CONVENZIONE EX ART. 30 – D. LGS. 267/00
CONVENZIONE EX ART. 30 – D. LGS. 267/00
PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO EX ART. 31 – D. LGS. 267/2000 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE A4 DGR n. 1088/2009
L’anno duemilanove addì del mese di presso la sede comunale di (AV) in
con la presente Convenzione redatta per scrittura privata, su richiesta delle parti, tra i Signori, che partecipano in qualità di rappresentanti legali ex artt. 50, comma 2, e 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 :
• Nome e Cognome
• Nome e Cognome
• Nome e Cognome
Premesso che
• con la deliberazione G.R.C. n. 580 del 12/5/2006 avente ad oggetto”Legge n. 328/00-Quinta annualità- Programmazione e criteri di riparto del fondo nazionale delle politiche sociali per la realizzazione del sistema Integrato di interventi e servizi sociali” la Regione Campania creava i seguenti nuovi Ambiti Territoriale Sociale (ATS) A8 (Cervinara, Rotondi, X. Xxxxxxx Valle Caudina, Roccabascerana) ed A4 (Altavilla Irpina, Capriglia, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Torrioni e Tufo) A7, B6, C9, C10 e S10 e, di conseguenza, modificava la composizione degli ATS di provenienza X0, X0, X0, X0, X0 x X0;
• lo smembramento del vecchio ATS A4 (comprendente un bacino di circa 60.000 abitanti e 16 Comuni associati: Cervinara, Roccabascerana, San Xxxxxxx Xxxxx Caudina, Rotondi, Altavilla Irpina, Chianche, Grottolella, Petruro Irpino, Pietrastornina, Torrioni, Tufo, Summonte, Ospedaletto D’Alpinolo, Sant’Angelo a Scala, Mercogliano, Xxxxxxxxxx Irpino) causava enormi disagi alle comunità locali frenando la costruzione del sistema locale di interventi e servizi sociali;
• gli attuali ATS A4 e A8 – tra i più piccoli della Regione Campania in termini di popolazione residente – con le risorse regionali assegnate non riescono a garantire un livello adeguato di interventi e servizi sociali sul territorio di riferimento nonostante la professionalità ed il forte impegno degli operatori coinvolti nell’Ufficio di Piano, negli Uffici per la Cittadinanza Sociale e nell’ambito del III Settore.
Considerato che
• la Regione Campania con DGR n. 1088/2009 ha accorpato i due ATS A4 e A8 e di conseguenza ha istituito un nuovo ATS A4 composto da 15 Comuni associati;
• al momento gli ex ATS A4 e A8 gestiscano in forma associata i rispettivi Piani Sociali di Zona ex lege 328/00 attraverso Convezioni intercomunali ex art. 30 del D.Lgs n. 267/00, rispettivamente con Comune capofila Altavilla Irpina (AV) e Cervinara (AV);
• la Convenzione ex art. 30, seppure rappresenti uno strumento semplice e agile, non consente di accedere a tutti i finanziamenti del XXX Xxxxxxxx 0000-0000 e non consente di stabilizzare il sistema di welfare locale;
Considerato, altresì, che nel corso degli ani 2008 e 2009 i Comuni associati negli ex ATS A4 e A8 hanno avviato una collaborazione al fine di condividere un percorso comune finalizzato alla costituzione di un Consorzio ex art. 31 TUEL - D. Lgs. 267/00 per stabilizzare il sistema di interventi e servizi sociali sui territori dei Comuni coinvolti;
Atteso che:
a. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai Comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini. Oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 della legge n. 328/2000 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività di cui agli articoli di detta legge di seguito indicati:
- programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;
- erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;
- autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);
- partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);
- definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.
b. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art.6 i Comuni provvedono a:
- promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività sociosanitarie e per i piani di zona;
- adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui all’art.6 comma 2, lettera a);
- effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
- garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.
c. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato «Piano nazionale», tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4, nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.
d. La Regione:
- nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge n. 328/2000, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale, adotta nell'ambito delle risorse disponibili, attraverso forme di intesa con i Comuni interessati il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio- sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
- esercita con il concorso degli enti locali e delle formazioni sociali le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e ne disciplina l’integrazione con gli interventi in materia di sanità, istruzione, cultura e lavoro, nonché con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio e con quelle rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini» ex art 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2007;
- adotta il piano sociale regionale, di cui all’articolo 20, che definisce principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali e socio-sanitari» ex art. 8, comma 2, lettera b) della l. r. n. 11/2007;
- definisce il piano sociale regionale quale «strumento di programmazione sociale che definisce i principi d’indirizzo e coordinamento per la realizzazione, da parte degli enti locali associati, del sistema integrato d’interventi e servizi» ex art. 20, comma 4, della l. r. n. 11/2007;
- adotta con cadenza triennale il piano sociale regionale, sentita la consulta regionale, le organizzazioni sindacali, le associazioni maggiormente rappresentative di tutela degli utenti e delle professioni coinvolte nel sistema dei servizi integrati ex art. 20, comma 1;
e. I Comuni associati, negli ATS, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della Legge 328/00 a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, per gli interventi sociali e sociosanitari, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano Sociale di Zona, che individua:
- gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate;
- le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all’art. 21 della Legge 328/00;
- le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
- le forme di concertazione con l'azienda sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della Legge 328/00.
