ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE PER LA FORNITURA DI LEGNAME
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE PER LA FORNITURA DI LEGNAME
CIG 7357545634 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Roma, 14 dicembre 2017
Art. 1
Amministrazione aggiudicatrice, norme generali applicabili
Amministrazione aggiudicatrice è la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxx.
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale e l’impresa o il diverso soggetto di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l’appalto in epigrafe.
L’appalto è regolato dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale e relativi allegati nonché dalle disposizioni per legge applicabili ed in particolare:
- dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, nel prosieguo “Codice”);
- dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i.; (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro)
- dalla Legge 13 agosto 2010 , n° 136 (Piano straordinario contro le mafie);
- dal Codice Civile e dalle altre norme applicabili per le parti non regolate dagli atti normativi sopra richiamati.
Art. 2
Oggetto dell’Appalto
L'appalto ha per oggetto un Accordo Quadro per la fornitura, alla Fondazione Teatro dell’Opera Roma, delle varie tipologie di legname, specificate nell’ALLEGATO E “Modulo OE-Offerta Economica”. L’appalto prevede, compreso nell’elenco prezzi dell’Accordo Quadro, il trasporto del materiale nelle sedi indicate al successivo articolo Art.8.
Art. 3
Durata, ammontare dell’appalto e corrispettivi
Il contratto avrà la durata di 48 mesi, con decorrenza dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
L’importo stimato dell’accordo quadro, per l’intera durata contrattuale, è di € 360.000,00 (trecentosessantamila/00) oltre IVA, compressivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze valutati in € 6.000,00.
L’importo complessivo sarà ripartito tra le varie tipologie di fornitura richieste dalla Fondazione nel corso dell’appalto, quantificate in base alle tariffe offerte dall’Aggiudicataria in sede di gara.
L’importo contrattuale massimo presunto si intende fisso e invariabile nel corso di validità del contratto, al raggiungimento dell’importo previsto, l’appalto si riterrà comunque concluso, anche se in anticipo rispetto alla durata contrattuale prevista.
I singoli prezzi che dovranno essere praticati, all’interno dell’ammontare complessivo del contratto, saranno quelli indicati dall’aggiudicatario nell’ALLEGATO E “Modulo OE-Offerta Economica”.
I prezzi offerti si intendono fissi e invariabili nel corso di validità del contratto.
Art. 4
Criteri di aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice. Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida. Resta ferma per la Fondazione la facoltà di cui all’art. 95 comma 12, del Codice.
Ai fini della stipula del contratto e della consegna dell’appalto, l’impresa che risulterà aggiudicataria è tenuta a produrre, a pena di decadenza, la documentazione richiesta dalla Fondazione entro il termine perentorio da questa ultima assegnato.
La Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione.
I punteggi dell’offerta tecnica e di quella economica sono attribuiti sulla base dei criteri e dei metodi di valutazione riportati nell’ALLEGATO 1 al disciplinare di gara “criteri di valutazione”.
L’aggiudicazione sarà sottoposta all’approvazione dell’organo di controllo della Fondazione.
Art. 5
Qualità e provenienza della merce
Il legname da fornire, dovrà presentare tutte le caratteristiche ritenute, in commercio, essenziali per dichiararsi ottimo e di prima scelta, rispettando i requisiti stabiliti dalle vigenti normative in materia per l’accettazione.
Nel caso in cui la Fondazione ritenesse opportuno acquisire legname di seconda o terza scelta, provvederà a contrattare con l’Aggiudicataria lo sconto da praticare sui prezzi contrattuali.
Art. 6
Adempimenti a carico dell’ Aggiudicataria
L’Aggiudicataria, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti nel presente capitolato ed in conformità alle esigenze della Stazione Appaltante, si impegna ad assicurare le forniture richieste, facendosi carico di ogni onere dovuto al trasporto della merce, garantendo la costante disponibilità dei materiali elencati nell’ “ALLEGATO E Modulo OE-Offerta Economica”.
In caso di indisponibilità, per determinati periodi, di talune tipologie di materiale, l’Aggiudicataria dovrà tempestivamente darne comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.
Art. 7
Ordini d’Acquisto
La Fondazione commissionerà di volta in volta i servizi necessari, mediante specifico Buono d’Ordine (B.O.A.), nel quale saranno specificate la tipologia della fornitura richiesta, le quantità, il prezzo (IVA esclusa), determinato in base ai prezzi offerti in fase di gara, la data di consegna, unitamente ad ogni altra indicazione utile.
Al fine di permettere alle strutture richiedenti della Fondazione la corretta redazione dei B.O.A., l’Aggiudicataria dovrà assicurare, qualora richiesto dalle suddette strutture, l’assistenza necessaria alla quantificazione delle singole forniture.
I caso di richiesta di forniture non previste dal listino contrattuale, previa richiesta di regolare preventivo, verrà inviato, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, il relativo Ordine di Acquisto (O.D.A.).
