COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PROPERTY
COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PROPERTY
La presente polizza è stipulata tra
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, x. 000 00000 Xxxx
e Società
Durata del contratto
Dalle ore 24 del 31.12.2021
alle ore 24 del 31.12.2024
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo, fissati al 31 dicembre
SCHEDA DI POLIZZA | |
NUMERO DI POLIZZA | |
CONTRAENTE | ENAC ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE SPA |
SEDE LEGALE | VIALE XXXXXX PRETORIO NR. 118 – 00000 XXXX |
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. | 97158180584 |
PERIODO DI ASSICURAZIONE | EFFETTO: DALLE ORE 24 DEL 31.12.2021 SCADENZA: ALLE ORE 24 DEL 31.12.2024 |
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE | SEZIONE II ART. 1 |
PREMIO IMPONIBILE ANNUO | € |
IMPOSTE | € |
S.S.N. | |
PREMIO LORDO ANNUO | € |
BROKER – INTERMEDIARIO | Aon S.p.A. |
ALIQUOTA PROVVIGIONALE BROKER | 0,95 % |
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER |
SEZIONE I DEFINIZIONI
RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Comunicazioni: per comunicazione alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telefax e telegrammi.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione
Franchigia: importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Partita: insieme dei beni assicurati con un unico capitale
Polizza: il documento che prova l'assicurazione
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare del danno
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società: l'impresa assicuratrice
SPECIFICHE PER LA SEZIONE DANNI DIRETTI E MATERIALI
Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione
dati (computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem e simili apparecchiature) il tutto se non collegato esclusivamente e/o non collegabile esclusivamente al servizio di macchine, attrezzi, strumenti, utensili, impianti (anche di sollevamento, pesa, traino, trasporto, condizionamento, segnalazione, comunicazione, allarme, rilevazione fumi e/o calore, radiotelevisivi, ricetrasmissione, telecomunicazione) industriali e/o dei depositi.
Archivi: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.
Arredamento: mobilio, arredamento, archivi, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti - tappezzerie, rivestimenti anche di pavimenti, serramenti aggiunti dall'Assicurato locatario - escluso comunque ciò che rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche".
Attrezzature: impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. – impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - serbatoi metallici e tubazioni e compreso comunque ciò che rientra nelle definizioni di "Apparecchiature elettroniche" e "Arredamento".
Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
Esplodenti: Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
a) a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricati: Per "Fabbricati" si intendono tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, o in uso, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato.
Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato da Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Macchinario: per "Macchinario" si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), apparecchiature elettroniche (compresi Security Scanner), attrezzature, arredamento, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature compresi i pezzi di ricambio, il tutto ovunque nell’ ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, e quant'altro non rientri nelle definizioni "merci",
"fabbricati" e "modelli e stampi".
Sono pure compresi mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato.
Merci: per "Merci" si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, scarti e ritagli di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto, ivi compresi quelli in sosta sui raccordi ferroviari.
Sono pure comprese scorte in genere e quant'altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Azienda, nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione.
Merci speciali: si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:
D1- polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare - espansite e sughero grezzo;
D2- se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi;
D3- se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.
Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.
Mezzi di custodia: cassaforte, armadio corazzato di sicurezza, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate. Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé e per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del «gelo» e del «colpo d’ariete» non sono considerati scoppio.
Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aereazione delle costruzioni;
Supporti di dati: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.
Valori: monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI E MATERIALI
Art. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i danni diretti e materiali causati alle cose assicurate sia di proprietà che di terzi o anche in uso, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso in polizza.
Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di diminuire il danno.
Art. 1.1 - Ubicazioni assicurate
Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite 1e 2 sono il valore della totalità dei fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento di cui all’allegato schema 1) elenco dei valori assicurati.
PARTITE | VALORE COMPLESSIVO ASSICURATO |
Part. 1) FabbricatI | € 91.777.383= |
Part. 2) Macchinari | € 26.034.754= |
Totale € 117.812.137,00= |
Art. 1.2 – Stima del patrimonio immobiliare della Contraente
Il Contraente si riserva la possibilità di effettuare la stima del patrimonio immobiliare avvalendosi di una società d’ingegneria ben vista dalla Società d’Assicurazione al fine di rendere operante il disposto di cui al punto 24 delle condizioni particolari - Assicurazione con dichiarazione di valore Convenzione - del presente contratto.
