Convenzione delle Nazioni Unite sull’uso delle comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali
Convenzione delle Nazioni Unite sull’uso delle comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali
Traduzione in italiano non ufficiale, autorizzata dal Segretariato dell’UNCITRAL, realizzata da Xxxxxxx Xxxxx con la supervisione della Prof.Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
Gli Stati parte alla presente Convenzione,
Ribadita la convinzione che il commercio internazionale basato sull’uguaglianza e sul reciproco vantaggio costituisca un elemento importante nel promuovere relazioni amichevoli tra gli Stati,
Preso atto che un maggior uso delle comunicazioni elettroniche migliora l’efficienza delle operazioni commerciali, rafforza i legami commerciali ed offre nuove possibilità di accesso ad operatori e mercati precedentemente distanti, svolgendo pertanto un ruolo fondamentale nella promozione del commercio e dello sviluppo economico sia in ambito nazionale che internazionale,
Considerato che i problemi sollevati dall’incertezza in merito al valore giuridico dell’uso delle comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali costituiscono un ostacolo al commercio internazionale,
Convinti che l’adozione di regole uniformi per eliminare gli ostacoli all’uso delle comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali, ed in particolare quelli che potrebbero derivare dall’applicazione dei trattati esistenti in materia di diritto del commercio internazionale, possa rinforzare la certezza del diritto e la prevedibilità commerciale dei contratti internazionali ed aiutare gli Stati ad accedere ai moderni circuiti commerciali,
Ritenendo che le regole uniformi debbano rispettare la libertà delle parti di scegliere i supporti e le tecnologie più adeguate alle loro esigenze, sempre che tali scelte rispettino lo scopo delle norme applicabili, tenendo conto dei principi di neutralità tecnologica e di equivalenza funzionale,
Desiderosi di trovare una soluzione comune e condivisibile per Stati con differenti sistemi legali, sociali ed economici, per rimuovere gli ostacoli giuridici legati all’uso delle comunicazioni elettroniche.
Hanno convenuto quanto segue:
TITOLO I. Ambito di applicazione
Articolo 1. Ambito di applicazione
1. La presente Convenzione si applica all’uso delle comunicazioni elettroniche nella formazione o nell’esecuzione di un contratto tra parti aventi sede d’affari in Stati differenti.
2. Non si deve tener conto del fatto che le parti hanno le loro sedi d’affari in Stati differenti quando questo fatto non risulti né dal contratto, né dalle trattative intercorse tra le parti, né da informazioni fornite dalle stesse al momento della conclusione del contratto o in un momento anteriore.
3. Né la nazionalità delle parti né il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto devono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione della presente Convenzione.
Articolo 2. Esclusioni
1. La presente Convenzione non si applica alle comunicazioni elettroniche relative a:
(a) contratti conclusi a scopo personale, familiare o domestico;
(b) (i) transazioni su mercati regolamentati; (ii) operazioni in valuta estera; (iii) sistemi interbancari di pagamento, convenzioni interbancarie di pagamento o sistemi di compensazione e regolamentazione relativi a titoli mobiliari o altri beni o strumenti finanziari; (iv) trasferimento di diritti di garanzia nella vendita, nel mutuo, nella detenzione, o negli accordi pronti contro termine di titoli o altri beni o strumenti finanziari detenuti presso un intermediario.
2. La presente Convenzione non si applica alle cambiali, ai pagherò cambiari, alle lettere di vettura, alle polizze di carico, alle ricevute di deposito o ad altro documento o strumento trasferibile che legittimi il portatore o il beneficiario a domandare la consegna di merci o il pagamento di una somma di denaro.
Articolo 3. Autonomia delle parti
Le parti possono escludere l’applicazione della presente Convenzione o derogare ad ogni sua disposizione o modificarne gli effetti.
