CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO “SPORTELLO PROMOZIONE E SUPPORTO ALL’ISTITUTO DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO” A TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE “TAGLIAMENTO”.
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO “SPORTELLO PROMOZIONE E SUPPORTO ALL’ISTITUTO DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO” A TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE “TAGLIAMENTO”.
L’anno , il giorno ( ) del mese di nella Sede del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Tagliamento” – via Fabrici, n. 31 – San Xxxx al Tagliamento
TRA
il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Tagliamento” – Ente Gestore Comune di San Xxxx al Tagliamento con sede legale in San Xxxx (PN) - in Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00 - Codice Fiscale
n. 80003930932, rappresentato dalla Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni A.S. dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx nata a San Xxxx al Tagliamento (PN) il 04.03.1971, residente per la carica presso il Comune di San Xxxx al Tagliamento – xxx Xxxxxxx, 00 C.F. ZNDTMR71C44I403B la quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni ai sensi del disposto dell’art.107 del D.Lgs.
n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), agendo in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;
E
L’Associazione/Organizzazione , con sede a in via
- Codice Fiscale n. , iscritta nel Registro Unico Regionale del Terzo Settore/nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato/nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. in data
, rappresentata da nato a il
e residente a
in via
C.F.
in qualità di legale rappresentante che agisce in nome e per conto dell’associazione stessa
PREMESSO CHE:
- l’art. 6, comma 1, lettera i) della L.R. 6/2006 prevede fra i servizi del sistema integrato la promozione dell’amministrazione di sostegno legale di cui alla L. 6/2004;
- ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli) la Regione promuove e sostiene l’istituzione, tramite il Servizio Sociale dei Comuni, di uno o più sportelli per la promozione ed il supporto all’istituto dell’Amministratore di Sostegno;
- l’art. 3 comma 3 L.R. n. 19/2010 prevede che il Servizio Sociale dei Comuni può affidare, la gestione dello sportello mediante convenzioni, ai soggetti iscritti al Registro Regionale degli organismi dotati
di personalità giuridica ed alle associazioni operanti nell’ambito della protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia;
- gli artt. 14 e 25 della L.R.23/2012 “Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull’associazionismo” prevedono che, in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei Registri regionali possono stipulare convenzioni con gli enti locali per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- il D.Lgs. 117/2017 recante il “Codice del Terzo Settore” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali (art. 2 del D.Lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo Settore definisce “volontario” la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
- l’art. 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, prevedendo esclusivamente il rimborso alle suddette organizzazioni delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- il comma 3 dell’art. 56 del Codice del Terzo Settore stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con cui stipulare la convenzione, mediante procedure comparative riservate alle medesime nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- con determinazione n. 760 del 01.06.2021 sono stati approvati l’avviso pubblico per la selezione del soggetto del Terzo Settore cui affidare la gestione dello “Sportello promozione e supporto all’istituto dell’amministratore di sostegno” e lo schema di convenzione;
- con determinazione n. del è stata selezionata l’Organizzazione/Associazione non lucrativa, denominata , iscritta al n. del Registro Unico Regionale del Terzo Settore/nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato/nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale per lo svolgimento del servizio
;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
1. In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo Settore, previa procedura comparativa, il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Tagliamento” (di seguito SSC) si avvale dell’attività dell’Associazione/Organizzazione denominata
(di seguito Soggetto affidatario) per la gestione dello “Sportello promozione e supporto all’istituto dell’amministratore di sostegno” a tutela dei soggetti deboli residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale “Tagliamento”.
2. Il territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Tagliamento” comprende i comuni di San Xxxx al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Valvasone Arzene, San Xxxxxxx al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena, Cordovado.
Art. 2 Finalità dello Sportello
1. Lo Sportello ha lo scopo di fornire una struttura di riferimento che promuova l’istituto giuridico dell’amministratore di sostegno e più in generale la cultura della solidarietà e della sussidiarietà a tutela dei diritti delle persone deboli e delle loro famiglie.
2. Lo Sportello offre altresì supporto tecnico e giuridico agli amministratori di sostegno, a coloro che intendono offrire la propria disponibilità ad assumere tale funzione, alle persone deboli e alle loro famiglie e agli operatori del Servizio Sociale dei Comuni.
Art. 3 Principi di gestione dello Sportello
1. Nella gestione dello Sportello il Soggetto affidatario garantisce:
a) la completezza, la chiarezza e la tempestività delle informazioni;
b) l'erogazione dei servizi in modo continuativo e regolare;
c) la valorizzazione dei volontari e il coinvolgimento delle risorse del privato sociale presenti nel territorio.
