronica.
2. L’Affidatario è tenuto a rendicontare gli introiti derivanti dalla gestione dei servizi/attività affidati secondo le modalità e i tempi previsti dagli Artt. 7 e 9 del Capitolato.
3. L’Affidatario risponde del canone spettante al Comune in ogni caso, ed è pertanto tenuto comunque al versamento dello stesso, in particolare anche in caso di furto subito, di smarrimento del denaro incassato o, comunque, di entrate inferiori alle attese.
4. In caso di ritardo nel versamento del canone, spettante al Comune, superiore ai 3 (tre) giorni dalla scadenza, il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo versamento. Qualora il ritardo si protragga per più di 10 (dieci) giorni per cause imputabili all’Affidatario, ovvero questo non osservi per inadempimento abituale i patti contrattuali ovvero i ritardi nei versamenti registrino reiterazioni, la SRM potrà diffidarlo a provvedere al versamento, ovvero alla regolarizzazione del servizio, assegnandogli all’uopo un termine perentorio entro il quale adempiere. Scaduto questo termine senza che l’Affidatario abbia ottemperato alle intimazioni ricevute, la SRM potrà procedere all’escussione della cauzione di cui all’Art. 12 del Capitolato in misura dell’importo dovuto, maggiorato degli interessi legali.
ART. 5, DURATA ED EVENTUALI ESTENSIONI TEMPORALI.
1. L’affidamento dei servizi/attività oggetto della presente procedura di gara ha avvio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e ha durata pari a 5 (cinque) anni dalla data di sti- pulazione del Contratto.
2. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione delle attività affidate, alla scadenza dell’affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, l’Affidatario sarà tenuto a garantire la prosecuzione delle operazioni fino al subentro del nuovo gestore, alle condizioni di- sciplinate nel Contratto; non potrà essere ad alcun titolo preteso nessun indennizzo o compenso aggiunti- vo. Qualora la prosecuzione delle operazioni dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell’affidamento, le Parti potranno concordare di apportare al Contratto gli adeguamenti ritenuti necessa- ri.
3. Alla scadenza della gestione, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, l’Affidatario è tenuto a riconsegnare le aree di sosta, eventuali beni o opere concesse in uso o proprietà del Comune, gli impianti e le attrezzature funzionali alla gestione installati o realizzati, comunque utilizza- ti, a opera dell’Affidatario in buono stato di pulizia, di manutenzione e di efficienza, salvo il normale dete- rioramento dovuto all’uso. Allo scopo, entro due mesi dalla scadenza del Contratto, il Comune e l’Affidatario verificheranno lo stato delle opere, delle attrezzature e degli impianti oggetto di concessione onde verificarne le condizioni di esercizio e al fine di accertare se agli eventuali lavori necessari provvede- rà l’Affidatario entro e non oltre il termine di scadenza dell’affidamento ovvero se provvederà il Comune rivalendosi sulla cauzione o comunque imputando le relative spese all’Affidatario.
4. Alla scadenza della gestione, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dell’affidamento, gli incassi derivanti da abbonamenti sottoscritti prima della cessazione rimangono di competenza dell’Affidatario. Entro 15 (quindici) giorni naturali dalla comunicazione da parte della SRM dei riferimenti del nuovo gestore, l’Affidatario è inoltre tenuto a comunicare ai propri clienti abbonati la cessazione della gestione, i riferimenti del nuovo gestore del parcheggio e il permanere della validità dell’abbonamento per tutto il periodo che l’abbonato ha già saldato all’Affidatario. Verrà applicata una penale di gravità bassa per ogni giorno di ritardo in cui è verificato l’inadempimento.
ART. 6, GESTIONE DEL PARCHEGGIO.
1. L’Affidatario ha l’obiettivo generale di garantire:
▪ l’ottimale funzionamento della struttura gestita, anche garantendo la prevista manutenzione ordi- naria/programmata;
▪ il massimo livello di occupazione degli stalli disponibili, in base alla richiesta dell’utenza;
▪ la più elevata soddisfazione degli utenti.
