COMUNE DI MIRA
Allegato sub E)
COMUNE DI MIRA
- Provincia di Venezia –
- BOZZA DI CONTRATTO -
Oggetto: Contratto in modalità elettronica per l’affidamento dei lavori di segnaletica orizzontale nel territorio comunale anni 2016 – 2017 – 2018.
Cig. N. Numero di Gara
Rep. n.
L’anno 2016 (duemilasedici) addì (lettere ) del mese di nella residenza comunale di Mira.
Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Mira e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:
Da una parte, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche
“Comune di Mira”, o “Amministrazione Comunale”
- Xxxxxx XXXXX, nata a il _, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente LL.PP. – Infrastrutture del Comune di Mira, con sede ad Mira in P.zza IX Martiri, 3 – (C.F. : 00368570271) e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusto Decreto Sindacale n. 14 del 03.02.2014 concernente l’incarico dirigenziale;
Dall’altra parte, che nel contesto dell’atto verrà chiamato anche “Appaltatore”,
- _, nato a il , residente a in Via/Piazza
n. , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
dell’impresa , con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ).
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 34, c. 1, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la ( mandante), avente sede a _, in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc. _ Notaio dott. in
, e procura conferita mediante atto pubblico in data rep. _ racc. Notaio dott. in , ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data rep. Notaio dott. di , ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per
conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. e, f)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio , con sede a in Via/Piazza
n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data rep. racc. Notaio dott. in _, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.f. del consorzio: ).
I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto, mediante il quale:
si premette
- che con determinazione dirigenziale n. in data si è stabilito tra l’altro:
1. di approvare i documenti predisposti dal Servizio “Strade, Mobilità, Arredo Urbano ed Ecologia” per i lavori di segnaletica orizzontale anni 2016
– 2017 – 2018. (CIG N. N. di Gara) costituito dai seguenti documenti: Lettera invito che funge da disciplinare di gara –– Capitolato Speciale;
2. di approvare il quadro economico dei lavori di cui trattasi per un importo complessivo fiscalizzato di € di cui € per lavori soggetti a ribasso, € per oneri dei piani della sicurezza , fianziato con fondi propri dell’Amministrazione dell’Ente;
3. di indire la procedura per l’affidamento dei lavori citati da effettuarsi con “procedura negoziata mediante cottimo fiduciario”, ai sensi dell’art. 48 del
Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune e all’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., disponendo che l’aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, determinato mediante “massimo ribasso percentuale” ai sensi dell’art. 82 – 2 comma lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006.
4. di invitare alla gara n. operatori economici qualificati per i lavori di segnaletica di Categoria 0S10 “Segnaletica stradale non luminosa”;
5. di approvare i seguenti documenti di gara predisposti dal Servizio Strade, Mobilità, Arredo Urbano ed Ecologia (allegati alla medesima determinazione come parte integrante e sostanziale della stessa):
lettera-invito - disciplinare, capitolato speciale d’appalto;
6. di assumere il relativo impegno di spesa;
7. di stabilire, ai sensi dell’art. 53 ed art. 82 – 2 comma lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, di stipulare il contratto d’appalto dei lavori in oggetto a misura;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. n. 207/2010, è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Responsabile del Servizio “Strade, mobilità, arredo urbano ed ecologia”;
9. che si è provveduto alla pubblicazione della determinazione a contrattare e degli atti da essa approvati;
- che a seguito della procedura di cottimo fiduciario mediante negoziata, esperita in data , secondo la normativa vigente, è risultata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta con il ribasso del
%, giusta offerta del e quindi, per l'importo di €
oltre a oneri della sicurezza € , e oltre I.V.A. di legge;
- che con determinazione del Responsabile del Settore LL. PP. E Infrastrutture n. , esecutiva il , si è proceduto all’aggiudicazione definitiva all’Impresa e all’impegno della spesa di € , IVA compresa, a favore della ditta aggiudicataria;
- che dall’attestazione del Responsabile dell’Ufficio Contratti datata
si è dato atto della regolarità delle risultanze sulle verifiche di legge relative ai requisiti di ordine generale della predetta ditta effettuate ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., rendendo quindi efficace il suindicato affidamento;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
- che si è provveduto alla pubblicazione dei dati di aggiudicazione sul sito Istituzionale, previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
- che l’Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del
D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
che in data è stato sottoscritto tra il Responsabile del Procedimento e l’Appaltatore il verbale di consegna lavori ai sensi degli artt.
