Accordo tra il Consiglio federale svizzero
Accordo tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica del Senegal in vista dell’attuazione dell’Accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
Concluso il 6 luglio 2021
Entrato in vigore il 4 settembre 2021
Il Consiglio federale svizzero e
la Repubblica del Senegal
(di seguito denominate «Parti»),
tenendo conto delle relazioni amichevoli tra le Parti;
intendendo rafforzare tali relazioni e la cooperazione proficua tra le Parti;
riaffermando l’impegno delle Parti a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente ai loro impegni di diritto internazionale, tra cui lo Statuto delle Nazioni Unite1 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
ricordando l’Accordo di Parigi, concluso il 12 dicembre 20152, in particolare gli articoli 4, 6, 9 e 13 e le decisioni pertinenti adottate in virtù di detto Accordo;
riaffermando la loro intenzione di modificare il presente Accordo di attuazione in funzione delle ulteriori direttive che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti dell’Accordo di Parigi (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties of the Paris Agreement; CMA), in particolare per l’articolo 6 paragrafo 2;
ricordando gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
sottolineando la necessità di raggiungere il picco globale di emissioni di gas a effetto serra al più presto possibile e un equilibrio tra le fonti di emissioni antropogeniche e gli assorbimenti di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, tenen- do conto dell’articolo 4 paragrafo 1 dell’Accordo di Parigi, e la necessità di ridurre a zero le emissioni nette di carbonio entro il 2050 secondo i risultati pubblicati nel rapporto speciale del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergo- vernmental Panel on Climate Change; IPCC) sulle ripercussioni di un riscaldamento globale pari a 1,5 gradi centigradi al di sopra dei livelli preindustriali e sui relativi percorsi di riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra;
ricordando l’importanza di formulare e comunicare al segretariato dell’Accordo di Parigi la messa a punto di strategie, per la metà del corrente secolo, a lungo termine, per uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra conformemente all’articolo 4 paragrafo 19 dell’Accordo di Parigi;
RU 2021 526
1 RS 0.120
2 RS 0.814.012
riaffermando che la cooperazione di cui all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi permet- te di accrescere l’ambizione delle azioni di mitigazione e ricordando l’importanza degli eventuali contributi ai fini dell’adattamento;
riaffermando l’impegno nell’assicurare la trasparenza ed evitare la doppia contabi- lizzazione, nel proteggere l’ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile, nel rispettare, promuovere e tenere conto dei loro rispettivi obblighi in materia di diritti umani;
riconoscendo che l’attuale contributo determinato a livello nazionale dalla Confede- razione Svizzera nel quadro dell’Accordo di Parigi comprende l’utilizzo di risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
osservando che la Repubblica del Senegal prende in considerazione la possibilità di autorizzare il trasferimento a livello internazionale di riduzioni di emissioni a condi- zione che non costituisca un ostacolo al raggiungimento del contributo determinato a livello nazionale;
osservando che l’attuale contributo determinato a livello nazionale dalla Repubblica del Senegal comprende una componente incondizionata e una condizionata;
osservando che ogni Parte può assumere il ruolo di Parte trasferente o Parte riceven- te conformemente al presente Accordo,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Scopo
Il presente Accordo mira a stabilire un quadro per il trasferimento di risultati di mitigazione da utilizzare ai fini del raggiungimento degli NDC o per scopi di miti- gazione diversi dal conseguimento dell’NDC. Così facendo entrambe le Parti pro- muovono lo sviluppo sostenibile e assicurano l’integrità e la trasparenza ambientali, anche in materia di governance, e applicano un metodo di calcolo rigoroso al fine di evitare la doppia contabilizzazione.
Art. 2 Definizioni generali
Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni.
1. «Attività di mitigazione» è un progetto o un programma volto a limitare le emis- sioni di gas a effetto serra.
2. «Rettifica corrispondente» è il meccanismo di aggiustamento nei rapporti previsti dall’Accordo di Parigi al fine di evitare la doppia contabilizzazione dei risultati di attenuazione trasferiti a livello internazionale in applicazione dell’articolo 4 paragra- fo 13, dell’articolo 6 paragrafo 2 e dell’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi.
3. «Anno» corrisponde all’anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitigazione.
4. «Autorizzazione» designa la dichiarazione ufficiale con la quale ogni Parte si impegna pubblicamente a riconoscere, fatto salvo il rispetto di tutti i requisiti appli- cabili al trasferimento conformemente all’articolo 7, il trasferimento a livello inter- nazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo al fine di raggiungere il contributo determinato a livello nazionale o per altri scopi di mitigazione.