f. Il Piano Sociale di Zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, è volto a:
- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui all’art.19 comma 1, lettera g), della Legge 328/00;
- definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
g. l'Accordo di Programma ex art. 34 – D- lgs. 267/00, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, è sottoscritto da parte di soggetti pubblici nonché di soggetti che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel PSZ;
Dato atto che la Regione Campania:
- con DGR n. 580/2006 individuava i nuovi Ambiti Territoriali Sociali A4 e A8 comprendenti rispettivamente 11 e 4 Comuni;
- con DGR n. 694/2009, ai sensi della Legge regionale 11/2007, ha approvato il primo Piano Sociale Regionale il cui obiettivo è restituire ai territori la capacità di programmare le attività nel sociale. Il che il Piano, infatti, deve contribuire in maniera decisiva a definire il “senso del programmare” in relazione a ciascuna specifica realtà territoriale ed in continuità con l’insieme della programmazione regionale;
- con DGR n. 1088/2009 ha accorpato gli ATS A4 e A8;
Ritenuto necessario, nelle more dell’effettiva operatività del Consorzio ex art. 31 – D. lgs. 267/00 e per tutta la durata della fase transitoria approvata dal Coordinamento Istituzionale, conservare l’attuale assetto organizzativo degli ex ATS A4 e A8, ciò al fine di garantire la continuità dei servizi e procedere a definire l’assetto organizzativo del Consorzio de quo che, alla fine di detta fase transitoria, dovrebbe assorbire compiti e funzioni istituzionali/organizzative dei due Coordinamenti Istituzionali, dei Uffici di Piano, Uffici per la Cittadinanza, Assemblea dei Sindaci per il Servizio Civile e relativo Ufficio Unico per la gestione del Servizio Civile;
Dato atto, inoltre, che il Coordinamento Istituzionale del nuovo ATS A4 ha definito lo schema di Statuto e la presente Convenzione ex art. 30, atti necessari alla costituzione del Consorzio;
Le singole amministrazioni aderenti con le seguenti deliberazioni hanno individuato la nuova forma giuridica di gestione dei servizi sociali dell’ATS A4 ed adottato lo schema di Statuto e di Convenzione:
• Deliberazioni del Consiglio Comunale di Altavilla Irpina n.
• Deliberazioni del Consiglio Comunale di Capriglia Irpina n.
• Deliberazioni del Consiglio Comunale di Cervinara n.
• Deliberazioni del Consiglio Comunale di Chianche n.
• Deliberazioni del Consiglio Comunale di Grottolella n.
• Deliberazioni del Consiglio Comunale di Montefredane n.
• Deliberazioni del Consiglio Comunale di Xxxxxxx Xxxxxx n.
• Deliberazioni del Consiglio Comunale di Pietrastornina n.
• Deliberazioni del Consiglio Comunale di Prata Principato Ultra n.
• Deliberazioni del Consiglio Comunale di Pratola Serra n.
• Deliberazioni del Consiglio Comunale di Roccabascerana n.
• Deliberazioni del Consiglio Comunale di Rotondi n.
• Deliberazioni del Consiglio Comunale di San Xxxxxxx Xxxxx Caudina n.
• Deliberazioni del Consiglio Comunale di Torrioni n.
• Deliberazioni del Consiglio Comunale di Tufo n.
Tutto ciò premesso che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
Le parti con la presente scrittura privata approvano il seguente nuovo articolato per la costituzione formale del Consorzio di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000.
ARTICOLO 1 - Costituzione e denominazione.
a) In applicazione dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, tra le Amministrazioni dei Comuni di Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Petruro Irpino, Pietrastornina, Roccabascerana, Rotondi, San Xxxxxxx Xxxxx Caudina, Torrioni, Tufo è costituito un Consorzio per la gestione associata dei servizi sociali, di cui alla legge n. 328/2000 ed alla legge regionale 11/2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni denominato "Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A4.
b) La costituzione del Consorzio, in applicazione della DGR n. 1088 del 12 giugno 2009, sostituisce le Convenzione ex art. 30 – D. Lgs. 267/00 per la gestione associata dei Piani Sociali di Zona degli Ambiti Territoriali Sociali A4 e A8 e l’Accordo di Programma ex art. 34 – D. Lgs. 267/2000 stipulato per la gestione associata di progetti ex lege 64/2001.
ARTICOLO 2 - Natura giuridica.
a) Il Consorzio è un Ente strumentale degli Enti Locali dotato di personalità giuridica ed ha autonomia gestionale.
b) Il Consorzio è di funzioni ed allo stesso si applicano le disposizioni di cui al T.U.E.L. approvato con X.Xxx. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..