153 e 154 del D.P.R. 207/2010 con il quale si è dato atto anche del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori in oggetto (art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010);
oppure:
- che il Comune di Mira, considerata l’urgenza, affida l’esecuzione del presente contratto dopo aver inviato all'Ufficio Territoriale di Governo di
la richiesta delle informazioni antimafia, ma prima che l'Ufficio Territoriale del Governo stesso abbia fornito dette informazioni, come consentito dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159.
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara; tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.
Formano parte integrante e interpretativa del presente contratto:
- le premesse sopra menzionate;
- il capitolato speciale d’appalto;
- la lettera invito che funge da disciplinare;
- polizze di garanzia;
- documentazione inerente la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) redatta dall’appaltatore ai sensi dell’art. 131, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
- la determinazione dirigenziale n. del (affidamento);
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d’appalto o in altri documenti, prevalgono le previsioni qui contenute.
L’Appaltatore, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara aver preso conoscenza dei succitati documenti.
I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Comune di Mira. e, come sopra precisato, si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non
materialmente allegati. Ai sensi dell’art. 137, comma 3, del D.P.R. 207/2010, il capitolato speciale d’appalto contenente l’elenco prezzi unitari dei lavori è comunque materialmente allegato al presente contratto e firmato digitalmente.
- ARTICOLO 2 - Affidamento dell'appalto.
Il Comune di Mira, come sopra rappresentato, affida all’Impresa che, a mezzo del suo rappresentante, accetta e assume, l’appalto dei lavori in premessa indicati, alle condizioni tutte di cui ai documenti in premessa specificati.
- ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto.
L’appalto è eseguito dall’Impresa (d’ora in poi l’Appaltatore) per un importo di € (lettere), compresi € per oneri di sicurezza , oltre a I.V.A. di legge ,
L’importo contrattuale viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto nei limiti di legge.
- ARTICOLO 4 - Tempo utile e penali.
Nel caso si verificassero dei ritardi nell’esecuzione dei lavori rispetto alle modalità di ordinazione di cui all’articolo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto , imputabili alla ditta, sarà applicata per ogni giorno lavorativo di ritardo una penale pari 100,00 €. In caso di applicazione di 5 penali, si procederà alla risoluzione automatica del contratto.
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, mediante lettera raccomandata A.R. o pec, alla quale la
xxxxx avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della stessa.
L’Amministrazione Comunale provvederà al recupero della penalità mediante detrazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dall’affidatario del servizio.
L’applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte dell’Amministrazione Comunale e/o di terzi, per danni provocati dalle infrazioni o dalle inadempienze stesse.
L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.
Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 159, comma 10, del D.P.R. 207/2010, qualora si verifichino i presupposti eventualmente indicati nel C.S.A..
- ARTICOLO 5 - Programma di esecuzione lavori.
I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ferme restando le eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale d'appalto.
- ARTICOLO 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore.
Oltre agli obblighi previsti dal richiamato C.G.A. e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli
oneri seguenti:
- Osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli stessi, adottando tutti i provvedimenti necessari, anche nel rispetto del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; a tale scopo l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare per iscritto all’Amministrazione il nominativo del Direttore Tecnico/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il rispetto delle suddette norme antinfortunistiche.
- Osservare gli oneri previsti dai piani di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
- Osservare la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro; il mancato versamento dei contributi e delle competenze sopraddette costituisce inadempienza contrattuale ed è soggetto alle sanzioni di legge.
- Osservare le norme vigenti e quelle che eventualmente fossero emanate durante l'esecuzione dei lavori appaltati, in materia di assunzione di mano d'opera.
- Fare in modo che l’esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L. nonché al codice della strada;
- rispettare e a fare rispettare per quanto compatibile dai propri dipendenti o collaboratori, il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento del Comune di Mira approvato con deliberazione di G.C. n. 290/30.12.2013.
La non osservanza degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/30.03.2001) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Mira, approvato con deliberazione di G.C. n. 290/2013, costituirà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
- rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto ed Associazione regionale dei Comuni del Veneto in data 23.07.2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito del Comune.