5. «Contributo determinato a livello nazionale» o «NDC» (Nationally Determined Contribution) corrisponde al contributo di una Parte agli obiettivi dell’Accordo di Parigi conformemente all’articolo 3 di detto Accordo.
6. «Descrittivo dell’attività di mitigazione» o «MADD» (Mitigation Activity De- sign Document) è un documento che descrive l’attività di mitigazione.
7. «Certificazione» corrisponde all’iscrizione in un registro di un risultato di mitiga- zione trasferibile.
8. «Parte trasferente» è la Parte del presente Accordo che riconosce i risultati di mitigazione trasferiti nel proprio registro come la cessione di un ITMO.
9. «Parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto ITMO i risultati di mitigazione trasferiti.
10. «Ente ricevente» è l’ente che riceve gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo.
11. «Ente autorizzato a effettuare trasferimenti» è l’ente autorizzato dalla Parte trasferente a trasferire risultati di mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo.
12. «Periodo di attuazione dell’NDC» corrisponde al periodo a disposizione di una Parte dell’Accordo di Parigi per raggiungere l’NDC.
13. «Rapporto biennale di trasparenza» si riferisce ai rapporti di cui all’articolo 13 dell’Accordo di Parigi.
14. «Rapporto di monitoraggio» è un rapporto sui risultati di un’attività di mitiga- zione, misurati mediante indicatori verificabili.
15. «Rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall’organismo di verifica per confermare l’esattezza di un rapporto di monitoraggio.
16. «Riconoscimento di trasferimento» corrisponde all’iscrizione di un’informazione in un registro per confermare un trasferimento, senza certificazione di quote.
17. «Registro» è un sistema digitale per tracciare i risultati di mitigazione.
18.«Risultato di mitigazione» corrisponde alla riduzione o all’assorbimento di emissioni pari a una tonnellata metrica di CO2 equivalente (CO2eq) applicando metodi e orientamenti conformemente all’articolo 4 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi.
19. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale» o «ITMO» (Interna- tionally Transferred Mitigation Outcome) ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi è un risultato di mitigazione trasferito e riconosciuto confor- memente all’articolo 8 del presente Accordo.
20. «Organismo di verifica» è l’ente indipendente di terza parte incaricato di verifi- care i rapporti di monitoraggio.
Art. 3 Integrità ambientale
Per assicurare l’integrità ambientale dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati si applicano i seguenti requisiti minimi:
1. i risultati di mitigazione si aggiungono a quelli che sarebbero comunque stati ottenuti; sono reali, verificati, durabili o raggiunti in un sistema che ne ga- rantisca la durabilità, ad esempio compensando in modo appropriato even- tuali aspetti legati alla non permanenza;
2. i risultati di mitigazione si riferiscono alle mitigazioni ottenute a partire dal 1° gennaio 2021;
3. l’anno di un risultato di mitigazione e il relativo utilizzo rientrano nello stes- so periodo di attuazione dell’NDC;
4. i risultati di mitigazione sono generati da attività che:
a. non comportano un aumento delle emissioni globali,
b. sono in linea con le strategie di ogni Parte per uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra,
c. favoriscono la transizione verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra,
d. non comprendono attività basate sull’energia nucleare ed evitano di mantenere livelli di emissioni, tecnologie o pratiche ad elevate emissio- ni di gas a effetto serra incompatibili con il raggiungimento dell’obiettivo a lungo termine dell’Accordo di Parigi,
e. promuovono un’azione climatica più intensa e non incoraggiano le Parti ad abbassare le loro ambizioni,
f. limitano il rischio di rilascio di carbonio,
g. si basano su valori di riferimento calcolati in modo prudenziale, tenen- do conto dell’estremità inferiore della forbice delle previsioni di evolu- zione delle emissioni,
h. considerano tutte le politiche nazionali esistenti e previste, anche a li- vello legislativo,
i. prendono in considerazione altri fattori finalizzati a incentivare la Parte trasferente a intensificare la propria azione climatica,
j. collegano i risultati di mitigazione alle fonti di finanziamento, ove op- portuno, e
k. evitano ripercussioni negative sull’ambiente e sulla società, ad esempio sulla qualità dell’aria e sulla biodiversità, sulle disuguaglianze sociali e sulla discriminazione di gruppi di popolazione basata sul genere, sulla localizzazione geografica o sull’età.