ARTICOLO 3 - Durata e sede.
a) Il Consorzio dura fino al 2050 (duemilacinquanta).
b) Le cause di scioglimento del Consorzio sono esclusivamente il decorso del tempo per la sua durata e la volontà unanime dei consorziati.
c) Il Consorzio ha sede legale nel Comune di .
d) L'Assemblea ed il C.d.A. possono essere tenute nelle sedi degli enti consorziati.
ARTICOLO 4 – Finalità.
a) I1 Consorzio, ispirandosi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, è costituito per la gestione in forma associata delle funzioni assistenziali di competenza dei Comuni ed in particolare, dei servizi sociali e socio-sanitari ex lege n. 328/2000 ed ex lege regionale n. 11/2007 programmati nell’ambito del Piano Sociale di Zona nonché per la gestione di progetti di servizio civile nazionale ex lege 64/2001 e ss.mm.ii..
b) Il Consorzio attua, altresì, la progettazione, la gestione e la realizzazione di ogni altra iniziativa, a valere in tutto o in parte su finanziamenti locali, regionali, nazionali ed europei, nelle tematiche connesse alla alle finalità di cui alle leggi citate al precedente punto a).
c) Il Consorzio potrà svolgere tutte le operazioni e le attività ritenute dall'Organo amministrativo utili al raggiungimento dello scopo consortile.
d) Il Consorzio realizzerà la propria attività in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e potrà anche partecipare ad altri Consorzi o imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio.
e) I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, si obbligano a:
- rispettare gli obblighi assunti nei confronti del Consorzio o nei confronti di terzi per via del mandato conferito al Consorzio;
- osservare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni e gli atti tutti degli organi consortili e a favorire gli interessi del Consorzio.
ARTICOLO 5 - Servizi aggiuntivi.
1. I1 Consorzio può erogare servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 4 in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli Enti stessi.
2. I relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.
ARTICOLO 6 - Recesso e ammissioni di nuovi Enti.
1. Recesso dal Consorzio
a) Il recesso degli Enti consorziati è comunicato all'Assemblea. Lo stesso è efficace decorsi 12 mesi dalla comunicazione e, tuttavia, decorrerà alla scadenza dell’esercizio finanziario annuale.
b) Gli enti consorziati approvano la modifica dello Statuto e della Convenzione in seguito al recesso di uno degli enti consorziati.
c) L'Ente che recede dal Xxxxxxxxx non può avanzare pretesa sul patrimonio mobiliare e immobiliare del Consorzio che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso con vincolo di destinazione.
d) L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso oltre che per gli impegni pluriennali sugli esercizi futuri fino ad esaurimento delle relative obbligazioni.
2. Ammissione di nuovi enti.
a) La richiesta di ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale dell'Ente richiedente ovvero dagli organi competenti in caso di diverso Ente pubblico. Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed avrà effetto dall'anno successivo.
b) L'ammissione di altri Enti al Consorzio è deliberata dall’Assemblea consortile a maggioranza dei 2/3 dei componenti unitamente alla maggioranza dei 2/3 delle quote consortili.
c) Successivamente gli Enti consorziati procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.
ARTICOLO 7 - Adozione e modifica dello Statuto.
1. Lo Statuto unitamente alla Convenzione è approvato dai Consigli degli enti consorziati.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea consortile con la maggioranza dei 2/3 dei componenti unitamente con i 2/3 delle quote consortili.
Art. 8 - Gli Organi
1. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea.
b) il Consiglio di Amministrazione.
c) il Presidente.
d) il Direttore Generale.
e) l’Organo di revisione.
ARTICOLO 9 – Composizione.
a) L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Sindaco o di un suo delegato, che ricopre la carica di Consigliere comunale in quel comune.
b) La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed opera fino a diversa comunicazione.
c) Fermo restando il principio della continuità amministrativa, i componenti dell’Assemblea Consortile permangono in carica sino a quando conservano la carica di Sindaco e/o di Consigliere comunale del Comune consorziato.
d) I rappresentati dei Comuni nominati nel Consiglio di Amministrazione saranno sostituiti nell’Assemblea consortile da un altro rappresentante eletto dello stesso Comune.
ARTICOLO 10 – Competenze.
1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed ha competenza sugli atti fondamentali dell’Ente.
2. In particolare compete all'Assemblea:
- eleggere il Presidente dell'Assemblea ed il Vice-Presidente;
- eleggere il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al successivo articolo 14;
- pronunciare la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
- nominare l’Organo di revisione e definire il relativo compreso;
- definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- nominare i rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservata dalla Legge all’Assemblea Consortile;
- approvare le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative;
- deliberare l’ammissione di altri Enti al Consorzio;
- approvare le modifiche dello Statuto di cui all’art. 8;
- esercitare, altresì, tutte le funzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale, riferite ai Consorzi.
3. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
a) il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto nonché definisce l'entità del Fondo di dotazione consortile.
b) i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto.
c) gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di xxxxx e prestiti obbligazionari.
d) le convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, escluse quelle concernenti atti di ordinaria amministrazione.
e) i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.
f) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.