2. Circa la gestione degli stalli in abbonamento, le operazioni affidate si compongono, in via principale ma non esaustiva, di (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):
▪ ricezione delle richieste di abbonamento (ed eventuale inserimento in lista di attesa del richieden- te). Dovranno essere accettate tutte le richieste con il solo limite della capienza del parcheggio;
▪ stipula dei contratti di abbonamento e inserimento nel relativo database;
▪ gestione dei database degli abbonati e delle liste di attesa. In caso di presenza di liste di attesa e/o della presenza di effettivi utenti richiedenti, il tempo massimo di inutilizzo di ogni stallo non deve superare i 30 (trenta) giorni naturali consecutivi seguenti la cessazione di un abbonamento. Tale periodo è calcolato a partire dalla ricezione formale di disdetta. Verrà applicata una penale di gravità bassa per ogni giorno di ritardo;
▪ ricezione dei pagamenti degli abbonamenti (da rendere possibile almeno in contante e tramite POS e RID);
▪ ricezione delle segnalazioni da parte dell’utenza relative a eventuali malfunzionamenti o criticità e conseguente intervento;
▪ gestione della sorveglianza e/o eventuale gestione remotizzata degli accessi e della videosorve- glianza.
3. Circa la gestione degli stalli a rapida rotazione, le operazioni affidate si compongono, in via principale ma non esaustiva, di (non sono elencate le operazioni strumentali ed eventuali minori collegate):
▪ gestione dei pagamenti mediante vendita di appositi ticket per la sosta, effettuata da cassa ma- nuale e/o automatica;
▪ ricezione delle segnalazioni da parte dell’utenza relative a eventuali malfunzionamenti o criticità e conseguente intervento;
▪ gestione della sorveglianza e/o eventuale gestione remotizzata degli accessi e della videosorve- glianza.
4. L’Affidatario ha il compito di svolgere inoltre le seguenti operazioni:
▪ redazione di un Regolamento (Offerta Tecnica, bozza di Regolamento) di struttura vincolante per l’utenza e per l’Affidatario medesimo entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla sottoscri- zione del Contratto, soggetto ad approvazione da parte del Comune. Il Regolamento dovrà riporta- re le modalità di funzionamento dell’ufficio per le relazioni con gli utenti, le norme cui attenersi in caso di emergenza, il piano di circolazione delle vetture e dei pedoni, le eventuali sanzioni, nonché l’articolazione completa delle tariffe ed essere affisso agli ingressi al parcheggio e in prossimità degli impianti per il pagamento, in modo da essere chiaramente leggibile da parte degli utenti;
▪ pulizia della struttura, comprensiva della neve, su piazzali, aree e rampe, cordoli, marciapiedi, aree verdi, ed estesa a ogni pulizia, anche straordinaria, successiva l’effettuazione del Mercato della Piazzola, come da Offerta e anche nel rispetto di ogni normativa applicabile (Offerta Tecni- ca, Piano di manutenzione e pulizia);
▪ monitoraggio dello stato delle strutture, delle attrezzature e degli impianti e tempestiva comunica- zione al Comune dei provvedimenti di competenza;
▪ interventi di manutenzione ordinaria e programmata e/o nuovo inserimento, dove non presente, di segnaletica interna, verticale e orizzontale, e stradale di preavviso dei parcheggi, da disporre lun- go le direttrici stradali, in conformità al Codice della strada e previa autorizzazione dal parte del Comune;
▪ manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi i danni causati dagli ambulanti, su infrastrut- ture e impianti funzionali alla gestione installati o realizzati, comunque utilizzati, a opera dell’Affidatario, nonché sull’area di superficie, con particolare riferimento alla pavimentazione delle corsie di circolazione, delle aree di parcheggio e delle rampe, concordando con il Comune i tempi e le modalità, anche qualitative, di intervento (Offerta Tecnica, Piano di manutenzione e puli- zia);
▪ accertamento della sosta abusiva e adozione di misure di contrasto e sanzionamento (come da Regolamento di struttura).
Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di gravità media per ogni giorno in cui è veri- ficato l’inadempimento.
5. L’Affidatario è tenuto ad applicare il quadro tariffario deliberato dal Comune, di cui alla delibera PG 71843/2016 (ALL-01). In continuità con l’affidamento in corso, l’Affidatario dovrà inoltre applicare una tariffa di sosta oraria scontata del 30% (trentapercento) ai fruitori dell’impianto polisportivo “Sferisterio”. Ogni Concorrente, in sede di offerta (Offerta Tecnica, Piano di gestione), dovrà descrivere le modalità organizzative e tecnologiche che potranno garantire, dal primo giorno di gestione delle operazioni e senza limite di alcun tipo, la corretta applicazione delle tariffe e della scontistica, eventualmente prevedendo una collaborazione con la società di gestione dell’impianto. Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di gravità bassa per ogni giorno in cui è verificato l’inadempimento.
6. Il Concorrente potrà inoltre proporre interventi di arredo urbano o ulteriori (Offerta Tecnica, Piano di gestione), sempre con oneri a proprio carico e proponendo già in sede di offerta le soluzioni progettuali che saranno anch’esse oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.
7. L’affidatario dovrà garantire un orario di apertura giornaliero dalle 0.00 alle 24.00, esclusi i giorni in cui si tiene il Mercato della Piazzola, ossia ordinariamente dalle 5.00 alle 20.30 del venerdì e del sabato, e nei giorni del mercato straordinario.
8. L’affidatario dovrà appositamente segnalare all’ingresso del parcheggio i giorni di mercato e rimuovere i veicoli non ritirati entro le 5.00 del giorno di mercato, a spese dei trasgressori.
9. Le modalità di apertura e di chiusura del cancello posto sul lato ovest, che restano a carico dell’Affidatario, saranno indicate dal Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, tenuto conto delle esi- genze del Mercato della Piazzola e del Quartiere (in particolare durante il Mercato della Piazzola il cancello dovrà rimanere aperto).
ART. 7, OBBLIGHI DI SERVIZIO. IMPEGNI A CARICO DELL’AFFIDATARIO.
1. L’Affidatario, nell’espletamento di tutte le operazioni affidate è tenuto al rispetto degli obblighi di servizio e degli standard di qualità specifici indicati nel presente capitolato o degli eventuali standard migliorativi offerti in sede di gara, nonché al pieno e puntuale rispetto del Contratto e di tutte le disposizioni legislative, da circolari e regolamentari vigenti applicabili in costanza di Contratto alle operazioni gestite.
2. È fatto obbligo all’Affidatario di nominare, al più tardi nel momento dell’avvio della gestione dei servizi/attività, fra i propri dipendenti, un Direttore dell’esecuzione del contratto che diventerà responsabile unico dei procedimenti amministrativi in capo all’Affidatario ai sensi della L. 241/90, incaricato altresì di curare i rapporti con il Comune. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà essere tempestivamente comunicato alla SRM e al Comune. L’Affidatario può affiancare al Direttore dell’esecuzione del contratto un collaboratore facente funzione affinché, in assenza del Direttore, possa essere presente una figura sostitutiva con pari prerogative; di ciò deve essere data comunicazione alla SRM e al Comune al momento dell’eventuale nomina. Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di gravità media per ogni giorno in cui è verificato l’inadempimento.
3. È fatto obbligo all’Affidatario di garantire che il personale operante per la gestione delle operazioni, sia proprio dipendente che dipendente di imprese in sub-affidamento, mantenga un costante contegno corretto e irreprensibile nei confronti dell’utenza, con riserva della SRM di sollecitare, con apposita motivazione, provvedimenti disciplinari. L’Affidatario risponde direttamente del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che possa derivare al Comune o a terzi. Ogni
inadempimento definitivo degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di gravità alta per ogni episodio in cui è verificato l’inadempimento.
