Premessa
Contratto-tipo di trasporto marittimo di persone
Premessa
Oggetto del contratto è la prestazione di trasporto, come disciplinata dagli artt. 396 e ss. Codice navale, che il Vettore si impegna a effettuare verso passeggeri, veicoli e bagagli al seguito alle seguenti Condizioni generali di trasporto, che sono pubblicizzate e a disposizione dell’utenza presso gli uffici della società, i Comandi di bordo, le biglietterie e le agenzie di viaggio, nonché nella custodia del biglietto di passaggio o voucher.
Con il termine “Passeggero” si intende la persona fisica trasportata in base alle presenti Condizioni generali per il trasporto di passeggeri, veicoli e bagagli.
Il Passeggero è tenuto a uniformarsi alle prescrizioni delle leggi italiane ed estere nonché ai regolamenti del Vettore e alle disposizioni del Comandante della nave. In particolare, il Passeggero, in ottemperanza al d.lgs. 13 ottobre 1999, n. 251, a recepimento della direttiva CEE 98/41 e alle normative relative all’applicazione del Codice ISPS (norme antiterroristiche), è tenuto a comunicare al Vettore già in fase di prenotazione le proprie generalità intese come: nome, cognome, sesso, categoria di età (neonato, bambino, adulto), nonché eventuali informazioni relative alle proprie necessità di particolari cure e/o esigenze in situazioni di emergenza.
I dati personali raccolti ai sensi del presente contratto sono conservati solo per il tempo necessario ai fini del citato decreto e/o in ottemperanza a quanto disposto con il d.lgs. 196/2003 (Legge sulla privacy).
Condizioni generali di contratto per il trasporto marittimo di persone
Con il termine “Vettore” o “Società” si intende in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in , via (partita IVA ).
Art. 1. Biglietto di passaggio
Il Xxxxxxxxxx deve essere munito di regolare biglietto di passaggio, che fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso e che deve indicare il luogo e la data di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, nonché il nome e domicilio del Vettore.
a) Cessione. Se il biglietto non indica il nome del Passeggero, è cedibile fino a quando il Passeggero non abbia iniziato il viaggio; se invece il biglietto indica anche il nome del Passeggero, il diritto al trasporto è cedibile purché con l’espresso consenso del Vettore.
b) Imbarco senza biglietto. Il Xxxxxxxxxx che si imbarca privo di biglietto deve darne immediato avviso al Comandante o al Commissario di bordo; in caso di mancata segnalazione è tenuto a pagare il prezzo del biglietto eventualmente maggiorato del %1 sino al porto verso cui è diretto o in cui sbarca. È fatto salvo il diritto del Vettore a chiedere il risarcimento del danno a norma di legge.
c) Smarrimento o furto. Lo smarrimento o il furto del biglietto deve essere immediatamente segnalato all’agenzia emittente o all’ufficio portuale o ad altro ufficio del Vettore se la partenza non è ancora avvenuta; a un ufficiale della nave se il fatto si verifica in corso di viaggio. In tali ipotesi verrà emesso un duplicato del biglietto, rilasciato senza spese per il Viaggiatore.
d) Onere di custodia. Il Xxxxxxxxxx che fosse trovato sprovvisto del biglietto, nel caso in cui questo sia nominativo, ha diritto alla verifica da parte del Vettore della regolarità dell’emissione.
e) Prenotazione. Per le prenotazioni il Xxxxxxxxxx deve indirizzarsi alle agenzie di viaggio, agli uffici della compagnia o agli uffici di imbarco; per ogni passaggio prenotato è dovuto un diritto di prenotazione pari a
€ , ; le prenotazioni possono essere effettuate anche via Internet e in tal caso il diritto di prenotazione corrisponde a euro , .
f) Biglietti a data aperta. I biglietti a data aperta hanno validità di un anno dalla data di emissione; non sono validi quali documenti di viaggio e devono essere convertiti in biglietti definitivi prima dell’imbarco, sempre a condizione che vi sia disponibilità di posti per la data prescelta.
Art. 2. Impedimento del Passeggero
Se, prima della partenza, si verifica la morte del Passeggero ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto. Se l’evento riguarda uno dei congiunti e/o conviventi o degli addetti alla famiglia che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei Passeggeri può chiedere la risoluzione del proprio contratto pagando, ai sensi dell’art. 400 Codice della navigazione, il quarto del prezzo di passaggio, al netto del vitto se questo era stato compreso nel prezzo. Al Vettore deve essere data notizia dell’impedimento prima della partenza, con qualsiasi mezzo che consenta l’attestazione di ricevimento; in mancanza di prova dell’avvenuta ricezione è dovuto l’intero prezzo di passaggio.
Art. 3. Rinuncia al viaggio da parte del Passeggero
Se il Passeggero rinuncia volontariamente alla partenza, qualora non si rientri nelle ipotesi di cui all’art. 2, avrà diritto al rimborso del prezzo del biglietto, con le seguenti penali trattenute sul prezzo in base ai tempi entro i quali la rinuncia viene comunicata al vettore:
• fino a giorni/ore prima del 2.