4. A ciascun consorziato è riconosciuta la rappresentatività assembleare definita dal presente Statuto.
5. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati.
6. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate atti fondamentali e vengono trasmesse agli enti consorziati in via telematica contestualmente alla loro pubblicazione.
ARTICOLO 11 – Funzionamento.
a) L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno. La convocazione dell’Assemblea, disposta sempre dal Presidente, può essere richiesta anche da almeno la metà più uno degli Enti consorziati unitamente a 1/3 delle quote consortili, nonché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in tali casi, il Presidente dell’Assemblea è tenuto a convocare l’Assemblea stessa entro massimo 7 (sette) giorni.
b) L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti dell'Assemblea almeno 5 giorni prima della data di convocazione ed è pubblicato all’albo delle pubblicazioni della sede consortile. La convocazione viene fatta tramite avviso scritto che deve essere recapitato, a mezzo posta o via fax o posta elettronica, ai singoli componenti presso la sede dell'ente di appartenenza.
c) L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto e negli altri casi previsti dallo Statuto.
d) L'Assemblea si riunisce, altresì, in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l’Assemblea unitamente a 1/3 delle quote consortili o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma b) sono ridotti a 3 (tre) giorni.
e) L'Assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del Presidente. In tal caso l'avviso dovrà pervenire, anche telegraficamente, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
f) L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per trattare gli argomenti di competenza assembleare.
g) A ciascun consorziato è riconosciuta una rappresentanza definita dall’Assemblea consortile nel rispetto dei principi di rappresentatività territoriale. Le quote in capo a ciascun socio sono assegnate attraverso il meccanismo del voto ponderato che, rimodulato ogni triennio sulla base degli abitanti effettivamente residenti al 01 gennaio, è stabilito secondo i seguenti criteri :
a. ai Comuni con popolazione fino a 1999 abitanti è riconosciuto un voto pari a 0,50;
b. ai Comuni con popolazione da 2000 a 2999 abitanti è riconosciuto un voto pari a 1,00;
c. ai Comuni con popolazione da 3000 a 3999 abitanti è riconosciuto un voto pari a 1,50;
d. ai Comuni con popolazione da 4000 a 4999 abitanti è riconosciuto un voto pari a 2,00;
e. ai Comuni con popolazione oltre i 5000 abitanti è riconosciuto un voto pari a 3,00.
Comuni | Abitanti al 01.01.2009 (fonte demoistat) | Voto ponderato | Voto ponderato espresso in % |
Cervinara | 10.007 | 3,00 | 17,14 |
X. Xxxxxxx V.C. | 4.718 | 2,00 | 11,43 |
Altavilla Irpina | 4.212 | 2,00 | 11,43 |
Rotondi | 3.610 | 1.50 | 8,57 |
Pratola Serra | 3.603 | 1,50 | 8,57 |
Capriglia Irpina | 2.415 | 1,00 | 5,71 |
Grottolella | 2.006 | 1,00 | 5,71 |
Roccabascerana | 2.402 | 1,00 | 5,71 |
Montefredane | 2.293 | 1,00 | 5,71 |
Prata di P.U. | 2.945 | 1,00 | 5,71 |
Pietrastornina | 1.574 | 0,50 | 2,86 |
Chianche | 578 | 0,50 | 2,86 |
Xxxxxxx Xxxxxx | 367 | 0,50 | 2,86 |
Tufo | 935 | 0,50 | 2,86 |
Torrioni | 585 | 0,50 | 2,86 |
42.250 | 17,50 | 100,00 |
h) L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto unitamente ad un 1/3 delle quote consortili. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti unitamente alla maggioranza di 1/3 delle quote consortile.
i) Le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese con le eccezioni di legge. Le deliberazioni riguardanti le nomine degli organi del Consorzio sono assunte a scrutinio segreto.
j) Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza.
k) Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al punto e).
l) I1 Presidente dell'Assemblea Consortile è eletto per un triennio.
m) Le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento sono assolte dal Vice-Presidente.
n) Competenze del Presidente dell'Assemblea.
I1 Presidente dell'Assemblea consortile esercita le seguenti attribuzioni: rappresenta e convoca l’Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma congiuntamente al Segretario verbalizzante le deliberazioni e vigila sulla comunicazione delle stesse agli enti consorziati.
o) Sedute di seconda convocazione.
Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, delle quote e/o dei componenti, sia andata deserta la seduta di prima convocazione, l'Assemblea può deliberare in seduta di seconda convocazione, da tenersi
in un giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti all'adunanza di prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei componenti l’Assemblea unitamente alla presenza del 25% delle quote consortili. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti unitamente alla maggioranza del 25% delle quote consortile. Nell’avviso di prima convocazione viene di norma indicato il giorno e l’ora della seconda convocazione, con obbligo di comunicazione ai componenti non intervenuti nella seduta di prima convocazione.
ARTICOLO 12 - Indennità e rimborso spese.
a) Ai componenti dell’Assemblea Consortile spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute connesse all’incarico così come definito con apposito regolamento.
ARTICOLO 13 - Composizione e durata in carica.
1) Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è composto da 7 (sette) componenti (compreso il Presidente ed il Vice-Presidente) eletti dall’Assemblea per un triennio.
2) I criteri per la composizione e la elezione del C.d.A. sono i seguenti:
a. N. 1 (uno) componente eletto dall’Assemblea consortile sulla base della designazione effettuata dal Comune di Cervinara.
b. N. 3 (tre) componenti eletti dall’Assemblea consortile nell’ambito di ciascuno dei seguenti tre raggruppamenti territoriali:
i. X. Xxxxxxx V.C., Roccabascerana e Rotondi;
ii. Pratola Serra, Prata di P.U., Tufo, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Chianche
iii. Altavilla Irpina, Carpiglia, Grottolella, Pietrastornina, Montefredane,
c. N. 3 (tre) componenti eletti dall’Assemblea consortile.
d. Il Presidente del C.d.A. eletto dall’Assemblea consortile.
3) Per la elezione dei componenti del C.d.A., l'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto unitamente ad 1/3 delle quote consortili. Ogni componente in seno all’Assemblea consortile detiene un voto e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. L’Assemblea, in primo luogo, elegge il componente designato dal Comune di Cervinara. Procede, poi, con votazione separata ed a scrutinio segreto, ad eleggere il componente di ciascuno dei 3 (tre) ambiti territoriali. Successivamente, l’Assemblea procede con la elezione, uno alla volta, degli ulteriori 3 (tre) componenti. Infine, tra i sette consiglieri di cui innanzi, elegge il Presidente del C.d.A..
4) Qualora uno o più dei quindici Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale A4 non aderisca al Consorzio, il
C.d.A. potrà essere composto anche da 5 (cinque) componenti. L’Assemblea, tuttavia, potrà eleggere, con le modalità di cui al punto 3), i componenti mancanti al raggiungimento del numero di 7 (sette) componenti previsto al precedente art. 13.1) che non potranno essere eletti secondo le modalità di cui al precedente art. 2. Successivamente, qualora per qualsiasi causa venisse a mancare uno dei componenti del C.d.A., l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 30 giorni dalla vacanza.
5) I componenti del C.d.A. sono individuati tra i rappresentanti dell’Assemblea consortile e sono rieleggibili una sola volta.
6) I componenti del C.d.A. durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del C.d.A. stesso.
7) Nel caso di adesione di altri Enti sovracomunali quali Comunità Montane, Xxx etc., saranno invitati a partecipare all’Assemblea consortile senza diritto di voto.
8) I componenti il C.d.A. decadono in caso di scioglimento del Consiglio Comunale di appartenenza.
9) Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.
10) I componenti del C.d.A. che non intervengono, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall’Assemblea Consortile.
11) Non possono ricoprire la carica di componente del C.d.A. coloro che sono in lite con i Comuni consorziati, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.
ARTICOLO 14 – Competenze.
a) I1 C.d.A. compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa del Consorzio che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
b) I1 C.d.A. propone all'Assemblea:
- il bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, ed il rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell’ azione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi contenuti su proposta del Direttore Generale.
- l’assunzione dei mutui a medio e a lungo termine ai quali il Consorzio possa fare fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario.
- gli altri atti fondamentali di cui all’art. 11.
c) adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.
d) xxxxxxx i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e non attribuiti ad altri organi.
e) delibera circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante l’anticipazione di cassa;
f) delibera i prelevamenti dal fondo di riserva.
g) approva le linee di indirizzo in materie di gare di appalto e di gestione dei servizi.
h) delibera in relazione alle azioni da esperire e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ricorsi amministrativi e giurisdizionali e agli arbitrati cui il Direttore Generale darà attuazione.
i) adotta in via d'urgenza deliberazioni relative a variazioni di bilancio da ratificarsi da parte dell'Assemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.
j) nomina il Direttore Generale;
k) approva il regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi, sulla base delle linee di indirizzo dell’Assemblea Consortile e sulla base della proposta formulata dal Direttore Generale.
l) approva la dotazione organica, i piani triennali di assunzione del personale.
m) conferisce gli incarichi di consulenza e collaborazione esterna.
n) nel limite delle proprie competenze, il C.d.A. può affidare specifici incarichi ai suoi componenti od al Direttore Generale.
o) approva gli accordi con l’ASL di riferimento, per assicurare l’integrazione tra servizi socio-assistenziali e servizi sanitari nonché per assicurare la gestione e il finanziamento delle attività sociali a rilievo sanitario.