4. Al netto delle infrastrutture e degli impianti di proprietà del gestore uscente, che saranno rimossi, il parcheggio sarà consegnato all’Affidatario nello stato dei luoghi in cui si trova, sarà quindi fatto obbligo ai Concorrenti di effettuare un sopralluogo e di redigere un verbale (Offerta Tecnica, Verbale di sopralluogo), nei tempi e con le modalità descritte nella documentazione di gara. Le infrastrutture e gli impianti di proprietà del gestore uscente potranno essere oggetto di un accordo fra le parti che preveda la possibilità che questi siano venduti all’Affidatario a un prezzo congruo alle loro condizioni (ALL-02).
5. Sarà cura dell’Affidatario procedere, con investimenti a proprio carico, all’installazione di tutto quanto sia ritenuto essenziale per la ottimale gestione (Art. 5 comma 3 e art. 6 comma 4, quinto punto). Il concorrente dovrà quindi presentare il progetto del sistema di gestione degli ingressi, completo di tutte le strutture, tecnologiche e pertinenziali (sbarre, pannelli a messaggio variabile, casse automatiche, videosorveglianza, …), che intende collocare per ottemperare alla miglior conduzione del parcheggio (Offerta Tecnica, Piano di gestione).
6. L’Affidatario è responsabile nei confronti degli utenti per il mancato o erroneo funzionamento dovuto a difetto di fabbricazione dei titoli di pagamento o degli altri beni/servizi utilizzati o rilasciati.
7. Sono a carico dell’Affidatario tutti i canoni, imposte, diritti e tariffe per la fornitura di energia elettrica e per ogni altro bene/servizio necessario per la gestione del parcheggio oggetto del presente affidamento. L’Affidatario è tenuto a prendere in carico tutti gli oneri di cui sopra, se del caso mediante volturazione, prima dell’avvio della gestione.
8. L’Affidatario manleva la SRM e il Comune dalla responsabilità per danni causati all’utenza per qualsiasi ragione derivanti dall’installazione e dal funzionamento di tutte le apparecchiature automatiche e di ogni fattispecie di segnaletica.
9. La comunicazione e/o la diffusione dei dati sarà effettuata dall’Affidatario secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 (in particolare, degli articoli da 19 a 26). Il legale rappresentante è nominato, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/03, Responsabile del trattamento dei dati di cui l’Affidatario è titolare, per la conservazione della documentazione cartacea e su supporto informatico, per l’elaborazione di statistiche e per gli ulteriori trattamenti affidati.
10. L’Affidatario si obbliga inoltre:
▪ a garantire nel territorio del Comune di Bologna l’operatività di un ufficio per le relazioni con gli utenti, aperto anche solo per appuntamento, ma contattabile per via telefonica, al costo di una te- lefonata urbana (Offerta Tecnica, Piano di gestione);
▪ a tenere la contabilità separata riferita alle somme introitate nello svolgimento delle operazioni ge- stite.
11. In virtù del ruolo di agente contabile rivestito, oltre alle operazioni di incasso, rendicontazione e ver- samento degli introiti derivanti dalle attività gestite di cui al Contratto, l’Affidatario è tenuto all’emissione di tutti i documenti di fatturazione, nonché alla compilazione e alla resa del conto della gestione annuale al Comune del Modello 21 “relativo al conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comu- ni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane” di cui al DPR 31 gennaio 1996, n. 194 (relativamente alla/e struttura/e affidata/e) e secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento di contabilità del Comune di Bologna, o di eventuali modelli che, nel corso dell’affidamento, lo possano sostituire e/o integrare.
ART. 8, IMPEGNI A CARICO DEL COMUNE.
1. Il Comune è impegnato:
▪ a farsi parte attiva per quanto concerne la consegna delle aree;
▪ a non modificare, per tutta la durata dell’affidamento, se non in esito ad accordi puntuali e forma- lizzati con l’Affidatario, il piano tariffario relativo alle strutture affidate in gestione;
▪ affinché l’impianto d’illuminazione pubblica resti in capo all’Amministrazione Comunale.