- ARTICOLO 7 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro.
È fatto obbligo a tutti i datori di lavoro operativi nell'esecuzione dell'appalto di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti. Vi è inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di applicare ai lavoratori extracomunitari e comunitari distaccati in Italia, durante il periodo di prestazione di lavoro per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro. Ai lavoratori extracomunitari e comunitari distaccati spettano gli stessi diritti
previdenziali e assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale. In alternativa, se si tratta di impresa artigiana, l’Appaltatore potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.
L’Appaltatore si obbliga a osservare integralmente gli oneri di contribuzione. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva
Qualora l’irregolarità denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’impresa, si procede all’accantonamento del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione dei lavori, l’Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva se prevista.
- ARTICOLO 8 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo del Direttore Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre aggiornato in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e il registro presenze. Nell’obbligatorio "Registro delle presenze in cantiere" verrà registrato (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS e INAIL e Cassa Edile e in modo oggettivo la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Xxxxx Xxxxx. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreterà inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.
L’appaltatore è inoltre tenuto a esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi a inizio giornata e recante l’elenco nominativo della manodopera presente in cantiere. I citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituisce elemento di riscontro il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
L'Appaltatore, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione sul cantiere, effettuata per ogni lavoratore suo dipendente sul piano operativo di sicurezza in cantiere e sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).
L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per l'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:
- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;
- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.
ARTICOLO 9 – Forza maggiore
Ai sensi degli artt. 138, comma 2, lettera d), e 166, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, qualora si verifichino danni da forza maggiore gli stessi potranno essere riconosciuti all’Appaltatore solamente nei limiti del 5% dell’importo di contratto e dovranno essere provati in modo adeguato. L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare d’aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra i danni da forza maggiore resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.
- ARTICOLO 10 – Subappalto.
Nel presente contratto è vietato il subappalto.
- ARTICOLO 11 - Contabilizzazione lavori.
I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura, moltiplicando il prezzo decurtato del ribasso percentuale offerto per la quantità effettivamente erogata.
- ARTICOLO 12 - Pagamenti in acconto e a saldo.
I pagamenti avverranno in funzione dei lavori prestati e contabilizzati dal Responsabile del Procedimento ed al raggiungimento di € 25.000,00.
Gli oneri della sicurezza, per l’importo evidenziato nella lettera d’invito, saranno corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti.
Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, si provvederà a rilasciare l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
In caso di irregolarità contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 7.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la polizza di cui all’art. 124 del D.P.R. 207/2010 il termine di 90 giorni per l’emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa (art. 143 del D.P.R. 207/2010).
In materia di interessi per ritardato pagamento, si applicano gli artt. 133 del D.Lgs. 163/2006 e 142 del D.P.R. 207/2010. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno fatti nel corso del rapporto contrattuale durante l’esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. Le disposizioni di cui all’art. 142 del D.P.R. 207/2010 andranno pertanto coordinate, per il rapporto oggetto del presente contratto, con quelle di cui al citato art. 1194 del c.c., nel senso che il consenso dell’appaltatore (creditore nei confronti dell’Amministrazione del corrispettivo dell’appalto, nelle modalità e nelle tempistiche contrattualmente previste) come sopra prestato comporta in ogni caso che i pagamenti effettuati vengano sempre imputati prioritariamente al capitale, con tutto ciò che ne consegue in materia di imputazione e calcolo degli interessi.
Le spese bancarie per l'accredito dell'importo su appoggio bancario sono a carico dell'impresa.
- ARTICOLO 13 - Pagamento delle retribuzioni.
Ogni pagamento di stato di avanzamento lavori e del saldo di fine lavori è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, per tutte le maestranze impegnate nel cantiere . Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni, la stazione appaltante attuerà la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010 che prevede, al verificarsi di determinate condizioni, il pagamento diretto delle retribuzioni ai lavoratori da parte della stazione appaltante con la relativa detrazione dell'importo delle stesse dalle somme dovute all'appaltatore (ovvero al subappaltatore qualora sia previsto il pagamento diretto allo stesso) in esecuzione del contratto.