ARTICOLO 15 – Funzionamento.
a) Il C.d.A. è convocato e presieduto dal Presidente con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.
b) In caso di dichiarato impedimento del Presidente, il C.d.A. può essere convocato dal Vice-Presidente.
c) In caso di assenza o impedimento del Presidente, il C.d.A. può essere presieduto dal Vice-Presidente.
d) La convocazione è disposta sempre dal Presidente. La richiesta di convocazione può essere effettuata da almeno 5 (cinque) componenti dell’Assemblea consortile, dall’Organo di revisione o dal Direttore Generale.
e) Le sedute del C.d.A. non sono pubbliche.
f) Xxxxxxx consigliere ha diritto ad un voto; egualmente il Presidente.
g) Le deliberazioni del C.d.A. sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente è assistito dal Segretario verbalizzante nominato dal Presidente del C.d.A. stesso.
h) Le deliberazioni del C.d.A. sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, pubblicate all’albo pretorio e messi a disposizione dei consorziati per visione.
i) I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del C.d.A..
ARTICOLO 16 - Indennità e rimborso spese.
b) Ai componenti il C.d.A. spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute connesse all’incarico così come definito con apposito regolamento.
ARTICOLO 17 – Revoca.
a) Il C.d.A. può essere revocato a seguito di presentazione di mozione di sfiducia proposta da almeno i 2/3 dei componenti l'Assemblea unitamente alla maggioranza assoluta delle quote consortili ed approvata dall'Assemblea stessa con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea stessa ed i 2/3 delle quote consortili.
b) Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo C.d.A.
ARTICOLO 18 – Competenze.
a) Il Presidente del C.d.A. è il Presidente del Consorzio.
b) Il Presidente rappresenta il Consorzio, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. E' il legale rappresentante dell'Ente e può stare in giudizio con l'autorizzazione del C.d.A. nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto.
c) Il Presidente assicura l'unità delle attività del Consorzio.
d) Il Presidente sovraintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle competenze del Direttore Generale e del principio della separazione.
e) Il Presidente presiede il C.d.A. e ne promuove e coordina l'attività; sottoscrive unitamente al Segretario verbalizzante, le deliberazioni del C.d.A..
f) Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Quando anche quest’ultimo è assente o impedito la presidenza è assunta dal Consigliere più anziano di età.
g) Il Presidente del C.d.A. ha diritto e, se richiesto, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea. Deve essere sentito dall’Assemblea ogni volta che lo richiede.
h) Il Presidente designa tra i componenti del C.d.A. il Vice-Presidente.
i) Il Presidente può delegare alcune funzioni ad uno o più consiglieri, al Vice-presidente o al Direttore Generale.
ARTICOLO 19 - Rimozione e sospensione.
a) I1 Presidente del Consorzio e i componenti dell’Assemblea Consortile e del C.d.A. possono essere rimossi e sospesi dalla carica nei casi e nelle forme previste dalla legge.
ARTICOLO 20 – Nomina.
b) Il Direttore Generale è nominato dal C.d.A. a seguito di un avviso di selezione pubblica per titoli nel rispetto delle vigenti norme ovvero, ove non si ritenga di procedere nel modo suddetto, il C.d.A. può disporre la copertura del posto mediante chiamata, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato nel rispetto delle vigenti norme. In ogni caso, l’incaricato deve aver maturato un’esperienza lavorativa almeno quadriennale quale Dirigente ex art. 19 D. Lgs. 165/2001 nell’ambito di un Ufficio di Piano Sociale di Zona.
c) In caso di sua assenza o di impedimento, le funzioni vicarie competono al funzionario del Consorzio designato dal C.d.A..
ARTICOLO 21 – Competenze.
a) Il Direttore Generale è l'organo preposto, con responsabilità manageriale, alla gestione dell'attività del Consorzio. Egli, quale Coordinatore del Piano Sociale di Zona, cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal C.d.A. secondo principi di efficacia ed efficienza. In particolare, esegue le deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al C.d.A., esprime i pareri tecnici ai sensi del D.Lgs. 267/2000, dirige e coordina il personale, presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale, stipula i contratti, adotta i provvedimenti a lui demandati dai Regolamenti dell’Ente. Sottopone al C.d.A. la proposta dei documenti programmatici, di bilancio e di rendiconto. Adotta i provvedimenti per il miglioramento dell’efficienza e funzionalità dei servizi del Consorzio e in ogni caso quelli di competenza della dirigenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
b) Interviene alle riunioni del C.d.A., se richiesto, e dell'Assemblea senza diritto di voto.
c) Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
ARTICOLO 22 – Nomina.
a) La revisione economica - finanziaria del Consorzio è affidata ad un Organo di revisione nominato dall'Assemblea e scelto tra i soggetti previsti dalla legge ed avente i necessari requisiti.
b) L’Organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.
c) L’Organo di revisione è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a mesi due.
d) Si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D.Lgs. 267/2000.
ARTICOLO 23 – Competenze.
a) L’attività ed il funzionamento dell’Organo di revisione sono disciplinate dalla legge.
b) L’Organo di revisione, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea e, ove richiesto, del C.d.A.
c) L’Organo di revisione collabora con l'Assemblea consortile fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.
ARTICOLO 24 - Ordinamento degli uffici e dei servizi.
a) Il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Ente è approvato dal C.d.A., sulla base delle linee di indirizzo dell’Assemblea Consortile.
b) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.
c) Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici degli enti consorziati e/o convenzionati, previo consenso delle amministrazioni interessate, mediante incarico.
d) Il Direttore Generale, e il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.