Art. 4. Mancata partenza del Passeggero
Il Xxxxxxxxxx, che al di fuori dell’impedimento e della rinuncia non si presenta a bordo nel tempo stabilito per la partenza, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto, a meno che non ceda il diritto al trasporto ad altri a norma dell’art. 1, lettera a), del presente contratto.
Art. 5. Impedimento della Nave
Se la partenza della nave è impedita per causa non imputabile al Vettore, il contratto è risolto e il Vettore deve restituire al Passeggero il prezzo versato per il biglietto.
Art. 6. Soppressione della partenza o mutamento di itinerario
Se il Vettore sopprime la partenza della nave e il viaggio non può essere effettuato con altra nave dello stesso Xxxxxxx, che parta successivamente, il contratto è risolto. Qualora vi siano partenze successive di altre navi dello stesso Xxxxxxx, il Xxxxxxxxxx ha facoltà di effettuare il viaggio su una delle dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Il Xxxxxxxxxx ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto anche se il Vettore muta l’itinerario con conseguente pregiudizio all’interesse del Xxxxxxxxxx stesso.
In tutti i casi sopra indicati, il Passeggero ha altresì diritto al risarcimento dei danni.
Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.
1 Sulla base delle tariffe espressamente indicate dalle singole compagnie.
2 Resta nella facoltà delle Parti determinare il contenuto della clausola contrattuale, la determinazione degli importi o l’eliminazione della penale.
Art. 7. Ritardo della partenza
Se la partenza è ritardata, il Passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all’alloggio e al vitto, quando questo sia stato previsto nel prezzo di “passaggio”. Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ore, dopo ore di ritardo il Xxxxxxxxxx può chiedere la risoluzione del contratto3.
La risoluzione va esercitata mediante dichiarazione scritta da presentare o inviare al Vettore o presso la biglietteria.
Il Xxxxxxxxxx che chiede la risoluzione del contratto avrà diritto al rimborso totale del biglietto.
Se non si avvale di tale facoltà, il Passeggero, scaduti i termini sopra richiamati al secondo capoverso, non ha diritto a ricevere l’alloggio e il vitto a spese del Vettore. Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al Vettore, il Xxxxxxxxxx ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.
Art. 8. Interruzione del viaggio della nave
Se il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore, il prezzo di passaggio sarà dovuto dal Passeggero solo in proporzione del tratto utilmente percorso. Tuttavia il Vettore ha diritto all’intero prezzo se, non appena possibile e comunque entro 48 ore dal venir meno della causa di forza maggiore, procura a sue spese al Xxxxxxxxxx la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell’intervallo l’alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo.
Art. 9. Interruzione del viaggio del Passeggero
Se il Passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
Se il viaggio è interrotto per fatto del Passeggero, questi deve altresì, per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio al netto di vitto e alloggio.
Art. 10. Operazioni di imbarco
Se il Passeggero è in possesso di biglietto nominativo, il tempo limite per presentarsi alle operazioni di imbarco è prima della partenza per i viaggi tra scali nazionali del Passeggero senza auto al seguito; prima della partenza per il Xxxxxxxxxx che viaggia per scali esteri;
per il Passeggero con veicolo al seguito. In applicazione della normativa internazionale in tema di sicurezza (Codice ISPS) il Passeggero senza auto al seguito deve presentarsi almeno prima della partenza della nave. Sono fatti salvi i termini derivanti da norme di polizia.
Art. 11. Imbarco e sbarco veicoli
I veicoli alimentati a gas liquido devono essere dichiarati all’atto della prenotazione e dell’imbarco. Per motivi di ordine e sicurezza i sistemi di allarme e di antifurto elettrico devono essere disinseriti all’atto dell’imbarco. I veicoli andranno imbarcati secondo l’ordine disposto dal Comando di bordo, successivamente parcheggiati con il freno a mano tirato, la marcia innestata, i vetri, le portiere e il bagagliaio chiusi, le luci spente, le serrature chiuse. Le lunghezze dei veicoli sono da considerarsi fuori tutto, compresi ganci traino, timoni o altro. Camper, roulotte, fuoristrada e tutti i veicoli di altezza superiore a m 2,20 da terra e/o di larghezza superiore a m 1,85, pur non essendo soggetti ad alcun supplemento, devono essere segnalati all’atto della prenotazione.
Lo sbarco dei veicoli avviene a cura del Passeggero.
Art. 12. Bambini e minori
I bambini fino a anni viaggiano gratis senza diritto al posto letto; è comunque necessaria la prenotazione con l’emissione di un biglietto a tariffa zero. In caso di diritto al posto letto i bambini fino a anni pagano una tariffa ridotta del 50%.
I bambini fino a 12 anni non possono viaggiare soli, ma devono essere accompagnati da un passeggero maggiorenne munito di regolare biglietto. I minori che hanno compiuto 12 anni possono viaggiare anche non
3 Si consiglia un contenuto della clausola in senso nettamente migliorativo per il consumatore rispetto alla previsione di cui all’art. 404, comma 2, del Codice della navigazione.
accompagnati. In caso di viaggio internazionale il minore dovrà essere munito di regolare documento per l’espatrio.