ART. 9, MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE OPERAZIONI AFFIDATE.
1. Il presente articolo disciplina il sistema di rendicontazione minimo che l’Affidatario deve garantire per tutta la durata dell’affidamento. Gli introiti derivanti dalla gestione delle strutture remunerano anche le attività di monitoraggio e di rendicontazione che l’Affidatario è tenuto a garantire, secondo il principio che vede l’Affidatario pienamente coinvolto e responsabilizzato nell’ottimizzazione delle operazioni affidate.
2. La SRM e il Comune si riservano il diritto di richiedere dati aggiuntivi che riguardino le operazioni gesti- te, eccetto tutte le informazioni che l’Affidatario indicherà espressamente e motivatamente in sede di of- ferta come non divulgabili. Tutte le informazioni richieste dovranno essere afferenti le operazioni gestite, potranno riguardare il monitoraggio della domanda e dell’offerta, nonché il monitoraggio degli standard di qualità e degli eventuali standard migliorativi proposti dall’Affidatario in sede di offerta e/o altre fattispe- cie. La SRM e il Comune potranno fare proprie, in tal senso, anche richieste ed esigenze espresse dalla Cabina di regia della sosta, in particolare potranno richiedere anche che l’Affidatario fornisca maggiore dettaglio relativamente alle voci di rendicontazione già previste. L’Affidatario è tenuto a dar corso a tali richieste nel più breve tempo possibile. Tutti i dati relativi alle operazioni affidate, nonché quelli acquisiti con qualsiasi sistema di monitoraggio, comprese le indagini svolte a totale carico e discrezionalità dell’Affidatario, nei modi e nei tempi concordati fra le Parti, dovranno essere messi a disposizione del Co- mune, e per conoscenza alla SRM, che li potrà utilizzare per i propri fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.
3. L’Affidatario dovrà predisporre un sistema di monitoraggio e reportistica periodica relativamente ai ser- vizi/attività affidati, da rendere pienamente ed efficacemente operativo entro l’avvio delle operazioni di cui all’Art. 5 comma 1.
4. I documenti di reportistica di seguito riportati dovranno essere inviati ogni sei mesi, in occasione della liquidazione del canone, al Comune e alla SRM:
▪ Gestione incassi. Valore mensile degli incassi per tipologia di pagamento (cassa automatica POS, cassa automatica contanti, guardiania POS, guardiania contanti, ecc.) e per tipologia di titolo (ora- rio, abbonamento, ecc.). Formato: Parcheggi incassi AAAAMM-AAAAMM.xls;
▪ Gestione abbonamenti. Numero di abbonati a inizio mese, numero di abbonati a fine mese, nu- mero abbonati subentranti e uscenti nel mese. Formato: Parcheggi abbonamenti AAAAMM- AAAAMM.xls;
▪ Pulizia parcheggio. Numero di interventi per mese e breve descrizione dell’intervento. Formato: Pulizia parcheggi AAAAMM-AAAAMM.xls;
▪ Manutenzione parcheggio. Numero di interventi per mese e breve descrizione dell’intervento, fonte dell’eventuale segnalazione. Formato: Manutenzione parcheggi AAAAMM-AAAAMM.xls.
5. Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di gravità alta per ogni giorno di ritardo.
ART. 10, STRUMENTI E MODALITÀ DI CONTROLLO.
1. Il Comune e la SRM si riservano il diritto di effettuare verifiche episodiche/campionarie sul rispetto degli obblighi di servizio con particolare riferimento:
▪ alla corretta applicazione degli impegni proposti in fase d’offerta circa la gestione della sosta, eventualmente al buon funzionamento di apparecchiature e strumenti, nonché allo stato della se- gnaletica;
▪ alla reportistica di cui all’Art. 9;
▪ ogni altro obbligo di servizio previsto dal Contratto e verificabile tramite controllo a campione.
ART. 11, RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI.