ARTICOLO 25 - Il Segretario del Consorzio.
a) Il Presidente del C.d.A. nomina un Segretario che svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, nonché ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
b) Il Segretario roga i contratti e redige i verbali dell’Assemblea e, se richiesto, del C.d.A..
ARTICOLO 26 - Commissioni consultive.
a) Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività d'istituto del Consorzio, l'Assemblea ed il C.d.A. possono costituire commissioni consultive, inserendovi anche esperti esterni.
b) Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.
ARTICOLO 27 - Principi generali.
a) I1 Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
b) Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura dei programmi, servizi, interventi ed obiettivi.
c) Nel regolamento di contabilità sono previste metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione di costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.
d) Si applicano al Consorzio le norme dettate dal D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.
ARTICOLO 28 - Bilancio di previsione annuale.
a) I1 bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio. Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.
b) I1 bilancio di previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
c) I1 bilancio di previsione annuale è proposto dal C.d.A. all'Assemblea per l'approvazione entro i termine di legge.
d) Le variazioni a1 bilancio di previsione sono adottate non oltre il 30 novembre. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal consiglio di amministrazione, in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'assemblea entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal C.d.A., l'Assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
e) La variazione di assestamento generale, approvata dall'assemblea entro il 30 novembre, consiste nella verifica generale di tutte le voci di bilancio al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
ARTICOLO 29 – Informazione.
a) Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazioni la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.
ARTICOLO 30 - Bilancio pluriennale.
a) Il Consorzio allega al bilancio di previsione un bilancio pluriennale di competenza, non inferiore a tre anni, informato ai principi di cui all'art. 28 escluso quello dell'annualità.
b) I1 bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.
ARTICOLO 31 - Relazione previsionale programmatica.
a) La relazione previsionale e programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ed allegata al bilancio annuale, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.
b) La relazione previsionale e programmatica è redatta per programmi, con riferimento a quanto indicato nei bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.
ARTICOLO 32 - Controllo di gestione.
a) A1 fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
b) II controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
ARTICOLO 33 – Rendiconto.
a) I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.
b) Lo schema di rendiconto viene presentato al consiglio di amministrazione.
c) Lo schema di rendiconto, adottato dal consiglio di amministrazione, è trasmesso all’Organo di revisione che redige la relazione prevista dal D.Lgs. 267/2000.
d) Lo schema di rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'Assemblea entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per 1'esame e l'approvazione dello stesso.
e) Il rendiconto è approvato dall'Assemblea entro i1 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivamente conto della relazione dell’Organo di revisione.
ARTICOLO 34 - Provvedimenti di riequilibrio del bilancio.
a) Entro il 30 settembre, l'Assemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.
b) La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
ARTICOLO 35 – Patrimonio.
a) I1 patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili trasferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso nell’esercizio della sua attività. Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all’art. 830, secondo comma, del Codice Civile.
b) I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme vigenti.
c) Gli enti consorziati possono concedere al Consorzio in uso e/o in comodato beni mobili ed immobili sulla base di apposito provvedimento.
d) Il Consorzio non può realizzare utili a carico degli Enti Consorziati; gli eventuali avanzi di amministrazione sono posti a riduzione dei contributi consortili ordinari annuali, dopo aver garantito le necessità in conto capitale e comunque tutti i servizi istituzionali dell’Ente.
ARTICOLO 36 - Mezzi finanziari.
a) I1 Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici ed altre entrate quali le rendite patrimoniali, l’accensione di prestiti, quote di partecipazione degli utenti, altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.
ARTICOLO 37 - Trasferimenti e quote di partecipazione degli enti consorziati.
a) I trasferimenti annuali degli enti consorziati sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.
b) Per il primo triennio di avvio del Consorzio (01.01.2010 – 31.12.2012), le quote di partecipazione al Fondo di dotazione del Consorzio sono stabilite in almeno € 7,00/annui per abitante, eventualmente modificabile dall’Assemblea. Il totale dovuto dai soggetti consorziati è definito moltiplicando l’importo per abitante con i dati ufficiali dell’Istat sulla popolazione. Per definire le quote a carico dei singoli Comuni consorziati al momento della costituzione del Consorzio si dovranno considerare gli ultimi dati Istat disponibili.
c) Le quote di partecipazione degli Enti pubblici diversi dai Comuni sono stabilite nella stessa misura del Comune aderente più grande in termini di popolazione.
d) I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità:
- il 50% entro il 30 aprile.
- ulteriore 40% entro il 31 luglio.
- il saldo entro il 30 settembre.
e) In caso di ingiustificato ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del codice civile.
ARTICOLO 38 - Servizio di tesoreria.
a) Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
b) L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.
c) Fino all’espletamento della gara il Consorzio può convenzionarsi, per la durata massima di un anno, con il Tesoriere di uno degli Enti consorziati.