Art. 4 Impegni del Soggetto affidatario
1. Il Soggetto affidatario si impegna a garantire la funzionalità dello Sportello nel rispetto dei principi di cui all’art. 3 attraverso la realizzazione e la gestione delle seguenti attività:
a) realizzare eventi e campagne informative e di sensibilizzazione sull’amministratore di sostegno secondo gli indirizzi del Servizio Sociale dei Comuni;
b) organizzare eventi formativi rivolti a coloro che intendono prestarsi ad assumere la funzione di amministratore di sostegno, ai soggetti fragili potenziali destinatari dell’amministrazione di sostegno e alle loro famiglie e agli operatori dei servizi sociali, secondo gli indirizzi del Servizio Sociale dei Comuni;
c) fornire informazioni alla popolazione sull’amministratore di sostegno;
d) fornire supporto tecnico e giuridico nell’iter per la nomina di amministratore di sostegno;
e) offrire consulenza agli amministratori di sostegno, ai soggetti amministrati e alle loro famiglie e agli operatori dei servizi sociali;
f) promuovere la realizzazione di una rete fra gli attori del privato sociale presenti nel territorio interessati alla materia;
g) garantire supporto agli amministratori di sostegno, a coloro che si rendono disponibili ad assumere tale funzione, alle persone amministrate e alle loro famiglie e agli operatori del Servizio Sociale dei Comuni;
h) facilitare le relazioni tra l’Autorità Giudiziaria e i Servizi socio-sanitari territoriali, con particolare riferimento alla comunicazione di questioni o esigenze riferite ai procedimenti derivanti dalle segnalazioni provenienti dai servizi stessi;
i) collaborare con gli uffici giudiziari per quanto attiene alle fasi dell’avvio presso gli uffici della Procura, della trasmissione degli atti alla Cancelleria del Giudice Tutelare, della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, della comunicazione alle parti coinvolte e della notifica (con comunicazione ai servizi socio sanitari territoriali circa lo stato di avanzamento dei procedimenti a cui sono direttamente interessati);
l) realizzare azioni di monitoraggio attraverso strumenti che consentano la visualizzazione immediata dello stato di avanzamento di ciascun procedimento e permettano rilevazioni di carattere statistico.
2. Lo Sportello deve essere aperto almeno con la seguente articolazione settimanale: 6 giorni di front- office e back-office di almeno 38 ore settimanali, dal lunedì al sabato, garantendo tutti i giorni la presenza di almeno una figura amministrativa e un’apertura al pubblico di almeno 12 ore settimanali.
3. Il Soggetto affidatario, per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, si impegna a:
⮚ mettere a disposizione il seguente personale (anche volontario):
a) n. 2 figure amministrative con competenza ed esperienza lavorativa di almeno anni uno
(1) in ambito amministrativo, di cui n. 1 amministrativo preferibilmente con conoscenze giuridiche, per un totale di ore settimanali non inferiore a n. 12 complessive e n. 1 amministrativo, per un totale di ore settimanali non inferiore a n. 15 complessive; è prevista, nel corso dell’anno, la chiusura estiva di due settimane dello Sportello.
b) n. 3 volontari per la gestione dello sportello e n. 40 circa volontari disponibili a ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno;
⮚ garantire che il personale sia in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo svolgimento delle prestazioni previste e rispetti la privacy e la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in ragione dell’attività qui considerata, ai sensi della normativa vigente;
⮚ assumersi la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell’osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza nei confronti dei propri soci, coinvolti nello svolgimento del servizio, e di chiunque collabori a qualsiasi titolo alla realizzazione dello stesso;
⮚ garantire che tutto il proprio personale, i propri iscritti ed eventuali altri soggetti che contribuiranno alla realizzazione delle prestazioni sia in regola con le norme vigenti in materia lavoristica, fiscale, assicurativa, previdenziale e di sicurezza;
⮚ garantire che il personale, soci coinvolti nello svolgimento dell’attività e chiunque collabori a qualsiasi titolo alla realizzazione dello stesso, sia coperto da assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per responsabilità civile presso terzi, come da polizza assicurativa stipulata con apposita agenzia assicurativa;
⮚ assicurare che la prestazione sia resa con continuità per il periodo concordato;
⮚ dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal SSC delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento della prestazione;
4. Relativamente alla realizzazione di azioni di monitoraggio sull’andamento dell’attività, l’organizzazione/associazione si impegna, entro il 31 gennaio di ogni anno, a:
⮚ trasmettere al SSC l’elenco aggiornato dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di Amministratore di Sostegno;
⮚ fornire al SSC i dati relativi all’attività dello “Sportello promozione e supporto all’istituto dell’amministratore di sostegno” per l’anno precedente, secondo quanto previsto dalle schede di monitoraggio regionali;
5. Il Soggetto affidatario provvede alla nomina di un unico responsabile/referente per tutto quanto previsto nella presente convenzione e comunica al Servizio Sociale dei Comuni il nominativo, il relativo recapito e le modalità di contatto.
Art. 5 Impegni del Servizio Sociale dei Comuni
1. Il Servizio Sociale dei Comuni si impegna a:
a) riconoscere annualmente per la gestione dello Sportello, un contributo annuo pari ad Euro 45.000,00 a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il contributo annuo verrà trasferito con cadenza trimestrale a seguito di presentazione di un prospetto riepilogativo delle spese sostenute; il saldo verrà trasferito a seguito di presentazione del rendiconto annuale (entro il
31.01 dell’anno successivo a quello di riferimento) comprensivo di una relazione sull’attività svolta;
b) mettere a disposizione, in regime di comodato, la sede e le attrezzature necessarie alla gestione dello sportello nei locali siti in piazzetta Stadtlohn di proprietà del Comune di San Xxxx al Tagliamento;
c) sostenere le spese di gestione (luce, gas, telefono, pulizie) relative alla sede di cui al punto b).
