Data,/12/2016 Visto di validazione
Identificazione intervento
Comune di Modena - Titolo intervento: Pulizia e taglio della vegetazione sulle sponde e sulle arginature in alcuni tratti del Torrente Tiepido e del Torrente Grizzaga, necessari per lo svolgimento delle attività del servizio di piena.
Importo del finanziamento: € 12.000,00 COORDINATE UTM32 N 943076,27 E 656801,36 CUP: F94H16001210002
Allegato n… | Progetto • esecutivo |
GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Xxxxxxx Xxxxxxxx (Responsabile del progetto)
………………………..
……………………
(event. coordin. sicurezza per la progettazione)
Data,/12/2016 Visto di validazione
(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)
Il Responsabile Unico del Procedimento
( )
DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:
▪ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che nel prosieguo assumerà la denominazione di Codice ;
▪ D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumerà la denominazione di Regolamento;
▪ il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che nel prosieguo assumerà la denominazione di Capitolato generale;
▪ la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e xx.xx. – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica;
▪ il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e xx.xx. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
▪ il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 concernente gli schemi di polizza tipo per la garanzie fidejussorie e le coperture assicurative in materia di lavori pubblici, previste dagli articoli 75, 113 e 129 del Codice;
▪ il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
▪ Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “ Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e xx.xx.;
▪ Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i..
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture per la realizzazione delle opere necessarie per la realizzazione di interventi di taglio di vegetazione spontanea all'interno dell'alveo e sulle sponde dei Torrenti Tiepido e Grizzaga, nel tratto a monte del ponte della SS9 in località Fossalta, in Comune di Modena. In particolare le opere da realizzare consistono essenzialmente in:
• Pulizia dei corpi arginali dalla vegetazione costituita prevalentemente da canne e cespugli, allo scopo di renderli transitabili;
• Pulizia dell'alveo e delle sponde nel tratto immediatamente a monte del ponte sulla via Xxxxxx tramite rimozione di ogni tipo di vegetazione per ridurre gli ostacoli al naturale deflusso delle acque ed evitare accumuli di materiale flottante in corrispondenza del ponte durante gli eventi di piena;
• Taglio di vegetazione spontanea, erbacea ed arbustiva sulle sponde e in alveo;
• Taglio puntuale di singoli esemplari arborei ad alto fusto deperenti o già morti sulle sponde e sulle arginature, senza rimozione delle ceppaie;
• Raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati ivi compresi anche i particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore è sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni previsionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprietà ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalità, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:
Importi in Euro | Colonna a) | Colonna b) | Colonna a + b | |
Importo lavori | Oneri per la sicurezza | TOTALE | ||
1 | 9.039,40 | 309,50 | 9.348,90 | |
IMPORTO TOTALE | 9.039,40 | 309,50 | 9.348,90 |
2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a); alle singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara; a ciò si aggiungono degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definiti al comma 1, punto 1, colonna b), non assoggettati ad alcun ribasso.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto di appalto è stipulato a misura. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.
6. Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore.
7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello originariamente previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità al suo allegato A, i lavori sono classificati come segue:
Lavorazioni (breve descrizione) | Categoria | Classifica | Importo comprensivo oneri sicurezza (Euro) | Oneri sicurezza | Incidenza % manodopera (i) | |
Pulizia e taglio della vegetazione sui corpi arginali e sulle sponde dei corsi d'acqua. | Prevalente | OG8 | 9.348,90 | 309,50 | 24,40 |
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016, i gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella “A”, allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
Art. 6 – Adeguata attrezzatura tecnica
1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.
2. Per l’esecuzione dei lavori si richiede la seguente attrezzatura tecnica:escavatori muniti di decespugliatori, trattori agricoli dotati di attrezzi per lavori agro-forestali e di carro per trasporto di materiali, motosega o motodecespugliatore.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato e/o abrograto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
c) elenco prezzi
d) il piano sostitutivo di sicurezza o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del D. Lgs n. 81/2008, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, dello stesso decreto;
e) il piano operativo di sicurezza;
f) il cronoprogramma;
g) le polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.;
- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;
- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore in sede di gara dovrà dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori.
Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalità ivi previste.
2. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs 50/2016.
Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 15 (quindici) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle festività e delle ferie contrattuali.
3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali variazioni si farà riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.
Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.
2. Si applica l'art. 107 del Codice.
Art. 16- Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale dello 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
2. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.
Art. 18 - Danni di forza maggiore
1. L'impresa non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore l'impresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento.
2. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m.i., finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG).
5. L’affidatario deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
Art. 21 - Pagamenti
1. Il pagamento avverrà in unica rata, mediante emissione di certificato di pagamento ad ultimazione lavori, contabilizzati al netto della ritenuta di cui al comma 2.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale (art. 30 co. 5 del Codice).
3. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono così stabiliti:
- il certificato di pagamento per le rate di acconto è emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti;
- il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore;
- il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti;
- il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti;
- il pagamento delle rate di saldo avverrà entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti;
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.
5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa riferimento all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.
6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 22 - Revisione prezzi
1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.
2. In caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del Codice.
Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice.
CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 24 - Cauzioni
1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, da presentare al momento della partecipazione alla gara.
Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 93 D.Lgs 50/2016.
2. E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016 ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12.3.04 n. 123.
Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.Lgs 50/2016.
3. Si applica l'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione del 50 % dell'importo della cauzione definitiva. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.
4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice.
Art. 25 - Assicurazioni a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:
- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all’importo contrattuale (compresa I.V.A.)
