LOTTO N. 2 - AMBITO 2.1 CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI
Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
LOTTO N. 2 - AMBITO 2.1 CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI
CIG 859474933F
Tra: | Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. |
C.F. / Partita IVA | 80048080636 / 06416011002 |
Con sede in: | Xxxxx Xxxx, 00, 00000 Xxxx (XX) |
e la Spett. le Società Assicuratrice: |
SI STIPULA LA PRESENTE
XXXXXXX INFORTUNI DIRIGENTI N.
Contraente: | Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. (Per gli infortuni extraprofessionali, la Cassa di assistenza indicata dall’Ente) |
Assicurato: | Come da condizioni di polizza |
Sede Legale: | Xxxxx Xxxx, 00, 00000 Xxxx (XX) |
C.F. / P.IVA: | 80048080636 / 06416011002 |
Broker: |
|
Decorrenza della copertura: | Ore 24:00 del 30/06/2021 |
Scadenza della copertura: | Ore 24:00 del 30/06/2024 |
Scadenze annuali: | Ore 24:00 del 30/06 |
Frazionamento: | Annuale |
Tacito rinnovo: | NO |
Premio annuo finito: | € |
INDICE
DEFINIZIONI | ||
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | ||
Art. | 1 | Prova del contratto |
Art. | 2 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede |
Art. | 3 | Diminuzione del rischio |
Art. | 4 | Durata del contratto |
Art. | 5 | Cessazione anticipata del contratto |
Art. | 6 | Recesso in caso di sinistro |
Art. | 7 | Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi |
Art. | 8 | Elementi per il calcolo del premio |
Art. | 9 | Copertura automatica di nuovi Assicurati |
Art. | 10 | Assicurazione in base all'ammontare delle retribuzioni |
Art. | 11 | Xxxxxxxx broker – Gestione del contratto |
Art. | 12 | Rinuncia al diritto di rivalsa |
Art. | 13 | Assicurazioni presso diversi assicuratori |
Art. | 14 | Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio |
Art. | 15 | Forma delle comunicazioni del Contraente |
Art. | 16 | Efficacia temporale della garanzia |
Art. | 17 | Subentro contraenza |
Art. | 18 | Interpretazione del contratto |
Art. | 19 | Validità esclusiva delle norme dattiloscritte |
Art. | 20 | Foro Competente |
Art. | 21 | Oneri fiscali |
Art. | 22 | Rinvio alle norme di legge |
Art. | 23 | Partecipazione delle Società – Raggruppamento temporaneo di imprese Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione |
Art. | 24 | Accettazione |
Art. | 25 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art. | 26 | Trattamento dei dati |
Art. | 27 | Obblighi del contraente |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI | ||
Art. | 28 | Oggetto dell'assicurazione |
Art. | 29 | Precisazioni |
Art. | 30 | Assicurati |
Art. | 31 | Esclusioni |
Art. | 32 | Beneficiari |
Art. | 33 | Rischio volo |
Art. | 34 | Morte presunta |
Art. | 35 | Coma irreversibile |
Art. | 36 | Rimpatrio della salma |
Art. | 37 | Condizioni aggiuntive |
Art. | 38 | Persone non assicurabili |
Art. | 39 | Validità territoriale |
Art. | 40 | Limite catastrofale |
Art. | 41 | Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi |
Art. | 42 | Criteri di liquidazione |
Art. | 43 | Pagamento dell'indennizzo |
Art. | 44 | Cumulo di indennità |
Art. | 45 | Controversie |
Art. | 46 | Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) |
SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO | ||
Art. | 47 | Somme assicurate e calcolo del premio |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX |
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’Assicurazione. |
Assicurato: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione. |
Beneficiari: | Gli aventi diritto alla prestazione. |
Xxxxxx: | quale intermediario incaricato dall'dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione. |
Franchigia: | L’importo prestabilito di danno indennizzabile, che rimane a carico dell’Assicurato. |
Indennizzo / Risarcimento: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Infortunio | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. |
Invalidità Permanente: | Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. |
Malattia: | È considerata malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. |
Polizza: | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | La probabilità del verificarsi del sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Rischio Extraprofessionale: | Gli infortuni che l’assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale. |
Rischio Professionale: | Gli infortuni che l’assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni professionali inerenti al presente contratto. |
Scoperto: | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile, che resta a carico dell’Assicurato. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società: | L’Impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità, i difetti fisici e le mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti nel momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.
Le Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art. 4 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo (triennale), senza tacito rinnovo.
Al Contraente è concesso, ove lo ritenga conveniente, richiedere la proroga del contratto per una durata massima di un anno, con preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la scadenza.
È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione fino ad un massimo di 180 giorni, proroga finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, dietro corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin da ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto dal Contraente.
Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
Resta fermo che il rapporto assicurativo si intende risolto di diritto, senza obbligo alcuno di risarcimento danni, nel caso di scioglimento del contraente e/o, comunque di cessazione dell’attività. Se lo scioglimento o la cessazione dell’attività si verificano nel corso dell’annualità assicurativa, la Società rimborserà l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta risoluzione. Viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.
Art. 5 - Cessazione anticipata del contratto
È data facoltà alle Parti di recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata o tramite PEC da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. Nell’ipotesi in cui una delle Parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a 6 mesi. In tal caso, la Società si impegna sin da ora a concedere la proroga richiesta alle medesime condizioni normative ed economiche, dietro pagamento del rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuo in corso.
Art. 6- Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 180 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.
La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
In caso di recesso da parte della Società, la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà.
Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio - necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi
A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile, la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ed il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 45 giorni dalla data di ricevimento del documento contrattuale.
Per il pagamento dei premi successivi a quello di perfezionamento, comprese le eventuali proroghe di cui agli artt. 4 - Durata del contratto e 5 - Cessazione anticipata del contratto nonché tutte le variazioni che comportino aumenti di premio, è concesso il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dei documenti contrattuali, trascorso il quale la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 45 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
Resta altresì fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 8 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio è calcolato moltiplicando i valori assicurati per i tassi, espressamente indicati in sede di offerta.
Art. 9 - Copertura automatica di nuovi Assicurati
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l’identificazione di tali persone, per la determinazione delle rispettive somme assicurate e per il computo del relativo premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente.
I neo-dirigenti sono automaticamente inclusi in garanzia dalla data di nomina/assunzione con i capitali previsti al successivo art. 47 – Somme assicurate e calcolo del premio, sia per il capitale determinato quale multiplo della retribuzione sia per il capitale stabilito per la copertura aggiuntiva, senza obbligo
di comunicazione. Qualora i capitali da assicurare fossero superiori, la copertura potrà essere prestata solo dietro specifica pattuizione tra le Parti e la decorrenza sarà dalle ore 24.00 del giorno di accettazione della Società.
Entro 90 giorni dalla scadenza dell’annualità assicurativa il Contraente comunicherà le variazioni intervenute, comprese le cessazioni, e la Società provvederà al conteggio delle differenze attive o passive dovute unitamente alla regolazione del premio sulle retribuzioni di cui all’art. 10 - Assicurazione in base all’ammontare delle retribuzioni.
Art. 10 - Assicurazione in base all’ammontare delle retribuzioni
Per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, l’Assicurato effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni: oltre lo stipendio, tutti gli elementi sostitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, xxx comprese le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità, anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese emolumenti di carattere occasionale.
Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio eventualmente dovuti all’Assicurato nella misura convenzionalmente concordata nonché le partecipazioni agli utili e le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del favorevole andamento aziendale.
Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione quella che l’assicurato ha percepito per i titoli di cui sopra, nei dodici mesi precedenti a quello in cui si è verificato l’evento, comprese le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese, purché su essa sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione.
In caso di rapporto di lavoro inferiore a dodici mesi, la retribuzione maturata dall’assicurato nel
periodo di lavoro effettivamente prestato viene rapportato ad anno.
Entro novanta giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l’ammontare complessivo delle retribuzioni erogate al personale assicurato - in relazione ai massimi assicurati - affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 45 giorni dalla relativa comunicazione della Società.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissare loro un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.
Conseguentemente l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione premio, la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire i libri paga.
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.
Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo
consuntivo.
Art. 11 - Xxxxxxxx broker – Gestione del contratto
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di intermediazione assicurativa, le Parti contraenti riconoscono a il ruolo di Xxxxxx relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione.
In conseguenza di quanto sopra, si conviene espressamente:
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti dal Contraente sia effettuato tramite il Broker, che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società; resta intesa l’efficacia liberatoria del pagamento così effettuato anche a termine dell’art. 118 del D.lgs. 209/2005.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker.
Art. 12 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia a favore dell’assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art. 13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
La presente assicurazione è stipulata in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi altra copertura assicurativa in corso per l’Assicurato.
Art. 14 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell’anno interessato, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare, la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti.
É facoltà del Contraente richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora il Contraente lo richieda.
Art. 15 - Forma delle comunicazioni del Contraente
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o PEC fax e/o telegramma e/o posta elettronica, indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 16 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 17 - Subentro contraenza
Il Contraente si riserva, nel corso di durata della polizza, di far subentrare altro Organismo nella titolarità del Contratto, ovvero nella gestione e/o esecuzione di questo, ai sensi della normativa vigente in materia.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che, in tal caso, ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del suddetto Organismo.
Art. 18 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art.19 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d’atto del premio: le condizioni assicurative del contratto sono infatti costituite esclusivamente dai contenuti della presente polizza che costituirà, in allegato, parte integrante dei suddetti moduli a stampa.
Art. 20 - Foro Competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell’Assicurato.
Art. 21 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 23 - Partecipazione delle Società – Raggruppamento temporaneo di imprese Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Società assicuratrici componenti
l’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia Società mandataria Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all’Associazione Temporanea di Imprese.
⇒ Società: ………..… Quota xx%
⇒ Società: ………..… Quota xx%
⇒ Società: ………..… Quota xx%
In caso di coassicurazione
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle
rispettive quote percentuali indicate:
⇒ Compagnia Quota % - Delegataria
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall’art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.
Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo
e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società
la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Art. 24 - Accettazione
La Società dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la documentazione di gara ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, il Broker nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dal Contraente.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce
causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 26 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 27 - Obblighi del Contraente
Il Contraente si obbliga a comunicare tempestivamente agli Assicurati eventuali cessazioni di agenzia, assegnazione di portafoglio a un nuovo intermediario o a una nuova impresa, modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale dell’impresa, casi di scissione o di fusione con un’altra impresa, qualora siano a lui comunicate dal Broker e/o dalla Società. Nel caso in cui gli Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento del premio, sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione,
il Contraente si impegna a consegnare loro (in forma cartacea o elettronica), prima dell’ingresso in assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dall’articolo 49, comma 2, lettera b) del Regolamento Isvap n. 5/2006.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione
in generale.
Art. 28 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni professionali ed extraprofessionali che colpiscono l’Assicurato e
che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva:
a) la morte, purché conseguente ad infortunio risarcibile a termini di polizza;
b) una invalidità permanente, calcolata in base a quanto previsto dalla Tabella INAIL di cui al D.P.R. n. 1124 del 30.6.1965, salvo quanto previsto dal successivo art. 37 – Condizioni aggiuntive lettera a).
La garanzia si intende estesa anche alle malattie professionali riconosciute per l’industria esercita dal Contraente, dal D.P.R. del 30.6.1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del presente contratto o che si manifestino nel corso della validità del presente contratto. La Società rinuncia all’applicazione delle franchigie relative previste dalla legge, con l’intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengono in ogni caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di invalidità permanente assoluta e che la liquidazione viene fatta dalla Società in contanti anziché in rendita.
Ai fini della presente polizza per infortunio si intende un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che si verifichi durante il periodo di validità dell’assicurazione e che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Si intendono, inoltre, considerati infortunio anche:
- l'annegamento;
- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazioni velenose;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture in genere;
- la folgorazione.
La Società prende atto che il Contraente attiverà o potrebbe attivare un programma di “lavoro agile” ai sensi della legge 81/2017 e/o di “telelavoro”, in base al quale concede ai propri dipendenti la facoltà di poter lavorare fuori dalla propria sede di lavoro.
Premesso che per tale attività il Contraente si obbliga a tenere un elenco aggiornato dei nominativi e delle giornate rientranti nel programma di “lavoro agile” e/o di “telelavoro”, la copertura del rischio professionale opera anche in occasione di tali giornate per gli infortuni occorsi nell’ambito del proprio domicilio o di altri ambienti durante lo svolgimento delle attività professionali.
Si precisa che durante tali giornate sarà considerata “professionale” solo l’attività necessaria per l’espletamento degli incarichi aziendali, pertanto il dipendente non dovrà effettuare attività che possano compromettere il corretto svolgimento dell’attività stessa.
Art. 29 - Precisazioni
La presente copertura comprende a titolo esemplificativo e non limitativo, salvo quanto previsto al successivo Art. 31 – Esclusioni, gli infortuni derivanti all'Assicurato:
- durante l'uso e la guida di autoveicoli di qualsiasi tipo, natanti, motoveicoli di qualsiasi cilindrata
sempreché l’Assicurato sia in possesso della prescritta abilitazione;
- durante il servizio militare di leva;
- da colpa grave, negligenza, imprudenza, stato di malore, incoscienza e vertigini;
- in conseguenza di aggressioni, rapine, tumulti popolari, attentati, atti di terrorismo e vandalismo, a
condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai di grado non superiore al 3°, estesa ai gradi superiori purché accompagnati da guida patentata;
- in occasione di legittima difesa, da atti compiuti per dovere di solidarietà umana;
- in conseguenza di alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, frane, terremoti e valanghe;
- malattie parassitarie, batteriche, miotiche, virali di natura tropicale e qualunque altra malattia riconosciuta dalla medicina internazionale come tropicale e sempreché le persone assicurate si siano sottoposte alle pratiche di profilassi richieste per il paese ove si trovano.
Art. 30 - Assicurati
L’assicurazione prestata con la presente polizza vale per il personale dirigente del Formez.
Art. 31 - Esclusioni
Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti:
- da eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale;
- direttamente o indirettamente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, suicidio o tentato suicidio, o da azioni compiute in stato di infermità mentale;
- dalla pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, scalata di rocce o ghiaccio, deltaplano, sport aerei in genere;
- dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
- dall'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e psicofarmaci;
- dalla guida di qualsiasi velivolo e dall'uso - quale passeggero - di velivoli non appartenenti a Compagnie di navigazione aerea regolarmente autorizzate dalle competenti Autorità al servizio pubblico di trasporto passeggeri.
Sono pure escluse le conseguenze di operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari da un infortunio.
Art. 32 - Beneficiari
In caso di decesso dell’assicurato beneficiari dell’assicurazione sono le persone di cui all’art. 2122 C.C., salvo diversa designazione da parte dell’Assicurato, sempre suscettibile di revoca. In caso di invalidità permanente sono gli Assicurati stessi.
Art. 33 - Rischio volo
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l’assicurato subisca durante i voli effettuati in qualità di passeggero su aeromobili (compresi elicotteri) di qualsiasi tipo e da chiunque eserciti purché abilitati al volo da regolare certificato di navigabilità. La garanzia comprende l'uso di aeromobili per attività speciali quali ispezioni aeree o servizi analoghi.
La Società liquiderà un indennizzo massimo per evento pari ad € 10.000.000,00 qualunque sia il numero degli assicurati.
Qualora i capitali complessivamente assicurati superassero predetto limite massimo, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
Art. 34 - Morte presunta
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato o si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accoglimento dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Qualora in seguito al pagamento risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.
Art. 35 - Coma irreversibile
Ai fini della presente assicurazione lo stato dichiarato di “coma irreversibile”, conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, viene equiparato alla morte. Pertanto, la Società liquiderà la prestazione pattuita qualora l’assicurato permanga in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 180 giorni. La comunicazione dello stato di caduta in “coma irreversibile” dell’assicurato e l’avvenuto superamento del periodo dei 180 giorni continuativi dovrà essere comunicato per iscritto entro 30 giorni dalle rispettive date.
Sono espressamente esclusi i casi di coma derivanti da abuso di alcolici, dall’uso di psicofarmaci e di
stupefacenti.
Art. 36 - Rimpatrio della salma
In caso di decesso dell’assicurato avvenuto all’estero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa ai beneficiari le spese regolarmente documentate sostenute per il trasporto della salma in patria, entro il limite massimo di € 5.000,00.
Art. 37 - Condizioni aggiuntive
a) Invalidità permanente parziale maggiorata
I casi d’invalidità permanente parziale che riducano permanentemente l’attitudine al lavoro dell’avente diritto in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro in analoghe mansioni, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato.
Qualora l’invalidità permanente conseguente ad infortunio o a malattia professionale accertata con i criteri di indennizzabilità di cui alle Condizioni di Assicurazione, comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa specifica del Dirigente in misura superiore al 66%, verrà indennizzata con il 100% del capitale assicurato.
b) Morte di entrambi i coniugi
Se il medesimo infortunio provoca la morte dell'Assicurato e del suo coniuge non legalmente separato e se i loro figli minorenni conviventi risultano beneficiari dell'assicurazione, la Società paga la somma convenuta per il caso di morte aumentata del 100%, con un aumento massimo rispetto all’indennizzo di polizza di € 500.000,00. La presente estensione di garanzia non é valida per il rischio volo.
c) Aumento della somma assicurata in caso di morte dell’Assicurato per determinate cause
La Società paga ai figli e/o al coniuge non legalmente separato dell’Assicurato, che risultino beneficiari dell’assicurazione la somma convenuta per il caso di morte aumentata del 50% (con un aumento massimo rispetto all’indennizzo di polizza di € 500.000,00) quando l’Assicurato muore in conseguenza di un infortunio subito a seguito di rapina, tentata rapina, estorsione, tentativo di sequestro, attentati, tumulti popolari od aggressioni e atti violenti in genere messi in opera nei confronti dell’Assicurato.
d) Indennità speciale per menomazioni estetiche
Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano sfregi o deturpazioni permanenti, la Società liquida un’ulteriore indennità a titolo di Invalidità Permanente con una franchigia assoluta del 3%. Pertanto, la Società non liquida alcuna indennità se lo sfregio o la deturpazione procura un’Invalidità Permanente di grado non superiore al 3% della totale; se invece l’Invalidità Permanente supera il 3% della totale, la Società liquida l’indennità, normalmente prevista dalla polizza per
l’Invalidità Permanente, più un’ulteriore indennità sulla percentuale eccedente il 3% e fino ad un massimo di € 100.000,00.
e) Xxxxx addominali da sforzo:
La garanzia è estesa alle ernie addominali da sforzo con l’intesa che:
- per le ernie operabili verrà riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 3% della somma garantita nel caso di Invalidità Permanente Totale;
- per le ernie non operabili l’indennizzo viene computato in base alla tabella INAIL (D.P.R.) 30 giugno 1965 e variazioni) con rinuncia all’applicazione della relativa franchigia, fermo restando in ogni caso che non verranno riconosciute indennità superiori al 10% della somma garantita nel caso di Invalidità Permanente Totale;
- in caso di contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui al successivo articolo 45 – Controversie.
f) Eventi bellici
La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace.
Limitatamente al rischio volo la prestazione si intende estesa agli eventi conseguenti al rischio eventi bellici con esclusione di sorvoli o soste nella nazione in stato di guerra.
g) Rottura denti
In caso di rottura di denti (limitatamente a quelli a carattere permanente) la Società riconoscerà al danneggiato una invalidità permanente liquidabile secondo la tabella di seguito riportata:
- rottura pari ad almeno un terzo di un incisivo x xxxxxx 1%;
- perdita totale di un incisivo x xxxxxx 2%;
- rottura pari ad almeno un terzo di un premolare o molare 0,50%;
- perdita totale di un premolare o molare 1%.
L’invalidità massima riconoscibile per ogni singolo evento che comporti rottura di denti non sarà superiore al 30%.
Art. 38 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone di età superiore ai 75 anni.
Per quelle che raggiungono tale limite di età, l’assicurazione cessa alla prima scadenza annuale del premio senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso dei premi scaduti successivamente, premi che in tal caso verranno restituiti.
Art. 39 - Validità territoriale
L'assicurazione di cui alla presente polizza è valida in tutto il mondo.
Art. 40 - Limite catastrofale
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore all’importo di € 10.000.000,00.
Art. 41 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
Il termine utile per la denuncia di infortunio è di giorni 30 (trenta) da quello in cui si è verificato o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuta la possibilità.
La denuncia deve indicare la data, il luogo, la descrizione del sinistro, nonché l'indicazione delle conseguenze e deve essere corredata da certificato medico.
L'Assicurato si obbliga a:
- essere disponibile alla visita dei medici designati dalla Società ed eventuali altri accertamenti;
- fornire ogni informazione ed esibire la cartella clinica.
Art. 42 - Criteri di liquidazione
La Società corrisponde un’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e patologiche preesistenti e/o sopravvenute.
Morte. La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto.
Invalidità Permanente. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono permanentemente immutabili, al più tardi entro un anno dalla data dell'infortunio. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, la valutazione del grado di invalidità permanente viene effettuata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.
Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanente prevista dalla precitata Tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.
La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazioni le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste dalla predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale.
La perdita anatomica o funzionale di una falange del pollice o dell’alluce viene stabilita nelle metà, quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, nella misura della quale è sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 43 - Pagamento dell’indennizzo
Una volta definito il sinistro, la Società liquida l’indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla firma della quietanza. Se l’assicurato muore, per causa indipendente dall’infortunio, dopo che sia stato accertato il grado di invalidità permanente e prima di aver percepito l’indennizzo dovuto, lo stesso verrà liquidato ai beneficiari.
Art. 44 - Cumulo di indennità
In conseguenza di uno stesso infortunio, l’indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, entro due anni dal giorno dell’infortunio, ed in conseguenza di questo, l’assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra indennità pagata e quella prevista per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.
Art. 45 - Controversie
Le controversie sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente verranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre medici.
La Società e l'Assicurato o i suoi aventi diritto nomineranno due medici uno per ciascuno, mentre il terzo verrà scelto dai primi due medici, di comune accordo e in caso contrario, dall'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico.
Il Collegio medico risiede presso la sede del mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dalla Società.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa di ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei due medici si rifiuta di firmare il relativo
verbale.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Medico.
Il Collegio Medico è autorizzato a chiedere ad ambo le Parti un anticipo sulle spese da incorrere.
La richiesta per l’istituzione di un Collegio arbitrale deve pervenire alla Società entro un anno dal giorno in cui la Società stessa ha rifiutato o ha offerto la liquidazione del sinistro. Per ogni controversia diversa da quelle sopra previste è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede dell’Assicurato.
Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.
Art. 46 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 47- Somme assicurate e calcolo del premio
L’assicurazione è prestata per ciascun dirigente per i seguenti capitali:
Categoria | Somme assicurate per il caso di morte | Somme assicurate per il caso di invalidità permanente da infortunio | Preventivo retribuzioni (*) o numero assicurati | Tasso di premio finito ‰ | Premio annuo finito |
Dirigenti tutti | 5 volte la retribuzione annua lorda con il massimo di € 1.050.000,00 | 6 volte la retribuzione annua lorda con il massimo di € 1.260.000,00 | € 926.400,00 | ‰ | € |
Copertura aggiuntiva a somme fisse per i dirigenti che ricoprono anche le cariche di Direttore Generale e Vice Vicario Generale | € 414.000,00 | € 414.000,00 | 2 | ‰ | € |
Copertura aggiuntiva a somme fisse per gli altri dirigenti | € 258.500,00 | € 310.000,00 | 6 | ‰ | € |
TOTALE PREMIO ANNUO FINITO | € |
EVENTUALI VARIAZIONI VERRANNO COMUNICATE PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA POLIZZA
(*) Il premio anticipato di polizza sarà conteggiato considerando il 75% delle retribuzioni sopra esposte
I tassi suesposti devono intendersi riferiti:
- per il 60% agli infortuni professionali
- per il 40% agli infortuni extraprofessionali
Per la polizza infortuni extraprofessionali il Formez indicherà la Cassa di assistenza per l’emissione e firma della polizza.
Il Contraente versa il premio come sopra calcolato quale acconto e al termine dell’annualità assicurativa si procederà al conguaglio attivo o passivo come previsto ai precedenti articoli 9 – Copertura automatica di nuovi Assicurati e 10 – Assicurazione in base all’ammontare delle retribuzioni.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ai sensi degli artt. n. 1341 e 1342 del C.C. il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente i seguenti articoli del presente contratto:
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede Art. 3 – Diminuzione del rischio
Art. 4 – Durata del contratto
Art. 5 – Cessazione anticipata del contratto Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Art. 7 – Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi Art. 9 – Copertura automatica di nuovi Assicurati
Art. 10 – Assicurazione in base all’ammontare delle retribuzioni
Art. 11 – Xxxxxxxx broker – Gestione del contratto Art. 12 – Rinuncia al diritto di rivalsa
Art. 13 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
Art. 14 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
Art. 20 – Foro Competente
Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 28 – Oggetto dell'assicurazione
Art. 41 – Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi Art. 43 – Pagamento dell'indennizzo
IL CONTRAENTE