- ARTICOLO 14 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca
/la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor , nato a , il codice fiscale .
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è .e il CUP (codice unico di progetto ) è
- ARTICOLO 15 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.
Trattandosi di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 verrà emesso, entro tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi, il certificato di regolare esecuzione.
- ARTICOLO 16 - Cauzione definitiva.
L’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 123 D.P.R. 207/2010 e del D.M. 12 marzo 2004,
n. 123) dell’importo di € mediante polizza assicurativa fidejussoria
n. della .
oppure (alternativa) fidejussione bancaria n. della . oppure (alternativa) fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993.
- ARTICOLO 17 - Obblighi assicurativi.
a) L’Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di assicurazione prevista dall’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dall'art. 125, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010 conforme a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
- (art. 125, comma 1) copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (pari a quella indicata nella lettera invito) di € (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M.
123/2004):
1. opere pari a € (soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene realizzato) pari a € ;
3. costi di demolizione e di sgombero pari a € ;
(N.B.: ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.P.R. 207/2010, la somma dei tre valori di cui sopra non dev’essere superiore all’importo di contratto, salvo non sia stato specificamente motivato diversamente nel bando)
- (art. 125, comma 2) assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € _. (è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00).
Oppure
L’Appaltatore s’impegna a trasmettere all’Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione prevista dall’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dall'art. 125 commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010 conforme a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004,
n. 123. La suddetta polizza dovrà garantire le seguenti prestazioni:
- (art. 125, comma 1) dovrà coprire i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (pari a quella indicata nella lettera d’invito) di € (soggetta ad adeguamento a
seguito del ribasso offerto) suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):
1. importo dei lavori pari a € (soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene realizzato) pari a € ;
3. costi di demolizione e di sgombero pari a € ;
- (art. 125, comma 2) dovrà assicurare altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € (è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00).
(eventuale, quando la tipologia dei lavori renda necessaria un’ulteriore copertura della polizza CAR: depennare quelli che non interessano, tenuto conto della specificità del progetto):
La polizza dovrà coprire anche i seguenti rischi:
- danni da vibrazione;
- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d’appoggio o sostegni;
- danni a cavi e condutture sotterranee;
- danni consistenti nei costi relativi alla ricerca della causa di guasti o malfunzionamenti comportanti nocumento;
-
(N.B.: per ulteriori rischi da aggiungere eventualmente, tenuto conto della specificità progettuale, all’elenco di cui sopra, leggere lo schema
tipo 2.3 del DM 123/2004, sezione A, art. 3 e sezione B, art. 12) EVENTUALE quando per la particolarità dell’intervento sia prevista una garanzia da parte dell’Appaltatore, a conclusione dei lavori (art. 6, schema tipo 2.3, DM 123/2004)
- (art. 125, comma 3) dovrà coprire, per una durata di mesi (max 24 mesi) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita 1, nonché i danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione dei lavori, oppure a operazioni di manutenzione cui l’Appaltatore è tenuto in base a quanto previsto dal C.S.A..
Obblighi contrattuali relativi alla garanzia di cui all’art. 125 DPR 207/2010.
L’Appaltatore si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi di legge regolamentari e contrattuali tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo sono indicati i seguenti:
− l’Appaltatore è tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni di prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario (art. 4, comma 3, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004);
− per entrambe le fattispecie previste dall’art. 125 (commi 1 e 2) in
caso di pagamento dell’indennizzo dovuto per il verificarsi di sinistri l’importo assicurato per ciascuna partita dovrà essere integrato a cura dell’Appaltatore (art. 25, comma 3, D.M. 123/2004);
− in caso di sospensione dei lavori ovvero di concessione di proroga
dei tempi contrattuali, a cura dell’Appaltatore dovrà essere prorogata
la durata della polizza in modo da renderla congrua ai tempi effettivi di esecuzione dei lavori (art. 7 sospensione, art. 30 proroga, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004);
− la denuncia dei sinistri come le comunicazioni di qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio sono esclusivamente a carico dell’Appaltatore (artt. 19 e 20 D.M. 123/2004).
b) L’Appaltatore è tenuto altresì a produrre fideiussione a garanzia della rata di saldo alle condizioni fissate dall’art. 124 del D.P.R. 207/2010 e dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. La liquidazione del saldo rimane vincolata alla produzione di detta garanzia. Decorsi i termini di cui all'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la garanzia fidejussoria rilasciata in occasione del pagamento della rata di saldo (art. 124, comma 3, D.P.R. 207/2010), s'intenderà automaticamente svincolata senza necessità di espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.
c) Eventuale (DM LL.PP. 01.12.2000 fissa nell’importo di 10.000.000 DSP = circa € 10.556.454,00 la richiesta della polizza ex art 126 DPR 207/2010).