1. L’Affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti durante tutta la durata del Contratto, nonché dall’Offerta, in materia di lavoro di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri/obblighi relativi. L’Affidatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le operazioni, nonché condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile, nonché a rispettare gli impegni assunti in sede di offerta.
2. L’Affidatario si obbliga altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche se esso non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.
3. L’elaborazione del DUVRI non è necessaria in quanto non vi sono interferenze con il personale del committente. È fatto obbligo all’Affidatario di predisporre, prima di eventuali installazioni di dispositivi inerenti le operazioni, un piano di sicurezza che l’Affidatario intende adottare. Ulteriori eventuali responsabilità contrattuali, emerse anche in esito alla valutazione delle offerte da parte del Comune e/o della SRM, saranno previste nel Contratto da stipularsi fra le Parti.
ART. 12, GARANZIE E RESPONSABILITÀ.
1. A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dell’Affidatario, ivi incluso l’eventuale pagamento delle somme dovute a titolo di penale, lo stesso dovrà presentare una cauzione di
55.000 euro (cinquantacinquemila/00 euro), pari al 10% del valore dell’affidamento. In caso di inadempimento di uno o più obblighi posti a carico dell’Affidatario, la SRM, anche per conto del Comune, potrà procedere all’escussione totale o parziale della cauzione, nella misura pari all’importo del danno derivante dall’inadempimento stesso.
2. In caso di ogni escussione della cauzione definitiva di cui al comma 1, totale o parziale, l’Affidatario ha l’obbligo di reintegrare la medesima cauzione sino all’importo vigente al momento della stipula del Contratto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione. La ritardata reintegrazione comporterà l’applicazione di una penale di gravità alta per ogni giorno di ritardo. È fatto salvo quanto previsto all’Art. 15, comma 1, del Capitolato dove l’adempimento non sia intervenuto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi.
3. L’Affidatario è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento delle operazioni gestite e imputabile a colpa dei propri operatori e/o a malfunzionamenti degli impianti utilizzati. È pertanto fatto obbligo all’Affidatario di stipulare, e di trasmettere al Comune e alla SRM, entro l’avvio dei servizi/attività, con riferimento alle operazioni a qualunque titolo gestite, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente. Esse dovranno avere decorrenza entro l’attivazione dei servizi/attività. L’Affidatario dovrà procedere in particolare alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro.
Il Comune e la SRM si riservano di richiedere all’Affidatario, in qualunque momento, la dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui o conformi a norme di legge.
ART. 13, SUB-AFFIDAMENTI. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.
1. Il sub-affidamento del servizio è consentito solo previa autorizzazione della SRM, nel rispetto dell’Offerta e della normativa vigente, nei limiti e con le modalità stabilite in conformità a quanto disposto dall’art. 174 del d.Lgs. 50/2016, a soggetti idonei, che siano in possesso delle necessarie abilitazioni, nonché titolari dei necessari titoli. Sono comunque fatte salve le speciali fattispecie consentite dalle nor- me vigenti. Il sub-affidamento decade al venir meno, per qualunque motivo, dell’efficacia dell’affidamento di cui al Contratto. Ogni inadempimento definitivo degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale di gravità alta per ogni epi- sodio di inadempimento riscontrato.
2. Qualora il Concorrente intenda avvalersi dell’istituto del sub-affidamento dovrà indicare all’atto dell’Offerta la/e parte/i di fornitura/servizio che intende sub-affidare. In caso di sub-affidamento di quote di servizi/attività l’Affidatario è obbligato a inserire nel relativo sub-contratto, a pena di nullità dello stesso, un’apposita clausola con cui il sub-affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla citata L. 136/10. Al fine di consentire alla SRM di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9, della L. 136/10, l’Affidatario dovrà trasmettere alla SRM copia del sub-contratto.
3. I pagamenti relativi alle operazioni eseguite dal sub-affidatario verranno effettuati dall’Affidatario
secondo modalità conformi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare tramite il conto corrente dedicato di cui all’Art. 3 del Capitolato. L’Affidatario è obbligato a trasmettere alla SRM, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al sub-affidatario.