TITOLO II. Disposizioni generali
Articolo 4. Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
(a) per “comunicazione” si intende ogni affermazione, dichiarazione, domanda, avviso o richiesta comprese l’offerta e l’accettazione di un’offerta, che le parti siano tenute ad effettuare o che volontariamente effettuino in relazione alla formazione o all’esecuzione di un contratto;
(b) per “comunicazione elettronica” si intende ogni comunicazione che le parti effettuino mediante messaggi di dati;
(c) per “messaggio di dati” si intendono le informazioni create, trasmesse, ricevute o conservate con sistemi elettronici, magnetici, ottici o analoghi, compresi l’interscambio elettronico di dati (EDI), la posta elettronica, il telegramma, il telex ed il fax;
(d) per “mittente” di una comunicazione elettronica si intende la parte dalla quale, o a nome della quale, la comunicazione elettronica è stata inviata o creata prima di essere eventualmente conservata, ma non anche la parte che agisce da intermediario per tale comunicazione elettronica;
(e) per “destinatario” di una comunicazione elettronica si intende la parte alla quale il mittente desidera inviare la comunicazione elettronica, ma non anche la parte che agisce da intermediario per tale comunicazione elettronica;
(f) per “sistema informativo” si intende un sistema utilizzato per creare, inviare, ricevere, conservare o comunque trattare messaggi di dati;
(g) per “sistema automatizzato di messaggi ” si intende un programma informatico, uno strumento elettronico o comunque automatizzato usato per iniziare una comunicazione o per rispondere, in tutto o in parte, a messaggi di dati o operazioni senza l’intervento od il controllo di una persona fisica per ogni singola comunicazione o risposta;
(h) per “sede d’affari” si intende qualsiasi luogo in cui una parte dispone di uno stabilimento non temporaneo per svolgere un’attività economica diversa dalla fornitura temporanea di beni o di servizi.
Articolo 5. Interpretazione
1. Nell’interpretazione della presente Convenzione si deve avere riguardo alla sua natura internazionale e della necessità di promuovere l’uniformità della sua applicazione e l’osservanza della buona fede nel commercio internazionale.
2. Le questioni concernenti materie disciplinate dalla presente Convenzione che non sono da essa espressamente risolte devono essere regolate secondo i principi generali sui quali essa si basa ovvero, in mancanza di tali principi, in conformità alla legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato.
Articolo 6. Sede d’affari
1. Ai fini della presente Convenzione, si presume che una parte abbia sede d’affari nel luogo da essa indicato, salvo che un’altra parte provi che non vi è una sede d’affari nel luogo indicato.
2. Se la parte non ha indicato una sede di affari e ne ha più di una, la sede d’affari rilevante ai fini della presente Convenzione è quella che è in più stretta relazione con il contratto in oggetto, tenuto conto delle circostanze conosciute o contemplate dalle parti al momento della conclusione del contratto o in un momento anteriore.
3. Se una persona fisica non ha sede d’affari si deve far riferimento alla sua residenza abituale.
4. Un luogo non costituisce sede d’affari per il solo fatto che:
(a) vi si trovino le attrezzature e le tecnologie di supporto al sistema informativo utilizzato da una parte per la formazione del contratto;
(b) da tale luogo altre parti possano accedere a detto sistema informativo.
5. La mera circostanza che una parte utilizzi un nome a dominio o un indirizzo di posta elettronica collegato ad un particolare Paese non crea una presunzione che la sua sede d’affari sia situata in quel Paese.
Articolo 7. Obblighi di informazione
Nessuna disposizione della presente Convenzione incide sull’applicazione di norme giuridiche che obblighino le parti a comunicare la propria identità, la loro sede d’affari o qualsiasi altra informazione, né solleva da responsabilità giuridica la parte che fornisca dichiarazioni false, inesatte o incomplete a tale riguardo.
TITOLO III. Uso delle comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali
Articolo 8. Riconoscimento giuridico delle comunicazioni elettroniche
1. La validità giuridica o l’efficacia di una dichiarazione o di un contratto non possono essere negate unicamente a causa della loro forma elettronica.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione obbliga una parte ad utilizzare o ad accettare l’uso di comunicazioni elettroniche, ma il consenso della parte a tale uso può ricavarsi dal suo comportamento.
Articolo 9. Requisiti di forma.
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione richiede che una dichiarazione o un contratto siano effettuati, conclusi o provati in una forma particolare.
2. Qualora la legge preveda il requisito della forma scritta per una dichiarazione o un contratto, o preveda conseguenze per l’assenza di forma scritta, tale requisito è soddisfatto con una comunicazione elettronica se le informazioni in essa contenute sono accessibili per successive consultazioni.
3. Qualora la legge preveda che una dichiarazione o un contratto siano firmati da una parte, o preveda conseguenze per la mancanza della firma, tale requisito si ritiene soddisfatto con una comunicazione elettronica:
(a) se viene utilizzato un metodo per identificare la parte e per manifestare la volontà della stessa con riguardo al contenuto della comunicazione elettronica; e
(b) se, alternativamente:
1. tale metodo risulta adeguato e affidabile rispetto allo scopo per il quale la comunicazione elettronica è stata creata o inviata, tenendo conto di tutte le circostanze, incluse le pattuizioni tra le parti; oppure
2. è stata fornita prova, a mezzo del metodo di per sé o unitamente ad altri mezzi di prova, che il metodo ha di fatto svolto le funzioni di cui alla lettera (a) di questo comma.
4. Qualora la legge preveda che una dichiarazione o un contratto siano esibiti o conservati nella loro forma originale, o preveda conseguenze per l’assenza dell’originale, tale requisito è soddisfatto con una comunicazione elettronica:
(a) se viene fornita garanzia affidabile dell’integrità del contenuto della comunicazione così come è stata creata per la prima volta nella sua forma definitiva, come comunicazione elettronica o di altro tipo; e
(b) se, quando si richiede la disponibilità dell’informazione ivi contenuta, tale informazione può essere esibita alla persona alla quale deve essere resa disponibile.
5. Ai fini della lettera (a) del quarto comma:
(a) l’informazione è da ritenersi integra se è completa e se non è stata alterata, eccezion fatta per ogni aggiunta e modifica intervenuta nel corso normale della trasmissione, archiviazione ed esibizione; e
(b) il livello di affidabilità richiesto deve essere valutato tenendo conto dello scopo per cui l’informazione è stata creata e di tutte le circostanze del caso.
Articolo 10. Momento e luogo di spedizione e ricezione delle comunicazioni elettroniche
1. Il momento di spedizione di una comunicazione elettronica è il momento in cui tale comunicazione lascia il sistema informativo posto sotto il controllo del mittente o della parte che l’ha inviata a nome del mittente oppure, se la comunicazione elettronica non ha lasciato un sistema informativo posto sotto il controllo del mittente o della parte che l’ha inviata a nome del mittente, il momento in cui la stessa viene ricevuta.
2. Il momento di ricezione di una comunicazione elettronica è il momento in cui il destinatario può accedere a tale comunicazione all’indirizzo elettronico che egli ha prescelto. Il momento di ricezione di una comunicazione elettronica inviata ad un altro indirizzo elettronico del destinatario è il momento in cui il destinatario può accedere a tale comunicazione a detto indirizzo ed in cui il destinatario ha conoscenza del’invio della comunicazione elettronica a tale indirizzo. Si presume che il destinatario possa accedere alla comunicazione elettronica quando essa giunge al suo indirizzo elettronico.
3. Una comunicazione elettronica si considera spedita dal luogo in cui il mittente ha la propria sede d’affari e si ritiene ricevuta nel luogo in cui il destinatario ha la propria sede d’affari, come individuate secondo i criteri dell’articolo 6.
4. Il secondo comma del presente articolo si applica anche se il luogo in cui è situato il sistema informativo collegato all’indirizzo elettronico è differente dal luogo in cui si considera ricevuta la comunicazione elettronica ai sensi del terzo comma del presente articolo.
Articolo 11. Invito a proporre
Una proposta di contratto effettuata mediante una o più comunicazioni elettroniche non indirizzata ad una o più parti determinate, ma genericamente accessibile a più parti che utilizzino sistemi informatici, incluse le proposte che utilizzano applicazioni interattive per effettuare ordini attraverso detti sistemi informatici, deve essere considerata come invito a proporre a meno che non indichi chiaramente la volontà del proponente di obbligarsi in caso di accettazione.
Articolo 12. Uso di sistemi automatizzati di messaggi per la formazione di contratti
La validità o l’efficacia di un contratto concluso attraverso l’interazione tra un sistema automatizzato di messaggi e una persona fisica o attraverso l’interazione di sistemi automatizzati di messaggi non possono essere negate per il solo fatto che una persona fisica non sia intervenuta o non abbia verificato le singole operazioni eseguite dai sistemi od il contratto così definito.
Articolo 13. Accessibilità delle clausole contrattuali
Nessuna disposizione della presente Convenzione incide sull’efficacia di norme giuridiche che obblighino una parte che negozi un contratto, in tutto o in parte, mediante lo scambio di comunicazioni elettroniche a rendere disponibili all’altra parte le comunicazioni elettroniche contenenti le clausole contrattuali in un modo particolare, né esonera tale parte dalle conseguenze giuridiche previste per non averle messe a disposizione.
Articolo 14. Errore nelle comunicazioni elettroniche
1. Qualora una persona fisica commetta un errore materiale in una comunicazione elettronica scambiata con un sistema automatizzato di messaggi della controparte e tale sistema non preveda la possibilità di correggere detto errore, questa persona, o la parte a nome della quale la stessa sta agendo, ha il diritto di annullare la parte di comunicazione elettronica contenente l’errore se:
(a) la persona, o la parte a nome della quale la stessa ha agito, informa la controparte dell’errore non appena ne ha avuto conoscenza segnalando di aver commesso un errore nella comunicazione elettronica; e
(b) la persona, o la parte a nome della quale la stessa ha agito, non ha utilizzato né ha tratto alcun vantaggio materiale o beneficio dai beni e servizi eventualmente ricevuti dalla controparte.
2. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull’applicabilità di altre norme giuridiche relative alle conseguenze di un errore, salvo quanto disposto nel primo comma di questo articolo.
TITOLO IV. Disposizioni finali
Articolo 15. Depositario
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
Articolo 16. Firma, ratifica, accettazione o approvazione
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede principale delle Nazioni Unite, a New York, dal 16 gennaio 2006 al 16 gennaio 2008.
2. La presente Convenzione è oggetto di ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.
3. La presente Convenzione è oggetto di adesione da parte degli Stati che non ne sono firmatari dalla data in cui essa è aperta alla firma.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 17. Partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica
1. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e che ha competenza in alcune materie regolate dalla presente Convenzione può firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione. Nella misura in cui tale organizzazione ha competenza nelle materie regolate dalla presente Convenzione, essa ha gli stessi diritti e le stesse obbligazioni di uno Stato contraente. Qualora il numero degli Stati contraenti rilevi per l’applicazione della presente Convenzione, l’organizzazione regionale di integrazione economica non è conteggiata come Stato contraente in aggiunta ai suoi Stati membri che sono Stati contraenti.
2. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica effettua una dichiarazione presso il depositario indicando per quali materie regolate dalla presente Convenzione la competenza le è stata trasferita dagli Stati membri che ne fanno parte. L’organizzazione regionale di integrazione economica deve notificare senza ritardo al depositario ogni modifica intervenuta nel riparto delle competenze indicato nella dichiarazione di cui al presente comma, menzionando altresì i nuovi trasferimenti di competenze.
3. Ogni riferimento a “Stato contraente” o “Stati contraenti” nella presente Convenzione si applica egualmente ad un’organizzazione regionale di integrazione economica ogni volta che il contesto lo richieda.
4. In caso di difformità, le norme giuridiche di un’organizzazione regionale di integrazione economica applicabili a parti aventi sedi d’affari nel territorio degli Stati membri di tale organizzazione, come indicato in una dichiarazione resa in conformità all’articolo 21, prevalgono su quelle della presente Convenzione.
Articolo 18. Effetto nelle unità territoriali nazionali
1. Se uno Stato Contraente comprende due o più unità territoriali nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi in relazione agli argomenti trattati nella presente Convenzione, esso potrà dichiarare in occasione della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che la presente Convenzione verrà applicata a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più di esse, e successivamente modificare tale dichiarazione con un’altra in qualsiasi momento.
2. Tali dichiarazioni devono essere notificate al depositario e devono indicare espressamente le unità territoriali in cui la Convenzione si applica.
3. Se, in virtù di una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo, la Convenzione si applica ad una o a più, ma non a tutte le unità territoriali di uno Stato contraente, e se la sede d’affari di una parte è situata in quello Stato, tale sede d’affari, ai fini della presente Convenzione, si considera sita in uno Stato contraente soltanto se essa si trova in un’unità territoriale in cui la Convenzione è in vigore.
4. Se uno Stato contraente non deposita alcuna dichiarazione in virtù del primo comma di questo articolo, la Convenzione si applica a tutte le unità territoriali dello Stato.
Articolo 19. Dichiarazioni sull’ambito di applicazione
1. Ogni Stato Contraente può dichiarare, conformemente all’articolo 21, che applicherà la presente Convenzione unicamente:
(a) quando gli Stati indicati all’articolo 1 primo comma sono Stati contraenti della presente Convenzione; o
(b) quando le parti hanno convenuto che essa si applichi.
2. Ogni Stato può escludere dall’ambito di applicazione della presente Convenzione le materie indicate in una dichiarazione resa in conformità all’articolo 21.
Articolo 20. Comunicazioni scambiate nell’ambito di altre convenzioni internazionali
1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano all’uso di comunicazioni elettroniche nella formazione o esecuzione di un contratto al quale si applica una delle seguenti convenzioni internazionali di cui uno Stato contraente della presente Convenzione sia o possa divenire parte:
Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (New York, 10 giugno 1958);
Convenzione sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di beni mobili (New York, 14 giugno 1974) e relativo Protocollo (Vienna, 11 aprile 1980);
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (Vienna, 11 aprile 1980);
Convenzione delle Nazioni Unite sulla responsabilità degli operatori dei terminali di trasporto nel commercio internazionale (Vienna, 19 aprile 1991);
Convenzione delle Nazioni Unite sulle garanzie indipendenti e lettere di credito (New York, 11 dicembre 1995);
Convenzione delle Nazioni Unite sulla cessione di crediti nel commercio internazionale (New York, 12 dicembre 2001);
2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano inoltre alle comunicazioni elettroniche scambiate durante la formazione o esecuzione di un contratto al quale si applica un’altra convenzione o un altro trattato o accordo internazionale non espressamente menzionato al primo comma del presente articolo di cui uno Stato contraente la presente Convenzione sia o possa divenire parte, a meno che tale Stato abbia dichiarato, conformemente all’articolo 21, che non sarà vincolato dal presente comma.
3. Uno Stato che depositi una dichiarazione in virtù del secondo comma del presente articolo può ugualmente dichiarare che applicherà comunque le disposizioni della presente Convenzione all’uso di comunicazioni elettroniche nella formazione o esecuzione di quei contratti a cui si applichi una determinata convenzione, trattato o accordo internazionale di cui tale Stato è o può diventare Stato contraente.
4. Ogni Stato può dichiarare che non applicherà la presente Convenzione all’uso di comunicazioni elettroniche in relazione alla formazione o esecuzione di un contratto al quale si applica una convenzione, un trattato o un accordo internazionale specificato nella dichiarazione e di cui è o può diventare uno Stato contraente, compresa una delle convenzioni menzionate al primo comma del presente articolo, anche se l’applicazione del secondo comma del presente articolo non sia stata esclusa con una dichiarazione resa in conformità all’articolo 21.
Articolo 21. Iter ed effetti delle dichiarazioni
1. Le dichiarazioni previste all’articolo 17 quarto comma, all’articolo 19 commi primo e secondo ed all’ articolo 20 commi secondo, terzo e quarto possono essere rese in ogni momento. Le dichiarazioni rese al momento della firma sono soggette a conferma in occasione della ratifica, accettazione o approvazione.
2. Le dichiarazioni e le relative conferme devono essere rese per iscritto e notificate formalmente al depositario.
3. Le dichiarazioni producono i loro effetti contemporaneamente all’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato interessato alla loro applicazione. Tuttavia, la dichiarazione di cui il depositario riceve formale notifica dopo tale entrata in vigore produce effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data della sua ricezione da parte del depositario.
4. Lo Stato che deposita una dichiarazione in virtù della presente Convenzione può modificarla o ritirarla in qualsiasi momento mediante formale notifica per iscritto al depositario. Tale revoca o modifica produrrà effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.
Articolo 22. Riserve
Non sono ammesse riserve alla presente Convenzione.
Articolo 23. Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del sesto mese dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Allorché uno Stato ratifica, accetta, approva o aderisce alla presente Convenzione dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente
Convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 24. Vigenza temporale
La presente Convenzione ed ogni dichiarazione ad essa riferita si applicano unicamente alle comunicazioni elettroniche effettuate dopo la data in cui la Convenzione o le dichiarazioni collegate entrano in vigore o producono effetti nei confronti dei singoli Stati contraenti.
Articolo 25. Denuncia
1. Uno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante formale notifica per iscritto al depositario.
2. La denuncia produce effetti dal primo giorno del mese successivo al dodicesimo mese da quando è stata ricevuta dal depositario. Qualora nella notifica sia indicato un periodo di tempo piú lungo per il decorso degli effetti della denuncia, detta denuncia sarà efficace dalla scadenza di tale periodo di tempo piú lungo computato a far data dalla ricezione della notifica da parte del depositario.
Conclusa a New York, il 23 novembre del 2005, in unico originale, del quale le versioni araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono ugualmente autentiche.
Del che fanno fede i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, che a tal fine hanno firmato la presente Convenzione.