SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
per i lavori di realizzazione di nuovi impianti di sicurezza e videosorveglianza, completi di apparati di campo, linee di collegamento, apparati di gestione, sistemi passivi di sicurezza presso le stazioni ferroviarie di Fabriano (AN), Foligno (PG), Assisi (PG), Ellera Umbra (PG) e relativa manutenzione a canone per cinque anni ed ulteriori opere di manutenzione extracanone.
Cig: 5042240C11
Cup: J31H03000320001
TRA
CENTOSTAZIONI S.p.A., con sede in Roma, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx n. 8, capitale sociale 8.333.335, codice fiscale, partita IVA, ed iscrizione al Registro delle imprese di Roma al n. 06473791009, di seguito, per brevità “Centostazioni”, in persona del
………………………………………, nella qualità di ……………………………………, Società che agisce in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di seguito denominata anche “Cen- tostazioni” o anche Committente.
E
l’IMPRESA ………………………………….., con sede in …………….…., via
…………..………. codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di ,
n. ……, in persona di …………… nella qualità di ……………………………………, di seguito denominata anche “Appaltatore”
PREMESSO
- che, con contratto in data 27.6.2001, Ferrovie dello Stato S.p.A. - Divisione Infrastruttura, og- gi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (d’ora innanzi anche RFI), ha concesso a Centostazioni
S.p.A. l’utilizzazione in esclusiva dei complessi immobiliari di 103 stazioni di medie dimensio- ni, comprendente le attività di riqualificazione, ristrutturazione, valorizzazione e gestione dei complessi stessi;
- che, in forza dell’atto del 19.3.2003 e s.m., costituente integrazione al contratto di cui sopra, RFI può affidare a Centostazioni S.p.A. lo svolgimento delle funzioni di “soggetto tecnico” anche per ulteriori incarichi diversi da quelli di cui al menzionato contratto del 27.6.2001;
- che, con specifico incarico RFI-AD-PRA\A0011\P\2011\0000064 dell’8/02/2011, RFI ha nominato Centostazioni “soggetto tecnico” per lo svolgimento di tutte le attività necessarie per la realizzazione di nuovi impianti di sicurezza e videosorveglianza, completi di apparati di campo, linee di collegamento, apparati di gestione, sistemi passivi di sicurezza presso le sta- zioni ferroviarie di Fabriano (AN), Foligno (PG), Assisi (PG), Ellera Umbra (PG) e relativa manutenzione a canone per cinque anni ed ulteriori opere di manutenzione extracanone;
- che l’affidamento dei suddetti lavori è avvenuto attraverso una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., a seguito della quale è risultato miglior offerente l’Appaltatore;
- che, con lettera n. ……del ………….…., Centostazioni ha comunicato all’Appaltatore che era risultato migliore offerente;
- che l'Appaltatore ha fatto pervenire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara nonché la cauzione definitiva prodotta con le modalità e nelle forme
previste dagli atti di gara;
- che, con lettera n. ……….. del ………….., Centostazioni ha comunicato all’Appaltatore il perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
- che si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - RICHIAMO PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2 - OGGETTO
1. Centostazioni affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto, nel progetto posto a base di gara e negli atti ivi richiamati e/o allegati, i lavori di realizzazione di nuovi impianti di sicurezza e videosorveglianza, completi di apparati di campo, linee di collegamento, appa- rati di gestione, sistemi passivi di sicurezza presso le stazioni ferroviarie di Fabriano (AN), Foligno (PG), Assisi (PG), Ellera Umbra (PG) e relativa manutenzione a canone per cinque anni ed ulteriori opere di manutenzione extracanone.
I lavori di manutenzione comprendono attività compensate a canone ed extracanone. Sono compresi negli interventi a canone:
a) espletamento del servizio di reperibilità e pronto intervento per la gestione delle richieste di inter- vento;
b) manutenzione ordinaria sulle apparecchiature, sottosistemi ed impianti;
c) manutenzione riparativa o a guasto;
d) manutenzione di tipo straordinario qualora il guasto su apparecchiature e sottosistemi avvenga prima della scadenza del periodo di garanzia offerto dall’appaltatore.
La puntuale descrizione di dette attività è rilevabile nel “Capitolato tecnico della manutenzione” com- preso nella documentazione tecnica posta a base di gara.
Sono compresi negli interventi extracanone le attività per la manutenzione straordinaria, fatto salvo il caso di cui alla precedente lettera d) e comunque tutte le attività esplicitamente escluse dalla garanzia. Con le stesse modalità saranno compensati gli interventi che si rendessero necessari in seguito a:
- eventi naturali eccezionali (alluvioni, terremoti, scariche atmosferiche, etc.);
- atti di effrazione, sabotaggi e tutto quanto riconducibile a manomissioni di origine dolosa.
Le attività extra canone saranno affidate all’Appaltatore sulla base di specifici ordini attuativi nei quali saranno di volta in volta indicati: l’oggetto, l’importo, i tempi d’esecuzione nonché eventuali prescri- zioni tecniche. A detti ordini sarà allegata la relativa documentazione tecnica necessaria per la corretta e puntuale individuazione delle prestazioni da effettuare.
E’ altresì compresa nell’oggetto del contratto l’attività di formazione del personale così come descritta nell’elaborato “Relazione tecnica” relativo all’intervento della singola stazione.
Detta attività avrà la durata prevista nella menzionata Relazione, oltre all’eventuale maggior periodo offerto dall’Appaltatore pari a n……( ) giorni.
Rientra nell’oggetto dell’appalto l’intero contenuto dell’offerta tecnica migliorativa presentata dall’Appaltatore in fase di gara.
ARTICOLO 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
1. I lavori oggetto del contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo articolo 4 che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare senza riserve ed eccezioni.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati e
non dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità che han- no giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall'impor- to offerto dall’Appaltatore.
3. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento o di più documenti si applicano le disposizioni più favorevoli per Centostazioni.
4. Tutta la menzionata attività di manutenzione sarà gestita direttamente da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, che potrà subentrare a Centostazioni nella titolarità del contratto di appalto e di tutte le relative obbligazioni, a partire dalla data del collaudo tecnico con esito positivo relativo ai lavori di realizza- zione.
5. I lavori in corrispondenza della linea ferroviaria dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni di sicurezza richieste dal personale di esercizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nel rispetto delle istru- zioni appositamente dettate a tal proposito nella documentazione d’appalto.
6. L’Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni e procedure del Sistema di qualità aziendale di Centostazioni, nonché a consentire, da parte di Centostazioni stessa o del suo Ente di certificazione, l’effettuazione di ispezioni presso le sue sedi ed uffici, finalizzate alla verifica del rispet- to di dette prescrizioni e procedure ovvero alla verifica del rispetto delle prescrizioni e procedure del Sistema di qualità aziendale adottato dall’Appaltatore.
ARTICOLO 4 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
1. Fermo restando quanto previsto al comma 3 del precedente art. 3, fanno parte integrante e sostan- ziale del presente contratto, che ha prevalenza su tutti gli altri documenti d’appalto, i documenti di se- guito elencati, in ordine decrescente di importanza, nel comma successivo, pur se non fisicamente al- legati al presente atto.
2. Elenco dei documenti facenti parte integrante ed essenziale del Contratto:
2.1 Bando e disciplinare di gara con i relativi allegati;
2.2 Eventuali chiarimenti forniti da Centostazioni ai concorrenti alla gara d’appalto;
2.3 Protocollo di intesa sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tra le Prefetture della Regione Umbria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Confindustria di Perugia e Terni del 22 novembre 2012;
2.4 I seguenti elaborati facenti parte del Progetto esecutivo dell’appalto:
EE | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | E | E | 0 | 0 | 0 | 0 | Elenco Elaborati |
CS | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | C | S | 0 | 0 | 0 | 0 | Capitolato speciale di appalto |
RT | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | R | T | 0 | 0 | 0 | 0 | Relazione Tecnica |
ST | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | S | T | 0 | 0 | 0 | 0 | Specifica tecnica |
EPL | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | E | P | 0 | 0 | 0 | 0 | Elenco Prezzi Xxxxxxx |
XX0 | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | C | M | 0 | 0 | 0 | 0 | Omissis |
WB | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | W | B | 0 | 0 | 0 | 0 | Elenco WBS |
Capitolato tecnico della manutenzione
Computo Metrico Estimativo Manutenzione Programmata a canone
Computo Metrico Estimativo Manutenzione Extra-canone
Elenco Prezzi Unitari manutenzione Canone ed extra-canone
Piano della Sicurezza generale ai sensi del D.lgs. 81/08
Piano della Sicurezza generale - Allegato "1"
- Schede di valutazione dei rischi
Piano della Sicurezza generale - Allegato "3"
- Computo metrico della sicurezza lavori
Piano della Sicurezza generale - Allegato "4"
-
Cronoprogramma globale Elenco Prezzi Opere Sicurezza
Quadro economico
Stazione di Fabriano - Aree d'intervento TVCC
Stazione di Fabriano - Pianta Piano Ferro e sottopasso - Disposizione planimetrica tele- camere
Stazione di Fabriano - Pianta Piano Ferro e sottopasso - Cavidotti di distribuzione
Stazione di Fabriano - Pianta Piano Ferro e sottopasso - Linee di dorsale ottica ed ali- mentazione elettrica
Stazione di Fabriano - Pianta Locale Tec- nico - Disposizione apparati
Stazione di Fabriano - Schema a blocchi
Stazione di Fabriano - Schema elettrico unifilare quadro elettrico
Stazione di Fabriano - Relazione di calcolo cavi elettrici
CTM | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | C | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM2 | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | C | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM3 | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | C | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPM | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | E | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS1 | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS2 | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS3 | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | C | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
QE | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | Q | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
01A | A | N | F | A | I | E | S | 0 | 0 | P | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
01B | A | N | F | A | I | E | S | 0 | 0 | P | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
01C | A | N | F | A | I | E | S | 0 | 0 | P | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
01D | A | N | F | A | I | E | S | 0 | 0 | P | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
01E | A | N | F | A | I | E | S | F | V | P | M | P | K | 0 | 0 |
01F | A | N | F | A | I | E | S | 0 | 0 | S | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
01G | A | N | F | A | I | E | Q | 0 | 0 | S | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
01H | A | N | F | A | I | E | Q | 0 | 0 | R | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stazione di Fabriano - Piano della Sicurez- za generale - Allegato "2" - Scheda Integra- tiva
Stazione di Fabriano - Piano della Sicurez- za generale - Allegato "4" - Cronoprogram- ma
Stazione di Fabriano - Fascicolo con le ca- ratteristiche dell'opera
Stazione di Fabriano - Cantierizzazione
Stazione di Foligno - Aree d'intervento TVCC
Stazione di Foligno - Pianta Piano Ferro - Disposizione planimetrica telecamere
Stazione di Foligno - Pianta Piano Sotto- passo - Disposizione planimetrica telecame- re
Stazione di Foligno - Pianta Piano Ferro - Cavidotti di distribuzione
Stazione di Foligno - Pianta Piano Sotto- passo - Cavidotti di distribuzione
Stazione di Foligno - Pianta Piano Ferro - Linee di dorsale ottica ed alimentazione elet- trica
Stazione di Foligno - Pianta Piano Sotto- passo - Linee di dorsale ottica ed alimenta- zione elettrica
Stazione di Foligno - Pianta Locale Tecnico
- Disposizione apparati
Stazione di Foligno - Schema a blocchi
Stazione di Foligno - Schema elettrico uni- filare quadro elettrico
Stazione di Foligno - Relazione di calcolo cavi elettrici
Stazione di Foligno - Piano della Sicurezza generale - Allegato "2" - Scheda Integrativa
Stazione di Foligno - Piano della Sicurezza generale - Allegato "4" - Cronoprogramma
Stazione di Foligno - Fascicolo con le ca- ratteristiche dell'opera
Stazione di Foligno - Cantierizzazione
01I | A | N | F | A | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
01L | A | N | F | A | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
01M | A | N | F | A | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
01N | A | N | F | A | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
02A | A | N | F | N | I | E | S | 0 | 0 | P | M | P | K | 0 | 0 |
02B | A | N | F | N | I | E | S | 0 | 0 | P | M | P | K | 0 | 0 |
02C | A | N | F | N | I | E | S | 0 | 0 | P | M | S | O | 0 | 0 |
02D | A | N | F | N | I | E | S | 0 | 0 | P | M | P | K | 0 | 0 |
02E | A | N | F | N | I | E | S | 0 | 0 | P | M | S | O | 0 | 0 |
02F | A | N | F | N | I | E | S | 0 | 0 | P | M | P | K | 0 | 0 |
02G | A | N | F | N | I | E | S | 0 | 0 | P | M | S | O | 0 | 0 |
02H | A | N | F | N | I | E | S | 0 | 0 | P | M | P | K | 0 | 0 |
02I | A | N | F | N | I | E | S | 0 | 0 | S | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
02L | A | N | F | N | I | E | Q | 0 | 0 | S | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
02M | A | N | F | N | I | E | Q | 0 | 0 | R | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
02N | A | N | F | N | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
02O | A | N | F | N | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
02P | A | N | F | N | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
02Q | A | N | F | N | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stazione di Assisi - Aree d'intervento TVCC
Stazione di Assisi - Pianta Piano Ferro e sottopasso - Disposizione planimetrica tele- camere
Stazione di Assisi - Pianta Piano Ferro e sottopasso - Cavidotti di distribuzione
Stazione di Assisi - Pianta Piano Ferro e sottopasso - Linee di dorsale ottica ed ali- mentazione elettrica
Stazione di Assisi - Pianta Locale Tecnico - Disposizione apparati
Stazione di Assisi - Schema a blocchi
Stazione di Assisi - Schema elettrico unifi- lare quadro elettrico
Stazione di Assisi - Relazione di calcolo cavi elettrici
Stazione di Assisi - Piano della Sicurezza generale - Allegato "2" - Scheda Integrativa
Stazione di Assisi - Piano della Sicurezza generale - Allegato "4" - Cronoprogramma
Stazione di Assisi - Fascicolo con le ca- ratteristiche dell'opera
Stazione di Assisi - Cantierizzazione
Stazione di Ellera - Aree d'intervento TVCC
Stazione di Ellera - Pianta Piano Ferro - Di- sposizione planimetrica telecamere
Stazione di Ellera - Pianta Piano Ferro - Cavidotti di distribuzione
Stazione di Ellera - Pianta Piano Ferro - Li- nee di dorsale ottica ed alimentazione elet- trica
Stazione di Ellera - Pianta Locale Tecnico - Disposizione apparati
Stazione di Ellera - Schema a blocchi
03A | A | N | A | S | I | E | S | 0 | 0 | P | M | P | K | 0 | 0 |
03B | A | N | A | S | I | E | S | 0 | 0 | P | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
03C | A | N | A | S | I | E | S | 0 | 0 | P | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
03D | A | N | A | S | I | E | S | 0 | 0 | P | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
03E | A | N | A | S | I | E | S | 0 | 0 | P | M | P | K | 0 | 0 |
03F | A | N | A | S | I | E | S | 0 | 0 | S | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
03G | A | N | A | S | I | E | Q | 0 | 0 | S | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
03H | A | N | A | S | I | E | Q | 0 | 0 | R | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
03I | A | N | A | S | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
03L | A | N | A | S | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
03M | A | N | A | S | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
03N | A | N | A | S | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
04A | A | N | E | L | I | E | S | 0 | 0 | P | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
04B | A | N | E | L | I | E | S | 0 | 0 | P | M | P | K | 0 | 0 |
04C | A | N | E | L | I | E | S | 0 | 0 | P | M | P | K | 0 | 0 |
04D | A | N | E | L | I | E | S | 0 | 0 | P | M | P | K | 0 | 0 |
04E | A | N | E | L | I | E | S | 0 | 0 | P | M | P | K | 0 | 0 |
04F | A | N | E | L | I | E | S | 0 | 0 | S | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
04G | A | N | E | L | I | E | Q | 0 | 0 | S | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
04H | A | N | E | L | I | E | Q | 0 | 0 | R | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
04I | A | N | E | L | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
04L | A | N | E | L | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
04M | A | N | E | L | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
04N | A | N | E | L | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stazione di Ellera - Schema elettrico unifi- lare quadro elettrico
Stazione di Ellera - Relazione di calcolo cavi elettrici
Stazione di Ellera - Piano della Sicurezza generale - Allegato "2" - Scheda Integrativa
Stazione di Ellera - Piano della Sicurezza generale - Allegato "4" - Cronoprogramma
Stazione di Ellera - Fascicolo con le carat- teristiche dell'opera
Stazione di Ellera - Cantierizzazione
2.5 Condizioni generali di contratto per gli appalti di lavori delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" (d’ora in avanti C.G.C.) approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012. Si precisa che le predette Condizioni troveranno applicazione per quanto non disciplinato dal presente contratto e dai documenti d’appalto e sempre che le predette Condizioni non siano in contrasto con gli stessi e/o non siano derogate;
2.6 Capitolato Speciale per la sicurezza nei cantieri e la tutela dell’ambiente;
2.7 Tariffe F.S.I. Depositate Ed. 2011;
2.8 Tariffa Istituto Sperimentale delle Ferrovie;
2.9 Procedura di codifica della documentazione e cartiglio;
3.0 Offerta presentata dall’Appaltatore, ivi compresi i relativi documenti tecnici allegati all’offerta e i documenti forniti per la verifica della congruità dell’offerta stessa, ai sensi dell’art. 87 e all’ art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..