2. Sono rimborsabili quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:
• costi del personale non volontario che svolge attività di sportello;
• compensi a terzi per prestazioni e per servizi;
• spese per acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di attrezzature e materiali;
• spese per la produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale;
• spese per l’avvio d’ufficio, per conto del servizio sociale dei comuni, delle procedure di nomina di amministratore di sostegno per le situazioni maggiormente complesse, nello specifico per l’acquisto di marche da bollo nei procedimenti, che potranno essere recuperate successivamente alla nomina di amministratore di sostegno, per un ammontare massimo di € 2.500,00 annui;
• oneri relativi alla copertura assicurativa specifica per l’attività oggetto della presente convenzione, di cui all’art. 18 del D.Lgs. 117/2017;
• costi telefonici sostenuti per il servizio;
• costi di carburante, che dovranno essere previamente autorizzate e regolamentate, nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, ecc.) quantificati sulla base delle tabelle ACI dell’anno di riferimento;
• costi sostenuti e concordati con il SSC per la formazione dei volontari e la realizzazione di convegni o eventi connessi alla presente convenzione.
3. Si precisa che saranno rimborsate unicamente le spese direttamente riferibili all’oggetto della convenzione. Qualora non fosse possibile una diretta quantificazione, come ad esempio nel caso delle spese assicurative, sarà rimborsata la quota proporzionale riferita al personale, volontario e non, impiegato per la realizzazione delle attività in oggetto.
4. Tutte le spese saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.
5. Le prestazioni oggetto del rimborso saranno documentate al SSC mediante prospetti trimestrali riepilogativi dei servizi svolti. Detti prospetti, con allegata documentazione giustificativa delle spese sostenute, dovranno essere presentati, con cadenza trimestrale, firmati dal legale rappresentante del Soggetto affidatario.
6. In sede di rendicontazione annuale, qualora le spese sostenute e documentate dall’Associazione fossero di importo inferiore all’importo del contributo massimo previsto dalla presente convenzione, l’Associazione dovrà restituire la somma erogata in eccesso.
Art. 6 Obblighi di riservatezza
1. Il Soggetto affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente convenzione. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il SSC e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il vincolo di riservatezza non potrà essere posto nei confronti degli operatori del Servizio Sociale dei Comuni, per quanto riguarda i compiti di loro pertinenza.
3. Il Soggetto affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SSC ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione, fermo restando che il Soggetto affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al SSC.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
1. Il Soggetto affidatario acconsente che i dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune di San Xxxx al Tagliamento ai sensi del vigente GDPR
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento.
2. Il Soggetto affidatario, individuato quale incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi del succitato Regolamento, prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
Art. 8 Divieto di cessione della convenzione e uso dei beni
1. Non è consentito alle Parti far subentrare terzi nei rapporti di cui alla presente convenzione.
2. L’utilizzo dei beni concessi dal Servizio Sociale dei Comuni in comodato è consentito esclusivamente per l’esercizio di attività coerenti con l’oggetto e lo scopo della medesima, con particolare riguardo al valore sociale dei servizi erogati.
Art. 9 Durata
1. La presente convenzione ha durata di 30 mesi dal 01.07.2021 fino al 31.12.2023, salvo risoluzione diversa in accordo fra le parti.
Art. 10 Risoluzione della convenzione e clausola risolutiva espressa
1. Le Parti convengono che il Servizio Sociale dei Comuni avrà la facoltà di risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:
a) grave e ripetuto inadempimento nella realizzazione delle attività e nell’erogazione dei servizi previsti dalla presente convenzione;
b) utilizzazione dei beni concessi in comodato per finalità diverse da quelle individuate e svolgimento di attività incompatibili con la natura del bene e con le finalità indicate;
c) subentro di terzi nei rapporti di cui alla presente convenzione;
d) mancata presentazione senza giustificato motivo dei documenti di gestione relativi all’esercizio delle attività.
Art. 11 Revoca per pubblico interesse
1. Il Servizio Sociale dei Comuni si riserva di revocare la presente convenzione in presenza di gravi e motivate ragioni di pubblico interesse.
Art. 12 Spese convenzionali
1. Le spese, immediate e future, inerenti al presente atto per registrazione in termine fisso, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla convenzione sono a carico del Soggetto affidatario.
2. Il SSC e il Soggetto affidatario provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 131/1986.
Art. 13 Foro competente
1. Per ogni controversia derivante dall’interpretazione o dall’applicazione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pordenone.
San Xxxx al Xxxx.xx, 2021
PER IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO TERRITORIALE “TAGLIAMENTO”
A.S. dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
PER L’ODV/APS