Art. 13. Animali
Salvo diversa prescrizione di legge, è consentito il trasporto di animali domestici, che devono essere muniti di biglietto secondo le tariffe in vigore e di regolare documento di vaccinazione.
Gli animali
• □ sono/ □ non sono ammessi sui ponti esterni della nave;
• di piccola taglia □ possono/ □ non possono essere sistemati in apposite gabbie o ceste a cura del Passeggero;
• possono essere alloggiati esclusivamente negli appositi ricoveri;
• □ sono/ □ non sono accettati in cabina.
Sarà a carico, cura e responsabilità del Passeggero accudire e mantenere gli animali domestici al seguito.
Art. 14. Responsabilità del Vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo
Il Vettore è responsabile dei danni derivati al Passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.
Art. 15. Responsabilità del Vettore per i danni alle persone
Il Vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del Passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio dell’imbarco fino al compimento dello sbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.
Il Passeggero deve osservare, oltre alle norme del contratto, della legge e dei regolamenti, anche quelle di comune prudenza al fine di evitare di mettere in pericolo la propria e l’altrui persona.
Art. 16. Trasporto di bagaglio non registrato
Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del Passeggero nei seguenti limiti di peso e di volume:
• ;
• .
L’eccedenza eventuale verrà tassata secondo le tariffe in vigore e comporterà l’applicazione dell’articolo successivo. Oggetti di valore, preziosi o denaro, purché non abbiano natura ingombrante, possono essere gratuitamente depositati presso l’ufficio del Commissario, che ne curerà la custodia essendone responsabile. I beni a seguito del Xxxxxxxxxx sono custoditi dal Passeggero stesso.
Art. 17. Trasporto di bagaglio registrato
Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall’articolo precedente, il Vettore, su richiesta del Passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l’indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell’eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto. Un esemplare del bollettino firmato dal Vettore è consegnato al Passeggero.
Art. 18. Responsabilità del Vettore per il bagaglio
Il Vettore è responsabile, entro il limite di euro 5.000,00, per la perdita e le avarie del bagaglio a mano quando il Passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al Vettore.
Il Vettore è responsabile entro il limite di euro 4.000,00 per la perdita e le avarie di bagaglio diverso da quello a mano che gli è stato consegnato chiuso o per la maggior cifra risultante dalla dichiarazione di valore, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile. La perdita e le avarie per il bagaglio consegnato al Vettore devono essere fatte constare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro 3 giorni se trattasi di perdita o di avarie non apparenti4.
4 La Commissione ha scelto di inserire nella norma contrattuale un tetto massimo per il risarcimento, pur nella consapevolezza che il Codice della navigazione non lo prevede. Tale scelta è stata dettata dal fatto che gli importi inseriti sono quelli previsti dalla Convenzione di Atene, che, sebbene non ratificata dall’Italia, è ispirata al rafforzamento della posizione del Passeggero nei confronti del Vettore. Le Parti possono adottare l’alternativa offerta dal Codice della navigazione, che prevede che «Il Vettore è responsabile,
Art. 19. Xxxxxxxx non ritirato
Al termine del viaggio è onere del Passeggero provvedere a ritirare il bagaglio prima di abbandonare l’unità. Il Vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al Passeggero.
Art. 20. Responsabilità del Vettore nel trasporto gratuito
Le disposizioni relative alla responsabilità del Vettore e i limiti del risarcimento da questi dovuto si applicano anche se il contratto di trasporto è a titolo gratuito.
Art. 21. Segnalazioni e reclami del Passeggero - Assistenza clienti
Il Passeggero, ove rilevi carenze e/o irregolarità in merito al servizio reso dal Vettore, può darne segnalazione al Comando della nave e alla direzione della società. Il Xxxxxxxxxx ha inoltre facoltà di annotare i suoi rilievi nel “Libro elogi e reclami” a disposizione a bordo dell’unità.
Per qualunque informazione e/o segnalazione e/o reclamo il Passeggero può altresì entrare in contatto con il Servizio Assistenza Clienti al numero di telefono , fax , o all’indirizzo di posta elettronica o al seguente indirizzo oltre che mediante accesso all’apposita pagina presente sul sito .
Art. 22. Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e bagagli non registrati si prescrivono, ai sensi dell’art. 418 Codice della navigazione, col decorso di 6 mesi dall’arrivo a destinazione del Passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il Passeggero sarebbe dovuto arrivare.
I diritti derivanti dal trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori dall’Europa o dei Paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei precedenti capoversi si compie con il decorso di un anno.
Art. 23. Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione delle Camere di Commercio di e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.
Qualora le Parti intendano adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore, inderogabile ai sensi del’art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005.
entro il limite massimo di lire dodicimila per il chilogrammo o della maggior cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile».