AMBIENTE
Numero 2635 Reg. Determinazioni Registrato in data 20/12/2017
AMBIENTE
Rifiuti
Dirigente: XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
OGGETTO
RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I., ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3, R4) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E SPECIALI PERICOLOSI PRESSO L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI SPIRANO, XXX XXXXX XXXXXX X. 00. IMPIANTO GIÀ AUTORIZZATO CON D.D. N. 3981 DEL 24/12/2007 E S.M.I. TITOLARE LA DITTA ECOIMBALL S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SPIRANO, XXXXX XXX XXXXXX X. 00/00.
XXXXXXXXX XX XXXXXXX Via T. Tasso, 8 – 00000 Xxxxxxx
Determinazione 2635 - 20/12/2017 Pag. 2/7
IL DIRIGENTE xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente della Provincia n. 320 del 09/12/2016, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2019, in base al nuovo assetto organizzativo, definito con Decreto del Presidente della Provincia n. 264 del 16/11/2016;
VISTI:
- il X.X.X. xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 xxx 00/00/0000 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16/01/2001, successivamente integrata e modificata, che istituisce nuovo elenco dei rifiuti e dispone l’applicazione dello stesso a decorrere dal 01/01/2002;
- la Direttiva 09/04/2002 recante “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;
- la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 da presentare per l’istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione;
- la L.R. 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la nota della Regione Lombardia prot. Q1.2006.0015020EC/MF del 30/06/2006, con cui sono state fornite le prime indicazioni sull’applicazione del D.Lgs 152/06;
- il Reg. (CE) 16/12/2008, n. 1272/2008/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- la L. 30/12/2008, n. 210;
- la L. 24/01/2011, n. 1;
- il D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;
- il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
- la Decisione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE “Decisione della Commissione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- il R.R. n. 3 del 24/03/2006 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il R.R. n. 4 del 24/03/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
Determinazione 2635 - 20/12/2017 Pag. 3/7
- la D.G.R. n. 2772 del 21/06/2006 “Direttiva per l’accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006”;
- la D.G.R. n. 6501 del 19/10/2001 “Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria, ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell’inquinamento da PM10, fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione energia e piano di azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico”;
- la L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente” che agli artt. 8, comma 2 e 30, comma 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 “la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera …”;
- la D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009 avente per oggetto “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex D.P.R. 203/88”;
- la D.G.P. n. 280 del 30/04/2009 di presa d’atto della D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009;
- la D.G.P. n. 534 del 21/09/2009 “Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"”;
- la D.G.P. n. 354 del 18/07/2011 “Rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 e 281 del D.Lgs 152/2006. Definizione del calendario per la presentazione delle istanze”;
- la D.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. – modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n. 7/13943”;
- la D.G.R. n. 3934 del 06/08/2012 “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”;
- le D.G.R. n. 11667 del 20/12/2002, n. 16103 del 23/01/2004, n. 196 del 22/06/2005, il D.D.S. n.
8213 del 06/08/2009 e s.m.i. e la D.G.R. n. 3780 del 18/07/2012, con le quali la Regione Lombardia ha definito i criteri tecnici di carattere generale per l’esercizio di alcune tipologie di attività che comportano emissioni in atmosfera;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;
RICHIAMATE:
- la D.D. n. 3981 del 24/12/2007, assunta in data 20/12/2007 e con scadenza il 20/12/2017, avente per oggetto “Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, alla realizzazione di un impianto in Comune di Spirano, Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 0 ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva R13, recupero R3, R4, R14 di rifiuti speciali non pericolosi. Ditta ECOIMBALL SRL con sede legale in Xxxxx xxx Xxxxxx, 00/00, Xxxxxxx”;
- la nota provinciale prot. n. 33585/09-11/LA del 20/03/2008 di accettazione della polizza fidejussoria n. 1766088 del 24/01/2008 e relativa appendice n. 1 del 29/01/2008, emesse dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A.;
- la D.D. n. 1224 del 03/05/2011, con scadenza il 02/05/2026 relativamente alle emissioni in atmosfera, avente per oggetto:
“Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 19, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto sito in Comune di Spirano, Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00, nonché all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, di cui alla D.D. n. 3981 del 24/12/2007;
Determinazione 2635 - 20/12/2017 Pag. 4/7
Autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla modifica di un impianto per l’effettuazione dell’attività di “Recupero rifiuti – lavaggio contenitori plastici e metalli” presso l’insediamento produttivo sito in Comune di Spirano, Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00. Titolare la ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Viale del Lavoro n. 35/37”;
- la nota provinciale prot. n. 65745/09-11/LA del 22/06/2011 di accettazione delle appendici n. 2 e
n. 3 del 12/05/2011 alla polizza fidejussoria n. 1766088 del 24/01/2008, emesse dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A.;
- la D.D. n. 3553 del 22//12/2011 avente per oggetto “Aggiornamento della D.D. n. 1224 del 03/05/2011. Titolare la ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Viale del Lavoro n. 35/37”;
- la nota provinciale prot. n. 23377/09-11/LA del 07/03/2012 di accettazione dell’appendice n. 4 del 14/02/2012 alla polizza fidejussoria n. 1766088 del 24/01/2008, emessa dalla COFACE ASSICURAZIONI S.p.A.;
VISTA l’istanza datata 20/06/2017 (protocollo provinciale n. 43097 del 14/07/2017), successivamente integrata, con la quale la ditta ECOIMBALL S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il rinnovo con varianti sostanziali dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l’insediamento sito in Comune di Spirano, Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00, già autorizzato con D.D. n. 3981 del 24/12/2007 e s.m.i.;
VISTA la successiva nota datata 24/10/2017 (in atti provinciali al prot. n. 61965 del 25/10/2017), con la quale la medesima Ditta ha chiesto “di poter scorporare l’istanza presentata contestualmente per il rinnovo e la variante sostanziale dell’impianto in oggetto in due procedimenti separati, in modo tale da poter avviare dapprima il rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e concludere il procedimento entro i termini, e successivamente procedere con la richiesta di variante sostanziale”;
DATO ATTO che, con nota provinciale prot. n. 62587/09-11/LA del 27/10/2017 di avvio del procedimento e richiesta pareri, fra l’altro, è stata accolta la richiesta della Ditta datata 24/10/2017 di scorporare l’istanza di “rinnovo con varianti sostanziali” in due procedimenti separati (“rinnovo tal quale” e “varianti sostanziali”);
PRESO ATTO dell’istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti dalla quale emerge che:
• le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nella Scheda tecnica ALLEGATO A Rifiuti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• l’importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, rimane invariato rimane invariato rispetto a quanto già stabilito con D.D. n. 1224 del 03/05/2011, ossia pari a complessivi € 193.859,50 (Euro centonovantatremilaottocentocinquantanove/50);
DATO ATTO che il predetto ALLEGATO A Rifiuti contiene anche prescrizioni relative allo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo delle acque di seconda pioggia;
DATO ATTO che l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nella Scheda tecnica sopra richiamata, e che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per l’istanza presentata;
DATO ATTO che resta valida l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. n. 1224 del 03/05/2011;
Determinazione 2635 - 20/12/2017 Pag. 5/7
RITENUTO OPPORTUNO, considerando che l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera può essere ricompresa nell’ambito dell’autorizzazione unica di cui all’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., allineare la data di scadenza della predetta D.D. n. 1224 del 03/05/2011 (02/05/2026) a quella del presente provvedimento (20/12/2027);
RILEVATO che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000) datate 15/12/2017, trasmesse dalla Ditta con nota datata 15/12/2017 (in atti provinciali al prot. n. 73099 del 18/12/2017), con cui i Soggetti individuati all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. attestano che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo D.Lgs 159/2011 e s.m.i.;
RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;
FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;
D E T E R M I N A
1) di rinnovare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., alla ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Xxxxx xxx Xxxxxx x. 00/00, l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l’insediamento sito in Comune di Spirano, Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00, già autorizzato con D.D. n. 3981 del 24/12/2007 e s.m.i. in conformità all’istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nella Scheda tecnica ALLEGATO A Rifiuti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che il predetto ALLEGATO A Rifiuti contiene anche prescrizioni relative allo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo delle acque di seconda pioggia;
3) di disporre che l’efficacia della presente autorizzazione decorra dal 20/12/2017;
4) di stabilire, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la scadenza della presente autorizzazione al 20/12/2027 e che l’istanza di rinnovo debba essere presentata almeno 180 giorni prima della sua scadenza;
5) di allineare la scadenza dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con D.D. n. 1224 del 03/05/2011 (avente scadenza il 02/05/2026), alla scadenza della presente autorizzazione e, pertanto, alla data del 20/12/2027, considerando che la medesima può essere ricompresa nell’ambito dell’autorizzazione unica di cui all’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
6) di stabilire che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta dovrà presentare una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria pari a € 193.859,50 (Euro centonovantatremilaottocentocinquantanove/50), per la cui decorrenza si assume la data del 20/12/2017, dando atto che in difetto, ovvero in caso di difformità rispetto alle disposizioni regionali (D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004), sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento. La polizza fidejussoria dovrà, altresì, riportare l’autentica notarile della
Determinazione 2635 - 20/12/2017 Pag. 6/7
sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l’Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione;
7) di stabilire che, contestualmente all’accettazione della fidejussione di cui al punto precedente, verranno svincolate la polizza fidejussoria n. 1766088 del 24/01/2008 e relative appendici;
8) di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate saranno esaminate dalla Provincia che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l’A.R.P.A.;
9) di disporre che dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche che non rientrano al precedente punto 7);
10) di prescrivere che:
- gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dai RR.RR. nn. 3 e 4 del 24/03/2006 e s.m.i.;
- le emissioni in atmosfera devono rispettare quanto previsto dalla Parte Quinta dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. e successive norme applicative;
- le emissioni sonore devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- devono essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro: X.Xxx. n. 81/2008 e s.m.i. ed art. 64 del D.P.R. n. 303/1956;
- devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.;
11) di far presente che l’attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni impartite con le autorizzazioni rilasciate, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell’art. 197, comma 2 del medesimo Decreto, può avvalersi dell’A.R.P.A.;
12) di demandare ad A.R.P.A., ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 16/1999, il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nell’ALLEGATO A Rifiuti del presente provvedimento relative allo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo delle acque di seconda pioggia;
13) di confermare integralmente, per quanto non in contrasto o modificato dal presente provvedimento, le disposizioni impartite con i precedenti provvedimenti rilasciati (D.D. n. 3981 del 24/12/2007 e s.m.i.);
14) di stabilire che, almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto di affitto in essere, la Ditta dovrà fornire documentazione attestante la rinnovata disponibilità dell’area sede dell’impianto per tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, dando atto che, in difetto, sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento;
15) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
16) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il
Determinazione 2635 - 20/12/2017 Pag. 7/7
soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;
17) di prescrivere che la cessazione dell’attività dell’impianto autorizzato e ogni variazione intervenuta successivamente all’approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell’impianto, di ogni altro soggetto di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente per territorio;
18) di far presente che dovrà essere presentata alla Provincia istanza di voltura delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività qualora il Soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;
19) di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l’impianto, al Soggetto interessato;
20) di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Lombardia – D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Comune di Spirano, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo e Cremona, A.T.S. Bergamo;
21) di riservarsi la revoca della presente autorizzazione nel caso in cui le verifiche antimafia attivate dovessero dare esito positivo;
22) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1090 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.
ALLEGATO A Rifiuti
IL DIRIGENTE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dal X.Xxx 82/2005 a norme collegate
Ecoimball rinnovo ALLEGATO A Rifiutii/LA
PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Ambiente Servizio Rifiuti
ALLEGATO A
Rifiuti
Rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericoloso presso l’insediamento sito in Comune di Spirano, Via Campo Romano n. 69. Impianto già autorizzato con D.D. n. 3981 del 24/12/2007 e s.m.i. Titolare la ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Viale del Lavoro n. 35/37.
Scheda Tecnica
DITTA RICHIEDENTE: ECOIMBALL S.r.l.
SEDE LEGALE: Xxxxx xxx Xxxxxx, 00/00 – Spirano
INSEDIAMENTO: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – Spirano
Data presentazione istanza:
14/07/2017 (protocollo provinciale n. 43097 del 14/07/2017)
INTEGRAZIONI DATI: 07/09/2017 (in atti provinciali al prot. n. 52706 del 07/09/2017);
16/10/2017 (in atti provinciali al prot. n. 60188 del 16/10/2017); 24/10/2017 (in atti provinciali al prot. n. 61965 del 25/10/2017); 14/12/2017 (in atti provinciali al prot. n. 72775 del 15/12/2017); 15/12/2017 (in atti provinciali al prot. n. 73099 del 18/12/2017).
1 PREMESSA
La ditta ECOIMBALL S.r.l. è titolare dei seguenti atti autorizzativi per l’esercizio dell’attività di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l’insediamento sito in Comune di Spirano, Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00:
• D.D. n. 3981 del 24/12/2007, assunta in data 20/12/2007 e con scadenza il 20/12/2017, avente per oggetto “Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, alla realizzazione di un impianto in Comune di Spirano, Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 0 ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva R13, recupero R3, R4, R14 di rifiuti speciali non pericolosi. Ditta ECOIMBALL SRL con sede legale in Xxxxx xxx Xxxxxx, 00/00, Xxxxxxx”;
• D.D. n. 1224 del 03/05/2011, con scadenza il 02/05/2026 relativamente alle emissioni in atmosfera, avente per oggetto:
- “Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 19, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto sito in Comune di Spirano, Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00, nonché all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, di cui alla D.D. n. 3981 del 24/12/2007;
- Autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla
Pagina 1 di 15
modifica di un impianto per l’effettuazione dell’attività di “Recupero rifiuti – lavaggio contenitori plastici e metalli” presso l’insediamento produttivo sito in Comune di Spirano, Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00.
Titolare la ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Xxxxx xxx Xxxxxx x. 00/00”;
• D.D. n. 3553 del 22//12/2011 avente per oggetto “Aggiornamento della D.D. n. 1224 del 03/05/2011. Titolare la ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Xxxxx xxx Xxxxxx x. 00/00”.
2 Informazioni desunte dalla D.D. n. 3981 del 24/12/2007 e s.m.i. e dalla documentazione in atti provinciali
2.1 Descrizione delle aree e delle operazioni
A) I quantitativi massimi per l’effettuazione delle operazioni messa in riserva (R13) di rifiuti speciali sono i seguenti:
⇒ messa in riserva (R13) di 5.066 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso destinati al recupero;
⇒ messa in riserva (R13) di 410 mc di rifiuti speciali pericolosi in ingresso destinati al recupero;
⇒ messa in riserva (R13) di 389 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall’attività.
B) Il quantitativo massimo complessivo di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R4) è pari a 9.975 t/anno (corrispondenti a 39,9 t/giorno), di cui:
⇒ 7.575 t/anno (corrispondenti a 30,3 t/giorno) di rifiuti speciali non pericolosi;
⇒ 2.400 t/anno (corrispondenti a 9,6 t/giorno) di rifiuti speciali pericolosi.
C) I tipi di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi sottoposti alle varie operazioni di recupero sono individuati dai seguenti codici E.E.R.:
Xxxxxx E.E.R. | Descrizione | R13 | R3 | R4 |
150102 | imballaggi di plastica | X | X | |
150103 | imballaggi in legno | X | X | |
150104 | imballaggi metallici | X | X | |
150106 | imballaggi in materiali misti | X | X | X |
150110* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | X | X | X |
D) I rifiuti decadenti dall’attività di recupero, gestiti con l’operazione di messa in riserva (R13), sono identificati dai seguenti codici E.E.R.: 150101, 191201, 191202, 191203, 191204 e 191207. Gli altri rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento vengono gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l’attività di deposito temporaneo dei rifiuti.
E) Dalle operazioni di recupero (R3, R4) si ottengono sostanze ed oggetti conformi a quanto stabilito dall’art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Nello specifico, si ottengono:
⇒ cisternette e fusti in plastica;
⇒ fusti e gabbie in metallo;
⇒ bancali in legno,
nelle forme usualmente commercializzate.
Le seguenti tabelle illustrano gli stoccaggi dei rifiuti (in ingresso e in uscita) che avvengono in cumuli o contenitori che poggiano su una superficie impermeabilizzata in cemento lisciato al quarzo al coperto.
STOCCAGGIO RIFIUTI IN INGRESSO (R13) | |||
Area | Codici E.E.R. | Superficie (mq) | Volume (mc) |
SC 1 | Cisternette 150102 150104 150106 | 108 | 378 |
SC 2 | Cisternette 150102 150104 150106 | 238 | 833 |
SC 3 | Cisternette 150102 150104 150106 | 336 | 1.176 |
SC 4 | Cisternette 150102 150104 150106 | 276 | 966 |
Cisternette | |||
SC 5 | 150102 150104 | 210 | 735 |
150106 | |||
Cisternette | |||
SC 6 | 150102 150104 | 108 | 378 |
150106 | |||
Cisternette | |||
SC 8 | 150102 150104 | 117 | 410 |
150106 | |||
Fusti | |||
SF 1 | 150102 150104 | 50 | 150 |
150106 | |||
Cisternette e | |||
SP | Fusti | 117 | 410 |
150110* | |||
Imballaggi in | |||
L 1 | legno | 60 | 40 |
150103 |
STOCCAGGIO RIFIUTI IN USCITA (R13) | |||
Area | Codici E.E.R. | Superficie (mq) | Volume (mc) |
DC1 | Legno 150103 191207 | 45 | 73 |
DC2 | Metalli 150104 191202 191203 | 45 | 135 |
DC3 | Plastica 150102 191204 | 60 | 180 |
Carta | 2 6 - - - | ||
DC4 | 150101 | 1 | |
191201 | |||
Xxxxxxx | |||
XX0 | 000000* | 12 | |
160306 | |||
Acque di | |||
lavaggio | |||
A1 | (concentrate o | 25 | |
standard) | |||
161002 | |||
Acque di | |||
A2 | lavaggio (standard) | 35 | |
161002 | |||
Acque di | |||
B | lavaggio (standard) | 60 | |
161002 |
2.2 Procedura di accettazione
La procedura di caratterizzazione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi è indicata a pag. 9 della Scheda tecnica (ALLEGATO A) della D.D. n. 1224 del 03/05/2011.
2.3 Attività di recupero delle cisternette e dei fusti
L’attività di recupero dei contenitori (cisternette e fusti) è svolta secondo le seguenti fasi:
CONTROLLO CISTERNETTE IN INGRESSO
DEPOSITO CISTERNETTE DA RECUPERARE
PRELIEVO E TRASPORTO ALLE CABINE DI LAVAGGIO MEDIANTE MULETTI
EVENTUALE MANUTENZIONE
DEPOSITO NELLE AREE DI STOCCAGGIO CISTERNETTE RECUPERATE
LAVAGGIO NELLE CABINE CON ACQUA A 40-60°C
RIFIUTI DELL' ATTIVITA '
Nel caso in cui le cisternette o i fusti ritirati non siano idonei alla vendita in quanto rotti o non conformi, tali contenitori vengono comunque sottoposti al ciclo di lavaggio precedente prima di essere smontati (legno, plastica e metallo), depositati nelle relative aree (R13) e, quindi, conferite a Ditte autorizzate al recupero. Il ciclo di lavaggio, per ogni cisternetta, richiede mediamente circa 15 minuti.
2.4 Attività di recupero dei bancali/pallets
I rifiuti da recuperare possono provenire da terzi oppure sono costituiti dal bancale delle cisternette non recuperabili. In tal caso, le cisternette, dopo essere state lavate, al momento della verifica nella zona di controllo (CTRL), qualora non superino i test di qualità, vengono smontate nelle tre frazioni che le costituiscono (gabbia, otre e bancale).
Nella medesima area (CTRL) i bancali vengono a loro volta esaminati al fine di individuarne i difetti. Si procede quindi alla sostituzione degli assi non regolari ed al fissaggio corretto delle diverse parti.
Qualora il danneggiamento non rendesse recuperabile il pallet, esso viene depositato nell’apposita area DC1.
2.5 Sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e meteoriche
Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e meteoriche dell’insediamento, autorizzato con D.D. n. 3118 del 18/11/2011, è così configurato:
a) le acque reflue derivanti dalle operazioni di lavaggio delle cisternette e dei fusti vengono raccolte in due serbatoi interrati ubicati sul xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx 00 xx xxxxxxxx e, quindi, smaltite come rifiuto presso impianti autorizzati;
b) le acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali e le acque pluviali dei tetti confluiscono in due distinte vasche di dissabbiatura e, quindi, in due vasche (precedentemente utilizzate per lo stoccaggio e invio in fognatura delle acque di prima pioggia, aventi un volume rispettivamente di 30 mc e 20 mc), ubicate, rispettivamente, sul
lato nord-est e sud-est dell’insediamento. Le acque meteoriche confluenti nelle vasche di prima pioggia vengono pompate in continuo ad un serbatoio di stoccaggio da 40 mc ubicato all’interno del capannone e subito utilizzate per il lavaggio delle cisternette e dei fusti. Tale sistema limita la possibilità di attivazione degli scarichi di emergenza citati al successivo punto d) recapitanti direttamente nei pozzi perdenti;
c) le acque meteoriche di seconda pioggia non inviate al riutilizzo vengono smaltite su suolo/strati superficiali del sottosuolo mediante 2 pozzi perdenti (identificati con le lettere C ed F), aventi una profondità dal p.c. di 3,5-4 m;
d) in caso di evento meteorico eccezionale, a riempimento delle vasche di prima pioggia, potrebbe crearsi un rigurgito delle tubazioni di raccolta delle acque meteoriche, con conseguente attivazione degli scarichi di emergenza posti in sei pozzetti di ispezione e confluenti direttamente in altrettanti pozzi perdenti identificati con le lettere A, B, C, D, E ed F;
e) le acque reflue domestiche dei servizi igienico-sanitari confluiscono nella rete fognaria pubblica.
2.6 Emissioni in atmosfera
Le otto cabine di lavaggio sono presidiate da n. 4 cappe di aspirazione nebbie convogliate ad un punto di emissione in atmosfera (E1) autorizzato con D.D. n. 1224 del 03/05/2011 (ALLEGATO B) ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
2.7 Planimetria di riferimento
Tavola n. 8 “Schema impianto di recupero” datata 10/09/2008, aggiornamento del 11/08/2010 (allegata alla D.D. n. 1224 del 03/05/2011).
3 Istanza presentata
Con istanza datata 20/06/2017 (protocollo provinciale n. 43097 del 14/07/2017), successivamente integrata, la ditta ECOIMBALL S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il rinnovo con varianti sostanziali dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l’insediamento sito in Comune di Spirano, Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00, di cui alla D.D. n. 3981 del 24/12/2017 e s.m.i.
Con successiva nota datata 24/10/2017 (in atti provinciali al prot. n. 61965 del 25/10/2017), la Ditta ha chiesto “di poter scorporare l’istanza presentata contestualmente per il rinnovo e la variante sostanziale dell’impianto in oggetto in due procedimenti separati, in modo tale da poter avviare dapprima il rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e concludere il procedimento entro i termini, e successivamente procedere con la richiesta di variante sostanziale”.
Con dichiarazione sostitutiva di atto di certificazioni/atto di notorietà (artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) datata 20/06/2017, il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato, fra l’altro, “che la ditta ha la piena disponibilità dell’area sede dell’impianto per la durata di 6 anni in base a contratto di affitto (scadenza 31/05/2021, rinnovabile di altri 6 anni)”.
Con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) datata 05/06/2017, il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato “che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento in scadenza”.
Con nota datata 14/12/2017 (in atti provinciali al prot. n. 72775 del 15/12/2017), la Ditta ha, fra l’altro, trasmesso:
˗ la dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) datata 14/12/2017 circa l’avvio al recupero dei rifiuti in ingresso in R13 entro 6 (sei) mesi dalla loro accettazione presso l’impianto;
˗ l’aggiornamento della procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso, alla luce delle nuove norme CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) delle sostanze e delle miscele, di seguito riportata:
4 Destinazione urbanistica, Vincoli e Criteri di localizzazione
4.1 Destinazione urbanistica
Dal certificato rilasciato dal Comune di Spirano prot. n. 10233 del 29/11/2017 (in atti
provinciali al prot. n. 69668 del 30/11/2017) emerge che, secondo il vigente PGT, il mappale
n. 4677 sub. 701, foglio n. 9, interessato dall’impianto della Ditta, ha la seguente destinazione urbanistica:
“1 Comune: I919 Foglio: 9 Numero: 4677 sub. 701
PGT
• AZZONAMENTI
o Territori urbanizzati produttivo-artigianale e commerciale – Ambito 20 – Edifici ed attività esistenti ed in uso che vengono confermati
* NTA PdR (Artt: 36, 37) (Pg: 45, 46)
• SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA
o Sensibilità paesistica molto bassa”.
4.2 Vincoli
Dal certificato rilasciato dal Comune di Spirano prot. n. 10232 del 29/11/2017 (in atti provinciali prot. n. . 69668 del 30/11/2017) emerge:
A) “che alla data del 28.11.2017 l’area sita in Comune di Spirano (BG) contraddistinta con il mappale n. 4677 sub. 701 del Foglio n. 9 ricade in zona ricadente in Classe di fattibilità 2a (Fattibilità con modeste limitazioni) dello studio geologico comunale”;
B) “che l’impianto rispetto al piano di zonizzazione acustica ricade in zona Classe 5 – aree prevalentemente industriali”.
4.3 Criteri di localizzazione
La Ditta ha effettuato la verifica (datata 21/06/2017) della localizzazione dell’impianto in rapporto ai criteri localizzativi escludenti per la specifica tipologia impiantistica di cui alla
D.G.R. 1990/2014 e s.m.i., integrati con quelli previsti dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) di cui alla D.G.R. n. 10767/2009 e successiva D.C.P. del 28/05/2012, n. 71 che non sono incompatibili con quelli di cui alla D.G.R. 1990/2014.
Dalle verifiche condotte emerge che l’impianto non ricade in ambiti con criterio escludente.
5 Pareri pervenuti
In riscontro alla nota provinciale prot. n. 62587/09-11/LA del 27/10/2017 di avvio del procedimento e richiesta pareri, non sono pervenuti pareri e/o osservazioni da parte di Enti e/o Soggetti.
6 Calcolo dell’importo della fidejussione
L’importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, rimane invariato rispetto a quanto già stabilito con D.D. n. 1224 del 03/05/2011, ossia pari a complessivi € 193.859,50 (Euro centonovantatremilaottocentocinquantanove/50), ed è relativo a:
• messa in riserva (R13) di 5.066 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso, pari a € 89.475,69 (importo calcolato applicando la riduzione al 10% di cui al punto 1 dell’Allegato C alla D.G.R. n. 19461/2004 sulla base della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., datata 14/12/2017 circa l’avvio al recupero dei rifiuti in ingresso entro 6 (sei) mesi dalla loro accettazione presso l’impianto);
• messa in riserva (R13) di 410 mc di rifiuti speciali pericolosi in ingresso, pari a €
14.483,25 (importo calcolato applicando la riduzione al 10% di cui al punto 1 dell’Allegato C alla D.G.R. n. 19461/2004 sulla base della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., datata 14/12/2017 circa l’avvio al recupero dei rifiuti in ingresso entro 6 (sei) mesi dalla loro accettazione presso l’impianto);
• messa in riserva (R13) di 389 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall’attività, pari a € 68.705,18;
• operazioni di recupero (R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi per un quantitativo massimo complessivo di 9.975 t/anno, pari a € 21.195,38.
7 Osservazioni e parere dell’ufficio
Con nota provinciale prot. n. 62587/09-11/LA del 27/10/2017 di avvio del procedimento e richiesta pareri, fra l’altro:
⇒ è stato evidenziato che l’istanza di rinnovo è pervenuta in ritardo (14/07/2017) rispetto al termine stabilito (20/06/2017) ed è stata perfezionata soltanto in data 16/10/2017;
⇒ è stata accolta la richiesta della Ditta datata 24/10/2017 di scorporare l’istanza di “rinnovo con varianti sostanziali” in due procedimenti separati (“rinnovo tal quale” e “varianti sostanziali”).
La presente Scheda tecnica, pertanto, riguarda esclusivamente il “rinnovo tal quale” dell’autorizzazione.
Si provvede all’aggiornamento delle descrizioni dei rifiuti autorizzati sulla base della Decisione della Commissione (UE) del 18/12/2014, n. 2014/955/UE.
Si procede, altresì, ad allineare alcune prescrizioni presenti nei provvedimenti già rilasciati alla Ditta alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono operazioni analoghe.
In relazione alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà (artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) datata 20/06/2017, con la quale il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato, fra l’altro, “che la ditta ha la piena disponibilità dell’area sede dell’impianto per la durata di 6 anni in base a contratto di affitto (scadenza 31/05/2021, rinnovabile di altri 6 anni)”, si evidenzia la necessità che la Ditta, prima della scadenza dell’attuale contratto di affitto, fornisca documentazione attestante la rinnovata disponibilità dell’area per tutto il periodo di validità dell’autorizzazione.
In merito a quanto riportato nel certificato vincoli rilasciato dal Comune di Spirano prot. n. 10232 del 29/11/2017, si dà atto che l’impianto è esistente e che l’istanza presentata dalla Ditta riguarda il rinnovo tal quale dell’autorizzazione.
In relazione all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con D.D. n. 1224 del 03/05/2011, avente scadenza il 02/05/2026, si ritiene opportuno, considerando che la medesima può essere ricompresa nell’ambito dell’autorizzazione unica di cui all’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., allineare la scadenza della suddetta D.D. n. 1224 del 03/05/2011 alla scadenza della presente autorizzazione e, pertanto, alla data del 20/12/2027.
Con le osservazioni che precedono, sulla base dell’istruttoria tecnica effettuata, si esprime un giudizio tecnico positivo in merito all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione presentata dalla ditta ECOIMBALL S.r.l. con sede legale in Comune di Spirano, Xxxxx xxx Xxxxxx x. 00/00,
xxxxx base della documentazione inviata, a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.
8 PRESCRIZIONI
8.1 L’impianto deve essere conforme a quanto riportato nella Tavola n. 8 “Schema impianto di recupero” datata 10/09/2008, aggiornamento del 11/08/2010 (allegata alla D.D. n. 1224 del 03/05/2011);
8.2 l’attività di recupero dei rifiuti deve rispettare quanto riportato al paragrafo 2 della presente Scheda tecnica;
8.3 i quantitativi massimi per l’effettuazione delle operazioni messa in riserva (R13) di rifiuti speciali sono i seguenti:
⇒ messa in riserva (R13) di 5.066 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso destinati al recupero;
⇒ messa in riserva (R13) di 410 mc di rifiuti speciali pericolosi in ingresso destinati al recupero;
⇒ messa in riserva (R13) di 389 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall’attività;
8.4 il quantitativo massimo complessivo di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R4) è pari a 9.975 t/anno (corrispondenti a 39,9 t/giorno), di cui:
⇒ 7.575 t/anno (corrispondenti a 30,3 t/giorno) di rifiuti speciali non pericolosi;
⇒ 2.400 t/anno (corrispondenti a 9,6 t/giorno) di rifiuti speciali pericolosi;
8.5 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (E.E.R.):
Xxxxxx E.E.R. | Descrizione | R13 | R3 | R4 |
150102 | imballaggi di plastica | X | X | |
150103 | imballaggi in legno | X | X | |
150104 | imballaggi metallici | X | X | |
150106 | imballaggi in materiali misti | X | X | X |
150110* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | X | X | X |
8.6 il residuo contenuto nelle cisternette e nei fusti da bonificare non deve superare il limite massimo del 5% in peso della cisternetta e del fusto in ingresso all’impianto;
8.7 deve essere integralmente applicata la procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso riportata al paragrafo 3 (pag. 7) della presente Scheda tecnica;
8.8 i rifiuti decadenti dall’attività di recupero, gestiti con l’operazione di messa in riserva (R13), sono identificati dai seguenti codici E.E.R.: 150101, 191201, 191202, 191203, 191204 e 191207. Gli altri rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i. per l’attività di deposito temporaneo dei rifiuti;
8.9 lo scolo del residuo delle cisternette e dei fusti deve essere raccolto, depositato e smaltito separatamente dalle acque di lavaggio;
8.10 le morchie devono essere stoccate per categorie omogenee, tenendo separate quelle non pericolose da quelle pericolose;
8.11 prima del conferimento all’esterno dei rifiuti identificati dai codici E.E.R. 160306 (morchie) e 161002 (acque di lavaggio), deve essere effettuata l’analisi al fine di confermare la classificazione come rifiuto non pericoloso;
8.12 le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
8.13 i rifiuti posti in messa in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto;
8.14 prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica deve essere almeno semestrale;
8.15 per i rifiuti per cui sia previsto un codice E.E.R. “voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso, deve essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l’impianto;
8.16 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia di Bergamo entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
8.17 deve essere garantita la separazione fisica tra i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi (sia in ingresso che decadenti);
8.18 la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti. Inoltre, deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché, ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
8.19 le superfici e/o le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi che operano a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. L’impianto deve essere attrezzato per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;
8.20 presso l’impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o suscettibili di produrre molestie olfattive;
8.21 la messa in riserva (R13) dei rifiuti deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;
8.22 la messa in riserva (R13) dei rifiuti nonché il deposito delle sostanze e degli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero devono essere effettuate in modo tale da:
⇒ mantenere idonei spazi per la movimentazione;
⇒ garantire la stabilità dei cumuli;
8.23 devono essere mantenute costantemente pulite le superfici pavimentate, riprendendo
immediatamente eventuali sversamenti accidentali che dovessero verificarsi;
8.24 per fare fronte a sversamenti accidentali, la Ditta deve essere in possesso di opportuni materiali assorbenti: la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di sversamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi ed i materiali assorbenti utilizzati devono essere successivamente smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall’attività svolta;
8.25 le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento devono rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., salvo diversa e specifica autorizzazione, nonché le norme tecniche previste dal d.d.g. regionale 7 gennaio 1998, n. 36;
8.26 deve essere assicurato il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 190 “Registri di carico e scarico” del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
8.27 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni X0, X0, X0, X0, X00, X00 dell’Allegato B e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
8.28 le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., essere rispondenti a quanto indicato al punto 2.1E) della presente Scheda tecnica.
In particolare, devono essere conformi alle caratteristiche delle forme usualmente commercializzate relativamente:
⇒ alle cisternette e ai fusti in plastica ottenuti dall’operazione di recupero R3 cui vengono sottoposti i rifiuti di cui ai codici E.E.R. 150102, 150106, 150110*;
⇒ ai fusti e alle gabbie in metallo ottenuti dall’operazione di recupero R4 cui vengono sottoposti i rifiuti di cui ai codici E.E.R. 150104, 150110*;
⇒ ai bancali in legno ottenuti dall’operazione di recupero R3 cui vengono sottoposti i rifiuti di cui al codice E.E.R. 150103.
Inoltre:
⇒ devono soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
⇒ possono essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l’uso di tali prodotti sia ammesso dalle specifiche norme di settore;
⇒ il loro utilizzo non deve portare impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana superiori a quelli connessi all’utilizzo delle corrispondenti materie prime;
8.29 restano sottoposti al regime dei rifiuti le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle attività di recupero che non siano rispondenti a quanto indicato al precedente punto 8.28.