Art. 4 Sviluppo sostenibile
I risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati sono generati da attività che:
1. sono conformi allo sviluppo sostenibile e alle strategie e politiche nazionali corrispondenti;
2. sono conformi alle disposizioni pertinenti delle strategie nazionali a lungo termine di sviluppo a basse emissioni e di resilienza ai cambiamenti climati- ci disponibili e promuovono lo sviluppo a basse emissioni;
3. prevengono altre ripercussioni sull’ambiente e rispettano le normative na- zionali e internazionali in materia ambientale;
4. prevengono i conflitti sociali e rispettano i rispettivi obblighi concernenti i diritti umani.
Art. 5 Autorizzazione
1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di entrambe le Parti conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi e agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e coerentemente con i requisiti nazionali applicabili.
2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, tra cui il MADD, pubblica i propri requisiti nazionali e informa l’altra Parte in caso di modifiche.
3. Ogni Parte pubblica le autorizzazioni in inglese o in francese, accompagnate dai MADD nel registro ufficiale che ha definito conformemente all’articolo 9 paragra- fo 1 e notifica all’altra Parte le autorizzazioni che ha rilasciato, compresi gli aggior- namenti e le modifiche. Ogni Parte inoltra l’autorizzazione al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA.
4. Ogni Parte può verificare la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e rila- sciare una dichiarazione di incoerenza. In assenza di una tale comunicazione, un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 1 del presente Accordo entra in vigore allo scadere di 45 giorni civili dalla sua pubblicazione ad opera di entrambe le Parti.
5. Coerentemente con la richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedu- re di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche delle autorizzazioni sono convalidati conformemente ai paragrafi 3 e 4.
Art. 6 Forma dell’autorizzazione
1. La dichiarazione di autorizzazione fa riferimento al MADD e comprende le indicazioni seguenti:
a. attività di mitigazione che genera i risultati di mitigazione;
b. standard o metodologie di riferimento applicati, inter alia, e requisiti per i rapporti di monitoraggio e di verifica;
c. periodo di contabilizzazione dei risultati di mitigazione;
d. se del caso, periodo o periodi dell’NDC per il quale o per i quali l’utilizzo degli ITMO è autorizzato;
e. massimo totale cumulato dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati, che corrisponde al totale o a una parte della quanti- tà indicata nella richiesta di autorizzazione;
f. se del caso, l’autorizzazione corrispondente dell’altra Parte;
g. requisiti necessari al trasferimento internazionale dei risultati di mitigazione, in particolare i requisiti menzionati nell’articolo 7.
2. L’autorizzazione della Parte trasferente comprende l’identificazione dell’ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
Art. 7 Monitoraggio, verifica ed esame
1. Per ogni attività di mitigazione che genera gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo sono richiesti rapporti di monitoraggio e relative verifiche. Un organismo di verifica, approvato da entrambe le Parti e scelto dall’ente autorizzato a effettuare trasferimenti, allestisce un rapporto di verifica.
2. Ogni Parte mette a disposizione un elenco degli organismi di verifica riconosciu- ti.
3. Ogni Parte esamina i rapporti di monitoraggio e di verifica basandosi sui requisiti definiti nell’autorizzazione di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera b. L’approvazione delle Parti entra in vigore allo scadere di 90 giorni civili dalla presentazione delle relazioni di monitoraggio e verifica da parte dell’organismo di verifica, a meno che una delle Parti non si opponga entro tale periodo.
4. Ogni Parte pubblica i rapporti di monitoraggio e di verifica.
5. Entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica da parte dell’organismo di verifica, la Parte trasferente esamina se i risultati di mitigazione il cui trasferimento è autorizzato soddisfano i seguenti requi- siti per il trasferimento:
a. i risultati di mitigazione non sono oggetto di doppie contabilizzazioni in altri sistemi nazionali o internazionali o per altri scopi;
b. non risultano discrepanze con le disposizioni che figurano nell’autorizzazione;
c. non risulta alcuna violazione dei diritti umani o di normative nazionali della Parte trasferente nell’attuazione delle attività di mitigazione che generano i risultati di mitigazione.