Laddove a seguito di stima del patrimonio il valore assicurato risultasse superiore o inferiore del 30% a quello dichiarato alla data d’effetto del presente contratto, le Parti convengono espressamente il loro reciproco impegno nell’addivenire ad un congruo adeguamento dei limiti di risarcimento di polizza a fronte di un adeguato tasso di polizza.
Art.2 – Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per: A- i danni verificatisi in occasione di:
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche;
- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno.
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurati al di fuori del recinto aziendale;
a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.
B- i danni causati da o dovuti a:
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guasto macchine;
frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;
crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano
provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- costruzione o demolizione di fabbricati;
- deterioramento, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, autocombustione, infiltrazione e vaporazioni;
- fuoriuscita e solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
- dolo e colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di prodotto;
- ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;
- mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci;
- difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
ESCLUSIONE INFEZIONE COVID-19
In deroga a qualunque altra disposizione, ai sensi della presente polizza non è prevista alcuna copertura per qualsiasi reclamo, perdita, responsabilità, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivante, concorrente o risultante dall’infezione da coronavirus (COVID-19), grave sindrome respiratoria acuta da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), o qualsiasi mutazione o variazione degli stessi.
Questa esclusione si applica anche a qualsiasi reclamo, perdita, costo o spesa di qualunque natura direttamente o indirettamente derivante, concorrente o risultante da:
(i) ogni timore o minaccia (reale o percepita) di; o
(ii) ogni azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o in qualunque modo relativa a qualsiasi focolaio di:
• infezione da coronavirus (COVID-19);
• sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
• qualsiasi mutazione o variazione degli stessi.
ESCLUSIONE CYBER
La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare quanto segue:
• tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
⮚ virus informatici di qualsiasi tipo;
⮚ accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
⮚ cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;
• la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer,
sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di:
⮚ riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
⮚ acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
⮚ acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o
dopo di essa.
La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI
Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza. Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza. La polizza è modificata per includere quanto segue:
In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:
1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.
Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.
La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali. La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo. Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione:
Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.
ART. 3 - COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE
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cose in leasing e apparecchiature elettroniche assicurati con polizza separata; gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza; merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza); aeromobili e natanti;
automezzi iscritti al P.R.A..
ART.4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA
1) Relativamente ai danni diretti e materiali causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono esclusi dalla garanzia le seguenti cose:
- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne, macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto;
- lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto;
- merci poste all'aperto.
I danni diretti e materiali causati da pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sottotetto dei fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
2) Relativamente a montaggio e smontaggio l'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ad una macchina o ad un impianto conseguente alle operazioni di installazione, montaggio o smontaggio. L'indennizzo consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie e/o scoperti convenuti, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose danneggiate, nei limiti dei costi e dei relativi importi già sostenuti per il montaggio o smontaggio.
3) Relativamente ai danni diretti e materiali causati da sovraccarico da neve la Società non risarcirà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (criteri Compagnia generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.
4) Relativamente ai danni diretti e materiali causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi, la Società non risarcirà i danni diretti e materiali causati:
a) da umidità, stillicidio;
b) alle merci poste in locali interrati o seminterrati.
5) Relativamente a:
- disegni, modelli, stampi e simili;
- registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor;
la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e fino al massimo di risarcimento stabilito in polizza.
6) Relativamente ai Supporti dati, non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi sugli stessi, restando limitato l’indennizzo al solo costo del supporto materiale.
7) Relativamente ai danni di fenomeno elettrico subiti dalle cose che rientrano nella definizione di Xxxxxxxxxxx, sono esclusi i danni materiali e diretti:
a) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
ART. 5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:
- per i "Fabbricati", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il "Macchinario", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I - "Fabbricati" - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II - "Macchinario" - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
III - "Merci" - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina:
- per "Fabbricati" - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e
trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per "Macchinario" e "Merci" (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
ART. 6 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme, rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.
ART. 7 - SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO (VALORE A NUOVO)
Relativamente alle partite "Fabbricati" e "Macchinario" si determina per ogni partita separatamente:
1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solo cose di reparti in stato di attività.
SEZIONE III
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO
La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 90 giorni. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.
Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 90 giorni, anche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.
ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE
È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale.
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente pagherà all’Intermediario incaricato:
✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.
Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 xx.xx. ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 xx.xx. ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker.
ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell’art. 3 comma 8 della L. 136/2010 xx.xx. ii.
ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l’omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, a tal fine, l’assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuovi complessi o beni immobili e relativi contenuti, costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai beni immobili e beni mobili, purché non sia modificata la natura del rischio. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza.
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell’assicurato che comporteranno l’applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva.
ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO
a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.
ART. 7 RECESSO
In caso di mancato accordo ai sensi dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.
Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall’art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI XXXXXXXX
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone avviso all’altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di ricevimento della lettera da parte del Contraente. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 10 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
La polizza e le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.
ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI
A parziale deroga dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell’indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all’art. 1910, comma 4 del Codice Civile.
ART. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno quindi ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie e/o le decisioni arbitrali.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, salvo il caso in cui il Contraente provvedesse direttamente a pagare i terzi interessati in virtù di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo.
ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000, in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.
Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all’art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
ART. 14 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).
ART. 16 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.
La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.
ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all’assicurato.
ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti.
ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
ART. 21 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 22 COASSICURAZIONE E DELEGA
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l’intero importo del sinistro e a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant’altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
ART. 23 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
ART. 24 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:
- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;
purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
SEZIONE IV
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
ART. 1 MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 9 delle C.G.A..
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 «Valore delle cose assicurate e determinazione del danno»;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese e le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni - per i danni di furto e rapina entro il termine di 24 ore - da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) fare, nei cinque giorni successivi , dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in particolare, qualora il sinistro abbia colpito la partita "Merci", il Contraente o l'Assicurato deve in ogni caso presentare, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, anche la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci ed inoltre, per le sole aziende industriali, anche la documentazione analitica del costo relativo alle merci, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.
ART. 3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esiste vano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
ART. 4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 5 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI
La Società annualmente si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
• sinistri denunciati;
• sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
• sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
• sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro, data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
ART. 6 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
SEZIONE V CONDIZIONI PARTICOLARI
ART 1. XXXXX, RAPINA ED ESTORSIONE AI PORTAVALORI
L’assicurazione copre anche il furto e rapina di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori compresi sui portavalori e più precisamente come il:
- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata dal trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- furto,rapina od estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, atto di terrorismo o sabotaggio anche a mezzo di ordigni esplosivi;
commessi sui dipendenti del Contraente, adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell’esercizio esterno, che si rivolge entro i confini della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi.
La presente estensione vale soltanto durante l’orario di servizio ed è operante esclusivamente per i dipendenti che siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 70 anni.
Vengono altresì compresi in garanzia:
• gli effetti personali del portavalori, compresi denaro e gioielli, con un limite di Euro 3.000,00 per sinistro ed Euro 6.000,00 per anno.
ART 2. TERZI
Limitatamente ai beni di proprietà di terzi l'assicurazione è stipulata dalla Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo convenuto e stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
ART 3. SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO
La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita.
Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, nel limite della somma indicata nella specifica partita, fino alla concorrenza del 10% della somma stessa. Per la presente condizione particolare non è operante il disposto dell'art.6 - Assicurazione parziale - delle Norme che regolano l’assicurazione dei danni diretti e materiali.
ART 4. RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ai soli fini della presente condizione particolare il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato e da colpa grave e dolo del dipendente.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
ART 5. COLPA GRAVE
A parziale deroga dell'art. 2 Sezione II - Esclusioni - delle Norme che Regolano l’Assicurazione dei Danni Diretti e Materiali e relativamente agli eventi per i quali è prestata la garanzia, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
ART 6. INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall’articolo “ Pagamento dell’indennizzo”, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti del detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
ART 7. COMPENSAZIONE FRA PARTITE
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.
ART 8. DEROGA ALLA PROPORZIONALE
A parziale deroga dell'art. 6 Sezione II Assicurazione parziale -, delle Norme che regolano l’assicurazione dei danni diretti e materiali si conviene tra le Parti che, in caso di danno, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% (venti per cento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora la somma assicurata risultasse inferiore, il disposto dell'art. 6 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
ART 9. PRIMO RISCHIO
In deroga all’art.7 che precede “Compensazione tra partite”, ogni danno di importo non superiore a euro 150.000,00, risarcibile a termini della presente polizza, viene liquidato a “primo rischio assoluto”, ossia senza l’applicazione dell’art. 1907 CC, fermi i limiti, sottolimiti e franchigie di polizza.