L'Appaltatore si impegna, altresì, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a stipulare, ai sensi dell'art. 126 del D.P.R. 207/2010, del D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e dell'art. 129, comma 2, X.Xxx. 163/2006, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con
un limite di indennizzo di € , suddiviso nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.4, D.M. 123/2004):
1. opere pari a €
2. costi di demolizione e sgombero pari a €
(N.B.: per ulteriori rischi da aggiungere eventualmente, tenuto conto della specificità progettuale, all’elenco di cui sopra, leggere lo schema tipo 2.4 del DM 123/2004, art. 3)
La polizza assicura altresì la Stazione appaltante per responsabilità civile per danni cagionati, per un massimale pari a €
- ARTICOLO 18 - Garanzie di cui agli articoli 16 e 17– Foro competente. Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l’art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M. 123/2004. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Venezia.
- ARTICOLO 19 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
R.T.I. orizzontale:
Ai sensi del comma 13 dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:
- % ( lettere %) per l’Impresa (capogruppo);
- % ( lettere %) per l’Impresa (mandante / consorziata).
eventuale in caso di lavori di importo superiore a € 150.000,00 R.T.I. verticale:
Ai sensi del comma 13 dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:
- categoria per l’Impresa (capogruppo);
- categoria per l’Impresa (mandante / consorziata).
ARTICOLO 20 – Osservanza “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013.
L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata dell'appalto, a far osservare, per quanto compatibili, ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62.
In caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice predetto, previa contestazione all'Appaltatore e assegnazione allo stesso di un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
ARTICOLO 21 – Osservanza altre disposizioni.
L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Mira , nel triennio successivo alla loro cessazione dal rapporto,
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Appaltatore medesimo per conto del Comune di Mira negli ultimi tre anni di servizio.
- Articolo 22 – Xxxxx xxxxxxxx.
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni Regionale dei Comuni del Veneto in data 23.07.2014, ai fini della presentazione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in un altro subcontratto di cui all’allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la rosoluzione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura:
- Articolo 23 – Causa di risoluzione del contratto
Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell’impresa , oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, nellas misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
- ARTICOLO 24 - Controversie.
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’impresa dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pertanto ritenuta illegittima.
L’appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto.
Resta convenuto che le spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per la valutazione delle riserve (organo di collaudo) saranno poste a carico dell’Appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute
in sede di conclusione del contenzioso.
- ARTICOLO 25 - Elezione di domicilio.
Ai sensi dell'art. 2 del C.G.A., l’Appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Mira, Settore LL.PP..
- ARTICOLO 26 - Spese contrattuali.
Ai sensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell’Appaltatore.
Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l’importo dei lavori soggetto a I.V.A.
- ARTICOLO 27 - Attestazione pagamento spese contrattuali.
Si dà atto che l’Appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento in Tesoreria comunale, dell’importo complessivo di € , a titolo di deposito per le spese del presente atto (imposta di bollo, imposta di registrazione, diritti di segreteria-rogito).
- ARTICOLO 28 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. Il Comune di Mira, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
E richiesto io Segretario Comunale del Comune di Mira, ho ricevuto e rogato questo atto che viene stipulato in modalità elettronica (art. 11 comma 13 del D.lgs. n. 163/2006) mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su numero pagine a video.
Del presente atto ho dato lettura agli intervenuti, i quali, avendolo trovato conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identià personali, mediante firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 (C.A.D.) verificata a mia cura ai sensi dell’art.
14 del D.P.C.M. 22.02.2013, dell’art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell’Amministrazione Digitale.
In presenza delle parti io Segretario Comunale, in qualità di Ufficiale Xxxxxxx ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.