La Parte trasferente pubblica i risultati del proprio esame inoltrandone una notifica alla Parte ricevente e all’ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
6. Entro 30 giorni civili a decorrere dall’esito dell’esame della Parte trasferente, la Parte ricevente conferma che i requisiti per il trasferimento sono soddisfatti. La Parte ricevente pubblica tale conferma inoltrandone una notifica alla Parte trasferente e all’ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
Art. 8 Riconoscimento dei trasferimenti
1. Ogni Parte riconosce i trasferimenti autorizzati di risultati di mitigazione per i quali l’esame effettuato da entrambe le Parti è risultato positivo in virtù dell’articolo 7 paragrafi 5 e 6.
2. Conformemente alla richiesta dell’ente autorizzato a effettuare trasferimenti, la Parte trasferente notifica il trasferimento all’entità ricevente e alla Parte ricevente. La notifica comprende l’identificazione dell’entità ricevente, la quantità di risultati di mitigazione trasferiti, un identificativo univoco per ogni risultato di mitigazione che ne specifichi l’origine e l’anno, il metodo applicabile per le rettifiche corrispon- denti conformemente all’articolo 10 e il riferimento alla relativa autorizzazione.
3. La Parte trasferente riconosce il trasferimento dei risultati di mitigazione nel registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 come pure il carattere aggiuntivo dei risultati di mitigazione conformemente all’articolo 10 paragrafo 1 lettera b.
4. La Parte ricevente riconosce i risultati di mitigazione trasferiti in quanto ITMO nel registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1.
Art. 9 Registro
1. Per il riconoscimento dei trasferimenti, ogni Parte definisce e utilizza un registro dalle caratteristiche seguenti:
a. è pubblico;
b. è aggiornato ogni volta che una voce è modificata in base al presente Accor- do;
c. comprende identificativi univoci per tutti gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo, indicazioni sull’origine e sull’anno, un riferimento alle autorizzazioni nonché la documentazione richiesta per il riconoscimento del trasferimento di risultati di mitigazione.
2. Le Parti possono approvare l’utilizzo di un registro comune per l’emissione, il trasferimento e il tracciamento delle unità internazionali che rappresentano gli ITMO.
Art. 10 Rettifiche corrispondenti
1. Per evitare doppie contabilizzazioni di risultati di mitigazione trasferiti, le Parti effettuano rettifiche corrispondenti come segue:
a. alle emissioni e agli assorbimenti di emissioni nei settori e per i gas a effetto serra coperti dell’NDC;
b. addizionando tutti i risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta e sot- traendo i risultati di mitigazione utilizzati per raggiungere l’NDC di una Par- te.
2. Ogni Parte avente un NDC riferito a più anni addiziona o sottrae al suo livello di emissioni di cui all’articolo 10 paragrafo 1 la somma di tutti i risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta o utilizzati per raggiungere il proprio NDC nel relativo rispettivo periodo di attuazione.
3. Ogni Parte avente un NDC riferito a un singolo anno addiziona o sottrae al suo livello di emissioni di cui all’articolo 10 paragrafo 1 la somma di tutti i risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta o utilizzati per raggiungere il proprio NDC nel relativo rispettivo periodo di attuazione, dividendolo poi per il numero di anni compresi in tale periodo.
4. Se del caso, la Parte avente un NDC riferito a un singolo anno può anche fornire un percorso pluriennale, dei percorsi o un bilancio per le emissioni del periodo di at- tuazione dell’NDC che siano coerenti con l’attuazione e il raggiungimento dell’NDC. Le rettifiche corrispondenti si applicano conformemente all’articolo 10 paragrafo 2. In questo caso la Parte comunica al segretariato dell’Accordo di Parigi, entro il primo trasferimento, il percorso pluriennale, i percorsi o un bilancio per le emissioni nel periodo di attuazione dell’NDC che siano coerenti con l’attuazione e il raggiungimento dell’NDC.
5. Conformemente all’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi, ogni Parte tiene conto delle rettifiche corrispondenti di cui ai paragrafi 1–4 per determina- re in che misura ha raggiunto il proprio NDC.
Art. 11 Rapporto annuale
Ogni Parte trasmette al segretariato dell’Accordo di Parigi un rapporto annuale contenente informazioni quantitative in merito ai risultati di mitigazione trasferiti, ricevuti, posseduti, annullati e utilizzati, facendo riferimento allo scopo di utilizzo e corredate da indicazioni che consentono di identificare in modo univoco gli ITMO, anche in relazione alla Parte trasferente o all’Ente ricevente, l’origine, l’anno e riferimenti ai relativi rapporti di monitoraggio e di verifica.
Art. 12 Rapporto biennale
Conformemente all’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi e alle modalità, procedure e linee guida di cui all’articolo 13 paragrafo 13 di detto Accor- do, ogni Parte fornisce le informazioni seguenti:
1. nel rapporto biennale sulla trasparenza comprendente l’inventario delle emissioni relativo all’anno finale dell’NDC, ogni Parte applica le rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 10 paragrafi 1–4;
2. in ogni rapporto biennale sulla trasparenza inoltrato in relazione al periodo di attuazione dell’NDC in questione, ogni Parte fornisce le indicazioni se- guenti:
a. informazioni annue sui risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta e utilizzati,
b. se del caso, bilanci annui delle emissioni conformemente all’articolo 10 paragrafo 1,
c. informazioni qualitative sui risultati di mitigazione trasferiti, con indi- cazioni sulle rettifiche corrispondenti effettuate conformemente al pre- sente Accordo nonché indicazioni sui requisiti e sulle disposizioni per assicurare l’integrità ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile applicati in virtù del presente Accordo,
d. informazioni sui contributi volontari per aumentare il livello di ambi- zione delle misure d’adattamento che risultano dalla cooperazione pre- vista all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.
Art. 13 Esclusione di doppie contabilizzazioni nell’ambito del finanziamento climatico internazionale
Le risorse finanziarie per l’acquisizione degli ITMO riconosciuti in virtù del presen- te Accordo non sono considerate assistenza fornita o mobilitata conformemente agli articoli 9, 10 e 11 dell’Accordo di Parigi, salvo disposizione diversa delle Parti conformemente all’articolo 13 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi.
Art. 14 Autorità competenti
1. La Confederazione Svizzera designa il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.
2. La Repubblica del Senegal designa il Ministero per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.
Art. 15 Intenti comuni
Le Parti si impegnano, nel quadro del presente Accordo, a non concedere vantaggi indebiti di alcun tipo, e nemmeno ad accettarli in conformità all’articolo 15 segg. della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento di trasferimenti conformemente all’articolo 16 e/o l’adozione di ogni altra misura in conformità al diritto applicabile. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in merito a ogni atto che possa costituire una pratica di corruzione.
Art. 16 Sospensione del riconoscimento di trasferimenti
1. Ogni Parte può sospendere il riconoscimento di un trasferimento se:
a. l’altra Parte non rispetta l’articolo 4 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi, lad- dove la valutazione del mancato rispetto si fonda sulle considerazioni perti- nenti fatte dal comitato istituito conformemente all’articolo 15 dell’Accordo di Parigi;
b. l’altra Parte non rispetta le disposizioni del presente Accordo.
2. La sospensione del riconoscimento di trasferimenti è comunicata all’altra Parte mediante notifica scritta ed entra in vigore dopo 60 giorni civili a decorrere dalla data di ricezione della notifica scritta o in seguito, secondo quanto specificato in detta notifica.
Art. 17 Emendamenti
Il presente Accordo può essere modificato dalle Parti in qualsiasi momento. Gli emendamenti proposti sono trasmessi per iscritto per via diplomatica ed entrano in vigore con il mutuo consenso di entrambe le Parti.
Art. 18 Risoluzione delle controversie
Le controversie derivanti dal presente Accordo sono risolte amichevolmente, per via diplomatica.
Art. 19 Entrata in vigore e durata
Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo la firma delle Parti. Rimane in vigore fino alla scadenza di un periodo di quattro (04) anni a decorrere dal termine del periodo di attuazione e di rendicontazione dell’NDC (ossia al più presto nel 2034) e si rinnova tacitamente per periodi successivi della stessa durata.
Art. 20 Denuncia dell’Accordo
1. Ogni Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale denuncia entra in vigore dopo quattro anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione e di rendicontazione dell’NDC durante il quale la denuncia è stata notificata (ossia al più presto nel 2034).
2. La Parte trasferente informa senza indugio gli enti autorizzati a effettuare i trasfe- rimenti in merito all’estinzione dell’Accordo.
Art. 21 Estinzione dell’Accordo
1. Il presente Accordo e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo si estinguono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall’Accordo di Parigi.
2. L’estinzione entra in vigore il giorno stesso dell’entrata in vigore del ritiro della Parte dall’Accordo di Parigi.
Fatto a Dakar, il 6 luglio 2021, in due originali in lingua francese.
Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Per il Governo della Repubblica del Senegal: Xxxxx Xxxxx Xxxx |