In particolare, sono allegati fisicamente al presente contratto i seguenti documenti ed elaborati comu- ni all’intero appalto:
CS XX XX XXX XX CTM | A A A A A A | N N N N N N | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | I I I I I I | E E E E E E | S S S S S S | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | C R S E W C | S T T P B M | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Capitolato speciale di appalto Relazione Tecnica Specifica tecnica Elenco Prezzi Unitari Elenco WBS Capitolato tecnico della manutenzione |
CM2 | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | C | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM3 | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | C | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPM | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | E | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS1 | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS2 | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS3 | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | C | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS | A | N | 0 | 0 | I | E | S | 0 | 0 | P | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
Computo Metrico Estimativo Manutenzione Programmata a canone
Computo Metrico Estimativo Manutenzione Extra-canone
Elenco Prezzi Unitari manutenzione Canone ed extra-canone
Piano della Sicurezza generale ai sensi del D.lgs. 81/08
Piano della Sicurezza generale - Allegato "1"
- Schede di valutazione dei rischi
Piano della Sicurezza generale - Allegato "3"
- Computo metrico della sicurezza lavori
Piano della Sicurezza generale - Allegato "4"
-Cronoprogramma globale
Elenco Prezzi Opere Sicurezza
- Protocollo di intesa sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tra le Prefetture della Regione Umbria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Confindustria di Perugia e Terni del 22 novembre 2012;
- Condizioni generali di contratto per gli appalti di lavori delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" (d’ora in avanti C.G.C.) approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012;
- Capitolato Speciale per la sicurezza nei cantieri e la tutela dell’ambiente;
- Elenco Tariffe F.S.I. Depositate Ed. 2011;
- Tariffa Istituto Sperimentale delle Ferrovie;
- Procedura di codifica della documentazione e cartiglio.
Mentre per ciascuna stazione verranno, inoltre, fisicamente allegati al presente contratto i seguenti documenti:
- Piano della Sicurezza generale - Allegato "4" – Cronoprogramma
- Piano della Sicurezza generale - Allegato "2" - Scheda Integrativa
ARTICOLO 5 - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE
1. L'Appaltatore deve nominare un proprio Direttore tecnico ai sensi dell'art. 15 C.G.C. e può nomi- nare uno o più direttori di cantiere.
2. Centostazioni può rifiutare, a suo insindacabile giudizio, il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere designati dall’Appaltatore ed in generale tutti i soggetti incaricati dallo stesso di gestire per l’Appaltatore medesimo i rapporti relativi al presente contratto d'appalto nonché qualsiasi attività ese- cutiva, ivi compresi gli eventuali tecnici redattori di disegni, computi, relazioni e quant’altro prodotto in relazione al presente appalto. Centostazioni potrà altresì esigere la sostituzione di tutti i predetti
soggetti. Sia nel caso di rifiuto che di sostituzione di tutti i predetti soggetti, non spetterà all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo ovvero alcun risarcimento.
3. Le comunicazioni/ordini di servizio si intenderanno ricevuti dall’Appaltatore, anche ai fini della applicazione delle penali (di cui al successivo art. 20 del presente contratto) qualora Centostazioni sia in grado di esibire la ricevuta con esito positivo ovvero la conferma dell’invio della email inviata tra- mite Posta elettronica certificata ai recapiti che saranno forniti dall’appaltatore entro cinque giorni dal- la data di sottoscrizione del presente contratto.
ARTICOLO 6 – IMPORTO
1. L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro (euro
………………………………), così ripartito:
1.1 € ………………….(euro ) importo complessivo dell’appalto di cui:
1.1.1 € ………………….(euro ) a corpo per lavori di realizzazione, quale risul-
tante dall’applicazione del ribasso del …....% ( ………….…….. per cento) offerto dall’Appaltatore in fase di gara.
Detto importo è così suddiviso:
- €…………………..……………(euro……………………) per i lavori relativi alla stazione di Fa- xxxxxx;
- €……………………..…………(euro ) per i lavori relativi alla stazione di Foli-
gno;
- €………………………….……(euro ) per i lavori relativi alla stazione di Assi-
si;
- €…………………..……………(euro ) per i lavori relativi alla stazione di Elle-
ra.
1.1.2 € ……………….. (euro ) a corpo per i lavori di manutenzione a canone, quale
risultante dall’applicazione del ribasso del ……..% (…………..……….. per cento) offerto dall’Appaltatore in fase di gara, da compensare sulla base di canoni trimestrali di €
…………………. (euro );
1.1.3 € 93.793,40 (novantatremilasettecentonovantatre/40) a misura, quale importo massimo a disposizione per eventuale manutenzione extracanone.
1.2. € 72.415,26 (settantaduemilaquattrocentoquindici/26) compenso massimo per l’attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento e comunque per l’adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di cui:
1.2.1 € 63.773,14 (sessantatremilasettecentosettantatre/14) a corpo per oneri della sicurezza rela- tivi ai lavori di realizzazione.
1.2.2 € 4.850,32 (quattromilaottocentocinquanta/32) a corpo per oneri della sicurezza relativi alla manutenzione ordinaria a canone, da compensare sulla base di canoni trimestrali di € 242,516 (duecentoquarantadue/516);
1.2.3 € 3.791,80 (tremilasettecentonovantuno/80) a misura per oneri della sicurezza relativi alla manutenzione extracanone.
Gli importi di cui ai punti 1.1.3 e 1.2.3 devono intendersi come importi massimi presunti; Centosta- zioni non assume pertanto alcun impegno in ordine al raggiungimento degli stessi. In caso di mancato raggiungimento di detto importo, l’Appaltatore non potrà richiedere a Centostazioni alcun indennizzo, risarcimento o compenso, a qualsiasi titolo.
Dette attività verranno contabilizzate con prezzi e modalità indicati nell’Elenco prezzi unitari, al netto del ribasso del ……… % (………….…………….…. per cento) offerto dall’Appaltatore in fase di gara.
Nell’importo dell’appalto sono compresi e compensati gli oneri per lavorazioni notturne, festive e fe- stive notturne, per la presenza di esercizio ferroviario, inteso anche come transito e/o presenza di viaggiatori, di operatori, degli esercizi commerciali e degli altri soggetti presenti a qualsiasi titolo in stazione e nelle aree comunque interessate dai lavori e tutti gli oneri comunque necessari per il rispet- to di quanto previsto nella documentazione d’appalto.
L’Appaltatore assume una obbligazione di risultato con riferimento alla completezza ed all’idoneità delle prestazioni da effettuare rispetto alle finalità perseguite da Centostazioni e da RFI, essendosi im- pegnato ad esaminare tutta la documentazione d’appalto in ogni dettaglio e ad integrarla con quelle opere, categorie di lavori, magisteri, forniture e quant’altro che, seppure non espressamente indicati, sono essenziali per rendere l’opera idonea, completa e funzionale rispetto ai fini perseguiti.
2. Gli importi di cui sopra non sono comprensivi dell’I.V.A.
ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVI
1. I lavori di realizzazione e di manutenzione a canone oggetto del presente appalto saranno compen- sati a corpo, mentre le attività di manutenzione extracanone saranno compensati a misura, sulla base delle quantità di lavorazioni effettivamente eseguite.
2. L’Appaltatore ha pienamente valutato ogni implicazione ed onere, nessuno escluso, derivante dall’affidamento a corpo di parte delle opere. Al riguardo l'Appaltatore dichiara di aver preso visione degli elaborati dei progetti esecutivi, di averne verificato la completezza, l’eseguibilità delle opere e la congruità dei prezzi di stima e di averne tenuto conto nella sua offerta.
3. Gli importi delle opere a corpo ed i prezzi unitari delle opere a misura comprendono e compensa- no tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per conse- gnare le opere complete e ultimate, nel rispetto del progetto, per osservare tutte le prescrizioni esecu- tive del presente contratto nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti, anche se non esplicitamente menzionati. L’importo contrattuale comprende e compensa, inoltre, tutti gli oneri derivanti dalla probabile e contemporanea presenza nell’ambito delle zone interessate dai lavori di al- tre ditte appaltatrici, ivi comprese le difficoltà ed oneri connessi ad una eventuale ritardata e/o frazio- nata consegna delle aree di lavoro ed alla indisponibilità delle aree di accantieramento per esigenze re- lative sia all’esecuzione di altri appalti sia all’esecuzione delle attività di esercizio, nonché gli oneri de- rivanti dall’esecuzione di lavorazioni che potranno essere eseguite al di fuori dell’orario di lavoro, in orario notturno o su più turni di lavoro e/o nelle giornate di sabato e domenica, in funzione delle esi- genze di servizio ed operative.
4. Gli importi complessivi per gli oneri della sicurezza, di cui al precedente art. 6, si intendono com- prensivi di ogni e qualsiasi onere occorrente per dare le relative attività finite, realizzate a perfetta re- gola d'arte, con le garanzie previste, perfettamente aderenti alla documentazione d’appalto e nel ri- spetto di ogni norma, legge e regolamento vigenti, anche se non menzionati.
5. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad I.V.A. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.
ARTICOLO 8 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. Tutti i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli, alle sue indagini ed alle sue stime.
2. L’Appaltatore rinuncia espressamente, ad ogni effetto, alla revisione dei prezzi ed alla applicazione dell’equo compenso di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 1664 c.c. ed all’art. 38.9 delle C.G.C., nonché alle limitazioni ed indennità di cui all'art. 1660 c.c.
3. Rimane stabilito che gli importi ed i prezzi d’appalto relativi ai lavori ed agli oneri di sicurezza sa-
ranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni dei termini uti- li per il completamento delle attività e/o eventuali sospensioni ordinate da Centostazioni.
4. Per le prestazioni del presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi, non si applica il meccanismo del prezzo chiuso nonché quello della compensazione di cui all’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
ARTICOLO 9 – PAGAMENTI
1. L’Appaltatore, relativamente ai lavori di realizzazione, ha diritto al pagamento di acconti sull’importo dell’appalto previa comunicazione dei dati e delle informazioni previste nel presente arti- colo.
2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 39, 44 e 45 delle C.G.C., la contabilità dei lavori di rea- lizzazione avrà cadenza mensile e sarà specifica per ciascun cantiere. Sarà quindi redatto un unico SAL , che evidenzierà i singoli avanzamenti in ciascun cantiere. Detta contabilizzazione sarà effettuata sulla base delle percentuali di avanzamento dei singoli gruppi di lavorazioni rispetto ai corrispondenti gruppi di lavorazioni di cui alle rispettive WBS (Work Breakdown Structure) di progetto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44.4 delle C.G.C., lo stato d’avanzamento dei lavori verrà compila- to entro quarantacinque giorni. Tale termine decorre dal trentunesimo giorno successivo al comple- tamento del mese di lavori al quale si riferisce il singolo stato di avanzamento. Entro trenta giorni de- correnti dalla data dell’emissione dello stato di avanzamento dei lavori, RFI emetterà un documento di “Entrata merci”. Ad ogni fattura dovrà essere allegato il menzionato documento di “Entrata merci” autorizzato da RFI e Centostazioni.