ART 10. ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta percento) della differenza tra l'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e € 105.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull' indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 1.050.000,00= .
L'obbligazione della Società:
- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci; -decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.050.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
ART 11. ONORARIO PERITI
La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
ART 12. VICINANZE PERICOLOSE
Con riferimento al disposto dell’art. 5 delle Condizioni generali di Assicurazione, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
ART 13. ONORARI ARCHITETTI - INGEGNERI - CONSULENTI
Viene convenuto che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’indennizzo includerà gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati e macchinari, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
ART 14. OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritai verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessante dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
ART 16. MACCHINARI PRESSO TERZI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 «Obblighi in caso di sinistro» della Sezione IV - lettera e) - delle Condizioni generali di Assicurazione, i macchinari assicurati in polizza possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza fino ad un limite massimo complessivo pari al 15% della somma assicurata per la partita Macchinario.
ART 17. SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO
La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza
ART 18. MERCI FLOTTANTI – DENUNCE POSTICIPATE (NON OPERANTE)
La Società si impegna ad assicurare, mediante applicazioni periodiche, una ulteriore somma, in aumento a quella assicurata alla partita "Merci", fino al massimo previsto in polizza alla partita "Merci flottanti".
Per ciascuna annualità assicurativa, il Contraente o l'Assicurato provvederà al versamento anticipato di un acconto premio pari a 2/10 della somma assicurata alla relativa partita.
Detto acconto, maggiorato di accessori ed imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1) Ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 24.00 del l’ultimo giorno di ogni mese e termina alle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese successivo.
2) l’assicurato trasmetterà alla Società , entro l’ultimo giorno di ciascun mese, il valore delle merci esistenti all’ultimo giorno del mese precedente.
3) le denunce dovranno essere trasmesse alla Società Delegataria mediante raccomandata, telex, telefax o altro mezzo equivalente con data certa. Ai fini del disposto di cui al successivo punto 4 , in caso di mancata comunicazione si intenderà tacitamente confermata, per i mesi successivi, l’ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa.
4) la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno indicato in polizza;
5) in caso di sinistro, previa verifica preliminare della corrispondenza alle registrazioni di cui al punto 2) delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l’ultima denuncia pervenuta antecedentemente al medesimo e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del sinistro stesso. Qualora risulti che, al momento del sinistro, il valore della partita eccedeva il valore così determinato, si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale.
6) il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa addizionando i valori medi delle esistenze giornaliere denunciate per ciascun mese o frazionate applicando alla somma così determinata 1/12 del rispettivo tasso annuo.
7) la differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di accessori ed imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente;
8) tale premio dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando la Società Delegataria ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione, limitatamente alla presente copertura fluttuante, resterà sospesa ai sensi dell'art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - delle Condizioni di Assicurazione.
L’assicurato dichiara che il valore delle merci esistenti all’ultimo giorno del mese antecedente all’attivazione della copertura è quello indicato alla relativa partita.
ART 19. DIMINUZIONE VALORI - DIMINUZIONE DI RISCHIO
Fermo quant'altro disposto dall'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione si conviene che, in caso di diminuzione dei valori assicurati o di diminuzione di rischio, la riduzione di premio conseguente a casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
ART 20. MODIFICHE NEGLI STABILIMENTI E NUOVE ACQUISIZIONI
Nell'ambito degli stabilimenti possono essere eseguite nuove costruzioni od acquisizioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenza dell'Assicurato in relazione alla sua attività, fino ad un valore massimo di € 2.600.000,00 .
L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 1898 C.C.
ART 21. DELIMITAZIONE TERRITORIALE
L'assicurazione è operante entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
ART 22. MAGGIORI COSTI
La Società, a seguito d’interruzione parziale o totale dell’attività dell’Assicurato cagionata da un evento garantito in polizza, rimborsa i maggiori costi sostenuti per il proseguimento dell’attività, per il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e comunque non oltre 180 giorni dalla data del sinistro.
Tali maggiori costi, a titolo esemplificativo, sono quelli anche sostenuti per:
⮚ l’uso di macchine o impianti di terzi per temporanea sostituzione di quelli distrutti o danneggiati;
⮚ il ricorso a lavoro straordinario, anche notturno e festivo;
⮚ le lavorazioni svolte presso terzi o commissionate a terzi;
⮚ la fornitura di energia da parte di terzi;
⮚ l’affitto di locali per il temporaneo trasferimento dell’attività, compresi i relativi costi di trasferimento.