E’ vietato nel modo più assoluto, all’Aggiudicataria, di dar corso a richieste di forniture non formulate nel modo innanzi stabilito. L’Impresa ha l’onere di controllare gli ordinativi dei vari tipi di fornitura, rilevandone le esatte caratteristiche ed i quantitativi, segnalando al richiedente le eventuali discordanze e assumendosi la completa responsabilità per i conseguenti inconvenienti, di qualsiasi genere, derivanti da ritardato o mancato controllo.
Art. 8
Evasione ordini e consegna del materiali
L’evasione dell’ordine e la consegna dei materiali richiesti dovrà avvenire entro 6 giorni lavorativi, salvo diverso termine indicato nell’Offerta Tecnica, dal ricevimento del B.O.A. o dell’Ordine di Acquisto.
In caso di problematiche contingenti, relative alla fornitura di determinati materiali, queste dovranno essere comunicate immediatamente al richiedente al ricevimento del B.O.A. o dell’O.d.A.
La consegna ed il trasporto dei materiali saranno a totale carico dell’Aggiudicataria.
A titolo indicativo e non esaustivo, vengono di seguito indicate le sedi di scarico dei materiali:
⮚ Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx X. Xxxxx xx 0
⮚ Laboratorio dei “Cerchi” Piazza Bocca della Verità n° 1
⮚ Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxx xxx Xxxxxx xx 0
⮚ Magazzini Romanina Via X. Xxxxxxx n° 126
Al momento della consegna del materiale nella sede indicata, la Fondazione garantirà la presenza di personale per le operazioni di scarico.
Il materiale dovrà essere accompagnato da un documento di trasporto che dovrà riportare:
1. il numero del B.O.A. o dell’O.D.A. di riferimento
2. la tipologia del materiale
3. la quantità
Le operazioni di collaudo saranno effettuate a cura del personale e dei tecnici della Fondazione nel luogo ove sarà consegnato il materiale.
L’addetto incaricato dalla struttura richiedente, dovrà pertanto verificare attentamente la fornitura e dovrà attestarne la regolarità, controfirmando il documento di traporto consegnato dal fornitore.
Il documento di trasporto dovrà essere archiviato a cura del richiedente, che provvederà ad inviarlo al RUP unitamente alla copia del relativo B.O.A.
Art. 9
Verifiche periodiche di conformità
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 del Codice, è incaricato di verificare costantemente la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa Aggiudicataria ed il rispetto di tutti i dispositivi e procedure previste dal presente Capitolato.
Articolo 10 Garanzia Definitiva
L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare una Garanzia Definitiva, ai sensi e secondo le modalità prescritte dall’art. 103 del Codice.
Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Fondazione, qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Aggiudicataria.
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria costituita dall’Aggiudicataria, secondo le modalità di cui al citato articolo, sarà progressivamente svincolata, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20%, sarà svincolato alla scadenza del contratto.
Articolo 11
Obblighi dell’Aggiudicataria
L'Aggiudicataria sarà responsabile per i danni che la stazione appaltante subirà per fatti direttamente ricollegabili all’esecuzione dell’appalto.
La responsabilità finanziaria diretta della Aggiudicataria per qualsiasi danno subito dalla Stazione Appaltante resta limitata all’ammontare del danno diretto occorso alla stessa.
E’ fatto altresì obbligo all’Aggiudicataria di:
• uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale ed attenersi a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08, e all’osservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione, restando la Stazione Appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito. Qualora l’impresa non risulti in regola con tali obblighi, potrà essere operata una ritenuta fino al 20% dell’importo delle fatture concernenti il periodo in cui l’inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata solo dopo che le inadempienze siano state sanate.
• porre in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità delle forniture, adeguandosi alle eventuali disposizioni della Stazione Appaltante, qualora insorgessero motivi di indisponibilità e/o incompatibilità con le finalità operative dell’accordo quadro, ovvero in caso di astensione dal lavoro totale o parziale, da parte del personale addetto all’esecuzione del contratto;
• comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, entro 20 giorni, ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa.
Art. 12
Responsabilità per infortuni e danni e coperture assicurative
L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto proprie, quanto della Fondazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
A tal fine l’impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno arrecato a cose, all’Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori della stessa, e a terzi, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto d’appalto.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Aggiudicataria potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le attività contrattuali con la Fondazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00). Resta ferma la responsabilità dell’impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 13
Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni
In fase di consegna delle merci, l’impresa è tenuta all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Nell’ALLEGATO 2 al disciplinare di gara “informazioni di dettaglio in materia di sicurezza”, sono indicate le informazioni di dettaglio in materia di sicurezza, circa gli ambienti di lavoro in cui l’Aggiudicataria andrà ad operare.