A tutte le fatture (relative sia ai lavori di realizzazione sia alle attività di manutenzione a canone ed ex- tracanone), l’Appaltatore dovrà allegare:
- copia del relativo documento di “Entrata merci” autorizzato da RFI;
- copia della documentazione necessaria per consentire alla stazione appaltante la richiesta del
D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva), comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera di cui all’art. 118 comma 6 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., relativo all’appaltatore, al subappaltatore ad eventuali consorziate esecutrici (clausola che sarà inserita se l’Appaltatore rientri tra i soggetti indicati all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.) e al sub- contraente che utilizzi manodopera in cantiere;
- la documentazione dell’Appaltatore, ritenuta idonea da Centostazioni, per comprovare l’adempimento degli obblighi relativi al versamento, dei contributi previdenziali ed assicurativi del personale dipendente, nonché dei versamenti di cui all’art. 35 comma 28 del D.L. n. 223/2006 e s.m.i.. A tal fine l’Appaltatore dovrà consegnare o trasmettere a Centostazioni, all’indirizzo postale o all’indirizzo pec della stessa, il modulo allegato al presente contratto, unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità - debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Appaltatore (o da soggetto munito di poteri idonei dei quali dovrà essere fornita specifica evidenza attraverso idonea documentazione) contenente le dichia- razioni richieste ai sensi della citata normativa di cui all’art. 35 comma 28 del D.L. n. 223/2006 e s.m.i.. Centostazioni ed RFI, fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’Appaltatore, potranno sospendere il pagamento del corrispettivo. Il pagamento delle fatture è in ogni caso subordinato alla verifica della regolarità dei versamenti effettuati dall’Appaltatore come rile- vabili dalla documentazione prodotta in allegato alle singole fatture. Centostazioni ed RFI potranno in ogni caso richiedere, prima di effettuare i singoli pagamenti, l’esibizione di ogni ulteriore documento atto a verificare la correttezza dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi del personale dipendente nonché dei versamenti ai sensi dell’art. 35 comma 28 del D.L. n. 223/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 45.3 delle C.G.C., una volta emesso il SAL, il pagamento delle somme dovute all’Appaltatore avrà luogo alla fine del secondo mese successivo alla data di ricezione della fattura. Il pagamento delle fatture è in ogni caso subordinato alla verifica della regolarità dei versamenti contri-
butivi e fiscali effettuati dall’Appaltatore e dai subappaltatori, come rilevabile dalla documentazione allegata alle singole fatture e comunque acquisita da Centostazioni ed RFI. Centostazioni ed RFI po- tranno in ogni caso richiedere, prima di effettuare i singoli pagamenti, l’esibizione di ogni ulteriore documento atto a verificare la correttezza dei versamenti contributivi e fiscali da parte dell’Appaltatore e dei subappaltatori, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme.
3. Gli importi a corpo per gli oneri di sicurezza relativi ai lavori di realizzazione verranno contabilizza- ti con gli stessi criteri previsti per i corrispondenti lavori, procedendo, quindi, sulla base delle percen- tuali di avanzamento dei singoli gruppi di lavorazioni relativi alla sicurezza rispetto ai corrispondenti gruppi di lavorazioni come rilevabili dal Piano di sicurezza e coordinamento di progetto.
4. Per qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle somme dovute in acconto ovvero a saldo si procederà con le modalità indicate all'art. 45 delle C.G.C.
5. Il pagamento di tutti i corrispettivi sarà effettuato da RFI, pertanto l’Appaltatore dovrà emettere fattura a:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0 - 00000 Xxxx, X. XXX 00000000000, codice fiscale 01585570581.
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010.
A tal fine, l’Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, non- ché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nei termini di cui al citato articolo. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, devono essere effettuati dall’Appaltatore attraverso il suddetto conto dedicato, ai sensi di quanto disposto dal menzionato art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010.
Qualora l’Appaltatore, entro tale termine, non comunichi gli estremi completi per l’effettuazione del bonifico, non avrà diritto ad interessi, indennizzi o risarcimenti, a qualsiasi titolo richiesti.
L'adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, sollevando Centostazioni e RFI da ogni responsabilità conseguente.
La modalità di pagamento prescelta attraverso l’indicazione del conto corrente dedicato sarà valida per tutti i pagamenti. Eventuali cambiamenti circa le modalità di pagamento, nonché i dati relativi alle persone delegate ad operare sui conti correnti già indicati dovranno essere approvate da Centostazioni ed RFI.
Qualora vengano autorizzati subappalti per i quali è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori, troveranno applicazione le medesime cadenze, obblighi e modalità di fatturazione e pagamento già esplicitate nel presente articolo relativamente ai rapporti tra l’Appaltatore, RFI e Centostazioni.
Tutti i pagamenti effettuati dall’Appaltatore per la remunerazione di tutti i soggetti coinvolti a qualsia- si titolo nell’esecuzione dell’appalto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010 e s.m., dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla medesima disposizione; per- tanto, l’Appaltatore ha l’obbligo di effettuare ogni pagamento tramite bonifico bancario o postale, at- traverso il predetto conto dedicato, e riportare nella causale il numero di CUP J31H03000320001 ed il numero di Cig: 5042240C11.
Fermo restando quanto previsto all’art. 3, commi 2 e 3 della Legge n. 136/2010 e s.m., l’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare tutti gli adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge, a tal fine l’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Centostazioni ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente secondo le vigenti norme della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flus- si finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.
In aggiunta, all’atto della redazione della contabilità mensile, l’Appaltatore dovrà consegnare a Cento- stazioni, nelle forme stabilite da Centostazioni stessa, una dichiarazione propria e del subappaltatore, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti muniti di poteri idonei, dei quali si dovrà allegare speci- fico documento di riconoscimento in corso di validità, contenente l’indicazione degli importi dovuti a ciascuno di detti soggetti sul relativo SAL da emettere. Qualora l’Appaltatore non produca detta di-
chiarazione, Centostazioni non emetterà il relativo SAL.
Ricevuta la menzionata dichiarazione, Centostazioni effettuerà le necessarie verifiche e, qualora le stesse diano esito positivo, procederà all’emissione del SAL. Nel SAL saranno quindi indicati anche gli importi dovuti al subappaltatore, RFI emetterà un’Entrata merci per l’Appaltatore ed una per il su- bappaltatore.
Anche il subappaltatore dovrà emettere fattura all’Appaltatore allegando alla stessa, oltre alla docu- mentazione attestante la regolarità degli adempimenti di cui all’art. 35 comma 28 del D.L. n. 223/2006 e s.m.i. ai sensi del presente articolo e l’ulteriore documentazione prevista al successivo articolo 13, il proprio documento di Entrata merci rilasciato da RFI.
L’Appaltatore rinuncia, ad ogni effetto, all’applicazione dell'art. 1224 c.c. per gli eventuali maggiori danni causati dal ritardato pagamento di tutte o parte delle somme dovute in relazione al presente ap- palto, avendo valutato e valorizzato tale rischio nella formulazione dell’offerta.
Le attività di manutenzione a canone verranno retribuite attraverso canoni trimestrali posticipati a corpo. L’importo del canone trimestrale è quello indicato all’art. 6, punto 1.1.2 del presente contratto, con l’aggiunta del canone indicato all’art. 6, punto 1.2.2, corrispondente alla quota percentuale degli oneri di sicurezza complessivi di cui al punto 1.2.2. del medesimo articolo.
Le relative fatture potranno essere emesse solo a valle di specifica Entrata merci emessa da RFI entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento. L’Entrata merci verrà rilasciata esclusivamente qualora siano state effettivamente rese, nel periodo di riferimento, le relative prestazioni.
Per la manutenzione extracanone, da compensare a misura, la contabilità sarà effettuata moltiplicando le quantità effettivamente eseguite ai relativi prezzi (al netto del ribasso di gara) di cui all’Elenco prezzi unitari allegato alla documentazione tecnica d’appalto. Per i relativi oneri della sicurezza si procederà in maniera analoga sulla base dei relativi prezzi unitari riportati nel piano di sicurezza e coordinamento della manutenzione allegato alla documentazione tecnica d’appalto.
Gli eventuali lavori di manutenzione extracanone saranno contabilizzati con cadenza mensile, se di du- rata superiore a due mesi, ovvero alla fine degli stessi se di durata inferiore a tale termine. La contabi- lizzazione sarà effettuata entro 15 (quindici) giorni dalla fine del mese ovvero dalla fine dei lavori. Gli stati di avanzamento saranno redatti entro 45 (quarantacinque) giorni, singolarmente per ciascun inter- vento ordinato, decorrenti dalla data della contabilizzazione.
Successivamente RFI emetterà il documento di entrata merci, previa verifica dell’adempimento degli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi del personale dipendente e di quanto previsto ai sensi dell’art. 35 comma 28 del D.L. n. 223/2006 e s.m.i., con i tempi e le modalità indicati nel punto 2 del presente articolo. Le relative fatture potranno essere emesse solo a valle dell’emissione del documento di Entrata merci da parte di RFI.
In caso di applicazione di penali, Centostazioni o RFI (per le attività di manutenzione a canone ed ex- tracanone) comunicherà all’Appaltatore l’ammontare delle stesse all’atto dell’emissione del documento di Entrata merci. In tal caso Centostazioni o RFI provvederà ad emettere relativa nota di addebito. Centostazioni provvederà quindi alla compensazione finanziaria di tali addebiti con le somme dovute per le prestazioni rese.
Il documento di Entrata merci sarà sempre emesso per l’importo corrispondente allo stato di avan- zamento dei lavori, al periodo di manutenzione ed alle attività di manutenzione extracanone cui si ri- ferisce. Fermo restando quanto previsto dagli art. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e dagli art. 39, 44 e 45 delle C.G.C., ad ogni importo sarà applicata la ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tute- la, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tutte le fatture dovranno essere emesse al netto delle ritenute di cui al precedente periodo, in quanto assumeranno rilevanza, ai fini IVA, sol- tanto all’atto dell’approvazione del certificato di collaudo relativo alle attività di manutenzione, di con- seguenza le stesse potranno essere interamente fatturate solo successivamente alla formale comunica- zione di approvazione del collaudo trasmessa da RFI all’Appaltatore. Tutte le ritenute effettuate sui pagamenti saranno svincolate all’atto dell’approvazione del certificato di collaudo relativo alle attività di manutenzione, previa verifica dell’assenza di inadempienze contributive effettuata attraverso il rila-
scio del documento unico di regolarità contributiva o di ogni altro documento o certificato necessario ad accertare la regolarità contributiva e fiscale dell’Appaltatore ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme. Qualora il documento unico di regolarità contributiva relativo all’Appaltatore, al subappaltato- re, ai subcontraenti e ad eventuali consorziate esecutrici (clausola che sarà inserita se l’Appaltatore rientri tra i soggetti indicati all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.), segnali un’inadempienza con- tributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, Centostazioni/RFI tratterrà dal documento di Entrata merci l’importo corrispondente all’inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli Enti previdenziali, assi- stenziali e alla Cassa edile, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. Si precisa che tali eventuali trattenute di cui al comma 2 dell’art. 4 del citato Regolamento, finalizzate a ripianare le inadempienze contributive dell’Appaltatore, verranno effettuate successivamente a quelle dello 0,50% sui pagamenti progressivi di cui al comma 3 dello stesso art. 4 e dunque al netto di queste ultime. In ogni caso, ove Centostazioni, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell’Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione dei lavori, senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto entro il termine asse- gnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richie- sta, è in facoltà di sostituirsi all’Appaltatore provvedendo, anche in corso d’opera, a corrispondere di- rettamente ai lavoratori le somme dovute da quest’ultimo.
La previsione di cui al precedente periodo, nelle sole ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore, è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti da parte del subappaltatore, del subcontraente e di eventuali consorziate esecutrici (clausola che sarà inserita se il subappaltatore rientri tra i soggetti indicati all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.) nei confronti del proprio personale dipen- dente.
Tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui al presente contratto e di cui alla Legge
n. 136/2010 e s.m. si applicano anche nei rapporti tra l’Appaltatore e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (che potrà subentrare a Centostazioni nella titolarità del contratto di appalto, a partire dalla data del verbale di collaudo tecnico con esito positivo relativo ai lavori di realizzazione) e tra quest’ultima ed eventuali subappaltatori e consorziate esecutrici (clausola che sarà inserita se il subappaltatore rientri tra i sog- getti indicati all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.) per i quali, ai sensi degli artt. 37 comma 11 e 118 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., è previsto il pagamento diretto.
ARTICOLO 10 - CESSIONE DEI CREDITI
1. Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere oggetto di cessione a terzi, di mandato all’incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma, solo previa autorizzazione scritta di Centostazioni, che la stessa potrà rifiutare a suo insindaca- bile giudizio.
2. Si intendono fin da ora autorizzati le cessioni di crediti e/o i contratti di factoring e/o comunque tutti quei negozi di disposizione dei crediti di cui al presente contratto, ivi compresi i negozi di cui al comma 1 del presente articolo, in cui sia cessionaria/mandataria/delegataria la Fercredit Servizi Fi- nanziari S.p.A..
3. Le parti concordano altresì espressamente che la cessione senza previa autorizzazione dà diritto a Centostazioni di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con conseguente diritto di Centostazioni al risarcimento dei danni.
4. Resta inteso che Centostazioni intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le ec- cezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensa- zioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di Centostazioni.
5. Tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui al presente contratto e di cui alla Leg- ge n. 136/2010 e s.m. si applicano anche ai crediti oggetto di cessione a terzi o atti equivalenti.
ARTICOLO 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)
La cauzione definitiva, costituita dall’Appaltatore prima della stipula del presente contratto ed avente le caratteristiche previste all’art. 3 del disciplinare di gara, sarà svincolata, in due soluzioni di pari im- porto: il 50% dell’importo iniziale garantito verrà svincolato all’emissione, con esito positivo, del ver- bale di collaudo tecnico relativo ai lavori di realizzazione; il restante 50% dell’importo iniziale garanti- to all’approvazione del certificato di collaudo (che verrà effettuato con le modalità ed entro il termine stabilito dagli articoli 48 e ss. delle C.G.C.), effettuato al termine del periodo quinquennale di manu- tenzione, salvo che nel frattempo Centostazioni e/o R.F.I. (che potrà subentrare subentrerà a Cento- stazioni nella titolarità del contratto di appalto, a partire dalla data del verbale di collaudo tecnico con esito positivo relativo ai lavori di realizzazione) non comunichi alla Società che la mancata approva- zione dipende da fatto imputabile al Contraente e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
In caso di reintegrazione della cauzione definitiva si applica quanto previsto dall’art. 11 delle C.G.C.