ARTICOLO 39 - Convenzioni e contratti.
a) I1 Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione delle attività o servizi socio assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale.
b) Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni.
c) Nel regolamento di cui al comma 2 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.
d) Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni con la locale ASL e/o con altri Enti Gestori Istituzionali operanti in Ambiti Territoriali Sociali contigui, per la realizzazione di interventi inerenti l’area dell’integrazione socio-sanitaria, altre prestazioni e/o progetti integrati.
ARTICOLO 40 – Responsabilità.
a) Xxxx amministratori, al Direttore Generale, all’Organo di revisione ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle autonomie locali.
ARTICOLO 41 - Controllo e vigilanza.
a) Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dal D. Lgs. 267/2000.
ARTICOLO 42 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.
a) Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo delle pubblicazioni della sede consortile.
b) Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
ARTICOLO 43 - Partecipazione, informazione e diritto di accesso.
a) Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dalle leggi 241/1990 e 267/2000.
b) I1 Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio assistenziali previsti dalla normativa regionale attraverso un'adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi.
c) Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo Statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle Pubblicazioni", nella sede del Consorzio.
d) L'albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.
e) Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità dell'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla legge 241/90 e dalla legge 267/2000.
f) Apposito regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente.
g) I1 regolamento individua il funzionario responsabile del procedimento, disciplina le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
h) I1 Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio e predispone materiale informativo per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.
ARTICOLO 44 - Tutela dei diritti degli utenti.
a) Gli organi del Consorzio assicurano che i soggetti gestori dei servizi sociali attuino, nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella difettive del Presidente del Consiglio del Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata sulla G.U. n. 43 de122 febbraio 1994.
b) Le convenzioni e i contratti di servizio che disciplinano l’affidamento dei servizi ai soggetti gestori
conterrà specifiche obbligazioni che garantiscano il rispetto di quanto sancito al comma 1.
c) La convenzione di cui al precedente comma b) disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai Sindaci dei Comuni aderenti, tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri Comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.
ARTICOLO 45 - Forme di consultazione.
a) Gli organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.
b) Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi del Consorzio in particolare:
- attuano incontri con i Comuni consorziati, partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte).
- divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.
ARTICOLO 46 - Funzione normativa.
a) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.
b) La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
c) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
d) I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
e) Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
ARTICOLO 47 – Statuto.
a. Gli accordi qui stabiliti trovano più ampia definizione nello Statuto del Consorzio che viene allegato alla presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale ed approvato contestualmente da ciascuno dei Consigli Comunali interessati.
ARTICOLO 48 - Disciplina transitoria.
a) La costituzione del Consorzio si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente Convenzione. Tuttavia, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi sociali sarà conservato, per tutta la durata della fase transitoria approvata dal Coordinamento Istituzionale, nel rispetto della normativa vigente in materia, l’assetto organizzativo degli attuali ATS A4 e A8 di cui alle due Convenzioni ex art. 30 ed all’Accordo di Programma ex art. 34 – D. Lgs. 267/00 per la gestione dei progetti di servizio civile in essere relativamente ai Coordinamenti Istituzionali ed al personale degli
Uffici di Piano e degli Uffici per la Cittadinanza, ciò al fine di completare l’attività amministrativa e garantire la continuità dei servizi.
b) Il Consorzio avvierà l’erogazione dei servizi, e sarà dunque operativo, alla fine della fase transitoria così come disciplinata dal Coordinamento Istituzionale. Nelle more, il Consorzio espleterà tutte le procedure relative alla nomina degli organi, all’approvazione dei regolamenti, all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi sociali ed all’espletamento delle procedure di selezione del personale necessario.
ARTICOLO 49 - Disciplina per la fase costituente.
a) Ciascun Comune interessato a costituire il Consorzio ex art. 31 – D. Lgs. 267/00 approverà in consiglio comunale la presente Convenzione ed il relativo Statuto entro e non oltre il prossimo 30 novembre 2009. Tali Comuni dovranno far pervenire presso l’Ufficio di Piano copia conforme di detta delibera di consiglio comunale nonché copia della delega, con allegata copia di un valido documento di riconoscimento, del rappresentante legale del Comune appositamente autorizzato a costituire il Consorzio dinanzi al notaio.
b) Il Presidente della fase transitoria s’impegna ad organizzare una riunione alla presenza di un notaio al fine di procedere alla costituzione del Consorzio. Detta riunione deve essere fissata entro e non oltre il 12 dicembre 2009.
c) La prima seduta utile dell’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente della fase transitoria.
d) Il presente atto, redatto in n. 16 originali, è esente da xxxxx, ex art. 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 Parte II tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
ARTICOLO 50 - Disposizioni finali.
a) Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme del D.Lgs. 267/2000, in quanto compatibili, e i principi generali dell'ordinamento giuridico.
b) Dopo un triennio dalla costituzione del Consorzio, i consorziati si impegnano a verificare la validità tecnico-economica della forma consortile per ogni conseguente effetto.
c) La presente Convenzione, approvata dai competenti Organi degli Enti consorziati, entra in vigore dopo la firma dei rappresentanti degli Enti Costitutivi del Consorzio.