- per danni ad impianti ed opere preesistenti Euro 12.000,00
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori Euro 1.000.000,00
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo 2.3. di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.
5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 26 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno secondo la disciplina dell’art. 106 del Codice e 43, co. 8 del Regolamento.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 27 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 28 - Cantieri temporanei o mobili
1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).
2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia dall’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016.
3. I richiami dell’articolo “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a specifici articoli dei D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.
Art. 29 – Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) , al quale si richiede di allegare gli attestati di formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere.
2. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.
CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 30 – Subappalto e sub-contratti
1. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.
2. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità.
3. I sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice.
4. Per l’appalto in oggetto non è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori come previsto dal comma 6 del medesimo articolo.
Art. 31 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
4. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 32 – Pagamento dei subappaltatori
1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dalla'rt. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.
2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e
s.m. e i.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.
3. Il contratto di subappalto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta del contratto stesso, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.
CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 33 - Accordo bonario e controversie
1. L'accordo bonario è disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016.
2. Ove non si proceda alla'ccordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente (luogo dove il contratto è stato stipulato).
Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.
2. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in contraddittorio con il medesimo.
4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederà subito dopo l’adozione del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.
5. Il contratto potrà essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014.
CAPO 10- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale
1. All'accertamento dell'ultimazione, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, si procederà in contradditorio con l'appaltatore previa formale comunicazione dello stesso, l'ultimazione verrà certificata dalla Direzione Lavori in doppio originale.
2. Per l'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si procederà come previsto dal comma 2 del citato art. 199 D.P.R. 207/2010.
3. Il conto finale è redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.
Art. 37 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
CAPO 11 - NORME FINALI
Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/06 e s.m. e i. e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
e) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
f) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.)
3. E’ a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
4. L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella
«B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 39 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1.Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 40 – Indicazione sommaria dei lavori da eseguire
L'intervento da eseguire sui torrenti Tiepido e Grizzaga, nei tratti a monte della SS9 via Xxxxxx, in Comune di Modena, consiste nella pulizia dei corpi arginali e delle sponde, tramite taglio della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea, al fine di consentire il transito ed il controllo delle piene in zone critiche dei corsi d'acqua, nonché l'accessibilità ai mezzi meccanici per la manutenzione della pulizia stessa.
Art. 41 – Forma e dimensione dell’opera
Le opere da eseguire avranno forma, struttura e dimensioni risultanti dai disegni di progetto, salvo le modifiche che la Direzione dei lavori riterrà opportuno di apportare all'atto esecutivo, ai sensi dell'art.132 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, senza che da ciò possa derivare all'Impresa diritto di chiedere speciali compensi, maggiori prezzi od altro.
Art. 42 - Ordine e modo di esecuzione dei lavori
I lavori verranno eseguiti come da progetto, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e secondo gli ordini impartiti dal Direttore dei lavori.
Art. 43 – Qualità dei materiali
Misurazione delle opere e valutazione dei lavori contrattualmente non previsti
Premesso che tutte le valutazioni e misurazioni dei lavori dovranno effettuarsi con metodi geometrici, di volta in volta la direzione lavori provvederà ad indicare le modalità di valutazione di tali lavori, se previsti.
Presentandosi la necessità di dover eseguire lavori non compresi nell'elenco, i nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e il cottimista ed approvati dal Responsabile del Procedimento nel rispetto dell’art.136 del Regolamento 554/1999.
Articolo 44 – Manutenzione di opere idrauliche
I lavori riguardano le operazioni di manutenzione delle arginature e delle sponde dei corsi d'acqua, finalizzate a garantire il corretto deflusso delle acque, minimizzare il trasporto di materiale flottante e consentire l'accessibilità e la percorribilità delle sponde.
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
TABELLA
«A»
n. | Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori | In Euro | ||
1 | Pulizia e taglio della vegetazione sulle sponde e sulle arginature in alcuni tratti del Torrente Tiepido e del Torrente Grizzaga, necessari per lo svolgimento delle attività del servizio di piena | 9.039,40 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
4a | (*) | (*) | ||
4b | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
11a | ||||
11b | ||||
11c | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
14a | ||||
15b | ||||
15 |
In %
16 | ||
17 | ||
Parte 1 - Totale lavori A MISURA | 9.039,40 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
Parte 2 - Totale lavori | ||
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2) | 9.039,40 |
1 | ||
2 | ||
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA | 309,50 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO | ||
6 | ||
7 | ||
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza | 309,50 | |
b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) | |
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) | 9.348,90 |
Necessaria per la compilazione delle schede da trasmettere all’Osservatorio dei contratti pubblici.
TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE
Ente appaltante: AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO AREA AFFLENTI PO
Progetto esecutivo:
LAVORI DI:
CODICE:
IMPORTO COMPLESSIVO €:
Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Area affluenti Po n.
del
Progettista:
Direzione dei lavori:
Coordinatore per la sicurezza sul cantiere in fase di progettazione:
Coordinatore per la sicurezza sul cantiere in fase esecutiva:
Du
Notifica preliminare
rat a sti ma ta in uo mi ni/ gg.
:
Responsabile Del Procedimento:
IMPORTO DEL PROGETTO: IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: ONERI PER LA SICUREZZA: IMPORTO DEL CONTRATTO:
€
€
€
€ Euro )
Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del %
Impresa esecutrice: con sede Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica .000)
, classifica .000)
, classifica .000) direttore tecnico del cantiere:
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso SERVIZIO Area Affluenti Po
telefono: fax: E-mail:
in data:
i