ARTICOLO 12 - POLIZZE ASSICURATIVE
1. L’Appaltatore dovrà garantire la perfetta esecuzione degli interventi eseguiti e dei materiali im- piegati; durante il periodo di garanzia non dovranno emergere difetti di montaggio né di costru- zione per i materiali forniti. Ferme restando le garanzie di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 c.c., e comunque tutte le eventuali garanzie previste dalla vigente normativa e/o dalla documentazio- ne d’appalto, nonché le ulteriori garanzie eventualmente offerte dal concorrente in fase di gara, la cauzione definitiva nonché le polizze C.A.R. ed R.C.T. dovranno avere durata fino alla data di approvazione del certificato di collaudo effettuato al termine del periodo di manutenzione.
2. Per ogni polizza che l’Appaltatore deve produrre in relazione all’esecuzione dei lavori e delle at- tività oggetto del presente contratto, Centostazioni si riserva di valutare ed eventualmente di non accettare il testo delle polizze e la compagnia di assicurazione proposti. Le suddette polizze dovranno essere stipulate con primarie Compagnie di assicurazione di gradimento della stazione appaltante e contenere le specifiche clausole previste nel presente contratto.
A tal fine l’Appaltatore dovrà sottoporre a Centostazioni i testi delle polizze per l’approvazione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione delle garanzie secondo le forme contrattuali previste. Contestualmente alla consegna delle po- lizze, l’Appaltatore dovrà produrre a Centostazioni una dichiarazione della compagnia di assicu- razione contenente l’indicazione dell’indirizzo, del recapito telefonico, di telefax e di posta elet- tronica o PEC ai quali Centostazioni e l’Appaltatore stesso dovranno inviare tutte le comunica- zioni necessarie, ai sensi della vigente normativa, per l’efficacia delle coperture, per l’escussione delle stesse nonché la corrispondenza afferente l’eventuale fase di contenzioso, anche stragiudi- ziale.
3. Le polizze saranno soggette a quanto previsto dall’art. 11 delle C.G.C. e dal D.M. n. 123/2004, nonché alle previsioni del presente articolo.
In relazione alle garanzie da prestare restano valide le seguenti condizioni:
a) la mancata stipula delle polizze ovvero la mancata integrazione delle stesse o la loro inefficacia, anche sopravvenuta, determinerà l'escussione della garanzia fideiussoria prestata a ti- tolo di cauzione definitiva in atto e legittimerà Centostazioni a risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
b) nelle polizze per la responsabilità civile verso terzi (RCT) dovranno essere considerati “terzi” anche Centostazioni, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e tutte le altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nonché tutti i fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e le persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno di detti sog- getti;
c) restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale as- sicurato;
d) le compagnie assicuratrici dovranno dichiarare nelle polizze, di rinunciare al diritto di surrogazione nei confronti dei coassicurati indicati in polizza nonché nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
e) l’obbligo per la Compagnia assicuratrice di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ri- tardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica del ritardato od omesso pagamento, onde consentire al Committente di subentrare all’appaltatore nel pagamento del premio;
4. L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., dovrà produrre:
- una polizza assicurativa contro i rischi d’esecuzione (CAR), prodotta a copertura di tutti i danni o perdite ai lavori ed alle attrezzature e mezzi d’opera di cantiere, nonché a copertura del danneg- giamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, provocati da qualsiasi causa, avente un massimale pari all’importo di aggiudicazione, determinato con le modalità di cui all’art. 4, sezione A, dello schema tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004.
Tale copertura assicurativa dovrà inoltre prevedere un’estensione della garanzia di € 995.000,00 (novecentonovantacinquemila/00) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi di proprietà e/o a qualsiasi titolo detenuti da Centostazioni o da RFI;
- una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
La durata delle suddette coperture assicurative dovrà, in ogni caso, estendersi a tutti i periodi di manutenzione a carico dell’Appaltatore di cui all’art. 27 delle C.G.C. e del successivo articolo 21.6 del presente atto, il primo decorrente dalla data di ultimazione dei lavori fino al verbale di collau- do tecnico con esito positivo relativo ai lavori di realizzazione (per le stazioni terminate in epoca precedente, detto periodo di manutenzione deve intendersi esteso ai rispettivi periodi di maggior durata) e il secondo dal termine del periodo quinquennale di manutenzione fino all’approvazione del certificato di collaudo relativo alle attività di manutenzione. Durante il menzionato periodo di garanzia, l’Appaltatore dovrà provvedere a riparazioni, sostituzioni, messe a punto senza alcun onere per Centostazioni al fine di eliminare qualunque difetto e, comunque, qualunque difformi- tà dai requisiti di legge e di progetto.
In alternativa, per i predetti periodi di manutenzione a carico dell’Appaltatore potrà essere pro- dotta apposita copertura assicurativa ai sensi di quanto previsto all’ultimo periodo del menziona- to art. 125, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni. La durata di tale garanzia dovrà estendersi fino alla data di approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione relativo anche al periodo di manutenzione.
Eventuali franchigie e/o scoperti rimarranno, comunque, a carico dell’Appaltatore e non saran- no opponibili a Centostazioni.
5. La mancata presentazione o l’inefficacia, anche sopravvenuta per fatto imputabile all’Appaltatore, o la mancata integrazione anche di una sola delle coperture assicurative sopra menzionate costi- tuirà causa di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 1456 c.c.
6. L’Appaltatore dovrà fornire alla compagnia di assicurazione tutti i documenti e porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dal D.M. n. 123/2004 e dalla normativa vigente per la validità ed efficacia delle polizze sottoscritte, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L’Appaltatore, contestualmente alla consegna delle polizze, dovrà fornire a Centostazioni una di- chiarazione della compagnia di assicurazione da cui si evinca che la stessa ha regolarmente ricevu- to tutti i predetti documenti e che questi ultimi, con particolare riferimento alle condizioni di as- sicurazione riportate nello schema del presente contratto, sono idonei e sufficienti secondo la normativa vigente ed accettabili e che l’appaltatore ha posto in essere i predetti adempimenti, pe- na la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
7. L’Appaltatore dovrà, altresì, comunicare, con raccomandata a.r., alla compagnia di assicurazione la data di inizio effettivo dei lavori. La predetta comunicazione dovrà essere inviata in copia a Centostazioni prima della consegna dei lavori. La mancata ricezione, da parte di Centostazioni, di detta comunicazione e della prova della ricezione della stessa da parte della compagnia di assicu- razione legittimerà Centostazioni a non procedere alla consegna dei lavori, senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi a qualsivoglia titolo.
8. L’Appaltatore dovrà altresì comunicare, con raccomandata a.r., alla compagnia di assicurazione, ogni eventuale atto, perizia o altro che determini l’aggiornamento della somma assicurata, ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 123/2004, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456
c.c. Tale comunicazione dovrà essere inviata dall’Appaltatore alla compagnia di assicurazione en- tro cinque giorni decorrenti dalla data degli atti che hanno determinato il predetto aggiornamen- to, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Di tale comunicazione, l’Appaltatore dovrà inviare copia a Centostazioni nei sette giorni successivi all’invio, pena la riso- luzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
9. L’Appaltatore dovrà, altresì, comunicare alla compagnia di assicurazione eventuali interruzioni o sospensioni dei lavori e/o delle attività, entro cinque giorni decorrenti dai relativi verbali, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Di tale comunicazione, l’Appaltatore dovrà in- viare copia a Centostazioni nei sette giorni successivi all’invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
10. L’Appaltatore dovrà, inoltre, comunicare alla compagnia di assicurazione qualsiasi fatto che possa determinare la variazione del rischio e/o variazioni del progetto esecutivo o dei materiali o dei si- stemi di costruzione, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Di tale comuni- cazione, l’Appaltatore dovrà fornire copia a Centostazioni, nei sette giorni successivi all’invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
11. La polizza dovrà espressamente prevedere che la comunicazione di cui all’art. 23 dello schema tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004, in ordine al mancato pagamento del premio da parte dell’Appaltatore, dovrà essere inviata a Centostazioni, con raccomandata a.r., entro 15 giorni dal mancato pagamento del premio stesso.
12. Qualora l’Appaltatore ometta di inviare alla compagnia di assicurazione anche una sola delle co- municazioni che, ai sensi del D.M. n. 123/2004, costituiscono presupposto per l’operatività e/o efficacia delle garanzie, anche se non richiamate nel presente articolo, Centostazioni potrà risol- vere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando la responsabilità dell’Appaltatore stes- so ed il conseguente obbligo di risarcimento da parte di quest’ultimo in favore di Centostazioni o di eventuali terzi danneggiati.
13. Per tutte le comunicazioni che, ai sensi del presente contratto e del D.M. n. 123/2004, dovranno essere inviate alla compagnia di assicurazione da parte dell’Appaltatore, quest’ultimo dovrà forni- re copia a Centostazioni con la relativa prova della ricezione da parte della compagnia medesima, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
14. In caso di subentro di altro soggetto in luogo dei contraenti, l’Appaltatore, entro tre giorni dallo stesso, dovrà dare evidenza di aver effettuato le volture in favore del nuovo beneficiario di tutte le polizze/garanzie emessa in base al presente contratto, presentando i documenti volturati.
15. In caso di reintegrazione delle polizze previste nel presente articolo si applica quanto previsto dall’art. 11 delle C.G.C..
ARTICOLO 13 – SUBAPPALTO
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non affiderà in subap- palto l’esecuzione di alcuna attività oggetto del presente contratto (clausola che sarà inserita se l’aggiudicatario non intende avvalersi della facoltà di subappalto).
ovvero
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, l’esecuzione delle seguenti attività:
- per la categoria prevalente OS5 (in misura non superiore al 30%) ;
- per la categoria scorporabile OG1 (interamente subappaltabile) ;
2. Ai sensi di quanto previsto dal bando di gara e dall’art. 118 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., RFI procederà al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di subappalto di opere rientranti nella categoria prevalente OS5, pertanto le indicazioni contenute nel presente articolo nonché nel presente contratto riferite al pagamento indiretto del subappaltatore (attraverso il sistema delle fatture quietan- zate) si applicano solo ed esclusivamente in caso di subappalto di opere non rientranti tra quelle indi- cate all’art. 107 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. da eseguirsi in subappalto. In caso di paga- mento diretto del subappaltatore di cui al precedente periodo, a quest’ultimo si applicano tutte le di- sposizioni e gli obblighi (in particolare quelli relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.) previsti dal precedente articolo 9 in materia di pagamenti.
3. L’esecuzione in subappalto o in cottimo di lavori o di parti di opere ovvero di servizi e di forniture o parti di servizi e forniture che richiedono l’impiego di manodopera in cantiere, è sottoposta alla di- sciplina dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da quanto previsto dagli artt. 109 e 170 del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m., e da quanto previsto dal presente articolo nonché dal Protocollo di intesa sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organiz- zata tra le Prefetture della Regione Umbria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Con- findustria di Perugia e Terni del 22 novembre 2012. Ferme restando le attuali previsioni di legge in materia di certificazione antimafia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 e dall’art. 3 commi 1, 2 e 3 del predetto Protocollo di intesa, i controlli sui tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata sa- ranno estesi a tutte le società subappaltatrici di contratti di lavori di importo pari o superiore a 100.000,00 euro nonché a tutti i subaffidamenti di forniture e servizi per le tipologie ritenute partico- larmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ancorché non inquadrabili nel subappalto, ai sensi del cita- to Protocollo, le quali saranno anch’esse sottoposte alle verifiche antimafia ai sensi del D.P.R. n. 159/2011 e s.m., indipendentemente dal relativo importo.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del predetto Protocollo, in caso di informativa inter- dittiva del Prefetto consegue il divieto per l’Appaltatore di approvvigionarsi presso il soggetto con- troindicato, nonché, ove l’acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l’interruzione immediata del rapporto contrattuale e l’automatica revoca dell’autorizzazione del sub- contratto da parte di Centostazioni.
Centostazioni si riserva la facoltà di non autorizzare il subappalto od il subcontratto ovvero, qualora l’autorizzazione sia già concessa, di procedere alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o al sub- contratto qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezio- nali ammesse dalla legge.
E' in ogni caso vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, affidare in subappalto o concedere in cottimo o, comunque, stipulare contratti che prevedano l’impiego di manodopera, in assenza di preventiva formale autorizzazione richiesta dall’Appaltatore e formalmente rilasciata da Centostazioni e ciò indipendentemente dalla natura e dall’importo del relativo contratto. La richiesta di autorizzazione, che Centostazioni si riserva di non rilasciare, a suo insindacabile giudizio, dovrà essere corredata da tutta la documentazione che Cento- stazioni stessa riterrà necessaria, al fine di accertare i requisiti morali e tecnico-economici del subap- paltatore, del cottimista o del subcontraente.
4. L'autorizzazione alla stipula dei subappalti e dei cottimi di cui all'art. 118, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sarà rilasciata esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni espressamente indi- cate dall'Appaltatore in fase di offerta di cui al precedente comma 1.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo di intesa sulla sicurezza e sulla legalità per la preven- zione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tra le Prefetture della Regione Umbria,
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Confindustria di Perugia e Terni del 22 novembre 2012, le richieste di autorizzazione al subappalto, che Centostazioni si riserva di non autorizzare a suo insindacabile giudizio, dovranno essere presentate, pena il rifiuto dell’autorizzazione medesima, alme- no 60 (sessanta) giorni prima dell’inizio delle lavorazioni inerenti l’oggetto del subappalto, e dovranno essere corredate da:
a. indicazione dei soggetti cui l'Appaltatore intende subappaltare i lavori con il relativo importo;
b. idonea documentazione del subappaltatore atta a comprovare, secondo quanto previsto dalla vi- gente normativa, i requisiti da possedere per essere qualificati ad effettuare i lavori oggetto di su- bappalto, per il relativo importo.
c. qualora il subappaltatore non sia assoggettabile alla legge n. 68/1999 e s.m., dichiarazione che at- testi tale circostanza;
d. documentazione per l’adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa antimafia dell'im- presa assuntrice del subappalto;
e. dichiarazione di cui al D.P.C.M. n. 187/1991 dell’impresa assuntrice del subappalto;
f. dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., con l’impresa affidataria del subappalto.
Le eventuali autorizzazioni verranno revocate per il venir meno delle condizioni che ne avevano con- sentito il rilascio, senza che l’Appaltatore possa per questo nulla pretendere da Centostazioni a qual- siasi titolo.