4. Ulteriori eventuali disposizioni in tema di sub-affidamento e di cessione del Contratto saranno previste nel Contratto da stipularsi fra le Parti.
5. L’Affidatario resta comunque responsabile di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel Contratto, garantendo in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi. L’Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità dei servizi/attività affidati, nei confronti della SRM, del Comune e dell’utenza.
6. È fatto divieto di cessione, totale o parziale, e a qualunque titolo, del Contratto da parte dell’Affidatario, pena l’immediata risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione definitiva salvo ulteriore risarcimento del maggior danno, secondo quanto previsto all’Art. 14, comma 1, del Capitolato.
ART. 14, PENALI.
1. In caso di mancato rispetto degli standard di servizio all’Affidatario potrà essere applicata una penale quantificata sulla base della gravità dell’inadempimento secondo quanto delineato di seguito:
▪ penale di gravità bassa: importo compreso tra 100,00 (cento/00) euro e 200,00 (duecento/00) euro;
▪ penale di gravità media: importo compreso tra 150,00 (centocinquanta/00) euro e 300,00 (tre- cento/00) euro;
▪ penale di gravità alta: importo compreso tra 250,00 (duecentocinquanta/00) euro e 500,00 (cin- quecento/00) euro.
2. In caso di recidività, definita come ricorrenza di tre episodi analoghi nell’arco del medesimo anno di af- fidamento, sarà applicabile una penale nella sua misura massima.
3. Qualora la SRM accerti, anche ed eventualmente su segnalazione del Comune, da parte dell’Affidatario, il ritardo e/o l’inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel Contratto e nei suoi Allegati potrà provvedere a diffidare tempestivamente l’Affidatario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, eventualmente anticipata a mezzo fax, contenente:
▪ la descrizione dei ritardi e/o degli inadempimenti contestati, con riferimento esplicito al Contratto o a ulteriori atti stipulati fra le Parti integrativi dello stesso, nonché la circostanza in cui è stata ravvisata tale violazione;
▪ l’assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l’adempimento e/o la rimozione delle con- seguenze dell’inadempimento;
▪ la quantificazione motivata delle penali, eventualmente maggiorate per la recidività del compor- tamento.
4. Entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione della violazione e comunque nel rispetto del diverso termine indicato nella stessa, l’Affidatario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla SRM.
5. Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato l’Affidatario, l’accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l’adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell’inadempimento, la SRM potrà applicare la penale prevista nei documenti di affidamento. Resta fermo il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell’ulteriore danno eventualmente subito.
6. L’Affidatario ha diritto a una riduzione delle somme dovute a titolo di penale pari agli importi che lo stesso Affidatario dimostri di avere già riconosciuto direttamente all’utenza, a titolo di rimborso o di indennizzo, per la minore qualità o quantità dei servizi/attività erogati.
7. La rilevazione dell’inadempimento dell’Affidatario si baserà sulle modalità di controllo previste dal Contratto e in via esemplificativa:
▪ sulla reportistica periodica che l’Affidatario è tenuto a presentare al Comune e per conoscenza alla SRM;
▪ su verifiche episodiche/campionarie che potranno essere effettuate in base a quanto previsto all’Art. 10 del Capitolato;
▪ su verifiche specifiche attivate a seguito di reclami pervenuti al Comune e/o all’Affidatario da parte di utenti.
8. Il pagamento dell’importo delle penali dovrà avvenire in favore del Comune entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dall’applicazione di cui al comma 5. Trascorso tale periodo senza che l’Affidatario abbia liquidato l’importo delle penali, la SRM per conto del Comune potrà procedere all’escussione parziale della cauzione definitiva, di cui all’Art. 12, comma 1, del Capitolato.
9. Le penali, avendo natura giuridica di risarcimento forfettario o convenzionale del danno, non sono da assoggettare a IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, punto n. 1), del DPR 633/72.