L’Aggiudicataria dovrà fornire alla Fondazione il Piano Operativo di Sicurezza relativo all’attività svolta, o documento analogo attestante i rischi introdotti dall’appaltatore nel luogo di lavoro del committente, ai fini dell’attivazione della procedura per la valutazione e la gestione dei rischi interferenti.
La Fondazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di accertata inosservanza delle norme in materia di sicurezza.
Articolo 14 Inadempienze e penalità
Le attività oggetto dell’appalto devono essere eseguite conformemente a quanto previsto nel presente Capitolato e nell’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicataria.
Nel caso sia stata riscontrata un’inadempienza, la stessa verrà contestata dalla Stazione Appaltante all’Aggiudicataria a mezzo PEC, assegnando alla stessa un termine non superiore a cinque giorni lavorativi per provvedere.
Il mancato adempimento da parte dell’Aggiudicataria, nel termine sopra indicato, comporterà automaticamente l’applicazione di una penale, stabilita dal Responsabile del Procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare presunto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Qualora l’importo delle penali comminate raggiunga il 10 % dell’importo presuntivo del contratto, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.
La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra, con quanto dovuto all’Aggiudicataria a qualunque titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui sopra, non esonera in nessun caso l’Aggiudicataria dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Resta inteso che l'applicazione delle suddette penali, non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Art. 15
Risoluzione del contratto per inadempimento e recesso.
Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all’Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:
a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di fornitura richieste, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;
d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all’Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del Codice;
g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
j) assenza delle coperture assicurative previste contro i rischi da responsabilità civile e di responsabilità per infortuni e danni.
La Stazione Appaltante, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. Codice.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.
La Fondazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Aggiudicataria. In tal caso la Fondazione avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La risoluzione del contratto, non esime l’Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse.
In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore si impegna, a fornire alla Fondazione tutta la documentazione probatoria, relativa alle forniture effettuate, che non sia stata ancora consegnata .
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, la Fondazione provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’accordo quadro.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 16
Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Fondazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Fondazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento dell’appaltatore, la Fondazione provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto.
Articolo 17 Fatturazione, pagamenti e rimesse
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
La Stazione Appaltante provvederà al pagamento dei servizi effettuati con cadenza mensile. L’Aggiudicataria emetterà la fattura, per i servizi effettuati nel mese di competenza, dopo aver ricevuto l’autorizzazione al pagamento emessa dal RUP, a seguito delle verifiche di conformità previste dal precedente art. 9.
Nella fattura dovranno essere indicati, gli estremi del contratto ed il n° di CIG 7357545634
Per quanto riguarda le forniture eventualmente richieste, extra contratto, dal RUP, mediante Ordinativo di Acquisto, questi dovranno essere fatturati a parte emettendo una singola fattura per ogni Ordine di Acquisto ricevuto.
Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico.
Codice Univoco ufficio: W799X4 Nome dell'ufficio: FATT_FORNIT: Cod. fiscale.: 00448590588
Partita Iva: 00896251006 Indice PA ftdor
Per ulteriori informazioni relative alla fatturazione elettronica si invita a consultare il sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx .
La Fondazione è soggetta alla disciplina dello “Split Payment” ex d.P.R. 633/1972 come aggiornato dopo l’entrata in vigore del d.l. 50/2017.
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, che verranno emesse secondo le modalità sopra esposte, con mandato di pagamento a favore dell’Aggiudicataria, previa acquisizione del DURC da parte della Fondazione.
L’appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
L’Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche.
In caso di mancato rispetto da parte dell'Aggiudicataria degli obblighi di cui al precedente comma, il contratto sarà risolto di diritto, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c. e/o dell'art. 3, comma 9-bis, del citato art. 3 L. n° 136/2010 e successive modifiche.
Articolo 18 Invariabilità dei prezzi
La resa delle forniture sarà valutata in base ai prezzi di aggiudicazione.
Nei suddetti prezzi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso.
I prezzi predetti si intendono offerti dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto previsto dall’art. 3 del presente Capitolato e fino all’ultimazione delle consegne.
La Ditta Aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione.
Articolo 19
Divieto di cessione del contratto e del credito
E’ vietata, da parte dell’Aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
E’ altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all’incasso.
In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Fondazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Articolo 20
Tutela e protezione di dati
La Stazione Appaltante e l’Aggiudicataria, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sono tenute a rispettare le prescrizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali di cui verranno in possesso in ragione del presente appalto.
Articolo 21 Spese Contrattuali
Tutte le spese di redazione e di registrazione, imposte e tasse inerenti al contratto di appalto e conseguenti, sono a totale carico dell’Aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
Articolo 22 Codice Etico
L'Aggiudicataria si impegna al rispetto del Codice Etico adottato dalla Fondazione e disponibile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxx/
Il Responsabile della Funzione Gare Xxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da
Xxxxxxx Xxxxxxxx
O = Fondazione Teatro dell'Opera di Roma 00448590588 SerialNumber = IT:SBTRRT61C03H501P