Centostazioni si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti quali in via meramente esemplificati- va la sospensione dei lavori, di tutti i pagamenti ed altri, nei confronti dell'Appaltatore nei seguenti ca- si:
a. mancato deposito presso Centostazioni del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; copia del contratto dovrà essere fornita, negli stessi termini, anche alla Direzione Lavori. Detta copia dovrà essere fornita anche al fine di consentire a Centostazioni ed RFI di verificare la presenza della clausola inerente l’obbligo, a pena di nullità assoluta, di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010 e s.m..
Nel contratto di subappalto dovrà risultare che il ribasso sui prezzi unitari di contratto non è su- periore al 20% (venti per cento). L’Appaltatore dovrà corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; nel contratto di subappalto l’Appaltatore dovrà pertanto dare specifica evidenza agli oneri della sicurezza, fornen- do a Centostazioni, nei tempi e nei modi da quest’ultima stabiliti, tutte le eventuali ulteriori in- formazioni ritenute necessarie per verificare il rispetto di tale disposizione;
b. mancata consegna a Centostazioni, alla Direzione lavori ed al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza, almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori oggetto del subappal- to, della documentazione di cui all’art. 131, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., predisposta dal subappaltatore. Contemporaneamente dovrà essere prodotta la dichiarazione del subappalta- tore attestante che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 102 e dall’art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008, lo stesso ha messo a disposizione del proprio rappresentante per la sicurezza i documenti di cui al menzionato art. 131, comma 2., nonché le valutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante. Qualora il subappaltatore non avanzi le proposte integrative di cui all’art. 131, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà essere prodotta una sua dichiarazione di integrale accettazione di quanto conte- nuto nella documentazione di gara relativa alla sicurezza sul lavoro. Resta inteso che, in caso di accoglimento di eventuali formali proposte di integrazione del piano di sicurezza, presentate ai sensi dell’art. 131 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore ed il subappaltatore non avranno diritto, per tali integrazioni, ad alcun maggiore compenso e/o indennizzo a qualsiasi titolo richiesto.
Negli stessi termini dovrà essere consegnata ai medesimi soggetti, la documentazione del subap- paltatore di cui all’art. 14 comma 1.6, lett. D del presente contratto;
c. mancata consegna a Centostazioni, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effet- tuato dal Committente nei confronti dell’Appaltatore, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori da parte dell’Appaltatore, con le indicazioni delle ritenute di garanzia applicate, relativamente ai subappalti per i quali non sia stato eventualmente previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte di Centostazioni;
d. mancata acquisizione prima dell’inizio dei lavori, di copia della documentazione necessaria per consentire a Centostazioni la richiesta del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) del subappaltatore, contenente la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera di cui all’art. 118 comma 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. o eventuale irregolarità derivante da detto documento.
e. irregolarità risultante - prima di ogni pagamento da effettuare nei confronti dell’Appaltatore - dalla documentazione relativa agli obblighi di cui all’art. 35 comma 28 del D.L. n. 223/2006 e
s.m.i. e dei contributi previdenziali ed assicurativi dell’Appaltatore stesso e di tutti i subappaltatori o dal D.U.R.C. dell’Appaltatore, del subappaltatore e del subcontraente che utilizzi manodopera in cantiere, contenente la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera di cui all’art. 118 comma 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Centostazioni potrà in ogni caso richiedere l’esibizione dei documenti ritenuti da Centostazioni stessa più idonei, al fine di accertare la regola- xxxx di tutti i menzionati versamenti. L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappalta- tore dell’adempimento da parte di quest’ultimo, degli obblighi connessi agli adempimenti di cui all’art. 35 comma 28 del D.L. n. 223/2006 e s.m.i., come modificato dall’art. 13 ter del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito dalla legge n. 134/2012.
5. Centostazioni rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori e subcontraenti in genere, né l’impresa potrà opporre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili ai predetti soggetti. In ogni caso, qualora il DURC relativo al subappaltatore segnali per due volte con- secutive inadempienze a carico di quest’ultimo, Centostazioni dispone la decadenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente, previa contestazio- ne degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010.
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore dell’adempimento, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. Resta espressamente inteso che tutte le previsioni, gli obblighi e le prescrizioni contenute nel presente articolo valgono anche nel caso in cui il subappaltatore, ricorrendone i presupposti, si avvalga della facoltà di cui all’art. 170, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., in particolare, in caso di pagamento diretto di tale subappal- tatore, a quest’ultimo si applicano tutte le disposizioni e gli obblighi (in particolare quelli relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.) previsti dal precedente articolo 9 in materia di pagamenti.
La documentazione relativa al soggetto che svolgerà i lavori oggetto di subappalto dovrà, in ogni ca- so, essere prodotta a Centostazioni a cura dell’Appaltatore.
6. Qualora l’Appaltatore si avvalga di lavoratori autonomi, dovrà far pervenire a Centostazioni, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio delle relative attività, il nominati- vo degli stessi, l’oggetto e l’importo delle prestazioni da affidare allegando, altresì, il certificato di iscrizione al Registro delle imprese nonché ogni altro documento idoneo, ad insindacabile giudizio di Centostazioni medesima, a comprovare l’idoneità tecnica del lavoratore stesso. Tali attività non po- tranno iniziare prima di un formale assenso espresso da Centostazioni.
Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della richie- sta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti richiesti nel presente articolo.
L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a Centostazioni, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale,
nonché analoghe informazioni relative ad eventuali attività affidate a lavoratori autonomi.
7. L’Appaltatore, una volta ricevuta l’autorizzazione al subappalto da parte di Centostazioni e comun- que prima dell’inizio dei lavori e delle attività oggetto del subappalto stesso, dovrà comunicare alla compagnia di assicurazione che ha rilasciato le polizze di cui al precedente art. 12, con raccomandata A.R., allegando copia della relativa autorizzazione da parte di Centostazioni, i lavori subappaltati - che dovranno coincidere con tutti i lavori oggetto dell’autorizzazione - ed i nominativi delle imprese su- bappaltatrici. Di tale comunicazione, l’Appaltatore dovrà inviare copia a Centostazioni nei sette giorni successivi all’invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
8. Resta comunque inteso che per l’affidamento di subcontratti aventi ad oggetto qualsiasi attività da svolgere all’interno del cantiere, comprese quelle d’importo inferiore al limite stabilito dall’art. 118 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m, l’Appaltatore dovrà produrre a Centostazioni, con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio delle relative attività:
- il nominativo dei soggetti cui intende affidare il subcontratto;
- l’oggetto e l’importo delle prestazioni da affidare;
- il certificato di iscrizione al Registro delle imprese e la documentazione occorrente per l’adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa antimafia;
- la documentazione di cui all’art. 14, comma 1.6 del presente contratto, fermo restando che in caso di accoglimento di eventuali formali proposte di integrazione del piano di sicurezza, pre- sentate ai sensi dell’art. 131 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore e i predetti soggetti non avranno diritto, per tali integra- zioni, ad alcun maggiore compenso e/o indennizzo a qualsiasi titolo richiesto;
- ogni altro documento ritenuto idoneo da Centostazioni al fine di verificare l’idoneità del sub- contraente.
Resta comunque inteso che l’inizio delle menzionate attività potrà avvenire solo a seguito della forma- le autorizzazione rilasciata da Centostazioni.
9. Tutti gli articoli del presente contratto che prevedono oneri, obblighi adempimenti e quant’altro connessi con l’affidamento di attività in subappalto, cottimo o subaffidamento in genere, si applicano anche qualora il subappaltatore ovvero il cottimista ovvero il subaffidatario siano gli ausiliari di cui si è eventualmente avvalso l’Appaltatore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..
L’Appaltatore si impegna a dare formale comunicazione a Centostazioni, con almeno 20 giorni di an- ticipo rispetto all’inizio delle relative attività, dei dati relativi alle società e alle imprese chiamate a rea- lizzare a qualunque titolo, i lavori e/o le attività del presente contratto, anche con riferimento ai loro assetti societari nonché a dare formale comunicazione in ordine ad eventuali successive variazioni. Restano fatti salvi gli altri obblighi di comunicazione indicati nel presente contratto.
10. L’Appaltatore ha l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraen- ti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell’esecuzione dell’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finaziari di cui alla suddetta legge. In particolare detta clausola, dovrà prevedere l’obbligo per i subap- paltatori e i subcontraenti di dare immediata comunicazione all’Appaltatore, a Centostazioni e ad RFI ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo, territorialmente competente secondo le vigenti norme, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Centostazioni ed RFI verificheranno l’inserimento di tale clausola nei suddetti con- tratti. A tal fine, per quanto specificamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui al comma 11 dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, è obbligato comunque a trasmettere a Centostazioni ed RFI copia del subcontratto.
Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m., il subappaltatore, sulla base del contratto di subappalto che sarà stipulato, dovrà comunicare all’Appaltatore, nonché a Centosta- zioni e ad RFI per le ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le genera- lità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nei termini di cui al citato articolo.
Tutti i movimenti finanziari, relativi al contratto di subappalto, dovranno essere effettuati dal subap- paltatore attraverso il suddetto conto dedicato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010 e s.m..
Tutti i pagamenti effettuati dal subappaltatore per la remunerazione di tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle attività subappaltate, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla menzio- nata disposizione; pertanto, il subappaltatore avrà l’obbligo di effettuare ogni pagamento tramite bo- nifico bancario o postale, attraverso il conto dedicato, e riportare nella causale il numero di CUP: J31H03000320001 e il CIG: 5042240C11.
Fermo restando quanto previsto all’art. 3, commi 2 e 3 della Legge n. 136/2010 e.s.m., il contratto di subappalto dovrà prevedere l’obbligo per il subappaltatore e per il subcontraente di rispettare tutti gli adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge.
Le disposizioni contenute nel presente articolo, relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanzia- ri, si applicano altresì nei confronti dei subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto di appalto, ai sensi delle vigenti norme.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto stipulato dall’Appaltatore con il subappaltatore e con il subcontraente, ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e s.m..
11. Il presente contratto non può essere ceduto dall’Appaltatore a pena di risoluzione in danno dello stesso e a pena di risarcimento dei danni subiti per l’effetto da Centostazioni S.p.A. o da R.F.I. S.p.A..
12. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 6 del Protocollo di intesa sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tra le Prefetture della Regione Umbria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Confindustria di Perugia e Terni del 22 novembre 2012, l’Appaltatore si impegna a non subappaltare ad altre imprese partecipan- ti alla gara in forma singola o associata, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non verranno autorizzati. A tal fine, l’elenco dei soggetti è il seguente:
1) …………..(nominativo impresa)……………(ragione socia- le)……………(indirizzo) (P.IVA, codice fiscale e Numero di iscrizione al registro del-
le imprese;
2) …………..(nominativo impresa)……………(ragione socia- le)……………(indirizzo) (P.IVA, codice fiscale e Numero di iscrizione al registro del-
le imprese.
L’Appaltatore si impegna a fare inserire nei contratti relativi ad affidamenti e subaffidamenti apposita clausola in forza della quale, nel caso in cui siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdit- tivo ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse se la situazione di controllo o collegamento com- porti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, il contratto è risolto di diritto e sarà trattenuto, a titolo di risarcimento dei danni, un importo da determinarsi in una misura pari al 10% del valore del subcontratto stesso, fatto salvo il maggior danno, ovvero quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite;
13. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del Protocollo di intesa sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tra le Prefetture della Regione Umbria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Confindustria di Perugia e Terni del 22 novembre 2012, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell’esecuzione dell’appalto, appo-
sita clausola, con la quale in caso di grave e reiterato inadempimento da parte del subappaltatore o subcontraente delle vigenti norme in materia di collocamento, salute, igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, procederà alla risoluzione del subappalto o del subcontratto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’Autorità Giudiziaria;
II. l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documen- tazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio.
14. L’Appaltatore ha l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcon- traenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell’esecuzione dell’appalto, apposita clausola, con la quale il subappaltatore o subcontraente si obbliga a comunicare all’Appaltatore ed a Centostazioni, prima dell’inizio delle attività o durante lo svolgimento delle stesse, le informazioni ed i dati previsti dall’art. 4 del Protocollo di intesa sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei ten- tativi di infiltrazione della criminalità organizzata tra le Prefetture della Regione Umbria, Rete Ferro- viaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Confindustria di Perugia e Terni del 22 novembre 2012.
15. L’Appaltatore, ha l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcon- traenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell’esecuzione dell’appalto, apposita clausola, con la quale il subappaltatore o subcontraente si obbliga ad accettare espressamente tutti gli obblighi previsti dal Protocollo di intesa sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tra le Prefetture della Regione Umbria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Confindustria di Perugia e Terni del 22 novembre 2012 ed in parti- colare le clausole n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 elencate all’art. 2, che qui si intendono integralmente richia- mate e ritrascritte, secondo quanto meglio nel protocollo stesso (all. 2.3 al presente contratto).
ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODO- PERA E DI ANTINFORTUNISTICA - SICUREZZA- AMBIENTE
1. Sicurezza.
a. Fermo restando quanto previsto dall’art. 13 delle C.G.C., l'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle vigenti norme in materia di colloca- mento, salute, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del Protocollo di intesa sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tra le Prefetture della Regione Umbria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Confindustria di Perugia e Terni del 22 novembre 2012, Cento- stazioni in caso di grave e reiterato inadempimento delle vigenti norme in materia di collocamen- to, salute, igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, procederà alla risoluzione del contratto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’Autorità Giudiziaria;
II. l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra do- cumentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori re- golarmente occupati nel cantiere o nell’opificio.
1.2 L’Appaltatore è tenuto a prevedere nei contratti di subappalto ovvero di subcontratto even- tualmente da stipulare, l'obbligo da parte del subappaltatore, del cottimista ovvero del subcon- traente di osservare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro previste nel presente con- tratto.
1.3 L’Appaltatore ha pienamente valutato quanto riportato nel piano di sicurezza e di coordina- mento posto a base di gara e comunque tutti gli oneri relativi alla sicurezza sul lavoro che si in- tendono compensati con l’offerta economica presentata in fase di gara.