ART. 15, CAUSE DI RISOLUZIONE.
1. Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, la SRM può ritenere risolto il Contratto al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, d.lgs. 50/2016, nonché nei seguenti casi:
▪ inadempimenti rispetto agli obblighi del Contratto che comportino l’applicazione di penali per com- plessivi 15.000,00 (quindicimila/00) euro nello stesso anno di affidamento;
▪ reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di penali determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi/attività;
▪ inosservanza, da parte dell’Affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal Contratto);
▪ inosservanza delle direttive della SRM in sede di avvio dell’esecuzione dei servizi/attività;
▪ mancata ricostituzione della cauzione definitiva di cui all’Art. 12, comma 2, del Capitolato nel ter- mine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione, anche parziale; .
▪ cessione del Contratto a terzi, di cui all’Art. 13, comma 6, del Capitolato.
2. Nei casi di cui al precedente comma, la SRM procederà all’incameramento dell’intero importo della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all’eventuale rinnovazione anticipata della procedura di gara per la selezione di un nuovo gestore, fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
3. Costituiscono ulteriori cause specifiche di risoluzione del Contratto, sempre ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile:
▪ il subappalto o sub-affidamento di parti di operazioni affidate non autorizzato in base a quanto previsto dal Contratto;
▪ la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la sopravvenienza di un prov- vedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/08; la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell’arco di durata del Contratto.
4. Costituiscono cause di risoluzione, anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile del Contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:
▪ il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla concessione oggetto del Contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge 136/10;
▪ le cause previste dall’Art. 16 del Capitolato.
5. L’elencazione delle cause di risoluzione del Contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma 4 deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del Contratto e nell’arco di durata dell’affidamento dei
servizi/attività all’Affidatario.
6. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’Affidatario negativo per due volte consecutive, la SRM, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, avvierà la procedura di risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
La SRM procederà alla immediata risoluzione nel contratto al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, d.lgs. 50/2016.
ART. 16, RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI.
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli articoli 2 e seguenti della Legge
31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 6 e art. 67 del D.Lgs. 159/11), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’art. 51, commi 3bis e 3quater del codice procedura penale, dagli artt. 314, primo comma, 316, 316bis, 317, 318, 319, 319ter, 319quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, la SRM procede alla risoluzione del Contratto.
2. Nel caso di risoluzione di cui al presente articolo, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato del Contratto e dagli eventuali danni e costi relativi alla riaggiudicazione della gara per la scelta del nuovo gestore.
ART. 17, REGISTRAZIONI, MODIFICHE E SPESE CONTRATTUALI.
1. Il Contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa, verrà sottoposto a registrazione e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, saranno a carico dell’Affidatario.
ART. 18, DISPOSIZIONI FINALI.
1. Oltre all’osservanza delle norme specificate nel Capitolato, l’Affidatario avrà l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti e alle eventuali imprese sub-affidatarie le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che possono essere emanate in vigenza del Contratto, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali aventi rapporto con le operazioni oggetto del presente affidamento.
2. L’Affidatario si considererà, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dell’area e delle pertinenze individuate dal Comune e destinate a parcheggio a pagamento nelle quali dovrà espletare le operazioni specificate. A tal fine, infatti, per una più ampia conoscenza dell’attuale gestione dei servizi/attività ora oggetto di affidamento ogni Concorrente è tenuto a effettuare, prima della redazione dell’Offerta, il sopralluogo di cui alla documentazione di gara nel modo più accurato possibile.
3. L’Affidatario è inoltre impegnato a monitorare e rispettare tutte le deliberazioni, ordinanze e altri provvedimenti che possano comportare variazioni della situazione iniziale; di ogni atto che dovesse intervenire con effetti sull’effettuazione delle operazioni affidate l’Affidatario dovrà dare tempestiva informazione al Comune e per conoscenza a SRM. Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato e nella documentazione di gara, valgono le disposizioni regolamentarie e legislative in materia.