Non sono risarcibili i maggiori costi dovuti al prolungamento dell’inattività a causa di:
⮚ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
⮚ difficoltà di reperimento delle merci o del contenuto imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stato di guerra.
Questi maggiori costi sono rimborsabili, nella forma a primo rischio assoluto , fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito e con applicazione della franchigia .
ART 23. ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE – CONVENZIONE (SE OPERANTE)
1) Il valore della totalità dei fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento costituenti le partite assicurate e siti nell'ubicazione descritta sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nell'articolo «Valore delle cose assicurate» delle Condizioni Generali di Assicurazione, dalla Società di stima bene visa in
data (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dal Contraente alla Società Delegataria, con
vincolo di riservatezza.
Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
2) Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo «Assicurazione parziale» delle Condizioni Generali di Assicurazione salvo quanto previsto dal successivo punto 4).
Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del C.C. e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto articolo «Assicurazione parziale» delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3) Il Contraente è tenuto a consegnare alla Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza -, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al punto 1), non anteriore ne posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.
4) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite;
purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 20% (ventipercento) delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 20%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini dell’articolo «Limite massimo di indennizzo» delle Condizioni Generali di Assicurazione, quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 20%.
Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:
I) - imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;
II) - relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
SEZIONE VI
PARTITE- SOMME ASSICURATE LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE
ART. 1 PARTITE E SOMME ASSICURATE
PARTITE | VALORE COMPLESSIVO ASSICURATO |
Part. 1) FabbricatI | € 91.777.383= |
Part. 2) Macchinari | € 26.034.754= |
Totale € 117.812.137,00= |
ART. 2 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
Nel corso dell’annualità assicurativa, per uno o più sinistri, la Società non indennizza somma superiore a
⮚ Euro 20.000.000,00 , fermi restando i seguenti sottolimiti per sinistro :
€ | 15.000.000,00 | per danni causati da eventi Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx |
€ | 10.000.000,00 | per danni causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria |
€ 7.000.000,00 | per danni causati da alluvioni, allagamento, inondazione, sovraccarico di neve; | |
€ 7.000.000,00 | Per atti di terrorismo e sabotaggio organizzato | |
€ 7.000.000,00 | Per tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi; | |
€ | 400.000,00 | per le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro; |
€ | 200.000,00 | per danni da gelo; |
€ | 200.000,00 | per spese di rimozione e ricollocamento cose non colpite dal sinistro ma all’interno dei siti danneggiati; |
€ | 100.000,00 | per danni da grandine; |
€ | 100.000,00 | per danni diretti e materiali di fenomeno elettrico alle cose assicurate che rientrano nella definizione di “Macchinario”; |
€ | 500.000,00 | Per Maggiori spese |
€ | 100.000,00 | per danni da acqua condotta e spese per la ricerca e la riparazione del guasto; |
€ | 80.000,00 | per ricostruzione disegni, archivi, modelli stampi, (punto 5 dell’Art. 4 – delimitazioni di garanzia); |
€ | 50.000,00 | per danni alle cose assicurate avvenuto in occasione di operazioni di montaggio e smontaggio di cose che rientrano nella definizione di “Macchinario”; |
€ | 70.000,00 | per Onorario periti; |
€ | 70.000,00 | per Onorari architetti, ingegneri, consulenti; |
€ | 100.000,00 | Per Furto ad eccezione dei valori |
€ | 15.000,00 | Per Furto di Valori in Mezzi di custodia |
€ | 5.000,00 | Per la garanzia Portavalori (Art. 1 delle condizioni particolari.) |
€ | 800.000,00 | per Ricorso Terzi (Art. 4 delle condizioni particolari). |
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell’assicurato il seguente importo:
• scoperto del 10% col minimo di € 100.000,00 per danni diretti causati da Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx;
• € 20.000,00= per danni materiali e diretti causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, alluvioni, allagamenti, inondazione; per atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, per tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;
• Limitatamente alle garanzie portavalori e Furto valori, non viene prestato alcuno scoperto o franchigia tranne
€ 3.000,00= per ogni altra causa;
Il Contraente la Società