1.4 L’Appaltatore, almeno venti giorni prima di accedere alle aree interessate dai lavori, sarà tenuto a fornire al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, a Centostazioni ed alla direzione lavori:
A) eventuali proposte, redatte ai sensi e per gli effetti dell’art. 131, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e di cui all’art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, integrative del piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara o, viceversa, dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nel citato piano di sicurezza e di coordina- mento. Qualora, a seguito di eventuali valutazioni scritte dell’Appaltatore, il piano di sicu- rezza e di coordinamento posto a base di gara venga, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, modificato e/o integrato, l’Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi a tali modifiche e/o integrazioni, senza avere titolo a maggiori compensi e/o in- dennizzi di qualsiasi natura e genere rispetto ai prezzi di contratto;
B) un proprio piano operativo di sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché dagli art. 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008. In caso di subappalto ai sensi degli artt. 97 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. l’Appaltatore, almeno venti giorni prima dell’inizio delle attività, dovrà verificare la congruenza del piano operativo di sicurezza trasmesso dal su- bappaltatore rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori . L’inizio delle attività oggetto dell’appalto e del subappalto è comunque subordinata all’esito positivo da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori della verifica di congruenza dei piani operativi ricevuti, rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, così come definito nell’art. 101 comma 3 del D.Lgs. 81/2008;
C) dichiarazione attestante che, in adempimento di quanto previsto dall’art. 102 e dall’art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008, ha messo a disposizione del rappresentante per la sicu- rezza i documenti di cui ai precedenti punti A) e B) nonché le valutazioni in merito formu- late dal menzionato rappresentante;
D) la documentazione prodotta ai sensi di quanto previsto dall’art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.; in particolare dovrà essere presentata la relativa documenta- zione elencata nell’allegato XVII al menzionato D.Lgs. n. 81/2008 nonché una dichiara- zione attestante:
- l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
1.5 L’Appaltatore, con la firma del presente contratto, si impegna a cooperare con i datori di lavo- ro presenti nell'area interessata dall’attività lavorativa comunque connessa all’oggetto del pre- sente contratto per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività stessa.
L'Appaltatore si impegna altresì a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare even- tuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.
A tal fine l'Appaltatore, con la firma del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza dei rischi esistenti nelle aree interessate dai lavori e da tutte le attività oggetto dell’appalto, nelle re- lative adiacenze e zone di transito.
L'Appaltatore, con la firma del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nelle aree interessate dai lavori, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.
L’Appaltatore si impegna ad attuare, durante l’esecuzione delle attività, le disposizioni che ver- ranno impartite dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nominato per l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché quelle impartite dal Responsabile dei lavori di cui all’art. 89, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, o da Centostazioni per mez- zo dei suoi rappresentanti funzionalmente delegati.
1.6 L’Appaltatore, almeno venti giorni prima dell’inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto, è tenuto a consegnare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, a Centostazioni ed alla direzione lavori:
A) eventuali proposte del subappaltatore, redatte ai sensi e per gli effetti dell’art. 131, comma 2, lettera a) della D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell’art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, integrative del piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara o, vi- ceversa, dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nel citato piano di si- curezza e di coordinamento. Qualora, a seguito di eventuali valutazioni scritte del subap- paltatore, il piano di sicurezza e di coordinamento venga, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, modificato e/o integrato, l’Appaltatore sarà te- nuto ad adeguarsi a tali modifiche e/o integrazioni, senza avere titolo a maggiori compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura e genere rispetto ai prezzi di contratto;
B) un piano operativo di sicurezza predisposto dal subappaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché dall’art. 89, com- ma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008 nonché il proprio piano operativo di sicurezza eventualmente aggiornato ai sensi degli artt. 97 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.. L’inizio delle attività oggetto dell’appalto e del subappalto è comunque subordinata all’esito positi- vo da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori della verifica di congruenza dei piani operativi ricevuti, rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, così come definito nell’art. 101 comma 3 del D.Lgs. 81/2008;
C) dichiarazione del subappaltatore attestante che, in adempimento di quanto previsto dall’art. 102 e dall’art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008, lo stesso ha messo a disposizione del rappresentante per la sicurezza i documenti di cui ai precedenti punti A) e B), nonché le va- lutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante;
D) la documentazione del subappaltatore prodotta ai sensi di quanto previsto dall’art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.; in particolare dovrà essere presenta- ta la relativa documentazione elencata nell’allegato XVII al menzionato D.Lgs. n. 81/2008 nonché una dichiarazione attestante:
- l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindaca- li comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
1.7 L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle lavorazioni da eseguire a cura dei lavo- ratori autonomi di cui all’art. 89, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto a conse- gnare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, a Centostazioni ed alla direzione lavori specifi- ca dichiarazione di detti lavoratori, attestante che gli stessi hanno ricevuto ed accettano il piano di sicurezza e coordinamento.
1.8 L'Appaltatore è tenuto a curare, anche ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, il rispetto da parte di tutte le imprese operanti nel cantiere, del piano di sicurezza e coordinamento.
1.9 Tutti i DURC (Documento unico di regolarità contributiva), relativi sia all’Appaltatore che ai subappaltatori e/o subcontraenti, devono contenere la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera di cui all’art. 118 comma 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.
1.10 Per l'accesso agli impianti ferroviari, l’Appaltatore è tenuto tra l’altro alla completa osservanza di quanto prescritto dalle C.G.C., dal “Capitolato Speciale per la sicurezza nei cantieri e la tutela dell’ambiente”, nonché da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali; è tenuto, altresì, ad acquisire preliminarmente le informazio- ni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, nonché sulle relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla pro- pria attività. Lo stesso dovrà inoltre attenersi alle prescrizioni in tal senso espresse dalla Com- mittente. In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizza- to dalla Committente.
1.11 L’Appaltatore è tenuto a prevedere nei contratti di subappalto ovvero di subcontratto even- tualmente da stipulare, l'obbligo da parte del subappaltatore, del cottimista ovvero del subcon- traente di osservare le disposizioni di cui al precedente comma nonché tutte le prescrizioni con- tenute nei piani di sicurezza.
1.12 Prima dell’inizio dei lavori, l'Appaltatore e per suo tramite i subappaltatori sono tenuti ad apri- re, salvo diversa modalità organizzativa consentita dalle vigenti norme, una posizione Inps, Inail e Cassa Edile (per quest’ultima se iscritti), nell'ambito della provincia in cui saranno esegui- ti i lavori. La relativa documentazione comprovante l’avvenuta denunzia ai menzionati soggetti giuridici, nonché la copia dei relativi versamenti effettuati.
1.13 L’Appaltatore dovrà comunicare trimestralmente al direttore dei lavori ed al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, per tutta la durata dei lavori, le percentuali di incidenza della mano d'o- pera che si prevede di impiegare rispetto al valore complessivo dell'appalto, nonché dei subap- palti e dei subcontratti che implicano la presenza di manodopera in cantiere.
1.14 L’Appaltatore con cadenza mensile dovrà altresì trasmettere a Centostazioni, al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per l’esecuzione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la Cassa Edile se iscritti) nonché copia del registro infortuni dell’Appaltatore, dei subappaltatori e dei subcontraenti che utilizzano ma- nodopera in cantiere.
1.15 L'Appaltatore, fermo restando l'obbligo della immediata comunicazione al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di ogni infortunio e/o incidente è tenuto, entro il giorno 15 di ogni mese, a trasmettere al Direttore lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione xx- xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx di frequenza e di gravità) occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti ed ai dipendenti dei subappaltatori e dei subcontraenti.
Tale statistica dovrà essere distinta tra "addetti agli uffici di cantiere" e "addetti alla realizzazione delle opere" e sarà redatta secondo lo standard fissato dalla norma UNI 7249 "Statistiche degli infortuni sul lavoro". In particolare dovrà essere utilizzato l'indice di frequenza degli infortuni accaduti, con astensione dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso il giorno di accadimento), ossia di tutti quelli riportati sul registro infortuni.
Il dato sarà così determinato:
Statistica addetti uffici di cantiere - F uffici = A/H*1.000.000.
Statistica addetti alla realizzazione delle opere - F produzione = A/H*1.000.000.
Dove F è l'indice di frequenza; A è la somma degli infortuni, accaduti nel mese (Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti), che hanno comportato l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello nel quale si è verificato l'infortunio stesso; H è la somma delle ore effettivamente lavorate nel mese (Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti).
1.16 L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto eventualmente richie- sto dagli enti preposti in ordine al monitoraggio sugli infortuni. L'inosservanza delle misure pre- scritte nei Piani di sicurezza e coordinamento, nei Piani operativi per la sicurezza, nelle Istru- zioni per la protezione cantieri e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite dal Diret-
tore Lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e da Centostazioni nell'esercizio dei ri- spettivi ruoli (inosservanze accertate e notificate all'Appaltatore e dallo stesso non tempestiva- mente eliminate) comporta, oltre ai provvedimenti di cui alle vigenti norme in materia, il non inserimento, negli stati di avanzamento dei lavori (SAL)/canoni delle quote relative agli oneri di sicurezza eventualmente dovute all’Appaltatore e di cui all'articolo 9 del presente contratto. Ta- li quote saranno inserite, senza interessi, nel primo SAL/canone successivo all’avvenuta regola- rizzazione della situazione che ne aveva determinato la sospensione.
Resta ovviamente inteso che, qualora le inadempienze rilevate fossero gravi e tali da pregiudica- re, anche non necessariamente nell’immediato, la sicurezza fisica dei lavoratori e, comunque, di chiunque abbia accesso alle aree di cantiere o alle aree limitrofe, Centostazioni o gli altri soggetti autorizzati potranno disporre, nei modi previsti dalle vigenti norme, la sospensione e/o l’immediata messa in sicurezza dei lavori, senza che l’Appaltatore possa richiedere indennizzi o compensi di sorta a qualsiasi titolo.
1.17 Per le attività di cui all'art. 27 delle C.G.C., l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempi- menti in materia di sicurezza e igiene del lavoro secondo quanto previsto dal presente contratto e conformemente alla normativa vigente.
1.18 L'Appaltatore, a seguito della nomina del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, fornirà im- mediatamente evidenza a Centostazioni dell'organizzazione che intende predisporre a supporto del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori stesso nel corso dell'esecuzione dei lavori, per effet- tuare gli eventuali aggiornamenti al PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) derivanti da mo- difiche tecniche. In particolare dovrà indicare le risorse impiegate dando evidenza dell'adeguata esperienza professionale e nel campo della organizzazione della sicurezza dei cantieri.
1.19 Centostazioni si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti tra i quali, in via meramente esemplificativa, la sospensione di tutti o parte dei pagamenti, la sospensione di tutta o parte dei lavori, la risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore, qualora lo stesso non rispetti an- che uno solo degli obblighi, degli impegni o delle prescrizioni contenute nel presente articolo o comunque contemplati dalla normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e di contribuzio- ni sociali ed assicurative.
1.20 Qualunque misura adottata da Centostazioni nei confronti dell'Appaltatore per violazione degli obblighi previsti dal presente articolo non potrà costituire motivo alcuno di richiesta di risarci- menti e indennizzi e/o di proroga dei tempi contrattuali.
1.21 Gli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché dal presente contratto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano all’Appaltatore in quanto datore di lavo- ro dell’impresa affidataria ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.. Qualora l’Appaltatore sia un soggetto di cui all’art. 34 comma 1 lett. b), c), d), e), ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 tutti gli obblighi stabiliti nel presente articolo nonché dal presente contratto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano al datore di la- voro di ciascuna impresa esecutrice.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’impresa affidataria è l’impresa titolare del contratto di appalto con Centostazioni che, nell'esecuzione dell'opera ap- paltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affi- dataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individua- ta dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. Nel caso in cui invece il consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., oltre a svolgere le funzioni di promozione alla partecipazione delle imprese consorziate al- le procedure di affidamento pubbliche svolga anche parte dei lavori oggetto dell’appalto diviene
automaticamente impresa esecutrice al pari di un impresa raggruppata, consorziata o costituente un G.E.I.E. ai sensi dell’art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..
2. Ambiente.
2.1 L'Appaltatore dovrà dare evidenza, su richiesta di Centostazioni, delle attività volte ad assicura- re, per tutta la durata dei lavori e delle attività oggetto dell’appalto, il pieno rispetto della norma- tiva nazionale e locale vigente in materia ambientale e delle relative prescrizioni.
2.2 L’Appaltatore, ai fini della tutela ambientale nella fase di costruzione delle opere, predisporrà un “Piano di rispetto ambientale” nel quale saranno dettagliatamente descritti i controlli e le azioni che l’Appaltatore stesso porrà in essere al fine di garantire, per tutta la durata dei lavori e delle attività oggetto dell’appalto il pieno e puntuale rispetto della normativa vigente anche loca- le e della buona pratica di lavoro. Gli argomenti che, in via esemplificativa e non esaustiva de- vono essere trattati sono: acque, terre, fumi, polveri, rumore, vibrazioni e la gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere e dalle attività lavorative. Quanto sopra dovrà essere esteso anche alle atti- vità affidate ai subappaltatori, subcontraenti, ai fornitori in opera, ai lavoratori autonomi pre- senti in cantiere. Il Piano di rispetto ambientale dovrà essere trasmesso alla Direzione dei Lavo- ri entro 15 giorni dalla data della richiesta di Centostazioni, unitamente al programma esecutivo di cui al successivo art. 18. In caso di commenti da parte della Direzione dei lavori l’Appaltatore dovrà modificare il Piano e restituirlo aggiornato entro 15 (quindici) giorni. Per ogni giorno di ritardo nella consegna del Piano originale e/o aggiornato sarà applicata la penale stabilita all’art. 20, punto 2.1 del presente contratto, da effettuarsi con il primo SAL utile. La mancata appro- vazione del Piano conseguente al mancato recepimento delle prescrizioni della Direzione dei la- vori, comporterà l’applicazione della medesima penale.
2.3 L'Appaltatore dovrà consentire, con oneri a suo carico, il libero accesso nelle aree di cantiere al personale di Centostazioni e di RFI per le attività di controllo e/o audit ambientale, restando inteso che quanto previsto nel presente punto 2 (Ambiente) è esteso anche alle attività affidate agli eventuali subappaltatori, subcontraenti e datori di lavoro presenti che utilizzino manodope- ra in cantiere.
L’Appaltatore dà atto di conoscere e di aver sensibilizzato e resi edotti i propri dipendenti e collabora- tori in merito ai contenuti della Politica del sistema di gestione integrato della sicurezza, della qualità e dell’ambiente di Centostazioni, consultabile sul sito internet istituzionale al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxXxxxxxxxXxxxxxxxx.xxx che si considerano integralmente richiamate in questo atto per costituirne parte integrante e sostanzia- le.
ARTICOLO 15 - RISERVE DELL’APPALTATORE
1. A specificazione di quanto previsto nell’art. 35 comma 1 delle C.G.C., ove l’origine della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve essere formulata a pena di decadenza entro 15 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti continuativi stessi.
2. Salva l'applicazione dell'art. 240 e 240 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e salva comunque e in ogni caso l’esclusione della competenza arbitrale, le riserve dell’Appaltatore si intenderanno re- spinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei lavori non abbia, con apposito Ordine di servizio, comunicato l’accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.
3. In ogni caso il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio le ragio- ni di reiezione di ciascuna riserva.
ARTICOLO 16 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA- DIMINUZIONE DEI LAVORI – NUOVI PREZZI
Per le varianti in corso d’opera trovano applicazione gli artt. 36, 37 e 38 delle C.G.C., in quanto non modificati dal presente articolo.
1. Varianti in corso d’opera.
1.1 Qualora Centostazioni approvi l’esecuzione di una variante che determini un aumento dell’importo contrattuale, si procederà alla sottoscrizione di specifico atto aggiuntivo al presente con- tratto, sottoscritto dalle parti, a conferma dell'adozione della variante stessa.
1.2 E’ facoltà di Centostazioni disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel progetto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
1.3 Nell’ipotesi di variante che determini un aumento dell’importo del contratto, all’ordine di effettua- re lavori in variante, che deve contenere gli estremi dell’atto aggiuntivo al contratto, deve essere alle- gata specifica perizia, completa dei relativi elaborati di variante.
1.4 L’appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione agli ordini di variante, fatta salva l’iscrizione di riserve nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle C.G.C.
1.5 Per la determinazione della maggiore o minore spesa relativa a ciascuna variante, sarà redatta spe- cifica perizia. Nella menzionata perizia, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi netti di contratto ovvero, solo in caso di nuovi prezzi, i prezzi di cui al successivo paragrafo 2, nell’ordine di prevalenza ivi indicato.
1.6 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il dieci per cento delle categorie di lavoro dell’appalto e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
Qualora il Direttore dei lavori intenda disporre modifiche di dettaglio di cui al precedente comma per le quali sia necessario preliminarmente richiedere autorizzazioni, effettuare indagini, saggi, rilievi, re- dazione di calcoli, di elaborati grafici, relazioni, computi metrici e quant’altro, potrà ordinare all’Appaltatore l’esecuzione di tali attività. L’Appaltatore sarà tenuto ad effettuare quanto richiesto, nel termine prescritto dal Direttore dei lavori nel predetto ordine di servizio.
I computi metrici dovranno essere redatti utilizzando i prezzi di cui al successivo paragrafo 2.
Il Direttore dei lavori, esaminata la documentazione prodotta, potrà, a suo insindacabile giudizio, de- cidere di non dare corso a tutto o parte delle modifiche di dettaglio inizialmente preventivate.
1.7 L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori in variante dovrà comunicare, alla compagnia di assicu- razione che ha emesso le polizze CAR ed RCT di cui all’art. 12 del presente contratto nonché al sog- getto che ha emesso la cauzione definitiva di cui all’art. 11 dello stesso, con raccomandata a.r., i lavori medesimi. Di tale comunicazione, l’Appaltatore dovrà inviare copia a Centostazioni nei sette giorni successivi all’invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
2. Nuovi prezzi
2.1 Qualora per modifiche tecniche o varianti, sia necessario eseguire una tipologia di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di tipo diverso da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati, in ordine di priorità, come segue:
- utilizzando, ove esistenti, i prezzi di cui agli elenchi prezzi del precedente art. 4 ovvero, per le atti- vità di manutenzione, i relativi elenchi prezzi posti a base di gara;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel computo metrico estimativo di progetto;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, quando sia impossibile la comparazione.
2.2 Gli oneri per la sicurezza connessi ad eventuali lavorazioni in variante saranno specificamente de- terminati e computati qualora la variante stessa comporti apprestamenti e opere afferenti la sicurezza diversi da quelli previsti nel piano di sicurezza e coordinamento posto a base di gara, come eventual-
mente modificato in corso d’opera. In tal caso, i relativi prezzi unitari saranno determinati con le mo- dalità di cui al precedente comma 1 del presente paragrafo. In ogni caso prima dell’inizio delle attività, comportanti l’introduzione di lavorazioni ed attività non previste negli iniziali documenti di valutazio- ne dei rischi, quest’ultimi dovranno essere aggiornati ed integrati ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e validati dal Coordinatore in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
Qualora le opere in variante non comportino modifiche agli apprestamenti ed alle attività correlate al- la sicurezza non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun onere aggiuntivo a titolo di oneri per la sicu- rezza.
3. Aumento dei lavori appaltati
1. Ove le varianti siano riconducibili ad errori o omissioni progettuali, Centostazioni potrà disporre la risoluzione del contratto e l’indizione di una nuova gara. Tale facoltà sarà esercitabile se l’errore pro- gettuale determini un aumento di oltre un quinto dell’importo contrattuale. Nel predetto caso, l’Appaltatore avrà diritto al solo pagamento dei lavori eseguiti, valutati con i prezzi di contratto.
2. In relazione a quanto previsto dall’art. 38.6 delle C.G.C., si precisa che le maggiori opere eseguite dall’Appaltatore, eccedenti il 20% dell’importo dell’appalto, saranno remunerate agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto anche qualora l’Appaltatore medesimo abbia proseguito i la- vori non avendo ricevuto la comunicazione di cui al comma 4 del menzionato art. 38 delle C.G.C.
ARTICOLO 17 – ACCETTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI
L'Appaltatore accetta, con la firma del presente contratto, tutti gli elaborati del progetto esecutivo al- legati al contratto stesso e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averli singolarmente verificati. Dichiara, pertanto, di riconoscere il progetto esecutivo perfettamen- te realizzabile e di assumere piena e completa responsabilità della sua esecuzione.
ARTICOLO 18 - PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E CONTROLLO AVANZAMEN- TO LAVORI
1. La consegna dei lavori relativa ai singoli cantieri sarà effettuata sulla base di un dettagliato pro- gramma di consegne concordato con Centostazioni, nel rispetto del tempo offerto dall’Appaltatore in fase di gara. L'Appaltatore è tenuto, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data del verbale di con- segna dei lavori, a presentare a Centostazioni il programma esecutivo di tutti i cantieri, redatto nel ri- spetto del programma di consegna concordato e secondo quanto di seguito indicato.
2. Il programma esecutivo dovrà essere articolato nel rispetto del termine utile di cui all’articolo 19 del presente contratto, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal progetto esecutivo, dal relativo cronoprogramma, dal programma di consegna e da quanto stabilito con il presente contratto e dall’art. 19 delle C.G.C..
3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto programma esecutivo verrà applicata la penale stabilita dall'articolo 20 punto 2.1 del presente contratto, da effettuarsi con il primo stato di avanzamento lavori utile.
4. Centostazioni, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla presentazione del programma esecutivo effettuerà le proprie verifiche, ivi inclusa la razionale distribuzione delle risorse prevista dall’Appaltatore e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore stesso che provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ad apportare le eventuali modifiche richieste.
5. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale di cui all’articolo 20 punto 2.2 del presente contratto.
6. Una volta emesso nella sua versione finale ed approvato dal Direttore dei lavori, il suddetto pro- gramma esecutivo costituirà il riferimento da seguire per tutta la durata dell’appalto, salvo eventuali
riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate dal Direttore dei lavori.
7. Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo dell’appalto.
8. Qualora il Direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, riscontrasse carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto alle previsioni suddette, che possano incidere negativamente sul pro- gramma, il Direttore dei lavori stesso le segnalerà con Ordine di servizio cui l'Appaltatore è tenuto a dare tempestivo adempimento.
9. Qualora qualsiasi ritardo derivante dalle suddette carenze perdurasse, producendo ulteriore ritardo, Centostazioni avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c.
10. Il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato per confronto con i lavori pro- grammati e definiti nel programma esecutivo, sulla base dei tempi previsti nel programma stesso e delle quantità percentuali di scostamento tra le quantità programmate e quelle realizzate.
11. Ogni bimestre sarà effettuato un contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore per con- frontare l'avanzamento dei lavori con il programma esecutivo. Di tale contraddittorio sarà redatto specifico verbale.
12. Nel relativo verbale, nel caso di ritardo nell’avanzamento dei lavori, l’Appaltatore produrrà le pro- prie giustificazioni e le azioni correttive da intraprendere per recuperare il ritardo. In difetto, Cento- stazioni avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c..
ARTICOLO 19 - TERMINE UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – DURATA MANUTENZIONE – PROROGHE
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di realizzazione compresi nell’appalto è fissato in 195 (cen- tonovantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dal primo verbale di consegna dei lavori, fermo restando il termine di esecuzione stabilito per ciascuna stazione all’interno del Cronoprogram- ma. Fermo restando il termine utile per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di cui sopra, la conse- gna dei lavori, relativa ai singoli cantieri, sarà effettuata sulla base di un programma di consegne con- cordato con Centostazioni ai sensi di quanto indicato al precedente art. 18. Al termine dei lavori di ciascun cantiere verrà emesso un verbale di ultimazione dei lavori. Ai fini del computo del termine per l’esecuzione dei lavori di realizzazione, si terrà conto della data dell’ultimo verbale.
2. L’appalto comprende altresì l’esecuzione delle attività di manutenzione, previste dal capitolato tec- nico di manutenzione, di tutti gli impianti e gli apparati installati, per cinque anni a decorrere dalla da- ta del verbale di collaudo tecnico con esito positivo relativo ai lavori di realizzazione.
3. I termini di esecuzione relativi ai singoli interventi extracanone saranno specificati nei relativi ordini attuativi di cui al precedente art. 2. Per ogni intervento verrà emesso specifico verbale di consegna e di fine lavori.
4. Nella fissazione del termine di esecuzione le parti hanno considerato anche il normale andamento sfavorevole stagionale.
Non sono ammesse proroghe ai termini indicati nel presente articolo, salvo quanto stabilito all'art. 26, comma 4, delle C.G.C.
ARTICOLO 20 - PENALITA'
1. Scaduto infruttuosamente il termine di ultimazione, di cui al precedente art. 19 comma 1, sarà ap- plicata su proposta del DL una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo risultante dalla somma dell’importo dei lavori di realizzazione di cui all’art. 6 comma
1.1.1 e dei relativi oneri della sicurezza di cui all’art. 6 comma 1.2.1, fatto salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile a colpa o responsabilità dell’appaltatore o frutto di eventuali proroghe espressa- mente autorizzate da Centostazioni.
2. L’Appaltatore inoltre, incorrerà nelle penali in appresso stabilite, per ogni giorno di ritardo rispetto
alla scadenza contrattuale indicata:
2.1) per ogni giorno di ritardo nella presentazione del programma esecutivo di cui all’art. 18, comma 1 e del “Piano di rispetto ambientale”, di cui all’art. 14.2.2: una penale pari allo 0, 3 ‰ (zero virgola tre per mille) dell’importo risultante dalla somma dell’importo dei lavori di realizzazione di cui all’art. 6 comma 1.1.1 e dei relativi oneri della sicurezza di cui all’art. 6 comma 1.2.1;
2.2) per ogni giorno di ritardo nella presentazione delle eventuali modifiche al programma esecutivo, di cui all’art. 18 ed al “Piano di rispetto ambientale” di cui all’art. 14, richieste da Centostazioni: una penale pari allo 0,3‰ (tre per mille) dell’importo risultante dalla somma dell’importo dei lavori di realizzazione di cui all’art. 6 comma 1.1.1 e dei relativi oneri della sicurezza di cui all’art. 6 comma 1.2.1;
2.3) per ogni giorno di ritardo nella consegna della campionatura esecutiva dei materiali di cui al capitolo 3 del Capitolato Speciale d’appalto, una penale pari allo 0,3‰ (zero vir- gola tre per mille) dell’importo risultante dalla somma dell’importo dei lavori di realizza- zione di cui all’art. 6 comma 1.1.1 e dei relativi oneri della sicurezza di cui all’art. 6 comma 1.2.1. Le previsioni di cui al menzionato capitolo 3 del Capitolato Speciale si applicano per tutte le attività comprese nell’appalto. In particolare, per le manutenzioni a canone, detta percentuale sarà applicata alla somma dell’importo delle attività a xxxx- ne di cui all’art. 6 comma 1.1.2 e dei relativi oneri della sicurezza di cui all’art. 6 comma 1.2.2, mentre per le attività extra canone detta percentuale sarà applicata all’importo dei singoli ordini attuativi comprensivi della relativa quota di oneri di sicurezza;
2.4) per la riconsegna di uno o più cantieri in caso di risoluzione del contratto in danno o di recesso unilaterale di Centostazioni durante la fase di esecuzione dei lavori di realizza- zione, salvo il raddoppio della penale, di cui all’art. 61, comma 1, delle “C.G.C.”: una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo risultante dalla somma dell’importo dei lavori di realizzazione di cui all’art. 6 comma 1.1.1 e dei relativi oneri della sicurezza di cui all’art. 6 comma 1.2.1;
2.5) per la riconsegna di una o più aree in caso di risoluzione del contratto in danno o di re- cesso unilaterale di Centostazioni durante la fase di manutenzione, salvo il raddoppio della penale, di cui all’art. 61, comma 1, delle C.G.C.: una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo risultante dalla somma degli importo delle attività di manutenzione a canone ed extra canone di cui all’art. 6 commi 1.1.2 e 1.1.3 e dei relativi oneri della sicu- rezza di cui all’art. 6 commi 1.2.2 ed 1.2.3;
2.6) nelle ipotesi previste all’art. A13 del “Capitolato Tecnico della manutenzione” per le so- le attività di manutenzione a canone ed extra canone: per l’esatta quantificazione e de- correnza, si terrà conto della data in cui risulteranno ricevute dall’Appaltatore, al recapi- to indicato all’art. 5 comma 3 del presente contratto, le comunicazioni/ordini di servi- zio di Centostazioni.
3. Tutte le penali previste nel contratto per ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore, sono distinte e cumulabili, fino alla concorrenza massima pari al 10 % (dieci per cen- to) dell’importo dell’appalto di cui all’art. 6, comma 1 oltre la quale Centostazioni potrà risolvere il contratto per inadempimento dell’Appaltatore.
4. In ogni caso, l’applicazione della penale, non esclude la facoltà di Centostazioni di agire per ottene- re in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato e che, comunque, non può superare l’importo del contratto.
ARTICOLO 21 - CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI – PROVE E VERIFICHE – VERBALI DI ULTIMAZIONE
1. L'Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta a Centostazioni della data in cui saranno completati i lavori e le prestazioni. Relativamente ai lavori di realizzazione, successivamente
alla data di ultimazione dei lavori di ciascun cantiere verranno avviate le operazioni di collaudo secon- do i termini e le modalità previste all’art. 1.1 del Capitolato Speciale d’Appalto e agli artt. 48 e seguenti delle C.G.C..
2. Dalla data del verbale di collaudo tecnico con esito positivo relativo ai lavori di realizzazione avrà inizio il periodo di garanzia di ventiquattro mesi o quello maggiore indicato dall’Appaltatore in offerta (Subcriterio B4), di cui all’art. 1.2 del Capitolato speciale d’appalto.
3. Durante il periodo di garanzia di cui al precedente punto 2, nonché durante il periodo di garanzia di cui all’art. 27 delle C.G.C. l’Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento delle opere ed im- pianti realizzati.
4. Nel caso, durante detti periodi di garanzia, vengano riscontrati difetti alle opere realizzate od ai ma- teriali messi in opera l’Appaltatore, a semplice richiesta da parte del Committente, dovrà intervenire entro le ventiquattro ore successive alla richiesta stessa per eliminare i difetti riscontrati.
5. In caso di inadempienza dell’Appaltatore, il Committente potrà intervenire direttamente ponendo a carico dell’Appaltatore stesso le relative spese ed oneri, senza che ciò possa costituire motivo di ecce- zione.
6. Relativamente ai lavori di realizzazione, il periodo di garanzia di cui all’art. 27 delle C.G.C avrà ini- zio a partire dalla data di ultimazione dei lavori e terminerà all’approvazione del certificato di collaudo relativo ai lavori di realizzazione stessi, per le stazioni terminate in epoca precedente, detto periodo di manutenzione deve intendersi esteso ai rispettivi periodi di maggior durata. Relativamente alle attività di manutenzione, il periodo di garanzia di cui all’art. 27 delle C.G.C avrà inizio dal termine del perio- do quinquennale di manutenzione e terminerà all’approvazione del certificato di collaudo relativo alle attività di manutenzione stesse.
ARTICOLO 22 - COLLAUDO – REGOLARE ESECUZIONE
22.1. Il collaudo tecnico relativo ai lavori di realizzazione, verrà effettuato entro il termine e con le modalità di cui all’art. 1.1 del Capitolato Speciale di Appalto e agli artt. 48 e seguenti delle C.G.C..
22.2 Il collaudo relativo alle attività di manutenzione verrà effettuato entro il termine e con le modali- tà di cui agli artt. 48 e seguenti delle C.G.C., detto termine inizia a decorrere alla fine del periodo quinquennale di manutenzione.
22.3 R.F.I., in caso di subentro, si riserva durante il periodo di manutenzione di effettuare collaudi su eventuali interventi di manutenzione extracanone che, per la loro rilevanza tecnica e funzionale o per il notevole contenuto tecnologico degli impianti e delle apparecchiature, non possono attendere la fi- ne del periodo quinquennale di manutenzione e per i quali si procederà al collaudo prima della fine del periodo quinquennale di manutenzione stesso.
22.4 Il Collaudatore o la Commissione di collaudo sono nominati dal Committente ed hanno la fa- coltà di procedere, anche in corso d’opera, a tutte le verifiche che riterranno opportune.
Tutte le spese ed oneri connessi allo svolgimento del collaudo compresi gli eventuali ripristini delle opere danneggiate e la messa a disposizione di maestranze ed apparecchiature, sono a carico dell’Appaltatore. Centostazioni si riserva la facoltà di effettuare il collaudo anche tenendo conto della certificazione di qualità dei materiali e dei componenti impiegati.
ARTICOLO 23 – ESECUZIONE IN DANNO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo di intesa sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tra le Prefetture della Regione Umbria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Confindustria di Perugia e Terni del 22 novembre 2012, in caso di acquisizione di informazioni antimafia dal valore interdittivo ovvero do- vessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse se la situazione di controllo o collegamento comporti che le offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale, il contratto è risolto di diritto e sarà trattenuto, a tito- lo di risarcimento dei danni, un importo da determinarsi in una misura pari al 10% del valore del con- tratto stesso, fatto salvo il maggior danno, ovvero quando lo stesso non sia determinato o determina- bile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; Centostazioni potrà detrarre au- tomaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Centostazioni si riserva la facoltà di non stipulare il contratto ovvero, se il contratto sia già stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge.
Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. il ritardo dell’Appaltatore nell'esecuzione dei lavori e comunque di tutte le attività tale da compromettere il ri- spetto dei termini contrattuali, previa diffida ai sensi dell'articolo 33 delle C.G.C. e sempre che l'Ap- paltatore non si sia adeguato alle disposizioni impartite da Centostazioni entro un termine non infe- riore ai quindici giorni o entro il diverso tempo di volta in volta stabilito da Centostazioni stessa.
2. Centostazioni inoltre ha facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Appalta- tore che comportano gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, previa diffida ai sensi dell'articolo 33 delle C.G.C. e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. Centostazioni ha, inoltre, facoltà di risolvere il presente Contratto qualora l’Appaltatore ometta o ritardi il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, ovvero il DURC segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, su proposta del Responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010.
3. Centostazioni ed RFI in tutte le ipotesi in cui l'Appaltatore non dovesse adempiere le proprie ob- bligazioni in tutto o in parte o non dovesse adempierle in conformità alla documentazione d'appalto e nei termini ivi previsti, potrà attivare il procedimento di esecuzione in danno previa diffida ad adem- piere in cui sarà previsto un congruo termine entro il quale l'Appaltatore dovrà ottemperare alle pro- prie obbligazioni. In difetto, Centostazioni ed RFI potranno far eseguire le attività non eseguite o non correttamente e/o puntualmente eseguite ad altri soggetti appositamente incaricati addebitando tutti i relativi costi all'Appaltatore e ferma restando, comunque, l'applicazione delle penali, l'escussione della cauzione definitiva ed il risarcimento del maggior danno. L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso a Centostazioni ed a RFI e all’impresa designata per le necessarie attività.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della Legge n. 136/2010.
ARTICOLO 24 - RESPONSABILITA’ DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001.
L’Appaltatore dà atto di conoscere e di aver sensibilizzato e resi edotti i propri dipendenti e collabora- tori in merito ai contenuti del D.Lgs.231/2001 ed alle sanzioni previste in caso di violazione dello stesso.
Le obbligazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite dalle Parti privilegiando sem- pre la tutela e salvaguardia dell’immagine di Centostazioni S.p.A., di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato. In particolare l’Appaltatore informerà il proprio com- portamento alle prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da Centostazioni S.p.A. (consultabi- le sul sito internet istituzionale al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxx- file/allegati/centostazioni/CODICETICO.pdf) e da di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (consultabile sul sito internet istituzionale al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxx.xx/xxx- file/allegati/rfi/Codice_etico.pdf) che si considerano integralmente richiamati in questo atto per co-
stituirne parte integrante e sostanziale. Le Parti espressamente convengono che la violazione del D.Lgs.231/2001 statuita con sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, a carico dell’Appaltatore o, di uno o più degli amministratori, determinerà l’automatica risoluzione del presen- te contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ARTICOLO 25 – DOMICILIO
1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in
…………………………., Via , con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il
domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di ……………….., salva l'applicazione dell'art
4.3 delle Condizioni generali. L’Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in
……………………
2. Centostazioni - la cui denominazione anagrafica tributaria è Centostazioni Società per Azioni - di- chiara il proprio domicilio fiscale in Roma – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 - 00000 XXXX; partita
I.V.A. e codice fiscale n. 06473791009.
3. R.F.I. – la cui denominazione anagrafica è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – dichiara il proprio do- micilio fiscale in Roma – Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0, partita IVA n. 01008081000, codice fiscale n. 01585570581.
ARTICOLO 26 - TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING
1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
• dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente con- tratto;
• dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraver- so Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o si- mili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso as- sunti ne a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarci- mento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.
3. L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente contratto, ordinata in conformità agli schemi che gli verranno trasmessi da Centostazioni e documentata ai sensi di legge. Detta contabilità dovrà consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di Centosta- zioni e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantieri. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione di Centostazioni e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.
4. A semplice richiesta di Centostazioni, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le notizie rela- tive alle subcommesse aperte o da aprire a carico del contratto con l'indicazione del soggetto respon- sabile designato.
ARTICOLO 27 - IMPEGNO DI RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiatura, macchine e quant'altro che vengano messe a sua disposizione da Cento-
stazioni o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto.
2. L’obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presen- te contratto per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, finché le informazioni delle quali lo stes- so è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
3. L’Appaltatore è altresì responsabile nei confronti di Centostazioni per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli ob- blighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza. L'Appaltatore è tenu- to a risarcire a Centostazioni tutti i gli eventuali danni conseguenti.
E' pure fatto divieto all'Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano a Centostazioni senza prima avere ottenuto il benestare scritto sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di Centostazioni stessa, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.
ARTICOLO 28 - PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, LICENZE E BREVETTI
1. L’Appaltatore trasferisce integralmente a Centostazioni, a titolo gratuito ed in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale, tanto morale che patrimoniale, che possa comunque essere rife- rito ai prodotti e a quant’altro realizzato nell’esecuzione del presente contratto. Pertanto, nel ri- nunciare sin d’ora a far valere ogni diritto di cui al precedente comma, l’ Appaltatore riconosce incondizionatamente a Centostazioni ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e pri- vo di royalty, su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente contratto, compresi, a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusio- ne, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, pro- muovere e creare opere derivate.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 delle C.G.C., l’Appaltatore, dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tem- po, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumano essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore presta analoga garanzia anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esem- pio, il diritto all’immagine. Pertanto, l’Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata Centostazioni da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudi- ziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presen- te contratto o comunque da queste ultime derivanti.
ARTICOLO 29 - TUTELA DELLE PERSONE - TRATTAMENTO DEI DATI PERSO- NALI.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, le parti si danno reciprocamente atto che i dati per- sonali trattati a seguito della sottoscrizione del presente contratto saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione dell’accordo stesso, ovvero per finali- tà commerciali (statistiche, ricerche di mercato, trasferimento dei dati a società esterne che, per conto dei contraenti, curino azioni di marketing ecc.), ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la legge n. 136/2010 e s.m.i.
Al riguardo, le parti stesse precisano che: l’acquisizione dei dati in questione è presupposto indispen- sabile per l’esecuzione del presente contratto; hanno preso atto del testo dell’art.7 del D. Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti; per l’Appaltatore titolare del trattamento è
………………….… e responsabile del trattamento è ………………………………….., nato a
……………….., il …………….; per Centostazioni titolare del trattamento è Centostazioni S.p.A. e responsabili del trattamento sono il responsabile della Business Unit Engineering ed il responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.
In caso di subentro nel contratto, RFI comunicherà all’Appaltatore il nominativo del titolare del trat- tamento e del responsabile dello stesso.
ARTICOLO 30 – ULTERIORI OBBLIGHI – PROTOCOLLO DI LEGALITA’
1. L’Appaltatore dichiara di aver esaminato tutta la documentazione d’appalto, compresi gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata.
2. L’Appaltatore dichiara di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. L’Appaltatore dichiara che nel formulare l’offerta ha tenuto conto di tutte le difficoltà ed oneri derivanti dal fatto che i lavori si svolgeranno all’interno di un complesso immobiliare con presenza di operatività della struttura e di esercizio ferroviario, anche in aree aperte al pubblico, e nell’ambito di aree in cui dovranno continuare a svolgersi tutte le attività.
L’Appaltatore ha valutato accuratamente e accettato tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri contenuti nella documentazione d’appalto.
4. L’Appaltatore si obbliga a comunicare a Centostazioni, prima dell’inizio delle attività x xxxxx- te lo svolgimento delle stesse, le informazioni ed i dati previsti dall’art. 4 del Protocollo di intesa sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tra le Prefetture della Regione Umbria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Confindustria di Perugia e Terni del 22 novembre 2012.
5. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettare espressamente tutti gli obblighi previsti dal Protocollo di intesa sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tra le Prefetture della Regione Umbria, Rete Fer- roviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Confindustria di Perugia e Terni del 22 novembre 2012 ed in particolare le clausole n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 elencate all’art. 2, che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte, secondo quanto meglio nel protocollo stesso (all. 2.3 al presente contratto).
ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
Roma lì, …………………..
Centostazioni S.p.A. L’Appaltatore
L’Appaltatore dichiara di conoscere e specificamente approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341
c.c. tutte le clausole contenute nei seguenti articoli: articolo 3 condizioni particolari di contratto;
articolo 8 invariabilità dei prezzi; articolo 9 pagamenti;
articolo 10 cessione dei crediti;
articolo 11 garanzia fideiussoria (cauzione definitiva); articolo 13 subappalto;
articolo 20 penalità;
articolo 23 Esecuzione del contratto - Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e irregolari- tà;
articolo 26 trasparenza dei prezzi – auditing;
articolo 28 proprietà dei documenti, licenze e brevetti; articolo 30 ulteriori obblighi;
articolo 31 Foro competente.
L’Appaltatore
L’Appaltatore dichiara di conoscere e specificamente approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.1341
c.c. tutte le clausole contenute nei seguenti articoli delle predette Condizioni Generali di Contratto:
Art. 11 Garanzie e coperture assicurative; Art. 16. Consegna dei lavori;
Art. 19 Cronoprogramma;
Art. 27 Manutenzione a carico dell’Appaltatore; Art. 30. Responsabilità dell’Appaltatore per danni;
Art. 33. Verifiche nel corso dell’esecuzione del lavoro; Art. 35. Riserve dell’Appaltatore;
Art. 36 Varianti;
Art. 37 Nuovi prezzi;
Art. 38. Aumento o diminuzione dei lavori appaltati;
Art. 39 Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del contratto, subappalto, cot- timo e subcontratti;
Art. 44 Corrispettivo dell’appalto e pagamenti; Art. 45 Ritardi nei pagamenti;
Art. 47 Conto finale dei lavori; Art. 48 Collaudo;
Art. 54 Osservazioni dell’Appaltatore al certificato di collaudo o di regolare esecuzione; Art. 58 Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo;
Art. 59 Garanzia per difformità e vizi dell’opera; Art. 60 Clausola risolutiva espressa;
Art. 61 Effetti e disciplina della risoluzione; Art. 62 Recesso dal Contratto.