Nel caso specifico, restano rifiuti le sostanze e gli oggetti:
a) derivanti da operazioni di recupero classificate come R13;
b) derivanti dall’operazione di recupero R3 e R4, non rispondenti a quanto indicato al punto 2.1E) della presente Scheda tecnica;
c) di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
d) che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
8.30 deve essere tenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato;
8.31 le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non permeare nel suolo alcunché;
8.32 devono essere segnalati tempestivamente all’Autorità e agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo;
8.33 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
8.34 durante la movimentazione e lo stoccaggio dei materiali polverulenti devono essere adottati accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di polveri (utilizzando ad esempio contenitori chiusi);
8.35 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
8.36 è consentito il riutilizzo delle acque di prima pioggia nel ciclo produttivo nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le superfici scolanti dell’impianto devono essere mantenute costantemente pulite, riprendendo immediatamente eventuali sversamenti accidentali che dovessero interessare il piazzale;
b) qualora intervengano modifiche circa l’utilizzo del piazzale esterno (attualmente destinato esclusivamente allo stoccaggio delle MPS e al transito dei mezzi), deve esserne data tempestiva comunicazione;
c) deve essere effettuato un monitoraggio della qualità delle acque riutlizzate nel ciclo produttivo mediante un’analisi annuale, ricercando i seguenti parametri: materiali grossolani, pH, COD, BOD5, solidi sospesi totali. Gli esiti di tali analisi devono essere trasmessi alla Provincia di Bergamo, all’A.R.P.A. e al Comune di Spirano;
8.37 relativamente alle acque di seconda pioggia che recapitano nei pozzi perdenti:
a) tutti gli scarichi di acque meteoriche confluenti nei pozzi perdenti devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
b) è fatto divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo Allegato sopra citato, di seguito riportate:
˗ composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti in ambiente idrico;
˗ composti organo fosforici;
˗ composti organo tannici;
˗ sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
˗ mercurio e i suoi composti;
˗ cadmio e i suoi composti;
˗ oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
˗ cianuri;
˗ materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e
che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque;
c) è fatto divieto di utilizzare i piazzali per stoccaggio e/o deposito, anche temporaneo, di rifiuti di alcun genere e/o materie prime e/o prodotti il cui dilavamento possa contaminare le acque meteoriche;
d) deve essere eseguita almeno un’analisi all’anno delle acque meteoriche confluenti nei pozzi perdenti C ed F, ricercando i parametri ritenuti significativi in base al tipo di attività effettuata all’interno dell’insediamento e sui piazzali (almeno: pH, idrocarburi totali, COD, solidi sospesi totali, piombo, nichel, cadmio, zinco). I certificati analitici devono essere trasmessi alla Provincia di Bergamo, all’A.R.P.A. e al Comune di Spirano e sugli stessi devono essere specificati:
˗ la data di prelievo;
˗ le modalità di campionamento e chi ha eseguito il campionamento (personale esterno e/o interno);
˗ il punto esatto dove è stato eseguito il prelievo.
Nel caso in cui fosse accertata la non conformità dello/degli scarico/chi ai limiti di accettabilità prescritti, la Provincia di Bergamo si riserva l’adozione di eventuali provvedimenti più restrittivi atti ad adeguare gli scarichi alle disposizioni tecniche del
R.R. n. 4/06 e s.m.i.;
e) durante le operazioni di svuotamento dei serbatoi interrati adibiti alla raccolta delle acque reflue di lavaggio, devono essere opportunamente chiuse le caditoie di raccolta delle acque meteoriche poste nelle vicinanze degli stessi, al fine di impedire che eventuali incidenti provochino l’immissione nella rete delle acque meteoriche e, quindi, nei pozzi perdenti di tali acque;
f) deve essere assicurato il funzionamento di un sistema (es. paratoia anche manuale) che consenta di intercettare e, pertanto, evitare l’immissione nei pozzi perdenti di reflui diversi da quelli meteorici, nel caso di versamenti accidentali sui piazzali;
g) i pozzetti di prelievo campioni devono essere assolutamente impermeabili, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti. Periodicamente devono essere asportati i fanghi ed i sedimenti eventualmente presenti sul fondo dei pozzetti stessi;
h) devono essere mantenuti accessibili ed ispezionabili i sistemi di trattamento delle acque meteoriche, i pozzetti di ispezione ed i punti di scarico;
i) nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi. I materiali derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti come rifiuti;
j) devono essere consentiti l’accesso ai luoghi e l’esecuzione di tutti i controlli, le ispezioni e i prelievi che il soggetto incaricato al controllo intendesse effettuare in qualsiasi momento, nonché devono essere fornite tutte le informazioni richieste;
k) deve essere comunicato tempestivamente qualsiasi incidente che provochi la modifica qualitativa e/o quantitativa delle acque scaricate;
l) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento;
m) la Ditta deve adeguarsi alle prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali provvedimenti emanati, in primo luogo dalla Regione Lombardia;
8.38 è fatto obbligo per la Ditta di ottemperare alla D.G.R. n. 10619 del 25/11/2009 in materia di compilazione dell’applicativo “Osservatorio Rifiuti Sovraregionale” (X.X.XX.) relativo alla
raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia. In caso di inosservanza, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 54, comma 2, lettera 0a) della L.R. 26/2003 e s.m.i.;
8.39 devono essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 avente per oggetto “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE” e il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 avente per oggetto “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
8.40 devono essere rispettate, per quanto non in contrasto e modificato con il presente atto, le prescrizioni già previste nella D.D. n. 3981 del 24/12/2007, nella D.D. n. 1224 del 03/05/2011 e nella D.D. n. 3553 del 22/12/2011.
9 PIANI
9.1 Piano di ripristino e recupero ambientale
Il Soggetto autorizzato deve provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell’area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l’impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale devono essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.
9.2 Piano di emergenza
Il Soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri Organismi.
Redattore della Scheda: Istruttore agro-ambientale Xxxxx Xxxxxxx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - X.xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx - | Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate |
FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE - Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx - | |
DIRIGENTE DEL SERVIZIO - Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx - |